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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/11/2025, n. 15704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15704 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 26584/2023 del R.G., pendente tra
(C.F. ), procuratore di sé stesso ex art. 86 cpc;
Parte_1 C.F._1
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), con gli Avv.ti MAIO ANTONIO Controparte_1 C.F._2
e IN CHIARA;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace – Ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI
Per parte PP: come da note di trattazione scritta depositata in data 24.09.2025
Per parte appellata: come da note di trattazione scritta depositata in data 02.10.2025
SVOLGIMENTO DE PROCESSO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, l'Avv. ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 7048/2023, emessa dal Giudice di Pace di Roma, con cui era stata accolta l'opposizione di e revocato il decreto ingiuntivo n. 7200/2022, emesso Controparte_1 dallo stesso Giudice di Pace di Roma su ricorso del nei confronti della Parte_1
. Controparte_1
A fondamento dell'impugnazione, l'PP ha dedotto:
Pagina 1 di 11 - che esso PP chiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo n. 7200/2022, con il quale il
Giudice di Pace di Roma ingiungeva ad il pagamento della somma di Controparte_1
€400,00, oltre interessi legali e spese del giudizio monitorio, a titolo di rimborso della tassa di registro della sentenza n. 14157/2015, emessa dal Tribunale di Roma, nel giudizio n. R.G.
22046/2023, promosso dal nei confronti della atteso che il Pt_1 CP_1 Pt_1
nell'inerzia della rimasta soccombente in tale giudizio, era stato costretto a CP_1
pagare tale tassa per poi richiederne la restituzione;
- che per il medesimo credito esso PP aveva già ottenuto un decreto ingiuntivo, n.
11406/2016, emesso dal Giudice di Pace di Roma;
- che anche tale decreto ingiuntivo era stato opposto dall'odierna appellata e che il giudizio di opposizione, di cui al n. R.G. 83009/2016, si era concluso con la sentenza di rigetto n.
12678/2019 del Giudice di Pace di Roma;
- che, avverso la citata sentenza n. 12678/2019 del Giudice di Pace, la Controparte_1
aveva proposto appello (n. R.G. 41887/2019), che si era concluso con il provvedimento del
Tribunale di Roma del 30.12.2021, emesso in sede di verbale d'udienza a trattazione scritta, nel quale veniva dato atto che le parti conciliavano la causa come da ordinanza del
19.11.2021, e veniva pertanto dichiarata cessata la materia del contendere ed estinto il processo, stante il deposito da parte di tutte le parti di note di adesione alla proposta ex art. 185bis c.p.c. di cui alla predetta ordinanza;
- che l'odierno PP, ritenendo che l'adesione alla proposta conciliativa ex art. 185bis
c.p.c. formulata dal giudice con l'ordinanza del 19.11.2021 nel giudizio n. R.G. 41887/2019 implicasse una mera rinuncia al giudizio e non anche al diritto di credito, aveva inteso nuovamente agire in via monitoria, ottenendo il citato decreto ingiuntivo n. 7200/2022, opposto nel giudizio (n. R.G. GdP 22046/2023) conclusosi con la sentenza qui appellata;
- che la sentenza impugnata accoglieva l'opposizione della odierna appellata, dichiarando improcedibile la domanda proposta con il D.I. opposto per violazione del principio del ne bis in idem, essendo già stata oggetto di altro giudizio;
- che tale pronuncia si fonderebbe esclusivamente sul rilievo che “l'adesione alla proposta conciliativa formulata dal giudice ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. non può ritenersi soggetta a condizioni, né può ritenersi, come afferma l'opposto, una mera rinuncia al giudizio, atteso che la proposta conciliativa alle quale le parti aderivano definiva nel merito la controversia”
(v. doc. “Sentenza_signed.pdf” allegato alla citazione);
Pagina 2 di 11 - che, tuttavia, esso PP, con l'accettazione della proposta conciliativa di cui all'ordinanza del 19.11.2021, non avrebbe rinunciato al proprio diritto di credito, ma solo all'azione legale;
- che, pertanto, ad avviso di esso PP, erra il Giudice di Pace laddove ritiene che l'adesione alla proposta conciliativa non consenta al creditore di agire nuovamente per il proprio credito, posto che tale adesione comporterebbe solo l'estinzione del giudizio. si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, l'accertamento Controparte_1 dell'inammissibilità ovvero della manifesta infondatezza dell'appello, e in via principale il suo rigetto, con conferma della sentenza impugnata, per violazione del principio del ne bis in idem e per aver l'appellata provveduto comunque al pagamento della tassa di registro della sentenza n. 14157/2015. La con appello incidentale, chiedeva altresì la CP_1 condanna del al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., nella somma di euro Pt_1
5.000,00 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Con ordinanza del 21.01.2024, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 23.09.2025 per la precisazione delle conclusioni.
Tuttavia, l'PP chiedeva l'anticipazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 14.11.2024, veniva rigettata l'istanza di anticipazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, confermando la data del 23.09.2025, ma veniva altresì disposta, a parziale modifica dell'ordinanza del 21.01.2024, che la medesima udienza si svolgesse in presenza per la discussione orale e decisione ex art. 281sexies c.p.c.
In data 15.09.2025, l'PP chiedeva che l'udienza di discussione orale della causa si svolgesse con la presenza della Forza Pubblica, per i motivi rappresentati nell'istanza stessa,
o, in subordine, mediante scambio di note scritte.
Con ordinanza del 18.09.2025, rigettata l'istanza di intervento della Forza Pubblica, il GU disponeva che l'udienza già fissata per il giorno 23.09.2025 veniva rinviata al giorno 3 ottobre 2025, disponendo che tale udienza si svolgesse nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
All'esito dell'udienza del 03.10.2025, celebrata con modalità cartolare, le parti depositavano le note di trattazione scritta, con le quali le stesse precisavano le rispettive conclusioni e discutevano la causa, e la stessa viene quindi ora definita con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
Pagina 3 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'ammissibilità dell'appello principale.
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla convenuta, atteso che, dalla lettura dell'atto introduttivo, risultano chiaramente indicati e comunque desumibili i motivi di impugnazione, avendo l'Avv. specificamente Pt_1
contestato l'assunto su cui si fonda la sentenza del GdP dr.ssa Corso, ovvero la ravvisata violazione del principio del ne bis in idem, argomentando ed esponendo le ragioni per le quali egli ritiene non violato tale principio nel caso di specie.
