TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 22/12/2025, n. 2158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2158 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4647/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini giudice dott. Valerio Guidarelli giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 4647/2025 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. BEVILACQUA ANTONELLO Parte_1 per procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dall'avv. GALLUCCI VITTORIO per procura Controparte_1 in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE con l'intervento della Procura della Repubblica di Ancona in persona del Procuratore pro tempore
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Rassegnate congiuntamente all'udienza del 3.12.2025: chiedono che vengano stabilite le seguenti condizioni:
“1- Affido congiunto della minore con collocamento presso la madre. Persona_1
2- Quanto al mantenimento della minore:
pagina 1 Il Sig. verserà alla Sig.ra un contributo fisso di € 350,00 entro il Controparte_1 Pt_1 giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario tracciabile sul conto indicato dalla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore , fino al raggiungimento della maggiore Per_1 età della stessa e successivamente direttamente alla figlia se non autosufficiente. Tale importo copre le spese ordinarie. Le spese straordinarie, sono da dividere al 50%, e comprendono a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: visite mediche private, esami, terapie, occhiali, dentista, psicologo, libri integrativi, gite, corsi extra, ripetizioni, attività sportive/artistiche non ordinarie e quant'altro considerato per legge e per interpretazione giurisprudenziale come spesa straordinaria. Le spese straordinarie saranno rimborsate contestualmente al versamento dell'assegno di mantenimento del mese in cui è stata effettuata la spesa, ovvero entro il giorno 5.
Qualora la spesa venga sostenuta dopo il giorno 5, il rimborso dovrà avvenire entro il 5 del mese successivo.
3- Quanto agli incontri con il padre:
- la minore trascorrerà due/tre weekend al mese con il padre (preferibilmente a weekend alterni), nel pieno rispetto degli impegni scolastici, sportivi e famigliari della minore;
- le date vanno concordate con almeno 3 giorni di anticipo, per permettere un'organizzazione familiare serena e rispettosa degli impegni di entrambe le famiglie nell'esclusivo interesse della minore;
- ogni variazione o imprevisto da parte del padre deve essere comunicato almeno 48 ore prima, salvo forza maggiore. In mancanza di preavviso, l'incontro si considera annullato;
- il padre potrà recuperare l'incontro con la figlia in caso di annullamento, previo accordo tra le parti e compatibilità con gli impegni della minore;
- gli incontri non devono interferire con scuola, sport o eventi già programmati, né compromettere la stabilità della routine familiare della minore;
- il padre si assume la piena responsabilità logistica e organizzativa degli incontri, senza delegare alla madre compiti di comunicazione o trasporto;
- nei periodi di assenza, il padre potrà mantenere contatti a distanza con la minore, tramite video o telefonate in orari adeguati;
il padre avrà diritto, comunque, di vedere e incontrare la minore, compatibilmente con gli impegni scolastici della stessa, quando vorrà, previo avviso telefonico e consenso della madre;
- il sig. avrà diritto di trascorrere le festività di Natale e Pasqua con la figlia, Controparte_1 ad anni alterni, da concordare preventivamente con la madre, nel senso che se un anno passerà la vigilia o il giorno di Natale o Pasqua con il padre, l'anno successivo lo trascorrerà con la madre e,
pagina 2 nell'interesse della minore, se nell'anno la festività natalizia sarà trascorsa con un genitore, quella pasquale verrà trascorsa con l'altro;
- durante il periodo estivo, nel mese di luglio o di agosto, la minore trascorrerà almeno due settimane con il padre, previ accordi con la madre nell'esclusivo interesse della minore.
4- Quanto all'educazione ed il benessere morale della figlia minore:
- la bambina non dovrà essere esposta a relazioni sentimentali occasionali del genitore, per tutelarne la serenità e lo sviluppo emotivo;
- è escluso ogni coinvolgimento della minore in dinamiche adulte, come il ruolo di confidente o consigliera;
- eventuale nuova relazione potrà essere introdotta nella vita della minore solo se si tratta di un legame stabile e continuativo e con modalità graduali e rispettose;
- in presenza di una relazione, il genitore dovrà comunque garantire la separazione dei due contesti, dando priorità al tempo di qualità con la figlia e favorendo la costruzione di un legame solido con lei, senza interferenze o sovrapposizioni che potrebbero compromettere tale processo.
5- Quanto alla partecipazione nella vita scolastica della figlia minore , poiché l'obiettivo Per_1
è garantire alla minore il pieno coinvolgimento di entrambi i genitori nel suo percorso educativo:
- il padre si deve impegnare a seguire attivamente l'andamento scolastico della figlia , Per_1 avendo diritto di partecipare agli incontri, colloqui e comunicazioni scolastiche, anche a distanza, utilizzando gli strumenti tecnologici messi a disposizione dalla scuola (registro elettronico, mail, videoconferenze, ecc.);
- l'eventuale lavoro fuori sede non potrà essere motivo di disinteresse o assenza prolungata, essendo oggi possibile rimanere aggiornati tempestivamente tramite canali digitali;
- il padre dovrà attivarsi personalmente per informarsi con la scuola su voti, comportamento, presenze e comunicazioni ufficiali, evitando che tali aggiornamenti ricadano unicamente sull'altro genitore.
