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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 17/12/2025, n. 2754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2754 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01787/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 17/12/2025
N. 02754 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01787/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1787 del 2025, proposto da GI RR, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Fatta, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
l'INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziana Giovanna Norrito,
AN LI e AN AR, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
per l'esecuzione
della sentenza n.3061/2024 di questo TAR. N. 01787/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'INPS - Istituto Nazionale Previdenza
Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 il dott. Pierluigi
UO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente domanda l'esecuzione della sentenza di questo TAR n. 3061/2024, pubblicata il 7.11.2024, con la quale l'INPS è stato condannato alla “riliquidazione dell'indennità di buonuscita dei ricorrenti mediante
l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dal comma 2 dell'art.6-bis Decreto Legge 21 settembre 1987, n.387 […] oltre interessi legali fino al soddisfo”.
In caso di perdurante inadempimento, domanda: i) la nomina di un Commissario ad
Acta; ii) l'attribuzione di una penalità di mora pari ad euro 50,00 per ogni giorno di ulteriore ritardo rispetto al termine assegnato; iii) la condanna dell'amministrazione alle spese di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario e, in via equitativa, ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c., al pagamento di una ulteriore somma in favore dei ricorrenti.
La sentenza è stata notificata all'amministrazione il 13.11.2024.
2.- Si costituiva l'INPS, che concludeva per la cessazione della materia del contendere in ragione dell'intervenuto adempimento nelle more del giudizio.
3.- All'udienza camerale del 16.12.2025, ove il difensore di parte ricorrente concordava sull'intervenuta cessazione della materia del contendere (chiedendo, tuttavia, la condanna alle spese dell'amministrazione), il ricorso veniva trattenuto in decisione. N. 01787/2025 REG.RIC.
4.- Il Collegio rileva la cessazione della materia del contendere, avendo il ricorrente ottenuto la piena soddisfazione del bene della vita.
5.- Le spese vanno poste a carico dell'amministrazione resistente (essendo intervenuto l'adempimento della prestazione solo a seguito dell'instaurazione del presente giudizio) e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l'INPS al pagamento delle spese di giudizio in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, quantificate in euro 1.500,00 (millecinquecento) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO EN, Presidente
AN Mulieri, Consigliere
Pierluigi UO, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Pierluigi UO TO EN N. 01787/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 17/12/2025
N. 02754 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01787/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1787 del 2025, proposto da GI RR, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Fatta, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
l'INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziana Giovanna Norrito,
AN LI e AN AR, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
per l'esecuzione
della sentenza n.3061/2024 di questo TAR. N. 01787/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'INPS - Istituto Nazionale Previdenza
Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 il dott. Pierluigi
UO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente domanda l'esecuzione della sentenza di questo TAR n. 3061/2024, pubblicata il 7.11.2024, con la quale l'INPS è stato condannato alla “riliquidazione dell'indennità di buonuscita dei ricorrenti mediante
l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dal comma 2 dell'art.6-bis Decreto Legge 21 settembre 1987, n.387 […] oltre interessi legali fino al soddisfo”.
In caso di perdurante inadempimento, domanda: i) la nomina di un Commissario ad
Acta; ii) l'attribuzione di una penalità di mora pari ad euro 50,00 per ogni giorno di ulteriore ritardo rispetto al termine assegnato; iii) la condanna dell'amministrazione alle spese di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario e, in via equitativa, ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c., al pagamento di una ulteriore somma in favore dei ricorrenti.
La sentenza è stata notificata all'amministrazione il 13.11.2024.
2.- Si costituiva l'INPS, che concludeva per la cessazione della materia del contendere in ragione dell'intervenuto adempimento nelle more del giudizio.
3.- All'udienza camerale del 16.12.2025, ove il difensore di parte ricorrente concordava sull'intervenuta cessazione della materia del contendere (chiedendo, tuttavia, la condanna alle spese dell'amministrazione), il ricorso veniva trattenuto in decisione. N. 01787/2025 REG.RIC.
4.- Il Collegio rileva la cessazione della materia del contendere, avendo il ricorrente ottenuto la piena soddisfazione del bene della vita.
5.- Le spese vanno poste a carico dell'amministrazione resistente (essendo intervenuto l'adempimento della prestazione solo a seguito dell'instaurazione del presente giudizio) e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l'INPS al pagamento delle spese di giudizio in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, quantificate in euro 1.500,00 (millecinquecento) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO EN, Presidente
AN Mulieri, Consigliere
Pierluigi UO, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Pierluigi UO TO EN N. 01787/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO