Provvedimento: […] – una quota una tantum, non utile ai fini pensionistici, da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari ad €15,50 di cui € 11,88 a carico dell'azienda e € 3,62 a carico del lavoratore. La ricorrente, in virtù dell'adesione a tale fondo di previdenza complementare delegava, ai sensi dell'art. 1629 c.c., il datore di lavoro a versare al predetto fondo le quote mensili a titolo di tfr trattenute in busta paga. Le convenute e , dalla data di assunzione Controparte_1 Org_1
Leggi di più...- fondo Fon.te.·
- interessi e rivalutazione·
- CCNL Turismo-Pubblici Esercizi·
- spese di lite·
- omissione contributiva·
- regolarizzazione posizione contributiva·
- responsabilità in solido·
- onere della prova·
- previdenza complementare·
- art. 2112 c.c.