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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 25/01/2025, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 397/2022 R.G. promossa
DA
Parte_1
( ), in persona
[...] P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. M.G.
Marino;
Appellante
CONTRO
), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1
dall'avv. L. Cucuzza;
Appellata
OGGETTO: appello – rendita per i superstiti ex artt. 85, 253 e 145 T.U.
1124/65
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1241/2022 dell'1.4.2022, il giudice del lavoro del
Tribunale di Catania dichiarava il diritto di alla rendita in Controparte_1 favore dei superstiti prevista dall'art. 85 del DPR n. 1124/1965, in conseguenza del decesso del coniuge , dipeso dall'infortunio Persona_1
sul lavoro occorsogli il 21.3.1992.
Premesso che oggetto del giudizio era l'accertamento del nesso causale tra il decesso, per suicidio, del e l'infortunio sul lavoro risalente Persona_1
agli anni 90, il giudice disattendeva l'assunto dell' per cui la volontarietà Pt_1
del suicidio escludeva ex se il nesso eziologico e, quindi, il diritto alla prestazione. Rilevava, infatti, che l'atto era stato allegato quale manifestazione ultima ed estrema della depressione ingenerata negli anni dallo stato di gravissima disabilità provocato dalla causa lavorativa.
Evidenziava che l'istruttoria orale aveva acclarato sia l'assenza di pregresse patologie mentali o turbe dell'umore a carico del , che il travagliato e Per_1
doloroso iter della malattia depressiva nel corso degli anni, a seguito dell'infortunio.
Condivideva, quindi, in quanto scaturite da approfondite indagini cliniche, diagnostiche e strumentali e sorrette da motivazioni adeguate e convincenti, le conclusioni cui era pervenuto il designato CTU, il quale aveva accertato che
“il de cuius, ex operaio addetto al trasporto mobili di Persona_1
anni 56, per l'infortunio sul lavoro denunciato ed avvenuto il 21/03/1992, di cui si è detto sopra e le conseguenze psico-fisiche che ne derivarono, era affetto dai seguenti postumi a carattere permanente: “ESITI DI PREGRESSA
SPONDILODISCITE L5-S1 ASPECIFICA POST-CHIRURGICA CON
PARAPARESI SPASTICA ARTI INFERIORI, SX. > Controparte_2
ED INCONTINENZA SFINTERICA URO-FECALE.
[...]
DISTURBO DEPRESSIVO REATTIVO DI GRADO MEDIO - AL-TO”. Il disturbo depressivo reattivo, divenuto maggiore, sfociava nel suicidio
(l'evento avveniva per impiccamento). Sulla base dei quesiti posti
(“....Indicare la sussistenza o meno del nesso causale tra i postumi dell'infortunio occorso a per i quali il medesimo godeva di Persona_1 rendita e il suo decesso avvenuto il 15 dicembre 2016.”), si può senz'altro asserire che esiste un chiaro e documentato nesso causale, soddisfatto dall'applicazione della nota criteriologia medico-legale, tra l'evento infortunistico, il disturbo depressivo maggiore e l'evento suicidario”.
Osservava che, a fronte dei rilievi critici di parte, il consulente aveva chiarito:
“apparentemente sembrerebbe un tempo molto lungo il tempo trascorso tra i due eventi per potere giustificare l'esistenza di un nesso causale, ma dalla storia clinica del sig. si capiscono le enormi difficoltà Persona_1
venutosi a creare nella vicenda personale vissuta con evidente sofferenza dal sig. , a seguito del suddetto infortunio e delle sue gravi complicanze Per_1
venutasi a creare. Basterebbe esaminare scrupolosamente la documentazione sanitaria allegata in atti, ivi compresa quella relativa ai verbali esistenti all' , per comprendere la sussistenza di un chiaro ed inequivocabile Pt_1
nesso causale tra l'evento infortunistico sopra citato, le sue sequele, ivi compresa la sindrome ansiosa depressiva, di tipo reattivo, già presente e diagnosticata entro il decennio dall'avvenuta costituzione della rendita, e l'evento suicidario dello stesso , avvenuto in data 15.12.2016. I Per_1
postumi derivati al a seguito dell'infortunio sul lavoro del Per_1
