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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/12/2025, n. 3426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3426 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 943/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Nicoletta Sommazzi Consigliere dr. Manuela Andretta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 943/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) in proprio e QUALE EREDE DEL Parte_1 C.F._1
FI SE , elettivamente domiciliata in VIA ALBERTO Per_1 Pt_1
DA GIUSSANO 19 20025 LEGNANO presso lo studio dell'avv. BRUMANA
ANDREA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 18 (C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in VIA PIAVE N. 2 21100 VARESE presso lo P.IVA_1
studio dell'avv. ORELLI ANDREA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
avente ad oggetto: Responsabilità professionale sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, in riforma della sentenza appellata, così giudicare:
1. In via istruttoria: rinnovi la Ctu medico-legale, nominando un nuovo collegio peritale ed integrando il quesito formulato in primo grado, con incarico al nominando collegio di
Ctu di accertare anche la causa della morte di al fine di determinare se la stessa Per_2
è stata, o meno, una conseguenza dei danni causati a a seguito della malpratice Per_2
della ; Pt_2
2. Nel merito: accerti e dichiari la responsabilità contrattuale, o in subordine extracontrattuale ( ex artt. 2049, 2050, o in subordine, 2043 cod. civ.), della appellata per i danni causati al minore ed alla sig.ra in conseguenza Persona_3 Parte_1
degli interventi e delle cure effettuati dalla appellata stessa ( ed in particolare dai suoi medici ) sulle predette persone in occasione del parto del 13.01.2005 e del conseguente ricovero ospedaliero ( così come riportati nella narrativa del ricorso introduttivo della causa di primo grado e nella perizia del Dott. ; Per_4
3. NI l'appellata a risarcire alla sig.ra tutti i danni ( non patrimoniali Parte_1
e patrimoniali ) subiti e subendi dalla stessa, in proprio e quale erede dal figlio Per_3
( anche per conto dell'intera comunione ereditaria ) in conseguenza degli
[...]
pagina 2 di 18 interventi e delle cure effettuati dall'appellata ( ed in particolare dai suoi medici ) sulle predette persone in occasione del parto del 13.01.2005 e del conseguente ricovero ospedaliero ( così come riportati nella narrativa dell'atto di appello );
4. In particolare condanni l'appellata a corrispondere alla sig.ra , in proprio e Parte_1
quale erede dal figlio ( anche per conto dell'intera comunione ereditaria Persona_3
), alternativamente, la somma di € 1.782.529,18, ovvero quella maggiore o ( in subordine ) minore che risulterà accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo, nell'ipotesi che la morte di sia una Per_2
conseguenza della malpractice medica della appellata;
ovvero la somma di € 1.802,770, ovvero quella maggiore o ( in subordine ) minore che risulterà accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo, nell'ipotesi che la morte di non sia una conseguenza della malpractice medica della appellata;
Per_2
5. NI la appellata a rifondere all'appellante le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e ponga a suo carico le spese di Ctu;
in subordine, in caso di conferma nel merito della sentenza di primo grado, compensi le spese di lite e di Ctu di entrambi i gradi di giudizio.
Per : Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano – sezione Seconda Civile – respinta ogni contraria istanza, deduzione, domanda ed eccezione così giudicare:
- in via preliminare/pregiudiziale: rilevare l'intervenuta prescrizione di tutti i Diritti/di tutte le domande proposte dalle parti ricorrenti/da controparti, in particolare di quelle aventi natura extracontrattuale, e ciò per le ragioni esposte in atti e/o per ogni altra ragione, anche differente, che fosse ritenuta di Giustizia;
- nel merito: in ogni caso respingere l'Appello proposto da controparte avverso la
Sentenza n.35/2025 pagina 3 di 18 Tribunale di Varese e con esso ogni avversa domanda, nessuna esclusa, a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione proposta nei confronti dell in persona del Controparte_2
legale rapp.te protempore, in quanto integralmente infondati, sia in fatto che in Diritto, sia relativamente all'an che relativamente al quantum debeatur, per le ragioni esposte in atti e/o per ogni altra ragione, anche differente, che dovesse risultare di Giustizia, nessuna esclusa.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di Giudizio.
In via istruttoria: per la sola e denegata ipotesi in cui dovesse esser dato ingresso a nuova attività istruttoria e sempre senza accettare inversioni di alcun genere degli oneri probatori, si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli per prova testimoniale già articolati nel primo grado di Giudizio, ivi riproposti al momento della precisazione delle conclusioni e successivamente esposti e richiamati nella comparsa di costituzione e risposta del grado di Appello:
1. “vero che in data 13/1/2015 ad ore 21.21 circa la sig.ra è stata ricoverata, Parte_1
su richiesta della stessa che riferiva la presenza di attività contrattile, presso il Reparto di Ostetricia e
Ginecologia dell'Ospedale di Cittiglio”;
2. “vero che la diagnosi di accoglimento fu di travaglio di parto in terzogravida alla 39 settimana di gestazione”;
3. “vero che a decorrere dalle ore 21.30 circa del 13/1/2005, la sig.ra è stata Parte_1
sottoposta a controllo CTG con il quale è stato monitorato il battito cardiaco fetale con riscontro di normalità”;
4. “vero che alle ore 22.57 del 13/1/2005 la sig.ra ha dato alla luce un Parte_1
neonato, di nome;
Persona_3
5. “vero che il periodo espulsivo del parto ha avuto una durata di 10 minuti”; pagina 4 di 18 6. “vero che la rottura delle membrane è avvenuta alle ore 21.45 del 13/1/2005”;
7. “vero che il parto si è svolto regolarmente senza l'effettuazione di manovre d'ausilio da parte del personale, senza l'utilizzo di ventose, del forcipe e senza somministrazione farmacologica di alcun tipo”;
8. “vero che al momento della nascita il neonato risultava vitale, pesava 3.500 grammi, misurava 51 cm. di lunghezza e 34.5 cm di circonferenza cranica”;
9. “vero che l'indice di venne misurato al primo minuto dopo la nascita e risultò Pt_3
pari ad 8 nonché al quinto minuto dalla nascita e risultò pari a 10”;
10. “vero che il liquido amniotico era chiaro”;
11. “vero che furono controllati il valore del PH fetale mediante prelievo funicolare, che risultò pari a 7,34 con pCO2=46mmHg, ed il valore dei Lattati che risultò = 1,4 mmol/l”;
12. “vero che la placenta risultò di peso pari a 550 gr”;
13. “vero che durante la notte fra il 13/1/2005 ed il 14/1/2005, quindi dal momento della nascita fino alle ore 06.00 del mattino successivo, il neonato venne osservato e che le sue condizioni risultarono normali”;
14. “vero che il neonato venne sottoposto a visita specialistica, come di prassi, alle ore
9.00 circa del 14/1/2005”;
15. “vero che in occasione della visita svolta alle ore 9.00 del 14/1/2005 il neonato risultava roseo, che l'obiettività scheletrica, la postura, il tono muscolare e la motilità risultavano regolari”;
16. “vero che alla visita delle ore 9.00 del 14/1/2005 il neonato presentava polsi periferici radiali e femorali eusfigmici e simmetrici”;
17. “vero che alla visita delle ore 9.00 del 14/1/2005 la frequenza respiratoria era pari a
46-48 atti/minuto e che la saturazione transcutanea di ossigeno era pari al 98%”; pagina 5 di 18 18. “vero che alla visita delle ore 9.00 del 14/1/2005 la frequenza cardiaca risultò pari a
95-100 battiti per minuto”;
19. “vero che ad esito della misurazione della frequenza cardiaca si decise di eseguire un esame ECG ed un'ecocardiografia mono-bidimensionale e color-Doppler”;
20. “vero che i parametri rilevati ad esito degli esami di cui al precedente capitolo, da intendersi qui richiamati, risultarono normali con frequenza cardiaca che si attestava al limite inferiore della norma”;
21. “vero che in considerazione del valore della frequenza cardiaca, si decise di posizionare al neonato un monitor transcutaneo che segnalava in continuo l'andamento della frequenza cardiaca e della saturazione di ossigeno”;
22. “vero che allo ore 14.45 il neonato iniziò a manifestare sonnolenza e che, conseguentemente, venne sottoposto a visita pediatrica”;
23. “vero che il neonato, ad esito della visita pediatrica delle ore 14.45 del 14/1/2005 fu sottoposto ad esami ematici da prelievo capillare con esiti regolari”;
24. “vero che alla visita delle ore 14.45 del 14/1/2005 la frequenza cardiaca era di 98 battiti per minuto con regolare saturazione transcutanea di ossigeno”;
25. “vero che nelle ore successive alla visita effettuata alle ore 14.45 del 14/1/2005 il neonato presentò episodi di lieve bradicardia con dispnea e che, per tale ragione, venne disposto il trasferimento presso il reparto di neonatologia dell'Ospedale di Varese che fu effettuato alle ore 21.00 circa del 14/1/2005”; pagina 6 di 18 Si indicano quali testimoni: Dott. ; Dott.ssa Dott.ssa Testimone_1 Testimone_2
; Tes_3
Dott.ssa ; dott.ssa sig.ra sig.ra Testimone_4 Testimone_5 Tes_6 Tes_7
sig.ra
[...]
