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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/06/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2150/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Cristina Salvadori Presidente
dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere
dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2150/2021promossa da:
P.Iva ) Parte_1 P.IVA_1
Con il patrocinio dell'avv. Salituro Piero;
Appellante
contro
P.Iva Controparte_1 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. Poggioli Elisa;
Appellato
Per la riforma dell'ordinanza emessa in data 21.10.2021 dal Tribunale di Bologna;
Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso come da note scritte per l'udienza cartolare del 21.05.2024.
La Corte
Udita la relazione della causa fatta dal Presidente relatore Dott. Maria Cristina Salvadori;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ordinanza emessa in data 21.10.2021 nella causa n.r.g. 4491/2021 il Tribunale di Bologna, accogliendo la domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. proposta da (somministrata), ha Controparte_1 condannato (somministrante) alla restituzione di euro 47.973,77, oltre interessi dalla Controparte_2 domanda (8.4.2021) a titolo di rivalsa per il versamento di addizionali provinciali alla accisa sull'energia elettrica nonché alla refusione delle spese di lite.
Il Tribunale, istruita la causa in via documentale e rigettata preliminarmente l'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario, ha ritenuto pacifico che le parti avessero sottoscritto un contratto di somministrazione di energia elettrica e che in esecuzione di tale rapporto avesse versato Controparte_1 ad l'importo di euro 47.973,77 a titolo di addizionale provinciale sulle accise, addebitate Controparte_2 alla somministrata in forza del diritto di rivalsa ex art. 56, primo comma, ultimo periodo TUA.
Il Tribunale, richiamando l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità in materia, ha affermato la contrarietà dell'art. 6 comma 2 d.l. n. 511/1988 al diritto comunitario e, in particolare, all'art. 1 par. 2 dir. 2008/118/CE
e, rigettata l'eccezione di in ordine alla impossibilità di disapplicare la norma interna in Controparte_2 contrasto con una direttiva comunitaria nell'ambito di una controversia che coinvolge solo soggetti privati e l'eccezione di prescrizione di parte del credito, ha accertato il diritto della ricorrente a ripetere quanto indebitamente versato alla resistente. ha proposto appello avverso tale ordinanza, al cui accoglimento si è opposta Controparte_2 CP_1
la quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c.
[...]
All'udienza cartolare del 21.05.2024, la Corte ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni delle parti come da note scritte d'udienza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, dovendosi osservare che, contrariamente a quanto eccepito dagli appellati, lo stesso risulta articolato in termini conformi al disposto dell'art 342 c.p.c., posto che, ai fini della specificità dei motivi, l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto invocate a sostegno del gravame può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché la riproposizione delle ragioni già esposte in primo grado contenga, come nel caso di specie, una adeguata e specifica critica della decisione impugnata, che consenta al giudice di percepire con certezza il contenuto delle censure proposte (Cass. civ. n 23781 del 2020).
Con appello articolato sulla base di cinque motivi, ha censurato l'ordinanza del Tribunale, Controparte_2 lamentando:
a. l'omessa ed insufficiente motivazione in ordine all'eccezione pregiudiziale di carenza di giurisdizione del giudice ordinario relativamente alle questioni attinenti al rimborso dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica;
b. l'erroneità in ordine alla qualificazione dell'addizionale provinciale quale altra imposta indiretta, anziché mera maggiorazione dell'accisa sull'energia elettrica, ed insufficiente valutazione in ordine alla finalità specifica dell'imposta;
c. l'erroneità in ordine alla applicabilità degli effetti orizzontali delle direttive europee nei rapporti tra privati;
d. l'erroneità in ordine alla facoltatività della rivalsa del tributo;
e. l'erroneità in ordine alla condanna alle spese.
2 Il primo motivo – con cui l'appellante ha riproposto l'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quella delle commissioni tributarie, sostenendo che la serialità delle azioni restitutorie intraprese dai suoi clienti rende la ripetizione particolarmente gravosa o onerosa – è infondato.