21.03.1992, non si limitavano ad un'ernia del disco lombare L4-L5 e L5-S1, bensì ad un quadro ben più grave dopo l'intervento chirurgico eseguito per l'asportazione dell'ernia del disco alcuni mesi dopo e consistenti nella comparsa di una spondilodiscite post-operatoria, cioè a dire di un processo settico dei dischi intervertebrali, da cui derivava un quadro di paraparesi degli arti inferiori e di incontinenza sfinterica uro-fecale. Tutto ciò è stato riconosciuto dall , tant'è che è stata riconosciuta al una Pt_1 Per_1
riduzione permanente dell'attitudine al lavoro pari al 74% (settantaquattro per cento). E tale punteggio gli è stato confermato nelle successive visite di revisione sanitaria. Quindi, dall'infortunio sul lavoro, dopo l'intervento chirurgico per l'asportazione dell'ernia discale, subentravano delle complicanze settiche che portavano alla paraparesi degli arti inferiori e ad una incontinenza sfinterica uro-fecale. Cioè a dire ne derivava un quadro di grave disabilità, che risultava irreversibile, anzi si aggravava col passare del tempo, tanto è vero che negli ultimi anni il si avvaleva di una Per_1
carrozzina per spostarsi negli ambienti esterni. È evidente, come risulta dalla documentazione sanitaria allegata in atti, che la condizione di grave disabilità, divenuta irreversibile, determinava nel uno Per_1
sconvolgimento della propria vita: quello che si definisce un vero e proprio danno esistenziale, basti pensare ad un soggetto che a soli 32 anni deve cessare per sempre l'attività lavorativa ed a 38 anni viene dichiarato dall' : "incollocabile al lavoro". Quindi, lo stato ansioso e depressivo, Pt_1
reattivo alla condizione di grave disabilità, viene accertato in epoca non sospetta, già dal 2003 e poi in epoche successive (vd. relazioni neurologiche del dott. della UOC di Neurologia dell'Ospedale "Garibaldi" in Persona_2
data 28/11/2003, 27/01/2004, 08/02/2005, 15/06/2006, visita neurologica all'Ambulatorio di Neurologia del P.O. "Cannizzaro" in data 11/11/2008, visita psicologica presso il Servizio di Psicologia dell'Az. Osp. "Cannizzaro" in data 24/06/2004, copia verbale della 3^ Commissione di Gravina per l'Accertamento degli stati d'invalidità civile e per la legge 104/'92 in data
20/11/2008), tutti attestanti un quadro depressivo reattivo alla condizione di disabilità, e peraltro, tale stato veniva anche accertato nell'obiettività clinica dell'ultima visita di revisione effettuata dall'allora primario dell' di Pt_1
Catania, dott. , in data 14/12/2004. Tutto ciò, dunque, veniva Per_3
accertato ed era esistente entro il decennio dalla costituzione della rendita, avvenuta in data 18/08/1994. Per l'appunto si precisa che l'ultima visita di revisione attiva è stata effettuata dall' in data 14/12/2004 ed è stato Pt_1
accertato: "E discale L4-L5 e L5-S1" e poi alla domanda predisposta nel modello - verbale dell : "Si rileva una modificazione nei confronti Pt_1
dell'esame precedente?", ne scaturiva la seguente risposta: "Si. Stato psiconevrotico". Quindi, anche l' nell'ultima visita di revisione Pt_1
constatava l'esistenza nel di uno stato ansioso depressivo tale da Per_1
riportarlo nell'obiettività clinica, anche se lo riteneva indipendente dall'evento infortunistico. In ultimo si rappresenta che la teste Tes_1
figlia del de cuius, ed anche la moglie, sig.ra ,
[...] Controparte_1
hanno dichiarato che il loro congiunto per le sue condizioni fisiche aveva già tentato in passato di togliersi la vita in auto, guidando un'auto per disabili
(munita di comandi automatici) ed andando contromano a forte velocità.
Pertanto, in scienza e coscienza, ritengo che esista un chiaro ed inconfutabile nesso causale tra i postumi derivati dall'infortunio sul lavoro del 21/03/1992
e l'evento autosoppressivo del per uno stato ansioso depressivo Per_1
marcato e nel corso del tempo peggiorato, reattivo alla condizione di grave disabilità derivata dalle complicanze subentrate all'infortunio sul lavoro subito dal de cuius”.
Dichiarato il diritto della ricorrente alla prestazione oggetto della domanda, compensava le spese legali tenuto conto del caso concreto e delle obiettive difficoltà dell'accertamento del nesso eziologico.