sig.ra tutti di Varese. Testimone_8 Testimone_9
Istanza di esibizione ex art.210 c.p.c. e/o di acquisizione di documentazione e/o informazioni ex art.213 c.p.c. sempre per la sola e denegata ipotesi in cui dovesse essere disposta ulteriore attività istruttoria e/o essere disposta la rinnovazione della CTU, viene richiamata anche la già proposta istanza affinché venga ordinata, ex art. 210 c.p.c., a controparte - o alle strutture sanitarie pubbliche e/o private interessate diverse rispetto alla convenuta/appellata e che dovranno essere indicate dall'appellante che è l'unica persona in grado di provvedere con completezza ed esaustività -
l'esibizione in Giudizio di tutta la documentazione medico-sanitaria riguardante le cure,
i ricoveri, gli esami e le prestazioni fornite a favore di dalla nascita ad tutt'oggi per Persona_3
quanto riferibili alle problematiche che formano oggetto di Causa, nulla escluso. In alternativa occorrerà provvedere, per il che viene qui formulata apposita istanza, ai sensi dell'art.213 c.p.c. rivolgendo apposita richiesta di informazioni alle strutture sanitarie, pubbliche o private, differenti dalla convenuta/appellata, che si sono occupate di visitare e/o di curare e/o di sottoporlo ad esami a fini diagnostici e/o terapeutici. Persona_3
pagina 7 di 18 Fatto espressamente salvo ogni più ampio Diritto, nessuno escluso, ivi compresi quelli di dedurre, eccepire e provare con ogni mezzo nonché di nominare e sostituire propri consulenti tecnici in caso di opportunità.
pagina 8 di 18 MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto
Il Tribunale di Varese, con la sentenza n.35\2025 pubblicata il 20-1-2025, respingeva le domande proposte da , in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore Parte_1 Per_3
nei confronti della con le quali si chiedeva la condanna della convenuta
[...] Controparte_3 al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza dell'errata prestazione medica ricevuta dal personale sanitario operante presso l'Ospedale di Cittiglio in occasione del parto avvenuto il 13.1.2005, e condannava parte attrice al pagamento delle spese processuali.
Le pregresse vicende processuali possono essere sintetizzate come di seguito.
Con il ricorso ex art. 702 bis introduttivo del giudizio, la signora esponeva di essersi Parte_1 presentata, in data 13-1-2005, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cittiglio, venendo ricoverata presso il reparto di ostetricia e ginecologia, dove alle 22.57 nasceva spontaneamente che Per_2 veniva ricoverato presso il nido.
Dal primo esame obiettivo, avvenuto dieci ore dopo la nascita emergeva dalle annotazioni dei sanitari:
”..paziente tendenzialmente tranquillo, piange poco, solo riflessi neonatali, frequenza cardiaca tendenzialmente ai limiti inferiori con scarsa escursione al pianto..”.
Il diario clinico, sempre in data 14-1-2005, riportava :”..frequenza cardiaca al limite inferiore della norma…letargico, saporoso…si contatta dott. che consiglia ricovero in pediatria e di allertare Pt_4 patologia neonatale”.
Alle 19.45 dello stesso giorno 14-1-2005 una ulteriore visita evidenziava “ancora decelerazioni frequenza cardiaca 75-80m della durata di 30/60 secondi…aumento frequenza respiratoria..rarissimi tentativi di pianto somiglianti a miagolio..”.
La ricorrente esponeva come il figlio fosse stato trasferito, dalla struttura di Cittiglio, presso la Per_2
Neonatologia dell'Ospedale di Circolo di Varese solo alle 21.30 del 14-1-2005, ben 24 ore dopo la nascita.
Dopo una serie di analisi, esami strumentali e visite neuropsichiatrica, il piccolo paziente veniva dimesso il 26-2-2005 con diagnosi di “sindrome ipotonico-ipocinetica in corso di approfondimento diagnostico”.
La signora deduceva come in conseguenza dei predetti fatti, dovendosi escludere cause Parte_1 preesistenti quali fattori genetici, infettivi, tossici o traumatici, soffriva di una grave forma di Per_2 tetraplagia spastica, risultando sprovvisto di autonomia personale, senza possibilità di recupero.
pagina 9 di 18 Secondo la ricorrente, i gravissimi danni subiti dal minore, rimasto invalido al 100%, erano conseguenza immediata e diretta della malpractice sanitaria avvenuta nel corso del peripartum, e consistita nella mancanza di monitoraggio neonatologico nelle prime 24 ore, nella mancata richiesta di accertamenti neuroradiologici e nel mancato immediato trasferimento nella maggiormente attrezzata e adeguata struttura di circolo dell'Ospedale di Varese.
Assumeva la signora come dalla consulenza medica del proprio perito poteva evincersi Parte_1 come, pur in assenza di una precisa eziologia della cerebropatia ischemico-apossica, ricorreva una grave imperizia dei sanitari della struttura di Cittiglio, derivante dalla mancanza di monitoraggio neonatologico nelle prime 24 ore e dalla mancata richiesta di indagini neuroradiologiche, potendo configurarsi una responsabilità in capo ai sanitari ed alla struttura per grave imperizia, consistita: nell'omesso monitoraggio del neonato nelle prime ventiquattro ore di vita;
nella omessa richiesta di accertamenti neuroradiologici;
nel mancato trasferimento del neonato in ambiente intensivistico neonatale con permanenza in una struttura inadeguata.
In particolare la ricorrente lamentava come il piccolo dopo la nascita, fosse stato Per_2
“abbandonato” a sé stesso per 10 ore, fino alle ore 9 del mattino successivo, come nonostante fosse in quel momento emersa una evidente ipotonia ed apatia, non era stata disposta alcuna immediata valutazione neurologica, né richiesta una TAC cerebrale, e come fosse rimasto per 24 ore presso la struttura di Cittiglio, del tutto inadeguata alla situazione in cui versava il neonato, per essere trasferito all'Ospedale di Varese solo nella serata dal 14-1-2005.
Secondo la tesi della ricorrente la tetraplegia spastica diagnosticata al figlio sarebbe stata causata da ipossia neonatale i cui effetti dannosi non si sarebbero verificati – o comunque si sarebbero manifestati in misura minore – se i sanitari avessero operato diligentemente, si che il comportamento da loro tenuto avrebbe comunque determinato la perdita di chances di recupero, quanto meno parziale, dell'autonomia del neonato.
Faceva rilevare la ricorrente come un intervento estremamente tempestivo di riossigenazione avrebbe potuto incidere positivamente sia per evitare l'irreversibilità della lesione, sia quanto meno per attenuare le conseguenze della stessa.
Si è costituita contestando il fondamento della domanda attorea e chiedendone il Controparte_3 rigetto.
La convenuta, dopo avere preliminarmente eccepito la prescrizione dei diritti risarcitori azionati dalla ricorrente, deduceva come le allegazioni di quest'ultima non fossero idonee a dare prova del nesso pagina 10 di 18 causale con la asserita condotta inadempiente dell'ospedale, che in ogni caso era insussistente, avendo i sanitari operato con la dovuta diligenza.
Il tribunale, disposta la conversione del rito da sommario ad ordinario, respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ripercorsi i tratti salienti della vicenda sanitaria, escludeva, sulla Pt_2 base dei risultati della ctu medico legale collegiale disposta, l'esistenza di una condotta inadempiente dei sanitari che avevano avuto in cura il neonato.
Il giudice di primo grado, in sintesi, riteneva, condividendo le conclusioni dei ctu, che la circostanza che il bambino, al momento della nascita, fosse risultato in buone condizioni, escludeva la necessità di un particolare monitoraggio nelle ore successive al parto, osservava ancora come anche nella giornata del 14-1-2005 la condotta dei sanitari era immune da censure, non emergendo dalla ricostruzione della vicenda clinica di indici tali da dover indurre i sanitari a sospettare che il bambino fosse Per_2 interessato da ipossia intrapartum e quindi a disporre trattamenti diversi da quelli praticati.