La doglianza va disattesa in quanto i rilievi dell'appellante attengono alla titolarità dell'obbligazione restitutoria, ma non inficiano la ratio della giurisdizione del giudice ordinario, già correttamente dichiarata dal
Tribunale in virtù della causa petendi della domanda di ripetizione e della alterità del rapporto giuridico tributario di cui è parte esclusivamente il somministrante-debitore dell'imposta.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, infatti, oggetto del giudizio è la domanda di ripetizione di indebito oggettivo che, pur inserendosi nell'ambito di un rapporto negoziale di somministrazione di energia elettrica, va qualificata come rapporto di tipo privatistico, nel quale rimane estranea l'Amministrazione tributaria.
La giurisprudenza di legittimità ha graniticamente sancito l'alterità dei due rapporti giuridici evidenziati dall'odierno appellante, chiarendo come da una parte vi sia il rapporto giuridico tributario – il cui soggetto passivo è unicamente il fornitore, ossia il solo soggetto tenuto verso l'RA al pagamento dell'accisa nonché della relativa addizionale – edall'altra vi siaun rapporto privatistico relativo al diritto di rivalsa del fornitore nei confronti del consumatore finale.
Il costo dell'accisa e della relativa addizionale può (e non deve) essere traslato, da parte del fornitore, in capo al consumatore finale. Come chiarito dalla S.C., tale traslazione è tuttavia effettuata a titolo di rivalsa (TUA, art. 16, comma 3) e non (anche) di sostituzione di imposta, “a conferma che la traslazione dell'imposta riguarda il peso economico della stessa senza traslazione dell'obbligazione tributaria”. Il rapporto di imposta rimane, pertanto, in capo al fornitore quale unico obbligato al versamento dell'imposta e ad esso si affianca il diverso rapporto civilistico di rivalsa tra fornitore e consumatore, che rimane separato dal rapporto tributario corrente tra fornitore ed RA (Cass. civ. n. 28047 del 2019, Cass. civ. n. 9567 del 2013).
Questa Corte si è già peraltro pronunciata con sentenza n. 995/2024 (pronunciata nella causa n.r.g. 2052/2021, avente ad oggetto le medesime questioni oggetto del presente gravame e la cui articolata motivazione si richiama), chiarendo che il venditore è l'unico titolare dell'obbligazione tributaria, per cui lo stesso non si rivale nei confronti del consumatore quale sostituto d'imposta, ma si limita ad addebitargli il peso economico dell'accisa e/o della sua addizionale.
Di conseguenza, l'azione restitutoria dei pagamenti addebitati all'utente dalla scadenza del termine per l'attuazione della direttiva fino alla soppressione dell'addizionale è stata correttamente proposta nei confronti della somministrante, che è il soggetto passivo dell'imposta e che ha titolo, in caso di accisa indebitamente pagata allo Stato e indebitamente riscossa in rivalsa dal consumatore somministrato, di chiederne il rimborso allo Statoentro il termine decadenziale di novanta giorni dal passaggio in giudicato della sua condanna alla restituzione in favore del somministrato (TUA, art. 14 comma 4). L'azione di ripetizione proposta dal somministrato rimane invece regolata dalle regole civilistiche dell'indebito oggettivo (art. 2033 c.c.).
Inoltre, come già chiarito da questa Corte nella sentenza citata, la difficoltà del rimborso va valutata nell'ottica non del fornitore, come pare suggerire l'appellante, ma in quella del somministrato, nel rispetto della ratio del sistema di rimborso delle imposte indebitamente versate, in merito al quale hanno avuto modo di pronunciarsi
3 sia la Corte di Cassazione (si veda, tra le altre, Cass. civ n. 28047 del 2019), sia la CGUE, con riferimento al principio di effettività (tra le altre, Corte di Giustizia UE, 27 aprile 2017, C-564/15, . Per_1
Il secondo e il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di stretta connessione, vanno entrambi disattesi, essendo l'uno infondato e l'altro irrilevante alla luce della recente pronuncia della Corte costituzionale sul punto. CP_ Con il secondo motivo, ha in particolare censurato l'ordinanza nella parte in cui il Tribunale CP_2 non ha specificamente motivato la ragione per la quale l'addizionale provinciale a) sia da considerarsi altra imposta indiretta rispetto all'accisa e b) non abbia finalità specifica.
