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Sentenza 30 settembre 2024
Sentenza 30 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 30/09/2024, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott. Francesco S. Filocamo Presidente
Dott. Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Dott. Marco Bartoli Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 129/2023 R.G., rimessa in decisione all'udienza dell'08.05.2024 e vertente
TRA
, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Antonio Albano e Ciriaco Grosso ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Acronzio in Teramo, via Riccitelli n. 11, giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTI
E
AVV. , rappresentato e difeso dall'Avv. Tito Di Pietro ed elettivamente _1
domiciliato presso il suo studio in Bellante, via Nazionale n. 247, giusta procura alle liti in atti;
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Francesco Saverio Franchi, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1383/2022 del Tribunale di Teramo, depositata il
29.12.2022 all'esito del giudizio n. 4752/2015 R.G., notificata il 04.01.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellanti:
<<voglia l'ecc.ma corte di appello l'aquila, per le ragioni e causali in atto espresse, dichiarare < i>
ammissibile e accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare, nel capo e nei punti oggetto di gravame, l'impugnata sentenza n. 1383/2022 del Tribunale di Teramo, pubblicata e comunicata il
1 29 dicembre 2022 al termine del giudizio n. 4752/2015 R.G., e notificata 4 gennaio 2023 e riformando di conseguenza, in ogni caso, anche il capo di condanna alle spese processuali. Con vittoria di spese
e competenze del doppio grado di lite>>.
Appellato Avv. Retko:
<<rigettare integralmente l'appello proposto per manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c. con < i>
ordinanza succintamente motivata;
-nella denegata ipotesi di riforma della sentenza gravata, accertare e dichiarare la nullità della clausola di cui alla polizza in oggetto, che prevede la validità della garanzia per le sole richieste di risarcimento pervenute per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, sempreché originate da fatti posti in essere nel medesimo periodo, per le ragioni indicate nella narrativa della comparsa di costituzione;
accertare e dichiarare
l'operatività della copertura assicurativa de qua e che, pertanto, le Controparte_3
debba tenere indenne l'assicurato da ogni onere risarcitorio nei confronti degli attori, ivi compresi quelli giudiziali. Per l'effetto, condannare la Compagnia al pagamento di quanto dovuto nei confronti degli appellanti. Nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda di declaratoria della suddetta nullità, accertare e dichiarare che l'inciso “fatto dannoso” di cui alla medesima clausola va interpretato alla stregua del criterio di cui all'art. 1370 c.c. giusta le argomentazioni di cui alla narrativa della comparsa di costituzione;
accertare e dichiarare l'operatività della copertura assicurativa de qua e che, pertanto, la debba tenere indenne Controparte_3
l'assicurato da ogni onere risarcitorio nei confronti degli attori, ivi compresi quelli giudiziali. Per
l'effetto, voglia condannarla al pagamento di quanto dovuto. Vinte le spese>>.
Appellato : Controparte_2
<<piaccia alla giustizia della on. corte, in via principale * rigettare integralmente < i>
l'appello interposto dai Sig.ri , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, per le motivazioni in fatto e in diritto enunciate nei capitoli di riferimento;
e per l'effetto, *
[...]
CONFERMARE in ogni suo capo la Sentenza N. 1383/2022 pubblicata in data 29/12/2022 dall'On.
Tribunale di Teramo;
* CONDANNARE gli appellanti alla rifusione delle spese e competenze di lite relative al secondo grado di giudizio. IN VIA SUBORDINATA * DICHIARARE l'inoperatività della
Polizza GENERALI N. 321012116-7 (cfr. doc. N. 3, fascicolo di primo grado) stipulata dall'Avv.