Sotto altro profilo, si deve affermare l'ammissibilità dell'appello anche ai sensi del combinato disposto degli artt. 113 e 339 c.p.c. (questione che, pur non essendo stata oggetto di contestazioni tra le parti, è rilevabile d'ufficio); invero, sebbene la domanda principale azionata in giudizio ha ad oggetto una somma di € 400,00 (non incidendo, sul valore della causa, la proposizione di domande risarcitorie ex art. 96 c.p.c., cfr. Cass., sez. 3, n. 8197 del
4/04/2013), e, pertanto, il Giudice di Pace avrebbe deciso secondo equità, con conseguente inappellabilità della sentenza, tuttavia, i vizi denunciati attengono alla violazione di norme processuali (tale è quella relativa alla violazione del ne bis in idem o alla copertura di giudicato).
Sull'inammissibilità di alcune domande formulate dall'PP . Parte_1
Sempre in via preliminare, occorre rilevare che l'odierno PP, con le note di trattazione scritta depositate lo scorso 24.09.2025, ha proposto una inammissibile, parziale, modifica delle conclusioni rassegnate con l'atto di appello.
Ed invero, al punto 5 delle conclusioni (pag. 3 delle note citate), l'Avv. ha chiesto di Pt_1 condannare “la sig.ra in solido con gli avvocati Antonio Maio e Chiara Controparte_1
NI …” (l'evidenziazione in grassetto è nostra), al pagamento di diverse somme poi elencate;
tuttavia, nelle conclusioni originarie dell'atto di appello, la condanna era stata richiesta esclusivamente nei confronti della controparte-appellata; sicché -a prescindere da ogni considerazione sull'ammissibilità, anche sostanziale, di una richiesta di condanna rivolta non solo nei confronti della parte sostanziale, ma anche dei suoi difensori- siamo di fronte ad un'evidente modifica delle domande, sotto il profilo soggettivo, assolutamente inammissibile da un punto di vista processuale.
In ogni caso, proprio con riferimento alla domanda di condanna spiegata al punto 5 delle
Pagina 4 di 11 conclusioni e, segnatamente, alle richieste di cui alle lettere b), c) e c) -lettera ripetuta due volte- che corrispondono a quelle di cui ai numeri 5, 6 e 7 dell'atto di appello, si deve ravvisare l'inammissibilità anche di quella spiegata (tempestivamente) contro la sola convenuta.
Con tali richieste, in pratica, si chiede a questo Giudice di pronunciarsi nuovamente sulla regolamentazione delle spese di lite di altri giudizi o fasi processuali (procedimenti monitori) autonome, che sono già stati definiti e chiusi davanti ai giudici di volta in volta designati e competenti;
sicché, il sottoscritto, investito esclusivamente dell'appello avverso la sentenza del GdP dr.ssa Corso, giammai può emettere nuovamente una pronuncia relativa alle spese di lite di altri autonomi procedimenti. Con riferimento, poi, alle richieste relative alle spese del procedimento monitorio, che, opposto, ha dato origine al presente appello (così come delle spese di primo grado), è evidente che la pronuncia sarà conseguenza dell'accoglimento o meno dell'impugnazione e della decisione sulle domande di merito, da cui conseguirà, a sua volta, la conferma o revoca del decreto opposto, anche in punto alla decisione sulle spese.
Merito.
Passando, quindi, all'esame del merito, l'appello proposto da è destituito di Parte_1
fondamento e, pertanto, deve essere rigettato per il seguente, assorbente motivo.
La domanda proposta con l'azione monitoria dal risulta infatti “coperta” dal Parte_1
giudicato formatosi nel giudizio di appello (N.R.G. 41887/2019 del Tribunale di Roma), proposto dalla avverso la sentenza n. 12678/2019, con la quale il Giudice Controparte_1 di Pace di Roma rigettava l'opposizione dalla stessa promossa avverso il decreto ingiuntivo,
n. 11406/2016, emesso dal Giudice di Pace a favore del , odierno PP. Parte_1
Ed invero, tale giudizio, svoltosi davanti alla dr.ssa CC Raffaella, del Tribunale di Roma, si è concluso con il verbale d'udienza a trattazione scritta del 30.12.2021, con il quale veniva dichiarata la cessazione della materia del contendere e l'estinzione il processo, posto che le parti aderivano alla proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. formulata dal Giudice con l'ordinanza del 19.11.2021 (v. doc. 7 del fascicolo di primo grado).
Ora, è utile riportare il contenuto di tale proposta conciliativa. Il Giudice ha, in particolare, proposto alle parti di conciliare la lite alle seguenti condizioni: “integrale compensazione delle spese di lite dei due gradi di giudizio, con conseguenziale restituzione in favore di parte PP della somma di euro 600,00 oltre oneri di legge eventualmente corrisposta a
Pagina 5 di 11 titolo di spese processuali di primo grado dalla in favore dell'avv. (cfr. CP_1 Pt_1
doc. 5 del fascicolo di primo grado).
Le parti aderivano quindi a tale proposta;
precisamente, l'Avv. con istanza del Pt_1
28.11.2021, formulava “espressa adesione” alla proposta conciliativa “accettando la somma di euro 600,00 (Seicento/00), oltre il rimborso delle spese generali, del c.p.a. e dell'i.v.a. a titolo di spese legali a tacitazione e stralcio di qualsiasi pretesa derivante dal giudizio recante il numero 41887/2019 del Tribunale civile di Roma” chiedendo la fissazione dell'udienza anticipata per la declaratoria di estinzione del giudizio per l'intervenuta conciliazione tra le parti (v. doc. 6 fascicolo di primo grado).
Ebbene, deve ritenersi che le parti, manifestando la propria adesione alla predetta proposta conciliativa, abbiano inteso concludere una vera e propria transazione ex art. 1965 c.c., avente ad oggetto anche le posizioni sostanziali di diritto controverse e non già soltanto l'azione giudiziale e le relative spese di lite.
La proposta avente natura transattiva è, invero, diretta a provocare nelle parti, appunto, la transazione (art. 1965 c.c.), ovvero il contratto col quale i litiganti, “facendosi reciproche concessioni”, pongono fine alla loro lite;
la proposta conciliativa, invece, persegue la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento di una attività di mediazione, che può anche prescindere da reciproche concessioni.
Nel caso di specie, sebbene apparentemente la proposta del Giudice sembri diretta a provocare una “semplice” conciliazione giudiziale, la stessa, a ben vedere, ha natura di vera e propria proposta transattiva.
Ed infatti, è possibile individuare univocamente, ancorché implicitamente, le “reciproche concessioni” effettuate dalle parti: il ha rinunciato al proprio diritto di credito per Pt_1 evitare l'eventuale condanna alle spese giudiziali del grado di appello, mentre la CP_1
ha rinunciato alla domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. e alla domanda di condanna del al pagamento delle proprie spese di lite per evitare l'alea del giudizio;
il tutto, con la Pt_1
compensazione delle spese di lite del grado di appello, ed anche del primo grado (di qui,
l'indicazione di eventuale restituzione di quanto versato dalla in forza della CP_1 condanna in primo grado).
Che questo fosse il contenuto e la finalità della proposta formulata dalla dr.ssa CC, lo si evince chiaramente dalla motivazione dell'ordinanza del 19.11.2021, ove si legge: «ritenuto che, in considerazione dell'oggetto della lite e della natura delle questioni giuridiche
Pagina 6 di 11 rilevanti, la controversia si presta ad essere risolta mediante l'accordo delle parti», richiamandosi poi anche l'alea del giudizio e persino le risultanze documentali -con evidente riferimento al merito della causa;
così come un chiaro riferito alla rinuncia alla domanda e, quindi, al diritto sostanziale con essa azionato, era contenuto nel già citato passaggio della adesione alla proposta da parte dell'Avv. ove egli dichiarava di accettarla “a Pt_1
tacitazione e stralcio di qualsiasi pretesa derivante dal giudizio”.
Del resto, laddove le parti avessero voluto abbandonare soltanto il giudizio, con effetti meramente processuali, avrebbero più verosimilmente adottato la formula della rinuncia agli atti ai sensi dell'art. 306 c.p.c..
Da ultimo, a fugare ogni ulteriore dubbio, vi è anche l'espressione utilizzata dalla dr.ssa
CC, che non si è limitata a dichiarare l'estinzione del giudizio, ma ha anche (e prima) dichiarato la cessazione della materia del contendere, di cui l'estinzione è stata mera conseguenza processuale.
Ritenuta, quindi, la natura di transazione del negozio risultante dalla proposta ex art. 185-bis di cui all'ordinanza del 19.11.2021 e dalla adesione manifestata dalle parti, deve a questo punto verificarsi se lo stesso spieghi o meno efficacia preclusiva dell'azione promossa nel presente giudizio dal . Parte_1
Innanzi tutto, occorre sottolineare come non sia rilevante la forma del provvedimento pronunciato dal Giudice, ovvero l'ordinanza di estinzione a verbale di udienza, poiché la giurisprudenza è ormai assolutamente pacifica nel sancire il principio della c.d. prevalenza della sostanza sulla forma, secondo cui, per stabilire la natura di un provvedimento giudiziale, occorre avere riguardo al suo contenuto e non già alla forma esteriore adottata (ex multis, Cass. SU, n. 10946 del 9/06/2004; sez. 2, n. 27127 del 19/12/2014, n. 14222 del
12/07/2016, n. 18499 del 30/06/2021; sez. 1, n. 3945 del 19/02/2018, n. 16446 del
13/06/2024 e sez. 3, n. 18603 dell'8/07/2025). E la giurisprudenza è altrettanto pacifica nell'affermare che la declaratoria di cessazione della materia del contendere costituisce pronuncia di definizione della causa nel merito e non soltanto in rito.
Più in particolare, proprio con riferimento alla cessazione del contendere pronunciata a seguito di conciliazione tra le parti -come nel caso di specie- giova richiamare il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8980 del
2018, secondo cui «La declaratoria della cessazione della materia del contendere per intervenuto regolamento negoziale di risoluzione della controversia esprime in questo senso
Pagina 7 di 11 il significato di una pronuncia di definizione del giudizio per una ragione attinente al
“merito” della controversia, in quanto attesta che la res dedotta in giudizio e la cui disciplina si chiedeva al giudice risulta regolata fra le parti sulla base di un accordo negoziale.
Per effetto della decisione, risultando da essa che la posizione delle parti è regolata dall'accordo transattivo, la conseguenza sarà che l'azione già proposta nel giudizio non potrà essere riproposta nei termini in cui era stata a suo tempo fatta valere, perché essa è stata consumata dall'accordo convenzionale sopravvenuto. Le situazioni giuridiche azionabili saranno solo quelle emergenti dall'accordo, sia stato esso individuato oppure no.
Anche in questo secondo caso, la riproposizione della domanda originaria (a meno che si prospetti la risoluzione dell'accordo transattivo), incontrerebbe un vincolo di giudicato sulla sua consumazione e, quindi, sulla sua inesistenza, siccome nascente dalla sentenza di dichiarazione di cessazione della materia del contendere per l'intervenuto accordo negoziale».
Ora, è evidente che il non ha azionato le situazioni giuridiche emergenti dall'accordo Pt_1
transattivo, né ha prospettato la risoluzione o l'invalidità dell'accordo medesimo, ma ha semplicemente riproposto la domanda di rimborso della tassa di registro della sentenza n.
14157/2015 nei medesimi termini in cui era tempo fatta valere nel giudizio Parte_2 concluso con l'accordo transattivo disciplinante la posizione delle parti.
Ne consegue che deve certamente ritenersi che tale domanda incontra il vincolo del
“giudicato sulla sua consumazione e, quindi, sulla sua inesistenza, siccome nascente dalla sentenza di dichiarazione di cessazione della materia del contendere per l'intervenuto accordo negoziale”, che nel caso di specie è stata adottata nelle forme del verbale di
“conciliazione” ex art. 88 disp. att. c.p.c.
Pertanto, erra il nel ritenere che la propria adesione alla proposta conciliativa Pt_1 implichi una mera rinuncia al giudizio e, quindi, correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto che “la proposta conciliativa alla quale le parti aderivano definiva nel merito la controversia”.
Per tutto quanto esposto, essendo la (ri)proposizione della domanda del in primo Pt_1
grado impedita dalla transazione intervenuta tra le parti nell'ambito del giudizio di appello n.
41887/2019 del Tribunale civile di Roma, l'appello risulta infondato e va, dunque, rigettato.
È poi evidente che, laddove l'odierno PP lamenta non meglio precisate violazioni
Pagina 8 di 11 commesse dal Giudice del precedente appello (che saranno oggetto di valutazione da parte dell'AG penale, investita della vicenda a seguito di denuncia sporta dallo stesso e, Pt_1 soprattutto, contesta che sarebbe stato praticamente “costretto” ad aderire alla proposta conciliativa del GU, oppure deduca di avervi aderito per mero errore, tali doglianze non possono essere valutate in questa sede, poiché attengono alla validità o efficacia della conciliazione e, quindi, avrebbero dovuto essere fatte valere, semmai, in sede di impugnativa del provvedimento di estinzione (che, in quanto avente natura di sentenza in grado di appello, come detto sopra, era soggetto al ricorso in Cassazione).
Domande risarcitorie ed ex art. 96 c.p.c. ed appello incidentale della convenuta.
Per quanto riguarda la domanda risarcitoria per lite temeraria, avanzata dall'PP nei confronti dell'appellata la stessa, a fronte del rigetto dell'appello, Pt_1 CP_1
non può ovviamente essere accolta, come si evince chiaramente dal testo dell'art. 96 c.p.c., che parla sempre di condanna a carico della parte “soccombente”. Allo stesso modo, non può accogliersi la ulteriore domanda risarcitoria (che appare autonoma, avendo l'Avv. Pt_1
nelle proprie conclusioni, chiesto la condanna della controparte al risarcimento di €
10.000,00, sia ai sensi dell'art. 96 c.p.c., sia a titolo di danni morali e altro), in primo luogo, perché la deduzione è assolutamente generica, non essendo in alcun modo indicati quali sarebbero in concreto i danni (persino biologici, che, come noto, devono essere provati documentalmente o tramite CTU) subiti dal e, in secondo luogo, perché la richiesta è Pt_1
pur sempre legata alle iniziative giudiziarie assunte dalla che, quindi, non CP_1 possono essere fonte di alcun danno, essendo risultate lecite.
Tuttavia, non può essere accolto nemmeno l'appello incidentale, avente ad oggetto, a sua volta, la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. nei confronti dell'Avv. Pt_1
Occorre precisare come, rispetto alle richieste formulate dalla odierna PP in primo grado -ove si era domandato sia un risarcimento danni ordinario, sia una condanna per lite temeraria- è stata riproposta in appello soltanto quest'ultima domanda, sicché l'altra deve ritenersi abbandonata e coperta da giudicato implicito.
Per quanto riguarda la domanda per lite temeraria, non può non rilevarsi, in via preliminare,
l'inammissibilità dell'appello, per totale carenza di indicazione dei motivi di impugnazione: il Giudice di Pace, nella sentenza in oggetto -sia pure in maniera estremamente sintetica- ha rigettato le domande ex art. 96 c.p.c. (senza specificare quali e, quindi, riferendosi a quelle
Pagina 9 di 11 proposte da entrambe le parti), ritenendone non sussistenti i presupposti e non provati i danni, peraltro “genericamente lamentati” (cfr. pag. 2 della motivazione, penultimo capoverso prima del dispositivo).
A fronte di tale esplicita pronuncia l'PP incidentale avrebbe dovuto esporre ex art. 342 c.p.c. gli specifici motivi di impugnazione, laddove, invece, si è limitata a riproporre la domanda così come già formulata in primo grado, senza nulla dedurre, contestare o replicare avverso la motivazione della sentenza impugnata.
In ogni caso, la domanda è infondata, dovendosi condividere l'assunto del Giudice di Pace sulla totale assenza di allegazione, prima ancora che di prova, dei danni asseritamente subiti dalla sig.ra in ragione delle iniziative giudiziarie dell'Avv. CP_1 Pt_1
Nella specie, non vi è dubbio che la parte appellata abbia inteso domandare un risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 primo comma c.p.c.; per pacifica giurisprudenza, si tratta di una vera e propria domanda risarcitoria di natura extracontrattuale, che necessita, pertanto, della prova in ordine ai suoi presupposti, non solo sotto il profilo soggettivo (la mala fede o colpa grave nell'agire in giudizio), ma anche sotto quello oggettivo, con particolare riguardo alla dimostrazione di danni ulteriori causati dall'azione giudiziale, dovendosi dimostrare, o quanto meno allegare in fatto, tali danni al fine di ottenere la condanna richiesta, (Cass. sez.
3, n. 21798 del 27/10/2015; sez. 2, n. 7620 del 26/03/2013; n. 3388 del 15/02/2007; sez. I, n.
27383 del 12/12/2005 e n. 21393 del 4/11/2005; S.U. ord. n. 7583 del 20/04/2004; più di recente, v. Cass., sez. 3, n. 15175 del 30/05/2023); deve infatti trattarsi di danni aggiuntivi che non siano già compensati dalla condanna al pagamento delle spese processuali.
Peraltro, non si ritiene nemmeno configurabile, in capo all'Avv. il profilo soggettivo Pt_1
della mala fede o colpa grave, atteso che, in relazione alla prima iniziativa giudiziaria (quella Con intrapresa con il primo ricorso per nel 2016), le sue ragioni apparivano fondate nel merito
(essendo incontestato e documentato che egli aveva pagato integralmente l'imposta di registro della sentenza, che gravava, sostanzialmente, sulla sig.ra risultata CP_1
soccombente nel giudizio), tanto da essere state accolte in primo grado, con il rigetto dell'opposizione; successivamente, la definizione del giudizio, in appello, con una conciliazione giudiziale, pur a fronte di una sentenza a sé favorevole, esclude in radice la configurabilità di una mala fede o colpa grave da parte dell'Avv. Pt_1
Con riferimento, poi, all'iniziativa assunta nel presente giudizio, se è vero che si è ritenuto infondato l'appello, è pur vero che la vicenda si prestava a diverse legittime interpretazioni,
Pagina 10 di 11 in ordine alla natura, contenuto e portata del provvedimento definitorio della dr.ssa CC, dovendosi pertanto escludere una mala fede o colpa grave in capo all'Avv. Pt_1
Spese di lite.
Le spese del presente grado di giudizio vengono integralmente compensate, tenuto conto della soccombenza reciproca.
Il rigetto integrale dell'impugnazione determina, a carico dell'PP, la sussistenza dei presupposti per l'obbligo ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/02, di versamento di una somma pari all'importo del contributo unificato dovuto per l'iscrizione dell'appello.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 26584/2023, respinta o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la Sentenza del Giudice di Pace di Roma, n. 7048/2023, pronunciata in data 25.02.2023 e pubblicata il 20.03.2023;
- dichiara in parte inammissibili e, per il resto, rigetta, le domande risarcitorie, anche ai sensi dell'art. 96 cpc, dell'PP
- dichiara inammissibile e, comunque, infondato, l'appello incidentale proposto da
; Controparte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
- dichiara la sussistenza dei presupposti ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002, dell'obbligo di versamento, da parte dell'PP , di un ulteriore Parte_1
importo pari al contributo unificato dovuto per il presente appello.
Così deciso in Roma, in data 10/11/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Antonio Romano, magistrato ordinario in tirocinio (D.M. 22/10/2024).
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 26584/2023 del R.G., pendente tra
(C.F. ), procuratore di sé stesso ex art. 86 cpc;
Parte_1 C.F._1
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), con gli Avv.ti MAIO ANTONIO Controparte_1 C.F._2
e IN CHIARA;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace – Ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI
Per parte PP: come da note di trattazione scritta depositata in data 24.09.2025
Per parte appellata: come da note di trattazione scritta depositata in data 02.10.2025
SVOLGIMENTO DE PROCESSO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, l'Avv. ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 7048/2023, emessa dal Giudice di Pace di Roma, con cui era stata accolta l'opposizione di e revocato il decreto ingiuntivo n. 7200/2022, emesso Controparte_1 dallo stesso Giudice di Pace di Roma su ricorso del nei confronti della Parte_1
. Controparte_1
A fondamento dell'impugnazione, l'PP ha dedotto:
Pagina 1 di 11 - che esso PP chiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo n. 7200/2022, con il quale il
Giudice di Pace di Roma ingiungeva ad il pagamento della somma di Controparte_1
€400,00, oltre interessi legali e spese del giudizio monitorio, a titolo di rimborso della tassa di registro della sentenza n. 14157/2015, emessa dal Tribunale di Roma, nel giudizio n. R.G.
22046/2023, promosso dal nei confronti della atteso che il Pt_1 CP_1 Pt_1
nell'inerzia della rimasta soccombente in tale giudizio, era stato costretto a CP_1
pagare tale tassa per poi richiederne la restituzione;
- che per il medesimo credito esso PP aveva già ottenuto un decreto ingiuntivo, n.
11406/2016, emesso dal Giudice di Pace di Roma;
- che anche tale decreto ingiuntivo era stato opposto dall'odierna appellata e che il giudizio di opposizione, di cui al n. R.G. 83009/2016, si era concluso con la sentenza di rigetto n.
12678/2019 del Giudice di Pace di Roma;
- che, avverso la citata sentenza n. 12678/2019 del Giudice di Pace, la Controparte_1
aveva proposto appello (n. R.G. 41887/2019), che si era concluso con il provvedimento del
Tribunale di Roma del 30.12.2021, emesso in sede di verbale d'udienza a trattazione scritta, nel quale veniva dato atto che le parti conciliavano la causa come da ordinanza del
19.11.2021, e veniva pertanto dichiarata cessata la materia del contendere ed estinto il processo, stante il deposito da parte di tutte le parti di note di adesione alla proposta ex art. 185bis c.p.c. di cui alla predetta ordinanza;
- che l'odierno PP, ritenendo che l'adesione alla proposta conciliativa ex art. 185bis
c.p.c. formulata dal giudice con l'ordinanza del 19.11.2021 nel giudizio n. R.G. 41887/2019 implicasse una mera rinuncia al giudizio e non anche al diritto di credito, aveva inteso nuovamente agire in via monitoria, ottenendo il citato decreto ingiuntivo n. 7200/2022, opposto nel giudizio (n. R.G. GdP 22046/2023) conclusosi con la sentenza qui appellata;
- che la sentenza impugnata accoglieva l'opposizione della odierna appellata, dichiarando improcedibile la domanda proposta con il D.I. opposto per violazione del principio del ne bis in idem, essendo già stata oggetto di altro giudizio;
- che tale pronuncia si fonderebbe esclusivamente sul rilievo che “l'adesione alla proposta conciliativa formulata dal giudice ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. non può ritenersi soggetta a condizioni, né può ritenersi, come afferma l'opposto, una mera rinuncia al giudizio, atteso che la proposta conciliativa alle quale le parti aderivano definiva nel merito la controversia”
(v. doc. “Sentenza_signed.pdf” allegato alla citazione);
Pagina 2 di 11 - che, tuttavia, esso PP, con l'accettazione della proposta conciliativa di cui all'ordinanza del 19.11.2021, non avrebbe rinunciato al proprio diritto di credito, ma solo all'azione legale;
- che, pertanto, ad avviso di esso PP, erra il Giudice di Pace laddove ritiene che l'adesione alla proposta conciliativa non consenta al creditore di agire nuovamente per il proprio credito, posto che tale adesione comporterebbe solo l'estinzione del giudizio. si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, l'accertamento Controparte_1 dell'inammissibilità ovvero della manifesta infondatezza dell'appello, e in via principale il suo rigetto, con conferma della sentenza impugnata, per violazione del principio del ne bis in idem e per aver l'appellata provveduto comunque al pagamento della tassa di registro della sentenza n. 14157/2015. La con appello incidentale, chiedeva altresì la CP_1 condanna del al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., nella somma di euro Pt_1
5.000,00 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Con ordinanza del 21.01.2024, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 23.09.2025 per la precisazione delle conclusioni.
Tuttavia, l'PP chiedeva l'anticipazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 14.11.2024, veniva rigettata l'istanza di anticipazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, confermando la data del 23.09.2025, ma veniva altresì disposta, a parziale modifica dell'ordinanza del 21.01.2024, che la medesima udienza si svolgesse in presenza per la discussione orale e decisione ex art. 281sexies c.p.c.
In data 15.09.2025, l'PP chiedeva che l'udienza di discussione orale della causa si svolgesse con la presenza della Forza Pubblica, per i motivi rappresentati nell'istanza stessa,
o, in subordine, mediante scambio di note scritte.
Con ordinanza del 18.09.2025, rigettata l'istanza di intervento della Forza Pubblica, il GU disponeva che l'udienza già fissata per il giorno 23.09.2025 veniva rinviata al giorno 3 ottobre 2025, disponendo che tale udienza si svolgesse nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
All'esito dell'udienza del 03.10.2025, celebrata con modalità cartolare, le parti depositavano le note di trattazione scritta, con le quali le stesse precisavano le rispettive conclusioni e discutevano la causa, e la stessa viene quindi ora definita con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
Pagina 3 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'ammissibilità dell'appello principale.
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla convenuta, atteso che, dalla lettura dell'atto introduttivo, risultano chiaramente indicati e comunque desumibili i motivi di impugnazione, avendo l'Avv. specificamente Pt_1
contestato l'assunto su cui si fonda la sentenza del GdP dr.ssa Corso, ovvero la ravvisata violazione del principio del ne bis in idem, argomentando ed esponendo le ragioni per le quali egli ritiene non violato tale principio nel caso di specie.