Osservava ancora come la decisione di ricoverare il neonato presso l'Ospedale di Varese, nella serata del 14-1-2005, non poteva ritenersi tardiva, tenuto conto che parte attrice neppure aveva allegato i vantaggi che sarebbero derivati da un anticipato ricovero del piccolo paziente in terapia intensiva, che in realtà, presso il detto Ospedale di Varese, neppure era mai stato disposto, in quanto ritenuto non necessario.
Detta sentenza è stata impugnata da in proprio e quale erede di cui Parte_1 Persona_5 decesso, avvenuto in data 24-12-2022, non era stato dichiarato in primo grado- in forza di quattro motivi di appello, con i quali si lamenta sostanzialmente: il tribunale avesse aderito integralmente alle conclusioni della ctu, che al contrario dovevano CP_4 ritenersi errate, con la necessità di un rinnovo della consulenza;
2-come il tribunale avesse conseguentemente errato nel non ravvisare la malpractice della Pt_2 convenuta in primo grado;
3-come il giudice di primo grado avesse pertanto erroneamente respinto le domande risarcitorie formulate;
4-come il tribunale avesse comunque errato nel porre le spese processuali e di ctu a carico di parte attrice, che invece, attesa la complessità e la drammaticità della vicenda, dovevano essere compensate tra le parti.
L'appellante assume che il decesso di giustificasse una emendatio libelli, e quindi chiede di Per_2 ampliare l'indagine della espletanda ctu alla individuazione delle cause della morte del ragazzo,
pagina 11 di 18 formulando, alternativamente, una domanda risarcitoria per il danno da morte del proprio congiunto, ed una domanda risarcitoria per il danno da premorienza.
Si è costituita la chiedendo il rigetto della impugnazione e ribadendo, quanto al Controparte_3 profilo di responsabilità extracontrattuale prospettato dall'appellante, l'eccezione di prescrizione.
Alla prima udienza dell'1-7-2025, il consigliere istruttore, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., assegnava i termini previsti da detta norma (il primo ridotto a 50 giorni), fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 7 ottobre 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Spirati i termini per il deposito delle memorie ex art. 352 c.p.c., depositate da entrambe le parti le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 7 ottobre 2025, nella camera di consiglio del 15 ottobre
2025.
E' opportuno, prima di entrare nel merito dei motivi di impugnazione, ricordare l'attuale orientamento della Suprema Corte in tema di responsabilità sanitaria.
Secondo la Corte di legittimità, in tema di responsabilità della struttura sanitaria, il danneggiato è tenuto a provare il nesso causale tra l'inadempimento dei sanitari e l'evento dannoso, mentre incombe sulla struttura convenuta, ove tale prova sia fornita, l'onere di dimostrare l'assenza del suddetto legame eziologico, per essersi verificato l'evento per cause ad essa non imputabili (Cass. 21511\2024;
Pertanto, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, in tema di inadempimento delle obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato), sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (Cass. 27142\2024).
Ciò posto, con i primi due motivi, che attesa la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, e che si articolano in plurime sotto-censure, l'appellante assume la erroneità delle valutazioni medico-legale espresse dai ctu, che il tribunale aveva condiviso e posto a fondamento della pagina 12 di 18 decisione, e di conseguenza della decisione di escludere la malpractice sanitaria.
Secondo la difesa della signora dalle valutazioni espresse dal proprio consulente, dott. Parte_1
e poi trasfuse nelle osservazioni critiche alla ctu, emergevano gli errori compiuti dai consulenti Per_4 nominati dal tribunale e di conseguenza poteva ricavarsi l'esistenza di una condotta negligente tenuta dai sanitari nella vicenda.
Anzitutto, secondo l'appellante, il primo errore commesso dal personale della era stato quello di Pt_2 non sorvegliare adeguatamente il neonato nelle dieci ore successive al parto, durante le quali era stato lasciato in stato di totale abbandono.
Aggiunge l'appellante come le doverose cautele da osservarsi nel caso di specie avrebbero imposto la presenza in sala parto di un neonatologo in grado di provvedere alla rianimazione primaria e all'eventuale trasporto protetto presso un centro di terapia intensiva neonatale.
La critica è infondata.
Il tribunale ha condiviso la relazione peritale, dove, dopo essere stato evidenziato che l'encefalopatia ipossico ischemica è una delle maggiori cause di morte neonatale e di disabilità neurologica del bambino, era stato escluso che nel caso in esame vi fossero indici tali da dover indurre i sanitari a ritenere che il neonato fosse interessato da ipossia intrapartum e quindi ad agire diversamente.
Osservava il tribunale come, sempre secondo i risultati degli accertamenti peritali basati sull'esame della cartella clinica, emergeva come fosse nato sano e non sofferente, come l'indice di GA Per_2 fosse pari a 8 a un minuto dalla nascita e pari a 10 -cioè il massimo- a cinque minuti, ciò che dimostrava che il bambino era nato in [...] condizioni di salute.
Anche l'emogas condotta sul cordone ombelicale pressoché contestualmente alla nascita aveva escluso uno stato di sofferenza neonatale.
Conseguentemente non vi erano i presupposti clinici perché il neonato venisse sottoposto ad una valutazione neonatologica o neurologica in urgenza o al trattamento di ipotermia e/o a quello di somministrazione di ossigeno.
Aggiungeva il giudice di primo grado come, sempre secondo le risultanze di causa, durante la notte nessuna anomalia era stata registrata, né parte attrice aveva allegato alcunchè in proposito.
Rileva la Corte come l'appellante non si confronti con le argomentazioni in base alle quali il giudice di primo grado ha escluso una negligenza dei sanitari nelle dieci ore successive al parto.
La difesa della signora non indica infatti quali sarebbero state le ragioni tali da indurre i Parte_1 sanitari a disporre un monitoraggio continuo notturno del neonato, nonostante la totale assenza di pagina 13 di 18 sintomi di sofferenza alla nascita.
Anche l'assenza, in sala parto, di un neonatologo, profilo di negligenza peraltro mai prospettato nel ricorso introduttivo, è anzitutto smentita dalla cartella clinica (v. pagina 3), ed in ogni caso, ribadito che il bambino era nato sano ed era in buone condizioni, non è chiaro, né l'appellante lo indica, quale intervento di rianimazione avrebbe dovuto essere praticato dal sanitario.
Con una seconda critica, l'appellante lamenta come, al controllo eseguito dopo dieci ore dalla nascita, alle ore 9.00 del 14-1-2005, il neonato presentava bradicardia, come confermato dalle annotazioni sul diario clinico delle ore 14, delle ore 15 e delle ore 19.45.
Secondo l'appellante la frequenza cardiaca pari a 96 riscontrata denotava una situazione di grave bradicardia, che era stata non correttamente valutata dai sanitari.
Aggiunge l'appellante come dalla bradicardia era derivata con certezza l'acidosi respiratoria evidenziata nelle emogasanalisi effettuate nel pomeriggio.
La condotta negligente dei sanitari era consistita, secondo l'appellante, nel non disporre immediatamente il trasporto del neonato presso il reparto di terapia intensiva neonatale dell'Ospedale di Varese.
Anche la RMN effettuata a due settimane dalla nascita certificava un danno anossico-ischemico del tutto verosimilmente, occorso, come affermato nella stessa CTU, attorno al momento del parto.
Anche questa critica non ha fondamento.
Va anzitutto rilevato come i risultati delle due emogasanalisi effettuate alle 14.27 ed alle 19.30 del 14-
1-2005, evidenziano valori di pH, rispettivamente, di 7,347 e di 7,356, che i ctu hanno ritenuto rientranti nel range di normalità, il che esclude che in quel momento fosse evidente una acidosi respiratoria, e conseguentemente una ipossia.
Il consulente di parte dell'appellante afferma che i valori predetti sarebbero anomali, ma non supporta tale allegazione con alcun dato o legge scientifica, si che la critica alla ctu sul punto si traduce in una mera opinione, del tutto sfornita di argomentazioni tecnico-scientifiche, come tale irrilevante.
Gli esami svolti a far tempo dalla mattinata del 14-1-2005, come osservato dal tribunale, venivano correttamente indirizzati ad indagare i primi sintomi di criticità rilevati, consistenti in una frequenza cardiaca tendenzialmente al limite inferiore della norma.
