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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 26/02/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1548 del 2019 R.G., promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._2
Giuseppe Pasquino ed elettivamente domiciliati come in atti;
-parte opponente- contro
(C.F. e P. IVA - e per Controparte_1 P.IVA_1
essa la procuratrice (C.F. e P.IVA - Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Lacitignola ed elettivamente domiciliata come in atti;
-parte opposta- nonché
(C.F. - P.IVA ) - Controparte_3 P.IVA_3 P.IVA_4
e per essa la mandataria (C.F. e P. Controparte_4 P.IVA_5
IVA ) - rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti ed P.IVA_4
elettivamente domiciliata come in atti;
-parte intervenuta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come in atti.
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Parte opponente ha adito l'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) dichiarare inefficace il decreto per mancata notifica nei termini di legge;
b) in subordine, dichiarare inesistente la pretesa creditoria avversaria e, per l'effetto, c) revocare il decreto ingiuntivo opposto;
d) Con condanna alle spese e competenze di lite”.
A conforto della domanda, la difesa di parte opponente ha dedotto:
-“Che, con decreto ingiuntivo del Tribunale di Vibo Valentia nr. 388/19, reso nel procedimento monitorio nr. 752/19 R.G., notificato a Parte_1
in data 30 settembre 2019, veniva ingiunto allo stesso, quale debitore principale, ed a , quale garante, il pagamento della Parte_2
somma di euro 29.759,76, oltre interessi di mora, e spese a favore della
quale cessionaria pro soluto da parte della Controparte_1
del contratto di finanziamento asseritamente Controparte_5
sottoscritto dagli esponenti in data 5 giugno 2008 per l'importo di euro
31.784,70; - Che i medesimi debitori intendono opporsi al predetto decreto, tenuto conto che le sottoscrizioni apposte al contratto sono apocrife, in quanto non riconducibili ai medesimi, che per tale effetto le disconoscono espressamente;
- che, in ogni caso … gli interessi contrattuali risultano palesemente usurari essendo superiori al tasso soglia, - che, comunque il decreto è inefficace in quanto notificato oltre i 60 giorni dalla sua emissione, non risultando mai notificato a ”. Parte_2
Con comparsa depositata in data 25 febbraio 2020 si è costituita in giudizio la parte opposta, la quale, nel contestare le difese avversarie, ha formulato istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.
In data 7 ottobre 2021 sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma
VI, c.p.c.
In data 27 aprile 2022 si è costituita in giudizio la parte intervenuta.
Infine, all'udienza del 20 febbraio 2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione senza 2 concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. stante la rinuncia espressa in sede di udienza.
*****
Preliminarmente, occorre rilevare come l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo formulata dalle parti opponenti sia fondata atteso che:
- l'art. 644 c.p.c. così dispone “Il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della Repubblica ...”;
- nel caso di specie, il Tribunale di Vibo Valentia ha emesso il decreto ingiuntivo in data 30 giugno 2019;
- nei confronti di , la notifica è avvenuta in data 1 ottobre Parte_1
2019 e, dunque, oltre il termine di 60 giorni prescritto dalla norma (che scadeva il 30 settembre 2019);
-quanto, invece, a , la notifica non è mai pervenuta Parte_2
alla parte opponente per indirizzo insufficiente.
In definitiva, va dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 388 del 2019.
Tuttavia, questo giudice ritiene di aderire all'orientamento secondo cui l'inefficacia del provvedimento vale a rimuovere l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non incide sulla qualificazione del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale. Con la conseguenza che, qualora la parte opponente eccepisca l'inefficacia, il giudice adito ha il potere-dovere sia di vagliare la fondatezza dell'eccezione che di valutare la fondatezza della pretesa del creditore (Cass. Civ. n. 21050 del 2006), per come richiesto, nella specie, dalla parte opposta.
In questa prospettiva, occorre segnalare che la parte opponente ha disconosciuto le firme risultanti dal contratto posto a fondamento della pretesa creditoria.
Pertanto, in ossequio ai canoni ermeneutici tracciati dalla giurisprudenza di legittimità “In caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di 3 scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione;
altrimenti, del contenuto del documento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità” (cfr. Cass. Civ. n.