Sotto altro profilo, si deve affermare l'ammissibilità dell'appello anche ai sensi del combinato disposto degli artt. 113 e 339 c.p.c. (questione che, pur non essendo stata oggetto di contestazioni tra le parti, è rilevabile d'ufficio); invero, sebbene la domanda principale azionata in giudizio ha ad oggetto una somma di € 400,00 (non incidendo, sul valore della causa, la proposizione di domande risarcitorie ex art. 96 c.p.c., cfr. Cass., sez. 3, n. 8197 del
4/04/2013), e, pertanto, il Giudice di Pace avrebbe deciso secondo equità, con conseguente inappellabilità della sentenza, tuttavia, i vizi denunciati attengono alla violazione di norme processuali (tale è quella relativa alla violazione del ne bis in idem o alla copertura di giudicato).
Sull'inammissibilità di alcune domande formulate dall'PP . Parte_1
Sempre in via preliminare, occorre rilevare che l'odierno PP, con le note di trattazione scritta depositate lo scorso 24.09.2025, ha proposto una inammissibile, parziale, modifica delle conclusioni rassegnate con l'atto di appello.
Ed invero, al punto 5 delle conclusioni (pag. 3 delle note citate), l'Avv. ha chiesto di Pt_1 condannare “la sig.ra in solido con gli avvocati Antonio Maio e Chiara Controparte_1
NI …” (l'evidenziazione in grassetto è nostra), al pagamento di diverse somme poi elencate;
tuttavia, nelle conclusioni originarie dell'atto di appello, la condanna era stata richiesta esclusivamente nei confronti della controparte-appellata; sicché -a prescindere da ogni considerazione sull'ammissibilità, anche sostanziale, di una richiesta di condanna rivolta non solo nei confronti della parte sostanziale, ma anche dei suoi difensori- siamo di fronte ad un'evidente modifica delle domande, sotto il profilo soggettivo, assolutamente inammissibile da un punto di vista processuale.
In ogni caso, proprio con riferimento alla domanda di condanna spiegata al punto 5 delle
Pagina 4 di 11 conclusioni e, segnatamente, alle richieste di cui alle lettere b), c) e c) -lettera ripetuta due volte- che corrispondono a quelle di cui ai numeri 5, 6 e 7 dell'atto di appello, si deve ravvisare l'inammissibilità anche di quella spiegata (tempestivamente) contro la sola convenuta.
Con tali richieste, in pratica, si chiede a questo Giudice di pronunciarsi nuovamente sulla regolamentazione delle spese di lite di altri giudizi o fasi processuali (procedimenti monitori) autonome, che sono già stati definiti e chiusi davanti ai giudici di volta in volta designati e competenti;
sicché, il sottoscritto, investito esclusivamente dell'appello avverso la sentenza del GdP dr.ssa Corso, giammai può emettere nuovamente una pronuncia relativa alle spese di lite di altri autonomi procedimenti. Con riferimento, poi, alle richieste relative alle spese del procedimento monitorio, che, opposto, ha dato origine al presente appello (così come delle spese di primo grado), è evidente che la pronuncia sarà conseguenza dell'accoglimento o meno dell'impugnazione e della decisione sulle domande di merito, da cui conseguirà, a sua volta, la conferma o revoca del decreto opposto, anche in punto alla decisione sulle spese.
Merito.
Passando, quindi, all'esame del merito, l'appello proposto da è destituito di Parte_1
fondamento e, pertanto, deve essere rigettato per il seguente, assorbente motivo.
La domanda proposta con l'azione monitoria dal risulta infatti “coperta” dal Parte_1
giudicato formatosi nel giudizio di appello (N.R.G. 41887/2019 del Tribunale di Roma), proposto dalla avverso la sentenza n. 12678/2019, con la quale il Giudice Controparte_1 di Pace di Roma rigettava l'opposizione dalla stessa promossa avverso il decreto ingiuntivo,
n. 11406/2016, emesso dal Giudice di Pace a favore del , odierno PP. Parte_1
Ed invero, tale giudizio, svoltosi davanti alla dr.ssa CC Raffaella, del Tribunale di Roma, si è concluso con il verbale d'udienza a trattazione scritta del 30.12.2021, con il quale veniva dichiarata la cessazione della materia del contendere e l'estinzione il processo, posto che le parti aderivano alla proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. formulata dal Giudice con l'ordinanza del 19.11.2021 (v. doc. 7 del fascicolo di primo grado).
Ora, è utile riportare il contenuto di tale proposta conciliativa. Il Giudice ha, in particolare, proposto alle parti di conciliare la lite alle seguenti condizioni: “integrale compensazione delle spese di lite dei due gradi di giudizio, con conseguenziale restituzione in favore di parte PP della somma di euro 600,00 oltre oneri di legge eventualmente corrisposta a
Pagina 5 di 11 titolo di spese processuali di primo grado dalla in favore dell'avv. (cfr. CP_1 Pt_1
doc. 5 del fascicolo di primo grado).
Le parti aderivano quindi a tale proposta;
precisamente, l'Avv. con istanza del Pt_1
28.11.2021, formulava “espressa adesione” alla proposta conciliativa “accettando la somma di euro 600,00 (Seicento/00), oltre il rimborso delle spese generali, del c.p.a. e dell'i.v.a. a titolo di spese legali a tacitazione e stralcio di qualsiasi pretesa derivante dal giudizio recante il numero 41887/2019 del Tribunale civile di Roma” chiedendo la fissazione dell'udienza anticipata per la declaratoria di estinzione del giudizio per l'intervenuta conciliazione tra le parti (v. doc. 6 fascicolo di primo grado).
Ebbene, deve ritenersi che le parti, manifestando la propria adesione alla predetta proposta conciliativa, abbiano inteso concludere una vera e propria transazione ex art. 1965 c.c., avente ad oggetto anche le posizioni sostanziali di diritto controverse e non già soltanto l'azione giudiziale e le relative spese di lite.
La proposta avente natura transattiva è, invero, diretta a provocare nelle parti, appunto, la transazione (art. 1965 c.c.), ovvero il contratto col quale i litiganti, “facendosi reciproche concessioni”, pongono fine alla loro lite;
la proposta conciliativa, invece, persegue la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento di una attività di mediazione, che può anche prescindere da reciproche concessioni.
Nel caso di specie, sebbene apparentemente la proposta del Giudice sembri diretta a provocare una “semplice” conciliazione giudiziale, la stessa, a ben vedere, ha natura di vera e propria proposta transattiva.
