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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 16/07/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Simone Medioli Devoto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2423/2022 promossa da:
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Silvia Tanzi e Francesco Valentino del Foro E_ di Parma, elettivamente domiciliato presso i medesimi difensori
ATTORE nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Controparte_1
Avv.ti Agostino Contini e Matteo Brizzi, elettivamente domiciliata presso i medesimi difensori
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 25 marzo 2025 entrambe le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi alle domande di cui alla prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. premetteva di essere dottore commercialista, E_ revisore legale e consulente del lavoro, e affermava di avere reso, negli anni 2014, 2015 e 2016, prestazioni professionali di assistenza e consulenza contabile in favore di Controparte_1
Allegava che le prestazioni erano meglio descritte nelle parcelle n. 30, 31 e 32 del 31 marzo 2020 e deduceva che la controparte negoziale era rimasta debitrice per l'importo di Euro 12.902,79.
In ragione di tali premesse conveniva pertanto in giudizio chiedendone la condanna Controparte_1 al pagamento della somma di Euro 12.902,79, oltre ad accessori di legge.
Depositando rituale comparsa il 25 novembre 2022 si costituiva in giudizio Controparte_1 eccependo in primo luogo, in via preliminare di rito, l'improcedibilità della domanda avversaria per omessa instaurazione del procedimento di negoziazione assistita di cui alla legge n. 132/2014.
Con riguardo al merito, poi, allegava di avere adempiuto le obbligazioni monetarie derivanti dall'altrui svolgimento delle attività professionali di cui alle parcelle n. 30 e 31, nonché, almeno in parte, di cui alla parcella n. 32, eccependo, al riguardo, il decorso del termine di prescrizione presuntiva ex art. 2956 n. 2) c.c.
pagina 1 di 7 In relazione alle ulteriori prestazioni professionali riportate nella parcella n. 32, ancora, ne deduceva il difetto di prova sia nell'an che nel quantum dell'eventuale credito.
La stessa società concludeva pertanto chiedendo il rigetto della domanda formulata da E_
, ovvero, in subordine, limitarsi la condanna alla minor somma eventualmente dovuta rispetto
[...] alle prestazioni oggetto di effettiva dimostrazione.
All'udienza del 6 dicembre 2022 il ricorrente contestava il fondamento della suddetta eccezione di prescrizione sostenendo di avere reso prestazioni unitarie, riconducibili ad un'attività contabile complessa e continuativa svolta fino al marzo 2018 in forza di un unico contratto e, di conseguenza, asserendo che il dies a quo da considerarsi ai fini della prescrizione sarebbe quello coincidente con l'ultimazione dell'incarico.
Parte convenuta escludeva, al contrario, la possibilità di rapportare le prestazioni ad un medesimo e unitario incarico professionale.
Era in seguito integrata la condizione di procedibilità della domanda ai sensi della legge n. 132/2014 ed era disposto il mutamento del rito ex art. 702 bis comma 3 c.p.c.
Depositate dalle parti le memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. (con le prime delle quali esse insistevano nelle rispettive conclusioni già formulate negli atti introduttivi), il processo era istruito con l'assunzione delle prove orali ammesse e, segnatamente, con l'escussione dei testi e ON
. Testimone_2
Senza ulteriori incombenti istruttori, disattese le relative istanze, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 25 marzo 2025 e la causa era trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
Come anticipato nella superiore parte narrativa, chiede condannarsi E_ P_ al pagamento della somma di Euro 12.902,79, oltre ad accessori di legge, quali compensi non
[...] versati da controparte per l'opera professionale, di assistenza e consulenza contabile, prestata in favore della stessa società convenuta e meglio descritta nelle parcelle n. 30, 31 e 32 del 31 marzo 2020. allega, a propria volta, di avere adempiuto le obbligazioni monetarie derivanti Controparte_1 dall'altrui svolgimento delle attività professionali di cui alle parcelle n. 30 e 31, nonché, almeno in parte, di cui alla parcella n. 32, eccependo, al riguardo, il decorso del termine di prescrizione presuntiva triennale ex art. 2956 n. 2) c.c.
In relazione alle ulteriori prestazioni professionali riportate nella parcella n. 32, ancora, ne deduce il difetto di prova sia nell'an che nel quantum dell'eventuale credito.
Tanto premesso, va quindi rimarcato come tra le odierne parti processuali non sia stato mai perfezionato un contratto in forma scritta.
Nondimeno, è incontroverso che – almeno con riguardo alle prestazioni specificamente elencate nelle suddette parcelle e rispetto alle quali la società convenuta ha allegato l'intervenuto pagamento dei compensi – ha svolto nell'interesse di un'opera professionale E_ Controparte_1 genericamente inquadrabile quale consulenza contabile, fiscale e del lavoro.
Dalla parcella n. 30 si ricava, nello specifico, l'effettiva prestazione di attività di redazione di prospetti paga di lavoratori dipendenti, di calcolo degli accantonamenti per TRF, di ferie e permessi, di pagina 2 di 7 elaborazione di prospetti per la contabilità e della predisposizione di dati per studi di settore e IRAP per gli anni d'imposta 2015 e 2016, di calcolo dei contributi mensili (con la predisposizione delle denunce contributive e dei modelli F24, nonché con l'invio dei pagamenti), di preparazione ed invio telematico della certificazione unica per due lavoratori dipendenti (sempre con riferimento agli anni d'imposta 2015 e 2016), di autoliquidazione dei corrispettivi INAIL, di gestione della pratica del lavoratore e delle formalità relative all'assunzione di due lavoratori, con relative comunicazioni Pt_2 agli Enti e redazione di un contratto di apprendistato con relativa cessazione.