Con il terzo motivo, si è doluta della erronea e insufficiente motivazione dell'ordinanza Controparte_2 impugnata quanto alla applicabilità degli effetti orizzontali delle direttive europee tra privati, asseritamente non possibili in ragione della prevista applicabilità dei soli effetti verticali delle direttive comunitarie.
Come anticipato, con la sentenza n. 43 del 2025– resa in merito alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 comma 1 lett c) e comma 2 del D.L. n. 511 del 1988, sollevata con ordinanza iscritta al n. 20 reg. ord. 2022 del Tribunale di Udine, in riferimento all'art. 117 comma 1 della Costituzione, in relazione all'art. 1 par. 2 della direttiva 2008/118/CE– la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 commi 1, lettera c), e 2, del D.L. n. 511 del 1988.
Nella pronuncia citata – alla cui estesa motivazione si rinvia per una migliore comprensione delle questioni trattate, in tutta la loro specificità e complessità – la Corte ha, in primo luogo, richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia che ha chiarito le condizioni richieste ai legislatori degli Stati membri al fine di introdurre negli ordinamenti interni imposizioni fiscali aggiuntive all'accisa sull'energia elettrica, evidenziando che “i prodotti sottoposti ad accisa […] possono essere oggetto di un'imposizione indiretta diversa dall'accisa […] se, da un lato, tale imposizione è prelevata per una o più finalità specifiche e se, dall'altro, essa rispetta le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta” (Corte
Costituzionale, sentenza n. 43/2025).
Sulla base di tali considerazioni, la Corte Costituzionale ha quindi escluso che la normativa interna sull'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dato che l'art. 6 comma 1 lettera c) del D.L. n. 511/ 1988 prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale in favore delle province, ponendosi pertanto in contrasto con la definizione di finalità specifica fornita dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, pure richiamata nella sentenza citata.
Ciò posto, va evidenziato che, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, la norma cessa di avere efficacia dalla data di pubblicazione della sentenza e si applica retroattivamente, con il solo limite dei rapporti esauriti.
Considerato tuttavia che, contrariamente a quanto eccepito dall'appellante, il rapporto oggetto di causa non può considerarsi esaurito – atteso che oggetto del contenzioso in essere è proprio l'accertamento del diritto di alla restituzione delle somme indebitamente versate a a titolo di Controparte_1 Controparte_2 addizionale provinciale sull'accisa sull'energia elettrica, già riconosciuto dal Tribunale con l'ordinanza
4 impugnata – la accertata illegittimità costituzionale della norma impositiva comporta pertanto il rigetto del secondo motivo di gravame e l'assorbimento del terzo motivo.
Divengono invero superflue ed irrilevanti eventuali considerazioni in merito alla correttezza della disapplicazione della norma interna disposta in primo grado per contrasto con le normative comunitarie, tenuto conto della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della medesima norma, proprio in ragione dell'avvenuto accertamento del contrasto con le suddette norme unionali.
È parimenti infondato il quarto motivo di appello, con il quale ha censurato la erronea ed Controparte_2 insufficiente motivazione in punto di obbligatorietà della normativa fiscale vigente all'epoca dei fatti.
Posto che nell'esposizione del motivo risulta aver svolto delle mere precisazioni, senza che Controparte_2 in tale motivo abbia invocato una specifica modifica alla pronuncia impugnata, va comunque rilevato che le considerazioni dell'appellante non valgono a scalfire l'iter logico seguito dal primo giudice, né inducono ad una diversa valutazione rispetto a quella sinora esposta.
