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Ordinanza 18 marzo 2025
Ordinanza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, ordinanza 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
n. 171/2023 RGVG
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa DI GR Presidente
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
sciogliendo la riserva ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Letti gli atti del procedimento n. 171/2023 R.G.V.G. tra
(CF: ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. SPINA GIUSI ALESSIA
RICORRENTE
E
(CF: ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'avv. LEOTTA SARIA
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
OSSERVA
Considerato che con ricorso depositato il 9 gennaio 2023 ha chiesto la modifica delle Parte_2 condizioni di divorzio, come stabilite in sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.
2157/2021 di questo Tribunale, nella parte in cui ha posto a carico del ricorrente l'obbligo di versare un assegno di mantenimento al figlio minorenne (nato a [...] il [...]) pari ad € Persona_1
300,00 oltre spese straordinarie;
considerato che
il ricorrente ha chiesto la riduzione del contributo ad € 200,00 mensili atteso che ha costituito nuovo nucleo familiare, dal quale è nato un figlio il 4.12.2022; inoltre, il percepisce Pt_1
l'indennità di disoccupazione a seguito della perdita del lavoro avvenuta in data 28.11.2022; che la resistente si è costituita, chiedendo il rigetto del ricorso e di condannare controparte al pagamento del contributo di € 300,00 mensili, oltre alla rivalutazione Istat, a corrispondere tutti gli arretrati dovuti e non corrisposti, ed al pagamento di quanto percepito dal a titolo di assegni Pt_1 familiari;
che con note del 20.10.2023 il ricorrente ha rappresentato di aver intrapreso una nuova attività lavorativa, percependo oramai dal mese di marzo 2023, uno stipendio netto di circa € 1.400,00; rilevato che all'udienza dell'11.3.2024 le parti hanno evidenziato che “sul diritto di visita evidenzia che le parti hanno raggiunto un equilibrio: sta col padre ogni volta che il padre ha la possibilità e comunque quasi tutti i fine Per_1 settimana atteso che il ricorrente lavora a Motta Sant'Anastasia e rientra tardi”, per cui le parti hanno chiesto di non modificare il diritto di visita del padre, ma hanno insistito nelle richieste economiche, e parte resistente anche per le indagini tributarie;
che la causa è stata rimessa al Collegio, previa trasmissione al PM.
Ritenuto che la domanda di riduzione del contributo sia infondata, senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, che l'istanza di modifica si fonda sulla perdita dell'occupazione da parte del ricorrente, che, nelle more del procedimento, ha trovato altra occupazione, e sugli aumentati costi per lo stesso derivanti dalla costituzione di altro nucleo familiare, ritenuto che la costituzione di altra famiglia non fa venir meno di per sé il dovere di contribuzione nei confronti del figlio minore, in assenza di ulteriori elementi di valutazione, che, il ricorrente ha allegato di avere un reddito di circa 1.400,00 € al mese, per cui non si giustifica la riduzione del contributo a suo carico, rilevato che la resistente ha chiesto il riconoscimento della rivalutazione monetaria, che il contributo stabilito dal Tribunale nel precedente provvedimento è soggetto in automatico alla rivalutazione annuale secondo l'indice Istat, considerata la domanda della ricorrente di condanna al versamento degli arretrati e degli importi di cui agli assegni familiari (eventualmente) riscossi dal ricorrente, ritenute tali istanze inammissibili nel presente giudizio, limitato alla modifica dei precedenti provvedimenti del Tribunale.
Ritenuto, pertanto, che le domande delle parti vanno integralmente rigettate;
che, in ragione della natura e dell'esito del giudizio, le spese vanno compensate.
PQM
Il Tribunale, visto l'art. 9 L. n. 898/1970 e successive mod., rigetta le domande delle parti;
compensa le spese.
Cosi deciso in Catania nella camera di consiglio del 14/03/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. DI GR
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa DI GR Presidente
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
sciogliendo la riserva ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Letti gli atti del procedimento n. 171/2023 R.G.V.G. tra
(CF: ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. SPINA GIUSI ALESSIA
RICORRENTE
E
(CF: ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'avv. LEOTTA SARIA
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
OSSERVA
Considerato che con ricorso depositato il 9 gennaio 2023 ha chiesto la modifica delle Parte_2 condizioni di divorzio, come stabilite in sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.
2157/2021 di questo Tribunale, nella parte in cui ha posto a carico del ricorrente l'obbligo di versare un assegno di mantenimento al figlio minorenne (nato a [...] il [...]) pari ad € Persona_1
300,00 oltre spese straordinarie;
considerato che
il ricorrente ha chiesto la riduzione del contributo ad € 200,00 mensili atteso che ha costituito nuovo nucleo familiare, dal quale è nato un figlio il 4.12.2022; inoltre, il percepisce Pt_1
l'indennità di disoccupazione a seguito della perdita del lavoro avvenuta in data 28.11.2022; che la resistente si è costituita, chiedendo il rigetto del ricorso e di condannare controparte al pagamento del contributo di € 300,00 mensili, oltre alla rivalutazione Istat, a corrispondere tutti gli arretrati dovuti e non corrisposti, ed al pagamento di quanto percepito dal a titolo di assegni Pt_1 familiari;
che con note del 20.10.2023 il ricorrente ha rappresentato di aver intrapreso una nuova attività lavorativa, percependo oramai dal mese di marzo 2023, uno stipendio netto di circa € 1.400,00; rilevato che all'udienza dell'11.3.2024 le parti hanno evidenziato che “sul diritto di visita evidenzia che le parti hanno raggiunto un equilibrio: sta col padre ogni volta che il padre ha la possibilità e comunque quasi tutti i fine Per_1 settimana atteso che il ricorrente lavora a Motta Sant'Anastasia e rientra tardi”, per cui le parti hanno chiesto di non modificare il diritto di visita del padre, ma hanno insistito nelle richieste economiche, e parte resistente anche per le indagini tributarie;
che la causa è stata rimessa al Collegio, previa trasmissione al PM.
Ritenuto che la domanda di riduzione del contributo sia infondata, senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, che l'istanza di modifica si fonda sulla perdita dell'occupazione da parte del ricorrente, che, nelle more del procedimento, ha trovato altra occupazione, e sugli aumentati costi per lo stesso derivanti dalla costituzione di altro nucleo familiare, ritenuto che la costituzione di altra famiglia non fa venir meno di per sé il dovere di contribuzione nei confronti del figlio minore, in assenza di ulteriori elementi di valutazione, che, il ricorrente ha allegato di avere un reddito di circa 1.400,00 € al mese, per cui non si giustifica la riduzione del contributo a suo carico, rilevato che la resistente ha chiesto il riconoscimento della rivalutazione monetaria, che il contributo stabilito dal Tribunale nel precedente provvedimento è soggetto in automatico alla rivalutazione annuale secondo l'indice Istat, considerata la domanda della ricorrente di condanna al versamento degli arretrati e degli importi di cui agli assegni familiari (eventualmente) riscossi dal ricorrente, ritenute tali istanze inammissibili nel presente giudizio, limitato alla modifica dei precedenti provvedimenti del Tribunale.
Ritenuto, pertanto, che le domande delle parti vanno integralmente rigettate;
che, in ragione della natura e dell'esito del giudizio, le spese vanno compensate.
PQM
Il Tribunale, visto l'art. 9 L. n. 898/1970 e successive mod., rigetta le domande delle parti;
compensa le spese.
Cosi deciso in Catania nella camera di consiglio del 14/03/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. DI GR