Dalla parcella n. 31, ancora, si evince lo svolgimento di molteplici attività riguardanti le registrazioni contabili in regime ordinario per gli anni 2014 e 2015, le registrazioni ai fini IVA con liquidazioni trimestrali dei correlati rapporti obbligatori, la stampa dei partitari contabili e dei registri obbligatori, il controllo e la regolarizzazione o l'aggiornamento della contabilità, l'acquisizione di dati dal registro dei beni usati, la predisposizione del bilancio in formato CEE (completo di verbali e nota integrativa), l'aggiornamento dei libri sociali obbligatori previe scritture di assestamento e chiusura anni 2014 e 2015, la predisposizione del modello unico società di capitali, completo della dichiarazione IVA per gli anni 2014 e 2015 e della compilazione degli studi di settore con congruità, la relativa trasmissione telematica, il calcolo delle imposte, la dichiarazione IRAP per gli anni 2014 e 2015, la comunicazione di dati IVA, la redazione dei modelli unico della persona fisica per gli anni 2014 e 2015, la CP_2 predisposizione e l'invio dei modelli 770 sempre in merito agli anni 2014 e 2015, la comunicazione dell'elenco clienti-fornitori, l'elaborazione di n. 3 certificazioni uniche telematiche per compensi di lavoro autonomo, l'invio periodico dei modelli F24 e i relativi pagamenti, l'opera di consulenza prestata, l'archiviazione delle fatture e dei documenti, la gestione della pratica di inizio attività commerciale presso il Comune e la CCIAA, l'aggiornamento del commercio di beni usati, la dichiarazione sui rifiuti prodotti alla CCIAA, il deposito del bilancio alla stessa CCIAA, l'estrazione di visure camerali e la tenuta libri sociali.
In relazione alla parcella n. 32, è sempre pacifico che ha reso le incontestate E_ prestazioni consistite in: “registrazioni contabili in regime ordinario anno 2016, registrazioni ai fini Iva con relative liquidazioni debito-credito mensili e applicazione del regime del margine beni usati, stampa partitari contabili e registri obbligatori (registri Iva, giornale, inventari), acquisizione dati da registro beni usati, controllo e richieste documenti mancanti per aggiornamento contabilità con sistemazione errori, dichiarazione Iva annuale in forma autonoma, visure CCIAA, invio telematico periodico F24 pagamenti, consulenza prestata, archiviazione fatture e documenti, pratica inizio attività commerciale SUAP Comune e CCIAA commercio automezzi, dichiarazione MUD rifiuti prodotti alla CCIAA, varie e generali - Diritti Comune di Parma per pratiche Suap inizio attività commercio automezzi, diritti e bolli CCIAA per inizio attività vendita automezzi - Diritti presentazione denuncia rifiuti MUD” (cfr. pag. 4 comparsa di costituzione).
Così acclarato l'oggetto delle prestazioni professionali d'interesse (sulle ulteriori prestazioni di cui alla parcella n. 32, rispetto alle quali è contestato l'effettivo svolgimento, prima ancora del quantum debeatur, si argomenterà in seguito), va quindi presa in disamina l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa di la quale, per la gran parte dei diritti di credito azionati da controparte, Controparte_1 invoca il decorso del termine triennale di cui all'art. 2956 n. 2) c.c. sulla base del comune presupposto per cui ha interrotto per la prima volta il corso della prescrizione costituendo in E_ mora il preteso debitore con la manifestazione di volontà conforme comunicata via e-mail il 9 aprile 2020.
Lo stesso attore contesta la fondatezza dell'eccezione avversaria, non soltanto evidenziando la protrazione delle prestazioni professionali rese fino al marzo 2018, ma sostenendo anche, per ciò che pagina 3 di 7 più conta, la giuridica riconducibilità delle stesse ad una unitaria attività contabile complessa e continuativa.
Ricostruita la fattispecie nei termini che precedono, si ritiene che l'eccezione di prescrizione sia fondata nei termini che si vanno ad esporre e che, di conseguenza, debbano considerarsi prescritti i crediti maturati da per ogni prestazione resa anteriormente al 9 aprile 2017. E_
Secondo la centrale previsione normativa di cui all'art. 2957 comma 1 c.c., invero, è regola generale quella per cui “il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione”.
A corollario di tale disciplina, poi, “la prescrizione decorre anche se vi è stata continuazione di somministrazioni o di prestazioni” (art. 2958 c.c.)
Il comma 2 del citato art. 2957 comma 1 c.c. prevede specificamente che “per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato…”.
Il sistema così complessivamente regolato in materia di prescrizioni presuntive contempla pertanto due schemi ben distinti: quello relativo alle attività lavorative a retribuzione periodica o alle opere professionali articolate in singole prestazioni circoscritte e quello invece afferente alle opere professionali rese durevolmente e continuativamente in esecuzione di un unico mandato, quali, paradigmaticamente, quelle fornite dagli avvocati, dai procuratori e dai patrocinatori legali.
