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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 01/12/2025, n. 1240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1240 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
DOTT.SSA NN MARIA CH CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 851/2024 R.G.A.C vertente
TRA in persona del suo Amministratore Unico e legale Parte_1 rappresentante , rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in Parte_2 riassunzione, anche disgiuntamente, dagli Avvocati Francesco Fortunato Mirigliani, Giuseppe
EP, IC NA e AT IA, tutti domiciliati presso lo studio legale del primo in Catanzaro;
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa - giusta Controparte_1 procura generale alle liti rogata da notaio in Catanzaro il 21 gennaio 2022 Persona_1 repertorio n.163.078, raccolta n.36.819, e in virtù di Decreto del Coordinatore - dall'Avv.
HI CO, elettivamente domiciliata in Catanzaro, al Viale Europa, presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale della Cittadella regionale;
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
Fatto e diritto
Con sentenza n. 62/2016, pubblicata in data 13.01.2016, il Tribunale di Catanzaro si è pronunciato sulla domanda formulata da esercente impresa di autotrasporto di persone Parte_1 in concessione regionale, volta a ottenere la condanna della al pagamento: a) Controparte_1 della differenza tra i contributi dovuti sulla base del criterio del costo effettivo per il periodo dal
1987 al 1996 ed i contributi riconosciuti ed erogati dalla per lo stesso titolo;
b) Controparte_1
1 degli interessi e della rivalutazione sull'importo di € 361.953,60, con decorrenza dal 1997 o, quantomeno, dal 2003 fino al 2008, data di concreta erogazione della somma capitale;
c) della somma di € 419.650,10 per i contributi dovuti, sulla base del criterio del costo effettivo per il periodo dal 1997 al 1999, o della minor somma di € 54.818,28, come determinata dalla
Commissione Tecnica, con la deliberazione n. 113 del 10.10.2009; il tutto oltre interessi e rivalutazione.
In particolare, il Tribunale di Catanzaro ha così deciso: 1) ha rigettato le domande attoree, 2) ha dichiarato interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato a mezzo pec e a mezzo di raccomandata A/R del 13.07.2016 per sentire accogliere, in riforma della gravata sentenza, le seguenti conclusioni: a) condannare la al Controparte_1 pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 742.921,70, pari alla differenza tra i contributi dovuti sulla base del criterio dei c.d. costi effettivi per il servizio di trasporto pubblico locale per il periodo dal 1987 al 1996 (euro 1.132.129,82) e i contributi riconosciuti ed erogati
(euro 389.208,12) dalla stessa per lo stesso titolo, il tutto maggiorato di interessi Controparte_1
e rivalutazione dall'anno 1997 o quantomeno dal 2003 fino al soddisfo;
b) condannare comunque la a pagare in favore dell'appellante gli interessi e la rivalutazione sull'importo Controparte_1 di euro 361.953,60 dall'anno 1997 o quantomeno dal 2003 fino al 28.10.2008 (data di concreta erogazione della detta sorte capitale); c) condannare la al pagamento in favore Controparte_1 di parte appellante dell'ulteriore somma di euro 419.650,10, salva la maggior somma da accertare, per i contributi dovuti sulla base del criterio dei c.d. costi effettivi per il servizio di Trasporto pubblico locale per il periodo dal 1997 al 1999, ovvero, in subordine e con salvezza di impugnativa, della minor somma di euro 54.818,28 come determinata dalla Commissione Tecnica con la deliberazione n. 113 del 10.102009 (prot. 1022), il tutto da maggiorare con interessi e rivalutazione con decorrenza dall'anno 2000 o, in subordine e con salvezza di impugnativa, dal
10.10.2009, data in cui la suddetta ha definitivamente determinato il disavanzo CP_2 aziendale per il triennio in questione. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con sentenza n. 893/2018, pubblicata in data 9.05.2018, la Corte di Appello di Catanzaro ha così deciso: 1) ha rigettato l'appello; 2) ha compensato tra le parti le spese del grado;
3) ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/02.
2 Avverso la suddetta pronuncia, ha proposto ricorso e, sulla scorta di cinque Parte_1 motivi di gravame, ne ha chiesto la cassazione con ogni susseguente statuizione.
Con ordinanza n. 11883/2024, pubblicata in data 3.05.2024, la Corte di Cassazione ha così deciso:
1) ha accolto i primi quattro motivi di ricorso;
2) ha ritenuto assorbito il quinto;
3) ha cassato la sentenza n. 893/2018 della Corte d'Appello di Catanzaro;
4) ha rinviato alla stessa Corte territoriale in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. ha riassunto la causa davanti alla Corte d'Appello di Catanzaro con atto Parte_1 di citazione regolarmente notificato alla a mezzo pec in data 5.06.2024. Controparte_1
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa depositata in data 23.11.2024 si è costituita in giudizio la per chiedere il rigetto dell'atto di citazione in riassunzione in quanto Controparte_1 improcedibile, inammissibile, improponibile e infondato.
All'udienza del 22.01.2025, le parti hanno chiesto un rinvio per bonario componimento e il
Collegio ha rinviato all'udienza del 14.05.2025.
Anche nella suddetta udienza, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., entrambe le parti hanno chiesto un rinvio per definire in via bonaria la lite e la causa è stata rinviata al 22.10.2025.
All'udienza del 22.10.2025, la Corte ha rilevato che nessuna delle parti ha depositato le note di trattazione scritta e, pertanto, ha provveduto ai sensi dell'art. 127 ter quarto comma c.p.c. all'assegnazione di nuovo termine perentorio per il deposito telematico di note di trattazione fino al 26 novembre 2025, avvisando le parti della circostanza per cui in difetto di note si procederà alla cancellazione della causa dal ruolo con conseguente estinzione del processo.
All'udienza del 26.11.2025, le parti non hanno depositato le note di trattazione scritta.
Com'è noto, l'art. 127 ter quarto comma c.p.c. (introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del d.lgs.
10 ottobre 2022, n. 149 ed applicabile, a decorrere dall'1° gennaio 2023, ai procedimenti pendenti a quella data) dispone che “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Nel caso di specie, deve ritenersi integrata la fattispecie estintiva prevista dalla norma testé citata, posto che le parti non hanno depositato le note scritte in vista dell'udienza cartolare del 22.10.2025, né nel successivo termine perentorio del 26.11.2025 appositamente assegnato con l'ordinanza del
24.10.2025.
3 Quanto alla forma della pronuncia di estinzione, essa deve essere emanata con sentenza, posto che la fattispecie estintiva si è verificata davanti al collegio e l'art 307, comma 4°, c.p.c. dispone
“l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”.
Consegue la pronuncia di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile definitivamente pronunciando in sede di rinvio sulla domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 così provvede: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Corte d'Appello, Seconda Sezione
Civile, in data 28 novembre 2025
Il Presidente est.
dott.ssa Silvana Ferriero
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
DOTT.SSA NN MARIA CH CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 851/2024 R.G.A.C vertente
TRA in persona del suo Amministratore Unico e legale Parte_1 rappresentante , rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in Parte_2 riassunzione, anche disgiuntamente, dagli Avvocati Francesco Fortunato Mirigliani, Giuseppe
EP, IC NA e AT IA, tutti domiciliati presso lo studio legale del primo in Catanzaro;
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa - giusta Controparte_1 procura generale alle liti rogata da notaio in Catanzaro il 21 gennaio 2022 Persona_1 repertorio n.163.078, raccolta n.36.819, e in virtù di Decreto del Coordinatore - dall'Avv.
HI CO, elettivamente domiciliata in Catanzaro, al Viale Europa, presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale della Cittadella regionale;
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
Fatto e diritto
Con sentenza n. 62/2016, pubblicata in data 13.01.2016, il Tribunale di Catanzaro si è pronunciato sulla domanda formulata da esercente impresa di autotrasporto di persone Parte_1 in concessione regionale, volta a ottenere la condanna della al pagamento: a) Controparte_1 della differenza tra i contributi dovuti sulla base del criterio del costo effettivo per il periodo dal
1987 al 1996 ed i contributi riconosciuti ed erogati dalla per lo stesso titolo;
b) Controparte_1
1 degli interessi e della rivalutazione sull'importo di € 361.953,60, con decorrenza dal 1997 o, quantomeno, dal 2003 fino al 2008, data di concreta erogazione della somma capitale;
c) della somma di € 419.650,10 per i contributi dovuti, sulla base del criterio del costo effettivo per il periodo dal 1997 al 1999, o della minor somma di € 54.818,28, come determinata dalla
Commissione Tecnica, con la deliberazione n. 113 del 10.10.2009; il tutto oltre interessi e rivalutazione.
In particolare, il Tribunale di Catanzaro ha così deciso: 1) ha rigettato le domande attoree, 2) ha dichiarato interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato a mezzo pec e a mezzo di raccomandata A/R del 13.07.2016 per sentire accogliere, in riforma della gravata sentenza, le seguenti conclusioni: a) condannare la al Controparte_1 pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 742.921,70, pari alla differenza tra i contributi dovuti sulla base del criterio dei c.d. costi effettivi per il servizio di trasporto pubblico locale per il periodo dal 1987 al 1996 (euro 1.132.129,82) e i contributi riconosciuti ed erogati
(euro 389.208,12) dalla stessa per lo stesso titolo, il tutto maggiorato di interessi Controparte_1
e rivalutazione dall'anno 1997 o quantomeno dal 2003 fino al soddisfo;
b) condannare comunque la a pagare in favore dell'appellante gli interessi e la rivalutazione sull'importo Controparte_1 di euro 361.953,60 dall'anno 1997 o quantomeno dal 2003 fino al 28.10.2008 (data di concreta erogazione della detta sorte capitale); c) condannare la al pagamento in favore Controparte_1 di parte appellante dell'ulteriore somma di euro 419.650,10, salva la maggior somma da accertare, per i contributi dovuti sulla base del criterio dei c.d. costi effettivi per il servizio di Trasporto pubblico locale per il periodo dal 1997 al 1999, ovvero, in subordine e con salvezza di impugnativa, della minor somma di euro 54.818,28 come determinata dalla Commissione Tecnica con la deliberazione n. 113 del 10.102009 (prot. 1022), il tutto da maggiorare con interessi e rivalutazione con decorrenza dall'anno 2000 o, in subordine e con salvezza di impugnativa, dal
10.10.2009, data in cui la suddetta ha definitivamente determinato il disavanzo CP_2 aziendale per il triennio in questione. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con sentenza n. 893/2018, pubblicata in data 9.05.2018, la Corte di Appello di Catanzaro ha così deciso: 1) ha rigettato l'appello; 2) ha compensato tra le parti le spese del grado;
3) ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/02.
2 Avverso la suddetta pronuncia, ha proposto ricorso e, sulla scorta di cinque Parte_1 motivi di gravame, ne ha chiesto la cassazione con ogni susseguente statuizione.
Con ordinanza n. 11883/2024, pubblicata in data 3.05.2024, la Corte di Cassazione ha così deciso:
1) ha accolto i primi quattro motivi di ricorso;
2) ha ritenuto assorbito il quinto;
3) ha cassato la sentenza n. 893/2018 della Corte d'Appello di Catanzaro;
4) ha rinviato alla stessa Corte territoriale in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. ha riassunto la causa davanti alla Corte d'Appello di Catanzaro con atto Parte_1 di citazione regolarmente notificato alla a mezzo pec in data 5.06.2024. Controparte_1
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa depositata in data 23.11.2024 si è costituita in giudizio la per chiedere il rigetto dell'atto di citazione in riassunzione in quanto Controparte_1 improcedibile, inammissibile, improponibile e infondato.
All'udienza del 22.01.2025, le parti hanno chiesto un rinvio per bonario componimento e il
Collegio ha rinviato all'udienza del 14.05.2025.
Anche nella suddetta udienza, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., entrambe le parti hanno chiesto un rinvio per definire in via bonaria la lite e la causa è stata rinviata al 22.10.2025.
All'udienza del 22.10.2025, la Corte ha rilevato che nessuna delle parti ha depositato le note di trattazione scritta e, pertanto, ha provveduto ai sensi dell'art. 127 ter quarto comma c.p.c. all'assegnazione di nuovo termine perentorio per il deposito telematico di note di trattazione fino al 26 novembre 2025, avvisando le parti della circostanza per cui in difetto di note si procederà alla cancellazione della causa dal ruolo con conseguente estinzione del processo.
All'udienza del 26.11.2025, le parti non hanno depositato le note di trattazione scritta.
Com'è noto, l'art. 127 ter quarto comma c.p.c. (introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del d.lgs.
10 ottobre 2022, n. 149 ed applicabile, a decorrere dall'1° gennaio 2023, ai procedimenti pendenti a quella data) dispone che “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Nel caso di specie, deve ritenersi integrata la fattispecie estintiva prevista dalla norma testé citata, posto che le parti non hanno depositato le note scritte in vista dell'udienza cartolare del 22.10.2025, né nel successivo termine perentorio del 26.11.2025 appositamente assegnato con l'ordinanza del
24.10.2025.
3 Quanto alla forma della pronuncia di estinzione, essa deve essere emanata con sentenza, posto che la fattispecie estintiva si è verificata davanti al collegio e l'art 307, comma 4°, c.p.c. dispone
“l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”.
Consegue la pronuncia di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile definitivamente pronunciando in sede di rinvio sulla domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 così provvede: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Corte d'Appello, Seconda Sezione
Civile, in data 28 novembre 2025
Il Presidente est.
dott.ssa Silvana Ferriero
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