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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/12/2025, n. 5424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5424 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21641/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Esecuzioni mobiliari
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 21641/2024 tra
, con il patrocinio dell'avv. ROMEO Sebastiano in forza di Parte_1 procura alle liti del 21.9.2023
ATTORE
e con il patrocinio dell'avv. BORIN Maurizio in forza di procura alle liti del 27.1.2025 CP_1
CONVENUTO e con il patrocinio dell'Avv. Massimiliano Marche in forza di Controparte_2 procura alle liti depositata in data 6.12.2024
CONVENUTO
Oggi 15.12.2025, innanzi alla dott.ssa Simonetta Rossi, sono comparsi: Per l'avv. ROMEO SEBASTIANO Parte_1
Per l'avv. BORIN MAURIZIO CP_1
Per nessuno compare. Controparte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Romeo precisa le conclusioni come dagli scritti difensivi e in particolare atto di citazione e memoria.
L'avv. BORIN precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza.
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa:
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 16 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Esecuzioni mobiliari
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21641/2024 avente a oggetto: opposizione all'esecuzione promossa da:
con il patrocinio dell'avv. ROMEO Sebastiano in forza di procura alle liti Parte_1 del 21.9.2023
ATTORE contro con il patrocinio dell'avv. BORIN Maurizio in forza di procura alle liti del 27.1.2025 CP_1
CONVENUTO e contro con il patrocinio dell'Avv. Massimiliano Marche in forza di Controparte_2 procura alle liti depositata in data 6.12.2024
CONVENUTO
Udienza di discussione in data 15.12.2025
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accogliere il presente ricorso e per l'effetto,
Nel merito,
In accoglimento delle sollevate censure siccome esplicitate nel corpo del presente libello, dichiarare la nullità, l'annullabilità e/o, comunque, l'illegittimità del provvedimento oggetto di opposizione in uno con gli atti della procedura esecutiva ad esso prodromici.
In via del tutto subordinata, si chiede la rideterminazione dell'importo pignorato una volta che la , abbia annullato le ingiunzioni di pagamento che rientrerebbero nella fattispecie di CP_1 causa.
pagina 2 di 16 Vittoria di spese ai sensi del DM 55/2014 da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del procuratore costituito”.
Per CP_1
“Piaccia all' Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis,
In via pregiudiziale nonché preliminare: si insta affinché l'Ill.mo Tribunale adito dichiari il proprio difetto di giurisdizione ex art. 37 c.p.c., con attenzione all' art. 2 del D.lgs. 546/1992, in relazione all'esame delle eccezioni di merito inerenti titoli aventi ad oggetto le entrate tributarie come indicati in atto oltre che la propria incompetenza per materia in relazione alle eccezioni di merito inerenti i titoli aventi ad oggetto le sanzioni amministrative del codice della strada e ciò in virtù delle domande avanzate da parte ricorrente.
Nel merito: accertarsi e dichiararsi la legittimità della procedura esecutiva azionata da CP_1
e così dell'atto ex art. 72bis del D.P.R. n. 602/1973 impugnato come degli atti
[...] presupposti e per l'effetto respingere la dispiegata opposizione confermando l'importo pignorato come indicato in atto e successivamente integrato.
Con vittoria di spese da distrarsi a favore dell'avvocato Maurizio Borin ai sensi dell'art.93 c.p.c.
Per Controparte_2
“ ricevuto l'atto di citazione in riassunzione allegato (doc. ns. 1), si Controparte_2 costituisce nel presente giudizio senza svolgere alcuna domanda, eccezione e\o adesione alle domande ed eccezioni altrui, ma semplicemente al fine di monitorare l'andamento del giudizio in cui è stata evocata”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , con ricorso ex artt. 617 secondo comma e 615 secondo comma c.p.c., Parte_1 ha proposto opposizione avverso l'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis D.P.R.
602/1973 notificatogli da in data 21.09.2023 per l'importo di € 29.033,49 per le CP_1 seguenti ragioni (i) nullità dell'atto di pignoramento per la mancata notifica dell'avviso di intimazione ex art. 50 del D.P.R. 602/1973; (ii) vizi di notifica degli atti presupposti al pignoramento ex art. 72bis del D.P.R. 602/1973; (iii) nullità e/o l'illegittimità dell'atto di pignoramento per omessa indicazione dei crediti per cui si procede e indeterminatezza della pretesa richiesta;
(iv) nullità e/o l'illegittimità dell'atto di pignoramento per la presenza di crediti riguardanti tributi non erariali;
(v) illegittimità dell'atto di pignoramento per l'omessa indicazione prevista dall'art. 492 c.p.c.; (vi) intervenuta prescrizione dei crediti oggetto del recupero coattivo e (vii) omessa notifica degli atti presupposti necessari ad emettere le ingiunzioni di pagamento e gli avvisi indicati nell'atto di pignoramento impugnato.
Parte opponente ha concluso chiedendo, pagina 3 di 16 - in via preliminare, la sospensione dell'esecuzione,
- nel merito, la dichiarazione della nullità, annullabilità e/o, comunque, illegittimità del provvedimento oggetto di opposizione in uno con gli atti della procedura esecutiva ad esso prodromici e,
- in via subordinata, la rideterminazione dell'importo pignorato.
dopo aver premesso che i titoli sottesi all'atto di pignoramento erano rappresentanti da CP_1 ingiunzioni di pagamento ex R.D. 639/1910 e/o da avvisi di pagamento esecutivi ex L.
160/2019 relativi al mancato pagamento di ristorazione scolastica e quote scuola infanzia,
TARI, canone pubblicitario, Cosap, contravvenzioni al codice della strada e tassa automobilistica e che tali titoli erano stati seguiti da ulteriori atti emessi dal concessionario di riscossione nell'ambito della procedura di riscossione con valore interruttivo della prescrizione,
1. in via pregiudiziale ha eccepito il difetto di giurisdizione in relazione entrate tributarie1, alla luce dell'eccezione di mancata notifica degli atti presupposti;
2. in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità delle censure ex art. 617 secondo comma c.p.c. per il mancato rispetto del termine di venti giorni dalla notificazione dell'atto di pignoramento;
3. l'infondatezza dell'eccezione relativa alla mancata notifica dell'intimazione di pagamento posto che aveva notificato l'avviso AVI2023000159697 il 22.06.2023 CP_1
(doc. 52) per tutti i titoli prodromici di cui all'atto di pignoramento ad eccezione del n.
081010Y023010001277-000 e l'avviso AVI2023000178024 il 17.10.2023 (doc. 53) per il solo titolo prodromico 081010Y023010001277-000 già notificato il 14.10.2022;
4. l'infondatezza dell'eccezione di omessa notifica degli atti prodromici che risultavano, invece, notificati;
5. l'infondatezza dell'eccezione di indeterminatezza dei crediti, risultando dall'esame dell'atto opposto il dettaglio di ogni singola posizione debitoria posta a fondamento dell'azione esecutiva con riguardo a natura del credito, anno di riferimento e causale;
6. l'infondatezza dell'eccezione di illegittimità del pignoramento quanto alle entrate non tributarie, atteso che società pubblica partecipata dalla Città di Torino ed CP_1 altresì dalla Regione Piemonte, iscritta all'Albo ministeriale ex art. 53 del D.lgs. n.
446/1997, opera in qualità di Concessionaria della riscossione ex artt. 52 comma 5 lett.
b) del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i., per tutte le entrate tributarie e non, comprese le sanzioni amministrative;
7. la non necessarietà delle indicazioni ex art. 492 c.p.c. nella procedura speciale disciplinata dall'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973;
8. l'indeterminatezza dell'eccezione di prescrizione e, in ogni caso, la sua infondatezza nel merito. ha concluso chiedendo la declaratoria di carenza di giurisdizione quanto alle entrate CP_1 tributarie e il rigetto dell'istanza di sospensione.
Con ordinanza 7.10.2024, il G.E. ha rigettato l'istanza di sospensione e ha fissato termine di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
ha introdotto il merito riproponendo le medesime censure e conclusioni Parte_1 di cui al ricorso. ha eccepito il difetto di giurisdizione con riguardo alle entrate tributarie e il difetto di CP_1 competenza quanto alle sanzioni amministrative per essere competente il giudice di Pace.
Con riguardo alle sole entrate patrimoniali, il ha ribadito l'infondatezza delle CP_3 censure e ha chiesto l'accertamento della legittimità della procedura di riscossione, con conseguente rigetto dell'opposizione.
La terza pignorata ha precisato di essersi costituita nel presente Controparte_4 giudizio senza svolgere alcuna domanda, eccezione e\o adesione alle domande ed eccezioni altrui, ma semplicemente al fine di monitorare l'andamento del giudizio in cui è stata evocata.
Con memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., ha riconosciuto la fondatezza Parte_1 dell'eccezione di giurisdizione con riguardo alle entrate tributarie e di incompetenza per essere competente il Giudice di Pace per le pretese relative alle sanzioni amministrative e ha, invece, contestato la regolarità delle notificazioni degli atti presupposti.
Con la memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. ha sostenuto l'infondatezza delle contestazioni CP_1
e la conseguente validità delle notificazioni.
La causa è giunta a decisione senza esperimento di attività istruttoria ed è stata discussa all'udienza odierna sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.L'eccezione di carenza di giurisdizione per essere la causa devoluta al giudice tributario con riguardo alle pretese tributarie relativamente all'eccezione di prescrizione è fondata.
La disposizione normativa che deve essere applicata è l'art. 2 comma primo del D.Lgs. n. 546 del 1992 e s.m.i. in forza della quale: "Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le pagina 5 di 16 controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui al D.P.R. 20 settembre 1973, n.
602, art. 50, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica.".
La Suprema Corte a sezioni unite ha osservato che la cognizione del giudice tributario ha ad oggetto i fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, rimanendo, invece, devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella
(effettivamente e validamente eseguita) e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata (Cass. Sez. Un., n. 7822-2020).