Il secondo modello astratto è stato applicato, per pratica giurisprudenziale, a tutti i casi di prestazione d'opera intellettuale connotati dall'adempimento di una obbligazione unica e indistinta a livello temporale, da considerare pertanto in termini unitari in relazione a tutta l'attività svolta dal professionista (con la naturale conseguenza per cui il termine di prescrizione del compenso decorre dal giorno in cui è stato ultimato l'incarico conferito e non già dal compimento di ogni singola operazione professionale necessaria all'assolvimento del compito assunto ed in cui si articola la convenuta prestazione professionale).
Senonché, contrariamente all'assunto di parte attrice, secondo il quale sarebbe quest'ultimo il modello tipizzante il caso di specie, l'attività professionale resa da non è affatto E_ riconducibile ad un unico incarico o mandato.
Essa si è senz'altro scandita nel tempo secondo una sostanziale protrazione omogenea delle prestazioni, ma la continuità di queste ultime, anziché testimoniare l'unitarietà del mandato, è altrimenti sussumibile nella suddetta ipotesi di cui all'art. 2958 c.c.
Tali prestazioni, infatti, lungi dall'essere l'un l'altra funzionale all'assolvimento di un incarico unitario o al conseguimento di un medesimo fine ultimo, si sono piuttosto articolate, di volta in volta, in termini di perfetta autonomia e completezza.
In altre parole, gli incombenti svolti per i singoli lavoratori dipendenti, il calcolo e il pagamento annuale dei contributi dovuti, le registrazioni contabili annuali, le registrazioni e liquidazioni trimestrali dell'IVA, l'aggiornamento dei libri sociali obbligatori, la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi annuali, la predisposizione e l'invio dei modelli 770 sempre in ragione d'anno d'imposta e l'elaborazione delle certificazioni uniche, per non dire di attività ancor più evidentemente specifiche e limitate (quali la comunicazione dell'elenco clienti-fornitori, la gestione delle pratiche di inizio o variazione di attività commerciale, le dichiarazioni sui rifiuti prodotti, il deposito dei bilanci o l'estrazione di visure camerali), rappresentano prestazioni ben distinte l'una dall'altra, ciascuna di pagina 4 di 7 esse esauritasi senza legami di stretta strumentalità reciproca, nella maggior parte dei casi munite di una propria rilevanza giuridica esterna e di termini di scadenza propri, fonti di responsabilità in via autonoma e, peraltro, oggetto pure di distinte voci di compenso singolarmente individuate dallo stesso creditore.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, sono dunque prescritti i diritti di credito riguardanti i compensi per le prestazioni elencate nelle parcelle nn. 30 e 31, riguardanti attività pacificamente afferenti agli anni d'imposta 2014 e 2015 e, comunque, integralmente esauritesi fino all'anno 2016.
Passando in rassegna le prestazioni elencate nella parcella n. 32, ancora, sono anzitutto oggetto dell'eccezione di prescrizione le prestazioni individuate come: “registrazioni contabili in regime ordinario anno 2016, registrazioni ai fini Iva con relative liquidazioni debito-credito mensili e applicazione del regime del margine beni usati, stampa partitari contabili e registri obbligatori (registri Iva, giornale, inventari), acquisizione dati da registro beni usati, controllo e richieste documenti mancanti per aggiornamento contabilità con sistemazione errori”.
Trattasi, dunque, di attività di complessiva tenuta della contabilità la quale risulta essersi protratta anche dopo il 9 aprile 2017, per quanto evincibile dalla fitta corrispondenza (prodotta in atti;
doc. n. 7 di parte ricorrente) intercorsa tra lo Studio Delendati e Moto Power s.r.l. (cfr., in particolare e-mail del luglio 2017).
E' pertanto infondata l'eccezione di prescrizione e, rispetto a tali prestazioni, parte convenuta non ha provato in alcun modo la dedotta estinzione per adempimento.
Ha dunque fondamento la domanda attorea, salva la necessità di rapportare l'ammontare del credito al valore della incontestata parcella precedente (n. 31) per le omologhe prestazioni, quindi ad Euro 2.650,00, oltre IVA.
Sempre con riferimento alla parcella n. 32, è oggetto di eccezione di prescrizione la prestazione denominata “dichiarazione Iva annuale in forma autonoma”.
Anche in tal caso l'eccezione è infondata, avendo plausibilmente riferito la teste che i ON dichiarativi per l'anno 2016 sono stati curati personalmente da e sono stati E_ trasmessi a fine ottobre 2017.
Con riguardo alle ulteriori voci elencate come “invio telematico periodico F24 pagamenti, consulenza prestata, archiviazione fatture e documenti, pratica inizio attività commerciale SUAP Comune e CCIAA commercio automezzi, dichiarazione MUD rifiuti prodotti alla CCIAA, varie e generali - Diritti Comune di Parma per pratiche Suap inizio attività commercio automezzi, diritti e bolli CCIAA per inizio attività vendita automezzi - Diritti presentazione denuncia rifiuti MUD” l'eccezione di prescrizione è parimenti infondata.