Infatti, la legittimità della rivalsa, anche per quanto già esposto nella motivazione attinente alrigetto del primo motivo di gravame, non incide sulla ratio decidendi dell'ordinanza impugnata, non escludendo la contrarietà della relativa imposizione tributaria con l'art. 1 par. 2 della direttiva 2008/118/CE.
È infine parzialmente da accogliersi il quinto motivo di gravame, con il quale l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza in ordine alla condanna, disposta dal Tribunale a suo carico, delle spese di lite.
La novità e l'incertezza della questione di diritto, sotto diversi profili, e la necessità imposta dall'art. 14 D.lgs.
n. 504/1995 di una pronuncia di condanna che legittimi il fornitore a ripetere a sua volta le somme dall'RA giustificano solo in parte la resistenza opposta da che rimane comunque soccombente in Controparte_2 entrambi i gradi di giudizio, essendo qui confermata, sia pure con diversa motivazione, la condanna pronunciata dal Tribunale.
Per tali ragioni, si ritiene congrua una compensazione nei limiti della metà delle spese di lite di ciascun grado di giudizio, mentre la restante parte va posta a carico dell'odierna appellante, liquidata come da dispositivo, tenendo conto dello scaglione di riferimento e del rito adottato.
P.Q.M.
CP_ La Corte, in parziale accoglimentodell'appello proposto da limitatamente al capo delle CP_2 spese, compensa tra le parti per la metà le spese di giudizio di entrambi i gradi e condanna Controparte_2
a rifondere a la restante metà delle spese, che liquida, per l'intero, in euro 5.200,00 per il Controparte_1 primo grado ed euro 7.000,00 per l'appello per compensi, oltre spese e oneri di legge.
Bologna, 06.05.2025 Il Presidente est.
Maria Cristina Salvadori
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Cristina Salvadori Presidente
dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere
dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2150/2021promossa da:
P.Iva ) Parte_1 P.IVA_1
Con il patrocinio dell'avv. Salituro Piero;
Appellante
contro
P.Iva Controparte_1 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. Poggioli Elisa;
Appellato
Per la riforma dell'ordinanza emessa in data 21.10.2021 dal Tribunale di Bologna;
Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso come da note scritte per l'udienza cartolare del 21.05.2024.
La Corte
Udita la relazione della causa fatta dal Presidente relatore Dott. Maria Cristina Salvadori;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ordinanza emessa in data 21.10.2021 nella causa n.r.g. 4491/2021 il Tribunale di Bologna, accogliendo la domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. proposta da (somministrata), ha Controparte_1 condannato (somministrante) alla restituzione di euro 47.973,77, oltre interessi dalla Controparte_2 domanda (8.4.2021) a titolo di rivalsa per il versamento di addizionali provinciali alla accisa sull'energia elettrica nonché alla refusione delle spese di lite.
Il Tribunale, istruita la causa in via documentale e rigettata preliminarmente l'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario, ha ritenuto pacifico che le parti avessero sottoscritto un contratto di somministrazione di energia elettrica e che in esecuzione di tale rapporto avesse versato Controparte_1 ad l'importo di euro 47.973,77 a titolo di addizionale provinciale sulle accise, addebitate Controparte_2 alla somministrata in forza del diritto di rivalsa ex art. 56, primo comma, ultimo periodo TUA.
Il Tribunale, richiamando l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità in materia, ha affermato la contrarietà dell'art. 6 comma 2 d.l. n. 511/1988 al diritto comunitario e, in particolare, all'art. 1 par. 2 dir. 2008/118/CE
e, rigettata l'eccezione di in ordine alla impossibilità di disapplicare la norma interna in Controparte_2 contrasto con una direttiva comunitaria nell'ambito di una controversia che coinvolge solo soggetti privati e l'eccezione di prescrizione di parte del credito, ha accertato il diritto della ricorrente a ripetere quanto indebitamente versato alla resistente. ha proposto appello avverso tale ordinanza, al cui accoglimento si è opposta Controparte_2 CP_1
la quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c.
