Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/05/2025, n. 2340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2340 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella iscritta al n. 14057/2023 RG
TRA nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Martino Galasso;
Parte_1
ricorrente
CONTRO
P. VA , in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Marco Orlando;
resistente
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il ricorrente allegava di aver prestato da luglio 2021 a gennaio 2023 attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze della resistente, esercente attività di vigilanza, senza la CP_2 sottoscrizione del contratto lavorativo, specificando di aver espletato attività di vigilanza e sorveglianza di cantieri.
Rappresentava che dall'assunzione e fino al mese di dicembre 2021, aveva lavorato per 6 giorni settimanali, comprese le domeniche, usufruendo di una sola giornata di riposo infrasettimanale, ricadente alternativamente o di lunedì, o di martedì, o di mercoledì, oppure di giovedì.
Esponeva che l'orario di lavoro quotidiano richiesto dalla datrice e da lui osservato si era articolato in turni settimanali, in cui si era alternato con altri due dipendenti, dalle ore 06:00 alle 14:00, o dalle
14:00 alle 22:00, oppure dalle 22:00 alle 06:00, sino al mese di dicembre 2021, per una retribuzione mensile fissa di euro 800,00.
Allegava che nel corso del rapporto di lavoro non aveva fruito di ferie e che aveva lavorato nelle festività, percependo la retribuzione mensile indicata, senza ricevere 13.ma e 14.ma mensilità e le indennità per lavoro notturno e festivo.
Esponeva che il 10 gennaio 2023, conclusa la giornata lavorativa, il sig. , Parte_2 rappresentante legale della società resistente (cfr. doc. in atti), lo contattava telefonicamente, invitandolo a prendersi qualche giorno di riposo ed, il successivo 13 gennaio 2023, senza alcun preavviso, gli comunicava - via WhatsApp - di non recarsi più al lavoro sino a quando non sarebbe stato richiamato (cfr. messaggi WhatsApp-doc 52).
Allegava che dal 13 gennaio 2023 non aveva più ricevuto alcuna comunicazione, né gli era stata corrisposta la ridotta retribuzione spettante per i mesi di ottobre e dicembre 2022 e per quello di gennaio 2023, né le 13.me e 14.me mensilità, oltre quanto spettante a titolo di TFR.
1
Deduceva che il rapporto di lavoro non era stato formalizzato presso gli Istituti pubblici, quale contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, bensì quale contratto a termine ed a tempo parziale, con successive proroghe, per un utile della datrice di lavoro, non risultando quindi la regolarità sotto il profilo della posizione assistenziale e previdenziale ed osservava che, per come concretamente svoltosi, il rapporto intercorso va qualificato come contratto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno, con tutte le conseguenze di legge, sotto il profilo del riconoscimento delle spettanze maturate per la quantità e qualità della prestazione lavorativa eseguita.
Deduceva che le conseguenze che derivano sono rappresentate dal diritto del lavoratore di richiedere la trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato e la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno, a mezzo del pagamento di un'indennità onnicomprensiva nella misura da determinarsi tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966, e destinata a ristorare il pregiudizio subito dal lavoratore per il periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ordina la ricostituzione del rapporto di lavoro.
Si costituiva tardivamente il resistente esponendo in fatto che “Risultano inesatte le circostanze di fatto articolate dall'avversa difesa” e contestando genericamente i conteggi prodotti in merito alle differenze retributive chieste dal lavoratore ricorrente.
Espletato infruttuosamente il tentativo di conciliazione, veniva espletata l'istruttoria testimoniale e, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa.
La consolidata giurisprudenza della Suprema Corte ha delineato i parametri in base ai quali distinguere le fattispecie del lavoro subordinato e del lavoro autonomo, sostenendo che l'elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento alle direttive da questo impartite circa le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa, potendo altri elementi - come l'osservanza di un orario, l'assenza di rischio economico, la forma di retribuzione e la stessa collaborazione- avere, invece, valore indicativo del rapporto di lavoro subordinato (Cassazione civile sez. lav., 3 aprile 2000, n. 4036).
Nella fattispecie concreta in esame il resistente si è costituito tardivamente, contestando in maniera generica le circostanze di fatto allegate dal lavoratore ricorrente in merito all'espletamento delle mansioni di vigilanza e sorveglianza indicate in ricorso.
Invero il resistente ha esposto che “Risultano inesatte le circostanze di fatto articolate dall'avversa difesa”, ma non preso posizione “in maniera precisa” ai sensi dell'art. 416 c.p.c. sulle circostanze allegate dal ricorrente in merito all'esecuzione della prestazione lavorativa.
In merito la Corte di Legittimità (cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n. 5166 del 17/02/2023) ha affermato
“16.1. - Alla luce della giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Cass. n. 3245/2003; Cass. n.
5363/2012; Cass. n. 26859/2013; Cass. n. 26395/2016; Cass. n. 8708/2017; Cass. n. 21675/2018;
2 Cass. n. 5140/2020; Cass. n. 20556/2021; Cass. n. 2223/2022; Cass. n. 9439/2022), il sistema di preclusioni su cui fonda il rito del lavoro comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione;
ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile (e perciò nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., se non ha potuto farlo nell'atto introduttivo), atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non soltanto dalla formulazione dell'art. 416
c.p.c., è applicabile, ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione
(e prova) gravino anche sul convenuto.”
