Articolo 1629 del Codice civile
Articolo 1628Articolo 1630
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19 aprile 1942
Art. 1629.

(Fondi destinati al rimboschimento).

L'affitto di fondi rustici destinati al rimboschimento puo' essere stipulato per un termine massimo di novantanove anni.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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