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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 19/12/2025, n. 1833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1833 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1318/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Sezione Seconda CIVILE
La Corte di Appello di Bari, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. SA PI Presidente rel. dott. M. Angela Marchesiello Consigliere dott. Alberto Binetti Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di rinvio promosso a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 21972/2022 su sentenza della Corte di Appello di Bari n. 815/2019 pubblicata il 2.04.2019, da:
e (avv. CHIATANTE MARIA) Parte_1 Parte_2
contro
Controparte_1
Controparte_2
[...]
All'udienza del 13.09.2025, la causa è stata riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
. e convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Monopoli (poi di Parte_1 Parte_2
e quindi di , e per sentir, tra l'altro, CP_3 CP_4 Controparte_1 Controparte_2
dichiarare la simulazione del contratto di affitto di un fondo rustico e accogliere la domanda di riscatto di tale fondo, con condanna della al rilascio dello stesso. CP_1 pagina 1 di 5 Esponevano che , con scrittura privata del 20 aprile 2006, aveva acquistato da Controparte_1 [...]
il fondo rustico predetto al prezzo irrisorio di Euro 1.200,00, senza comunicare Controparte_2
loro, preventivamente, come previsto dalla L. n. 817 del 1971, art. 7, la proposta di vendita al fine di consentire agli attori l'esercizio del diritto di prelazione nella qualità di confinanti.
Precisavano che, poiché nella scrittura del 2 maggio del 2006 le parti avevano dato reciprocamente atto che "il possesso legale viene dato contestualmente alla sottoscrizione del presente atto mentre quello materiale è stato dato alla parte acquirente in data 1 ottobre 2003 (giusta contratto di affitto registrato ad Ostuni il 22 ottobre 2003 al n. 2550)...", con il predetto contratto le parti avevano, in realtà, dissimulato un contratto di compravendita.
A supporto della domanda di simulazione valorizzavano le seguenti circostanze: a) il canone di locazione meramente simbolico;
b) l'autorizzazione del proprietario a compiere atti di miglioria;
c) la stipulazione della vendita dopo trenta mesi a fronte di un contratto di fitto della durata di quindici anni;
d) l'affidamento in fitto di un fondo piccolo da parte di un imprenditore agricolo titolare di ampie porzioni di terreni contigui a quello in questione.
Evidenziavano, altresì, la mancanza della qualità di coltivatore diretto da parte della che CP_1
risiedeva in Varese e che mai era stata vista dedicarsi al lavoro agricolo nel fondo oggetto di causa.
Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 475, emessa il 4 febbraio 2015, rigettava la domanda, ritenendo non provata la simulazione del contratto di fitto agrario del 2003 con condanna degli attori al corrispondere l'onorario “per ciascuno dei difensori di parte convenuta”.
Avverso detta pronuncia hanno proposto appello e convenendo in Parte_1 Parte_2
giudizio, altresì, i procuratori delle loro controparti in primo grado al fine di ottenere la restituzione delle somme agli stessi versate, in qualità di distrattari, a titolo di pagamento delle spese di giudizio.
Si costituivano in giudizio tutti gli appellati, compresi i difensori, instando per il rigetto del gravame.
La Corte di appello di Bari, con sentenza n. 815/2019, pubblicata il 2 aprile 2019, accoglieva l'appello per quanto di ragione e, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava la simulazione del contratto di fitto di fondi rustici registrato il 22 ottobre 2003; accoglieva per l'effetto la domanda di riscatto degli appellanti sul fondo in questione mediante la loro sostituzione all'acquirente
[...]
, nel contratto di compravendita di cui alla scrittura del 2006, registrata ad Ostuni il 2 maggio CP_1
2006, previo pagamento del prezzo di acquisto di Euro 1.200,00; condannava la e rilasciare il CP_1
fondo in favore degli appellanti;
rigettava la domanda di risarcimento proposta dagli appellanti, per mancanza di prova del danno;
condannava gli appellanti, in solido tra loro, alle spese del doppio grado del giudizio di merito;
dichiarava inammissibile l'appello proposto nei confronti degli avv. CP_2
e e condannava gli appellanti al pagamento, in favore dei predetti legali,
[...] Controparte_5
pagina 2 di 5 delle spese di quel grado;
ordinava al Conservatore dei registri immobiliari di trascrivere quella sentenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2652 c.c., n. 4.
Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi. Controparte_1
e hanno resistito con controricorso, contenente pure ricorso Parte_1 Parte_2
incidentale basato su un unico motivo contestando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che il procuratore distrattario convenuto per la restituzione delle spese di primo grado percepite non potesse essere parte del giudizio promosso per la riforma del provvedimento che tali spese aveva liquidato.
