CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 17/02/2026, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 839/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PALESCANDOLO MASSIMO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3178/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250001958972000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 612/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 depositava ricorso presso questa Corte impugnando, per le ragioni ivi esposte, la cartella di pagamento in epigrafe indicata, notificatale in data 14.04.2025: l'AdER si costituiva allegando controdeduzioni e documentazione, mentre la Regione Campania, benché regolarmente evocata in giudizio, restava contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricordato, invero superfluamente, che, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., la motivazione della sentenza consiste nella concisa e succinta esposizione, giuridica e fattuale, delle ragioni poste a sostegno della decisione, anche facendo riferimento a precedenti conformi, è a dirsi che il ricorso si palesa risulta presentato innanzi a CGT incompetente, come correttamente eccepito dall'ente della riscossione in sede di costituzione, cui nulla replicava sul punto parte istante con la successiva memoria.
Al riguardo, è a rilevarsi che in tema di tassa automobilistica, anche per le controversie che vedono parte il concessionario della riscossione, è competente la Corte di Giustizia Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso e, quindi, l'ente impositore (Regione Campania) ai sensi dell'art.4 del D. Lgs. n.546 del 1992, vale a dire, nello specifico, la Corte di Napoli.
Incompetenza inderogabile ex art. 5 D. L.vo 546/1002, che, come tale, è rilevabile anche d'ufficio.
Le spese di lite possono compensarsi attesa la natura della decisione.
P.Q.M.
Dichiara l'incompetenza dell'adita Corte di Giustizia Tributaria per essere competente la CGT di Napoli.
Spese compensate.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PALESCANDOLO MASSIMO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3178/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250001958972000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 612/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 depositava ricorso presso questa Corte impugnando, per le ragioni ivi esposte, la cartella di pagamento in epigrafe indicata, notificatale in data 14.04.2025: l'AdER si costituiva allegando controdeduzioni e documentazione, mentre la Regione Campania, benché regolarmente evocata in giudizio, restava contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricordato, invero superfluamente, che, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., la motivazione della sentenza consiste nella concisa e succinta esposizione, giuridica e fattuale, delle ragioni poste a sostegno della decisione, anche facendo riferimento a precedenti conformi, è a dirsi che il ricorso si palesa risulta presentato innanzi a CGT incompetente, come correttamente eccepito dall'ente della riscossione in sede di costituzione, cui nulla replicava sul punto parte istante con la successiva memoria.
Al riguardo, è a rilevarsi che in tema di tassa automobilistica, anche per le controversie che vedono parte il concessionario della riscossione, è competente la Corte di Giustizia Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso e, quindi, l'ente impositore (Regione Campania) ai sensi dell'art.4 del D. Lgs. n.546 del 1992, vale a dire, nello specifico, la Corte di Napoli.
Incompetenza inderogabile ex art. 5 D. L.vo 546/1002, che, come tale, è rilevabile anche d'ufficio.
Le spese di lite possono compensarsi attesa la natura della decisione.
P.Q.M.
Dichiara l'incompetenza dell'adita Corte di Giustizia Tributaria per essere competente la CGT di Napoli.
Spese compensate.