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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/01/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 8616/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente dott.ssa Lidia Greco Giudice dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 8616/2023 R.G. promossa da:
, n. a CATANIA (CT) il 21/03/1969 (C.F.: Parte_1
, rappr. e dif. dall' avv. DI BELLA MASSIMO C.F._1
MAURIZIO, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
Ricorrente nei confronti di
, n. a CATANIA (CT) il Controparte_1
15/06/1973 (C.F.: ). C.F._2
Resistente/contumace
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 18.12.2024 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso ex art. 471 bis.29 c.p.c. depositato il 20/07/2023, Parte_1
chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la modifica delle
[...]
condizioni di divorzio contenute nella sentenza n. 4445/22, e in particolare di revocare l'assegno di mantenimento a favore delle due figlie Persona_1
(nt. ad Acireale il 24.02.1998) e (nt. ad Acireale il Parte_2
02.06.2002) per i motivi esposti in seno al ricorso.
All'udienza del 21/09/1994, tenutasi in presenza, la resistente
[...]
, seppure regolarmente citata come da relata di Controparte_1
notifica prodotta in atti, non si è costituita;
la parte ricorrente ha insistito in domanda e prodotto materiale fotografico relativo all' occupazione lavorativa della figlia;
in seno al verbale della medesima udienza, il Giudice Pt_2
delegato ha disposto in via provvisoria la sospensione del contributo per la figlia e rinviato per il prosieguo dell'istruttoria ad altra udienza. Per_1
Transitata la causa per le incombenze istruttorie, all'udienza del 18.12.2024, parte ricorrente precisava le conclusioni insistendo nelle memorie difensive, chiedendo la conferma della revoca del mantenimento per la figlia maggiore e insistendo nella richiesta di revoca per la figlia minore “dal Per_1 Pt_2
momento che lavora presso il bar Tres Jolie di Viagrande come da fotografie allegate”. Il ricorrente insisteva, poi, per la correzione dell'errore materiale relativo all'anno di matrimonio contenuto nella sentenza di divorzio, come da istanza formulata nel ricorso introduttivo.
Il Giudice delegato poneva la causa in decisione dinnanzi al Collegio.
Il P.M. nulla ha opposto rimettendosi alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di Controparte_1
la quale, seppur regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.
[...]
Ciò posto, ricorrono i presupposti per l'accoglimento della domanda di revoca dell'assegno posto a carico del ricorrente per il mantenimento delle due figlie e . Per_1 Pt_2
2 Quanto a il ricorrente deduceva di aver saputo tramite i social media Per_1
che la stessa (di anni 26), con cui non ha rapporti, ha abbandonato l'Università conseguendo un attestato professionale di estetista e in tale campo espleta la sua attività.
Per ciò che concerne la figlia , ha prodotto rappresentazione Pt_2 Pt_1
fotografica estratta da un canale social in cui si vede il volto della figlia con abito da lavoro, riconducibile ad occupazione presso il bar Tres Joliè di
Viagrande. Tale produzione documentale può dar indizio a questo giudicante circa l'esistenza di un percorso lavorativo della figlia che possa Pt_2
assicurarle una indipendenza economica.
Difatti, questo Collegio aderisce al consolidato indirizzo della Corte di legittimità, secondo cui “Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni.” (così Cass. n.
17183/2020, ma v. anche Cass. 27904/2021).
A tale fine la S.C. valorizza il concetto della cd. capacità lavorativa, intesa come adeguatezza a svolgere un lavoro, in particolare un lavoro remunerato.
Essa si acquista con la maggiore età, quando la legge presuppone raggiunta l'autonomia ed attribuisce piena capacità lavorativa, da spendere sul mercato del lavoro, tanto che si gode della capacità di agire (e di voto): salva la prova di circostanze che giustificano, al contrario, il permanere di un obbligo di mantenimento. In mancanza, il figlio maggiorenne non ne ha diritto.
In altri termini - sempre per come si legge nell' ordinanza 17183/2020 –
“trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di studio, non potrà più affermarsi il diritto del figlio ad essere mantenuto.. La
3 capacità di mantenersi e l'attitudine al lavoro sussistono sempre, in sostanza, dopo una certa età, che è quella tipica della conclusione media un percorso di studio anche lungo, purché proficuamente perseguito, e con la tolleranza di un ragionevole lasso di tempo ancora per la ricerca di un lavoro.”
Ebbene, venendo al caso che ci occupa, è evidente che si giustifica la revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia che, avendo 26 anni, Per_1
e non avendo dimostrato di avere necessità derivanti da un percorso formativo, si deve considerare idonea all'inserimento nel mondo lavorativo;
analogamente per la figlia (di anni 22) sebbene più giovane, risulta Pt_2
l'attuale inserimento nel mondo del lavoro (presso il Bar Tres Jolie di
Viagrande), né è stata fornita prova contraria, e quindi il genitore va esentato dall'onere di mantenimento.
Quanto alla richiesta di correzione della sentenza di divorzio n 4445/2022 del
21.10.2022, si osserva che non è questa la sede per statuire, trattandosi di errore materiale da correggere con le forme di legge.
Stante la contumacia di parte resistente, le spese sono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
8616/2023 R.G. ex art. 471 bis 29 c.p.c., a modifica delle condizioni statuite in seno alla sentenza di divorzio n. 4445/2022 del 21.10.2022:
- Revoca l'assegno previsto a carico del per il Parte_1
mantenimento delle figlie e , maggiorenni ed Per_1 Pt_2
economicamente indipendenti, a decorrere dalla presente sentenza.
Nulla sulle spese.
Così deciso il 20.12.2024 in Catania, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile.