, in accoglimento delle motivazioni enunciate in prime cure ed espressamente _1
reiterate ex art. 346 C.P.C. nel capitolo di riferimento della Comparsa di costituzione;
*
DICHIARARE in ogni caso che non è tenuta nella specie alla manleva Controparte_2 assicurativa nei confronti dell'Avv. , in virtù delle motivazioni enunciate avverso il sesto _1
motivo di appello;
* CONDANNARE la parte ritenuta soccombente alla rifusione delle spese e
2 competenze relative al secondo grado in favore della esponente. IN VIA ULTERIORMENTE
SUBORDINATA * DICHIARARE la eventuale sussistenza della manleva assicurativa sempre entro
i limiti dell'enunciato massimale pari a € 750.000,00 (settecentocinquantamila/00) in conformità alle condizioni di Polizza ritualmente rilevate in primo grado ed espressamente reiterate ex art. 346
C.P.C. nel presente Scritto, anche per quanto concerne il carico delle spese>>.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Teramo – condannando gli attori alle spese di lite e ritenendo assorbita ogni ulteriore questione – rigettava la domanda avanzata da Parte_1
, e nei confronti dell'Avv. , volta
[...] Parte_2 Parte_3 _1
a sentir dichiarare la responsabilità professionale di quest'ultimo e, per l'effetto, sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, derivati dalla dichiarata improcedibilità dell'appello – dovuta alla tardiva iscrizione a ruolo – da essi proposto avverso la sentenza n. 760/2007 del medesimo Tribunale.
1.1 Come correttamente riassunto dal primo giudice, gli attori, a sostegno delle proprie richieste, premettevano in punto di fatto che:
- il Tribunale di Teramo, con sentenza n. 760/2007, accoglieva parzialmente la domanda avanzata dai coniugi e , in proprio e quali esercenti la Parte_2 Parte_1 responsabilità genitoriale sulla figlia all'epoca minore, nei confronti del dr. Parte_3 CP_4
e della terza chiamata condannando i convenuti in solido al risarcimento
[...] Controparte_5 dei danni, determinati in € 68.940,15 in favore del ed € 156.853,31 in favore della Parte_1 [...]
Pt_2
- in particolare, quel giudice ravvisava la sussistenza della colpa professionale del dr. CP_4
medico ginecologo che aveva assistito la nel corso della gravidanza, per aver omesso – Parte_2
nonostante le numerose ecografie effettuate – “ogni controllo sulla corretta formazione degli arti superiori”, sicché la bambina era venuta alla luce con una gravissima malformazione riconducibile ad “osteodisplasia degli arti superiori”; detta colpa professionale era consistita nel non aver informato la gestante delle malformazioni certamente visibili quantomeno nella ecografia “morfologica” del
25.09.1996, effettuata alla ventesima settimana e cinque giorni di gestazione;
- il Tribunale rigettava tuttavia la domanda proposta dagli attori in nome e per conto della figlia ritenendo che la relativa richiesta risarcitoria avrebbe potuto essere presa in Parte_3
considerazione solo qualora una diagnosi tempestiva avesse reso praticabili interventi terapeutici di correzione anche parziale delle malformazioni, restando invece esclusa la responsabilità del medico
3 per l'esistenza delle stesse, dovendo negarsi il diritto del nascituro all'interruzione della gravidanza, riservato dalla L. 194/1978 alla gestante nelle condizioni normativamente previste;
- avverso detta decisione interponevano appello, con il patrocinio dell'Avv. , i coniugi _1
, i quali contestavano il mancato riconoscimento del danno biologico e del Parte_4
danno morale in favore della minore iure proprio (richiesto, rispettivamente, in € Parte_3
514.700,00 ed € 257.400,00), la quantificazione del danno biologico e del danno morale riconosciuto ai genitori in proprio e, infine, la quantificazione del danno emergente e del lucro cessante;
- con sentenza n. 256/2014 depositata il 12.03.2014, la Corte d'Appello di L'Aquila, rilevata la tardività del gravame proposto dai coniugi, ne dichiarava la improcedibilità, compensando le spese di lite;
detta improcedibilità era da ricollegarsi alla tardiva iscrizione a ruolo dell'impugnazione, avvenuta l'undicesimo giorno successivo alla prima notificazione dell'atto di impugnazione.