I ricorrenti incidentali rappresentavano di non aver impugnato la disposta distrazione ma di essersi limitati a chiedere che, in vista dell'accoglimento dell'appello, quanto versato per effetto di quel capo della sentenza impugnata fosse loro restituito laddove, invece, la Corte di merito avrebbe assimilato la domanda di ripetizione d'indebito oggettivo concretamente proposta dagli appellanti ad una insussistente impugnazione del provvedimento di distrazione.
Deducevano, altresì, che, come rilevato dalla Corte di Appello, l'avv. a differenza dell'avv. CP_5
, non aveva ricevuto il pagamento disposto con il provvedimento di distrazione e precisavano CP_2
di chiedere la cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva del solo avv. avendo liquidato le spese di quel grado, specificando di CP_2
proporre il ricorso incidentale esclusivamente nei confronti di tale legale, prestando acquiescenza alla pronuncia impugnata nella parte in cui aveva accertato che l'avv. non poteva essere CP_5
destinatario della domanda restitutoria non avendo ricevuto alcun pagamento.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 21972/2022 rigettava il ricorso principale ed accoglieva quello incidentale con rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla
Corte di appello di Bari, in diversa composizione.
Affermava che nel caso di riforma o annullamento della sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna al pagamento delle spese e degli onorari in favore del difensore della parte già vittoriosa, il quale abbia reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c., tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è lo stesso difensore distrattario, il quale, come titolare di un autonomo rapporto instauratosi direttamente con la parte già soccombente, è l'unico legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione d'indebito oggettivo proposta da tale parte, in favore della quale la restituzione di dette somme può essere disposta, oltre che in un giudizio autonomamente instaurato a tal fine, anche dal giudice dell'impugnazione o, in caso di cassazione, dal giudice di rinvio ai sensi dell'art. 389 c.p.c. (Cass.
20/09/2002, n. 13752; v. anche Cass., ord., 24/02/2022, n. 6225, pubblicata nel corso della redazione del presente provvedimento).
pagina 3 di 5 Hanno riassunto il giudizio e chiedendo la condanna dell'avv.to Parte_1 Parte_2
alla restituzione delle somme corrispostegli a titolo di spese processuali di primo Controparte_2
grado con distrazione nonché al pagamento delle spese del giudizio di appello.
Instavano, altresì, per la condanna dell'avvocato e di Controparte_2 Controparte_1
al pagamento delle spese dei giudizi di legittimità e di rinvio.
, e l'avv. sono rimasti contumaci. Controparte_1 Controparte_2 Controparte_2
Ciò posto, in ossequio al principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.
21972/2022 deve ritenersi fondata la domanda di restituzione proposta nei confronti dell'avv.
[...]
nella sua veste di percettore delle spese processali di primo grado liquidategli con distrazione. CP_2
Ed infatti, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, il difensore antistatario è legittimato passivo, nel giudizio d'appello, ai fini della ripetizione di quanto versatogli a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza impugnata, ma non può essere condannato al pagamento delle spese del suddetto giudizio, in solido con la parte da lui assistita, atteso che non assume la qualità di parte e non può considerarsi tecnicamente soccombente solo in ragione del rigetto delle pretese del suo assistito (anche Cass., ord., 24/02/2022, n. 6225).
In ossequio ai suindicati principi non può essere accolta la domanda mirata ad ottenere la condanna dell'avv.to al pagamento delle spese del giudizio di appello. CP_2
La regolamentazione delle spese segue la regola della soccombenza.
Dette spese (chieste dagli attori in riassunzione vittoriosi per la sola fase di legittimità ed del presente giudizio di rinvio) sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (€ 2.392,00) ai sensi del
DM n. 55/2014 (valori medi con fase di trattazione dimidiata, nel presente giudizio, per assenza di istruttoria).
PQM
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, quale giudice del rinvio da Cassazione ordinanza n. 21972/2022 su Corte di Appello di Bari sentenza n. 815/2019 pubblicata il 2.04.2019 su così provvede:
- accoglie la domanda di ripetizione avanzata nei confronti dell'avv.to che Controparte_2
condanna al pagamento, in favore di e , della somma di € Parte_1 Parte_2
2.392,00;
pagina 4 di 5 - condanna al pagamento, in favore di e , delle Controparte_1 Parte_1 Parte_2 spese che liquida in € 1.875,00 per la fase di legittimità ed in € 2.419,00 per il presente giudizio di rinvio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Bari del
12.12.2025
Il Presidente est.
