Art. 4. Disposizioni in materia di archivi e documenti degli uffici statali inerenti le competenze delle province in materia di trasporti 1. Gli archivi e i documenti degli uffici statali inerenti le funzioni spettanti alle province in materia di trasporti ferroviari di interesse provinciale sono consegnati alle province stesse con le modalita' previste dall' art. 30, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 .
2. Agli atti, contratti, formalita' ed adempimenti previsti dal presente decreto si applica quanto disposto dall' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 .
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dei commi primo e secondo dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 , (norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche).
"Art. 30. - Gli archivi ed i documenti degli uffici statali di cui al precedente art. 27, vengono consegnati alla provincia cui l'ufficio viene trasferito. La consegna avviene mediante elenchi descrittivi in cui sono distinti gli atti inerenti alle funzioni spettanti alle province nelle materie di cui al presente decreto.
Le amministrazioni statali hanno titolo ad ottenere la restituzione di ogni documento, fra quelli consegnati, che fosse loro necessario per lo svolgimento di proprie attribuzioni, ovvero a richiederne copia conforme qualora l'originale sia contemporaneamente necessario alla provincia".
- Il testo dell' art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 , come modificato dal presente decreto, e' riportato nelle note all'art. 3.
2. Agli atti, contratti, formalita' ed adempimenti previsti dal presente decreto si applica quanto disposto dall' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 .
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dei commi primo e secondo dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 , (norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche).
"Art. 30. - Gli archivi ed i documenti degli uffici statali di cui al precedente art. 27, vengono consegnati alla provincia cui l'ufficio viene trasferito. La consegna avviene mediante elenchi descrittivi in cui sono distinti gli atti inerenti alle funzioni spettanti alle province nelle materie di cui al presente decreto.
Le amministrazioni statali hanno titolo ad ottenere la restituzione di ogni documento, fra quelli consegnati, che fosse loro necessario per lo svolgimento di proprie attribuzioni, ovvero a richiederne copia conforme qualora l'originale sia contemporaneamente necessario alla provincia".
- Il testo dell' art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 , come modificato dal presente decreto, e' riportato nelle note all'art. 3.