1.2 In punto di diritto, ritenendo che la dichiarazione di improcedibilità per tardività della proposta impugnazione doveva essere causalmente ricondotta alla insufficiente ed inadeguata prestazione professionale del difensore, ai sensi dell'art. 1176 c.c., e che l'impugnazione avverso la predetta sentenza avrebbe potuto verosimilmente essere accolta e condurre così al risarcimento invocato, gli originari attori agivano nei confronti del professionista, al fine di ottenere il ristoro di complessivi € 1.075.800,00 (ovvero la differenza tra quanto riconosciuto in loro favore in I° grado e quanto sarebbe stato liquidato all'esito del gravame), suddivisi nelle seguenti voci di danno: a) €
771.000,00 a titolo di danno biologico e morale in favore di iure proprio;
b) Parte_3
€ 115.800,00 a titolo di danno biologico e morale in favore di c) € 19.000,00 a Parte_2 titolo di danno biologico e morale in favore di;
d) € 70.000,00 ed € 100.000,00 a Parte_1
titolo di, rispettivamente, danno emergente e lucro cessante in favore dei due coniugi Parte_2
e .
[...] Parte_1
1.3 Resisteva l'Avv. che, costituitosi in giudizio, contestava compiutamente la _1
sussistenza dei presupposti della invocata responsabilità professionale, evidenziando tra l'altro la totale carenza di allegazione dei fatti costitutivi dell'azione, avendo gli attori omesso di riprodurre documentalmente l'intero svolgimento del procedimento, “al fine di evincere se le difese degli attori, per come supportate da allegazioni e prove, fossero in grado di superare le difese e le contestazioni del convenuto e poter condurre, conseguentemente, ad una pronuncia positiva”. Ritenuta, dunque, la correttezza del proprio operato, insisteva per il rigetto delle avverse domande, chiedendo ed ottenendo di chiamare in causa, ai fini della manleva, Controparte_6
4 1.4 Quest'ultima, parimenti costituitasi, eccepiva preliminarmente l'inoperatività della polizza, non essendosi l'errore verificato nel periodo di copertura assicurativa e, nel merito, contestava la domanda attorea, associandosi alle difese svolte dal proprio assicurato.
1.5 Concessi i termini ex art. 183, VI° c. c.p.c., la causa veniva istruita sulla scorta delle sole produzioni documentali e, all'esito del deposito degli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c., il Tribunale respingeva la domanda attorea, sulla scorta di motivazioni così sintetizzabili:
- richiamati preliminarmente i principi giurisprudenziali in materia di responsabilità professionale dell'avvocato e di riparto dell'onere probatorio tra le parti, con particolare riguardo alla fattispecie di perdita del diritto ad impugnare una sentenza, ravvisava l'inadempimento del professionista convenuto, avendo questi iscritto a ruolo l'atto di appello tardivamente, vale a dire in data 13.12.2008 mentre la notificazione del gravame (richiesta dal difensore il 01.12.2008) si era perfezionata in data 03.12.2008 nei confronti del e in data 02.12.2008 nei confronti del CP_4 domiciliatario di quest'ultimo;
- giudicava quindi corretta la decisione della Corte dell'Appello che aveva dichiarato l'improcedibilità del gravame, poiché, sulla scorta dei principi chiariti da Cass. SU 10864/2011, il termine di dieci giorni entro il quale l'appellante è tenuto a costituirsi in giudizio decorre, in caso di notifica a più persone, dalla prima notificazione, di talché nel caso di specie l'iscrizione a ruolo sarebbe dovuta avvenire entro il 12.12.2008, vale a dire il decimo giorno successivo al perfezionamento della prima notifica dell'atto di appello, avvenuto il 02.12.2008; a tal riguardo, specificava che la negligenza del professionista non poteva trovare alcuna giustificazione nell'esistenza del contrasto giurisprudenziale ravvisabile all'epoca in merito all'interpretazione dell'art. 165 c.p.c., evidenziando sul punto che, sebbene la richiamata pronuncia a Sezioni Unite fosse successiva ai fatti di causa, la Suprema Corte aveva, sin dal 1997, mutato il proprio precedente indirizzo (secondo il quale il termine per la costituzione dell'attore doveva decorrere dall'ultima delle notifiche dell'atto di citazione), aderendo ad una interpretazione più restrittiva della norma citata, rivelatasi poi dominante all'epoca dei fatti di causa;
- accertato l'inadempimento dell'Avv. e ritenuto inconfutabile l'astratta ricorrenza del _1
