Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/02/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA-SEZ. I CIVILE VERBALE DI UDIENZA Il giorno 12 febbraio 2025, davanti al G.I. dott. Mauro Mirenna, chiamato il procedimento n. R.G. 1529/2024, alle ore 10,05 è comparso l'Avv. Salvatore Pantò per delega dell'Avv. Melita Cafarelli, per parte appellante, che discute oralmente la causa precisando le conclusioni in cui insiste e chiede la decisione;
tanto premesso
Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA I SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Unico dott. Mauro Mirenna, all'udienza del 12 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al R.G. 1529/2024 tra
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Messina Via San Sebastiano n. C.F._1
14, presso lo studio dell'Avv. Cafarelli Melita dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
ricorrente e
, (C.F. ), domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1
Messina Via San Paolo is. 361 rappresentata, ai sensi del c. 9, art. 6 del Dlgs. 150/2011, dal Funzionario delegato, Responsabile dell'Ufficio Sanzioni e Osservatorio Rifiuti
Istr. Lab. Giuseppe Vento;
convenuto
Avente ad oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. ritualmente notificato, Parte_1 proponeva davanti a questo Tribunale, opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 85/2024 del 01/03/2024, emessa dalla e notificata il Controparte_2
12/03/2024, relativa al verbale di accertamento e contestazione del 28/10/2020 elevato dalla Guardia di Finanza (Tenenza di Patti) per violazione dell'art. 190 comma 1 del D.lgs. 152/2006. Esponeva il ricorrente: - che il sig. aveva assunto in locazione l'autolavaggio Pt_1 sito in S. Piero Patti (ME), Via Due Giugno n. 54, di proprietà del sig. PE
, con contratto regolarmente registrato in data 23.06.2020; - che in data
[...]
01.09.2020, la Guardia di Finanza, sottoponeva a sequestro l'autolavaggio suddetto;
- che nel corso di questo intervento procedeva alla contestazione dell'art 137 D.lgs. n. 152/2006 e conseguentemente veniva disposto il sequestro dell'impianto di autolavaggio automezzi predetto nonché l'irrogazione della sanzione per cui oggi è causa;
- che detta sanzione risultava illegittima per mancanza dei presupposti di legge. In particolare, il ricorrente all'atto della verbalizzazione dichiarava di non essere a conoscenza dell'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico ed in sede di ricorso evidenziava la propria buona fede rilevando come lo stesso si fosse immediatamente attivato per regolarizzare la propria situazione. Chiedeva pertanto “L'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione emessa dalla
[...]
n. 85/2024 emessa in data 01.03.2024 e notificata il Controparte_3 successivo 12.03.2024, con la quale è stata irrogata la sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma pari ad Euro 2.085,50 per la violazione dell'articolo 190 co. 1 D. Lgs. N. 152/2006 sanzionato dall'art. 258 co. 3 stesso decreto. Con vittoria di spese e compensi.” Si costituiva la , preliminarmente eccependo l'inammissibilità Controparte_2 dell'azione per errata scelta del rito applicabile. Nel merito contestava poi la legittimità del proprio operato sottolineando che l'amministrazione aveva tenuto conto della buona fede applicando il minimo edittale alla sanzione, chiedeva pertanto il rigetto del ricorso e la convalida dell'ordinanza-ingiunzione opposta. La causa, non ulteriormente istruita, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare deve dichiararsi l'ammissibilità del ricorso con rito semplificato. Deve in proposito osservarsi che la recente riforma del processo civile ha introdotto il nuovo rito semplificato, quanto ai profili sostanziali, deve osservarsi che il ricorso per rito semplificato, presentato ai sensi dell'art. 281decies e ss. c.p.c., ha tutti i requisiti di forma prescritti anche per il ricorso presentato nelle forme del rito lavoro. Infatti, gli elementi richiesti dall'art. 281undecies, comma 1, c.p.c. per il ricorso con rito semplificato, coincidono sostanzialmente con quelli richiesti dall'art. 414 cpc per il rito lavoro. Deve quindi ritenersi ammissibile la domanda per come introdotta. Nel merito il ricorso non può essere accolto. Giova preliminarmente considerare che la presente fattispecie è attratta nell'alveo applicativo dell'art. 190, c. 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale statuisce che:
“Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ha l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta, la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all'articolo 193”. La disciplina degli scarichi costituisce una delle componenti principali della normativa per la tutela delle acque dall'inquinamento ed è regolamentata dal d.lgs. 152 del 2006. I cardini su cui si basa la regolamentazione degli scarichi sono l'obbligo di autorizzazione e il rispetto dei limiti di emissione, fissati in funzione degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, che sono verificabili tramite la tenuta dei registri. L'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico, quindi, è condizione necessaria ma non sufficiente all'esercizio dell'attività in materia di scarichi, visto che la conformità alle prescrizioni autorizzative viene poi valutata attraverso i controlli da parte delle autorità a tale scopo preposte, anche attraverso campionamenti volti a verificare la conformità dello scarico ai limiti imposti dalle tabelle di legge e attraverso la verifica dei registri di carico e scarico che attestano quantità natura e origine dei rifiuti. Nel caso di specie, il ricorrente non era provvisto di tali registri, per sua stessa ammissione, né ha fornito prova di aver fatto il possibile per osservare la legge: il titolare di una attività deve infatti fare tutto ciò che è in suo potere per ottemperare agli obblighi e agli adempimenti necessari all'avvio ed allo svolgimento della stessa. La dichiarazione resa da in sede di accertamento, circa il suo “non essere a Pt_1 conoscenza” dell'obbligo di tenuta dei registri, è qualificabile come una negligenza e pertanto integra l'elemento soggettivo della colpa. Anche l'autorizzazione allegata dal ricorrente non lo esenta da colpa, in quanto la condotta sanzionata è esclusivamente quella, successiva all'ottenimento dell'autorizzazione, della omessa tenuta dei registri di carico e scarico prevista dall'art. 190 del D.lgs. 152/2006. La “buona fede” del ricorrente è stata infine tenuta in considerazione dalla
[...]
, la quale ha applicato il minimo edittale della sanzione Controparte_2 prevista. Dalle considerazioni suesposte, il ricorso deve essere rigettato, con conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta n. 85/2024 del 01/03/2024. Non ci si pronunzia sulle spese processuali in considerazione del fatto che l'Amministrazione si è avvalsa della facoltà di stare in giudizio avvalendosi di un funzionario delegato, così come consentito dall'art. 23, comma 4, L. n. 689/1981 (Cass.
Civ., sez. II, n. 18066/2007).
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Mauro Mirenna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso proposto da e conferma la l'ordinanza Parte_1 ingiunzione n. 85/2024 del 01/03/2024 emessa dalla . Controparte_2
- Nulla sulle spese. Così deciso in Messina, il 12 febbraio 2025
IL GIUDICE
Dott. Mauro Mirenna
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Mariateresa Montesano Pelle, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.