Come evidenziato dalla Suprema Corte nella recente pronuncia n. 4227/2023, nel precedente arresto n. 7822-2020, con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, si era chiarito che: "se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite e in forza dell'atto esecutivo che ne rivela
l'esistenza. L'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. non è data. Essa è data, invece, se la prescrizione si assume verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica o comunque per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o dalla sua nullità: si pensi al caso in cui un pignoramento sia compiuto in un momento che si colloca oltre il termine di prescrizione ancorché calcolato dalla valida notifica della cartella o dell'intimazione.” e tale indirizzo è stato seguito ancora nella pronuncia della Cass. Sez. Un., nn. 8465/2022 che ha affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle “questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)".
Infine, nell'ordinanza n. 16986 del 2022, le Sezioni Unite osservano che "nelle ipotesi, quali quella qui in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del pagina 6 di 16 giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di "definitività" delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario" cui spetta il sindacato della
"correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti di natura pure messi in discussione nell'atto processuale proposto dal contribuente di cui qui si discute" (v. anche Cass. Sez. Un.,
8465-2022).
Nel caso di specie, la prospettazione dell'opponente è l'intervenuta prescrizione per l'omessa notificazione degli atti presupposti avendo il sig. Consiglio sostenuto che solo a mezzo dell'atto di pignoramento presso terzi di cui è causa era venuto a conoscenza della pretesa azionata.
Alla luce della prospettazione attorea, l'opposizione andava proposta— ai sensi degli artt. 2, comma 1, secondo periodo, 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 617 cod. proc. civ. — davanti al giudice tributario.
Ne consegue che deve dichiararsi la carenza di giurisdizione del giudice ordinario adito con riguardo alle pretese portate dai seguenti titoli:
081010X621310001572 (doc.5 TARI – TRIBUTO 2021 CP_1
081010X620340006283 (doc. 6 2020 CP_1 Parte_3
081010X619660007557 (doc.7 2019 CP_1 Parte_3
081010X521300208983 (doc. 8 CP_1 Parte_5
081010X520320210019 (doc. 9 2015 CP_1 Parte_3
081010X519740394705 (doc. 10 2018 CP_1 Parte_3
081010G618630012078 (doc. 11 2018 CP_1 Parte_3
081010G617710007317 (doc. 12 2017 CP_1 Parte_3
081010G616590007610 (doc. 13 2014 CP_1 Parte_3
081010G615629047502 derivata da ing.G615620007432 (doc. 14 TARI 2015 CP_1 Pt_2
081010G518770400174 (doc. 15 2017 CP_1 Parte_3
081010G517810403417 (doc. 16 2016 CP_1 Parte_3
073348S122070247099 (doc. 37 2019 CP_1 Parte_4
073348S121060177176 (doc. 38 2018 CP_1 Parte_4
073348S121050229259 (doc. 39 2017 CP_1 Parte_4
073348S120040143290 (doc. 40 – 2016 CP_1 Parte_4
073348S119040120394 (doc. 41 2015 CP_1 Parte_4
0810108621040000248 NOT. IL 22.12.21 (doc. 17 CANONE PUBBLICIT. 2019 CP_1
pagina 7 di 16 3.Parimenti fondata è l'eccezione di incompetenza per materia per essere competente il
Giudice di Pace, con riguardo all'eccezione di prescrizione relativamente alle pretese derivanti da violazioni del codice della Strada.
Contro le sanzioni amministrative dipendenti da violazioni del codice della strada, l'art. 22 della legge n. 689/1981 ha fissato, in capo al Giudice di Pace, una competenza funzionale, esclusiva e generale, con la conseguenza che la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 secondo comma c.p.c. con riguardo alle sanzioni amministrative, deve essere introdotta dinanzi al Giudice di Pace.
Alla luce delle considerazioni svolte, deve essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito per essere funzionalmente competente il giudice di Pace, per le pretese di cui ai seguenti titoli:
0810107622300001012 NOT. IL 02.11.22 (doc. 23) CONTRAV. COD. STR. 2021
0810107622050001531 NOT. IL 11.04.22 (doc. 24) CONTRAV. COD. STR. 2020
0810107621300030644 NOT. IL 09.02.22 (doc. 25) CONTRV. COD. STR. 2020
0810107620350022962 NOT. IL 25.01.21 (doc. 26) CONTRAV. COD. STR. 2019
0810107620220001529 NOT. IL 15.07.20 (doc. 27) CONTRAV. COD. STR. 2019
0810107619900002327 NOT. IL 15.02.20 (doc. 28) CONTRAV.COD.STR. 2019
0810107619740007151 NOT. IL 07.11.19 (doc. 29) CONTRAV. COD. STR. 2018
0810107619380001059 NOT. IL 19.07.19 (doc. 30) CONTRAV. COD. STR. 2018
0810107619140017792 NOT. IL 13.04.19 (doc. 31) COD. 018 Pt_6 CP_5
0810107618390001580 NOT.IL 20.06.18 (doc. 32) COD. STR. 2017 Pt_6
0810107617780001157 NOT. IL 07.12.17 (doc. 33) COD. STR. 2016 Pt_6
0810107617590001775 NOT. IL 12.10.17 (doc. 34) Pt_6 CP_6
0810107616909000634 derivata da 7616900000617 NOT.IL 14.08.16 (doc. 35) Pt_6
011 CP_6
0810107616259007559 derivata da 7616250001154 NOT. IL 20.05.16 (doc. 36) Pt_6
COD. STR. 2014.
4. Deve, invece, dichiararsi infondata l'eccezione di inammissibilità delle censure proposte ex art. 617 secondo comma c.p.c. per essere decorso il termine di venti giorni tra la data di notifica dell'atto di pignoramento e quello di notifica del ricorso in opposizione.
Si osserva, infatti, che a fronte della notificazione dell'atto di pignoramento in data 21.9.2023, il ricorso è stato depositato in data 29.9.2023, nel rispetto del termine di decadenza di venti giorni.
Deve, dunque, procedersi all'esame delle censure ex art. 617 secondo comma c.p.c.
5. L'eccezione di nullità dell'atto di pignoramento per la mancata notifica dell'avviso di intimazione ex art. 50 del D.P.R. 602/1973 è infondata per tutti i titoli azionati con l'atto di pagina 8 di 16 pignoramento alla luce della notificazione in data 22.6.2023 dell'avviso AVI2023000159697.
L'eccezione risulta, invece, irrilevante con riguardo alla cartella 081010Y023010001277-000 in quanto essa è riferita a importi dovuti per ristorazione scolastica a decorrere dal settembre
2021, mentre l'atto di pignoramento riguarda importi dovuti per la mensa scolastica sino a giugno 2021.
Alla luce delle considerazioni svolte l'eccezione deve essere rigettata.
6. Occorre, ora, esaminare, l'eccezione relativa ai vizi di notifica degli atti presupposti al pignoramento ex art. 72bis del D.P.R. 602/1973 limitatamente alle entrate patrimoniali per le quali il Tribunale ha giurisdizione e competenza a pronunciare sulla debenza delle somme ovvero
Accertamento esecutivo n. 081010Y021390001299 NOT. IL 11.03.22 (doc. 3 CP_1
SCOL.2020; Pt_7
Accertamento esecutivo n. 081010Y021170001105 NOT. IL 17.09.21 (doc.4 CP_1 Parte_7
SCOL. 2019;
Ingiunzione id pagamento n. 0810108122110000022 NOT. IL 03.05.22 (doc. 18 COSAP CP_1
2019;
Accertamento esecutivo n. 0810108019830001367 NOT. IL 22.12.21 (doc. 19 CP_1
SCOL. 2018; Pt_7
Accertamento esecutivo n. 0810108017800001469 NOT. IL 02.01.19 (doc. 20 QUOTE CP_1
2016; Parte_8
Accertamento esecutivo n. 0810108016690001661 NOT. IL 04.05.17 (doc. 21 QUOTE CP_1
2015; Parte_8
Accertamento esecutivo n. 0810108015720001525 NOT. IL 04.05.17 (doc. 22 QUOTE CP_1
2014. Parte_8
, con riguardo alla notificazione effettuata in data 11.3.2022 Parte_1 dell'accertamento esecutivo n. 081010Y021390001299 relativo alle somme dovute per la ristorazione scolastica anno 2020 (doc. 3 , sostiene che (i) nell'ingiunzione di CP_1 pagamento non è indicato il numero di raccomandata che identifica l'atto alla raccomandata depositata, (ii) che non è stata depositata la copia dell'avviso alla casa comunale nel quale è indicato il numero di atto e che (iii) la notifica della raccomandata informativa CAD non è regolare in quanto non è indicato il soggetto che riceve tale raccomandata, ossia se tale notifica è stata ricevuta direttamente dal ricorrente o da persona convivente. evidenzia, al contrario, (i) che vi è corrispondenza tra la raccomandata informativa di CP_1 deposito inviata dall'Ufficiale Giudiziario e l'atto dallo stesso notificato (si veda il n. di cronologico 5343 riportato tanto sul frontespizio dell'atto che sulla raccomandata a voce pagina 9 di 16 “destinatario”), (ii) che la raccomandata è stata ricevuta e (iii) che l'attività compiuta dal
“pubblico ufficiale” e di cui alla relata di notifica gode di fede privilegiata e fa prova sino a querela di falso.
Gli assunti di sono condivisibili. CP_1
L'accertamento esecutivo indica nell'intestazione “cronologico 5343” e tale numero risulta riportato nell'avviso di ricevimento della raccomandata nello spazio in alto a sinistra rubricato
“destinatario”.
L'avviso di ricevimento, inoltre, risulta sottoscritto per ricezione.