Il Giudice est. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Massimo Escher
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente dott.ssa Lidia Greco Giudice dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 8616/2023 R.G. promossa da:
, n. a CATANIA (CT) il 21/03/1969 (C.F.: Parte_1
, rappr. e dif. dall' avv. DI BELLA MASSIMO C.F._1
MAURIZIO, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
Ricorrente nei confronti di
, n. a CATANIA (CT) il Controparte_1
15/06/1973 (C.F.: ). C.F._2
Resistente/contumace
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 18.12.2024 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso ex art. 471 bis.29 c.p.c. depositato il 20/07/2023, Parte_1
chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la modifica delle
[...]
condizioni di divorzio contenute nella sentenza n. 4445/22, e in particolare di revocare l'assegno di mantenimento a favore delle due figlie Persona_1
(nt. ad Acireale il 24.02.1998) e (nt. ad Acireale il Parte_2
02.06.2002) per i motivi esposti in seno al ricorso.
All'udienza del 21/09/1994, tenutasi in presenza, la resistente
[...]
, seppure regolarmente citata come da relata di Controparte_1
notifica prodotta in atti, non si è costituita;
la parte ricorrente ha insistito in domanda e prodotto materiale fotografico relativo all' occupazione lavorativa della figlia;
in seno al verbale della medesima udienza, il Giudice Pt_2
delegato ha disposto in via provvisoria la sospensione del contributo per la figlia e rinviato per il prosieguo dell'istruttoria ad altra udienza. Per_1
Transitata la causa per le incombenze istruttorie, all'udienza del 18.12.2024, parte ricorrente precisava le conclusioni insistendo nelle memorie difensive, chiedendo la conferma della revoca del mantenimento per la figlia maggiore e insistendo nella richiesta di revoca per la figlia minore “dal Per_1 Pt_2
momento che lavora presso il bar Tres Jolie di Viagrande come da fotografie allegate”. Il ricorrente insisteva, poi, per la correzione dell'errore materiale relativo all'anno di matrimonio contenuto nella sentenza di divorzio, come da istanza formulata nel ricorso introduttivo.
Il Giudice delegato poneva la causa in decisione dinnanzi al Collegio.
Il P.M. nulla ha opposto rimettendosi alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di Controparte_1
la quale, seppur regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.
[...]
Ciò posto, ricorrono i presupposti per l'accoglimento della domanda di revoca dell'assegno posto a carico del ricorrente per il mantenimento delle due figlie e . Per_1 Pt_2
2 Quanto a il ricorrente deduceva di aver saputo tramite i social media Per_1
che la stessa (di anni 26), con cui non ha rapporti, ha abbandonato l'Università conseguendo un attestato professionale di estetista e in tale campo espleta la sua attività.
Per ciò che concerne la figlia , ha prodotto rappresentazione Pt_2 Pt_1
fotografica estratta da un canale social in cui si vede il volto della figlia con abito da lavoro, riconducibile ad occupazione presso il bar Tres Joliè di
Viagrande. Tale produzione documentale può dar indizio a questo giudicante circa l'esistenza di un percorso lavorativo della figlia che possa Pt_2
assicurarle una indipendenza economica.
Difatti, questo Collegio aderisce al consolidato indirizzo della Corte di legittimità, secondo cui “Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni.” (così Cass. n.
17183/2020, ma v. anche Cass. 27904/2021).
A tale fine la S.C. valorizza il concetto della cd. capacità lavorativa, intesa come adeguatezza a svolgere un lavoro, in particolare un lavoro remunerato.
Essa si acquista con la maggiore età, quando la legge presuppone raggiunta l'autonomia ed attribuisce piena capacità lavorativa, da spendere sul mercato del lavoro, tanto che si gode della capacità di agire (e di voto): salva la prova di circostanze che giustificano, al contrario, il permanere di un obbligo di mantenimento. In mancanza, il figlio maggiorenne non ne ha diritto.
In altri termini - sempre per come si legge nell' ordinanza 17183/2020 –
“trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di studio, non potrà più affermarsi il diritto del figlio ad essere mantenuto.. La
3 capacità di mantenersi e l'attitudine al lavoro sussistono sempre, in sostanza, dopo una certa età, che è quella tipica della conclusione media un percorso di studio anche lungo, purché proficuamente perseguito, e con la tolleranza di un ragionevole lasso di tempo ancora per la ricerca di un lavoro.”
Ebbene, venendo al caso che ci occupa, è evidente che si giustifica la revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia che, avendo 26 anni, Per_1
e non avendo dimostrato di avere necessità derivanti da un percorso formativo, si deve considerare idonea all'inserimento nel mondo lavorativo;
analogamente per la figlia (di anni 22) sebbene più giovane, risulta Pt_2
l'attuale inserimento nel mondo del lavoro (presso il Bar Tres Jolie di
Viagrande), né è stata fornita prova contraria, e quindi il genitore va esentato dall'onere di mantenimento.
Quanto alla richiesta di correzione della sentenza di divorzio n 4445/2022 del
21.10.2022, si osserva che non è questa la sede per statuire, trattandosi di errore materiale da correggere con le forme di legge.
Stante la contumacia di parte resistente, le spese sono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
8616/2023 R.G. ex art. 471 bis 29 c.p.c., a modifica delle condizioni statuite in seno alla sentenza di divorzio n. 4445/2022 del 21.10.2022:
- Revoca l'assegno previsto a carico del per il Parte_1
mantenimento delle figlie e , maggiorenni ed Per_1 Pt_2
economicamente indipendenti, a decorrere dalla presente sentenza.
Nulla sulle spese.
Così deciso il 20.12.2024 in Catania, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile.
Il Giudice est. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Massimo Escher
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