danno lamentato dagli attori (che non erano riusciti ad ottenere il risultato auspicato con la proposizione dell'appello) riteneva dirimente accertare la sussistenza del nesso causale tra detti due elementi e, esaminando partitamente i danni lamentati dagli attori in conseguenza della condotta negligente dell'avvocato, puntualizzava che:
- a) quanto al mancato riconoscimento del danno biologico e del danno morale in favore della minore iure proprio, rilevava che quest'ultima aveva invocato nel presente giudizio il Parte_3
5 proprio diritto “a non nascere se non sana”, ma riteneva corrette le argomentazioni dell'Avv. , _1
il quale aveva evidenziato che nel giudizio presupposto la domanda atteneva un diverso piano concettuale, consistendo nel risarcimento del pregiudizio arrecato alla sua persona sotto il profilo dell'integrità psico-fisica, sostenendo che la tempestiva conoscenza della malformazione avrebbe consentito l'attenuazione dell'handicap, per il tramite di interventi specialistici;
a tal riguardo, riteneva preliminarmente che gli attori non avevano assolto all'onere probatorio su di essi incombente, in quanto l'atto di citazione introduttivo del primo grado del giudizio presupposto era privo dell'attestazione di conformità, nonché della sottoscrizione e presentava numerosi spazi in bianco;
rilevava ad ogni modo che in primo grado la domanda proposta da aveva ad Parte_3
oggetto il risarcimento del danno biologico patito per non aver potuto accedere ad eventuali cure prenatali, mentre in grado di appello, sebbene in maniera poco chiara, sembrava farsi riferimento al diritto a non nascere se non sano;
riteneva dunque che una simile domanda, in tal modo proposta, non avrebbe avuto alcuna possibilità di accoglimento da parte della Corte d'Appello, in quanto domanda nuova ed inammissibile, poiché prospettata per la prima volta nel giudizio di secondo grado e basata su presupposti differenti;
affermava quindi che, in ogni caso, la stessa non avrebbe avuto alcuna probabilità di accoglimento, poiché l'aperto conflitto in giurisprudenza in materia di diritto a non nascere (risolto solo con la pronuncia a Sezioni Unite n. 26767/2015) sussistente all'epoca della vicenda giudiziaria, nonché la delicatezza della materia non permettevano di affermare che la domanda risarcitoria sarebbe stata accolta secondo il criterio del più probabile che non;
aggiungeva, infine, che la sentenza n. 760/2007 del Tribunale di Teramo era da ritenersi “inappuntabile” laddove escludeva il risarcimento del danno biologico, in quanto la CTU espletata aveva accertato l'inesistenza di terapie prenatali atte a curare le malformazioni da cui era affetta di Parte_3 talchè l'appello da quest'ultima proposto non avrebbe avuto alcuna ragionevole probabilità di essere accolto;
- b) quanto alle domande avanzate dai genitori, rilevava invece che costoro non avevano indicato, se non in modo generico, i motivi che avrebbero condotto ad un esito positivo del giudizio di appello, limitandosi a produrre la documentazione già allegata nel giudizio di impugnazione ma senza argomentare in modo adeguato sulle ragioni sostanziali che avrebbero condotto alla fondatezza del gravame;
affermava dunque che i due non avevano provato il danno lamentato né indicato in cosa consistesse il pregiudizio subito, non avendo peraltro spiegato né le ragioni poste a fondamento della pretesa erroneità della quantificazione del danno biologico e morale, né in che modo l'utilizzo da parte del giudice delle Tabelle Inail, ritenuto da essi erroneo, avesse cagionato un danno in termini di perdita di un maggior guadagno;
6 - rilevava, poi, che gli attori non avevano prospettato alcuna ipotesi di calcolo idonea a quantificare il danno astrattamente configurabile, limitandosi a riproporre le medesime conclusioni prospettate nell'atto di appello del giudizio presupposto ed omettendo in tal modo di fornire la prova rigorosa del danno lamentato;
- da ultimo, evidenziava, in aggiunta alla genericità dei fatti posti a fondamento della domanda, che la complessità delle questioni sottoposte al vaglio della Corte d'Appello, unitamente alla diffusa motivazione della sentenza di primo grado, non permettevano di ritenere sussistente la ragionevole certezza dell'accoglimento dell'impugnazione;
- sulla scorta di dette motivazioni, rigettava le domande attoree, ritenendo assorbita ogni ulteriore questione.
