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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/09/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
VBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Consigliere relatore Dott.ssa Valeria Di Stefano
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 283/2025 R.G. promosso
DA
C.F. 1 ), rappresentata e difesa Parte 1
dall'avv. Luca Nunzio Luggisi;
appellante
CONTRO
Controparte 1
( P.IVA 1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e
,
difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato;
E
appellato
P.IVA 2 ), in Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t; appellata contumace
OGGETTO: appello - spese processuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Catania l'odierno appellante proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2022 90160912 15 ei sottesi avvisi di addebito (n. 593 2012 0005830460000; n. 593 2014
0007166386000; n. 593 2015 000 1316164000) e cartelle di pagamento
(n.29320110001087486000 e n. 293 20110023761601000) eccependo la prescrizione dei crediti. Con sentenza n. 1589/2025 del 9.4.2025 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro dichiarava inammissibile l'opposizione ex art. 24 dlgs n. 46/1999 e art. 617 c.p.c.; dichiarava cessata la materia del contendere relativamente gli avvisi di addebito n. 593 2012
00058304 60, n. 593 2014 00071663 86 e n. 593 2015 00013161 64 per intervenuto annullamento automatico dei carichi inferiori a € 1000,00 a
norma della legge n.197/2022 e dichiarava la prescrizione delle somme di cui alle cartelle di pagamento n. 293 2011 00010874 86 e n. 293 2011 00237616
01. Compensava le spese di giudizio tra le parti in considerazione della soccombenza reciproca.
Avverso la citata sentenza proponeva appello Parte 1 con atto "
depositato in data 1 maggio 2025. Si costituiva l'CP_1 CP 3 ometteva di costituirsi.
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 23 settembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche con sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. L'appellante con un unico motivo di gravame impugna la statuizione relativa alla compensazione delle spese processuali.
Osserva che nel caso in esame non ricorre un'ipotesi di soccombenza reciproca in quanto in parte era intervenuto l'annullamento automatico dei crediti per espressa disposizione della L. n. 197/1922 e in parte i crediti erano prescritti e nonostante ciò l'agente della riscossione aveva notificato l'intimazione di pagamento. Chiede in parziale riforma della sentenza di al pagamento delle primo grado, la condanna di Controparte_2 spesedi giudizio.
Rileva che la Suprema Corte ha chiarito che, in materia di spese processuali la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza (cfr. Cass. n. 1950/ 2022) che nel caso in esame non ricorrono.
2.L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
L'odierno appellante ha impugnato le cartelle e gli avvisi di addebito portati dall'intimazione di pagamento deducendo l'estinzione dei crediti per prescrizione. Il giudice ha dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere per intervenuto stralcio ex lege dei crediti e l'intervenuta prescrizione dei crediti residui.
L'appellante chiede in riforma parziale della sentenza appellata la condanna di CP 3 al pagamento delle spese processuali.
Occorre esaminare preliminarmente la questione del difetto di legittimazione di CP 3 nel giudizio avente a oggetto la prescrizione del credito contributivo. Il difetto di legittimazione passiva è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato interno.
Il collegio richiama l'orientamento della Corte di Cassazione consolidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 7514 del 2022 che ha ritenuto che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa esclusivamente all'ente impositore. La Corte ha, altresì, precisato che non ricorre un'ipotesi di legittimazione concorrente dell'agente della riscossione e l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti dell'agente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa. Inoltre, le Sezioni Unite hanno rilevato il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio, in quanto espressione del principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (art. 81 c.p.c.),
e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno espresso, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità d'ufficio della carenza della legittimazione ad agire il giudicato implicito, che, in ordine alla questione pregiudiziale, non può formarsi qualora la questione non sia stata sollevata dalle parti e il giudice, con implicita statuizione positiva sulla stessa, si sia limitato a decidere nel merito, restando in tal caso la formazione del giudicato sulla pregiudiziale impedita dall'impugnativa del capo della sentenza relativamente al merito (Cass. Sez. Un 20-3-2019 n. 7925, Cass. 31
ottobre 2017 n. 25906). Tali principi, sono stati confermati dalle successive pronunce della Cassazione (cfr ex multis Cass. civ sez lav 5/9/2023, n. 25781;
Cassazione civile sez. lav. - 15/6/2023, n. 17208 in tema di opposizione a intimazione di pagamento;
Cassazione civile sez. lav. 4/3/2025, n. 5769).
