TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/03/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7809/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Collegio della Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dott.ssa RA Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel/est
3) Dott.ssa Nadia Zampogna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7809 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
(c.f. ), nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Barisciano (c.f. ), presso il cui studio C.F._2
sito in Afragola (NA) alla Via Pio La Torre n. 31 elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(c.f. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore della ricorrente si riportava al ricorso e chiedeva decidersi la causa. Il P.M. apponeva il visto in data 21.10.2024.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 03.10.2024, la ricorrente premetteva: di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario in Afragola (NA) il 21.05.1999 con dalla cui unione Controparte_1
nascevano quattro figli: (il 24.08.1999 ad Acerra), (il 06.07.2004 ad Acerra), CP_2 Per_1
(il 12.09.2005 a Napoli) e RA (il 30.01.2013 a Massa di Somma); che, venuto CP_3 meno l'affectio coniugalis, le parti si separavano consensualmente come da decreto di omologa n.
4464/2023 reso dal Tribunale di Napoli Nord il 14.04.2023 all'esito del procedimento n. 1169/2023
R.G.; che la ricorrente non lavorava e percepiva il 50% dell'assegno unico per i figli per l'importo mensile di euro 258,00; che l'immobile adibito a casa coniugale era gravato da mutuo per euro
419,00 mensili;
che i figli , e , sebbene maggiorenni, non erano CP_2 Per_1 CP_3
economicamente autosufficienti, mentre la figlia minore RA frequentava le scuole medie;
che tutti i figli convivevano con la madre e che la minore non aveva rapporti con il padre da quando quest'ultimo aveva lasciato la casa coniugale;
che il resistente non versava il mantenimento stabilito in sede di separazione.
Pertanto, ribadita la permanenza della separazione e l'impossibilità di riconciliazione, chiedeva:
a) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi;
b) confermare l'affido condiviso della figlia minore RA ad entrambi i genitori, con regolamentazione del diritto di visita del padre;
c) assegnare la casa coniugale, sita in Afragola (NA) alla via Pastore n. 2, alla ricorrente in quanto ivi convivente con i figli;
d) stabilire a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore della figlia minore e dei figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti pari ad euro 450,00 mensili come sancito in sede di separazione consensuale, oltre il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 18.03.2025 il Giudice, non potendo esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza del resistente - ritualmente citato e non comparso - procedeva al libero interrogatorio della ricorrente, la quale riferiva che il resistente non aveva rapporti con i figli e di non conoscere la sua attuale residenza né il suo lavoro;
che il non ottemperava al versamento dell'assegno di CP_1
mantenimento di euro 450,00 stabilito in sede di separazione;
che per tacito accordo il resistente avrebbe dovuto provvedere al pagamento del mutuo in luogo del mantenimento, ma che di recente aveva omesso anche tale adempimento .
All'esito dell'udienza, non essendo stati articolati mezzi istruttori, il Giudice assegnava la causa al Collegio per la decisione.
Ciò posto la domanda è fondata e va accolta.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di ritualmente citato e non Controparte_1
comparso.
È invero provato il titolo addotto a sostegno della domanda di divorzio, ovverosia il decreto di omologa n. 4464/2023 reso dal Tribunale di Napoli Nord il 14.04.2023 all'esito del procedimento n.
1169/2023 R.G.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, a decorrere dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente della separazione, in data 14.04.2023, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b), L. 898/1970, che è rimasta contumace.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L. 01.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere - anche alla luce della mancata partecipazione del resistente al giudizio - che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Quanto alle statuizioni accessorie il Tribunale, in assenza di circostanze sopravvenute rispetto alla separazione – considerato peraltro il breve lasso di tempo intercorso tra separazione e divorzio - ed in assenza di contestazioni rispetto alle prospettazioni di parte ricorrente, ritiene di confermare le condizioni di cui alla separazione consensuale, con la sola eccezione dell'affidamento del figlio divenuto maggiorenne. CP_3
La figlia minore RA resta affidata ad entrambi i genitori, ed avrà domicilio privilegiato presso la madre.
Pertanto, la casa coniugale sita in Afragola (NA) alla via G. Pastore n. 2 resta assegnata alla sig.ra che l'abiterà unitamente alla figlia minore RA. Parte_1
Nell'esercizio del diritto-dovere di visita, il padre potrà visitare e tenere con sé la figlia RA secondo il calendario di cui all'accordo di separazione, salvo diverso accordo tra i genitori, i quali dovranno tener conto delle richieste e delle esigenze della minore.
In merito al quantum dell'assegno di mantenimento per i figli, il Tribunale rileva che non sono sopravvenute circostanze nuove rispetto alla separazione e pertanto va confermata la corresponsione della somma mensile di euro 450,00 mensili a carico di in favore dei figli - con Controparte_1
rivalutazione automatica annuale a mezzo indici ISTAT - oltre al 50% delle spese straordinarie così come previste e disciplinate dal Protocollo di intesa di questo Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord sottoscritto in data 25.10.2019. Il predetto assegno dovrà essere versato alla sig.ra entro il 05 di ogni mese. Parte_1 Trattandosi di controversia inerente a diritti personalissimi, vanno dichiarate non ripetibili le spese del presente giudizio.
Vanno disposte le formalità di legge.
P. Q. M.
Il Collegio definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Afragola (NA) il 21.05.1999 da , nata ad [...] il [...], e nato a [...] Parte_1 Controparte_1
(NA) il 29.03.1978;
- assegna la casa coniugale sita in Afragola (NA) alla via G. Pastore n. 2 alla ricorrente, che l'abiterà unitamente ai figli;
- dispone l'affido condiviso della minore RA ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre e diritto di vista del padre secondo il calendario già stabilito in sede di separazione, salvo diverso accordo tra le parti;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno 05 di Controparte_1 Parte_1 ciascun mese l'assegno di euro 450,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie così come previste e disciplinate dal Protocollo di intesa di questo Tribunale ed il locale consiglio dell'ordine sottoscritto in data 25.10.2019;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Afragola (NA) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 70, Parte II, Serie A, Anno
1999) per le incombenze di cui al DPR 396/2000;
- dichiara non ripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Aversa il 24.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio dott.ssa RA Tabarro