Oltre a rilevarsi che per “diritti” si è inteso qualificare talune spese sostenute in precedenza da parte attrice, sicché il credito riguarda propriamente in tal caso un rimborso o restituzione in denaro e non un compenso professionale, è proprio la menzionata corrispondenza epistolare scambiata tra le parti ad attestare, tra l'altro, l'intervenuto reclamo e ricezione di fatture anche successivamente al 9 aprile 2017 (appunto, nel luglio 2017) e la trasmissione dei formulari dei rifiuti e delle relative giacenze dal 24 aprile 2017 in poi.
Rispetto ai modelli F24 e ai relativi pagamenti, del resto, vale ad infirmare l'eccezione in oggetto la mail del 18 dicembre 2017 con la quale invitava lo Studio Delendati di “mandare via Controparte_1
l'ultima rata f24 di motopower”.
pagina 5 di 7 Anche rispetto a tali prestazioni, per altro verso, la convenuta non ha provato in alcun modo la dedotta estinzione per adempimento ed è pertanto fondata la domanda attorea, salva la necessità, ancora una volta, di rapportare l'ammontare del credito al valore della incontestata parcella precedente (n. 31) per le omologhe prestazioni, quindi ad Euro 350,00, oltre IVA, più Euro 80 complessivamente a titolo di diritti per le suddette pratiche con il Comune di Parma e in materia di rifiuti.
E' invece estinto per prescrizione – né, per vero, si ha prova specifica della fonte credito e della sua genesi – il diritto connesso alla voce “visure CCIAA”.
Con riguardo alle ulteriori prestazioni indicate nella medesima parcella n. 32 e rimaste esenti dall'eccezione di prescrizione, hanno trovato adeguato riscontro documentale, oltre che testimoniale (cfr. deposizione della teste la “predisposizione bilancio in formato CE completo di verbali E_
e nota integrativa” (cfr. doc. n. 4 e n. 11 e mail del 19 ottobre 2017), l' “aggiornamento libri sociali obbligatori previe scritture di assestamento e chiusura anno 2016” (cfr. doc. n. 4 e n. 11, files denominati “scheda cespiti”, “libro giornale”, “registro cespiti” e “wamopowe”), la “predisposizione modello unico società di capitali anno 2016” (sebbene inoltrato dal diverso professionista Persona_1 incaricato soltanto nel corso dell'anno 2017) e la “compilazione studi di settore con congruità e trasmissione telematica” di cui ha dato conto la teste (doc. n. 11), il “calcolo e liquidazione E_ imposte” (doc. n. 11), la “dichiarazione IRAP società 2016” (doc. n. 11), la predisposizione dei “modelli unico per anni 2016” (sebbene inoltrato dal diverso professionista anche CP_2 Persona_1 evocata dalla teste , la “predisposizione ed invio modello 770 anno 2016 semplificato Testimone_2 per ritenute effettuate ai lavoratori autonomi e al personale”, di cui si era presa cura la stessa teste (doc. n. 11), l'elaborazione delle “certificazioni utili (sebbene pacificamente non E_ CP_2 inoltrate agli Enti) e la “comunicazione elenco clienti fornitori per operazioni anni 2016” (doc. n. 12).
E' dunque fondata la domanda relativa al pagamento dei compensi dovuti dalla convenuta per tali attività professionali prestate da e l'ammontare del credito indicato nella parcella E_
n. 32 (pari ad Euro 1.400,00, oltre IVA, ossia alla sommatoria dei valori unitari di Euro 450,00, Euro 600,00 ed Euro 350,00) è da stimarsi congruo in quanto pari, se non anche inferiore rispetto ad alcune voci, agli incontestati importi riportati nella parcella precedente (n. 31) per le omologhe prestazioni.
E' altrettanto fondata documentalmente (cfr. ricevute di cui al doc. n. 4) la domanda restitutoria (per Euro 137,70) riguardante i diritti e i bolli relativi al deposito del bilancio dell'anno 2016 alla competente CCIAA.
Non è invece soggettivamente fondato nei confronti di il credito relativo all' Controparte_1
“apertura PEC società con rinnovo per i tre anni seguenti”. Pt_3
Alla stregua delle complessive argomentazioni che precedono, assorbito ogni ulteriore profilo, va pertanto condannata al pagamento, in favore di , della somma Controparte_1 E_ complessiva di Euro 4.617,70, oltre IVA come per legge e interessi legali dalla mora al saldo (trattandosi di debito di valuta, va invece esclusa la rivalutazione monetaria, in mancanza di allegazioni puntuali dalle quali ipoteticamente desumersi un orientamento all'impiego di capitali tale da assicurare al creditore rendimenti superiori a quelli derivanti dalla percezione degli interessi al tasso legale).
