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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 05/12/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 533/2023 R.G.C
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo, quale giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n.
533/2023 R.G.C., all'udienza del 29/05/2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. EMILIOZZI MARCO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Tolentino, Viale XXX Giugno, n. 3, come da procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
Controparte_1 in persona del pro tempore,
[...] Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. E. Andreozzi, come da procura generale alle liti, per atto notaio di Ancona del 27-11-2018, rep. n. 1862, racc. n. 1503, ed Persona_1 elettivamente domiciliato presso la sede dell'Istituto a Macerata in via Carducci n. 53;
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento indennizzo danno biologico da infortunio sul lavoro.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12-9-2023 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe esponeva: - dall'1-10-2000 ella aveva prestato regolare attività lavorativa alle dipendenze della UBI Banca SpA, oggi Intesa San Paolo SpA;
- in particolare, dal 12-4-2021 la ricorrente aveva lavorato presso la filiale di Macerata, sita in Via G. Carducci, n. 73 come direttrice di filiale e ciò sino al giugno 2023, quanto era stata trasferita alla filiale di Recanati;
- la mattina del 31-12-2021, alle ore 13:30 circa, la ricorrente, dopo essere uscita dall'ufficio sito in Via Carducci n. 73 di Macerata per andare a prendere la propria autovettura e rientrare a casa, giunta all'angolo tra viale Don Bosco e via Carducci, mentre scendeva dal
1 marciapiede, era inciampata e caduta improvvisamente;
- a seguito di detta caduta, avvenuta alla presenza dei colleghi e , la aveva riportato un trauma Testimone_1 Tes_2 Pt_1 distorsivo alla caviglia sinistra con lesioni legamentose;
- la stessa era stata accompagnata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Camerino e, a causa della gravità delle lesioni riportate, in data 24-1-2022, era stata sottoposta ad ecografia alla gamba e alla caviglia sinistra eseguita dal dott. nonché, nei mesi di febbraio e marzo 2022, a numerose sedute di Per_2 idrokinesiterapia, prescritte dal dott. medico;
- in data 8-2-2022 la Per_3 CP_1 ricorrente era stata sottoposta a ecografia alla caviglia sinistra, a seguito della quale era stata accertata “… iperecogenicità delle strutture legamentose del comparto esterno per verosimili esiti fibroticoriparativi metatraumatici inveterati …”; - in data 16-3-2022 la ricorrente era stata sottoposta a RMN alla caviglia sinistra, attraverso la quale il dott.
[...] aveva accertato “… lesione, pressochè completa, del legamento PAA e del CP_3 legamento peroneo-calcaneare … Edema osseo da impatto dell'astragalo nella tuberosità anteriore … piccolo versamento liquido intraarticolare”; - il 5-8-2022 il dott. Per_4 aveva accertato che dall'infortunio sul lavoro occorso il 31.12.2021 la ricorrente aveva riportato una “lesione capsulo legamentosa alla caviglia sinistra”, con persistenza del dolore ed instabilità; - a seguito di apposita domanda di infortunio sul lavoro del 31-12-2021,
l' aveva aperto il caso n. 518573732; - con provvedimento del 29-3-2022, l' CP_1 CP_1 aveva riconosciuto la natura professionale del predetto infortunio, liquidando l'indennità per inabilità temporanea ed accertando in capo alla ricorrente un danno biologico permanente pari al 2%; - la valutazione del danno derivante dall'infortunio sul lavoro del 31-12-2021 riconosciuta dall' era da considerarsi del tutto incongrua e inadeguata rispetto ai CP_1 danni concretamente subiti dalla ricorrente, anche in ragione dei plurimi accertamenti strumentali eseguiti dalla medesima;
- pertanto, in data 20-5-2022 la aveva proposto Pt_1 ricorso amministrativo, chiedendo il riconoscimento di un gradiente invalidante dell'8%, sulla base della certificazione medica del 22-4-2022 redatta dal dott. che allegava;
Per_5
- l' non l'aveva convocata a visita collegiale né aveva fornito alcun tipo di riscontro CP_1 all'opposizione in sede amministrativa.
Ciò posto, la ricorrente concludeva come segue:
“… - accertare e dichiarare che in data 31.12.2021 la ricorrente ha subito Parte_1 un infortunio lavorativo avvenuto con le modalità descritte nel presente ricorso;
“- accertare e dichiarare che la ricorrente , a causa del predetto infortunio, Parte_1 presenta, sin dalla data dell'infortunio e a tutt'oggi, un grado di inabilità ed un danno
2 biologico pari all'8%, o una percentuale maggiore o minore che risulterà a seguito dell'espletanda CTU medico-legale, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione;
“- per l'effetto, condannare l' Controparte_1
(C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, alla corresponsione in favore della ricorrente dei benefici Parte_1 economici dipendenti e/o connessi al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro del
31.12.2021 e, in particolare, al riconoscimento dell'indennizzo per il danno biologico subito
a norma di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo saldo.
“Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Si costituiva in giudizio l' Controparte_1
come sopra rappresentato, il quale, riportandosi alle considerazioni
[...] mediche del consulente di parte e sostenendo la piena legittimità della decisione adottata in sede amministrativa, ritenendo che le menomazioni riportate dalla ricorrente non fossero valutabili in misura superiore a quanto già riconosciutole, pari al 2%, chiedeva il rigetto delle domande avversarie.
La causa, istruita sulla base della consulenza tecnica d'ufficio di natura medico-legale e delle produzioni documentali delle parti, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, era decisa con sentenza mediante lettura del dispositivo, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, in considerazione della complessità delle questioni esaminate.
Il ricorso è risultato infondato per i seguenti motivi.
Nell'ambito della disposta CTU di natura medico-legale, il consulente tecnico d'ufficio nominato all'udienza del 23-5-2024, dott. , con ragionamento congruamente Persona_6 ed adeguatamente motivato, privo di vizi logici, all'esito di accertamenti approfonditi e di corretta applicazione delle regole disciplinanti la scienza medica, ha accertato:
“Da quanto in precedenza esposto risulta come la sig.ra presenti attualmente Parte_1 un quadro di esiti di trauma distorsivo della caviglia con sofferenza del legamento peroneo- astragalico e peroneo-calcaneare, a seguito di un infortunio in itinere accadutole il giorno
31.12.2021 quando si stava recando, una volta uscita dal luogo di lavoro, a prendere la vettura per un rientro al proprio domicilio.
“Non sussistono dubbi sulla dinamica del trauma e della regolarità dell'infortunio in quanto già l' aveva concesso un quantum invalidante del 2 % (due per cento) secondo le tabelle CP_1
3 secondarie al decreto legge 38/2000 e pertanto non si è ritenuto verificare quanto alle risultanze istruttorie.
“Dovendosi addentrare sul piano valutativo come da domanda del Giudice Istruttore, ritengo che a seguito del traumatismo del 31.12.2021 non sia residuato un danno pari o superiore al 6 % alla luce delle tabelle del danno biologico, facendo riferimento alla CP_1 voce tabellare 293” (si veda relazione la peritale depositata dall'ausiliare in data 4-2-2025).
L'elaborato è stato trasmesso dal dott. ai consulenti tecnici nominati dalle parti;
Per_6 mentre quello di parte resistente non ha sollevato alcuna contestazione, il consulente di parte ricorrente ha invece eccepito: “Si ritiene che, nel caso in specie, oltre alla voce tabellare
293, ci si debba riferire, anche, alla voce tabellare 205: “Lesione legamentosa tibioastragalica o peroneo-astragalica (a seconda del grado di instabilità clinicamente rilevabile)", tenuto conto del referto della RMN, eseguita in data 16.02.2022: "Lesione, pressochè completa, del legamento PAA e del legamento peroneo-calcaneare. Edema osseo da impatto dell'astragalo nella tuberosità anteriore. Piccolo versamento liquido intra- articolare" e dei dati clinico-documentali riportati.
“Si dissente dalla valutazione indicata e si ribadisce la sussistenza di un danno biologico pari all' 8% (otto per cento).” (si vedano le osservazioni del c.t.p. della ricorrente allegate alla relazione peritale depositata il 4-2-2025).
