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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 02/10/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 2019/2024 L.P.
Parte_1 contro
CP_1 CP_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. MARINI PAOLO per la parte ricorrente e della per parte resistente;
Controparte_2 visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 01/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 2019 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA (C.F. = ), Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...] e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Marini (pec: - Email_1
), il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di legge a mezzo Tel C.F._2
il suo studio in Roma, Via Marco Besso 10, elettivamente domiciliata, giusta delega in calce al ricorso introduttivo. RICORRENTE E
(C.F. = ) Controparte_3 P.IVA_1 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in via Ciro il Grande n. 21 (codice fiscale ), rappresentato e difeso dall'avv. (c.f. P.IVA_1 CP_2 ; indirizzo e-mail: fax n. 06.77382215; PEC: C.F._3 Email_2
t), i ale alle liti a rogito del dott. Email_3
Notaio in Fiumicino, Repertorio n. 37875 e Raccolta n. 7313 del 22.03.2024, ed Persona_1 CP_ miciliato, ai fini del presente atto, presso la sede sita in Viterbo, via Matteotti n. 29. RESISTENTE OGGETTO: requisito sanitario - indennità di accompagnamento. CONCLUSIONI: I procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Stante l'esito negativo degli accertamenti eseguiti in via amministrativa (verbale di visita medica del 09.06.2023), la ricorrente ha agito proponendo ricorso per ATP al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario indispensabile alla erogazione della indennità di accompagnamento di cui agli artt.1 L. 18/80 e 1 L. 508/88 con decorrenza dalla data della visita di revisione. All'esito del procedimento, nel quale il CTU all'uopo nominato aveva disconosciuto la fondatezza delle deduzioni attoree (accertando l'insussistenza del presupposto sanitario della prestazione), la ricorrente ha depositato tempestivamente la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445 bis c.p.c. così come modificato dall'art. 38 del D.L. 6 luglio 2011 , n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ed ha in seguito depositato nel successivo termine di legge il ricorso introduttivo del presente giudizio contestando l'esito della CTU medico legale. L' si è costituito chiedendo respingersi le domande attoree con vittoria di spese. CP_1 Nel merito, l'art. 1 della l. n. 508/1988 dispone che spetti l'indennità di accompagnamento ai cittadini che presentino una invalidità totale a ragione delle patologie fisiche o psichiche che li affliggono e che si trovino, a cagione di ciò, nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero che siano in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognando pertanto di assistenza continua. La Corte di Cassazione, poi, con sent. n. 817 del 2004, ha ritenuto che i presupposti debbano essere alternativi e non cumulativi. Il Ministero del tesoro con circolare n. 14 del 28.9.1992 prot. 04085 disponeva che il giudizio medico legale deve fondarsi "sulla corretta valutazione della materiale capacità del soggetto di assicurarsi e sufficientemente quel minimo di funzioni di vita quotidiana e di relazione indispensabili per garantire gli atti quotidiani della vita", sicchè l'accertamento deve essere volto a verificare se il ricorrente sia in grado di compiere "un insieme di azioni elementari ...tesa al soddisfacimento di quel minimo di esigenze medie di vita" quali il compiere atti di igiene personale, la possibilità di autosoccorso, l'effettuazione di acquisti per la sopravvivenza ecc.. Tanto premesso, osserva il giudicante che l'espletata istruttoria non ha fornito prova dei presupposti per il riconoscimento del diritto. La CTU espletata, le cui conclusioni paiono tratte alla luce di corretti criteri e di un iter logico irreprensibile, ha infatti ritenuto che la ricorrente sia affetta da un complesso di patologie tale da renderla invalida in una misura non sufficiente al riconoscimento della prestazione. La carenza del requisito sanitario implica il rigetto del ricorso. Nulla deve essere disposto riguardo alle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: respinge il ricorso proposto da nei confronti dell' Parte_1 CP_1 nulla sulle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.; pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come separatamente liquidate. CP_1
Viterbo lì, 1 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO
Proc. R.G.L.P. n. 2019/2024 L.P.
Parte_1 contro
CP_1 CP_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. MARINI PAOLO per la parte ricorrente e della per parte resistente;
Controparte_2 visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 01/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 2019 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA (C.F. = ), Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...] e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Marini (pec: - Email_1
), il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di legge a mezzo Tel C.F._2
il suo studio in Roma, Via Marco Besso 10, elettivamente domiciliata, giusta delega in calce al ricorso introduttivo. RICORRENTE E
(C.F. = ) Controparte_3 P.IVA_1 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in via Ciro il Grande n. 21 (codice fiscale ), rappresentato e difeso dall'avv. (c.f. P.IVA_1 CP_2 ; indirizzo e-mail: fax n. 06.77382215; PEC: C.F._3 Email_2
t), i ale alle liti a rogito del dott. Email_3
Notaio in Fiumicino, Repertorio n. 37875 e Raccolta n. 7313 del 22.03.2024, ed Persona_1 CP_ miciliato, ai fini del presente atto, presso la sede sita in Viterbo, via Matteotti n. 29. RESISTENTE OGGETTO: requisito sanitario - indennità di accompagnamento. CONCLUSIONI: I procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Stante l'esito negativo degli accertamenti eseguiti in via amministrativa (verbale di visita medica del 09.06.2023), la ricorrente ha agito proponendo ricorso per ATP al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario indispensabile alla erogazione della indennità di accompagnamento di cui agli artt.1 L. 18/80 e 1 L. 508/88 con decorrenza dalla data della visita di revisione. All'esito del procedimento, nel quale il CTU all'uopo nominato aveva disconosciuto la fondatezza delle deduzioni attoree (accertando l'insussistenza del presupposto sanitario della prestazione), la ricorrente ha depositato tempestivamente la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445 bis c.p.c. così come modificato dall'art. 38 del D.L. 6 luglio 2011 , n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ed ha in seguito depositato nel successivo termine di legge il ricorso introduttivo del presente giudizio contestando l'esito della CTU medico legale. L' si è costituito chiedendo respingersi le domande attoree con vittoria di spese. CP_1 Nel merito, l'art. 1 della l. n. 508/1988 dispone che spetti l'indennità di accompagnamento ai cittadini che presentino una invalidità totale a ragione delle patologie fisiche o psichiche che li affliggono e che si trovino, a cagione di ciò, nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero che siano in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognando pertanto di assistenza continua. La Corte di Cassazione, poi, con sent. n. 817 del 2004, ha ritenuto che i presupposti debbano essere alternativi e non cumulativi. Il Ministero del tesoro con circolare n. 14 del 28.9.1992 prot. 04085 disponeva che il giudizio medico legale deve fondarsi "sulla corretta valutazione della materiale capacità del soggetto di assicurarsi e sufficientemente quel minimo di funzioni di vita quotidiana e di relazione indispensabili per garantire gli atti quotidiani della vita", sicchè l'accertamento deve essere volto a verificare se il ricorrente sia in grado di compiere "un insieme di azioni elementari ...tesa al soddisfacimento di quel minimo di esigenze medie di vita" quali il compiere atti di igiene personale, la possibilità di autosoccorso, l'effettuazione di acquisti per la sopravvivenza ecc.. Tanto premesso, osserva il giudicante che l'espletata istruttoria non ha fornito prova dei presupposti per il riconoscimento del diritto. La CTU espletata, le cui conclusioni paiono tratte alla luce di corretti criteri e di un iter logico irreprensibile, ha infatti ritenuto che la ricorrente sia affetta da un complesso di patologie tale da renderla invalida in una misura non sufficiente al riconoscimento della prestazione. La carenza del requisito sanitario implica il rigetto del ricorso. Nulla deve essere disposto riguardo alle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: respinge il ricorso proposto da nei confronti dell' Parte_1 CP_1 nulla sulle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.; pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come separatamente liquidate. CP_1
Viterbo lì, 1 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO