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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 431/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MICCOLIS VINCENZO, Presidente
OR IC, Relatore
ABBATTISCIANNI GIOVANNI, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1663/2022 depositato il 13/07/2022
proposto da
Ricorrente 1 Snc - P.IVA 1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Bari
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1987/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 3e pubblicata il 15/12/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 014.2020.9008514375.000 BOLLO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 014.2009.0107696458.000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2003
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 014.2011.0099966710.000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 014.2012.0044877836.000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 014.2013.0033899670.000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 014.2014.0031172935.000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 014.2015.0033174135.000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 014.2016.0028593662.000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 014.2017.0007360937.000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 014.2017.0022253469.000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 014.2011.0009622765.000 IRAP 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente 1 S.n.c. proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n.
01420209008514375.000, deducendo l'omessa notifica delle cartelle presupposte e l'intervenuta prescrizione dei crediti per Iva, Irap e Tasse automobilistiche relative a diverse annualità.
La CTP di Bari con sentenza n. 1987 del 2021 rigettava il ricorso, ritenendo provata la regolarità della sequenza procedimentale e la tempestività degli atti interruttivi.
Appellava la società contribuente, lamentando l'erroneità della decisione per mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Ufficio. All'udienza odierna, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, sulla richiesta concorde delle parti di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In corso di causa, l'appellante ha documentato l'avvenuta adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti (c.d. "Rottamazione-quater"), istituita dall'art. 1, commi 231 e ss., della Legge n.197/2022, depositando la comunicazione di accoglimento dell'Agente della Riscossione del 30.05.2025.
In tale situazione e a fronte dell'esplicita rinuncia agli atti del giudizio, deve pervenirsi all'accoglimento della richiesta avanzata e dichiararsi, ai sensi e per gli effetti dell'artt. 46 del D.Lgs. n.546 del 31.12.1992,
l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite del presente grado devono essere compensate trattandosi di definizione avvenuta ope legis.
P.Q.M.
la Corte Tributaria Regionale di Bari, Sezione III, decidendo sull'appello fra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
-Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere ex art. 46 del D.Lgs. n.546 del 31.12.1992.
Compensa integralmente le spese di lite. Bari, 23.01.2026
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Nicola Morgese Dott. Vincenzo Miccolis
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MICCOLIS VINCENZO, Presidente
OR IC, Relatore
ABBATTISCIANNI GIOVANNI, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1663/2022 depositato il 13/07/2022
proposto da
Ricorrente 1 Snc - P.IVA 1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Bari
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1987/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 3e pubblicata il 15/12/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 014.2020.9008514375.000 BOLLO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 014.2009.0107696458.000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2003
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 014.2011.0099966710.000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 014.2012.0044877836.000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 014.2013.0033899670.000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 014.2014.0031172935.000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 014.2015.0033174135.000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 014.2016.0028593662.000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 014.2017.0007360937.000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 014.2017.0022253469.000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 014.2011.0009622765.000 IRAP 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente 1 S.n.c. proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n.
01420209008514375.000, deducendo l'omessa notifica delle cartelle presupposte e l'intervenuta prescrizione dei crediti per Iva, Irap e Tasse automobilistiche relative a diverse annualità.
La CTP di Bari con sentenza n. 1987 del 2021 rigettava il ricorso, ritenendo provata la regolarità della sequenza procedimentale e la tempestività degli atti interruttivi.
Appellava la società contribuente, lamentando l'erroneità della decisione per mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Ufficio. All'udienza odierna, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, sulla richiesta concorde delle parti di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In corso di causa, l'appellante ha documentato l'avvenuta adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti (c.d. "Rottamazione-quater"), istituita dall'art. 1, commi 231 e ss., della Legge n.197/2022, depositando la comunicazione di accoglimento dell'Agente della Riscossione del 30.05.2025.
In tale situazione e a fronte dell'esplicita rinuncia agli atti del giudizio, deve pervenirsi all'accoglimento della richiesta avanzata e dichiararsi, ai sensi e per gli effetti dell'artt. 46 del D.Lgs. n.546 del 31.12.1992,
l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite del presente grado devono essere compensate trattandosi di definizione avvenuta ope legis.
P.Q.M.
la Corte Tributaria Regionale di Bari, Sezione III, decidendo sull'appello fra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
-Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere ex art. 46 del D.Lgs. n.546 del 31.12.1992.
Compensa integralmente le spese di lite. Bari, 23.01.2026
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Nicola Morgese Dott. Vincenzo Miccolis