Sul punto si richiama il costante orientamento dalla Corte di Cassazione che, in relazione alle comunicazioni avvenute ai sensi degli artt.32 e 39 d.l. 9 aprile 2001, ovvero gli invii con posta raccomandata con avviso di ricevimento, afferma che l'ufficiale postale non ha altro compito se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.
Ne consegue che, qualora nell'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato (Cass.11708/11, Cass.1686/23 e
Cass.4451/2024).
Era, pertanto, onere dell'opponente proporre querela di falso avverso l'avviso di ricevimento, onere non assolto.
Ne discende che la notificazione risulta validamente effettuata.
6.2
, con riguardo alla notificazione effettuata in data 17.9.2021 Parte_1 dell'accertamento esecutivo n. 081010Y021170001105 (doc.4 avente a oggetto la CP_1 ristorazione scolastica dell'anno 2019 propone le medesime eccezioni di cui al punto 6.1 ovvero che i) nell'ingiunzione di pagamento non è indicato il numero di raccomandata che identifica tale atto alla raccomandata depositata, (ii) che non è stata depositata la copia dell'avviso alla casa comunale nel quale è indicato il numero di atto e che (iii) la notifica della raccomandata informativa CAD non è regolare in quanto non è indicato il soggetto che riceve tale raccomandata, ossia se tale notifica è stata ricevuta direttamente dal ricorrente o da persona convivente.
OR sostiene, invece, (i) che la notifica dell'accertamento esecutivo Y021170001105 è stata validamente effettuata dall'Ufficiale Giudiziario ai sensi dell'art. 140 c.p.c. evincendosi dalla stessa la corrispondenza della raccomandata informativa di deposito inviata dall'Uff. Giud. all'atto dallo stesso notificato (si veda il n. di cronologico 126758 riportato tanto sul frontespizio dell'atto che sulla raccomandata a voce “destinatario”), (ii) che la raccomandata è pagina 10 di 16 stata ricevuta e (iii) che l'attività compiuta dal “pubblico ufficiale” e di cui alla relata di notifica gode di fede privilegiata e fa prova sino a querela di falso.
Dall'esame della relata di notificazione (doc. 4 emerge che l'accertamento esecutivo CP_1 indica nell'intestazione “cronologico 126758” e tale numero risulta riportato nell'avviso di ricevimento della raccomandata nello spazio in alto a sinistra rubricato “destinatario”.
L'avviso di ricevimento, inoltre, risulta sottoscritto per ricezione.
Ne consegue che non avendo l'opponente proposto querela di falso nei confronti di questo documento anche la presente notificazione deve ritenersi validamente perfezionata.
6.3
, con riguardo alla notificazione effettuata in data 3.5.2022 dell'ingiunzione Parte_1 di pagamento n. 0810108122110000022 (doc. 18 avente a oggetto il pagamento del CP_1
COSAP 2019, sostiene l'irregolarità della notificazione per omesso invio della CAD ed evidenzia che la Corte di Cassazione, con ordinanza 27446/2022, ha affermato che in tema di avviso di accertamento l'art 60 del DPR 600/1973 richiede, a differenza di quanto disposto dall'art 139 comma 2 cpc, anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte (Cassazione n
2868/2017). assume, invero, che la notifica dell'atto di ingiunzione di pagamento 8122110000022 è CP_1 stata effettuata dall'Ufficiale Giudiziario ai sensi dell'art. 139, 2° comma, c.p.c. e non da messi speciali ex art. 60 del DPR 600/73, con conseguente validità della notificazione.
L'assunto di è fondato in quanto l'ingiunzione di pagamento risulta notificata ex art. 139 CP_1 secondo comma c.p.c. dall'Ufficiale Giudiziario, con consegna a mani della moglie del destinatario.
Ne consegue che anche la notificazione dell'ingiunzione di pagamento in esame risulta validamente eseguita.
, con riguardo alla notificazione effettuata in data 22.12.2021 Parte_1 dell'accertamento esecutivo 0810108019830001367 (doc. 19 avente a oggetto il CP_1 pagamento della ristorazione scolastica anno 2018 e alla notificazione effettuata in data
2.1.2019 relativa all'accertamento esecutivo n. 0810108017800001469 ne riconosce la validità, con la conseguenza che nulla deve essere esaminato sul punto.
, con riguardo alle notificazioni effettuate in data 4.5.2017 relative agli Parte_1 accertamenti esecutivi 0810108016690001661 (doc. 21 e 0810108015720001525 (doc. CP_1 pagina 11 di 16 22 aventi a oggetto le quote scuola infanzia 2015 e 2014 ne contesta la ritualità per la CP_1 mancanza della Comunicazione di avvenuto deposito ex art. 60 D.P.R. 600/1973. contesta la fondatezza dell'eccezione evidenziando che entrambe le notificazioni sono CP_1 state effettuate dall'Ufficiale Giudiziario ai sensi dell'art. 139 2° co. c.p.c. e non ex art. 60 del
DPR 602/73 con atto consegnato a persona convivente (moglie) per cui la norma suindicata
(139 c.p.c.) non richiede alcun invio di raccomandata informativa.
L'assunto di parte opposta è fondato per le argomentazioni svolte al punto 6.3, con la conseguenza che anche le notificazioni degli accertamenti esecutivi in oggetto sono state validamente eseguite.
Alla luce delle considerazioni svolte l'eccezione di nullità dell'atto di pignoramento per vizi di notifica degli atti presupposti deve essere rigettata.
7.Risulta parimenti infondata l'eccezione di indeterminatezza dei crediti.
L'atto di pignoramento ex art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973 (doc. 3 Consiglio), infatti, indica in modo dettagliato ogni singola posizione debitoria posta a fondamento dell'azione esecutiva con riguardo a natura del credito, anno di riferimento e causale, con conseguente infondatezza dell'eccezione.
8.Infondata risulta, altresì, l'eccezione di nullità e/o l'illegittimità dell'atto di pignoramento per la presenza di crediti riguardanti tributi non erariali.
Come, infatti, evidenziato da l'opposta, società pubblica partecipata dalla Città di CP_1
Torino ed altresì dalla Regione Piemonte, iscritta all'Albo ministeriale ex art. 53 del D.lgs. n.
446/1997, opera in qualità di Concessionaria della riscossione ex artt. 52 comma 5 lett. b) del
D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i., per tutte le entrate tributarie e non, comprese le sanzioni amministrative.
Ciò posto, anche la presente eccezione deve essere respinta.
9. ha eccepito la nullità dell'atto di pignoramento per l'omessa indicazione Parte_1 prevista dall'art. 492 c.p.c.
L'eccezione è priva di pregio.
La natura peculiare del pignoramento ex art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973 e il suo svolgimento in ambito stragiudiziale rendono incompatibile l'applicazione a tale tipologia di atto dell'art. 492
c.p.c. che prevede l'indicazione della facoltà di eleggere domicilio e di richiedere la conversione del pignoramento, in quanto non risponde ad alcuna utilità pratica l'avviso ad eleggere domicilio o a dichiarare la residenza in una procedura che per la natura stragiudiziale non comporta in via ordinaria che si svolga dinanzi all'autorità giurisdizionale.
10.Deve, infine, essere rigettata l'eccezione di prescrizione. pagina 12 di 16 assume che, successivamente alla notifica dei titoli suindicati, notificava a CP_1 Parte_1
i seguenti atti interruttivi della prescrizione:
[...] preavviso di fermo amministrativo FER2016000241809 del 23.12.2016 che ha interessato tra gli altri gli atti: n. 7616250001154-000 - 7616900000617-000 (doc. 42) preavviso di fermo amministrativo FER2018000461080 del 5.12.2018 che ha interessato tra gli altri gli atti: G616590007610-000 - G615629047502-000 - 8016690001661-000 -
8015720001525-000 - 7618390001580-000 - 7617780001157-000 - 7617590001775-000 -
7616909000634-000 - 7616259007559-000 (doc. 43).
Avviso di intimazione AVI2019000050770 in data 21.07.2019 che ha interessato tra gli altri gli atti: 8015720001525-000 - 8016690001661-000 - G615629047502-000 - 7617780001157-000
- 7617590001775-000 - G616590007610-000 - G517810403417-000 - 7616909000634-000 -
7616259007559-000 - 7618390001580-000 - G617710007317 - 8017800001469-000 (doc. 44).
Avviso di intimazione AVI2019000055082 in data 20.08.2019 che ha interessato tra gli altri gli atti: 7619140017792-000 (doc. 45). preavviso di fermo amministrativo FER2019000633917 in data 10.01.2020 che ha interessato tra gli altri gli atti: G618630012078-000 - G617710007317-000 - G517810403417-000 -
8017800001469-000 - 7619380001059-000 - 7619140017792-000 - S119040120394-000
(doc.46).
-presa in carico del 26.01.22 che ha interessato tra gli altri gli atti: 081010X619660007557-000
(doc. 47)
-presa in carico del 26.01.22 che ha interessato tra gli altri gli atti: 081010X520320210019-000
- 081010X519740394705-000 (doc. 48).
-presa in carico del 06 - 16.04.22 che ha interessato tra gli altri gli atti:
081010Y021170001105-000 (doc. 49).
-presa in carico del 01.12.2022 che ha interessato tra gli altri gli atti: 081010X620340006283-
000 - 081010Y021390001299-000 (doc. 50).
-presa in carico del 06.04.23 che ha interessato tra gli altri gli atti: 081010X521300208983-000
- 081010X621310001572-000 (doc. 51).
- Avviso AVI2023000159697 del 22.06.2023 per tutti i titoli prodromici di cui all'atto di pignoramento (doc. 52).
L'eccezione di prescrizione deve essere esaminata limitatamente alle entrate patrimoniali di cui ai seguenti atti presupposti.