[...]
All'udienza cartolare del 21.05.2024, la Corte ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni delle parti come da note scritte d'udienza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, dovendosi osservare che, contrariamente a quanto eccepito dagli appellati, lo stesso risulta articolato in termini conformi al disposto dell'art 342 c.p.c., posto che, ai fini della specificità dei motivi, l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto invocate a sostegno del gravame può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché la riproposizione delle ragioni già esposte in primo grado contenga, come nel caso di specie, una adeguata e specifica critica della decisione impugnata, che consenta al giudice di percepire con certezza il contenuto delle censure proposte (Cass. civ. n 23781 del 2020).
Con appello articolato sulla base di cinque motivi, ha censurato l'ordinanza del Tribunale, Controparte_2 lamentando:
a. l'omessa ed insufficiente motivazione in ordine all'eccezione pregiudiziale di carenza di giurisdizione del giudice ordinario relativamente alle questioni attinenti al rimborso dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica;
b. l'erroneità in ordine alla qualificazione dell'addizionale provinciale quale altra imposta indiretta, anziché mera maggiorazione dell'accisa sull'energia elettrica, ed insufficiente valutazione in ordine alla finalità specifica dell'imposta;
c. l'erroneità in ordine alla applicabilità degli effetti orizzontali delle direttive europee nei rapporti tra privati;
d. l'erroneità in ordine alla facoltatività della rivalsa del tributo;
e. l'erroneità in ordine alla condanna alle spese.
2 Il primo motivo – con cui l'appellante ha riproposto l'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quella delle commissioni tributarie, sostenendo che la serialità delle azioni restitutorie intraprese dai suoi clienti rende la ripetizione particolarmente gravosa o onerosa – è infondato.
La doglianza va disattesa in quanto i rilievi dell'appellante attengono alla titolarità dell'obbligazione restitutoria, ma non inficiano la ratio della giurisdizione del giudice ordinario, già correttamente dichiarata dal
Tribunale in virtù della causa petendi della domanda di ripetizione e della alterità del rapporto giuridico tributario di cui è parte esclusivamente il somministrante-debitore dell'imposta.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, infatti, oggetto del giudizio è la domanda di ripetizione di indebito oggettivo che, pur inserendosi nell'ambito di un rapporto negoziale di somministrazione di energia elettrica, va qualificata come rapporto di tipo privatistico, nel quale rimane estranea l'Amministrazione tributaria.
La giurisprudenza di legittimità ha graniticamente sancito l'alterità dei due rapporti giuridici evidenziati dall'odierno appellante, chiarendo come da una parte vi sia il rapporto giuridico tributario – il cui soggetto passivo è unicamente il fornitore, ossia il solo soggetto tenuto verso l'RA al pagamento dell'accisa nonché della relativa addizionale – edall'altra vi siaun rapporto privatistico relativo al diritto di rivalsa del fornitore nei confronti del consumatore finale.
Il costo dell'accisa e della relativa addizionale può (e non deve) essere traslato, da parte del fornitore, in capo al consumatore finale. Come chiarito dalla S.C., tale traslazione è tuttavia effettuata a titolo di rivalsa (TUA, art. 16, comma 3) e non (anche) di sostituzione di imposta, “a conferma che la traslazione dell'imposta riguarda il peso economico della stessa senza traslazione dell'obbligazione tributaria”. Il rapporto di imposta rimane, pertanto, in capo al fornitore quale unico obbligato al versamento dell'imposta e ad esso si affianca il diverso rapporto civilistico di rivalsa tra fornitore e consumatore, che rimane separato dal rapporto tributario corrente tra fornitore ed RA (Cass. civ. n. 28047 del 2019, Cass. civ. n. 9567 del 2013).