6- il padre dovrà presentare ogni anno il proprio ISEE per permettere alla madre di poter accedere alle agevolazioni e per poter usufruire delle scontistiche previste per la fi glia minore Per_1 nell'interesse della minore;
7- spese legali compensate e le spese per l'eventuale registrazione della sentenza al 50% ciascuno.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 La ricorrente ha instaurato il presente procedimento al fine di ottenere la Parte_1 regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata dalla sua relazione more uxorio con Per_1 Controparte_1
Ha rappresentato in particolare che la convivenza si è interrotta già alla fine del 2015 e che da anni ella vive con la figlia e un nuovo compagno a Falconara Marittima, lontana dallo che è CP_1 rimasto a vivere in provincia di Cosenza.
Il resistente costituendosi, ha contestato le allegazioni avversarie ed ha chiesto Controparte_1 una diversa regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia.
Il ricorso è stato notificato al Pubblico Ministero, che è stato messo in grado di intervenire ed ha poi apposto il proprio “visto” in data 9.12.2025.
Dopo la costituzione in giudizio del resistente, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo ed hanno chiesto la trattazione con modalità cartolare dell'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. del 3.12.2025. A ciò autorizzate, hanno depositato note congiunte presentando conclusioni concordate e hanno chiesto che la causa sia rimessa in decisione (rinunciando ai termini per memorie).
2. La domanda può essere accolta.
Le condizioni concordate tra le parti, relativamente all'affidamento della figlia minore , Per_1 agli incontri di con il genitore non collocatario e al suo mantenimento rispondono Per_1 all'interesse superiore della prole e della famiglia ed in particolare alle esigenze della minore, tenendo conto dell'attuale distanza tra le località di residenza di padre e figlia. Tali condizioni sono inoltre proporzionate alle capacità reddituali dei genitori, considerata la convivenza della bambina con la madre, destinataria dell'attribuzione patrimoniale.
Opportunamente i sigg.ri e si sono impegnati a tener conto del superiore Pt_1 CP_1 interesse della figlia nelle rispettive scelte e decisioni, e a non coinvolgerla in dinamiche “adulte”.
3. La definizione concordata del giudizio comporta la compensazione delle spese di lite, come pattuito dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni per l'esercizio della responsabilità genitoriale, così come precisate all'udienza del 3.12.2025, sopra riportate;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
pagina 4 Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 17/12/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini giudice dott. Valerio Guidarelli giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 4647/2025 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. BEVILACQUA ANTONELLO Parte_1 per procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dall'avv. GALLUCCI VITTORIO per procura Controparte_1 in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE con l'intervento della Procura della Repubblica di Ancona in persona del Procuratore pro tempore
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Rassegnate congiuntamente all'udienza del 3.12.2025: chiedono che vengano stabilite le seguenti condizioni:
“1- Affido congiunto della minore con collocamento presso la madre. Persona_1
2- Quanto al mantenimento della minore:
pagina 1 Il Sig. verserà alla Sig.ra un contributo fisso di € 350,00 entro il Controparte_1 Pt_1 giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario tracciabile sul conto indicato dalla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore , fino al raggiungimento della maggiore Per_1 età della stessa e successivamente direttamente alla figlia se non autosufficiente. Tale importo copre le spese ordinarie. Le spese straordinarie, sono da dividere al 50%, e comprendono a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: visite mediche private, esami, terapie, occhiali, dentista, psicologo, libri integrativi, gite, corsi extra, ripetizioni, attività sportive/artistiche non ordinarie e quant'altro considerato per legge e per interpretazione giurisprudenziale come spesa straordinaria. Le spese straordinarie saranno rimborsate contestualmente al versamento dell'assegno di mantenimento del mese in cui è stata effettuata la spesa, ovvero entro il giorno 5.
Qualora la spesa venga sostenuta dopo il giorno 5, il rimborso dovrà avvenire entro il 5 del mese successivo.