In sede di chiarimenti i ctu hanno spiegato come la frequenza cardiaca pari a 50 indicata al foglio 15 del tracciato ECG del 14-1-2005 -talmente basso da essere incompatibile con la vita stessa come osservato dai consulenti- era un valore erroneo, frutto della maggiore velocità di scorrimento della carta pagina 14 di 18 con cui era stato impostato l'apparecchio, risultata doppia rispetto a quella standard.
L'appellante con l'atto di impugnazione evoca anche il suddetto dato, ma non sottopone a critica od a contestazione le ragioni addotte dai ctu per dimostrare l'errore di registrazione del valore.
Anche l'assunto dell'appellante, secondo cui il neonato era stato trasferito presso il più attrezzato
Ospedale di Varese tardivamente, solo nella serata del 14-1-2005, a causa di una negligenza dei sanitari, non è condivisibile.
La difesa della signora neppure indica quale sarebbero stati i trattamenti in ipotesi praticati Parte_1 al neonato nel caso di anticipato trasferimento presso l'Ospedale di Varese, ad eccezione di un trattamento di riossigenazione, che tuttavia, anche successivamente, non era mai stato praticato, perché ritenuto non necessario dai sanitari dell'Ospedale di Varese, che neppure avevano ravvisato l'opportunità di intubare o di sottoporre a ventilazione o ricoverare in terapia intensiva neonatale, il piccolo Per_2
L'appellante ha pertanto completamente omesso di indicare quale sarebbe stato il percorso terapeutico, diverso da quello adottato, da seguire e i concreti benefici che avrebbe potuto trarne il bambino.
La tesi dell'appellante, secondo cui sarebbe stata imprudente la decisione di trattenere il bambino nella struttura ospedaliera sino alle ore 21.00 del 14-1-2005, non si fonda su alcun argomento, avendo la parte ed il suo consulente omesso di specificare quali vantaggi sarebbero derivati da un ricovero in terapia intensiva, ricovero che peraltro non risulta, come detto, essere stato disposto nemmeno dopo il trasferimento presso l'Ospedale di Varese.
L'appellante, con una ulteriore critica, lamenta come la ctu espletata in primo grado, ed il tribunale che aveva condiviso le conclusioni dei consulenti, avevano trascurato di considerare le valutazioni di uno dei ctu, in particolare il prof. che esaminando la RMN dell'encefalo effettuata due settimane Per_6 dopo il parto, aveva affermato che “quanto descritto agli studi RM documenta il tipico aspetto e la relativa evoluzione temporale di un danno ipossico ischemico occorso del tutto verosimilmente attorno al momento del parto. Essendo il primo studio eseguito a 13 giorni dal parto non è possibile una datazione precisa del momento di origine delle lesioni, ma per le caratteristiche delle stesse a 13 giorni di vita, con un quadro chiaramente riconoscibile nelle sequenze convenzionali T1 dipendenti, è del tutto compatibile con una insorgenza durante il periodo del parto”.
Secondo l'appellante, ciò dimostrava che il danno ipossico cerebrale si era verificato durante la degenza presso la struttura di Cittiglio e da questo poteva ritenersi evidente che la causa della cerebropatia anossica era da riportare all'immediato post-partum, nelle prime 24 ore di vita del pagina 15 di 18 neonato.
Neppure questa censura può essere condivisa.
Il sillogismo prospettato dall'appellante si pone in evidente conflitto con i principi affermati dalla
Suprema Corte sulla ripartizione degli oneri probatori in tema di responsabilità sanitaria.
La stessa parte oggi appellante ha, sin dall'inizio del giudizio, riconosciuto l'impossibilità di individuare una precisa eziologia della cerebropatia ischemico-apossica.
La mera collocazione temporale della insorgenza di un danno ipossico ischemico “verosimilmente attorno al momento del parto” non esaurisce l'indagine circa l'esistenza di un nesso causale tra il danno lamentato dal paziente e la malpractice medica.
Nella fattispecie in esame, è anzitutto da escludersi che tale danno sia stato provocato dai sanitari durante il parto, che, come detto, si è svolto regolarmente, con la nascita di un neonato sano.
Del resto, non è stato neppure prospettato dall'appellante e dal suo consulente, che le operazioni inerenti il parto siano state eseguite con profili di negligenza dal personale sanitario, e ciò è comunque stato escluso dalla ctu.
Sotto il profilo del nesso causale, rimane da esaminare la questione relativa alla possibilità per i sanitari che ebbero in cura il neonato per le prime 24 ore dalla nascita -per il trattamento successivo l'appellante non formula alcuna censura all'operato del personale sanitario- di individuare il detto danno ipossico ischemico, e di porre in essere interventi idonei ad evitare o ridurre le conseguenze dannose per il bambino.
La risposta negativa al predetto quesito, fornita dal giudice di primo grado, sulla base degli accertamenti dei quattro specialisti nominati per la ctu collegiale -un medico legale, uno specialista in neuroradiologia, uno specialista in ginecologia ed uno specialista in neonatologia- non è inficiata dalle argomentazioni sul punto dell'appellante.
Contrariamente a quanto asserito dalla difesa della signora , non era presente, subito dopo il Parte_1 parto, e neppure nel periodo successivo, un quadro da distress respiratorio, posto che il neonato non presentava sintomi di ipossia intra-partum, e quindi non vi era alcuna necessità di adottare interventi diversi da quelli praticati.
Nella ctu si osserva, in modo condivisibile, come “Il parto è stato un parto spontaneo, alla nascita il punteggio di GA era 1” 8 5” 10. L' emogas analisi eseguita correttamente a pochi minuti dalla nascita non mostrava un quadro di acidosi metabolica ma bensì un buon compenso metabolico Il riscontro di un punteggio GA > 5 , la mancanza di acidosi metabolica portava quindi ad escludere secondo la pagina 16 di 18 letteratura un quadro di sofferenza intrapartum che avrebbe imposto una valutazione del neonato clinica e neurologica entro le 6 ore di vita. Il neonato era un neonato sano ed in buon compenso metabolico, non vi erano quindi segni e sintomi che potevano far sospettare una sofferenza intrapartum ( asfissia)”.
Secondo i ctu “non vi erano le indicazioni per il neonato ad essere candidato all'ipotermia in quanto comunque non presentava alcun criterio di ipossia intrapartum”.
Deve conseguentemente escludersi qualsiasi aspetto di negligenza degli operatori della struttura sanitaria di Cittiglio, e questo comporta come conseguenza che il danno patito dal neonato, seppure collocabile temporalmente in epoca prossima al parto, la cui genesi era ed è rimasta tuttora ignota, non era né prevenibile e né evitabile dai sanitari.
Ciò che è mancato, si ripete, è la prova del nesso di causalità materiale tra la condotta del sanitario e l'evento di danno lamentato dall'odierna appellante, e ciò non può che determinare il rigetto delle domande dirette ad ottenere l'affermazione di una responsabilità della Controparte_3
Il rigetto dei primi due motivi di appello determina, oltre che la manifesta infondatezza della richiesta istruttoria di rinnovare la ctu espletata in primo grado, il rigetto del terzo, con il quale ci si duole del rigetto delle istanze risarcitorie.
Il quarto motivo, che riguarda il capo della sentenza che ha regolato le spese processuali, ponendole a carico di parte attrice, non ha fondamento.
Il tribunale ha infatti correttamente applicato il criterio della soccombenza, posto che l'esito del giudizio è risultato del tutto sfavorevole per la signora , non ravvisando, in base ad una Parte_1 propria valutazione, che la Corte non reputa affetta da vizi tali da giustificarne la modifica, le "gravi ed eccezionali ragioni", che ai sensi del comma secondo dell'art. 92 c.p.c. consentono la compensazione delle spese processuali tra le parti.
L'appello proposto risulta, per le ragioni che precedono, infondato.