Questa Corte si è già peraltro pronunciata con sentenza n. 995/2024 (pronunciata nella causa n.r.g. 2052/2021, avente ad oggetto le medesime questioni oggetto del presente gravame e la cui articolata motivazione si richiama), chiarendo che il venditore è l'unico titolare dell'obbligazione tributaria, per cui lo stesso non si rivale nei confronti del consumatore quale sostituto d'imposta, ma si limita ad addebitargli il peso economico dell'accisa e/o della sua addizionale.
Di conseguenza, l'azione restitutoria dei pagamenti addebitati all'utente dalla scadenza del termine per l'attuazione della direttiva fino alla soppressione dell'addizionale è stata correttamente proposta nei confronti della somministrante, che è il soggetto passivo dell'imposta e che ha titolo, in caso di accisa indebitamente pagata allo Stato e indebitamente riscossa in rivalsa dal consumatore somministrato, di chiederne il rimborso allo Statoentro il termine decadenziale di novanta giorni dal passaggio in giudicato della sua condanna alla restituzione in favore del somministrato (TUA, art. 14 comma 4). L'azione di ripetizione proposta dal somministrato rimane invece regolata dalle regole civilistiche dell'indebito oggettivo (art. 2033 c.c.).
Inoltre, come già chiarito da questa Corte nella sentenza citata, la difficoltà del rimborso va valutata nell'ottica non del fornitore, come pare suggerire l'appellante, ma in quella del somministrato, nel rispetto della ratio del sistema di rimborso delle imposte indebitamente versate, in merito al quale hanno avuto modo di pronunciarsi
3 sia la Corte di Cassazione (si veda, tra le altre, Cass. civ n. 28047 del 2019), sia la CGUE, con riferimento al principio di effettività (tra le altre, Corte di Giustizia UE, 27 aprile 2017, C-564/15, . Per_1
Il secondo e il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di stretta connessione, vanno entrambi disattesi, essendo l'uno infondato e l'altro irrilevante alla luce della recente pronuncia della Corte costituzionale sul punto. CP_ Con il secondo motivo, ha in particolare censurato l'ordinanza nella parte in cui il Tribunale CP_2 non ha specificamente motivato la ragione per la quale l'addizionale provinciale a) sia da considerarsi altra imposta indiretta rispetto all'accisa e b) non abbia finalità specifica.
Con il terzo motivo, si è doluta della erronea e insufficiente motivazione dell'ordinanza Controparte_2 impugnata quanto alla applicabilità degli effetti orizzontali delle direttive europee tra privati, asseritamente non possibili in ragione della prevista applicabilità dei soli effetti verticali delle direttive comunitarie.
Come anticipato, con la sentenza n. 43 del 2025– resa in merito alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 comma 1 lett c) e comma 2 del D.L. n. 511 del 1988, sollevata con ordinanza iscritta al n. 20 reg. ord. 2022 del Tribunale di Udine, in riferimento all'art. 117 comma 1 della Costituzione, in relazione all'art. 1 par. 2 della direttiva 2008/118/CE– la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 commi 1, lettera c), e 2, del D.L. n. 511 del 1988.
Nella pronuncia citata – alla cui estesa motivazione si rinvia per una migliore comprensione delle questioni trattate, in tutta la loro specificità e complessità – la Corte ha, in primo luogo, richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia che ha chiarito le condizioni richieste ai legislatori degli Stati membri al fine di introdurre negli ordinamenti interni imposizioni fiscali aggiuntive all'accisa sull'energia elettrica, evidenziando che “i prodotti sottoposti ad accisa […] possono essere oggetto di un'imposizione indiretta diversa dall'accisa […] se, da un lato, tale imposizione è prelevata per una o più finalità specifiche e se, dall'altro, essa rispetta le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta” (Corte
Costituzionale, sentenza n. 43/2025).