Il consulente tecnico d'ufficio ha pertanto precisato che: “… la voce tabellare 205 citata dal collega non sia riferibile al caso in oggetto in quanto riguarda “esiti di frattura di vertebra lombare con residua deformazione somatica, deficit funzionale di media entità e/o disturbi trofico-sensitivi intercorrenti”. Per il resto ritengo che la risposta al quesito postomi dal
Giudice Istruttore debba rimanere la stessa e cioè che a seguito del traumatismo del
31.12.2021 non sia residuato un danno pari o superiore al 6 % in quanto la limitazione articolare evidenziata dall'esame obiettivo eseguito dal sottoscritto e non contestata né in occasione delle operazioni peritali e né in occasione della relazione delle note è globalmente inferiore ad ¼ e per assonanza anche con la voce 294 non permette il raggiungimento del minimo indennizzabile. Per quanto riguarda infine l'esame Rmn citato dalla parte attrice è vero che si parla di lesione legamentosa quasi completa ma è pur vero che manca un esame
Rmn di controllo e che l'esame obiettivo con evidenza di sofferenza del legamento stesso induce a pensare ad una cicatrizzazione spontanea della lesione seppure non completamente corretta. Pertanto il preliminare di relazione diviene definitivo …” (si veda ancora la risposta del c.t.u. alle osservazioni allegate alla relazione peritale depositata il 4-2-2025).
Questo giudicante condivide pienamente detta valutazione, concordando con le motivazioni
4 espresse dall'ausiliare e, pertanto, alla stregua degli accertamenti peritali, all'esito dei quali
è stato accertato che dall'infortunio professionale occorso alla ricorrente in data 31-12-2021 non è derivato un danno biologico complessivo pari o superiore al 6% indennizzabile, con conseguente rigetto del ricorso.
Appare congruo compensare integralmente tra le parti le spese di lite, stante la specifica novità della questione trattata.
Le spese relative all'espletata consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate con separato decreto, vanno invece definitivamente poste in capo all' stante la soccombenza. CP_1
PQM
definitivamente pronunciando sulle domande presentate da nei confronti Parte_1 dell' come sopra rappresentato, con ricorso depositato il 12-9-2023, nel CP_1 contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, allegazione ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, 29-5-2025
IL GIUDICE
dott.ssa Germana Russo
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo, quale giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n.
533/2023 R.G.C., all'udienza del 29/05/2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. EMILIOZZI MARCO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Tolentino, Viale XXX Giugno, n. 3, come da procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
Controparte_1 in persona del pro tempore,
[...] Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. E. Andreozzi, come da procura generale alle liti, per atto notaio di Ancona del 27-11-2018, rep. n. 1862, racc. n. 1503, ed Persona_1 elettivamente domiciliato presso la sede dell'Istituto a Macerata in via Carducci n. 53;
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento indennizzo danno biologico da infortunio sul lavoro.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12-9-2023 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe esponeva: - dall'1-10-2000 ella aveva prestato regolare attività lavorativa alle dipendenze della UBI Banca SpA, oggi Intesa San Paolo SpA;
- in particolare, dal 12-4-2021 la ricorrente aveva lavorato presso la filiale di Macerata, sita in Via G. Carducci, n. 73 come direttrice di filiale e ciò sino al giugno 2023, quanto era stata trasferita alla filiale di Recanati;
- la mattina del 31-12-2021, alle ore 13:30 circa, la ricorrente, dopo essere uscita dall'ufficio sito in Via Carducci n. 73 di Macerata per andare a prendere la propria autovettura e rientrare a casa, giunta all'angolo tra viale Don Bosco e via Carducci, mentre scendeva dal
1 marciapiede, era inciampata e caduta improvvisamente;
- a seguito di detta caduta, avvenuta alla presenza dei colleghi e , la aveva riportato un trauma Testimone_1 Tes_2 Pt_1 distorsivo alla caviglia sinistra con lesioni legamentose;
- la stessa era stata accompagnata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Camerino e, a causa della gravità delle lesioni riportate, in data 24-1-2022, era stata sottoposta ad ecografia alla gamba e alla caviglia sinistra eseguita dal dott. nonché, nei mesi di febbraio e marzo 2022, a numerose sedute di Per_2 idrokinesiterapia, prescritte dal dott. medico;
- in data 8-2-2022 la Per_3 CP_1 ricorrente era stata sottoposta a ecografia alla caviglia sinistra, a seguito della quale era stata accertata “… iperecogenicità delle strutture legamentose del comparto esterno per verosimili esiti fibroticoriparativi metatraumatici inveterati …”; - in data 16-3-2022 la ricorrente era stata sottoposta a RMN alla caviglia sinistra, attraverso la quale il dott.