2. Avverso tale decisione hanno proposto appello gli originari attori, chiedendo accogliersi le conclusioni innanzi trascritte.
Di seguito, si riassumono i motivi posti a fondamento dell'impugnazione.
2.1 La sentenza impugnata sarebbe errata nella parte in cui, pur ravvisando la violazione dell'obbligo di diligenza ex art. 1176 c.c. da parte dell'Avv. , opera una errata ricostruzione del _1
quadro giuridico di riferimento, dovendo ritenersi la questione inerente il termine per impugnare incontroversa e non oggetto di un contrasto giurisprudenziale;
a parere degli appellanti, la pronuncia conterrebbe “interpretazioni liberali e restrittive, inesistenti contrasti giurisprudenziali o incertezza di norme giuridiche”, e meriterebbe pertanto di essere riformata laddove esclude che il non corretto adempimento dell'attività professionale “sia sufficiente per affermare la responsabilità professionale dell'avvocato”, sovrapponendo “il piano dell'an debeatur con quello, distinto, del quantum”. In buona sostanza, il primo giudice non avrebbe reputato la tardività della proposizione dell'appello come un'ipotesi di negligenza grave ed avrebbe omesso di far discendere dalla stessa “le dovute conseguenze di legge”.
2.2 Il primo giudice avrebbe altresì mal ricostruito la vicenda processuale, travisando l'oggetto della domanda avanzata da , la quale aveva invocato l'autonomo diritto ad Parte_3
ottenere il risarcimento del danno. A tal riguardo, pur ammettendo di non aver prodotto il proprio fascicolo di parte inerente il giudizio n. 29/1999 RG, gli attori specificano che la rituale proposizione di una domanda in tal senso era facilmente evincibile dalla sentenza del Tribunale di Teramo n.
760/2007 (ove si afferma che “La richiesta risarcitoria proposta in nome della minore potrebbe utilmente valutarsi sotto il profilo per cui la diagnosi tempestiva avesse potuto dare luogo ad interventi terapeutici di correzione anche parziale delle malformazioni, restando invece esclusa la responsabilità del medico per l'esistenza delle malformazioni dovendo negarsi il diritto del nascituro
7 all'interruzione della gravidanza, riservato dalla legge n. 194 del 1978 alla gestante nelle condizioni normativamente previste), il quale avrebbe riconosciuto l'esistenza di un autonomo diritto della minore al ottenere il risarcimento del danno quale conseguenza della malformazione, tuttavia negato in quanto i periti avevano escluso la possibilità di cure prenatali. Deducono ancora che simile domanda veniva ribadita anche nel successivo atto di appello, pertanto – contrariamente a quanto affermato dal Tribunale – non poteva ravvisarsi alcuna domanda nuova. Aggiungono, poi, che il primo giudice avrebbe erroneamente negato il diritto al risarcimento del danno biologico in favore di sulla scorta di una pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite che era stata Parte_3
immediatamente disattesa da altro e prevalente orientamento giurisprudenziale che, ammettendo il diritto al risarcimento alla persona nata con disabilità non diagnosticate durante la gestazione, avrebbe certamente condotto all'accoglimento del gravame, con il riconoscimento in suo favore della complessiva somma di € 771.000,00 a titolo di danno biologico e morale.