Avuto riguardo all'esito del presente giudizio, che ha visto la soccombenza della parte appellante, sulla stessa devono gravare le spese processuali dell'appellata, liquidate, tenuto conto delle questioni trattate e dei parametri di cui al DM n.55 del 10-3-2014 (come modificato), avuto riguardo allo scaglione di valore applicabile (cause di valore superiore ad euro 520.000), per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale, non risultando svoltasi quella istruttoria, in euro 18.511,00 per compenso oltre iva, cpa e
15% per spese forfettarie.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115\2002
pagina 17 di 18 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
a)respinge l'appello proposto da e conseguentemente conferma la decisione di primo Parte_1 grado;
b)condanna l'appellante al pagamento, in favore della delle spese processuali di Controparte_2 questo grado di appello, liquidate in euro 18.511,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie;
c)dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Nicoletta Sommazzi Consigliere dr. Manuela Andretta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 943/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) in proprio e QUALE EREDE DEL Parte_1 C.F._1
FI SE , elettivamente domiciliata in VIA ALBERTO Per_1 Pt_1
DA GIUSSANO 19 20025 LEGNANO presso lo studio dell'avv. BRUMANA
ANDREA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 18 (C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in VIA PIAVE N. 2 21100 VARESE presso lo P.IVA_1
studio dell'avv. ORELLI ANDREA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
avente ad oggetto: Responsabilità professionale sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, in riforma della sentenza appellata, così giudicare:
1. In via istruttoria: rinnovi la Ctu medico-legale, nominando un nuovo collegio peritale ed integrando il quesito formulato in primo grado, con incarico al nominando collegio di
Ctu di accertare anche la causa della morte di al fine di determinare se la stessa Per_2
è stata, o meno, una conseguenza dei danni causati a a seguito della malpratice Per_2
della ; Pt_2
2. Nel merito: accerti e dichiari la responsabilità contrattuale, o in subordine extracontrattuale ( ex artt. 2049, 2050, o in subordine, 2043 cod. civ.), della appellata per i danni causati al minore ed alla sig.ra in conseguenza Persona_3 Parte_1
degli interventi e delle cure effettuati dalla appellata stessa ( ed in particolare dai suoi medici ) sulle predette persone in occasione del parto del 13.01.2005 e del conseguente ricovero ospedaliero ( così come riportati nella narrativa del ricorso introduttivo della causa di primo grado e nella perizia del Dott. ; Per_4
3. NI l'appellata a risarcire alla sig.ra tutti i danni ( non patrimoniali Parte_1
e patrimoniali ) subiti e subendi dalla stessa, in proprio e quale erede dal figlio Per_3
( anche per conto dell'intera comunione ereditaria ) in conseguenza degli
[...]
pagina 2 di 18 interventi e delle cure effettuati dall'appellata ( ed in particolare dai suoi medici ) sulle predette persone in occasione del parto del 13.01.2005 e del conseguente ricovero ospedaliero ( così come riportati nella narrativa dell'atto di appello );
4. In particolare condanni l'appellata a corrispondere alla sig.ra , in proprio e Parte_1
quale erede dal figlio ( anche per conto dell'intera comunione ereditaria Persona_3
), alternativamente, la somma di € 1.782.529,18, ovvero quella maggiore o ( in subordine ) minore che risulterà accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo, nell'ipotesi che la morte di sia una Per_2
conseguenza della malpractice medica della appellata;
ovvero la somma di € 1.802,770, ovvero quella maggiore o ( in subordine ) minore che risulterà accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo, nell'ipotesi che la morte di non sia una conseguenza della malpractice medica della appellata;
Per_2
5. NI la appellata a rifondere all'appellante le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e ponga a suo carico le spese di Ctu;
in subordine, in caso di conferma nel merito della sentenza di primo grado, compensi le spese di lite e di Ctu di entrambi i gradi di giudizio.
Per : Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano – sezione Seconda Civile – respinta ogni contraria istanza, deduzione, domanda ed eccezione così giudicare:
- in via preliminare/pregiudiziale: rilevare l'intervenuta prescrizione di tutti i Diritti/di tutte le domande proposte dalle parti ricorrenti/da controparti, in particolare di quelle aventi natura extracontrattuale, e ciò per le ragioni esposte in atti e/o per ogni altra ragione, anche differente, che fosse ritenuta di Giustizia;
- nel merito: in ogni caso respingere l'Appello proposto da controparte avverso la
Sentenza n.35/2025 pagina 3 di 18 Tribunale di Varese e con esso ogni avversa domanda, nessuna esclusa, a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione proposta nei confronti dell in persona del Controparte_2
legale rapp.te protempore, in quanto integralmente infondati, sia in fatto che in Diritto, sia relativamente all'an che relativamente al quantum debeatur, per le ragioni esposte in atti e/o per ogni altra ragione, anche differente, che dovesse risultare di Giustizia, nessuna esclusa.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di Giudizio.
In via istruttoria: per la sola e denegata ipotesi in cui dovesse esser dato ingresso a nuova attività istruttoria e sempre senza accettare inversioni di alcun genere degli oneri probatori, si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli per prova testimoniale già articolati nel primo grado di Giudizio, ivi riproposti al momento della precisazione delle conclusioni e successivamente esposti e richiamati nella comparsa di costituzione e risposta del grado di Appello:
1. “vero che in data 13/1/2015 ad ore 21.21 circa la sig.ra è stata ricoverata, Parte_1
su richiesta della stessa che riferiva la presenza di attività contrattile, presso il Reparto di Ostetricia e
Ginecologia dell'Ospedale di Cittiglio”;
2. “vero che la diagnosi di accoglimento fu di travaglio di parto in terzogravida alla 39 settimana di gestazione”;
3. “vero che a decorrere dalle ore 21.30 circa del 13/1/2005, la sig.ra è stata Parte_1
sottoposta a controllo CTG con il quale è stato monitorato il battito cardiaco fetale con riscontro di normalità”;
4. “vero che alle ore 22.57 del 13/1/2005 la sig.ra ha dato alla luce un Parte_1
neonato, di nome;
Persona_3
5. “vero che il periodo espulsivo del parto ha avuto una durata di 10 minuti”; pagina 4 di 18 6. “vero che la rottura delle membrane è avvenuta alle ore 21.45 del 13/1/2005”;
7. “vero che il parto si è svolto regolarmente senza l'effettuazione di manovre d'ausilio da parte del personale, senza l'utilizzo di ventose, del forcipe e senza somministrazione farmacologica di alcun tipo”;
8. “vero che al momento della nascita il neonato risultava vitale, pesava 3.500 grammi, misurava 51 cm. di lunghezza e 34.5 cm di circonferenza cranica”;
9. “vero che l'indice di venne misurato al primo minuto dopo la nascita e risultò Pt_3
pari ad 8 nonché al quinto minuto dalla nascita e risultò pari a 10”;
10. “vero che il liquido amniotico era chiaro”;
11. “vero che furono controllati il valore del PH fetale mediante prelievo funicolare, che risultò pari a 7,34 con pCO2=46mmHg, ed il valore dei Lattati che risultò = 1,4 mmol/l”;
12. “vero che la placenta risultò di peso pari a 550 gr”;
13. “vero che durante la notte fra il 13/1/2005 ed il 14/1/2005, quindi dal momento della nascita fino alle ore 06.00 del mattino successivo, il neonato venne osservato e che le sue condizioni risultarono normali”;
14. “vero che il neonato venne sottoposto a visita specialistica, come di prassi, alle ore
9.00 circa del 14/1/2005”;
15. “vero che in occasione della visita svolta alle ore 9.00 del 14/1/2005 il neonato risultava roseo, che l'obiettività scheletrica, la postura, il tono muscolare e la motilità risultavano regolari”;
16. “vero che alla visita delle ore 9.00 del 14/1/2005 il neonato presentava polsi periferici radiali e femorali eusfigmici e simmetrici”;
17. “vero che alla visita delle ore 9.00 del 14/1/2005 la frequenza respiratoria era pari a
46-48 atti/minuto e che la saturazione transcutanea di ossigeno era pari al 98%”; pagina 5 di 18 18. “vero che alla visita delle ore 9.00 del 14/1/2005 la frequenza cardiaca risultò pari a
95-100 battiti per minuto”;
19. “vero che ad esito della misurazione della frequenza cardiaca si decise di eseguire un esame ECG ed un'ecocardiografia mono-bidimensionale e color-Doppler”;
20. “vero che i parametri rilevati ad esito degli esami di cui al precedente capitolo, da intendersi qui richiamati, risultarono normali con frequenza cardiaca che si attestava al limite inferiore della norma”;
21. “vero che in considerazione del valore della frequenza cardiaca, si decise di posizionare al neonato un monitor transcutaneo che segnalava in continuo l'andamento della frequenza cardiaca e della saturazione di ossigeno”;
22. “vero che allo ore 14.45 il neonato iniziò a manifestare sonnolenza e che, conseguentemente, venne sottoposto a visita pediatrica”;
23. “vero che il neonato, ad esito della visita pediatrica delle ore 14.45 del 14/1/2005 fu sottoposto ad esami ematici da prelievo capillare con esiti regolari”;
24. “vero che alla visita delle ore 14.45 del 14/1/2005 la frequenza cardiaca era di 98 battiti per minuto con regolare saturazione transcutanea di ossigeno”;
25. “vero che nelle ore successive alla visita effettuata alle ore 14.45 del 14/1/2005 il neonato presentò episodi di lieve bradicardia con dispnea e che, per tale ragione, venne disposto il trasferimento presso il reparto di neonatologia dell'Ospedale di Varese che fu effettuato alle ore 21.00 circa del 14/1/2005”; pagina 6 di 18 Si indicano quali testimoni: Dott. ; Dott.ssa Dott.ssa Testimone_1 Testimone_2
; Tes_3
Dott.ssa ; dott.ssa sig.ra sig.ra Testimone_4 Testimone_5 Tes_6 Tes_7
sig.ra
[...]