7267 del 2014).
Infatti: “una volta avvenuto il disconoscimento della scrittura privata prodotta in giudizio e la conseguente instaurazione del giudizio di verificazione, è onere di colui che propone l'istanza di verificazione fornire, con qualsiasi mezzo, la prova della provenienza del documento dalla parte che ha operato il disconoscimento della propria sottoscrizione e non incombe, perciò, a quest'ultimo, quale apparente autore della sottoscrizione stessa, dimostrare la falsità della firma. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia raggiunta la prova della provenienza del documento dalla parte che l'ha disconosciuto, il documento stesso non può essere utilizzato al fine della decisione” (cfr. Cass. Civ. n. 20144 del 2005).
Nella specie, la parte convenuta, pur non avendo prodotto l'originale, ha provato in altro modo la provenienza del documento e l'assunzione dell'obbligazione da parte degli opponenti.
Ne consegue che nel presente giudizio sussiste comunque la dimostrazione della sottoscrizione del contratto da parte degli opponenti alla luce:
- dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB che documenta il parziale adempimento dell'obbligazione;
- della circostanza che l'opposta sia nel possesso dei documenti identificativi degli opponenti e che gli stessi siano richiamati nel contratto;
- della circostanza che il bene cui è connesso il finanziamento risulta intestato agli opponenti a far data dal 10 giugno 2008 e che il contratto di finanziamento è datato 5 giugno 2008.
La pretesa creditoria è, pertanto, fondata e gli opponenti devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte intervenuta 4 in giudizio, della somma di euro 29.759,76 oltre interessi come contrattualmente quantificati, ferma l'osservanza del tasso soglia, dall'1.03.2014 sino all'effettivo soddisfo.
Con la precisazione che la doglianza relativa agli interessi non è suscettibile di accoglimento poiché genericamente formulata, avendo la parte opponente dedotto esclusivamente che “in ogni caso… gli interessi contrattuali risultano palesemente usurari essendo superiori al tasso soglia”.
Sul punto, deve rilevarsi come, per costante giurisprudenza, la contestazione in merito al superamento del tasso soglia debba ritenersi del tutto indeterminata ove l'attore si limiti a sollevare contestazioni meramente generiche deducendo l'illegittimità del tasso pattuito e applicato e ometta di indicare in modo specifico in che termini sarebbe avvenuto tale superamento.
In altre parole, la rilevabilità d'ufficio delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario presuppone sempre la tempestiva allegazione degli elementi di fatto e non è sottratta agli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio.
Inoltre, non è superfluo precisare che questo giudice ritiene che la parte opposta cessionaria abbia assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante in punto di legittimazione poiché ha allegato la Gazzetta Ufficiale recante l'avviso dell'avvenuta cessione nonché tutta la documentazione sopra richiamata.
A conforto della conclusione che precede giova evidenziare che “Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova 5 dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro 6 modo; cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023…).
Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
“notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere
l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità” (cfr. Cass. Civ. del 2023 n. 17944).
Nel caso di specie, non vi è una contestazione dettagliata e motivata in punto di legittimazione e, in ogni caso, sussistono elementi valorizzabili ai fini della dimostrazione della cessione in favore dell'opposta - tenuto conto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, del possesso del contratto e dei documenti degli opponenti nonché della produzione dell'estratto conto predisposto dalla cedente ex art. 50 TUB - trattandosi di dati la cui disponibilità si giustifica 7 solamente in ragione della titolarità del rapporto.
Quanto a e per essa della mandataria Controparte_3 [...]
- occorre rilevare che la parte intervenuta in giudizio, con Controparte_4
comparsa di costituzione depositata in data 27 aprile 2022 ha dedotto di essere l'unica titolare del credito in virtù di contratto di cessione in quanto:
“con atto di cessione di crediti pro soluto stipulato in data 1/11/2021,
(cedente) cedeva a (cessionaria) CP_1 Controparte_3
un portafoglio di crediti pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi dell'art.
58 TUB (DOC. 5) … della cessione veniva dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 16/11/2021 - Parte II (DOC.