SA PI
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Sezione Seconda CIVILE
La Corte di Appello di Bari, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. SA PI Presidente rel. dott. M. Angela Marchesiello Consigliere dott. Alberto Binetti Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di rinvio promosso a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 21972/2022 su sentenza della Corte di Appello di Bari n. 815/2019 pubblicata il 2.04.2019, da:
e (avv. CHIATANTE MARIA) Parte_1 Parte_2
contro
Controparte_1
Controparte_2
[...]
All'udienza del 13.09.2025, la causa è stata riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
. e convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Monopoli (poi di Parte_1 Parte_2
e quindi di , e per sentir, tra l'altro, CP_3 CP_4 Controparte_1 Controparte_2
dichiarare la simulazione del contratto di affitto di un fondo rustico e accogliere la domanda di riscatto di tale fondo, con condanna della al rilascio dello stesso. CP_1 pagina 1 di 5 Esponevano che , con scrittura privata del 20 aprile 2006, aveva acquistato da Controparte_1 [...]
il fondo rustico predetto al prezzo irrisorio di Euro 1.200,00, senza comunicare Controparte_2
loro, preventivamente, come previsto dalla L. n. 817 del 1971, art. 7, la proposta di vendita al fine di consentire agli attori l'esercizio del diritto di prelazione nella qualità di confinanti.
Precisavano che, poiché nella scrittura del 2 maggio del 2006 le parti avevano dato reciprocamente atto che "il possesso legale viene dato contestualmente alla sottoscrizione del presente atto mentre quello materiale è stato dato alla parte acquirente in data 1 ottobre 2003 (giusta contratto di affitto registrato ad Ostuni il 22 ottobre 2003 al n. 2550)...", con il predetto contratto le parti avevano, in realtà, dissimulato un contratto di compravendita.
A supporto della domanda di simulazione valorizzavano le seguenti circostanze: a) il canone di locazione meramente simbolico;
b) l'autorizzazione del proprietario a compiere atti di miglioria;
c) la stipulazione della vendita dopo trenta mesi a fronte di un contratto di fitto della durata di quindici anni;
d) l'affidamento in fitto di un fondo piccolo da parte di un imprenditore agricolo titolare di ampie porzioni di terreni contigui a quello in questione.
Evidenziavano, altresì, la mancanza della qualità di coltivatore diretto da parte della che CP_1
risiedeva in Varese e che mai era stata vista dedicarsi al lavoro agricolo nel fondo oggetto di causa.
Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 475, emessa il 4 febbraio 2015, rigettava la domanda, ritenendo non provata la simulazione del contratto di fitto agrario del 2003 con condanna degli attori al corrispondere l'onorario “per ciascuno dei difensori di parte convenuta”.
Avverso detta pronuncia hanno proposto appello e convenendo in Parte_1 Parte_2
giudizio, altresì, i procuratori delle loro controparti in primo grado al fine di ottenere la restituzione delle somme agli stessi versate, in qualità di distrattari, a titolo di pagamento delle spese di giudizio.
Si costituivano in giudizio tutti gli appellati, compresi i difensori, instando per il rigetto del gravame.
La Corte di appello di Bari, con sentenza n. 815/2019, pubblicata il 2 aprile 2019, accoglieva l'appello per quanto di ragione e, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava la simulazione del contratto di fitto di fondi rustici registrato il 22 ottobre 2003; accoglieva per l'effetto la domanda di riscatto degli appellanti sul fondo in questione mediante la loro sostituzione all'acquirente
[...]
, nel contratto di compravendita di cui alla scrittura del 2006, registrata ad Ostuni il 2 maggio CP_1
2006, previo pagamento del prezzo di acquisto di Euro 1.200,00; condannava la e rilasciare il CP_1
fondo in favore degli appellanti;
rigettava la domanda di risarcimento proposta dagli appellanti, per mancanza di prova del danno;
condannava gli appellanti, in solido tra loro, alle spese del doppio grado del giudizio di merito;
dichiarava inammissibile l'appello proposto nei confronti degli avv. CP_2
e e condannava gli appellanti al pagamento, in favore dei predetti legali,
[...] Controparte_5
pagina 2 di 5 delle spese di quel grado;
ordinava al Conservatore dei registri immobiliari di trascrivere quella sentenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2652 c.c., n. 4.
Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi. Controparte_1
e hanno resistito con controricorso, contenente pure ricorso Parte_1 Parte_2
incidentale basato su un unico motivo contestando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che il procuratore distrattario convenuto per la restituzione delle spese di primo grado percepite non potesse essere parte del giudizio promosso per la riforma del provvedimento che tali spese aveva liquidato.