Accertamento esecutivo n. 081010Y021390001299 NOT. IL 11.03.22 (doc. 3 CP_1
COL.2020; Parte_7
Accertamento esecutivo n. 081010Y021170001105 NOT. IL 17.09.21 (doc.4 CP_1 Parte_7
SCOL. 2019;
Ingiunzione id pagamento n. 0810108122110000022 NOT. IL 03.05.22 (doc. 18 COSAP CP_1
2019; pagina 13 di 16 Accertamento esecutivo n. 0810108019830001367 not. IL 22.12.21 (doc. 19 CP_1
SCOL. 2018; Pt_7
Accertamento esecutivo n. 0810108017800001469 NOT. IL 02.01.19 (doc. 20 QUOTE CP_1
2016; Parte_8
Accertamento esecutivo n. 0810108016690001661 NOT. IL 04.05.17 (doc. 21 QUOTE CP_1
2015; Parte_8
Accertamento esecutivo n. 0810108015720001525 NOT. IL 04.05.17 (doc. 22 QUOTE CP_1
2014. Parte_8
Con riguardo all'accertamento esecutivo n. 081010Y021390001299 not. IL 11.03.22 (doc. 3
COL.2020, all'Accertamento esecutivo n. 081010Y021170001105 not. IL CP_1 Parte_7
17.09.21 (doc.4 SCOL. 2019, all'Ingiunzione di pagamento n. CP_1 Parte_7
0810108122110000022 not. IL 03.05.22 (doc. 18 COSAP 2019, all'Accertamento CP_1 esecutivo n. 0810108019830001367 not. IL 22.12.21 (doc. 19 SCOL. 2018 e CP_1 Pt_7 all'Accertamento esecutivo n. 0810108017800001469 not. IL 02.01.19 (doc. 20 CP_1 [...]
è idoneo a interrompere la prescrizione quinquennale, quanto alla Parte_9 ristorazione scolastica e a sanzioni e interessi e decennale quanto a COSAP, l'Avviso
AVI2023000159697 del 22.06.2023 (doc. 52).
In relazione all'Accertamento esecutivo n. 0810108016690001661 not. IL 04.05.17 (doc. 21
2015 e all'Accertamento esecutivo n. CP_1 Parte_9
0810108015720001525 not. IL 04.05.17 (doc. 22 QUOTE 2014 sono CP_1 Parte_8 atti idonei a interrompere la prescrizione quinquennale l'Avviso di intimazione
AVI2019000050770 in data 21.07.2019 (doc. 44) e l'Avviso AVI2023000159697 del 22.06.2023
(doc. 52).
Sul punto si osserva che le contestazioni sulla regolarità della notificazione dell'Avviso di intimazione AVI2019000050770 in data 21.07.2019 (doc. 44) riguardanti (i) l'omessa indicazione del numero di raccomandata che identifica tale atto alla raccomandata depositata, (ii) l'omesso deposito della copia dell'avviso alla casa comunale e (iii) l'omesso invio della CAD nonché dell'omessa indicazione delle generalità del soggetto ricevente sono prive di fondamento.
La notificazione risulta, infatti, effettuata ex art. 140 c.p.c. Inoltre, l'avviso di intimazione indica nell'intestazione il n. 07001519000305257 e tale numero risulta riportato nella raccomandata nello spazio in alto a sinistra. Sulla raccomandata risulta anche indicato il n.
503020201900050184000 che si trova riportato parimenti nella relata di notificazione e sull'avviso di intimazione in alto a destra e il notificatore dà atto di aver dato avviso con raccomandata con avviso di ricevimento mentre la ricevuta di ricezione della raccomandata risulta sottoscritta in data 19.7.2019 dal ricevente, documento rispetto al quale parte opponente non ha proposto querela di falso.
Ne consegue che tale notificazione deve ritenersi validamente eseguita. pagina 14 di 16 Alla luce delle considerazioni svolte anche l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata.
Al rigetto dei motivi di opposizione, consegue il rigetto delle domande proposte da Parte_1
.
[...]
11.Le spese di lite seguono la soccombenza di e devono essere liquidate Parte_1 secondo il D.M. n. 55/14 e s.m.i., scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, valore medio di liquidazione e così per € 7.616,00, con attribuzione all'avvocato BORIN Maurizio, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
DICHIARA la carenza di giurisdizione del Tribunale Ordinario in favore del giudice tributario con riguardo alle pretese portate dai seguenti atti presupposti:
Accertamento esecutivo n. 081010X621310001572 TARI – TRIBUTO 2021
Accertamento esecutivo n. 081010X620340006283 TARI – TRIBUTO 2020
Accertamento esecutivo n. 081010X619660007557 TARI – TRIBUTO 2019
Accertamento esecutivo n. 081010X521300208983 TARI – TRIBUTO 2021
Accertamento esecutivo n. 081010X520320210019 TARI – TRIBUTO 2015
Accertamento esecutivo n. 081010X519740394705 TARI – TRIBUTO 2018
Ingiunzione di pagamento n.081010G618630012078 TARI – TRIBUTO 2018
Ingiunzione di pagamento n. 081010G617710007317 TARI – TRIBUTO 2017
Ingiunzione di pagamento n. 081010G616590007610 TARI – TRIBUTO 2014
Ingiunzione di pagamento n. 081010G615629047502 TARI -TRIBUTO 2015
Ingiunzione di pagamento n. 081010G518770400174 TARI – TRIBUTO 2017
Ingiunzione di pagamento n. 081010G517810403417 TARI – 2016 Pt_2
Ingiunzione di pagamento n. 0810108621040000248 CANONE PUBBLICIT. 2019;
Ingiunzione di pagamento n. 073348S122070247099 TASSA AUTOMOBILISTICA 2019
Ingiunzione di pagamento n. 073348S121060177176 2018 Parte_4
Ingiunzione di pagamento n. 073348S121050229259 TASSA 2017 Parte_4
Ingiunzione di pagamento n. 073348S120040143290– 2016 Parte_4
Ingiunzione di pagamento n. 073348S119040120394 TASSA 2015 Parte_4
Dichiara l'incompetenza funzionale del Tribunale adito per essere competente il giudice di
Pace con riguardo alle pretese portate dai seguenti atti presupposti:
Ingiunzione di pagamento n. 0810107622300001012 CONTRAV. COD. STR. 2021
Ingiunzione di pagamento n. 0810107622050001531 CONTRAV. COD. STR. 2020
Ingiunzione di pagamento n. 0810107621300030644 CONTRV. COD. STR. 2020
Ingiunzione di pagamento n. 0810107620350022962 CONTRAV. COD. STR. 2019 pagina 15 di 16 Ingiunzione di pagamento n. 0810107620220001529 CONTRAV. COD. STR. 2019
Ingiunzione di pagamento n. 0810107619900002327 CONTRAV.COD.STR. 2019
Ingiunzione di pagamento n. 0810107619740007151 CONTRAV. COD. STR. 2018
Ingiunzione di pagamento n. 0810107619380001059 CONTRAV. COD. STR. 2018
Ingiunzione di pagamento n. 0810107619140017792 CONTRAV. COD. STR. 2018
Ingiunzione di pagamento n. 0810107618390001580 CONTRAV. COD. STR. 2017
Ingiunzione di pagamento n. 0810107617780001157 CONTRAV. COD. STR. 2016
Ingiunzione di pagamento n. 0810107617590001775 CONTRAV. COD. STR. 2015
Ingiunzione di pagamento n. 0810107616909000634 derivata da 7616900000617 Pt_6
COD. STR. 2011
Ingiunzione di pagamento n. 0810107616259007559 derivata da 7616250001154 Pt_6
COD. STR. 2014.
RESPINGE le domande proposte da di nullità, annullabilità e/o, Parte_1 comunque, illegittimità dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi recante identificativo procedura n 50320202300027008100 promosso da ex art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973 CP_1
e di nullità, annullabilità e/o, comunque, illegittimità dei seguenti atti presupposti:
Accertamento esecutivo n. 081010Y021390001299 COL.2020; Parte_7
Accertamento esecutivo n. 081010Y021170001105 SCOL. 2019; Pt_7
Ingiunzione id pagamento n. 0810108122110000022 COSAP 2019;
Accertamento esecutivo n. 0810108019830001367 RISTORAZ.SCOL. 2018;
Accertamento esecutivo n. 0810108017800001469 QUOTE 2016; Parte_8
Accertamento esecutivo n. 0810108016690001661 QUOTE 2015; Parte_8
Accertamento esecutivo n. 0810108015720001525 QUOTE 2014. Parte_8
CONDANNA a rimborsare a , con attribuzione all'avv. Borin Parte_1 CP_1
Maurizio, le spese del presente giudizio liquidate in € 7.616,00, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torin, in data 15.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 i titoli inerenti a entrate tributarie sono i seguenti: 081010X621310001572 (doc.5) TARI – 2021
Pt_2 081010X620340006283 (doc. 6) TARI – 2020
Pt_2 081010X619660007557 (doc.7) TARI – 2019
Pt_2 081010X521300208983 (doc. 8) TARI – 2021
Pt_2 081010X520320210019 (doc. 9) TARI – 2015
Pt_2 081010X519740394705 (doc. 10) TARI – 2018
Pt_2 081010G618630012078 (doc. 11) TARI – 2018
Pt_2 081010G617710007317 (doc. 12) TARI – 2017
Pt_2 081010G616590007610 (doc. 13) TARI – 2014
Pt_2 081010G615629047502 derivata da ing.G615620007432 (doc. 14) TARI -TRIBUTO 2015 081010G518770400174 (doc. 15) 2017 Parte_3 081010G517810403417 (doc. 16) 2016 Parte_3 073348S122070247099 (doc. 37) TASSA AUTOMOBILISTICA 2019 073348S121060177176 (doc. 38) 2018 Parte_4 073348S121050229259 (doc. 39) 2017 Parte_4 073348S120040143290 (doc. 40) – 2016 Parte_4 073348S119040120394 (doc. 41) TASSA AAUTOMOBILISTICA 2015 pagina 4 di 16
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Esecuzioni mobiliari
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 21641/2024 tra
, con il patrocinio dell'avv. ROMEO Sebastiano in forza di Parte_1 procura alle liti del 21.9.2023
ATTORE
e con il patrocinio dell'avv. BORIN Maurizio in forza di procura alle liti del 27.1.2025 CP_1
CONVENUTO e con il patrocinio dell'Avv. Massimiliano Marche in forza di Controparte_2 procura alle liti depositata in data 6.12.2024
CONVENUTO
Oggi 15.12.2025, innanzi alla dott.ssa Simonetta Rossi, sono comparsi: Per l'avv. ROMEO SEBASTIANO Parte_1
Per l'avv. BORIN MAURIZIO CP_1
Per nessuno compare. Controparte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Romeo precisa le conclusioni come dagli scritti difensivi e in particolare atto di citazione e memoria.