Tali principi, sono stati confermati dalle successive pronunce della
Cassazione (cfr ex multis Cass. civ sez lav 5/9/2023, n. 25781; Cassazione
civile sez. lav. - 15/6/2023, n. 17208 e di recente Cassazione civile sez. lav.
19/3/2024, n. 7372: "Come questa Corte ha rilevato in una controversia sovrapponibile a quella odierna, egualmente promossa dall'agente per la riscossione e incentrata sul tema della prescrizione delle pretese, "alla stregua dei principi di diritto espressi da Cass. n. 7514 del 2022, cit., appare evidente come nessun interesse possa riconoscersi all'odierna ricorrente all'impugnazione di tale statuizione, concernendo essa il merito della pretesa contributiva in ordine alla quale essa difetta di legittimazione ad agire e non potendosi esperire un'impugnazione per far valere un diritto altrui (cfr. in tal senso Cass. n. 8829 del 2007); (...) all'anzidetta conclusione non osta il fatto che i giudici territoriali abbiano deciso la causa nel merito, atteso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale quaestio iuris, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti
(così Cass. S.U. n. 7925 del 2019)" (Cass., sez. lav., 10 giugno 2022, n.
18812)".
Poiché l'odierno appellante ha chiesto esclusivamente la condanna dell'agente della riscossione e non dell'ente previdenziale, l'appello non può trovare accoglimento.
2.1. L'appello deve essere rigettato.
Nulla va disposto in ordine alle spese nei confronti di CP 3 rimasta contumace. Vanno compensate le spese nei confronti dell' CP_1 non avendo l'appellante proposto domande nei confronti dell'ente previdenziale in questo grado di giudizio.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando,
rigetta l'appello,
nulla sulle spese nei confronti di CP_3 compensa le spese processuali nei confronti dell' CP_1,
dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 23 settembre 2025.
Il Consigliere relatore La Presidente
Dott.ssa Elvira Maltese Dott.ssa Valeria Di Stefano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Consigliere relatore Dott.ssa Valeria Di Stefano
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 283/2025 R.G. promosso
DA
C.F. 1 ), rappresentata e difesa Parte 1
dall'avv. Luca Nunzio Luggisi;
appellante
CONTRO
Controparte 1
( P.IVA 1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e
,
difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato;
E
appellato
P.IVA 2 ), in Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t; appellata contumace
OGGETTO: appello - spese processuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Catania l'odierno appellante proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2022 90160912 15 ei sottesi avvisi di addebito (n. 593 2012 0005830460000; n. 593 2014
0007166386000; n. 593 2015 000 1316164000) e cartelle di pagamento
(n.29320110001087486000 e n. 293 20110023761601000) eccependo la prescrizione dei crediti. Con sentenza n. 1589/2025 del 9.4.2025 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro dichiarava inammissibile l'opposizione ex art. 24 dlgs n. 46/1999 e art. 617 c.p.c.; dichiarava cessata la materia del contendere relativamente gli avvisi di addebito n. 593 2012
00058304 60, n. 593 2014 00071663 86 e n. 593 2015 00013161 64 per intervenuto annullamento automatico dei carichi inferiori a € 1000,00 a
norma della legge n.197/2022 e dichiarava la prescrizione delle somme di cui alle cartelle di pagamento n. 293 2011 00010874 86 e n. 293 2011 00237616
01. Compensava le spese di giudizio tra le parti in considerazione della soccombenza reciproca.
Avverso la citata sentenza proponeva appello Parte 1 con atto "
depositato in data 1 maggio 2025. Si costituiva l'CP_1 CP 3 ometteva di costituirsi.
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 23 settembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche con sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. L'appellante con un unico motivo di gravame impugna la statuizione relativa alla compensazione delle spese processuali.
Osserva che nel caso in esame non ricorre un'ipotesi di soccombenza reciproca in quanto in parte era intervenuto l'annullamento automatico dei crediti per espressa disposizione della L. n. 197/1922 e in parte i crediti erano prescritti e nonostante ciò l'agente della riscossione aveva notificato l'intimazione di pagamento. Chiede in parziale riforma della sentenza di al pagamento delle primo grado, la condanna di Controparte_2 spesedi giudizio.