2.3 La sentenza sarebbe poi errata nel punto in cui afferma che i coniugi Parte_4
non avrebbero specificato in che modo l'utilizzo delle Tabelle Inail da parte del primo giudice del giudizio presupposto abbia loro cagionato dei danni. A parere degli appellanti, dette ragioni sarebbero state illustrate nel giudizio di appello, ove si evidenziava che le stesse non contemplano le patologie riscontrate dal proprio CTP, a differenza delle Tabelle di Milano. Ulteriore errore andrebbe ravvisato in merito alla dichiarata mancata dimostrazione del danno emergente e del lucro cessante, deducendo sul punto di aver indicato una diversa ipotesi di calcolo sulla scorta di quanto statuito dalla Corte di
Appello di Perugia nella sentenza 21/2015, applicabile al caso di specie in quanto attinente a vicenda analoga, i cui principi avrebbero portato al riconoscimento della somma di € 70.000,00 a titolo di danno emergente e di € 100.000,00 ciascuno a titolo di lucro cessante.
2.4 Sotto altro profilo, lamentano l'erroneità della sentenza nel punto in cui ha ritenuto che l'appello non sarebbe stato accolto a causa di un aperto conflitto in giurisprudenza, ritenendo che al momento della causa di appello la situazione dottrinale e giurisprudenziale era opposta rispetto a quella rilevata dal primo giudice. Evidenziano sul punto che la sentenza Cass. n. 16754/2012 aveva ormai superato i precedenti di segno contrario, riconoscendo al bambino nato malformato legittimazione autonoma ad esercitare l'azione risarcitoria, anche nel caso in cui le malformazioni erano da ritenersi congenite e non erano state causate dall'errore del sanitario. A parere degli appellanti, dunque, la Corte d'Appello avrebbe ragionevolmente deciso in conformità con detto nuovo indirizzo giurisprudenziale, al quale si era conformato lo stesso Tribunale di Teramo, con pronuncia immediatamente successiva alla sentenza 760/2007. Il primo giudice, di contro, non avrebbe tenuto conto di detta pronuncia, citando a suffragio della propria decisione la sentenza a
8 Sezioni Unite n. 26767/2015, successiva ai fatti di causa e non rilevante, in quanto smentita da altre pronunce di legittimità. Per detti motivi, gli appellanti ritengono che la sentenza impugnata andrebbe riformata nella parte in cui afferma che gli attori avevano omesso di indicare i motivi che avrebbero condotto ad un esito positivo del giudizio di appello.
2.5 Con gli ultimi due motivi, infine, lamentano l'erroneità e la contraddittorietà della decisione, laddove, pur ravvisando l'inadempimento del professionista, ha posto le spese di lite integralmente in capo agli attori, ribadendo da ultimo la sussistenza dell'obbligo della Compagnia di risarcire gli appellanti in caso di accoglimento del gravame.
3. Si è costituito, mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta, l'avv. _1
il quale, eccepita preliminarmente l'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c., nel
[...]
merito ha insistito per il suo rigetto e per la conferma della sentenza impugnata, evidenziando, tra l'altro, l'inammissibilità di alcuni documenti, prodotti per la prima volta soltanto in questo grado e riproponendo, in via subordinata, la domanda di manleva nei confronti della terza chiamata.
4. Si è altresì costituita la la quale ha parimenti insistito per il rigetto Controparte_2
dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata, riproponendo, a proposito della richiesta di manleva, le medesime argomentazioni difensive già svolte nel precedente grado di giudizio.
5. Il procedimento è stato rimesso in decisione all'udienza dell'08.05.2024, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. (sessanta giorni più venti), di cui si sono avvalsi solo gli appellati.
6. Ritiene la Corte che l'appello – pur ammissibile ex art. 348 bis c.p.c. dal momento che l'atto contiene argomentazioni difensive che introducono in giudizio questioni giuridiche che appaiono tali da non consentire di esprimere un immediato giudizio prognostico sulle probabilità di accoglimento dell'impugnativa, come d'altro canto già valutato dalla Corte prima della trattazione della causa – sia infondato e debba essere respinto per le ragioni che seguono.
6.1 In particolare, infondato e giuridicamente errato è il primo motivo di gravame, con il quale gli appellanti si dolgono, in sostanza, del fatto che, sebbene sia stato ravvisato l'inadempimento dell'avvocato, non sia stato loro riconosciuto alcun risarcimento, escludendo l'invocata responsabilità professionale.