L'avv. BORIN precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza.
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa:
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 16 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Esecuzioni mobiliari
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21641/2024 avente a oggetto: opposizione all'esecuzione promossa da:
con il patrocinio dell'avv. ROMEO Sebastiano in forza di procura alle liti Parte_1 del 21.9.2023
ATTORE contro con il patrocinio dell'avv. BORIN Maurizio in forza di procura alle liti del 27.1.2025 CP_1
CONVENUTO e contro con il patrocinio dell'Avv. Massimiliano Marche in forza di Controparte_2 procura alle liti depositata in data 6.12.2024
CONVENUTO
Udienza di discussione in data 15.12.2025
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accogliere il presente ricorso e per l'effetto,
Nel merito,
In accoglimento delle sollevate censure siccome esplicitate nel corpo del presente libello, dichiarare la nullità, l'annullabilità e/o, comunque, l'illegittimità del provvedimento oggetto di opposizione in uno con gli atti della procedura esecutiva ad esso prodromici.
In via del tutto subordinata, si chiede la rideterminazione dell'importo pignorato una volta che la , abbia annullato le ingiunzioni di pagamento che rientrerebbero nella fattispecie di CP_1 causa.
pagina 2 di 16 Vittoria di spese ai sensi del DM 55/2014 da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del procuratore costituito”.
Per CP_1
“Piaccia all' Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis,
In via pregiudiziale nonché preliminare: si insta affinché l'Ill.mo Tribunale adito dichiari il proprio difetto di giurisdizione ex art. 37 c.p.c., con attenzione all' art. 2 del D.lgs. 546/1992, in relazione all'esame delle eccezioni di merito inerenti titoli aventi ad oggetto le entrate tributarie come indicati in atto oltre che la propria incompetenza per materia in relazione alle eccezioni di merito inerenti i titoli aventi ad oggetto le sanzioni amministrative del codice della strada e ciò in virtù delle domande avanzate da parte ricorrente.
Nel merito: accertarsi e dichiararsi la legittimità della procedura esecutiva azionata da CP_1
e così dell'atto ex art. 72bis del D.P.R. n. 602/1973 impugnato come degli atti
[...] presupposti e per l'effetto respingere la dispiegata opposizione confermando l'importo pignorato come indicato in atto e successivamente integrato.
Con vittoria di spese da distrarsi a favore dell'avvocato Maurizio Borin ai sensi dell'art.93 c.p.c.
Per Controparte_2
“ ricevuto l'atto di citazione in riassunzione allegato (doc. ns. 1), si Controparte_2 costituisce nel presente giudizio senza svolgere alcuna domanda, eccezione e\o adesione alle domande ed eccezioni altrui, ma semplicemente al fine di monitorare l'andamento del giudizio in cui è stata evocata”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , con ricorso ex artt. 617 secondo comma e 615 secondo comma c.p.c., Parte_1 ha proposto opposizione avverso l'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis D.P.R.
602/1973 notificatogli da in data 21.09.2023 per l'importo di € 29.033,49 per le CP_1 seguenti ragioni (i) nullità dell'atto di pignoramento per la mancata notifica dell'avviso di intimazione ex art. 50 del D.P.R. 602/1973; (ii) vizi di notifica degli atti presupposti al pignoramento ex art. 72bis del D.P.R. 602/1973; (iii) nullità e/o l'illegittimità dell'atto di pignoramento per omessa indicazione dei crediti per cui si procede e indeterminatezza della pretesa richiesta;
(iv) nullità e/o l'illegittimità dell'atto di pignoramento per la presenza di crediti riguardanti tributi non erariali;
(v) illegittimità dell'atto di pignoramento per l'omessa indicazione prevista dall'art. 492 c.p.c.; (vi) intervenuta prescrizione dei crediti oggetto del recupero coattivo e (vii) omessa notifica degli atti presupposti necessari ad emettere le ingiunzioni di pagamento e gli avvisi indicati nell'atto di pignoramento impugnato.
Parte opponente ha concluso chiedendo, pagina 3 di 16 - in via preliminare, la sospensione dell'esecuzione,
- nel merito, la dichiarazione della nullità, annullabilità e/o, comunque, illegittimità del provvedimento oggetto di opposizione in uno con gli atti della procedura esecutiva ad esso prodromici e,
- in via subordinata, la rideterminazione dell'importo pignorato.
dopo aver premesso che i titoli sottesi all'atto di pignoramento erano rappresentanti da CP_1 ingiunzioni di pagamento ex R.D. 639/1910 e/o da avvisi di pagamento esecutivi ex L.
160/2019 relativi al mancato pagamento di ristorazione scolastica e quote scuola infanzia,
TARI, canone pubblicitario, Cosap, contravvenzioni al codice della strada e tassa automobilistica e che tali titoli erano stati seguiti da ulteriori atti emessi dal concessionario di riscossione nell'ambito della procedura di riscossione con valore interruttivo della prescrizione,
1. in via pregiudiziale ha eccepito il difetto di giurisdizione in relazione entrate tributarie1, alla luce dell'eccezione di mancata notifica degli atti presupposti;
2. in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità delle censure ex art. 617 secondo comma c.p.c. per il mancato rispetto del termine di venti giorni dalla notificazione dell'atto di pignoramento;
3. l'infondatezza dell'eccezione relativa alla mancata notifica dell'intimazione di pagamento posto che aveva notificato l'avviso AVI2023000159697 il 22.06.2023 CP_1
(doc. 52) per tutti i titoli prodromici di cui all'atto di pignoramento ad eccezione del n.
081010Y023010001277-000 e l'avviso AVI2023000178024 il 17.10.2023 (doc. 53) per il solo titolo prodromico 081010Y023010001277-000 già notificato il 14.10.2022;
4. l'infondatezza dell'eccezione di omessa notifica degli atti prodromici che risultavano, invece, notificati;
5. l'infondatezza dell'eccezione di indeterminatezza dei crediti, risultando dall'esame dell'atto opposto il dettaglio di ogni singola posizione debitoria posta a fondamento dell'azione esecutiva con riguardo a natura del credito, anno di riferimento e causale;
6. l'infondatezza dell'eccezione di illegittimità del pignoramento quanto alle entrate non tributarie, atteso che società pubblica partecipata dalla Città di Torino ed CP_1 altresì dalla Regione Piemonte, iscritta all'Albo ministeriale ex art. 53 del D.lgs. n.
446/1997, opera in qualità di Concessionaria della riscossione ex artt. 52 comma 5 lett.
b) del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i., per tutte le entrate tributarie e non, comprese le sanzioni amministrative;
7. la non necessarietà delle indicazioni ex art. 492 c.p.c. nella procedura speciale disciplinata dall'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973;
8. l'indeterminatezza dell'eccezione di prescrizione e, in ogni caso, la sua infondatezza nel merito. ha concluso chiedendo la declaratoria di carenza di giurisdizione quanto alle entrate CP_1 tributarie e il rigetto dell'istanza di sospensione.
Con ordinanza 7.10.2024, il G.E. ha rigettato l'istanza di sospensione e ha fissato termine di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
ha introdotto il merito riproponendo le medesime censure e conclusioni Parte_1 di cui al ricorso. ha eccepito il difetto di giurisdizione con riguardo alle entrate tributarie e il difetto di CP_1 competenza quanto alle sanzioni amministrative per essere competente il giudice di Pace.
Con riguardo alle sole entrate patrimoniali, il ha ribadito l'infondatezza delle CP_3 censure e ha chiesto l'accertamento della legittimità della procedura di riscossione, con conseguente rigetto dell'opposizione.
La terza pignorata ha precisato di essersi costituita nel presente Controparte_4 giudizio senza svolgere alcuna domanda, eccezione e\o adesione alle domande ed eccezioni altrui, ma semplicemente al fine di monitorare l'andamento del giudizio in cui è stata evocata.
Con memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., ha riconosciuto la fondatezza Parte_1 dell'eccezione di giurisdizione con riguardo alle entrate tributarie e di incompetenza per essere competente il Giudice di Pace per le pretese relative alle sanzioni amministrative e ha, invece, contestato la regolarità delle notificazioni degli atti presupposti.
Con la memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. ha sostenuto l'infondatezza delle contestazioni CP_1
e la conseguente validità delle notificazioni.
La causa è giunta a decisione senza esperimento di attività istruttoria ed è stata discussa all'udienza odierna sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.L'eccezione di carenza di giurisdizione per essere la causa devoluta al giudice tributario con riguardo alle pretese tributarie relativamente all'eccezione di prescrizione è fondata.
La disposizione normativa che deve essere applicata è l'art. 2 comma primo del D.Lgs. n. 546 del 1992 e s.m.i. in forza della quale: "Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le pagina 5 di 16 controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui al D.P.R. 20 settembre 1973, n.
602, art. 50, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica.".
La Suprema Corte a sezioni unite ha osservato che la cognizione del giudice tributario ha ad oggetto i fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, rimanendo, invece, devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella
(effettivamente e validamente eseguita) e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata (Cass. Sez. Un., n. 7822-2020).