Avverso la citata sentenza proponeva appello l' con ricorso del Pt_1
5.5.2022. Al gravame resisteva Controparte_1
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 19 dicembre
2024 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico motivo di gravame l' censura la sentenza di primo grado Pt_1
per aver recepito acriticamente le conclusioni peritali.
Deduce che la diagnosi formulata nel provvedimento di costituzione della rendita era “Ernia discale L4-L5 e L5-S1” e che tale valutazione non era mai stata oggetto di richiesta di revisione per aggravamento, pertanto, la stessa era divenuta immodificabile, ai sensi dell'art. 83, commi 6 e 7 del T.U., nel 2004. Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, il CTU non ha fornito alcuna dimostrazione della correlazione diretta tra patologia riconosciuta dall'Istituto e l'evento morte.
Richiamate, sul punto, le considerazioni di cui alla relazione di parte del dott. chiede rinnovarsi la consulenza tecnica d'ufficio. CP_3
2. L'appello è infondato.
Quanto alla immodificabilità della diagnosi sulla cui base è stata liquidata la rendita al , il collegio si riporta all'orientamento della Suprema Corte, da cui Per_1
non vi è motivo di discostarsi: “La rendita ai superstiti costituisce una prestazione previdenziale che spetta iure proprio e non iure successionis;
il diritto non appartiene al patrimonio del defunto perché nasce alla morte dell'assicurato; i titolari sono previsti dalla legge e l'indennità non si confonde con il patrimonio del defunto;
di conseguenza si prescinde dalla circostanza che per l'infortunio sul lavoro o per la malattia professionale sia stata già costituita la rendita, ed essa compete nonostante che la rendita sia stata liquidata in capitale all'infortunato e da questa investita;
non è vincolata dal preesistente accertamento amministrativo dell'esistenza di postumi invalidanti, trattandosi di un diritto autonomo che prescinde del tutto dalla titolarità della rendita. Pertanto il diritto alla rendita ai superstiti non è condizionato nemmeno dal fatto che l'aggravamento della malattia che ha cagionato la morte della persona sia avvenuto dentro i termini previsti per l'istituto della revisione della rendita erogata al de cuius. Tale ultimo istituto è diretto invece all'adeguamento della rendita goduta in vita dal lavoratore;
e non si confonde con la rendita ai superstiti la quale, come già detto, prescinde dalla circostanza che per quello stesso evento fosse già stata costituita o meno la rendita in favore del lavoratore deceduto e pertanto prescinde pure dal fatto che la stessa rendita fosse stata adeguata o meno in relazione all'aggravamento che ha cagionato la morte.
Nella rendita ai superstiti l'evento protetto dalla tutela previdenziale è perciò la morte del lavoratore che secondo una presunzione legislativa crea una situazione di bisogno per i familiari del defunto, i quali sono i soggetti protetti ed i titolari del diritto” (Cassazione civile sez. VI, 26/11/2019, n. 30879).
Anche l'altra censura dell'appellante, riguardante l'assenza di prova circa il rapporto di causalità tra l'infortunio e l'evento morte avvenuto 30 anni dopo non è condivisibile.
Invero, il ctu di primo grado ha esaminato e richiamato certificazioni rilasciate da strutture pubbliche attestanti, sin dal 2003 e poi successivamente, in capo al un quadro depressivo reattivo alla condizione di disabilità, la cui gravità Per_1
rende altamente probabile la sussistenza del nesso di causalità con tale condizione psicologica, nonostante il decorso di un ampio lasso di tempo.
La consulenza di parte, cui l'istituto appellante si riporta, si limita a negare la derivazione eziologica dello stato depressivo dai postumi dell'infortunio in considerazione della stabilizzazione di tali postumi non più sottoponibili a revisione, circostanza del tutto irrilevante per quanto sopra detto. Il nesso di causalità non può poi escludersi considerando la patologia psicologica una reazione individuale all'infortunio o in ragione del lasso di tempo intercorso tra l'infortunio e l'evento morte, a fronte della gravità delle condizioni fisiche del e della Per_1
documentazione sanitaria attestante la sussistenza della patologia psichica già nel
2003 e la sua connessione causale con la condizione di disabilità.
La pronuncia va, pertanto, confermata.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del DM n. 55/2014 in ragione dell'attività difensiva espletata. Se ne dispone il pagamento in favore dell'Erario, stante l'ammissione dell'appellata al patrocinio a carico dello Stato.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore dell'Erario delle spese processuali che liquida in euro 4.996,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 19 dicembre 2024.
Il Presidente estensore dott.ssa Graziella Parisi