6.1.1 Chiarito preliminarmente che la sentenza di primo grado deve ritenersi ormai coperta da giudicato nella parte in cui ravvisa la sussistenza dell'inadempimento del professionista, non avendo l'avv. inteso proporre appello incidentale, va rilevato che la predetta censura (peraltro in parte _1
inammissibile per carenza di interesse laddove viene affermato che il primo giudice si sarebbe avventurato “in una prolissa ed errata ricostruzione del quadro giuridico di riferimento nonostante
9 che, al momento della proposizione dell'atto di appello la questione del termine per impugnare era incontroversa”) non merita alcun accoglimento, avendo la sentenza impugnata fatto corretta applicazione dei consolidati principi vigenti in tema di responsabilità professionale, condivisi pure da questa Corte.
6.1.2 È sufficiente a tal riguardo rammentare che, secondo l'ormai stratificato orientamento di legittimità, (cfr. da ultimo Cass. n. 34787/2022 e n. 33442/2022; conformi Cass. nn. 15032/2021;
3566/2021; 1169/2020; 4742/2019; 1984/2016; 10526/2015) la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, con il risultato derivatone. A fronte della natura di obbligazione di mezzi discende che l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere desunto, “ipso facto”, dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, secondo comma, sicché, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni intanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri (necessariamente) probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito.
6.1.3 E' stato quindi precisato che “in caso di responsabilità professionale degli avvocati per omessa impugnazione è ravvisabile la fattispecie dell'omissione di condotte che avrebbero prodotto un vantaggio e l'esito del giudizio, il cui svolgimento è stato precluso dall'omissione del professionista, non può essere accertato in via diretta, ma solo in via presuntiva e prognostica, sicchè
l'affermazione della responsabilità per colpa implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita (cfr. Cass. 10320/2018; Cass. 25112/2017; Cass. 2638/2013)” (Cass. n.
31187/2019), ribadendo così che “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le
10 conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa” (cfr. la più recente Cass. 25112/2017)” (Cass.
n. 23434/21; Cass. n. 410/2021; in senso analogo già Cass. nn. 24956/2020; 16342/2018;
13755/2018).
6.1.4 Da detti principi si evince dunque che l'inadempimento costituisce elemento necessario ma non sufficiente a determinare in concreto la condanna del professionista al risarcimento del danno, spettando al cliente provare in giudizio che, se l'attività professionale fosse stata svolta diligentemente, ne sarebbe derivata, secondo un criterio probabilistico, una situazione di vantaggio
(non necessariamente l'integrale accoglimento delle proprie pretese).
6.1.5 Detti principi sono stati correttamente richiamati e applicati dal giudice di prime cure, il quale ha rilevato la indispensabile necessità di procedere all'accertamento positivo del nesso di causalità tra l'inadempimento del professionista ed i danni lamentati dagli odierni appellanti, escludendo in tal modo alcun inammissibile automatismo tra detti elementi.
6.2 Parimenti infondati sono il secondo ed il quarto motivo di appello, che vanno esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
6.2.1 Gli appellanti lamentano il fatto che il primo giudice avrebbe ritenuto infondata la domanda inerente “il mancato riconoscimento di un autonomo diritto del nascituro a richiedere il risarcimento del danno per le malformazioni subite”.
In disparte la circostanza che nessun giudice, né nel giudizio presupposto, né in quello odierno di responsabilità professionale, ha mai negato il diritto della minore ad ottenere il risarcimento del danno (tant'è che nella sentenza n. 760/2007 veniva riconosciuta espressamente “la legittimazione della minore, in quanto si basa sul presupposto del diritto alla salute e quindi ai trattamenti sanitari idonei ad assicurarla, diritto fatto valere dal nato con riferimento agli interventi eventualmente possibili nel periodo prenatale”), ritenendo di contro la relativa domanda non fondata nel merito, il che induce a ritenere le odierne doglianze in primo luogo non pertinenti, appare in secondo luogo necessario ribadire – come correttamente stigmatizzato dal primo giudice ed eccepito sin dal principio dall'avv. – che gli odierni appellanti non hanno assolto l'onere probatorio richiesto dalla _1
giurisprudenza innanzi citata, non avendo mai prodotto il proprio fascicolo di parte del giudizio n.