Come evidenziato dalla Suprema Corte nella recente pronuncia n. 4227/2023, nel precedente arresto n. 7822-2020, con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, si era chiarito che: "se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite e in forza dell'atto esecutivo che ne rivela
l'esistenza. L'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. non è data. Essa è data, invece, se la prescrizione si assume verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica o comunque per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o dalla sua nullità: si pensi al caso in cui un pignoramento sia compiuto in un momento che si colloca oltre il termine di prescrizione ancorché calcolato dalla valida notifica della cartella o dell'intimazione.” e tale indirizzo è stato seguito ancora nella pronuncia della Cass. Sez. Un., nn. 8465/2022 che ha affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle “questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)".
Infine, nell'ordinanza n. 16986 del 2022, le Sezioni Unite osservano che "nelle ipotesi, quali quella qui in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del pagina 6 di 16 giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di "definitività" delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario" cui spetta il sindacato della
"correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti di natura pure messi in discussione nell'atto processuale proposto dal contribuente di cui qui si discute" (v. anche Cass. Sez. Un.,
8465-2022).
Nel caso di specie, la prospettazione dell'opponente è l'intervenuta prescrizione per l'omessa notificazione degli atti presupposti avendo il sig. Consiglio sostenuto che solo a mezzo dell'atto di pignoramento presso terzi di cui è causa era venuto a conoscenza della pretesa azionata.
Alla luce della prospettazione attorea, l'opposizione andava proposta— ai sensi degli artt. 2, comma 1, secondo periodo, 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 617 cod. proc. civ. — davanti al giudice tributario.
Ne consegue che deve dichiararsi la carenza di giurisdizione del giudice ordinario adito con riguardo alle pretese portate dai seguenti titoli:
081010X621310001572 (doc.5 TARI – TRIBUTO 2021 CP_1
081010X620340006283 (doc. 6 2020 CP_1 Parte_3
081010X619660007557 (doc.7 2019 CP_1 Parte_3
081010X521300208983 (doc. 8 CP_1 Parte_5
081010X520320210019 (doc. 9 2015 CP_1 Parte_3
081010X519740394705 (doc. 10 2018 CP_1 Parte_3
081010G618630012078 (doc. 11 2018 CP_1 Parte_3
081010G617710007317 (doc. 12 2017 CP_1 Parte_3
081010G616590007610 (doc. 13 2014 CP_1 Parte_3
081010G615629047502 derivata da ing.G615620007432 (doc. 14 TARI 2015 CP_1 Pt_2
081010G518770400174 (doc. 15 2017 CP_1 Parte_3
081010G517810403417 (doc. 16 2016 CP_1 Parte_3
073348S122070247099 (doc. 37 2019 CP_1 Parte_4
073348S121060177176 (doc. 38 2018 CP_1 Parte_4
073348S121050229259 (doc. 39 2017 CP_1 Parte_4
073348S120040143290 (doc. 40 – 2016 CP_1 Parte_4
073348S119040120394 (doc. 41 2015 CP_1 Parte_4
0810108621040000248 NOT. IL 22.12.21 (doc. 17 CANONE PUBBLICIT. 2019 CP_1
pagina 7 di 16 3.Parimenti fondata è l'eccezione di incompetenza per materia per essere competente il
Giudice di Pace, con riguardo all'eccezione di prescrizione relativamente alle pretese derivanti da violazioni del codice della Strada.
Contro le sanzioni amministrative dipendenti da violazioni del codice della strada, l'art. 22 della legge n. 689/1981 ha fissato, in capo al Giudice di Pace, una competenza funzionale, esclusiva e generale, con la conseguenza che la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 secondo comma c.p.c. con riguardo alle sanzioni amministrative, deve essere introdotta dinanzi al Giudice di Pace.
Alla luce delle considerazioni svolte, deve essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito per essere funzionalmente competente il giudice di Pace, per le pretese di cui ai seguenti titoli:
0810107622300001012 NOT. IL 02.11.22 (doc. 23) CONTRAV. COD. STR. 2021
0810107622050001531 NOT. IL 11.04.22 (doc. 24) CONTRAV. COD. STR. 2020
0810107621300030644 NOT. IL 09.02.22 (doc. 25) CONTRV. COD. STR. 2020
0810107620350022962 NOT. IL 25.01.21 (doc. 26) CONTRAV. COD. STR. 2019
0810107620220001529 NOT. IL 15.07.20 (doc. 27) CONTRAV. COD. STR. 2019
0810107619900002327 NOT. IL 15.02.20 (doc. 28) CONTRAV.COD.STR. 2019
0810107619740007151 NOT. IL 07.11.19 (doc. 29) CONTRAV. COD. STR. 2018
0810107619380001059 NOT. IL 19.07.19 (doc. 30) CONTRAV. COD. STR. 2018
0810107619140017792 NOT. IL 13.04.19 (doc. 31) COD. 018 Pt_6 CP_5
0810107618390001580 NOT.IL 20.06.18 (doc. 32) COD. STR. 2017 Pt_6
0810107617780001157 NOT. IL 07.12.17 (doc. 33) COD. STR. 2016 Pt_6
0810107617590001775 NOT. IL 12.10.17 (doc. 34) Pt_6 CP_6
0810107616909000634 derivata da 7616900000617 NOT.IL 14.08.16 (doc. 35) Pt_6
011 CP_6
0810107616259007559 derivata da 7616250001154 NOT. IL 20.05.16 (doc. 36) Pt_6
COD. STR. 2014.
4. Deve, invece, dichiararsi infondata l'eccezione di inammissibilità delle censure proposte ex art. 617 secondo comma c.p.c. per essere decorso il termine di venti giorni tra la data di notifica dell'atto di pignoramento e quello di notifica del ricorso in opposizione.
Si osserva, infatti, che a fronte della notificazione dell'atto di pignoramento in data 21.9.2023, il ricorso è stato depositato in data 29.9.2023, nel rispetto del termine di decadenza di venti giorni.
Deve, dunque, procedersi all'esame delle censure ex art. 617 secondo comma c.p.c.
5. L'eccezione di nullità dell'atto di pignoramento per la mancata notifica dell'avviso di intimazione ex art. 50 del D.P.R. 602/1973 è infondata per tutti i titoli azionati con l'atto di pagina 8 di 16 pignoramento alla luce della notificazione in data 22.6.2023 dell'avviso AVI2023000159697.
L'eccezione risulta, invece, irrilevante con riguardo alla cartella 081010Y023010001277-000 in quanto essa è riferita a importi dovuti per ristorazione scolastica a decorrere dal settembre
2021, mentre l'atto di pignoramento riguarda importi dovuti per la mensa scolastica sino a giugno 2021.
Alla luce delle considerazioni svolte l'eccezione deve essere rigettata.
6. Occorre, ora, esaminare, l'eccezione relativa ai vizi di notifica degli atti presupposti al pignoramento ex art. 72bis del D.P.R. 602/1973 limitatamente alle entrate patrimoniali per le quali il Tribunale ha giurisdizione e competenza a pronunciare sulla debenza delle somme ovvero
Accertamento esecutivo n. 081010Y021390001299 NOT. IL 11.03.22 (doc. 3 CP_1
SCOL.2020; Pt_7
Accertamento esecutivo n. 081010Y021170001105 NOT. IL 17.09.21 (doc.4 CP_1 Parte_7
SCOL. 2019;
Ingiunzione id pagamento n. 0810108122110000022 NOT. IL 03.05.22 (doc. 18 COSAP CP_1
2019;
Accertamento esecutivo n. 0810108019830001367 NOT. IL 22.12.21 (doc. 19 CP_1
SCOL. 2018; Pt_7
Accertamento esecutivo n. 0810108017800001469 NOT. IL 02.01.19 (doc. 20 QUOTE CP_1
2016; Parte_8
Accertamento esecutivo n. 0810108016690001661 NOT. IL 04.05.17 (doc. 21 QUOTE CP_1
2015; Parte_8
Accertamento esecutivo n. 0810108015720001525 NOT. IL 04.05.17 (doc. 22 QUOTE CP_1
2014. Parte_8
, con riguardo alla notificazione effettuata in data 11.3.2022 Parte_1 dell'accertamento esecutivo n. 081010Y021390001299 relativo alle somme dovute per la ristorazione scolastica anno 2020 (doc. 3 , sostiene che (i) nell'ingiunzione di CP_1 pagamento non è indicato il numero di raccomandata che identifica l'atto alla raccomandata depositata, (ii) che non è stata depositata la copia dell'avviso alla casa comunale nel quale è indicato il numero di atto e che (iii) la notifica della raccomandata informativa CAD non è regolare in quanto non è indicato il soggetto che riceve tale raccomandata, ossia se tale notifica è stata ricevuta direttamente dal ricorrente o da persona convivente. evidenzia, al contrario, (i) che vi è corrispondenza tra la raccomandata informativa di CP_1 deposito inviata dall'Ufficiale Giudiziario e l'atto dallo stesso notificato (si veda il n. di cronologico 5343 riportato tanto sul frontespizio dell'atto che sulla raccomandata a voce pagina 9 di 16 “destinatario”), (ii) che la raccomandata è stata ricevuta e (iii) che l'attività compiuta dal
“pubblico ufficiale” e di cui alla relata di notifica gode di fede privilegiata e fa prova sino a querela di falso.
Gli assunti di sono condivisibili. CP_1
L'accertamento esecutivo indica nell'intestazione “cronologico 5343” e tale numero risulta riportato nell'avviso di ricevimento della raccomandata nello spazio in alto a sinistra rubricato
“destinatario”.
L'avviso di ricevimento, inoltre, risulta sottoscritto per ricezione.