Ed infatti, è possibile individuare univocamente, ancorché implicitamente, le “reciproche concessioni” effettuate dalle parti: il ha rinunciato al proprio diritto di credito per Pt_1 evitare l'eventuale condanna alle spese giudiziali del grado di appello, mentre la CP_1
ha rinunciato alla domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. e alla domanda di condanna del al pagamento delle proprie spese di lite per evitare l'alea del giudizio;
il tutto, con la Pt_1
compensazione delle spese di lite del grado di appello, ed anche del primo grado (di qui,
l'indicazione di eventuale restituzione di quanto versato dalla in forza della CP_1 condanna in primo grado).
Che questo fosse il contenuto e la finalità della proposta formulata dalla dr.ssa CC, lo si evince chiaramente dalla motivazione dell'ordinanza del 19.11.2021, ove si legge: «ritenuto che, in considerazione dell'oggetto della lite e della natura delle questioni giuridiche
Pagina 6 di 11 rilevanti, la controversia si presta ad essere risolta mediante l'accordo delle parti», richiamandosi poi anche l'alea del giudizio e persino le risultanze documentali -con evidente riferimento al merito della causa;
così come un chiaro riferito alla rinuncia alla domanda e, quindi, al diritto sostanziale con essa azionato, era contenuto nel già citato passaggio della adesione alla proposta da parte dell'Avv. ove egli dichiarava di accettarla “a Pt_1
tacitazione e stralcio di qualsiasi pretesa derivante dal giudizio”.
Del resto, laddove le parti avessero voluto abbandonare soltanto il giudizio, con effetti meramente processuali, avrebbero più verosimilmente adottato la formula della rinuncia agli atti ai sensi dell'art. 306 c.p.c..
Da ultimo, a fugare ogni ulteriore dubbio, vi è anche l'espressione utilizzata dalla dr.ssa
CC, che non si è limitata a dichiarare l'estinzione del giudizio, ma ha anche (e prima) dichiarato la cessazione della materia del contendere, di cui l'estinzione è stata mera conseguenza processuale.
Ritenuta, quindi, la natura di transazione del negozio risultante dalla proposta ex art. 185-bis di cui all'ordinanza del 19.11.2021 e dalla adesione manifestata dalle parti, deve a questo punto verificarsi se lo stesso spieghi o meno efficacia preclusiva dell'azione promossa nel presente giudizio dal . Parte_1
Innanzi tutto, occorre sottolineare come non sia rilevante la forma del provvedimento pronunciato dal Giudice, ovvero l'ordinanza di estinzione a verbale di udienza, poiché la giurisprudenza è ormai assolutamente pacifica nel sancire il principio della c.d. prevalenza della sostanza sulla forma, secondo cui, per stabilire la natura di un provvedimento giudiziale, occorre avere riguardo al suo contenuto e non già alla forma esteriore adottata (ex multis, Cass. SU, n. 10946 del 9/06/2004; sez. 2, n. 27127 del 19/12/2014, n. 14222 del
12/07/2016, n. 18499 del 30/06/2021; sez. 1, n. 3945 del 19/02/2018, n. 16446 del
13/06/2024 e sez. 3, n. 18603 dell'8/07/2025). E la giurisprudenza è altrettanto pacifica nell'affermare che la declaratoria di cessazione della materia del contendere costituisce pronuncia di definizione della causa nel merito e non soltanto in rito.
Più in particolare, proprio con riferimento alla cessazione del contendere pronunciata a seguito di conciliazione tra le parti -come nel caso di specie- giova richiamare il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8980 del
2018, secondo cui «La declaratoria della cessazione della materia del contendere per intervenuto regolamento negoziale di risoluzione della controversia esprime in questo senso
Pagina 7 di 11 il significato di una pronuncia di definizione del giudizio per una ragione attinente al
“merito” della controversia, in quanto attesta che la res dedotta in giudizio e la cui disciplina si chiedeva al giudice risulta regolata fra le parti sulla base di un accordo negoziale.
Per effetto della decisione, risultando da essa che la posizione delle parti è regolata dall'accordo transattivo, la conseguenza sarà che l'azione già proposta nel giudizio non potrà essere riproposta nei termini in cui era stata a suo tempo fatta valere, perché essa è stata consumata dall'accordo convenzionale sopravvenuto. Le situazioni giuridiche azionabili saranno solo quelle emergenti dall'accordo, sia stato esso individuato oppure no.
Anche in questo secondo caso, la riproposizione della domanda originaria (a meno che si prospetti la risoluzione dell'accordo transattivo), incontrerebbe un vincolo di giudicato sulla sua consumazione e, quindi, sulla sua inesistenza, siccome nascente dalla sentenza di dichiarazione di cessazione della materia del contendere per l'intervenuto accordo negoziale».
Ora, è evidente che il non ha azionato le situazioni giuridiche emergenti dall'accordo Pt_1
transattivo, né ha prospettato la risoluzione o l'invalidità dell'accordo medesimo, ma ha semplicemente riproposto la domanda di rimborso della tassa di registro della sentenza n.
14157/2015 nei medesimi termini in cui era tempo fatta valere nel giudizio Parte_2 concluso con l'accordo transattivo disciplinante la posizione delle parti.
Ne consegue che deve certamente ritenersi che tale domanda incontra il vincolo del
“giudicato sulla sua consumazione e, quindi, sulla sua inesistenza, siccome nascente dalla sentenza di dichiarazione di cessazione della materia del contendere per l'intervenuto accordo negoziale”, che nel caso di specie è stata adottata nelle forme del verbale di
“conciliazione” ex art. 88 disp. att. c.p.c.
Pertanto, erra il nel ritenere che la propria adesione alla proposta conciliativa Pt_1 implichi una mera rinuncia al giudizio e, quindi, correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto che “la proposta conciliativa alla quale le parti aderivano definiva nel merito la controversia”.
Per tutto quanto esposto, essendo la (ri)proposizione della domanda del in primo Pt_1
grado impedita dalla transazione intervenuta tra le parti nell'ambito del giudizio di appello n.
41887/2019 del Tribunale civile di Roma, l'appello risulta infondato e va, dunque, rigettato.
È poi evidente che, laddove l'odierno PP lamenta non meglio precisate violazioni
Pagina 8 di 11 commesse dal Giudice del precedente appello (che saranno oggetto di valutazione da parte dell'AG penale, investita della vicenda a seguito di denuncia sporta dallo stesso e, Pt_1 soprattutto, contesta che sarebbe stato praticamente “costretto” ad aderire alla proposta conciliativa del GU, oppure deduca di avervi aderito per mero errore, tali doglianze non possono essere valutate in questa sede, poiché attengono alla validità o efficacia della conciliazione e, quindi, avrebbero dovuto essere fatte valere, semmai, in sede di impugnativa del provvedimento di estinzione (che, in quanto avente natura di sentenza in grado di appello, come detto sopra, era soggetto al ricorso in Cassazione).