[...] aveva accertato “… lesione, pressochè completa, del legamento PAA e del CP_3 legamento peroneo-calcaneare … Edema osseo da impatto dell'astragalo nella tuberosità anteriore … piccolo versamento liquido intraarticolare”; - il 5-8-2022 il dott. Per_4 aveva accertato che dall'infortunio sul lavoro occorso il 31.12.2021 la ricorrente aveva riportato una “lesione capsulo legamentosa alla caviglia sinistra”, con persistenza del dolore ed instabilità; - a seguito di apposita domanda di infortunio sul lavoro del 31-12-2021,
l' aveva aperto il caso n. 518573732; - con provvedimento del 29-3-2022, l' CP_1 CP_1 aveva riconosciuto la natura professionale del predetto infortunio, liquidando l'indennità per inabilità temporanea ed accertando in capo alla ricorrente un danno biologico permanente pari al 2%; - la valutazione del danno derivante dall'infortunio sul lavoro del 31-12-2021 riconosciuta dall' era da considerarsi del tutto incongrua e inadeguata rispetto ai CP_1 danni concretamente subiti dalla ricorrente, anche in ragione dei plurimi accertamenti strumentali eseguiti dalla medesima;
- pertanto, in data 20-5-2022 la aveva proposto Pt_1 ricorso amministrativo, chiedendo il riconoscimento di un gradiente invalidante dell'8%, sulla base della certificazione medica del 22-4-2022 redatta dal dott. che allegava;
Per_5
- l' non l'aveva convocata a visita collegiale né aveva fornito alcun tipo di riscontro CP_1 all'opposizione in sede amministrativa.
Ciò posto, la ricorrente concludeva come segue:
“… - accertare e dichiarare che in data 31.12.2021 la ricorrente ha subito Parte_1 un infortunio lavorativo avvenuto con le modalità descritte nel presente ricorso;
“- accertare e dichiarare che la ricorrente , a causa del predetto infortunio, Parte_1 presenta, sin dalla data dell'infortunio e a tutt'oggi, un grado di inabilità ed un danno
2 biologico pari all'8%, o una percentuale maggiore o minore che risulterà a seguito dell'espletanda CTU medico-legale, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione;
“- per l'effetto, condannare l' Controparte_1
(C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, alla corresponsione in favore della ricorrente dei benefici Parte_1 economici dipendenti e/o connessi al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro del
31.12.2021 e, in particolare, al riconoscimento dell'indennizzo per il danno biologico subito
a norma di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo saldo.
“Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Si costituiva in giudizio l' Controparte_1
come sopra rappresentato, il quale, riportandosi alle considerazioni
[...] mediche del consulente di parte e sostenendo la piena legittimità della decisione adottata in sede amministrativa, ritenendo che le menomazioni riportate dalla ricorrente non fossero valutabili in misura superiore a quanto già riconosciutole, pari al 2%, chiedeva il rigetto delle domande avversarie.
La causa, istruita sulla base della consulenza tecnica d'ufficio di natura medico-legale e delle produzioni documentali delle parti, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, era decisa con sentenza mediante lettura del dispositivo, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, in considerazione della complessità delle questioni esaminate.
Il ricorso è risultato infondato per i seguenti motivi.
Nell'ambito della disposta CTU di natura medico-legale, il consulente tecnico d'ufficio nominato all'udienza del 23-5-2024, dott. , con ragionamento congruamente Persona_6 ed adeguatamente motivato, privo di vizi logici, all'esito di accertamenti approfonditi e di corretta applicazione delle regole disciplinanti la scienza medica, ha accertato:
“Da quanto in precedenza esposto risulta come la sig.ra presenti attualmente Parte_1 un quadro di esiti di trauma distorsivo della caviglia con sofferenza del legamento peroneo- astragalico e peroneo-calcaneare, a seguito di un infortunio in itinere accadutole il giorno
31.12.2021 quando si stava recando, una volta uscita dal luogo di lavoro, a prendere la vettura per un rientro al proprio domicilio.
“Non sussistono dubbi sulla dinamica del trauma e della regolarità dell'infortunio in quanto già l' aveva concesso un quantum invalidante del 2 % (due per cento) secondo le tabelle CP_1
3 secondarie al decreto legge 38/2000 e pertanto non si è ritenuto verificare quanto alle risultanze istruttorie.
“Dovendosi addentrare sul piano valutativo come da domanda del Giudice Istruttore, ritengo che a seguito del traumatismo del 31.12.2021 non sia residuato un danno pari o superiore al 6 % alla luce delle tabelle del danno biologico, facendo riferimento alla CP_1 voce tabellare 293” (si veda relazione la peritale depositata dall'ausiliare in data 4-2-2025).
L'elaborato è stato trasmesso dal dott. ai consulenti tecnici nominati dalle parti;
Per_6 mentre quello di parte resistente non ha sollevato alcuna contestazione, il consulente di parte ricorrente ha invece eccepito: “Si ritiene che, nel caso in specie, oltre alla voce tabellare
293, ci si debba riferire, anche, alla voce tabellare 205: “Lesione legamentosa tibioastragalica o peroneo-astragalica (a seconda del grado di instabilità clinicamente rilevabile)", tenuto conto del referto della RMN, eseguita in data 16.02.2022: "Lesione, pressochè completa, del legamento PAA e del legamento peroneo-calcaneare. Edema osseo da impatto dell'astragalo nella tuberosità anteriore. Piccolo versamento liquido intra- articolare" e dei dati clinico-documentali riportati.
“Si dissente dalla valutazione indicata e si ribadisce la sussistenza di un danno biologico pari all' 8% (otto per cento).” (si vedano le osservazioni del c.t.p. della ricorrente allegate alla relazione peritale depositata il 4-2-2025).
Il consulente tecnico d'ufficio ha pertanto precisato che: “… la voce tabellare 205 citata dal collega non sia riferibile al caso in oggetto in quanto riguarda “esiti di frattura di vertebra lombare con residua deformazione somatica, deficit funzionale di media entità e/o disturbi trofico-sensitivi intercorrenti”. Per il resto ritengo che la risposta al quesito postomi dal
Giudice Istruttore debba rimanere la stessa e cioè che a seguito del traumatismo del
31.12.2021 non sia residuato un danno pari o superiore al 6 % in quanto la limitazione articolare evidenziata dall'esame obiettivo eseguito dal sottoscritto e non contestata né in occasione delle operazioni peritali e né in occasione della relazione delle note è globalmente inferiore ad ¼ e per assonanza anche con la voce 294 non permette il raggiungimento del minimo indennizzabile. Per quanto riguarda infine l'esame Rmn citato dalla parte attrice è vero che si parla di lesione legamentosa quasi completa ma è pur vero che manca un esame
Rmn di controllo e che l'esame obiettivo con evidenza di sofferenza del legamento stesso induce a pensare ad una cicatrizzazione spontanea della lesione seppure non completamente corretta. Pertanto il preliminare di relazione diviene definitivo …” (si veda ancora la risposta del c.t.u. alle osservazioni allegate alla relazione peritale depositata il 4-2-2025).
Questo giudicante condivide pienamente detta valutazione, concordando con le motivazioni
4 espresse dall'ausiliare e, pertanto, alla stregua degli accertamenti peritali, all'esito dei quali
è stato accertato che dall'infortunio professionale occorso alla ricorrente in data 31-12-2021 non è derivato un danno biologico complessivo pari o superiore al 6% indennizzabile, con conseguente rigetto del ricorso.
Appare congruo compensare integralmente tra le parti le spese di lite, stante la specifica novità della questione trattata.
Le spese relative all'espletata consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate con separato decreto, vanno invece definitivamente poste in capo all' stante la soccombenza. CP_1
PQM
definitivamente pronunciando sulle domande presentate da nei confronti Parte_1 dell' come sopra rappresentato, con ricorso depositato il 12-9-2023, nel CP_1 contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, allegazione ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, 29-5-2025
IL GIUDICE
dott.ssa Germana Russo
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