sig.ra tutti di Varese. Testimone_8 Testimone_9
Istanza di esibizione ex art.210 c.p.c. e/o di acquisizione di documentazione e/o informazioni ex art.213 c.p.c. sempre per la sola e denegata ipotesi in cui dovesse essere disposta ulteriore attività istruttoria e/o essere disposta la rinnovazione della CTU, viene richiamata anche la già proposta istanza affinché venga ordinata, ex art. 210 c.p.c., a controparte - o alle strutture sanitarie pubbliche e/o private interessate diverse rispetto alla convenuta/appellata e che dovranno essere indicate dall'appellante che è l'unica persona in grado di provvedere con completezza ed esaustività -
l'esibizione in Giudizio di tutta la documentazione medico-sanitaria riguardante le cure,
i ricoveri, gli esami e le prestazioni fornite a favore di dalla nascita ad tutt'oggi per Persona_3
quanto riferibili alle problematiche che formano oggetto di Causa, nulla escluso. In alternativa occorrerà provvedere, per il che viene qui formulata apposita istanza, ai sensi dell'art.213 c.p.c. rivolgendo apposita richiesta di informazioni alle strutture sanitarie, pubbliche o private, differenti dalla convenuta/appellata, che si sono occupate di visitare e/o di curare e/o di sottoporlo ad esami a fini diagnostici e/o terapeutici. Persona_3
pagina 7 di 18 Fatto espressamente salvo ogni più ampio Diritto, nessuno escluso, ivi compresi quelli di dedurre, eccepire e provare con ogni mezzo nonché di nominare e sostituire propri consulenti tecnici in caso di opportunità.
pagina 8 di 18 MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto
Il Tribunale di Varese, con la sentenza n.35\2025 pubblicata il 20-1-2025, respingeva le domande proposte da , in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore Parte_1 Per_3
nei confronti della con le quali si chiedeva la condanna della convenuta
[...] Controparte_3 al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza dell'errata prestazione medica ricevuta dal personale sanitario operante presso l'Ospedale di Cittiglio in occasione del parto avvenuto il 13.1.2005, e condannava parte attrice al pagamento delle spese processuali.
Le pregresse vicende processuali possono essere sintetizzate come di seguito.
Con il ricorso ex art. 702 bis introduttivo del giudizio, la signora esponeva di essersi Parte_1 presentata, in data 13-1-2005, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cittiglio, venendo ricoverata presso il reparto di ostetricia e ginecologia, dove alle 22.57 nasceva spontaneamente che Per_2 veniva ricoverato presso il nido.
Dal primo esame obiettivo, avvenuto dieci ore dopo la nascita emergeva dalle annotazioni dei sanitari:
”..paziente tendenzialmente tranquillo, piange poco, solo riflessi neonatali, frequenza cardiaca tendenzialmente ai limiti inferiori con scarsa escursione al pianto..”.
Il diario clinico, sempre in data 14-1-2005, riportava :”..frequenza cardiaca al limite inferiore della norma…letargico, saporoso…si contatta dott. che consiglia ricovero in pediatria e di allertare Pt_4 patologia neonatale”.
Alle 19.45 dello stesso giorno 14-1-2005 una ulteriore visita evidenziava “ancora decelerazioni frequenza cardiaca 75-80m della durata di 30/60 secondi…aumento frequenza respiratoria..rarissimi tentativi di pianto somiglianti a miagolio..”.
La ricorrente esponeva come il figlio fosse stato trasferito, dalla struttura di Cittiglio, presso la Per_2
Neonatologia dell'Ospedale di Circolo di Varese solo alle 21.30 del 14-1-2005, ben 24 ore dopo la nascita.
Dopo una serie di analisi, esami strumentali e visite neuropsichiatrica, il piccolo paziente veniva dimesso il 26-2-2005 con diagnosi di “sindrome ipotonico-ipocinetica in corso di approfondimento diagnostico”.
La signora deduceva come in conseguenza dei predetti fatti, dovendosi escludere cause Parte_1 preesistenti quali fattori genetici, infettivi, tossici o traumatici, soffriva di una grave forma di Per_2 tetraplagia spastica, risultando sprovvisto di autonomia personale, senza possibilità di recupero.
pagina 9 di 18 Secondo la ricorrente, i gravissimi danni subiti dal minore, rimasto invalido al 100%, erano conseguenza immediata e diretta della malpractice sanitaria avvenuta nel corso del peripartum, e consistita nella mancanza di monitoraggio neonatologico nelle prime 24 ore, nella mancata richiesta di accertamenti neuroradiologici e nel mancato immediato trasferimento nella maggiormente attrezzata e adeguata struttura di circolo dell'Ospedale di Varese.
Assumeva la signora come dalla consulenza medica del proprio perito poteva evincersi Parte_1 come, pur in assenza di una precisa eziologia della cerebropatia ischemico-apossica, ricorreva una grave imperizia dei sanitari della struttura di Cittiglio, derivante dalla mancanza di monitoraggio neonatologico nelle prime 24 ore e dalla mancata richiesta di indagini neuroradiologiche, potendo configurarsi una responsabilità in capo ai sanitari ed alla struttura per grave imperizia, consistita: nell'omesso monitoraggio del neonato nelle prime ventiquattro ore di vita;
nella omessa richiesta di accertamenti neuroradiologici;
nel mancato trasferimento del neonato in ambiente intensivistico neonatale con permanenza in una struttura inadeguata.
In particolare la ricorrente lamentava come il piccolo dopo la nascita, fosse stato Per_2
“abbandonato” a sé stesso per 10 ore, fino alle ore 9 del mattino successivo, come nonostante fosse in quel momento emersa una evidente ipotonia ed apatia, non era stata disposta alcuna immediata valutazione neurologica, né richiesta una TAC cerebrale, e come fosse rimasto per 24 ore presso la struttura di Cittiglio, del tutto inadeguata alla situazione in cui versava il neonato, per essere trasferito all'Ospedale di Varese solo nella serata dal 14-1-2005.
Secondo la tesi della ricorrente la tetraplegia spastica diagnosticata al figlio sarebbe stata causata da ipossia neonatale i cui effetti dannosi non si sarebbero verificati – o comunque si sarebbero manifestati in misura minore – se i sanitari avessero operato diligentemente, si che il comportamento da loro tenuto avrebbe comunque determinato la perdita di chances di recupero, quanto meno parziale, dell'autonomia del neonato.
Faceva rilevare la ricorrente come un intervento estremamente tempestivo di riossigenazione avrebbe potuto incidere positivamente sia per evitare l'irreversibilità della lesione, sia quanto meno per attenuare le conseguenze della stessa.
Si è costituita contestando il fondamento della domanda attorea e chiedendone il Controparte_3 rigetto.
La convenuta, dopo avere preliminarmente eccepito la prescrizione dei diritti risarcitori azionati dalla ricorrente, deduceva come le allegazioni di quest'ultima non fossero idonee a dare prova del nesso pagina 10 di 18 causale con la asserita condotta inadempiente dell'ospedale, che in ogni caso era insussistente, avendo i sanitari operato con la dovuta diligenza.
Il tribunale, disposta la conversione del rito da sommario ad ordinario, respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ripercorsi i tratti salienti della vicenda sanitaria, escludeva, sulla Pt_2 base dei risultati della ctu medico legale collegiale disposta, l'esistenza di una condotta inadempiente dei sanitari che avevano avuto in cura il neonato.
Il giudice di primo grado, in sintesi, riteneva, condividendo le conclusioni dei ctu, che la circostanza che il bambino, al momento della nascita, fosse risultato in buone condizioni, escludeva la necessità di un particolare monitoraggio nelle ore successive al parto, osservava ancora come anche nella giornata del 14-1-2005 la condotta dei sanitari era immune da censure, non emergendo dalla ricostruzione della vicenda clinica di indici tali da dover indurre i sanitari a sospettare che il bambino fosse Per_2 interessato da ipossia intrapartum e quindi a disporre trattamenti diversi da quelli praticati.
Osservava ancora come la decisione di ricoverare il neonato presso l'Ospedale di Varese, nella serata del 14-1-2005, non poteva ritenersi tardiva, tenuto conto che parte attrice neppure aveva allegato i vantaggi che sarebbero derivati da un anticipato ricovero del piccolo paziente in terapia intensiva, che in realtà, presso il detto Ospedale di Varese, neppure era mai stato disposto, in quanto ritenuto non necessario.
Detta sentenza è stata impugnata da in proprio e quale erede di cui Parte_1 Persona_5 decesso, avvenuto in data 24-12-2022, non era stato dichiarato in primo grado- in forza di quattro motivi di appello, con i quali si lamenta sostanzialmente: il tribunale avesse aderito integralmente alle conclusioni della ctu, che al contrario dovevano CP_4 ritenersi errate, con la necessità di un rinnovo della consulenza;
2-come il tribunale avesse conseguentemente errato nel non ravvisare la malpractice della Pt_2 convenuta in primo grado;
3-come il giudice di primo grado avesse pertanto erroneamente respinto le domande risarcitorie formulate;
4-come il tribunale avesse comunque errato nel porre le spese processuali e di ctu a carico di parte attrice, che invece, attesa la complessità e la drammaticità della vicenda, dovevano essere compensate tra le parti.
L'appellante assume che il decesso di giustificasse una emendatio libelli, e quindi chiede di Per_2 ampliare l'indagine della espletanda ctu alla individuazione delle cause della morte del ragazzo,
pagina 11 di 18 formulando, alternativamente, una domanda risarcitoria per il danno da morte del proprio congiunto, ed una domanda risarcitoria per il danno da premorienza.
Si è costituita la chiedendo il rigetto della impugnazione e ribadendo, quanto al Controparte_3 profilo di responsabilità extracontrattuale prospettato dall'appellante, l'eccezione di prescrizione.
Alla prima udienza dell'1-7-2025, il consigliere istruttore, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., assegnava i termini previsti da detta norma (il primo ridotto a 50 giorni), fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 7 ottobre 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Spirati i termini per il deposito delle memorie ex art. 352 c.p.c., depositate da entrambe le parti le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 7 ottobre 2025, nella camera di consiglio del 15 ottobre
2025.
E' opportuno, prima di entrare nel merito dei motivi di impugnazione, ricordare l'attuale orientamento della Suprema Corte in tema di responsabilità sanitaria.
Secondo la Corte di legittimità, in tema di responsabilità della struttura sanitaria, il danneggiato è tenuto a provare il nesso causale tra l'inadempimento dei sanitari e l'evento dannoso, mentre incombe sulla struttura convenuta, ove tale prova sia fornita, l'onere di dimostrare l'assenza del suddetto legame eziologico, per essersi verificato l'evento per cause ad essa non imputabili (Cass. 21511\2024;
Pertanto, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, in tema di inadempimento delle obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato), sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (Cass. 27142\2024).
Ciò posto, con i primi due motivi, che attesa la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, e che si articolano in plurime sotto-censure, l'appellante assume la erroneità delle valutazioni medico-legale espresse dai ctu, che il tribunale aveva condiviso e posto a fondamento della pagina 12 di 18 decisione, e di conseguenza della decisione di escludere la malpractice sanitaria.
Secondo la difesa della signora dalle valutazioni espresse dal proprio consulente, dott. Parte_1
e poi trasfuse nelle osservazioni critiche alla ctu, emergevano gli errori compiuti dai consulenti Per_4 nominati dal tribunale e di conseguenza poteva ricavarsi l'esistenza di una condotta negligente tenuta dai sanitari nella vicenda.
Anzitutto, secondo l'appellante, il primo errore commesso dal personale della era stato quello di Pt_2 non sorvegliare adeguatamente il neonato nelle dieci ore successive al parto, durante le quali era stato lasciato in stato di totale abbandono.
Aggiunge l'appellante come le doverose cautele da osservarsi nel caso di specie avrebbero imposto la presenza in sala parto di un neonatologo in grado di provvedere alla rianimazione primaria e all'eventuale trasporto protetto presso un centro di terapia intensiva neonatale.
La critica è infondata.
Il tribunale ha condiviso la relazione peritale, dove, dopo essere stato evidenziato che l'encefalopatia ipossico ischemica è una delle maggiori cause di morte neonatale e di disabilità neurologica del bambino, era stato escluso che nel caso in esame vi fossero indici tali da dover indurre i sanitari a ritenere che il neonato fosse interessato da ipossia intrapartum e quindi ad agire diversamente.
Osservava il tribunale come, sempre secondo i risultati degli accertamenti peritali basati sull'esame della cartella clinica, emergeva come fosse nato sano e non sofferente, come l'indice di GA Per_2 fosse pari a 8 a un minuto dalla nascita e pari a 10 -cioè il massimo- a cinque minuti, ciò che dimostrava che il bambino era nato in [...] condizioni di salute.
Anche l'emogas condotta sul cordone ombelicale pressoché contestualmente alla nascita aveva escluso uno stato di sofferenza neonatale.
Conseguentemente non vi erano i presupposti clinici perché il neonato venisse sottoposto ad una valutazione neonatologica o neurologica in urgenza o al trattamento di ipotermia e/o a quello di somministrazione di ossigeno.
Aggiungeva il giudice di primo grado come, sempre secondo le risultanze di causa, durante la notte nessuna anomalia era stata registrata, né parte attrice aveva allegato alcunchè in proposito.
Rileva la Corte come l'appellante non si confronti con le argomentazioni in base alle quali il giudice di primo grado ha escluso una negligenza dei sanitari nelle dieci ore successive al parto.
La difesa della signora non indica infatti quali sarebbero state le ragioni tali da indurre i Parte_1 sanitari a disporre un monitoraggio continuo notturno del neonato, nonostante la totale assenza di pagina 13 di 18 sintomi di sofferenza alla nascita.
Anche l'assenza, in sala parto, di un neonatologo, profilo di negligenza peraltro mai prospettato nel ricorso introduttivo, è anzitutto smentita dalla cartella clinica (v. pagina 3), ed in ogni caso, ribadito che il bambino era nato sano ed era in buone condizioni, non è chiaro, né l'appellante lo indica, quale intervento di rianimazione avrebbe dovuto essere praticato dal sanitario.
Con una seconda critica, l'appellante lamenta come, al controllo eseguito dopo dieci ore dalla nascita, alle ore 9.00 del 14-1-2005, il neonato presentava bradicardia, come confermato dalle annotazioni sul diario clinico delle ore 14, delle ore 15 e delle ore 19.45.
Secondo l'appellante la frequenza cardiaca pari a 96 riscontrata denotava una situazione di grave bradicardia, che era stata non correttamente valutata dai sanitari.
Aggiunge l'appellante come dalla bradicardia era derivata con certezza l'acidosi respiratoria evidenziata nelle emogasanalisi effettuate nel pomeriggio.
La condotta negligente dei sanitari era consistita, secondo l'appellante, nel non disporre immediatamente il trasporto del neonato presso il reparto di terapia intensiva neonatale dell'Ospedale di Varese.
Anche la RMN effettuata a due settimane dalla nascita certificava un danno anossico-ischemico del tutto verosimilmente, occorso, come affermato nella stessa CTU, attorno al momento del parto.
Anche questa critica non ha fondamento.
Va anzitutto rilevato come i risultati delle due emogasanalisi effettuate alle 14.27 ed alle 19.30 del 14-
1-2005, evidenziano valori di pH, rispettivamente, di 7,347 e di 7,356, che i ctu hanno ritenuto rientranti nel range di normalità, il che esclude che in quel momento fosse evidente una acidosi respiratoria, e conseguentemente una ipossia.
Il consulente di parte dell'appellante afferma che i valori predetti sarebbero anomali, ma non supporta tale allegazione con alcun dato o legge scientifica, si che la critica alla ctu sul punto si traduce in una mera opinione, del tutto sfornita di argomentazioni tecnico-scientifiche, come tale irrilevante.
Gli esami svolti a far tempo dalla mattinata del 14-1-2005, come osservato dal tribunale, venivano correttamente indirizzati ad indagare i primi sintomi di criticità rilevati, consistenti in una frequenza cardiaca tendenzialmente al limite inferiore della norma.