Rileva che la Suprema Corte ha chiarito che, in materia di spese processuali la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza (cfr. Cass. n. 1950/ 2022) che nel caso in esame non ricorrono.
2.L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
L'odierno appellante ha impugnato le cartelle e gli avvisi di addebito portati dall'intimazione di pagamento deducendo l'estinzione dei crediti per prescrizione. Il giudice ha dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere per intervenuto stralcio ex lege dei crediti e l'intervenuta prescrizione dei crediti residui.
L'appellante chiede in riforma parziale della sentenza appellata la condanna di CP 3 al pagamento delle spese processuali.
Occorre esaminare preliminarmente la questione del difetto di legittimazione di CP 3 nel giudizio avente a oggetto la prescrizione del credito contributivo. Il difetto di legittimazione passiva è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato interno.
Il collegio richiama l'orientamento della Corte di Cassazione consolidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 7514 del 2022 che ha ritenuto che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa esclusivamente all'ente impositore. La Corte ha, altresì, precisato che non ricorre un'ipotesi di legittimazione concorrente dell'agente della riscossione e l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti dell'agente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa. Inoltre, le Sezioni Unite hanno rilevato il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio, in quanto espressione del principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (art. 81 c.p.c.),
e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno espresso, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità d'ufficio della carenza della legittimazione ad agire il giudicato implicito, che, in ordine alla questione pregiudiziale, non può formarsi qualora la questione non sia stata sollevata dalle parti e il giudice, con implicita statuizione positiva sulla stessa, si sia limitato a decidere nel merito, restando in tal caso la formazione del giudicato sulla pregiudiziale impedita dall'impugnativa del capo della sentenza relativamente al merito (Cass. Sez. Un 20-3-2019 n. 7925, Cass. 31
ottobre 2017 n. 25906). Tali principi, sono stati confermati dalle successive pronunce della Cassazione (cfr ex multis Cass. civ sez lav 5/9/2023, n. 25781;
Cassazione civile sez. lav. - 15/6/2023, n. 17208 in tema di opposizione a intimazione di pagamento;
Cassazione civile sez. lav. 4/3/2025, n. 5769).
Tali principi, sono stati confermati dalle successive pronunce della
Cassazione (cfr ex multis Cass. civ sez lav 5/9/2023, n. 25781; Cassazione
civile sez. lav. - 15/6/2023, n. 17208 e di recente Cassazione civile sez. lav.
19/3/2024, n. 7372: "Come questa Corte ha rilevato in una controversia sovrapponibile a quella odierna, egualmente promossa dall'agente per la riscossione e incentrata sul tema della prescrizione delle pretese, "alla stregua dei principi di diritto espressi da Cass. n. 7514 del 2022, cit., appare evidente come nessun interesse possa riconoscersi all'odierna ricorrente all'impugnazione di tale statuizione, concernendo essa il merito della pretesa contributiva in ordine alla quale essa difetta di legittimazione ad agire e non potendosi esperire un'impugnazione per far valere un diritto altrui (cfr. in tal senso Cass. n. 8829 del 2007); (...) all'anzidetta conclusione non osta il fatto che i giudici territoriali abbiano deciso la causa nel merito, atteso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale quaestio iuris, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti
(così Cass. S.U. n. 7925 del 2019)" (Cass., sez. lav., 10 giugno 2022, n.
18812)".
Poiché l'odierno appellante ha chiesto esclusivamente la condanna dell'agente della riscossione e non dell'ente previdenziale, l'appello non può trovare accoglimento.
2.1. L'appello deve essere rigettato.
Nulla va disposto in ordine alle spese nei confronti di CP 3 rimasta contumace. Vanno compensate le spese nei confronti dell' CP_1 non avendo l'appellante proposto domande nei confronti dell'ente previdenziale in questo grado di giudizio.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando,
rigetta l'appello,
nulla sulle spese nei confronti di CP_3 compensa le spese processuali nei confronti dell' CP_1,
dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 23 settembre 2025.
Il Consigliere relatore La Presidente
Dott.ssa Elvira Maltese Dott.ssa Valeria Di Stefano