Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00244/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00344/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 344 del 2025, proposto da
Brutia Disinfestazioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Pezzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Casali Del Manco, via F. Gullo n. 3 - Serra Pedace;
contro
Comune di Palmi, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 402/2024 del 4.11.2024 emesso dal Tribunale civile di Palmi nel giudizio iscritto al n. 1139/2024 R.G.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. EN LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1-Con ricorso notificato il 3.7.2025 e depositato il 10.7.2025 la società ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 402/2024 del 4.11.2024 emesso dal Tribunale Civile di Palmi nel giudizio R.G. n. 1139/2024, con cui l’amministrazione intimata è stata condannata a pagare la “ somma complessiva di euro 15.872,00, oltre interessi legali come da domanda sul capitale e sino all’effettivo soddisfo, nonché le spese del presente giudizio pari ad euro 145,50 e le competenze legali che liquida in euro 567,00, oltre spese forf. 15%, cpa e iva come per legge ”, precisando che in domanda era stato chiesto il pagamento degli interessi moratori previsti dal d.lgs. n. 231/2002 dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento; parte ricorrente chiede altresì la condanna all’applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4 lettera e) c.p.a.
2-Con successiva memoria depositata il 4.3.2026 la ricorrente ha precisato che, dopo la notifica del ricorso in ottemperanza, rispetto alle n. 3 fatture a base del decreto ingiuntivo (n. 001965/E del 15.9.2022 di € 500,00, n. 002852/E del 29.12.2023 di € 13.298,00 e n. 002853/E del 29.12.2023 di € 2.074,00) il Comune di Palmi ha poi pagato le fatture n. 001965/E e n. 002853/E, restando però inadempiuto il pagamento dell’importo corrispondente alla fattura n. 002852/E, come pure degli interessi e delle spese processuali riconosciuti nel titolo, ragion per cui ha insistito nell’accoglimento del ricorso per la parte residua.
3- Il Comune di Palmi, quantunque regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito.
4- Alla camera di consiglio del 25.3.2026 il ricorso è stato spedito in decisione.
5- Il ricorso va accolto per come di seguito esposto.
6- Il decreto ingiuntivo non opposto ha valore di cosa giudicata (cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 giugno 2014 n. 2894; sez. V, 8 settembre 2011 n. 5045 e 19 marzo 2007 n. 1301; sez. IV, 10 dicembre 2007 n. 6318 e 31 maggio 2003 n. 7840; nonché Cass., sez. III, 13 febbraio 2002 n. 2083; sez. I, 13 giugno 2000 n. 8026), anche ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza, purché non opposto e dunque dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2015 n. 1609 e sez. IV, 3 aprile 2006, n 1713);
7- Nel caso di specie, il titolo sul quale si fonda l’azione è divenuto definitivamente esecutivo giusta decreto di esecutorietà n. 412/2025 del 28.1.2025, ove si dà conto della mancata proposizione di opposizione nel termine stabilito (all. 4), e, reso così esecutivo è stato notificato al Comune intimato il 5.2.2025 (all.5), data dalla quale è, altresì, decorso il termine dilatorio di giorni 120 (centoventi) previsto ex lege per le esecuzioni contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici.
8- Di contro, l’amministrazione intimata non ha dato prova, come era suo onere (v. per tutte, Cass. SS.UU. n. 13533/2001), di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale.
9- Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a., così dichiarando l'obbligo dell’amministrazione intimata di dare integrale esecuzione al giudicato di cui in epigrafe mediante il pagamento delle somme residue non ancora corrisposte (fattura n. 002852/E, interessi e spese processuali riconosciuti nel titolo), nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza.
10- Per il caso di inutile scadenza di tale termine viene sin d’ora nominato quale Commissario ad acta un ufficiale della Guardia di Finanza da designarsi dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al predetto Comandante Provinciale e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro l’ulteriore termine di giorni sessanta, decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al provvedimento in epigrafe, con spese a carico del Comune intimato.
Si precisa altresì che:
-) il Commissario ad acta dovrà procedere sia all’allocazione della somma in bilancio (ove mancasse un apposito stanziamento), che all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale delle somme dovute, con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento;
-) il Commissario ad acta dovrà provvedere anche al rimborso delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, nonché del contributo unificato laddove versato e degli interessi successivi maturandi sino al soddisfo effettivo e, una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto;
-) il compenso per il Commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115;
-) l’eventuale richiesta di proroga dello stabilito termine di giorni 60 (sessanta) per l’adempimento delle funzioni commissariali – al ricorrere di documentate circostanze che precludano il compimento delle relative operazioni in tale arco temporale – verrà esaminata e decisa dal magistrato relatore, al quale il Collegio fin da ora delega l’adozione delle consequenziali statuizioni.
11- Non può trovare accoglimento, invece, la domanda di condanna dell’amministrazione inadempiente al pagamento della penalità di cui all’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. Sul punto si osserva che la sopra richiamata disposizione esclude l’applicazione della cd. “astreinte” nel caso in cui la stessa debba ritenersi “manifestamente iniqua” ovvero sussistano “ulteriori ragioni ostative”.
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sent. 25 giugno 2014, n. 15) ha escluso ogni automatismo nel giudizio di applicazione della sanzione, dovendo il giudice tener conto delle circostanze esimenti stabilite dalla norma al fine di mitigarne l’importo o di negarne la stessa applicazione.
Tanto premesso, il Collegio reputa sul punto di dovere confermare l’orientamento già ripetutamente fatto proprio dalla Sezione (da ultimo, cfr. sentenza n. 437 del 9.06.2025), per cui la recente formazione del titolo rende manifestamente iniqua l’invocata applicazione della penalità di mora, tenuto conto, peraltro, del saggio di regolazione degli interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002 e considerato altresì il parziale adempimento dell’amministrazione intimata.
12- Le spese del presente giudizio seguano la soccombenza per essere liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria
-) ordina al Comune di Palmi, in persona del legale rappresentante pro tempore , ai sensi dell’art. 114 c.p.a., di adottare i provvedimenti necessari per dare integrale esecuzione al titolo di cui in epigrafe, all’uopo assegnando a detto Ente il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa (o, se antecedente, dalla notificazione) della presente pronuncia;
-) per il caso di ulteriore inadempienza, nomina Commissario ad acta un ufficiale della Guardia di Finanza da designarsi dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, affinché provveda, entro il termine indicato in motivazione, a dare integrale esecuzione al titolo azionato, con spese a carico dell’amministrazione stessa;
-) rigetta la domanda di penalità di mora ex art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a.;
-) condanna il Comune di Palmi in persona del Sindaco p.t. al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 500,00 (cinquecento/00) oltre spese generali ed accessori come per legge e refusione del contributo unificato, ove versato;
-) manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente, al Comune di Palmi ancorché non costituito, e per opportuna conoscenza al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria;
- delega il magistrato relatore a provvedere su eventuali richieste di proroga dei termini come in motivazione concessi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN NT, Presidente
EN LI, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN LI | IN NT |
IL SEGRETARIO