Sulla base di tali considerazioni, la Corte Costituzionale ha quindi escluso che la normativa interna sull'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dato che l'art. 6 comma 1 lettera c) del D.L. n. 511/ 1988 prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale in favore delle province, ponendosi pertanto in contrasto con la definizione di finalità specifica fornita dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, pure richiamata nella sentenza citata.
Ciò posto, va evidenziato che, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, la norma cessa di avere efficacia dalla data di pubblicazione della sentenza e si applica retroattivamente, con il solo limite dei rapporti esauriti.
Considerato tuttavia che, contrariamente a quanto eccepito dall'appellante, il rapporto oggetto di causa non può considerarsi esaurito – atteso che oggetto del contenzioso in essere è proprio l'accertamento del diritto di alla restituzione delle somme indebitamente versate a a titolo di Controparte_1 Controparte_2 addizionale provinciale sull'accisa sull'energia elettrica, già riconosciuto dal Tribunale con l'ordinanza
4 impugnata – la accertata illegittimità costituzionale della norma impositiva comporta pertanto il rigetto del secondo motivo di gravame e l'assorbimento del terzo motivo.
Divengono invero superflue ed irrilevanti eventuali considerazioni in merito alla correttezza della disapplicazione della norma interna disposta in primo grado per contrasto con le normative comunitarie, tenuto conto della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della medesima norma, proprio in ragione dell'avvenuto accertamento del contrasto con le suddette norme unionali.
È parimenti infondato il quarto motivo di appello, con il quale ha censurato la erronea ed Controparte_2 insufficiente motivazione in punto di obbligatorietà della normativa fiscale vigente all'epoca dei fatti.
Posto che nell'esposizione del motivo risulta aver svolto delle mere precisazioni, senza che Controparte_2 in tale motivo abbia invocato una specifica modifica alla pronuncia impugnata, va comunque rilevato che le considerazioni dell'appellante non valgono a scalfire l'iter logico seguito dal primo giudice, né inducono ad una diversa valutazione rispetto a quella sinora esposta.
Infatti, la legittimità della rivalsa, anche per quanto già esposto nella motivazione attinente alrigetto del primo motivo di gravame, non incide sulla ratio decidendi dell'ordinanza impugnata, non escludendo la contrarietà della relativa imposizione tributaria con l'art. 1 par. 2 della direttiva 2008/118/CE.
È infine parzialmente da accogliersi il quinto motivo di gravame, con il quale l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza in ordine alla condanna, disposta dal Tribunale a suo carico, delle spese di lite.
La novità e l'incertezza della questione di diritto, sotto diversi profili, e la necessità imposta dall'art. 14 D.lgs.
n. 504/1995 di una pronuncia di condanna che legittimi il fornitore a ripetere a sua volta le somme dall'RA giustificano solo in parte la resistenza opposta da che rimane comunque soccombente in Controparte_2 entrambi i gradi di giudizio, essendo qui confermata, sia pure con diversa motivazione, la condanna pronunciata dal Tribunale.
Per tali ragioni, si ritiene congrua una compensazione nei limiti della metà delle spese di lite di ciascun grado di giudizio, mentre la restante parte va posta a carico dell'odierna appellante, liquidata come da dispositivo, tenendo conto dello scaglione di riferimento e del rito adottato.
P.Q.M.
CP_ La Corte, in parziale accoglimentodell'appello proposto da limitatamente al capo delle CP_2 spese, compensa tra le parti per la metà le spese di giudizio di entrambi i gradi e condanna Controparte_2
a rifondere a la restante metà delle spese, che liquida, per l'intero, in euro 5.200,00 per il Controparte_1 primo grado ed euro 7.000,00 per l'appello per compensi, oltre spese e oneri di legge.
Bologna, 06.05.2025 Il Presidente est.
Maria Cristina Salvadori
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