Sul punto si richiama il costante orientamento dalla Corte di Cassazione che, in relazione alle comunicazioni avvenute ai sensi degli artt.32 e 39 d.l. 9 aprile 2001, ovvero gli invii con posta raccomandata con avviso di ricevimento, afferma che l'ufficiale postale non ha altro compito se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.
Ne consegue che, qualora nell'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato (Cass.11708/11, Cass.1686/23 e
Cass.4451/2024).
Era, pertanto, onere dell'opponente proporre querela di falso avverso l'avviso di ricevimento, onere non assolto.
Ne discende che la notificazione risulta validamente effettuata.
6.2
, con riguardo alla notificazione effettuata in data 17.9.2021 Parte_1 dell'accertamento esecutivo n. 081010Y021170001105 (doc.4 avente a oggetto la CP_1 ristorazione scolastica dell'anno 2019 propone le medesime eccezioni di cui al punto 6.1 ovvero che i) nell'ingiunzione di pagamento non è indicato il numero di raccomandata che identifica tale atto alla raccomandata depositata, (ii) che non è stata depositata la copia dell'avviso alla casa comunale nel quale è indicato il numero di atto e che (iii) la notifica della raccomandata informativa CAD non è regolare in quanto non è indicato il soggetto che riceve tale raccomandata, ossia se tale notifica è stata ricevuta direttamente dal ricorrente o da persona convivente.
OR sostiene, invece, (i) che la notifica dell'accertamento esecutivo Y021170001105 è stata validamente effettuata dall'Ufficiale Giudiziario ai sensi dell'art. 140 c.p.c. evincendosi dalla stessa la corrispondenza della raccomandata informativa di deposito inviata dall'Uff. Giud. all'atto dallo stesso notificato (si veda il n. di cronologico 126758 riportato tanto sul frontespizio dell'atto che sulla raccomandata a voce “destinatario”), (ii) che la raccomandata è pagina 10 di 16 stata ricevuta e (iii) che l'attività compiuta dal “pubblico ufficiale” e di cui alla relata di notifica gode di fede privilegiata e fa prova sino a querela di falso.
Dall'esame della relata di notificazione (doc. 4 emerge che l'accertamento esecutivo CP_1 indica nell'intestazione “cronologico 126758” e tale numero risulta riportato nell'avviso di ricevimento della raccomandata nello spazio in alto a sinistra rubricato “destinatario”.
L'avviso di ricevimento, inoltre, risulta sottoscritto per ricezione.
Ne consegue che non avendo l'opponente proposto querela di falso nei confronti di questo documento anche la presente notificazione deve ritenersi validamente perfezionata.
6.3
, con riguardo alla notificazione effettuata in data 3.5.2022 dell'ingiunzione Parte_1 di pagamento n. 0810108122110000022 (doc. 18 avente a oggetto il pagamento del CP_1
COSAP 2019, sostiene l'irregolarità della notificazione per omesso invio della CAD ed evidenzia che la Corte di Cassazione, con ordinanza 27446/2022, ha affermato che in tema di avviso di accertamento l'art 60 del DPR 600/1973 richiede, a differenza di quanto disposto dall'art 139 comma 2 cpc, anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte (Cassazione n
2868/2017). assume, invero, che la notifica dell'atto di ingiunzione di pagamento 8122110000022 è CP_1 stata effettuata dall'Ufficiale Giudiziario ai sensi dell'art. 139, 2° comma, c.p.c. e non da messi speciali ex art. 60 del DPR 600/73, con conseguente validità della notificazione.
L'assunto di è fondato in quanto l'ingiunzione di pagamento risulta notificata ex art. 139 CP_1 secondo comma c.p.c. dall'Ufficiale Giudiziario, con consegna a mani della moglie del destinatario.
Ne consegue che anche la notificazione dell'ingiunzione di pagamento in esame risulta validamente eseguita.
, con riguardo alla notificazione effettuata in data 22.12.2021 Parte_1 dell'accertamento esecutivo 0810108019830001367 (doc. 19 avente a oggetto il CP_1 pagamento della ristorazione scolastica anno 2018 e alla notificazione effettuata in data
2.1.2019 relativa all'accertamento esecutivo n. 0810108017800001469 ne riconosce la validità, con la conseguenza che nulla deve essere esaminato sul punto.
, con riguardo alle notificazioni effettuate in data 4.5.2017 relative agli Parte_1 accertamenti esecutivi 0810108016690001661 (doc. 21 e 0810108015720001525 (doc. CP_1 pagina 11 di 16 22 aventi a oggetto le quote scuola infanzia 2015 e 2014 ne contesta la ritualità per la CP_1 mancanza della Comunicazione di avvenuto deposito ex art. 60 D.P.R. 600/1973. contesta la fondatezza dell'eccezione evidenziando che entrambe le notificazioni sono CP_1 state effettuate dall'Ufficiale Giudiziario ai sensi dell'art. 139 2° co. c.p.c. e non ex art. 60 del
DPR 602/73 con atto consegnato a persona convivente (moglie) per cui la norma suindicata
(139 c.p.c.) non richiede alcun invio di raccomandata informativa.
L'assunto di parte opposta è fondato per le argomentazioni svolte al punto 6.3, con la conseguenza che anche le notificazioni degli accertamenti esecutivi in oggetto sono state validamente eseguite.
Alla luce delle considerazioni svolte l'eccezione di nullità dell'atto di pignoramento per vizi di notifica degli atti presupposti deve essere rigettata.
7.Risulta parimenti infondata l'eccezione di indeterminatezza dei crediti.
L'atto di pignoramento ex art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973 (doc. 3 Consiglio), infatti, indica in modo dettagliato ogni singola posizione debitoria posta a fondamento dell'azione esecutiva con riguardo a natura del credito, anno di riferimento e causale, con conseguente infondatezza dell'eccezione.
8.Infondata risulta, altresì, l'eccezione di nullità e/o l'illegittimità dell'atto di pignoramento per la presenza di crediti riguardanti tributi non erariali.
Come, infatti, evidenziato da l'opposta, società pubblica partecipata dalla Città di CP_1
Torino ed altresì dalla Regione Piemonte, iscritta all'Albo ministeriale ex art. 53 del D.lgs. n.
446/1997, opera in qualità di Concessionaria della riscossione ex artt. 52 comma 5 lett. b) del
D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i., per tutte le entrate tributarie e non, comprese le sanzioni amministrative.
Ciò posto, anche la presente eccezione deve essere respinta.
9. ha eccepito la nullità dell'atto di pignoramento per l'omessa indicazione Parte_1 prevista dall'art. 492 c.p.c.
L'eccezione è priva di pregio.
La natura peculiare del pignoramento ex art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973 e il suo svolgimento in ambito stragiudiziale rendono incompatibile l'applicazione a tale tipologia di atto dell'art. 492
c.p.c. che prevede l'indicazione della facoltà di eleggere domicilio e di richiedere la conversione del pignoramento, in quanto non risponde ad alcuna utilità pratica l'avviso ad eleggere domicilio o a dichiarare la residenza in una procedura che per la natura stragiudiziale non comporta in via ordinaria che si svolga dinanzi all'autorità giurisdizionale.
10.Deve, infine, essere rigettata l'eccezione di prescrizione. pagina 12 di 16 assume che, successivamente alla notifica dei titoli suindicati, notificava a CP_1 Parte_1
i seguenti atti interruttivi della prescrizione:
[...] preavviso di fermo amministrativo FER2016000241809 del 23.12.2016 che ha interessato tra gli altri gli atti: n. 7616250001154-000 - 7616900000617-000 (doc. 42) preavviso di fermo amministrativo FER2018000461080 del 5.12.2018 che ha interessato tra gli altri gli atti: G616590007610-000 - G615629047502-000 - 8016690001661-000 -
8015720001525-000 - 7618390001580-000 - 7617780001157-000 - 7617590001775-000 -
7616909000634-000 - 7616259007559-000 (doc. 43).
Avviso di intimazione AVI2019000050770 in data 21.07.2019 che ha interessato tra gli altri gli atti: 8015720001525-000 - 8016690001661-000 - G615629047502-000 - 7617780001157-000
- 7617590001775-000 - G616590007610-000 - G517810403417-000 - 7616909000634-000 -
7616259007559-000 - 7618390001580-000 - G617710007317 - 8017800001469-000 (doc. 44).
Avviso di intimazione AVI2019000055082 in data 20.08.2019 che ha interessato tra gli altri gli atti: 7619140017792-000 (doc. 45). preavviso di fermo amministrativo FER2019000633917 in data 10.01.2020 che ha interessato tra gli altri gli atti: G618630012078-000 - G617710007317-000 - G517810403417-000 -
8017800001469-000 - 7619380001059-000 - 7619140017792-000 - S119040120394-000
(doc.46).
-presa in carico del 26.01.22 che ha interessato tra gli altri gli atti: 081010X619660007557-000
(doc. 47)
-presa in carico del 26.01.22 che ha interessato tra gli altri gli atti: 081010X520320210019-000
- 081010X519740394705-000 (doc. 48).
-presa in carico del 06 - 16.04.22 che ha interessato tra gli altri gli atti:
081010Y021170001105-000 (doc. 49).
-presa in carico del 01.12.2022 che ha interessato tra gli altri gli atti: 081010X620340006283-
000 - 081010Y021390001299-000 (doc. 50).
-presa in carico del 06.04.23 che ha interessato tra gli altri gli atti: 081010X521300208983-000
- 081010X621310001572-000 (doc. 51).
- Avviso AVI2023000159697 del 22.06.2023 per tutti i titoli prodromici di cui all'atto di pignoramento (doc. 52).
L'eccezione di prescrizione deve essere esaminata limitatamente alle entrate patrimoniali di cui ai seguenti atti presupposti.