6) … nel perimetro di tale cessione rientrano anche i crediti dedotti in questa sede”.
Ebbene, rispetto alla posizione della parte intervenuta, la cessione è stata documentata e nessuna contestazione è stata avanzata dalle altre parti.
In ordine alle spese di lite, alla luce della natura delle questioni affrontate e dell'esito del giudizio, ricorrono i presupposti per la compensazione tra la parte opponente e la parte opposta nella misura del 30%.
Il restante 70% segue la soccombenza e va liquidato come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. 147 del 2022 in ragione del valore della causa e dell'attività svolta (fase studio, fase introduttiva e fase istruttoria).
In merito ai rapporti tra la parte opponente e la parte intervenuta in giudizio,
l'esito della controversia e la natura delle questioni affrontate legittima la compensazione delle spese di lite nella misura del 30%.
Il restante 70% segue la soccombenza e va liquidato come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. 147 del 2022 in ragione del valore della causa e dell'attività svolta (fase studio e fase decisionale in quanto la parte intervenuta si è costituita solo in data 27 aprile 2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, in persona del 8 giudice dott.ssa Claudia De Santi, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 1548 del 2019 R.G., rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, così decide:
-dichiara, in parziale accoglimento dell'opposizione, inefficace il decreto ingiuntivo n. 388 del 2019;
-rigetta nel resto l'opposizione per le ragioni dettagliate in parte motiva;
-condanna le parti opponenti, in solido tra loro, al pagamento, nei confronti della parte intervenuta in giudizio, della somma di euro 29.759,76 oltre interessi come contrattualmente quantificati, ferma l'osservanza del tasso soglia, dall'1.03.2014 sino all'effettivo soddisfo;
-condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, in favore della parte opposta, che liquida in euro 1.649,20 per compensi oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
-condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, in favore - e per essa, quale Controparte_3
mandataria, di - che liquida in euro 1.612,80 per Controparte_4
compensi oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vibo Valentia in data 26 febbraio 2025
Il giudice dott.ssa Claudia De Santi
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1548 del 2019 R.G., promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._2
Giuseppe Pasquino ed elettivamente domiciliati come in atti;
-parte opponente- contro
(C.F. e P. IVA - e per Controparte_1 P.IVA_1
essa la procuratrice (C.F. e P.IVA - Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Lacitignola ed elettivamente domiciliata come in atti;
-parte opposta- nonché
(C.F. - P.IVA ) - Controparte_3 P.IVA_3 P.IVA_4
e per essa la mandataria (C.F. e P. Controparte_4 P.IVA_5
IVA ) - rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti ed P.IVA_4
elettivamente domiciliata come in atti;
-parte intervenuta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come in atti.
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Parte opponente ha adito l'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) dichiarare inefficace il decreto per mancata notifica nei termini di legge;
b) in subordine, dichiarare inesistente la pretesa creditoria avversaria e, per l'effetto, c) revocare il decreto ingiuntivo opposto;
d) Con condanna alle spese e competenze di lite”.
A conforto della domanda, la difesa di parte opponente ha dedotto:
-“Che, con decreto ingiuntivo del Tribunale di Vibo Valentia nr. 388/19, reso nel procedimento monitorio nr. 752/19 R.G., notificato a Parte_1
in data 30 settembre 2019, veniva ingiunto allo stesso, quale debitore principale, ed a , quale garante, il pagamento della Parte_2
somma di euro 29.759,76, oltre interessi di mora, e spese a favore della
quale cessionaria pro soluto da parte della Controparte_1
del contratto di finanziamento asseritamente Controparte_5
sottoscritto dagli esponenti in data 5 giugno 2008 per l'importo di euro
31.784,70; - Che i medesimi debitori intendono opporsi al predetto decreto, tenuto conto che le sottoscrizioni apposte al contratto sono apocrife, in quanto non riconducibili ai medesimi, che per tale effetto le disconoscono espressamente;
- che, in ogni caso … gli interessi contrattuali risultano palesemente usurari essendo superiori al tasso soglia, - che, comunque il decreto è inefficace in quanto notificato oltre i 60 giorni dalla sua emissione, non risultando mai notificato a ”. Parte_2
Con comparsa depositata in data 25 febbraio 2020 si è costituita in giudizio la parte opposta, la quale, nel contestare le difese avversarie, ha formulato istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.
In data 7 ottobre 2021 sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma
VI, c.p.c.
In data 27 aprile 2022 si è costituita in giudizio la parte intervenuta.
Infine, all'udienza del 20 febbraio 2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione senza 2 concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. stante la rinuncia espressa in sede di udienza.
*****
Preliminarmente, occorre rilevare come l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo formulata dalle parti opponenti sia fondata atteso che:
- l'art. 644 c.p.c. così dispone “Il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della Repubblica ...”;
- nel caso di specie, il Tribunale di Vibo Valentia ha emesso il decreto ingiuntivo in data 30 giugno 2019;
- nei confronti di , la notifica è avvenuta in data 1 ottobre Parte_1
2019 e, dunque, oltre il termine di 60 giorni prescritto dalla norma (che scadeva il 30 settembre 2019);
-quanto, invece, a , la notifica non è mai pervenuta Parte_2
alla parte opponente per indirizzo insufficiente.
In definitiva, va dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 388 del 2019.
Tuttavia, questo giudice ritiene di aderire all'orientamento secondo cui l'inefficacia del provvedimento vale a rimuovere l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non incide sulla qualificazione del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale. Con la conseguenza che, qualora la parte opponente eccepisca l'inefficacia, il giudice adito ha il potere-dovere sia di vagliare la fondatezza dell'eccezione che di valutare la fondatezza della pretesa del creditore (Cass. Civ. n. 21050 del 2006), per come richiesto, nella specie, dalla parte opposta.
In questa prospettiva, occorre segnalare che la parte opponente ha disconosciuto le firme risultanti dal contratto posto a fondamento della pretesa creditoria.
Pertanto, in ossequio ai canoni ermeneutici tracciati dalla giurisprudenza di legittimità “In caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di 3 scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione;
altrimenti, del contenuto del documento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità” (cfr. Cass. Civ. n.
7267 del 2014).
Infatti: “una volta avvenuto il disconoscimento della scrittura privata prodotta in giudizio e la conseguente instaurazione del giudizio di verificazione, è onere di colui che propone l'istanza di verificazione fornire, con qualsiasi mezzo, la prova della provenienza del documento dalla parte che ha operato il disconoscimento della propria sottoscrizione e non incombe, perciò, a quest'ultimo, quale apparente autore della sottoscrizione stessa, dimostrare la falsità della firma. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia raggiunta la prova della provenienza del documento dalla parte che l'ha disconosciuto, il documento stesso non può essere utilizzato al fine della decisione” (cfr. Cass. Civ. n. 20144 del 2005).
Nella specie, la parte convenuta, pur non avendo prodotto l'originale, ha provato in altro modo la provenienza del documento e l'assunzione dell'obbligazione da parte degli opponenti.
Ne consegue che nel presente giudizio sussiste comunque la dimostrazione della sottoscrizione del contratto da parte degli opponenti alla luce:
- dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB che documenta il parziale adempimento dell'obbligazione;
- della circostanza che l'opposta sia nel possesso dei documenti identificativi degli opponenti e che gli stessi siano richiamati nel contratto;
- della circostanza che il bene cui è connesso il finanziamento risulta intestato agli opponenti a far data dal 10 giugno 2008 e che il contratto di finanziamento è datato 5 giugno 2008.
La pretesa creditoria è, pertanto, fondata e gli opponenti devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte intervenuta 4 in giudizio, della somma di euro 29.759,76 oltre interessi come contrattualmente quantificati, ferma l'osservanza del tasso soglia, dall'1.03.2014 sino all'effettivo soddisfo.
Con la precisazione che la doglianza relativa agli interessi non è suscettibile di accoglimento poiché genericamente formulata, avendo la parte opponente dedotto esclusivamente che “in ogni caso… gli interessi contrattuali risultano palesemente usurari essendo superiori al tasso soglia”.