3- Quanto agli incontri con il padre:
- la minore trascorrerà due/tre weekend al mese con il padre (preferibilmente a weekend alterni), nel pieno rispetto degli impegni scolastici, sportivi e famigliari della minore;
- le date vanno concordate con almeno 3 giorni di anticipo, per permettere un'organizzazione familiare serena e rispettosa degli impegni di entrambe le famiglie nell'esclusivo interesse della minore;
- ogni variazione o imprevisto da parte del padre deve essere comunicato almeno 48 ore prima, salvo forza maggiore. In mancanza di preavviso, l'incontro si considera annullato;
- il padre potrà recuperare l'incontro con la figlia in caso di annullamento, previo accordo tra le parti e compatibilità con gli impegni della minore;
- gli incontri non devono interferire con scuola, sport o eventi già programmati, né compromettere la stabilità della routine familiare della minore;
- il padre si assume la piena responsabilità logistica e organizzativa degli incontri, senza delegare alla madre compiti di comunicazione o trasporto;
- nei periodi di assenza, il padre potrà mantenere contatti a distanza con la minore, tramite video o telefonate in orari adeguati;
il padre avrà diritto, comunque, di vedere e incontrare la minore, compatibilmente con gli impegni scolastici della stessa, quando vorrà, previo avviso telefonico e consenso della madre;
- il sig. avrà diritto di trascorrere le festività di Natale e Pasqua con la figlia, Controparte_1 ad anni alterni, da concordare preventivamente con la madre, nel senso che se un anno passerà la vigilia o il giorno di Natale o Pasqua con il padre, l'anno successivo lo trascorrerà con la madre e,
pagina 2 nell'interesse della minore, se nell'anno la festività natalizia sarà trascorsa con un genitore, quella pasquale verrà trascorsa con l'altro;
- durante il periodo estivo, nel mese di luglio o di agosto, la minore trascorrerà almeno due settimane con il padre, previ accordi con la madre nell'esclusivo interesse della minore.
4- Quanto all'educazione ed il benessere morale della figlia minore:
- la bambina non dovrà essere esposta a relazioni sentimentali occasionali del genitore, per tutelarne la serenità e lo sviluppo emotivo;
- è escluso ogni coinvolgimento della minore in dinamiche adulte, come il ruolo di confidente o consigliera;
- eventuale nuova relazione potrà essere introdotta nella vita della minore solo se si tratta di un legame stabile e continuativo e con modalità graduali e rispettose;
- in presenza di una relazione, il genitore dovrà comunque garantire la separazione dei due contesti, dando priorità al tempo di qualità con la figlia e favorendo la costruzione di un legame solido con lei, senza interferenze o sovrapposizioni che potrebbero compromettere tale processo.
5- Quanto alla partecipazione nella vita scolastica della figlia minore , poiché l'obiettivo Per_1
è garantire alla minore il pieno coinvolgimento di entrambi i genitori nel suo percorso educativo:
- il padre si deve impegnare a seguire attivamente l'andamento scolastico della figlia , Per_1 avendo diritto di partecipare agli incontri, colloqui e comunicazioni scolastiche, anche a distanza, utilizzando gli strumenti tecnologici messi a disposizione dalla scuola (registro elettronico, mail, videoconferenze, ecc.);
- l'eventuale lavoro fuori sede non potrà essere motivo di disinteresse o assenza prolungata, essendo oggi possibile rimanere aggiornati tempestivamente tramite canali digitali;
- il padre dovrà attivarsi personalmente per informarsi con la scuola su voti, comportamento, presenze e comunicazioni ufficiali, evitando che tali aggiornamenti ricadano unicamente sull'altro genitore.
6- il padre dovrà presentare ogni anno il proprio ISEE per permettere alla madre di poter accedere alle agevolazioni e per poter usufruire delle scontistiche previste per la fi glia minore Per_1 nell'interesse della minore;
7- spese legali compensate e le spese per l'eventuale registrazione della sentenza al 50% ciascuno.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 La ricorrente ha instaurato il presente procedimento al fine di ottenere la Parte_1 regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata dalla sua relazione more uxorio con Per_1 Controparte_1
Ha rappresentato in particolare che la convivenza si è interrotta già alla fine del 2015 e che da anni ella vive con la figlia e un nuovo compagno a Falconara Marittima, lontana dallo che è CP_1 rimasto a vivere in provincia di Cosenza.
Il resistente costituendosi, ha contestato le allegazioni avversarie ed ha chiesto Controparte_1 una diversa regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia.
Il ricorso è stato notificato al Pubblico Ministero, che è stato messo in grado di intervenire ed ha poi apposto il proprio “visto” in data 9.12.2025.
Dopo la costituzione in giudizio del resistente, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo ed hanno chiesto la trattazione con modalità cartolare dell'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. del 3.12.2025. A ciò autorizzate, hanno depositato note congiunte presentando conclusioni concordate e hanno chiesto che la causa sia rimessa in decisione (rinunciando ai termini per memorie).
2. La domanda può essere accolta.
Le condizioni concordate tra le parti, relativamente all'affidamento della figlia minore , Per_1 agli incontri di con il genitore non collocatario e al suo mantenimento rispondono Per_1 all'interesse superiore della prole e della famiglia ed in particolare alle esigenze della minore, tenendo conto dell'attuale distanza tra le località di residenza di padre e figlia. Tali condizioni sono inoltre proporzionate alle capacità reddituali dei genitori, considerata la convivenza della bambina con la madre, destinataria dell'attribuzione patrimoniale.
Opportunamente i sigg.ri e si sono impegnati a tener conto del superiore Pt_1 CP_1 interesse della figlia nelle rispettive scelte e decisioni, e a non coinvolgerla in dinamiche “adulte”.
3. La definizione concordata del giudizio comporta la compensazione delle spese di lite, come pattuito dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni per l'esercizio della responsabilità genitoriale, così come precisate all'udienza del 3.12.2025, sopra riportate;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
pagina 4 Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 17/12/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 5