Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/02/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai signori Magistrati:
Dott. Pietro Mastrorilli Presidente relatore
Dott. Ernesta Tarantino Consigliere
Dott. Elvira Palma Consigliere alla pubblica udienza del 18/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 121/2024 R.G. promossa da: rappresentata e difesa dall'Avv. SQUICCIARINI Parte_1
ANTONIA
APPELLANTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'Avv. MASTRORILLI FRANCESCA CP_1
APPELLATO
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza emessa in data 18.1.2024, il Tribunale del lavoro di Bari:
a) accoglieva l'opposizione proposta dall' e revocava il decreto ingiuntivo n. CP_1
4806/2021 emesso dal Tribunale di Bari con il quale si ingiungeva il pagamento, in favore di , della somma di € 600,00 oltre accessori, a titolo di Parte_1
b) accoglieva la domanda riconvenzionale proposta dall' condannando la CP_1 Pt_1
alla restituzione dell'indennità relativa al marzo 2020, erroneamente corrisposta dall' ; c) compensava le spese processuali. CP_1
Con ricorso del 27.2.2020 la ha interposto appello avverso la sentenza di Pt_1
primo grado per i motivi di seguito esposti e valutati.
L' ha resistito al gravame con apposita memoria, chiedendo rigettarsi l'appello. CP_1
Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado.
In data odierna, previa discussione orale della causa, si svolgeva la camera di consiglio fra i Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodichè la controversia veniva decisa come da dispositivo.
L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado deducendo, in sostanza, la violazione dell'art. 84, d.l. n. 34/2020, conv. in l. 17 luglio 2020 e dell'art. 27 d.l. n.
18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, evidenziando all'uopo che ella risultava già regolarmente iscritta alla gestione separata CP_1
dall'1.10.2014 avendo cessato la sua attività individuale di commercialista in data
31.3.2014, dandone comunicazione all' in data 31.3.2014. CP_1
Deduceva altresì che, come evidenziato dal documento 3 del fascicolo della fase monitoria dal 31.12.2014, non era più iscritta alla nazionale di Previdenza dei CP_2
dottori commercialisti, laddove l' aveva negligentemente omesso di inserire tale CP_1
dato nell'anagrafica fiscale di essa istante ove risultava erroneamente “risulta presenza di iscrizione presso l'ente: Cassa nazionale di Previdenza dei dottori commercialisti” (laddove il primo giudice aveva disatteso le sue istanze proprio sulla scorta del dato – erroneo – “che la ricorrente al momento della richiesta delle prestazioni oggetto di causa, fosse ancora iscritta alla Cassa professionale suddetta”).
L'appello della lavoratrice è infondato.
2 Osserva la Corte che se tale ultimo rilievo in ordine alla tempestiva cancellazione della è in effetti vero, vi è anche che, come puntualmente eccepito dall' CP_2 CP_1
già in prime cure – e ribadito in questa sede di appello – la problematica che costituisce il fulcro del diniego dell' è qui un' altra. CP_1
Ed invero, l'art. 27 d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile
2020, n. 27, prevede, come già osservato dal Tribunale che:
“ 1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro….”.
Di sostanziale analogo tenore è il disposto dell'art. 84, d.l. n. 34/2020, conv. in l. 17 luglio 2020.
Orbene, ciò che l' ha obiettato sin dal primo grado – e su cui la non ha CP_1 Pt_1
efficacemente controdedotto – è anche e soprattutto la circostanza che quest'ultima in data 7/04/2020 ha proposto all' domanda amministrativa (v. documentazione in CP_1
atti) per beneficiare delle indennità COVID-19 per la categoria “ART.27 - Lavoratore con rapporto iscritto alla Gestione separata”, per cui, nella specie, la CP_3
domanda presentata dalla ricorrente faceva riferimento alla seconda ipotesi prevista dal cennato art. 27 - quella dei collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla medesima data del 23 febbraio 2020 - giacché la possibilità di percepire l'indennità in qualità di professionista era preclusa dalla (pacifica) mancanza di partita Iva aperta alla data del 23 febbraio 2020.
