Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/05/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1469/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
Parte_1
, c.f.: ;
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato distrettuale di Palermo;
appellante
CONTRO
nata a [...] il giorno 06/07/1963, c.f.: ; CP_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Martina Ferro;
appellata
In fatto e in diritto
1. L' dei beni sequestrati e Parte_1
confiscati alla criminalità organizzata ( ) ha proposto appello avverso la sentenza del CP_2
Tribunale di Palermo del 13.7.2022, n. 3131, che all'esito del giudizio da essa promosso in opposizione al decreto ingiuntivo del pagamento in favore di della somma di CP_1
euro 14.963,20 oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 e spese del monitorio, aveva revocato il decreto ingiuntivo, condannato l al pagamento della somma di euro CP_2
12.000,00 oltre interessi ex d.lgs. 231/2002, compensato per metà le spese del giudizio e condannato l'opponente alla restante metà.
L'appellata, costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
La causa è stata posta in decisione all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. a decorrere dal 27.11.2024.
2. Col primo motivo d'impugnazione si censura il rigetto dell'eccezione di incompetenza funzionale del giudice civile a conoscere della domanda di liquidazione del compenso spettante al coadiutore dell'Agenzia. Secondo l'appellante, poiché per l'art. 38 del d.lgs.
159/2011 (c.d. codice antimafia), con il provvedimento di confisca emesso in giudizio di appello l'amministrazione dei beni è conferita all che ne cura la gestione fino Pt_1
all'emissione del provvedimento di destinazione e si avvale, a tal fine di un coadiutore al quale, salvo che sia diversamente stabilito, si applicano le disposizioni dello stesso decreto relative all'amministratore giudiziario, la determinazione della misura del compenso del coadiutore appartiene alla competenza del giudice penale.
L'assunto, nei termini generali e assoluti in cui è enunciato, non è condivisibile.
A differenza dell'amministratore giudiziario, investito del compito di provvedere alla gestione, alla custodia e alla conservazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi anche nella prospettiva di una eventuale restituzione al titolare (art. 35, co. 5, d.lgs. 159/2011, in precedenza, art.
2-sexies, co. 1, legge 575/1965), il coadiutore dell' , se nominato dopo che il provvedimento di CP_2
confisca è divenuto definitivo, ha un compito strumentale al perseguimento degli obiettivi prevalentemente di liquidazione e/o dismissione previsti dall'art. 4 d.l. 230/1989, poi dall'art.
2-undecies legge 575/1965, oggi dall'art. 48 d.lgs. 159/2011.
Il definitivo passaggio dei beni sequestrati e confiscati nel patrimonio dello Stato (art. 45
d.lgs. 159/2011) recide qualunque residua connessione dell'attività del coadiutore con le competenze del giudice penale. E difatti, l'art.
2-nonies della legge n. 575 del 1965 prevedeva che dopo la confisca definitiva e il passaggio del bene allo Stato l'amministratore gestisse i beni ai sensi, tra l'altro, del decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle 3
finanze del 27 marzo 1990, a mente del quale (art. 8) il compenso per l'amministratore nonché per i tecnici e per le altre persone autorizzati a coadiuvarlo dal competente intendente di finanza, era determinato con provvedimento dello stesso intendente di finanza, sulla base dei parametri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del tutto al di fuori, pertanto, dall'ambito riservato all'intervento dell'autorità giudiziaria penale.
Non v'è dunque ragione, come già ritenuto da questa Corte (v. sentt. 473/2022 e, tra le stesse parti, 445/2025), per negare l'ordinaria competenza del giudice civile a conoscere della domanda di liquidazione del compenso proposta dall'amministratore nominato con atto di diritto privato avente natura contrattuale dall'Agenzia dopo l'acquisizione allo Stato del bene confiscato.
3. Nel merito, l'appellante, senza negare il diritto della controparte a un compenso, deduce che la somma a tale titolo liquidata dal Tribunale è eccessiva rispetto alla consistenza del patrimonio confiscato e all'importanza dell'attività di gestione, dal momento che il corrispettivo è stato erroneamente calcolato non solo in una misura superiore al minimo mensile della tabella A cui il Tribunale aveva premesso di volersi attenere, ma anche applicando per l'intero periodo di gestione il parametro tabellare riferito a confische di beni di valore compreso tra € 1.000.000,00 ed € 2.500.000,00, senza tener conto che dopo un mese dalla nomina della coadiutrice alcuni beni immobili in confisca erano stati destinati e consegnati al Comune di Cinisi e il valore del compendio confiscato era di conseguenza divenuto assai inferiore a € 1.000.000,00.
Osserva la Corte che l'attribuzione finale di un compenso mensile (€ 300,00) superiore al minimo (corrispondente a € 200,00) che il Tribunale aveva motivatamente ritenuto congruo è frutto di un errore che deve essere emendato in questa sede, mentre la riduzione del valore del compendio al di sotto della soglia tabellare di un milione di euro, da cui discenderebbe la revisione parziale dei compensi mensili da computare, non è stata puntualmente dedotta né documentalmente dimostrata nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie del primo grado del giudizio e non potrà pertanto essere verificata e presa in considerazione. 4
In parziale riforma della sentenza appellata, dunque, il compenso spettante a , CP_1
in ragione della durata ed importanza del suo incarico e in conformità ai criteri della circolare del Presidente del Tribunale di Reggio Calabria del 28.11.2011, tabella A, deve essere rideterminato in complessivi euro 8.000,00 (euro 200,00 x 40 mesi).
Su tale importo sono dovuti gli interessi di mora nella misura prevista dal decreto legislativo
231/2002. Contrariamente all'assunto dell appellante, infatti, non vi è ragione per Pt_1 escludere il rapporto professionale consensualmente instaurato tra l' e CP_2 CP_1
dalla categoria delle “transazioni commerciali” previste dall'art. 2 del d.lgs. 231/2002,
[...]
posto che esso, ancorché instaurato per finalità d'interesse pubblico, è da ricondurre allo schema civilistico del contratto a prestazioni corrispettive, com'è dato desumere dal contenuto del disciplinare d'incarico ed è attestato dalla sua cessazione per effetto di un libero atto di volontà della coadiutrice.
4. Tenuto conto dell'esito globale della lite, si reputa congruo anche in questa sede compensare tra le parti per metà le spese processuali e condannare l al pagamento CP_2
della restante metà, che si liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 13.7.2022, n. 3131, appellata dall beni sequestrati e Parte_1
confiscati alla criminalità organizzata, condanna l'appellante al pagamento, in favore di della somma di euro 8.000,00, oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 CP_1
dalla scadenza della fattura del 31.8.2018 al soddisfacimento del credito, c.p. e i.v.a.; compensa per metà le spese di appello e condanna l' Parte_1
e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata a rifondere a
[...]
la restante metà, che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre al rimborso CP_1 forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.
Così deciso in Palermo il giorno 24 aprile 2025
Il Presidente est. 5
Giuseppe Lupo