Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di conIGlio e composto dai IG.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3968/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, PIAZZA DIODORO SICULO n. 4, presso lo studio dell'Avv. BIANCO ROSARIO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA A. VENEZIANO n. 120, presso lo studio dell'Avv. MARRETTA RICCARDO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 9/9/2024 (matrimonio celebrato in PALERMO il 09/07/2010 ); con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
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Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I figli minori saranno affidati congiuntamente ai genitori, con collocazione prevalente presso il domicilio materno, nella abitazione ubicata in Palermo nella Via Campisi n. 57.
2) Il IG. avra diritto a tenere con se i minori a semplice Parte_1 richiesta degli stessi e compatibilmente con gli impegni del padre e della madre. In caso di mancato accordo e/o di persistente conflittualità interpersonale tra i coniugi: il padre vedra i figli due pomeriggi alla settimana indicati nelle giornate di martedi e venerdi: il martedi il padre li prelevera da scuola;
padre e figli pranzeranno insieme presso l'abitazione del padre il quale li accompagnera presso la casa familiare per le 15:00/15:30. Il venerdi il padre prelevera i figli dalla casa familiare prima di cena, intorno alle 19:30, cenera con loro e li riaccompagnera presso la casa familiare per le 22:30 e cio compatibilmente con impegni scolastici sportivi e ludici degli stessi. In caso di malattia dei figli, durante i giorni stabiliti per gli incontri con il padre, quest'ultimo potra fargli visita presso la casa materna, previo accordo telefonico.
Nei giorni di visita del padre i minori saranno prelevati presso la casa materna o, previo accordo tra i coniugi e compatibilmente con i propri impegni, nel luogo in cui si trovano con la madre o con il padre;
con le medesime modalita, in caso di impossibilita della presenza di ciascun genitore, i minori potranno essere prelevati da terzi di fiducia di entrambi i genitori.
3) Con riferimento ai fine settimana: il padre vedra i figli due fine settimana alternati al mese, nei giorni e orari che verranno concordati di volta in volta tra i coniugi in relazione alle eIGenze dei minori ed agli impegni lavorativi dei genitori. In caso di disaccordo tra i coniugi e/o persistente conflittualita: ferma restando l'alternanza, il padre prelevera i figli dal venerdi pomeriggio dalle
18:30 e li riaccompagnera presso l'abitazione familiare la domenica sera alle
2 20:00/20:30 e cio compatibilmente con impegni ludici, sportivi e scolastici dei bambini.
4) Quanto al periodo estivo, ossia dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno, i coniugi concorderanno entro il 10 giugno di ogni anno il periodo, pari ad un minimo di due settimane consecutive, da trascorrere in via esclusiva con i figli, garantendo in quei giorni che gli stessi sentano telefonicamente
I'altro genitore. In mancanza di accordo tra i coniugi circa detto periodo di vacanze esclusivo, si individuano sin d'ora i periodi 1 - 15 agosto e 16 - 31 agosto, nei quali i genitori si alterneranno, eventualmente anche di anno in anno.
Durante le vacanze scolastiche natalizie, i minori passeranno la vigilia del
24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro e cosi il 31 dicembre con un genitore e il 1° gennaio con l'altro. Con riferimento alle festivita pasquali, i bambini passeranno, con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il lunedi dell'Angelo.
I figli minori, quindi, trascorreranno le festivita religiose e laiche alternativamente di anno in anno con ciascuno dei genitori.
Qualora i coniugi, nei suddetti periodi di vacanza, dovessero spostarsi dal loro Comune di residenza, si obbligano a comunicarsi il luogo di temporanea permanenza dei figli agevolando la comunicazione con l'altro genitore.
5) Al fine di indicare un progetto educativo, si stabilisce, fin da ora, che ognuno dei genitori provvedera, nei periodi di propria competenza, ad accudire i minori e a seguirli nella crescita, negli studi, ad accompagnarli, ove necessario, alle attivita sportive o ludiche che questi vorranno seguire, nonche agli incontri con i nonni,parenti, amici e compagni.
Il predetto calendario viene indicato come frequentazione minima del genitore non convivente e nel prevalente interesse dei figli.
I genitori hanno I'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre localita quando hanno con se i minori.
6) Ogni decisione relativa all'educazione all'istruzione ed alla salute dei figli
(scuola, cure, sport, tempo libero) verra presa in accordo tra i due genitori.
7) La casa familiare sita a Palermo in via Giovanni Campisi n. 57, condotta
3 in locazione, restera assegnata alla IG.ra , la quale vi abitera Controparte_1 con i figli;
8) il IG. versera alla IG.ra , a titolo di Parte_1 Controparte_1 contributo al mantenimento dei figli la somma di € 300,00 (€100,00 per ciascuno di essi), somma che sara versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sara annualmente automaticamente rivalutata in base agli indici
Istat.
La IG.ra riterra per intero gli assegni familiari /assegno Controparte_1 unico ed universale per i figli.
9) I separandi coniugi terranno a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo il protocollo “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Palermo.
10) I coniugi concordano che il finanziamento n. 1529331301 aperto con per spese familiari, intestato esclusivamente alla Sig.ra CP_2 CP_1 dell'importo complessivo di Euro 10.750,00, continuera ad essere pagato da entrambi, nella misura del 50 % ciascuno.
Allo stesso modo, i coniugi concordano di pagare nella misure del 50 % ciascuno l'importo residuo del piano di rateizzazione concesso dalla Agenzia delle Entrate, con modulo di adesione al rimborso/proposta di compensazione ex art. 28 ter, DPR 602/73, del 06.10.2023.
11) La IG.ra rinuncia a qualsiasi contributo al Controparte_1 mantenimento personale”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di PALERMO (atto n. 53 P. 2, S. A, Anno 2010) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di conIGlio della I Sezione Civile del
4 Tribunale, il 20/12/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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