I ricorrenti incidentali rappresentavano di non aver impugnato la disposta distrazione ma di essersi limitati a chiedere che, in vista dell'accoglimento dell'appello, quanto versato per effetto di quel capo della sentenza impugnata fosse loro restituito laddove, invece, la Corte di merito avrebbe assimilato la domanda di ripetizione d'indebito oggettivo concretamente proposta dagli appellanti ad una insussistente impugnazione del provvedimento di distrazione.
Deducevano, altresì, che, come rilevato dalla Corte di Appello, l'avv. a differenza dell'avv. CP_5
, non aveva ricevuto il pagamento disposto con il provvedimento di distrazione e precisavano CP_2
di chiedere la cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva del solo avv. avendo liquidato le spese di quel grado, specificando di CP_2
proporre il ricorso incidentale esclusivamente nei confronti di tale legale, prestando acquiescenza alla pronuncia impugnata nella parte in cui aveva accertato che l'avv. non poteva essere CP_5
destinatario della domanda restitutoria non avendo ricevuto alcun pagamento.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 21972/2022 rigettava il ricorso principale ed accoglieva quello incidentale con rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla
Corte di appello di Bari, in diversa composizione.
Affermava che nel caso di riforma o annullamento della sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna al pagamento delle spese e degli onorari in favore del difensore della parte già vittoriosa, il quale abbia reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c., tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è lo stesso difensore distrattario, il quale, come titolare di un autonomo rapporto instauratosi direttamente con la parte già soccombente, è l'unico legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione d'indebito oggettivo proposta da tale parte, in favore della quale la restituzione di dette somme può essere disposta, oltre che in un giudizio autonomamente instaurato a tal fine, anche dal giudice dell'impugnazione o, in caso di cassazione, dal giudice di rinvio ai sensi dell'art. 389 c.p.c. (Cass.
20/09/2002, n. 13752; v. anche Cass., ord., 24/02/2022, n. 6225, pubblicata nel corso della redazione del presente provvedimento).
pagina 3 di 5 Hanno riassunto il giudizio e chiedendo la condanna dell'avv.to Parte_1 Parte_2
alla restituzione delle somme corrispostegli a titolo di spese processuali di primo Controparte_2
grado con distrazione nonché al pagamento delle spese del giudizio di appello.
Instavano, altresì, per la condanna dell'avvocato e di Controparte_2 Controparte_1
al pagamento delle spese dei giudizi di legittimità e di rinvio.
, e l'avv. sono rimasti contumaci. Controparte_1 Controparte_2 Controparte_2
Ciò posto, in ossequio al principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.
21972/2022 deve ritenersi fondata la domanda di restituzione proposta nei confronti dell'avv.
[...]
nella sua veste di percettore delle spese processali di primo grado liquidategli con distrazione. CP_2
Ed infatti, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, il difensore antistatario è legittimato passivo, nel giudizio d'appello, ai fini della ripetizione di quanto versatogli a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza impugnata, ma non può essere condannato al pagamento delle spese del suddetto giudizio, in solido con la parte da lui assistita, atteso che non assume la qualità di parte e non può considerarsi tecnicamente soccombente solo in ragione del rigetto delle pretese del suo assistito (anche Cass., ord., 24/02/2022, n. 6225).
In ossequio ai suindicati principi non può essere accolta la domanda mirata ad ottenere la condanna dell'avv.to al pagamento delle spese del giudizio di appello. CP_2
La regolamentazione delle spese segue la regola della soccombenza.
Dette spese (chieste dagli attori in riassunzione vittoriosi per la sola fase di legittimità ed del presente giudizio di rinvio) sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (€ 2.392,00) ai sensi del
DM n. 55/2014 (valori medi con fase di trattazione dimidiata, nel presente giudizio, per assenza di istruttoria).
PQM
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, quale giudice del rinvio da Cassazione ordinanza n. 21972/2022 su Corte di Appello di Bari sentenza n. 815/2019 pubblicata il 2.04.2019 su così provvede:
- accoglie la domanda di ripetizione avanzata nei confronti dell'avv.to che Controparte_2
condanna al pagamento, in favore di e , della somma di € Parte_1 Parte_2
2.392,00;
pagina 4 di 5 - condanna al pagamento, in favore di e , delle Controparte_1 Parte_1 Parte_2 spese che liquida in € 1.875,00 per la fase di legittimità ed in € 2.419,00 per il presente giudizio di rinvio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Bari del
12.12.2025
Il Presidente est.
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