Accertamento esecutivo n. 081010Y021390001299 NOT. IL 11.03.22 (doc. 3 CP_1
COL.2020; Parte_7
Accertamento esecutivo n. 081010Y021170001105 NOT. IL 17.09.21 (doc.4 CP_1 Parte_7
SCOL. 2019;
Ingiunzione id pagamento n. 0810108122110000022 NOT. IL 03.05.22 (doc. 18 COSAP CP_1
2019; pagina 13 di 16 Accertamento esecutivo n. 0810108019830001367 not. IL 22.12.21 (doc. 19 CP_1
SCOL. 2018; Pt_7
Accertamento esecutivo n. 0810108017800001469 NOT. IL 02.01.19 (doc. 20 QUOTE CP_1
2016; Parte_8
Accertamento esecutivo n. 0810108016690001661 NOT. IL 04.05.17 (doc. 21 QUOTE CP_1
2015; Parte_8
Accertamento esecutivo n. 0810108015720001525 NOT. IL 04.05.17 (doc. 22 QUOTE CP_1
2014. Parte_8
Con riguardo all'accertamento esecutivo n. 081010Y021390001299 not. IL 11.03.22 (doc. 3
COL.2020, all'Accertamento esecutivo n. 081010Y021170001105 not. IL CP_1 Parte_7
17.09.21 (doc.4 SCOL. 2019, all'Ingiunzione di pagamento n. CP_1 Parte_7
0810108122110000022 not. IL 03.05.22 (doc. 18 COSAP 2019, all'Accertamento CP_1 esecutivo n. 0810108019830001367 not. IL 22.12.21 (doc. 19 SCOL. 2018 e CP_1 Pt_7 all'Accertamento esecutivo n. 0810108017800001469 not. IL 02.01.19 (doc. 20 CP_1 [...]
è idoneo a interrompere la prescrizione quinquennale, quanto alla Parte_9 ristorazione scolastica e a sanzioni e interessi e decennale quanto a COSAP, l'Avviso
AVI2023000159697 del 22.06.2023 (doc. 52).
In relazione all'Accertamento esecutivo n. 0810108016690001661 not. IL 04.05.17 (doc. 21
2015 e all'Accertamento esecutivo n. CP_1 Parte_9
0810108015720001525 not. IL 04.05.17 (doc. 22 QUOTE 2014 sono CP_1 Parte_8 atti idonei a interrompere la prescrizione quinquennale l'Avviso di intimazione
AVI2019000050770 in data 21.07.2019 (doc. 44) e l'Avviso AVI2023000159697 del 22.06.2023
(doc. 52).
Sul punto si osserva che le contestazioni sulla regolarità della notificazione dell'Avviso di intimazione AVI2019000050770 in data 21.07.2019 (doc. 44) riguardanti (i) l'omessa indicazione del numero di raccomandata che identifica tale atto alla raccomandata depositata, (ii) l'omesso deposito della copia dell'avviso alla casa comunale e (iii) l'omesso invio della CAD nonché dell'omessa indicazione delle generalità del soggetto ricevente sono prive di fondamento.
La notificazione risulta, infatti, effettuata ex art. 140 c.p.c. Inoltre, l'avviso di intimazione indica nell'intestazione il n. 07001519000305257 e tale numero risulta riportato nella raccomandata nello spazio in alto a sinistra. Sulla raccomandata risulta anche indicato il n.
503020201900050184000 che si trova riportato parimenti nella relata di notificazione e sull'avviso di intimazione in alto a destra e il notificatore dà atto di aver dato avviso con raccomandata con avviso di ricevimento mentre la ricevuta di ricezione della raccomandata risulta sottoscritta in data 19.7.2019 dal ricevente, documento rispetto al quale parte opponente non ha proposto querela di falso.
Ne consegue che tale notificazione deve ritenersi validamente eseguita. pagina 14 di 16 Alla luce delle considerazioni svolte anche l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata.
Al rigetto dei motivi di opposizione, consegue il rigetto delle domande proposte da Parte_1
.
[...]
11.Le spese di lite seguono la soccombenza di e devono essere liquidate Parte_1 secondo il D.M. n. 55/14 e s.m.i., scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, valore medio di liquidazione e così per € 7.616,00, con attribuzione all'avvocato BORIN Maurizio, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
DICHIARA la carenza di giurisdizione del Tribunale Ordinario in favore del giudice tributario con riguardo alle pretese portate dai seguenti atti presupposti:
Accertamento esecutivo n. 081010X621310001572 TARI – TRIBUTO 2021
Accertamento esecutivo n. 081010X620340006283 TARI – TRIBUTO 2020
Accertamento esecutivo n. 081010X619660007557 TARI – TRIBUTO 2019
Accertamento esecutivo n. 081010X521300208983 TARI – TRIBUTO 2021
Accertamento esecutivo n. 081010X520320210019 TARI – TRIBUTO 2015
Accertamento esecutivo n. 081010X519740394705 TARI – TRIBUTO 2018
Ingiunzione di pagamento n.081010G618630012078 TARI – TRIBUTO 2018
Ingiunzione di pagamento n. 081010G617710007317 TARI – TRIBUTO 2017
Ingiunzione di pagamento n. 081010G616590007610 TARI – TRIBUTO 2014
Ingiunzione di pagamento n. 081010G615629047502 TARI -TRIBUTO 2015
Ingiunzione di pagamento n. 081010G518770400174 TARI – TRIBUTO 2017
Ingiunzione di pagamento n. 081010G517810403417 TARI – 2016 Pt_2
Ingiunzione di pagamento n. 0810108621040000248 CANONE PUBBLICIT. 2019;
Ingiunzione di pagamento n. 073348S122070247099 TASSA AUTOMOBILISTICA 2019
Ingiunzione di pagamento n. 073348S121060177176 2018 Parte_4
Ingiunzione di pagamento n. 073348S121050229259 TASSA 2017 Parte_4
Ingiunzione di pagamento n. 073348S120040143290– 2016 Parte_4
Ingiunzione di pagamento n. 073348S119040120394 TASSA 2015 Parte_4
Dichiara l'incompetenza funzionale del Tribunale adito per essere competente il giudice di
Pace con riguardo alle pretese portate dai seguenti atti presupposti:
Ingiunzione di pagamento n. 0810107622300001012 CONTRAV. COD. STR. 2021
Ingiunzione di pagamento n. 0810107622050001531 CONTRAV. COD. STR. 2020
Ingiunzione di pagamento n. 0810107621300030644 CONTRV. COD. STR. 2020
Ingiunzione di pagamento n. 0810107620350022962 CONTRAV. COD. STR. 2019 pagina 15 di 16 Ingiunzione di pagamento n. 0810107620220001529 CONTRAV. COD. STR. 2019
Ingiunzione di pagamento n. 0810107619900002327 CONTRAV.COD.STR. 2019
Ingiunzione di pagamento n. 0810107619740007151 CONTRAV. COD. STR. 2018
Ingiunzione di pagamento n. 0810107619380001059 CONTRAV. COD. STR. 2018
Ingiunzione di pagamento n. 0810107619140017792 CONTRAV. COD. STR. 2018
Ingiunzione di pagamento n. 0810107618390001580 CONTRAV. COD. STR. 2017
Ingiunzione di pagamento n. 0810107617780001157 CONTRAV. COD. STR. 2016
Ingiunzione di pagamento n. 0810107617590001775 CONTRAV. COD. STR. 2015
Ingiunzione di pagamento n. 0810107616909000634 derivata da 7616900000617 Pt_6
COD. STR. 2011
Ingiunzione di pagamento n. 0810107616259007559 derivata da 7616250001154 Pt_6
COD. STR. 2014.
RESPINGE le domande proposte da di nullità, annullabilità e/o, Parte_1 comunque, illegittimità dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi recante identificativo procedura n 50320202300027008100 promosso da ex art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973 CP_1
e di nullità, annullabilità e/o, comunque, illegittimità dei seguenti atti presupposti:
Accertamento esecutivo n. 081010Y021390001299 COL.2020; Parte_7
Accertamento esecutivo n. 081010Y021170001105 SCOL. 2019; Pt_7
Ingiunzione id pagamento n. 0810108122110000022 COSAP 2019;
Accertamento esecutivo n. 0810108019830001367 RISTORAZ.SCOL. 2018;
Accertamento esecutivo n. 0810108017800001469 QUOTE 2016; Parte_8
Accertamento esecutivo n. 0810108016690001661 QUOTE 2015; Parte_8
Accertamento esecutivo n. 0810108015720001525 QUOTE 2014. Parte_8
CONDANNA a rimborsare a , con attribuzione all'avv. Borin Parte_1 CP_1
Maurizio, le spese del presente giudizio liquidate in € 7.616,00, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torin, in data 15.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 i titoli inerenti a entrate tributarie sono i seguenti: 081010X621310001572 (doc.5) TARI – 2021
Pt_2 081010X620340006283 (doc. 6) TARI – 2020
Pt_2 081010X619660007557 (doc.7) TARI – 2019
Pt_2 081010X521300208983 (doc. 8) TARI – 2021
Pt_2 081010X520320210019 (doc. 9) TARI – 2015
Pt_2 081010X519740394705 (doc. 10) TARI – 2018
Pt_2 081010G618630012078 (doc. 11) TARI – 2018
Pt_2 081010G617710007317 (doc. 12) TARI – 2017
Pt_2 081010G616590007610 (doc. 13) TARI – 2014
Pt_2 081010G615629047502 derivata da ing.G615620007432 (doc. 14) TARI -TRIBUTO 2015 081010G518770400174 (doc. 15) 2017 Parte_3 081010G517810403417 (doc. 16) 2016 Parte_3 073348S122070247099 (doc. 37) TASSA AUTOMOBILISTICA 2019 073348S121060177176 (doc. 38) 2018 Parte_4 073348S121050229259 (doc. 39) 2017 Parte_4 073348S120040143290 (doc. 40) – 2016 Parte_4 073348S119040120394 (doc. 41) TASSA AAUTOMOBILISTICA 2015 pagina 4 di 16