L'accoglimento soltanto parziale della domanda attorea – la quale, sebbene articolata in un solo capo, si riferisce in realtà ai crediti dedotti in tre distinte parcelle professionali, due delle quali contrassegnate da diritti caduti in prescrizione –, la formulazione di domanda subordinata da parte pagina 6 di 7 della convenuta e i profili di indubbia particolarità della materia trattata, esente da arresti giurisprudenziali di legittimità sullo specifico tema della prescrizione presuntiva, rappresentano, infine, giustificati motivi per compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
Contrariis rejectis, definitivamente decidendo:
- in parziale accoglimento della domanda formulata da parte attrice, condanna al Controparte_1 pagamento, in favore di , della somma complessiva di Euro 4.617,70, oltre IVA come E_ per legge e interessi legali dalla mora al saldo;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Parma il 16 luglio 2025
Il giudice
Simone Medioli Devoto
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Simone Medioli Devoto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2423/2022 promossa da:
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Silvia Tanzi e Francesco Valentino del Foro E_ di Parma, elettivamente domiciliato presso i medesimi difensori
ATTORE nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Controparte_1
Avv.ti Agostino Contini e Matteo Brizzi, elettivamente domiciliata presso i medesimi difensori
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 25 marzo 2025 entrambe le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi alle domande di cui alla prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. premetteva di essere dottore commercialista, E_ revisore legale e consulente del lavoro, e affermava di avere reso, negli anni 2014, 2015 e 2016, prestazioni professionali di assistenza e consulenza contabile in favore di Controparte_1
Allegava che le prestazioni erano meglio descritte nelle parcelle n. 30, 31 e 32 del 31 marzo 2020 e deduceva che la controparte negoziale era rimasta debitrice per l'importo di Euro 12.902,79.
In ragione di tali premesse conveniva pertanto in giudizio chiedendone la condanna Controparte_1 al pagamento della somma di Euro 12.902,79, oltre ad accessori di legge.
Depositando rituale comparsa il 25 novembre 2022 si costituiva in giudizio Controparte_1 eccependo in primo luogo, in via preliminare di rito, l'improcedibilità della domanda avversaria per omessa instaurazione del procedimento di negoziazione assistita di cui alla legge n. 132/2014.
Con riguardo al merito, poi, allegava di avere adempiuto le obbligazioni monetarie derivanti dall'altrui svolgimento delle attività professionali di cui alle parcelle n. 30 e 31, nonché, almeno in parte, di cui alla parcella n. 32, eccependo, al riguardo, il decorso del termine di prescrizione presuntiva ex art. 2956 n. 2) c.c.
pagina 1 di 7 In relazione alle ulteriori prestazioni professionali riportate nella parcella n. 32, ancora, ne deduceva il difetto di prova sia nell'an che nel quantum dell'eventuale credito.
La stessa società concludeva pertanto chiedendo il rigetto della domanda formulata da E_
, ovvero, in subordine, limitarsi la condanna alla minor somma eventualmente dovuta rispetto
[...] alle prestazioni oggetto di effettiva dimostrazione.
All'udienza del 6 dicembre 2022 il ricorrente contestava il fondamento della suddetta eccezione di prescrizione sostenendo di avere reso prestazioni unitarie, riconducibili ad un'attività contabile complessa e continuativa svolta fino al marzo 2018 in forza di un unico contratto e, di conseguenza, asserendo che il dies a quo da considerarsi ai fini della prescrizione sarebbe quello coincidente con l'ultimazione dell'incarico.
Parte convenuta escludeva, al contrario, la possibilità di rapportare le prestazioni ad un medesimo e unitario incarico professionale.
Era in seguito integrata la condizione di procedibilità della domanda ai sensi della legge n. 132/2014 ed era disposto il mutamento del rito ex art. 702 bis comma 3 c.p.c.
Depositate dalle parti le memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. (con le prime delle quali esse insistevano nelle rispettive conclusioni già formulate negli atti introduttivi), il processo era istruito con l'assunzione delle prove orali ammesse e, segnatamente, con l'escussione dei testi e ON
. Testimone_2
Senza ulteriori incombenti istruttori, disattese le relative istanze, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 25 marzo 2025 e la causa era trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
Come anticipato nella superiore parte narrativa, chiede condannarsi E_ P_ al pagamento della somma di Euro 12.902,79, oltre ad accessori di legge, quali compensi non
[...] versati da controparte per l'opera professionale, di assistenza e consulenza contabile, prestata in favore della stessa società convenuta e meglio descritta nelle parcelle n. 30, 31 e 32 del 31 marzo 2020. allega, a propria volta, di avere adempiuto le obbligazioni monetarie derivanti Controparte_1 dall'altrui svolgimento delle attività professionali di cui alle parcelle n. 30 e 31, nonché, almeno in parte, di cui alla parcella n. 32, eccependo, al riguardo, il decorso del termine di prescrizione presuntiva triennale ex art. 2956 n. 2) c.c.
In relazione alle ulteriori prestazioni professionali riportate nella parcella n. 32, ancora, ne deduce il difetto di prova sia nell'an che nel quantum dell'eventuale credito.
Tanto premesso, va quindi rimarcato come tra le odierne parti processuali non sia stato mai perfezionato un contratto in forma scritta.
Nondimeno, è incontroverso che – almeno con riguardo alle prestazioni specificamente elencate nelle suddette parcelle e rispetto alle quali la società convenuta ha allegato l'intervenuto pagamento dei compensi – ha svolto nell'interesse di un'opera professionale E_ Controparte_1 genericamente inquadrabile quale consulenza contabile, fiscale e del lavoro.
Dalla parcella n. 30 si ricava, nello specifico, l'effettiva prestazione di attività di redazione di prospetti paga di lavoratori dipendenti, di calcolo degli accantonamenti per TRF, di ferie e permessi, di pagina 2 di 7 elaborazione di prospetti per la contabilità e della predisposizione di dati per studi di settore e IRAP per gli anni d'imposta 2015 e 2016, di calcolo dei contributi mensili (con la predisposizione delle denunce contributive e dei modelli F24, nonché con l'invio dei pagamenti), di preparazione ed invio telematico della certificazione unica per due lavoratori dipendenti (sempre con riferimento agli anni d'imposta 2015 e 2016), di autoliquidazione dei corrispettivi INAIL, di gestione della pratica del lavoratore e delle formalità relative all'assunzione di due lavoratori, con relative comunicazioni Pt_2 agli Enti e redazione di un contratto di apprendistato con relativa cessazione.
