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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/04/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 08.04.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., all'esito del deposito di note scritte, ha pronunciato e pubblicato, il 17.04.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 717 del ruolo generale per l'anno 2021, promossa da
1. , in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui
Uffici in Cagliari, via Dante n. 23, è domiciliato ex lege;
opponente
contro
2. nato a [...], il [...], ivi residente, Parte_1
in p.zza Rinascita n. 18, rappresentato e difeso dall'Avv. Isetta BARSANTI
MAUCERI e dall'Avv. Francesco AMERICO, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce alla memoria di costituzione;
pagina 1 opposto
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente:
“Ogni avversa eccezione, deduzione ed istanza respinta, l'Ill.mo Tribunale adito,
in accoglimento della proposta opposizione, voglia revocare il decreto ingiuntivo
opposto siccome improponibile, inammissibile e/o nullo, erroneo, ingiusto ed
infondato, con vittoria di spese, diritto ed onorari del giudizio”.
Nell'interesse dell'opposto:
“insiste affinché sia dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse per aver
l'Amministrazione ottemperato nel corso del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ha proposto opposizione, davanti a Controparte_1
questo Tribunale, avverso il decreto ingiuntivo n. 97/2021, depositato il
23.02.2021, del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, emesso su ricorso di
D con cui era stato ingiunto, al , di pagare, a titolo Parte_1 CP_1
di quota variabile della retribuzione di posizione, la somma di euro 18.302,67
lordi, oltre la rivalutazione e gli interessi legali dalla data di maturazione del credito e fino al saldo, oltre spese legali e accessori.
2. si è costituito in giudizio, domandando il rigetto Parte_1
dell'avversa pretesa.
pagina 2
3. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Il ricorrente , nel corso del giudizio, ha sostanzialmente riconosciuto, per Pt_1
il tramite dei suoi Procuratori costituiti, la avvenuta corresponsione degli importi richiesti, precisando che “l'erogazione della quota variabile sia avvenuta solo in
data 1.09.2023” (cfr. le note di trattazione scritta depositate il 28.03.2025 e reiterate il 08.04.2025).
Trova qui applicazione il principio consolidato della giurisprudenza della
Suprema Corte, per cui “Nel processo tributario, come nel processo civile, la
pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche
d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che,
indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice
valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul
merito della vertenza” (Cass. civ., Sez. V, 04.08.2017, n. 19568).
Il MINISTERO opponente ha confermato l'avvenuta liquidazione, comprovata,
tra l'altro, dal cedolino prodotto dall'opposto con le note di trattazione scritta da ultimo depositate.
Dunque, le parti costituite in giudizio hanno convenuto sulla declaratoria di cessazione della materia del contendere e hanno formulato conclusioni conformi,
salvo il capo relativo alla regolamentazione delle spese di lite.
5. Le spese di lite, in difetto di accordo compensativo, devono essere integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c., essendo intervenuta la liquidazione delle quote variabili della retribuzione di posizione in
pagina 3 forza di contratti collettivi successivi alla instaurazione del procedimento monitorio da parte del ricorrente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 97/2021, depositato il 23.02.2021, del
Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, emesso su ricorso di Parte_1
3. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Cagliari, 17.04.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
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