Nemmeno poi parte resistente ha specificamente disconosciuto, ai sensi dell'art. 2712 c.c., la conformità ai fatti rappresentati, dei messaggi whatsapp prodotti dal ricorrente, che attestano il ruolo direttivo del sig. , legale rappresentante della società resistente (cfr. visura in atti), Parte_2
l'effettuazione della prestazione di vigilanza secondo turni lavorativi predeterminati e la cessazione del rapporto lavorativo per decisione del resistente senza alcun preavviso.
In merito la Corte di Legittimità (cfr. ordinanza Cassazione civile sez. II, 18/01/2025, n.1254) ha affermato “Ora, in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) - e così i messaggi whatsapp - costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 19622 del 16/07/2024; Sez. 2, Sentenza n. 11584 del 30/04/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 30186 del
27/10/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018).”
All'udienza del 30.5.2024 il ricorrente, interrogato liberamente dal Tribunale ai sensi dell'art. 420
c.p.c., ha confermato il contenuto del ricorso.
All'udienza del 22.10.2024 il teste a conoscenza dei fatti di causa in quanto ha Testimone_1 dichiarato di aver lavorato insieme al ricorrente alle dipendenze della resistente, ha dichiarato CP_2 di aver appreso dal ricorrente che quest'ultimo aveva cominciato a lavorare a luglio 2021 in Pagani, avendo riferito il teste di aver cominciato a lavorare a fine maggio del 2022.
Il teste ha inoltre confermato che il ricorrente era addetto ad attività di vigilanza e sorveglianza di cantieri (cfr. capo b) e c) del ricorso), avendo il teste riferito di aver lavorato insieme al ricorrente nello stesso cantiere sito in Pagani, in località adiacente alla stazione ferroviaria.
Il teste ha anche confermato, per il periodo da maggio a settembre 2022, mese di cessazione del rapporto lavorativo del teste, che il ricorrente espletava la prestazione lavorativa nei giorni indicati nel capo d) del ricorso, specificando di poter riferire in merito in quanto erano in tre lavoratori ad effettuare la vigilanza nel cantiere, secondo la turnazione decisa dall'azienda.
Il teste ha specificato che il ricorrente aveva sempre svolto diligentemente il proprio turno lavorativo, confermando che la prestazione veniva effettuata secondo i turni indicati al capo e) del ricorso, vale a dire che il ricorrente “era tenuto ad osservare l'orario di lavoro quotidiano richiesto dalla datrice, articolato in turni settimanali alterni, dalle ore 06:00 alle 14:00, o dalle 14:00 alle 22:00, oppure dalle
3 22:00 alle 06:00”.
Il teste ha specificato che, per il periodo in cui aveva lavorato insieme al ricorrente, lo stesso ricorrente osservava un turno settimanale notturno al mese.
Il suddetto teste ha inoltre confermato che il ricorrente, al pari degli altri dipendenti con cui alternava la turnazione oraria, doveva giustificare eventuali ritardi od assenze e chiedere permessi di lavoro al legale rappresentante della datrice di lavoro, signor e che il ricorrente, nel corso Parte_2 del rapporto di lavoro, non aveva fruito di ferie ed aveva prestato la sua attività lavorativa nelle festività.
Il teste ha confermato che il ricorrente aveva cominciato l'attività lavorativa Testimone_2 alle dipendenze della società resistente a luglio 2021, specificando di essere da svariati anni il commercialista del ricorrente e riferendo che quando lo stesso ricorrente si recò, a luglio 2021, presso il suo studio per fare la dichiarazione dei redditi, gli riferì di aver iniziato un nuovo rapporto lavorativo come vigilante alle dipendenze della società resistente.
Il suddetto teste ha inoltre dichiarato che nel periodo da luglio 2021 a gennaio 2023, quando si recava presso l'Agenzia delle Entrate per svolgere pratiche amministrative, gli capitava di vedere il ricorrente svolgere attività di vigilanza, in quanto il cantiere dove lavorava il ricorrente si trovava nei pressi dell'Agenzia delle Entrate.
In ragione della mancata specifica contestazione dei fatti esposti in ricorso, del mancato disconoscimento, ai sensi dell'art. 2712 c.c., della conformità ai fatti rappresentati, dei messaggi whatsapp prodotti dal ricorrente, nonchè delle dichiarazioni testimoniali sopra riportate, deve accertarsi la sussistenza tra le parti in causa di un rapporto lavorativo di natura subordinata a tempo indeterminato ed a tempo pieno dal 20.07.2021 al 13.01.2023, con svolgimento da parte del ricorrente di mansioni di vigilanza, inquadrabili nel primo livello del CCNL vigilanza privata.
Deve, dunque, seguirsi il principio secondo cui in materia di lavoro, in relazione ai diritti spettanti al lavoratore per la sua attività lavorativa, non è decisivo il negozio costitutivo del rapporto ma il rapporto nella sua concreta attuazione.
