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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/03/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2559/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nato a : LA (MI) il 26.04.1975 cittadino: Controparte_1 isc.:
[...] C.F._1 residente in[...] int. 13 con l'Avv. Stefano Lucchini presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_2
Nata a: Milano (MI) il 27.03.1975 cittadina: Italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] Scala B interno 6 con l'Avv. Claudia Piozzi e l'avv. Francesca Caputo presso le quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in AT (MI) il 02.03.2002
(anno 2002 - atto n.
6 - parte II - serie C), trascritto altresì nei Registri dello Stato Civile del Comune di Arese (anno 2002 - atto n. 5 – parte II – serie C) e trascritto nei Registri dello Stato Civile di
AN (anno 2002 – atto n. 13 – parte II – serie C) □ separati consensualmente con sentenza n. 1125/2024 in data 10.07.2024 e pubblicata in data
25.07.2024, passata in giudicato in data 12.08.2024
con i seguenti figli: nata a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._3 cittadina italiana
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. La figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la Pt_2
responsabilità genitoriale in via condivisa e la stessa resterà collocata prevalentemente con la madre presso la casa familiare in comproprietà tra i coniugi, sita in Arese, Via Gran Paradiso n.
5, ove manterrà la residenza.
2. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alle attività ricreativo-sportive della figlia minore verranno assunte di comune accordo, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
3. I genitori, in ogni caso, si impegnano ad interessarsi e rendersi disponibili a presenziare nei momenti di maggior importanza per la figlia e a comunicarsi vicendevolmente ogni e qualsivoglia circostanza e/o informazione riguardante la stessa, di cui siano venuti a conoscenza, impegnandosi altresì a favorire relazioni serene con l'altro genitore e con i parenti di ciascuno di essi.
4. Le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione alla cura della minore saranno adottate separatamente dai due genitori.
5. L'abitazione familiare, in comproprietà, sita in Arese alla via Gran Paradiso 5, identificata al
Catasto NCEU foglio 5 particella 641 subalterno 54 partita 1008734, con le relative pertinenze
(box – identificato al Catasto NCEU foglio 5 particella 641 subalterno 79 partita 1008734 – e cantina) resta assegnata alla moglie con gli arredi e corredi ivi presenti.
6. Le spese straordinarie della casa coniugale verranno sostenute al 50% ciascuno, mentre le spese ordinarie resteranno a carico della signora CP_2
7. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario:
- a fine settimana alternati dal venerdì sera sino alla domenica sera quando la riaccompagnerà a casa;
- in un giorno infrasettimanale, il giovedì dopo la scuola fino alle ore 21.00, quando la riaccompagnerà a casa;
- la figlia trascorrerà, alternativamente con ciascuno dei genitori, le festività natalizie,
rispettivamente dal 23 Dicembre sino al 31 Dicembre e dal 31 Dicembre sino 6 Gennaio;
trascorrerà il giorno 24 con il genitore con cui non trascorrerà il primo periodo;
nell'anno 2024 trascorrerà il primo periodo con la madre;
- per tutti i restanti giorni di vacanza e/o di sospensione della scuola, ivi compresi i cosiddetti
“Ponti”, i genitori si accorderanno tra loro, rispettando il criterio dell'alternanza, possibilmente rispettando il regime di visita settimanale concordato;
in ogni caso fisseranno con anticipo due volte all'anno un calendario di visite semestrale che disciplini detta alternanza.
- in occasione delle vacanze estive, la figlia trascorrerà due/tre settimane, anche non consecutive, con il padre nel periodo tra il 15 giugno e il 31 agosto e altrettante con la madre;
durante detti periodi saranno sospese le ordinarie modalità di visita.
8. Con congruo anticipo e, in ogni caso, non oltre il 31 maggio di ogni anno, i genitori si comunicheranno il periodo che avranno prescelto per trascorrere le vacanze insieme alla minore;
quando la figlia sarà in vacanza con uno dei genitori, questi dovrà sempre comunicare all'altro dove si trova e dovrà, altresì, essere reperibile tramite telefono cellulare.
9. Restano, comunque, sempre salvi i diversi e migliori accordi a cui i genitori potranno addivenire direttamente tra loro e in tempo utile, tenendo presente l'interesse preminente della figlia e in ragione di comprovati eventuali impegni lavorativi di ciascuno.
10. I genitori si impegnano – ove possibile – a tenere conto delle preferenze espresse dalla figlia in ordine allo svolgimento di attività estive organizzate (oratorio feriale, centri estivi, viaggi studio, associazioni didattiche, culturali o sportive) nel periodo in cui non trascorrerà le ferie con ciascuno dei genitori.
11. Entrambi i genitori si impegnano ad attivarsi in egual misura e sulla base degli accordi di volta in volta raggiunti per provvedere alla prenotazione delle visite mediche che si renderanno necessarie nell'interesse della figlia.
12. Entrambi i genitori si impegnano a partecipare in eguale misura alle assemblee scolastiche ed ai colloqui con gli insegnanti della figlia;
a tal fine i genitori si accorderanno preventivamente per stabilire chi di essi presenzierà o se risulti opportuna la presenza di entrambi.
13. Il padre contribuirà al mantenimento della figlia mediante il versamento entro il giorno cinque di ogni mese di un importo mensile di euro 1.100,00= mediante bonifico bancario a favore della madre (IBAN [...]); tale somma dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione a calcolarsi con decorrenza dal maggio 2025 (riferimento di partenza maggio 2024, come da sentenza di separazione).
14. Il padre si impegna altresì a corrispondere il 50% delle spese straordinarie relative alla figlia così individuate e regolamentate secondo le Linee Guida della Corte d'Appello di Pt_2
Milano, che qui si riportano integralmente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
15. L'assegno Unico Universale (ex assegni familiari) previsto ai sensi della legge n.46/2021 a favore dei figli verrà percepito interamente dalla madre, con il consenso del signor che rinuncia Pt_1 sin d'ora al 50% di sua spettanza.
16. I ricorrenti si prestano reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti di identità validi per l'espatrio anche per la figlia minore.
17. Le spese legali della presente procedura si intendono interamente compensate tra le parti, con rinuncia da parte dei rispettivi legali al vincolo della solidarietà professionale ex art. 13 L.P.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto in AT il 02.03.2002 tra il signor e la signora Parte_1 Controparte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura. 5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AT perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché al Comune di Arese e al Comune di
AN dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 26.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG