TRIB
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/07/2025, n. 1615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1615 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. TA IE Presidente
Dr. OM BA Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3278/2025, vertente
TRA
(AUSTRALIA, 25/04/1968), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
PAPADIA LB MARIA;
-ricorrente- E
(ROMA (RM), 23/06/1972), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
PAPADIA LB MARIA;
-resistente-
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione e divorzio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e hanno chiesto al Tribunale di Parte_1 Controparte_1 pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 11/09/1994 a Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 1994, atto n. 01273 p. 2 s. A01), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
“1 – I coniugi vivono già separati con obbligo di mutuo rispetto.
2 - La casa familiare in Australia, di proprietà comune dei coniugi, è stata venduta e ciascuno dei coniugi provvederà a trasferire la propria residenza comunicandola all'altro. La moglie l'ha già trasferita in Italia nel Comune di Roma.
3 - La figlia maggiorenne studentessa universitaria concorderà con i Persona_1 genitori la sua residenza presso uno di loro.
4 - Ciascuno dei genitori contribuirà al mantenimento della figlia nella misura Per_1 mensile di AU$ 1.500 (915,00 per il padre e di € 100,00 per la madre entro il 5 di ogni mese, a partire da settembre 2025. In accordo con i genitori l'assegno di mantenimento della figlia potrà essere versato direttamente alla stessa. Nell'ipotesi che la figlia Per_1 risieda in Italia il suo assegno di mantenimento sarà soggetto all'adeguamento ISTAT a partire da settembre 2026 con riferimento alla variazione verificatesi nell'anno precedente. Eventuali spese straordinarie - mediche, sanitarie, di istruzione o ricreative della figlia saranno concordate tra i genitori.
5 - Ciascuno dei coniugi provvederà personalmente al proprio mantenimento.
6 – I coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale tra loro”. Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(AUSTRALIA, 25/04/1968) e (ROMA (RM), 23/06/1972), che Controparte_1 hanno contratto matrimonio in data 11/09/1994 a Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 1994, atto n. 01273 p. 2 s. A01), alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone con separata ordinanza la fissazione dell'udienza per il divorzio. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Roma, 08/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
OM BA TA IE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. TA IE Presidente
Dr. OM BA Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3278/2025, vertente
TRA
(AUSTRALIA, 25/04/1968), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
PAPADIA LB MARIA;
-ricorrente- E
(ROMA (RM), 23/06/1972), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
PAPADIA LB MARIA;
-resistente-
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione e divorzio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e hanno chiesto al Tribunale di Parte_1 Controparte_1 pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 11/09/1994 a Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 1994, atto n. 01273 p. 2 s. A01), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
“1 – I coniugi vivono già separati con obbligo di mutuo rispetto.
2 - La casa familiare in Australia, di proprietà comune dei coniugi, è stata venduta e ciascuno dei coniugi provvederà a trasferire la propria residenza comunicandola all'altro. La moglie l'ha già trasferita in Italia nel Comune di Roma.
3 - La figlia maggiorenne studentessa universitaria concorderà con i Persona_1 genitori la sua residenza presso uno di loro.
4 - Ciascuno dei genitori contribuirà al mantenimento della figlia nella misura Per_1 mensile di AU$ 1.500 (915,00 per il padre e di € 100,00 per la madre entro il 5 di ogni mese, a partire da settembre 2025. In accordo con i genitori l'assegno di mantenimento della figlia potrà essere versato direttamente alla stessa. Nell'ipotesi che la figlia Per_1 risieda in Italia il suo assegno di mantenimento sarà soggetto all'adeguamento ISTAT a partire da settembre 2026 con riferimento alla variazione verificatesi nell'anno precedente. Eventuali spese straordinarie - mediche, sanitarie, di istruzione o ricreative della figlia saranno concordate tra i genitori.
5 - Ciascuno dei coniugi provvederà personalmente al proprio mantenimento.
6 – I coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale tra loro”. Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(AUSTRALIA, 25/04/1968) e (ROMA (RM), 23/06/1972), che Controparte_1 hanno contratto matrimonio in data 11/09/1994 a Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 1994, atto n. 01273 p. 2 s. A01), alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone con separata ordinanza la fissazione dell'udienza per il divorzio. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Roma, 08/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
OM BA TA IE