Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott. Martina
Brizzi, a seguito dell'udienza del 15 gennaio 2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 16950 / 2023 R.G. vertente
TRA
nato a [...] il [...], (c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. SILVESTRO DORIANA e C.F._1 dall'avv. SARNATARO BIAGIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso dall'avv. MOSCARIELLO CP_1
CARMEN elettivamente domiciliata in Via A. De Gasperi n. 55 80133 Napoli, in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 26 settembre 2023, la parte ricorrente, in epigrafe indicata, ha esposto di aver presentato domanda amministrativa in data 11.11.2021, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e/o della pensione di inabilità ovvero, in via subordinata, dell'assegno di invalidità civile, nonché lo status di portatore di handicap grave ex art.3, co.3, l.104/92, lamentando che in sede amministrativa aveva ottenuto solo la percentuale del 55%; di avere proposto ricorso per
ATP ex art. 445 bis cpc con esito negativo;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito il Tribunale di Napoli al fine di ottenere il riconoscimento delle prestazioni richieste, spese vinte. L' si è costituito in giudizio, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del CP_1 ricorso, contestando nel merito le avverse pretese e concludendo per il rigetto del ricorso. Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del
1
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'udienza della sola parte ricorrente, che non ha richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per i motivi di seguito precisati. La domanda è procedibile stante l'avvenuto espletamento dell'iter amministrativo. Va premesso che questo Giudice non ritiene ritualmente acquista al processo eventuale ulteriore documentazione che non risulta indicata specificamente nel foliario. (cfr.:
Cass. n. 2076/2002; Cass. n. 23976/2004; Cass. n. 22342/2007; Cass. civ., sez. un., 01- 02- 2008, n. 2435; Cass. civ., sez. II, 31-05-2007, n. 12783).
Il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui questa ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della produzione con riferimento alle sue pretese. (Cass. civ., sez. lav., 25-06-2007, n.
14696). La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis cpc introdotto dal 1/1/2012 avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale. Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Egli, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis cpc).
Tanto premesso, si rileva che il ctu, dott. , medico legale, specialista in Persona_1 malattie del cuore e dei vasi, nonché Dir. Responsabile unità operativa di geriatria e del centro Alzheimer, ha già risposto esaurientemente con motivazione aderente all'esame clinico, alle osservazioni del CTP, dott. reiterate nel presente Persona_2 giudizio.
In particolare, il CTU si è espresso nei seguenti termini:
“… Per quanto attiene alle considerazioni espresse sulle condizioni di salute del ricorrente, come descritte nella cartella clinica e nella certificazione neurologica del 2021, si sottolinea come in tali documenti veniva evidenziato esclusivamente un rallentamento motorio, in una situazione di stazionarietà clinica, peraltro riferita a patologia ancora in corso di definizione diagnostica.
Ciò, contraddice ogni considerazione espressa dal legale del ricorrente, in merito alla gravità della patologia all'epoca. Per quanto riguarda la certificazione neurologica del 15-03-2022, rilasciata come la successiva del 26-9-2023 dal dottor a parte ogni considerazione Persona_2 sull'utilizzo di tali documenti in quanto rilasciati dal Ctp del ricorrente, si rileva come nella relazione neurologica del 2022 non vi sia nessuna descrizione dell'obiettività
2 clinica né sono riportate le limitazioni motorie presentate dal paziente. Viene precisato, inoltre, che i farmaci utilizzati non siano somministrati a dosaggi massimali, in quanto si è deciso di riservare tale scelta al momento successivo di peggioramento della malattia, che dunque, per quanto desumile dalla suddetta considerazione, non sarebbe ancora avvenuto.
Allo stesso modo, non si ritiene conclusiva ai fini medico-legali la relazione del Dottor
rilasciata in data 26/9/2023, in quanto nonostante venga affermato che la Per_2 malattia sia in fase avanzata, nulla viene precisato, in merito alle terapie praticate, in particolare sulla loro efficacia nel controllare i sintomi clinici, ed al quadro obiettivo complessivo, se non un giudizio sull'incapacità del soggetto di provvedere alle normali funzioni della vita quotidiana. Infine, pur concordando con quanto sostenuto dall'avvocato Silvestro sul carattere cronico e inevitabilmente progressivo della Malattia di Parkinson, si rappresenta che i tempi della progressione non sono necessariamente rapidi, in particolare, nelle forme giovanili, caratterizzate da un più lento peggioramento”. Il ctu ha, dunque, confermato la propria precedente valutazione, concludendo nei seguenti termini:
“In conclusione, dalla ulteriore documentazione presentata non emergono elementi che possano modificare il giudizio medico-legale precedentemente espresso che, si ribadisce, deriva dai rilievi obiettivi che sono emersi nel corso dell'accesso peritale a seguito di accurato e approfondito esame clinico che non ha evidenziato turbe dell'equilibrio né fenomeni di ipo-acinesia che rappresentano i principali elementi di compromissione deambulatoria, di perdita dell'autonomia, nonché di disabilità. Non essendo risultate tali condizioni e ritenendo che il dato clinico sia prevalente rispetto a quello documentale, si conferma tutto quanto già espresso”.
Si evidenzia che il ctu ha fondato il suo convincimento sull'attento esame della documentazione prodotta, nonché sull'analisi clinica, che non ha evidenziato limitazioni funzionali tali da determinare la sussistenza dei presupposti per concedere le prestazioni invocate. Il Ctu ha motivato le sue conclusioni sulla base della valutazione dell'incidenza funzionale specifica di ciascuna patologia, nonché sulla corretta sussunzione delle patologie riscontrate nelle tabelle Ministeriali da applicare nella specie. In conclusione, anche tenuto conto della competenza del CTU, il quale ha effettuato le proprie valutazioni sulla base di attento esame clinico e della valutazione della documentazione prodotta, non si può che aderire alle conclusioni del ctu ed al suo metodo d'indagine. Le argomentazioni del consulente, pertanto, giustificano esaurientemente le conclusioni cui è pervenuto e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Non ogni dedotta erronea valutazione, del resto, è idonea a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione della parte opponente, abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. L'assenza di ulteriori esami strumentali, non consentono di ritenere sussistenti i presupposti per la richiesta di ulteriori chiarimenti al ctu o per il rinnovo della ctu. Come noto, la consulenza tecnica è solo un mezzo di ausilio del giudice, ma non di ricerca della prova. (Sul punto cfr: Cass. civ., sez. II, 2 febbraio 2000, n. 1132, secondo cui: “Poichè la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche che questi non possiede e non
3 quella di esonerare una parte dalla prova anche documentale dei fatti dedotti e della quale è onerata, legittimamente il giudice di merito non ammette la consulenza contabile (nella specie in materia di spese condominiali) richiesta non per evidenziare le singole poste contabili sulla scorta delle acquisizioni fatte ad iniziativa delle parti bensì per ricercare ed indicare i documenti ad esse astrattamente idonei. “). Nulla per le spese, ai sensi dell'art.152 disp att cpc. Pone, pertanto, le spese della ctu disposta nella fase ATP, liquidata come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. Martina Brizzi- così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite;
CP_
- pone le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, a carico dell'
Si comunichi.
Napoli, il 15.01.2025 Il Giudice
MARTINA BRIZZI
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 12.02.2025 in
Cancelleria
4