Domande risarcitorie ed ex art. 96 c.p.c. ed appello incidentale della convenuta.
Per quanto riguarda la domanda risarcitoria per lite temeraria, avanzata dall'PP nei confronti dell'appellata la stessa, a fronte del rigetto dell'appello, Pt_1 CP_1
non può ovviamente essere accolta, come si evince chiaramente dal testo dell'art. 96 c.p.c., che parla sempre di condanna a carico della parte “soccombente”. Allo stesso modo, non può accogliersi la ulteriore domanda risarcitoria (che appare autonoma, avendo l'Avv. Pt_1
nelle proprie conclusioni, chiesto la condanna della controparte al risarcimento di €
10.000,00, sia ai sensi dell'art. 96 c.p.c., sia a titolo di danni morali e altro), in primo luogo, perché la deduzione è assolutamente generica, non essendo in alcun modo indicati quali sarebbero in concreto i danni (persino biologici, che, come noto, devono essere provati documentalmente o tramite CTU) subiti dal e, in secondo luogo, perché la richiesta è Pt_1
pur sempre legata alle iniziative giudiziarie assunte dalla che, quindi, non CP_1 possono essere fonte di alcun danno, essendo risultate lecite.
Tuttavia, non può essere accolto nemmeno l'appello incidentale, avente ad oggetto, a sua volta, la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. nei confronti dell'Avv. Pt_1
Occorre precisare come, rispetto alle richieste formulate dalla odierna PP in primo grado -ove si era domandato sia un risarcimento danni ordinario, sia una condanna per lite temeraria- è stata riproposta in appello soltanto quest'ultima domanda, sicché l'altra deve ritenersi abbandonata e coperta da giudicato implicito.
Per quanto riguarda la domanda per lite temeraria, non può non rilevarsi, in via preliminare,
l'inammissibilità dell'appello, per totale carenza di indicazione dei motivi di impugnazione: il Giudice di Pace, nella sentenza in oggetto -sia pure in maniera estremamente sintetica- ha rigettato le domande ex art. 96 c.p.c. (senza specificare quali e, quindi, riferendosi a quelle
Pagina 9 di 11 proposte da entrambe le parti), ritenendone non sussistenti i presupposti e non provati i danni, peraltro “genericamente lamentati” (cfr. pag. 2 della motivazione, penultimo capoverso prima del dispositivo).
A fronte di tale esplicita pronuncia l'PP incidentale avrebbe dovuto esporre ex art. 342 c.p.c. gli specifici motivi di impugnazione, laddove, invece, si è limitata a riproporre la domanda così come già formulata in primo grado, senza nulla dedurre, contestare o replicare avverso la motivazione della sentenza impugnata.
In ogni caso, la domanda è infondata, dovendosi condividere l'assunto del Giudice di Pace sulla totale assenza di allegazione, prima ancora che di prova, dei danni asseritamente subiti dalla sig.ra in ragione delle iniziative giudiziarie dell'Avv. CP_1 Pt_1
Nella specie, non vi è dubbio che la parte appellata abbia inteso domandare un risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 primo comma c.p.c.; per pacifica giurisprudenza, si tratta di una vera e propria domanda risarcitoria di natura extracontrattuale, che necessita, pertanto, della prova in ordine ai suoi presupposti, non solo sotto il profilo soggettivo (la mala fede o colpa grave nell'agire in giudizio), ma anche sotto quello oggettivo, con particolare riguardo alla dimostrazione di danni ulteriori causati dall'azione giudiziale, dovendosi dimostrare, o quanto meno allegare in fatto, tali danni al fine di ottenere la condanna richiesta, (Cass. sez.
3, n. 21798 del 27/10/2015; sez. 2, n. 7620 del 26/03/2013; n. 3388 del 15/02/2007; sez. I, n.
27383 del 12/12/2005 e n. 21393 del 4/11/2005; S.U. ord. n. 7583 del 20/04/2004; più di recente, v. Cass., sez. 3, n. 15175 del 30/05/2023); deve infatti trattarsi di danni aggiuntivi che non siano già compensati dalla condanna al pagamento delle spese processuali.
Peraltro, non si ritiene nemmeno configurabile, in capo all'Avv. il profilo soggettivo Pt_1
della mala fede o colpa grave, atteso che, in relazione alla prima iniziativa giudiziaria (quella Con intrapresa con il primo ricorso per nel 2016), le sue ragioni apparivano fondate nel merito
(essendo incontestato e documentato che egli aveva pagato integralmente l'imposta di registro della sentenza, che gravava, sostanzialmente, sulla sig.ra risultata CP_1
soccombente nel giudizio), tanto da essere state accolte in primo grado, con il rigetto dell'opposizione; successivamente, la definizione del giudizio, in appello, con una conciliazione giudiziale, pur a fronte di una sentenza a sé favorevole, esclude in radice la configurabilità di una mala fede o colpa grave da parte dell'Avv. Pt_1
Con riferimento, poi, all'iniziativa assunta nel presente giudizio, se è vero che si è ritenuto infondato l'appello, è pur vero che la vicenda si prestava a diverse legittime interpretazioni,
Pagina 10 di 11 in ordine alla natura, contenuto e portata del provvedimento definitorio della dr.ssa CC, dovendosi pertanto escludere una mala fede o colpa grave in capo all'Avv. Pt_1
Spese di lite.
Le spese del presente grado di giudizio vengono integralmente compensate, tenuto conto della soccombenza reciproca.
Il rigetto integrale dell'impugnazione determina, a carico dell'PP, la sussistenza dei presupposti per l'obbligo ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/02, di versamento di una somma pari all'importo del contributo unificato dovuto per l'iscrizione dell'appello.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 26584/2023, respinta o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la Sentenza del Giudice di Pace di Roma, n. 7048/2023, pronunciata in data 25.02.2023 e pubblicata il 20.03.2023;
- dichiara in parte inammissibili e, per il resto, rigetta, le domande risarcitorie, anche ai sensi dell'art. 96 cpc, dell'PP
- dichiara inammissibile e, comunque, infondato, l'appello incidentale proposto da
; Controparte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
- dichiara la sussistenza dei presupposti ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002, dell'obbligo di versamento, da parte dell'PP , di un ulteriore Parte_1
importo pari al contributo unificato dovuto per il presente appello.
Così deciso in Roma, in data 10/11/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Antonio Romano, magistrato ordinario in tirocinio (D.M. 22/10/2024).
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