Afferma, infatti, la Corte di Legittimità (cfr. Sez. L, Sentenza n. 8904 del 1996): “Occorre, invero, considerare che la domanda giudiziale deve essere interpretata dal giudice non solo nella sua formulazione letterale ma anche e soprattutto nel suo sostanziale contenuto e con riguardo alle finalità che la parte intende perseguire, con la conseguenza che un'istanza di accertamento di una simulazione relativa non espressamente e formalmente proposta può ritenersi implicitamente introdotta e virtualmente contenuta nella domanda dedotta in giudizio quando risulti coerente il "petitum" e la
"causa petendi" e non ne estenda l'ambito soggettivo di riferimento (arg. ex. Cass. 14 giugno 1991 n.
6727; Id. 13 agosto 1982 n. 4607). Per altro verso, poi, non può omettersi il rilevare che, nel rapporto di lavoro, ove sia accertato che la prestazione si è effettivamente svolta secondo determinate modalità, lo stesso rilievo dell'accertamento della simulazione relativa della formale pattuizione di diverse modalità non è condizionante, ma cede all'operatività del principio di corrispondenza del trattamento del lavoratore all'effettiva consistenza del proprio impegno, allorquando, come nella specie, si tratti non di verificare le conseguenze che la dissimulazione della situazione reale abbia avuto verso i terzi, ma soltanto di riconoscere i diritti del prestatore di lavoro per la propria attività, in quanto ciò che risulta decisivo non è il negozio costitutivo del rapporto, ma il rapporto nella concreta attuazione dalla quale sorgono siffatti diritti (v. Cass. 13 giugno 1980 n. 3793).”
4 Pertanto nella fattispecie concreta in esame deve essere riconosciuto il diritto del lavoratore a percepire la retribuzione in ragione delle concrete modalità in cui ha trovato esecuzione il rapporto lavorativo e, pertanto, quale rapporto lavorativo a tempo indeterminato ed a tempo pieno.
Ne consegue che deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 10 comma 2 d. lgs 81/2015 in quanto il riconoscimento del diritto alla retribuzione nella misura spettante per la prestazione a tempo pieno effettivamente resa deve ritenersi interamente satisfattivo dei diritti del lavoratore in mancanza di ulteriori danni, che nella fattispecie in esame non sono stati allegati.
Deve essere inoltre rigettata la domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 28 comma 2 d. lgs
81/2015 in quanto la suddetta disposizione nella formulazione applicabile ratione temporis prevede:
“2. Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennita' onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennita' ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.”
Emerge pertanto che la somma riconosciuta dalla suddetta disposizione è diretta al risarcimento di tutti i danni subiti dal lavoratore nei periodi di allontanamento dal lavoro per effetto della indebita frammentazione del rapporto, laddove nella fattispecie concreta in esame il riconoscimento del diritto alla retribuzione nella misura spettante per la prestazione a tempo pieno effettivamente resa dal
20.07.2021 al 13.01.2023 deve ritenersi interamente satisfattivo dei diritti del lavoratore in mancanza di ulteriori danni, in ragione della circostanza che non è stata allegata alcuna illegittima frammentazione del rapporto lavorativo.
A fronte dell'esecuzione della prestazione lavorativa da parte del ricorrente, il resistente non ha fornito la prova dell'integrale pagamento delle somme dovute a titolo di spettanze retributive maturate nel corso del rapporto lavorativo (cfr. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Per quanto attiene alla quantificazione delle spettanze possono essere utilizzati i conteggi depositati in atti il 6.5.2025 in quanto correttamente elaborati in base al CCNL di settore, dovendosi rilevare che il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore (cfr. Sez. L,
Sentenza n. 4051 del 18/02/2011).
Pertanto il resistente deve essere condannato al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di €20.144,42 a titolo di differenze retributive, oltre agli interessi legali sulle somme dovute, annualmente rivalutate, dalle singole scadenze fino al saldo.
Deve essere rigettata la domanda diretta alla condanna del datore di lavoro al pagamento degli oneri contributivi in favore degli enti competenti in ragione dell'orientamento della Corte di Legittimità che afferma “che, in caso di omissione contributiva, il lavoratore può chiedere la condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali in favore dell'ente previdenziale solo se quest'ultimo sia parte nel medesimo giudizio, restando esclusa in difetto l'ammissibilità di tale pronuncia (che sarebbe una condanna nei confronti di terzo, non ammessa nel nostro ordinamento in difetto di espressa previsione).” (cfr. Sez. L, Sentenza n. 19398 del 2014).
5 Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.
PQM
Il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- accerta la sussistenza di un rapporto lavorativo di natura subordinata a tempo indeterminato ed a tempo pieno tra le parti in causa dal 20.07.2021 al 13.01.2023, con svolgimento da parte del ricorrente di mansioni di vigilanza, inquadrabili nel primo livello del CCNL vigilanza privata;
- condanna il resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di
€20.144,42 a titolo di differenze retributive, oltre agli interessi legali sulle somme dovute, annualmente rivalutate, dalle singole scadenze fino al saldo;
- condanna il resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, liquidate in
€4.000,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso il 23.5.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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