In sede di chiarimenti i ctu hanno spiegato come la frequenza cardiaca pari a 50 indicata al foglio 15 del tracciato ECG del 14-1-2005 -talmente basso da essere incompatibile con la vita stessa come osservato dai consulenti- era un valore erroneo, frutto della maggiore velocità di scorrimento della carta pagina 14 di 18 con cui era stato impostato l'apparecchio, risultata doppia rispetto a quella standard.
L'appellante con l'atto di impugnazione evoca anche il suddetto dato, ma non sottopone a critica od a contestazione le ragioni addotte dai ctu per dimostrare l'errore di registrazione del valore.
Anche l'assunto dell'appellante, secondo cui il neonato era stato trasferito presso il più attrezzato
Ospedale di Varese tardivamente, solo nella serata del 14-1-2005, a causa di una negligenza dei sanitari, non è condivisibile.
La difesa della signora neppure indica quale sarebbero stati i trattamenti in ipotesi praticati Parte_1 al neonato nel caso di anticipato trasferimento presso l'Ospedale di Varese, ad eccezione di un trattamento di riossigenazione, che tuttavia, anche successivamente, non era mai stato praticato, perché ritenuto non necessario dai sanitari dell'Ospedale di Varese, che neppure avevano ravvisato l'opportunità di intubare o di sottoporre a ventilazione o ricoverare in terapia intensiva neonatale, il piccolo Per_2
L'appellante ha pertanto completamente omesso di indicare quale sarebbe stato il percorso terapeutico, diverso da quello adottato, da seguire e i concreti benefici che avrebbe potuto trarne il bambino.
La tesi dell'appellante, secondo cui sarebbe stata imprudente la decisione di trattenere il bambino nella struttura ospedaliera sino alle ore 21.00 del 14-1-2005, non si fonda su alcun argomento, avendo la parte ed il suo consulente omesso di specificare quali vantaggi sarebbero derivati da un ricovero in terapia intensiva, ricovero che peraltro non risulta, come detto, essere stato disposto nemmeno dopo il trasferimento presso l'Ospedale di Varese.
L'appellante, con una ulteriore critica, lamenta come la ctu espletata in primo grado, ed il tribunale che aveva condiviso le conclusioni dei consulenti, avevano trascurato di considerare le valutazioni di uno dei ctu, in particolare il prof. che esaminando la RMN dell'encefalo effettuata due settimane Per_6 dopo il parto, aveva affermato che “quanto descritto agli studi RM documenta il tipico aspetto e la relativa evoluzione temporale di un danno ipossico ischemico occorso del tutto verosimilmente attorno al momento del parto. Essendo il primo studio eseguito a 13 giorni dal parto non è possibile una datazione precisa del momento di origine delle lesioni, ma per le caratteristiche delle stesse a 13 giorni di vita, con un quadro chiaramente riconoscibile nelle sequenze convenzionali T1 dipendenti, è del tutto compatibile con una insorgenza durante il periodo del parto”.
Secondo l'appellante, ciò dimostrava che il danno ipossico cerebrale si era verificato durante la degenza presso la struttura di Cittiglio e da questo poteva ritenersi evidente che la causa della cerebropatia anossica era da riportare all'immediato post-partum, nelle prime 24 ore di vita del pagina 15 di 18 neonato.
Neppure questa censura può essere condivisa.
Il sillogismo prospettato dall'appellante si pone in evidente conflitto con i principi affermati dalla
Suprema Corte sulla ripartizione degli oneri probatori in tema di responsabilità sanitaria.
La stessa parte oggi appellante ha, sin dall'inizio del giudizio, riconosciuto l'impossibilità di individuare una precisa eziologia della cerebropatia ischemico-apossica.
La mera collocazione temporale della insorgenza di un danno ipossico ischemico “verosimilmente attorno al momento del parto” non esaurisce l'indagine circa l'esistenza di un nesso causale tra il danno lamentato dal paziente e la malpractice medica.
Nella fattispecie in esame, è anzitutto da escludersi che tale danno sia stato provocato dai sanitari durante il parto, che, come detto, si è svolto regolarmente, con la nascita di un neonato sano.
Del resto, non è stato neppure prospettato dall'appellante e dal suo consulente, che le operazioni inerenti il parto siano state eseguite con profili di negligenza dal personale sanitario, e ciò è comunque stato escluso dalla ctu.
Sotto il profilo del nesso causale, rimane da esaminare la questione relativa alla possibilità per i sanitari che ebbero in cura il neonato per le prime 24 ore dalla nascita -per il trattamento successivo l'appellante non formula alcuna censura all'operato del personale sanitario- di individuare il detto danno ipossico ischemico, e di porre in essere interventi idonei ad evitare o ridurre le conseguenze dannose per il bambino.
La risposta negativa al predetto quesito, fornita dal giudice di primo grado, sulla base degli accertamenti dei quattro specialisti nominati per la ctu collegiale -un medico legale, uno specialista in neuroradiologia, uno specialista in ginecologia ed uno specialista in neonatologia- non è inficiata dalle argomentazioni sul punto dell'appellante.
Contrariamente a quanto asserito dalla difesa della signora , non era presente, subito dopo il Parte_1 parto, e neppure nel periodo successivo, un quadro da distress respiratorio, posto che il neonato non presentava sintomi di ipossia intra-partum, e quindi non vi era alcuna necessità di adottare interventi diversi da quelli praticati.
Nella ctu si osserva, in modo condivisibile, come “Il parto è stato un parto spontaneo, alla nascita il punteggio di GA era 1” 8 5” 10. L' emogas analisi eseguita correttamente a pochi minuti dalla nascita non mostrava un quadro di acidosi metabolica ma bensì un buon compenso metabolico Il riscontro di un punteggio GA > 5 , la mancanza di acidosi metabolica portava quindi ad escludere secondo la pagina 16 di 18 letteratura un quadro di sofferenza intrapartum che avrebbe imposto una valutazione del neonato clinica e neurologica entro le 6 ore di vita. Il neonato era un neonato sano ed in buon compenso metabolico, non vi erano quindi segni e sintomi che potevano far sospettare una sofferenza intrapartum ( asfissia)”.
Secondo i ctu “non vi erano le indicazioni per il neonato ad essere candidato all'ipotermia in quanto comunque non presentava alcun criterio di ipossia intrapartum”.
Deve conseguentemente escludersi qualsiasi aspetto di negligenza degli operatori della struttura sanitaria di Cittiglio, e questo comporta come conseguenza che il danno patito dal neonato, seppure collocabile temporalmente in epoca prossima al parto, la cui genesi era ed è rimasta tuttora ignota, non era né prevenibile e né evitabile dai sanitari.
Ciò che è mancato, si ripete, è la prova del nesso di causalità materiale tra la condotta del sanitario e l'evento di danno lamentato dall'odierna appellante, e ciò non può che determinare il rigetto delle domande dirette ad ottenere l'affermazione di una responsabilità della Controparte_3
Il rigetto dei primi due motivi di appello determina, oltre che la manifesta infondatezza della richiesta istruttoria di rinnovare la ctu espletata in primo grado, il rigetto del terzo, con il quale ci si duole del rigetto delle istanze risarcitorie.
Il quarto motivo, che riguarda il capo della sentenza che ha regolato le spese processuali, ponendole a carico di parte attrice, non ha fondamento.
Il tribunale ha infatti correttamente applicato il criterio della soccombenza, posto che l'esito del giudizio è risultato del tutto sfavorevole per la signora , non ravvisando, in base ad una Parte_1 propria valutazione, che la Corte non reputa affetta da vizi tali da giustificarne la modifica, le "gravi ed eccezionali ragioni", che ai sensi del comma secondo dell'art. 92 c.p.c. consentono la compensazione delle spese processuali tra le parti.
L'appello proposto risulta, per le ragioni che precedono, infondato.
Avuto riguardo all'esito del presente giudizio, che ha visto la soccombenza della parte appellante, sulla stessa devono gravare le spese processuali dell'appellata, liquidate, tenuto conto delle questioni trattate e dei parametri di cui al DM n.55 del 10-3-2014 (come modificato), avuto riguardo allo scaglione di valore applicabile (cause di valore superiore ad euro 520.000), per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale, non risultando svoltasi quella istruttoria, in euro 18.511,00 per compenso oltre iva, cpa e
15% per spese forfettarie.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115\2002
pagina 17 di 18 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
a)respinge l'appello proposto da e conseguentemente conferma la decisione di primo Parte_1 grado;
b)condanna l'appellante al pagamento, in favore della delle spese processuali di Controparte_2 questo grado di appello, liquidate in euro 18.511,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie;
c)dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
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