Sul punto, deve rilevarsi come, per costante giurisprudenza, la contestazione in merito al superamento del tasso soglia debba ritenersi del tutto indeterminata ove l'attore si limiti a sollevare contestazioni meramente generiche deducendo l'illegittimità del tasso pattuito e applicato e ometta di indicare in modo specifico in che termini sarebbe avvenuto tale superamento.
In altre parole, la rilevabilità d'ufficio delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario presuppone sempre la tempestiva allegazione degli elementi di fatto e non è sottratta agli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio.
Inoltre, non è superfluo precisare che questo giudice ritiene che la parte opposta cessionaria abbia assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante in punto di legittimazione poiché ha allegato la Gazzetta Ufficiale recante l'avviso dell'avvenuta cessione nonché tutta la documentazione sopra richiamata.
A conforto della conclusione che precede giova evidenziare che “Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova 5 dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro 6 modo; cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023…).
Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
“notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere
l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità” (cfr. Cass. Civ. del 2023 n. 17944).
Nel caso di specie, non vi è una contestazione dettagliata e motivata in punto di legittimazione e, in ogni caso, sussistono elementi valorizzabili ai fini della dimostrazione della cessione in favore dell'opposta - tenuto conto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, del possesso del contratto e dei documenti degli opponenti nonché della produzione dell'estratto conto predisposto dalla cedente ex art. 50 TUB - trattandosi di dati la cui disponibilità si giustifica 7 solamente in ragione della titolarità del rapporto.
Quanto a e per essa della mandataria Controparte_3 [...]
- occorre rilevare che la parte intervenuta in giudizio, con Controparte_4
comparsa di costituzione depositata in data 27 aprile 2022 ha dedotto di essere l'unica titolare del credito in virtù di contratto di cessione in quanto:
“con atto di cessione di crediti pro soluto stipulato in data 1/11/2021,
(cedente) cedeva a (cessionaria) CP_1 Controparte_3
un portafoglio di crediti pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi dell'art.
58 TUB (DOC. 5) … della cessione veniva dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 16/11/2021 - Parte II (DOC.
6) … nel perimetro di tale cessione rientrano anche i crediti dedotti in questa sede”.
Ebbene, rispetto alla posizione della parte intervenuta, la cessione è stata documentata e nessuna contestazione è stata avanzata dalle altre parti.
In ordine alle spese di lite, alla luce della natura delle questioni affrontate e dell'esito del giudizio, ricorrono i presupposti per la compensazione tra la parte opponente e la parte opposta nella misura del 30%.
Il restante 70% segue la soccombenza e va liquidato come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. 147 del 2022 in ragione del valore della causa e dell'attività svolta (fase studio, fase introduttiva e fase istruttoria).
In merito ai rapporti tra la parte opponente e la parte intervenuta in giudizio,
l'esito della controversia e la natura delle questioni affrontate legittima la compensazione delle spese di lite nella misura del 30%.
Il restante 70% segue la soccombenza e va liquidato come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. 147 del 2022 in ragione del valore della causa e dell'attività svolta (fase studio e fase decisionale in quanto la parte intervenuta si è costituita solo in data 27 aprile 2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, in persona del 8 giudice dott.ssa Claudia De Santi, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 1548 del 2019 R.G., rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, così decide:
-dichiara, in parziale accoglimento dell'opposizione, inefficace il decreto ingiuntivo n. 388 del 2019;
-rigetta nel resto l'opposizione per le ragioni dettagliate in parte motiva;
-condanna le parti opponenti, in solido tra loro, al pagamento, nei confronti della parte intervenuta in giudizio, della somma di euro 29.759,76 oltre interessi come contrattualmente quantificati, ferma l'osservanza del tasso soglia, dall'1.03.2014 sino all'effettivo soddisfo;
-condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, in favore della parte opposta, che liquida in euro 1.649,20 per compensi oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
-condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, in favore - e per essa, quale Controparte_3
mandataria, di - che liquida in euro 1.612,80 per Controparte_4
compensi oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vibo Valentia in data 26 febbraio 2025
Il giudice dott.ssa Claudia De Santi
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