Dalla parcella n. 31, ancora, si evince lo svolgimento di molteplici attività riguardanti le registrazioni contabili in regime ordinario per gli anni 2014 e 2015, le registrazioni ai fini IVA con liquidazioni trimestrali dei correlati rapporti obbligatori, la stampa dei partitari contabili e dei registri obbligatori, il controllo e la regolarizzazione o l'aggiornamento della contabilità, l'acquisizione di dati dal registro dei beni usati, la predisposizione del bilancio in formato CEE (completo di verbali e nota integrativa), l'aggiornamento dei libri sociali obbligatori previe scritture di assestamento e chiusura anni 2014 e 2015, la predisposizione del modello unico società di capitali, completo della dichiarazione IVA per gli anni 2014 e 2015 e della compilazione degli studi di settore con congruità, la relativa trasmissione telematica, il calcolo delle imposte, la dichiarazione IRAP per gli anni 2014 e 2015, la comunicazione di dati IVA, la redazione dei modelli unico della persona fisica per gli anni 2014 e 2015, la CP_2 predisposizione e l'invio dei modelli 770 sempre in merito agli anni 2014 e 2015, la comunicazione dell'elenco clienti-fornitori, l'elaborazione di n. 3 certificazioni uniche telematiche per compensi di lavoro autonomo, l'invio periodico dei modelli F24 e i relativi pagamenti, l'opera di consulenza prestata, l'archiviazione delle fatture e dei documenti, la gestione della pratica di inizio attività commerciale presso il Comune e la CCIAA, l'aggiornamento del commercio di beni usati, la dichiarazione sui rifiuti prodotti alla CCIAA, il deposito del bilancio alla stessa CCIAA, l'estrazione di visure camerali e la tenuta libri sociali.
In relazione alla parcella n. 32, è sempre pacifico che ha reso le incontestate E_ prestazioni consistite in: “registrazioni contabili in regime ordinario anno 2016, registrazioni ai fini Iva con relative liquidazioni debito-credito mensili e applicazione del regime del margine beni usati, stampa partitari contabili e registri obbligatori (registri Iva, giornale, inventari), acquisizione dati da registro beni usati, controllo e richieste documenti mancanti per aggiornamento contabilità con sistemazione errori, dichiarazione Iva annuale in forma autonoma, visure CCIAA, invio telematico periodico F24 pagamenti, consulenza prestata, archiviazione fatture e documenti, pratica inizio attività commerciale SUAP Comune e CCIAA commercio automezzi, dichiarazione MUD rifiuti prodotti alla CCIAA, varie e generali - Diritti Comune di Parma per pratiche Suap inizio attività commercio automezzi, diritti e bolli CCIAA per inizio attività vendita automezzi - Diritti presentazione denuncia rifiuti MUD” (cfr. pag. 4 comparsa di costituzione).
Così acclarato l'oggetto delle prestazioni professionali d'interesse (sulle ulteriori prestazioni di cui alla parcella n. 32, rispetto alle quali è contestato l'effettivo svolgimento, prima ancora del quantum debeatur, si argomenterà in seguito), va quindi presa in disamina l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa di la quale, per la gran parte dei diritti di credito azionati da controparte, Controparte_1 invoca il decorso del termine triennale di cui all'art. 2956 n. 2) c.c. sulla base del comune presupposto per cui ha interrotto per la prima volta il corso della prescrizione costituendo in E_ mora il preteso debitore con la manifestazione di volontà conforme comunicata via e-mail il 9 aprile 2020.
Lo stesso attore contesta la fondatezza dell'eccezione avversaria, non soltanto evidenziando la protrazione delle prestazioni professionali rese fino al marzo 2018, ma sostenendo anche, per ciò che pagina 3 di 7 più conta, la giuridica riconducibilità delle stesse ad una unitaria attività contabile complessa e continuativa.
Ricostruita la fattispecie nei termini che precedono, si ritiene che l'eccezione di prescrizione sia fondata nei termini che si vanno ad esporre e che, di conseguenza, debbano considerarsi prescritti i crediti maturati da per ogni prestazione resa anteriormente al 9 aprile 2017. E_
Secondo la centrale previsione normativa di cui all'art. 2957 comma 1 c.c., invero, è regola generale quella per cui “il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione”.
A corollario di tale disciplina, poi, “la prescrizione decorre anche se vi è stata continuazione di somministrazioni o di prestazioni” (art. 2958 c.c.)
Il comma 2 del citato art. 2957 comma 1 c.c. prevede specificamente che “per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato…”.
Il sistema così complessivamente regolato in materia di prescrizioni presuntive contempla pertanto due schemi ben distinti: quello relativo alle attività lavorative a retribuzione periodica o alle opere professionali articolate in singole prestazioni circoscritte e quello invece afferente alle opere professionali rese durevolmente e continuativamente in esecuzione di un unico mandato, quali, paradigmaticamente, quelle fornite dagli avvocati, dai procuratori e dai patrocinatori legali.