Tanto premesso, l'assunto della è di esser stata all'epoca titolare di “contratto Pt_1
di collaborazione coordinata e continuativa” (co.co.co.) presso la società ECSI S.p.a., per la quale ella rivestiva la carica di “Sindaco effettivo e revisore contabile”, ma la predetta circostanza non risulta supportata da alcuna idonea prova, senza contare il dato che lo stesso ha evidenziato che tale contratto non era stato comunicato al CP_1
3 Servizio del Ministero del Lavoro (in proposito si allegava estratto CP_4
comunicazioni unilav del soggetto dal quale emergeva per tabulas come le ultime comunicazioni risalissero al 2015).
Pertanto, allo stato, difetta comunque la prova che il rapporto intercorso tra l'odierna appellante e la Ecsi, in forza del quale la stessa invoca il pagamento della prestazione de qua - consistente in un incarico di “Sindaco effettivo e revisore contabile”, per il quale era versata contribuzione alla Gestione Separata – rivestisse, sotto il profilo giuridico, la natura di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa alla data del 23.2.2020.
Ed invero, pur volendo prescindere da quanto riportato dalle mere circolari interne dell' circa il fatto che la categoria degli amministratori e dei sindaci non sia CP_1
espressamente ricompresa dalle disposizioni di legge passate in rassegna tra quelle beneficiarie dell'indennità COVID, vi è, da un lato che le citate disposizioni
“emergenziali” in quanto eccezionali sono di stretta interpretazione, dall'altro che, come detto, allo stato, il rapporto intercorso tra l'odierna appellante e la Ecsi, in forza del quale la stessa invoca il pagamento della prestazione de quo, consisteva in realtà in un incarico di “Sindaco effettivo e revisore contabile” (null'altro di specifico è dato di sapere o è stato documentato dalla ); orbene, per giurisprudenza Pt_1
costante (circa la natura del rapporto tra società ed amministratori, massima che può senz'altro essere utilizzata anche in relazione alla presente fattispecie caratterizzata dal rapporto società – sindaci) il rapporto dell'amministratore di società con la società stessa è un rapporto avente caratteristiche proprie, che lo distinguono dall'ordinario rapporto del “lavoratore” titolare di collaborazione coordinata e continuativa. Infatti, “l'amministratore unico o il consigliere di amministrazione di una s.p.a. sono legati alla stessa da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell'immedesimazione organica tra persona fisica ed ente e dell'assenza del requisito della coordinazione, non è compreso in quelli previsti dal n.
3 dell'art. 409 c.p.c.” (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 1545 del 20/01/2017, Rv. 642004 -
03).
4 Ancora v. Cass. n. 2759/2016: il rapporto che lega l'amministratore alla società è di immedesimazione organica, non riconducibile al rapporto di lavoro subordinato, né a quello di collaborazione coordinata e continuativa, dovendo essere, piuttosto, ascritto all'area del lavoro professionale autonomo ovvero qualificato come rapporto societario "tout court", sicché le controversie tra amministratori e società, anche se specificamente attinenti al profilo "interno" dell'attività gestoria ed ai diritti che ne derivano agli amministratori (quale, nella specie, quello al compenso), sono compromettibili in arbitri, ove tale possibilità sia prevista dagli statuti societari.
Va da sé che nella totale carenza di elementi di prova – che avrebbero dovuto essere chiaramente forniti dalla , quale parte attrice onerata di provare i fatti costitutivi Pt_1
della propria domanda – idonei a lumeggiare circa la natura del rapporto sociale di che trattasi, correttamente la domanda ingiunzionale è stata disattesa, sebbene si rendano necessarie le integrazioni motivazionali di cui sopra.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, la sentenza va confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.
Spetta invece all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (si veda Cass., Sez. un., n. 4315 del 2020).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato il 27.2.2024, avverso Parte_1
la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 18.1.2024, nei confronti dell' , così provvede: CP_1
rigetta l'appello; conferma l'impugnata sentenza;
5 condanna la al pagamento in favore dell' delle spese processuali del Pt_1 CP_1
presente grado del giudizio le quali vengono liquidate, in €. 1.000,00 oltre accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso, se dovuto.
Così deciso in Bari il 18/02/2025
Il Presidente relatore Dott. Pietro Mastrorilli
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