Il secondo modello astratto è stato applicato, per pratica giurisprudenziale, a tutti i casi di prestazione d'opera intellettuale connotati dall'adempimento di una obbligazione unica e indistinta a livello temporale, da considerare pertanto in termini unitari in relazione a tutta l'attività svolta dal professionista (con la naturale conseguenza per cui il termine di prescrizione del compenso decorre dal giorno in cui è stato ultimato l'incarico conferito e non già dal compimento di ogni singola operazione professionale necessaria all'assolvimento del compito assunto ed in cui si articola la convenuta prestazione professionale).
Senonché, contrariamente all'assunto di parte attrice, secondo il quale sarebbe quest'ultimo il modello tipizzante il caso di specie, l'attività professionale resa da non è affatto E_ riconducibile ad un unico incarico o mandato.
Essa si è senz'altro scandita nel tempo secondo una sostanziale protrazione omogenea delle prestazioni, ma la continuità di queste ultime, anziché testimoniare l'unitarietà del mandato, è altrimenti sussumibile nella suddetta ipotesi di cui all'art. 2958 c.c.
Tali prestazioni, infatti, lungi dall'essere l'un l'altra funzionale all'assolvimento di un incarico unitario o al conseguimento di un medesimo fine ultimo, si sono piuttosto articolate, di volta in volta, in termini di perfetta autonomia e completezza.
In altre parole, gli incombenti svolti per i singoli lavoratori dipendenti, il calcolo e il pagamento annuale dei contributi dovuti, le registrazioni contabili annuali, le registrazioni e liquidazioni trimestrali dell'IVA, l'aggiornamento dei libri sociali obbligatori, la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi annuali, la predisposizione e l'invio dei modelli 770 sempre in ragione d'anno d'imposta e l'elaborazione delle certificazioni uniche, per non dire di attività ancor più evidentemente specifiche e limitate (quali la comunicazione dell'elenco clienti-fornitori, la gestione delle pratiche di inizio o variazione di attività commerciale, le dichiarazioni sui rifiuti prodotti, il deposito dei bilanci o l'estrazione di visure camerali), rappresentano prestazioni ben distinte l'una dall'altra, ciascuna di pagina 4 di 7 esse esauritasi senza legami di stretta strumentalità reciproca, nella maggior parte dei casi munite di una propria rilevanza giuridica esterna e di termini di scadenza propri, fonti di responsabilità in via autonoma e, peraltro, oggetto pure di distinte voci di compenso singolarmente individuate dallo stesso creditore.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, sono dunque prescritti i diritti di credito riguardanti i compensi per le prestazioni elencate nelle parcelle nn. 30 e 31, riguardanti attività pacificamente afferenti agli anni d'imposta 2014 e 2015 e, comunque, integralmente esauritesi fino all'anno 2016.
Passando in rassegna le prestazioni elencate nella parcella n. 32, ancora, sono anzitutto oggetto dell'eccezione di prescrizione le prestazioni individuate come: “registrazioni contabili in regime ordinario anno 2016, registrazioni ai fini Iva con relative liquidazioni debito-credito mensili e applicazione del regime del margine beni usati, stampa partitari contabili e registri obbligatori (registri Iva, giornale, inventari), acquisizione dati da registro beni usati, controllo e richieste documenti mancanti per aggiornamento contabilità con sistemazione errori”.
Trattasi, dunque, di attività di complessiva tenuta della contabilità la quale risulta essersi protratta anche dopo il 9 aprile 2017, per quanto evincibile dalla fitta corrispondenza (prodotta in atti;
doc. n. 7 di parte ricorrente) intercorsa tra lo Studio Delendati e Moto Power s.r.l. (cfr., in particolare e-mail del luglio 2017).
E' pertanto infondata l'eccezione di prescrizione e, rispetto a tali prestazioni, parte convenuta non ha provato in alcun modo la dedotta estinzione per adempimento.
Ha dunque fondamento la domanda attorea, salva la necessità di rapportare l'ammontare del credito al valore della incontestata parcella precedente (n. 31) per le omologhe prestazioni, quindi ad Euro 2.650,00, oltre IVA.
Sempre con riferimento alla parcella n. 32, è oggetto di eccezione di prescrizione la prestazione denominata “dichiarazione Iva annuale in forma autonoma”.
Anche in tal caso l'eccezione è infondata, avendo plausibilmente riferito la teste che i ON dichiarativi per l'anno 2016 sono stati curati personalmente da e sono stati E_ trasmessi a fine ottobre 2017.
Con riguardo alle ulteriori voci elencate come “invio telematico periodico F24 pagamenti, consulenza prestata, archiviazione fatture e documenti, pratica inizio attività commerciale SUAP Comune e CCIAA commercio automezzi, dichiarazione MUD rifiuti prodotti alla CCIAA, varie e generali - Diritti Comune di Parma per pratiche Suap inizio attività commercio automezzi, diritti e bolli CCIAA per inizio attività vendita automezzi - Diritti presentazione denuncia rifiuti MUD” l'eccezione di prescrizione è parimenti infondata.
Oltre a rilevarsi che per “diritti” si è inteso qualificare talune spese sostenute in precedenza da parte attrice, sicché il credito riguarda propriamente in tal caso un rimborso o restituzione in denaro e non un compenso professionale, è proprio la menzionata corrispondenza epistolare scambiata tra le parti ad attestare, tra l'altro, l'intervenuto reclamo e ricezione di fatture anche successivamente al 9 aprile 2017 (appunto, nel luglio 2017) e la trasmissione dei formulari dei rifiuti e delle relative giacenze dal 24 aprile 2017 in poi.
Rispetto ai modelli F24 e ai relativi pagamenti, del resto, vale ad infirmare l'eccezione in oggetto la mail del 18 dicembre 2017 con la quale invitava lo Studio Delendati di “mandare via Controparte_1
l'ultima rata f24 di motopower”.
pagina 5 di 7 Anche rispetto a tali prestazioni, per altro verso, la convenuta non ha provato in alcun modo la dedotta estinzione per adempimento ed è pertanto fondata la domanda attorea, salva la necessità, ancora una volta, di rapportare l'ammontare del credito al valore della incontestata parcella precedente (n. 31) per le omologhe prestazioni, quindi ad Euro 350,00, oltre IVA, più Euro 80 complessivamente a titolo di diritti per le suddette pratiche con il Comune di Parma e in materia di rifiuti.
E' invece estinto per prescrizione – né, per vero, si ha prova specifica della fonte credito e della sua genesi – il diritto connesso alla voce “visure CCIAA”.
Con riguardo alle ulteriori prestazioni indicate nella medesima parcella n. 32 e rimaste esenti dall'eccezione di prescrizione, hanno trovato adeguato riscontro documentale, oltre che testimoniale (cfr. deposizione della teste la “predisposizione bilancio in formato CE completo di verbali E_
e nota integrativa” (cfr. doc. n. 4 e n. 11 e mail del 19 ottobre 2017), l' “aggiornamento libri sociali obbligatori previe scritture di assestamento e chiusura anno 2016” (cfr. doc. n. 4 e n. 11, files denominati “scheda cespiti”, “libro giornale”, “registro cespiti” e “wamopowe”), la “predisposizione modello unico società di capitali anno 2016” (sebbene inoltrato dal diverso professionista Persona_1 incaricato soltanto nel corso dell'anno 2017) e la “compilazione studi di settore con congruità e trasmissione telematica” di cui ha dato conto la teste (doc. n. 11), il “calcolo e liquidazione E_ imposte” (doc. n. 11), la “dichiarazione IRAP società 2016” (doc. n. 11), la predisposizione dei “modelli unico per anni 2016” (sebbene inoltrato dal diverso professionista anche CP_2 Persona_1 evocata dalla teste , la “predisposizione ed invio modello 770 anno 2016 semplificato Testimone_2 per ritenute effettuate ai lavoratori autonomi e al personale”, di cui si era presa cura la stessa teste (doc. n. 11), l'elaborazione delle “certificazioni utili (sebbene pacificamente non E_ CP_2 inoltrate agli Enti) e la “comunicazione elenco clienti fornitori per operazioni anni 2016” (doc. n. 12).
E' dunque fondata la domanda relativa al pagamento dei compensi dovuti dalla convenuta per tali attività professionali prestate da e l'ammontare del credito indicato nella parcella E_
n. 32 (pari ad Euro 1.400,00, oltre IVA, ossia alla sommatoria dei valori unitari di Euro 450,00, Euro 600,00 ed Euro 350,00) è da stimarsi congruo in quanto pari, se non anche inferiore rispetto ad alcune voci, agli incontestati importi riportati nella parcella precedente (n. 31) per le omologhe prestazioni.
E' altrettanto fondata documentalmente (cfr. ricevute di cui al doc. n. 4) la domanda restitutoria (per Euro 137,70) riguardante i diritti e i bolli relativi al deposito del bilancio dell'anno 2016 alla competente CCIAA.
Non è invece soggettivamente fondato nei confronti di il credito relativo all' Controparte_1
“apertura PEC società con rinnovo per i tre anni seguenti”. Pt_3
Alla stregua delle complessive argomentazioni che precedono, assorbito ogni ulteriore profilo, va pertanto condannata al pagamento, in favore di , della somma Controparte_1 E_ complessiva di Euro 4.617,70, oltre IVA come per legge e interessi legali dalla mora al saldo (trattandosi di debito di valuta, va invece esclusa la rivalutazione monetaria, in mancanza di allegazioni puntuali dalle quali ipoteticamente desumersi un orientamento all'impiego di capitali tale da assicurare al creditore rendimenti superiori a quelli derivanti dalla percezione degli interessi al tasso legale).
L'accoglimento soltanto parziale della domanda attorea – la quale, sebbene articolata in un solo capo, si riferisce in realtà ai crediti dedotti in tre distinte parcelle professionali, due delle quali contrassegnate da diritti caduti in prescrizione –, la formulazione di domanda subordinata da parte pagina 6 di 7 della convenuta e i profili di indubbia particolarità della materia trattata, esente da arresti giurisprudenziali di legittimità sullo specifico tema della prescrizione presuntiva, rappresentano, infine, giustificati motivi per compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
Contrariis rejectis, definitivamente decidendo:
- in parziale accoglimento della domanda formulata da parte attrice, condanna al Controparte_1 pagamento, in favore di , della somma complessiva di Euro 4.617,70, oltre IVA come E_ per legge e interessi legali dalla mora al saldo;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Parma il 16 luglio 2025
Il giudice
Simone Medioli Devoto
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