29/1999 RG, né tantomeno copia integrale degli scritti difensivi, ed in particolare dell'atto di citazione dal quale poter evincersi l'esatta portata delle domande avanzate nei confronti del dr. CP_4
6.2.3 Posto quanto sopra, si legge nell'odierno atto di gravame, a sostegno della domanda di risarcimento della allora minore che “il vulnus lamentato dal minore malformato Parte_3
11 attiene non già alla malformazione in sé considerata, quanto allo “stato funzionale” della condizione di disabilità, da intendere come proiezione dinamica della esistenza, destinata ad una non del tutto libera estrinsecazione e senza che, a questi fini, rilevi la dimensione pre-natale del minore, quella, cioè, in cui la madre, se informata, avrebbe potuto esercitare il diritto alla interruzione di gravidanza.
L'esercizio del diritto al risarcimento da parte del minore in proprio, da un lato, garantisce che questi sia posto in condizione di poter vivere meno disagevolmente e, dall'altro, si riconnette alla violazione di interessi costituzionalmente protetti”. Dette argomentazioni avallano il fatto che nell'odierno giudizio di responsabilità professionale si deduca il proprio diritto a “non nascere se non sana”, mentre nel giudizio presupposto la domanda aveva ad oggetto il risarcimento del danno biologico patito per non aver potuto accedere ad eventuali cure prenatali.
Si legge difatti nell'atto di citazione – pur incompleto – prodotto: “Anzitutto, sotto il profilo della lesione all'integrità psico-fisica di quest'ultima , n.d.r.), non può escludersi Parte_3 che la tempestiva conoscenza della malformazione avrebbe consentito quanto meno l'attenuazione dell'handicap. Ove infatti prontamente informati, gli esponenti avrebbero potuto dar corso – se del caso attraverso un parto prematuro – ad interventi specialistici, in modo da ovviare o quanto meno lenire le evidenti conseguenze della malformazione. Deve pertanto ritenersi che detta malformazione trovi un suo antecedente logico-causale nella violazione dell'obbligo informativo, così da fondare la conseguente richiesta risarcitoria per il danno alla salute patito da quest'ultima e da valutarsi anche in proiezione futura”. Nelle memorie del medesimo grado di giudizio viene poi specificato che “Ne consegue che la lesione subita dal nascituro durante la gestazione ben può essere qualificata come danno ingiusto e può, quindi, far sorgere in capo al soggetto leso, una volta nato, il diritto al relativo risarcimento, comprensivo sia della valutazione relativa al danno biologico, sia di quella relativa ai danni che di quest'ultimo sono conseguenze indotte, ossia quello di natura morale e quello attinente alla diminuita capacità lavorativa. […] Benchè il fatto colposo si sia verificato anteriormente alla nascita, cioè quando la piena capacità giuridica non era stata acquisita, esso ha inciso su un interesse attuale del nascituro, quello all'integrità fisica, di cui la persona umana è portatrice sin dal momento del suo concepimento. L'estensione della tutela aquiliana al nascituro non è altro, dunque, che la naturale conseguenza di una corretta applicazione alla fattispecie dei principi generali della responsabilità civile, una volta accertata la presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito”.
Allora, come correttamente rilevato dal Tribunale, la netta differenza dei presupposti su cui si basano le due domande porta certamente a ritenere inammissibile quella avanzata nel presente giudizio, la quale sarebbe, in ogni caso, immeritevole non trovando la stessa alcun favore nei principi giurisprudenziali invocati.
12 È vero difatti che la sentenza Cass. 16754/2012 (che avrebbe dovuto indurre, secondo il costrutto della , all'accoglimento dell'appello, se tempestivamente proposto) si poneva in Parte_1 maniera innovativa rispetto all'impostazione tradizionale, riconoscendo in capo al nascituro, per la prima volta, il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni cagionati dai sanitari, colpevoli di non aver posto la madre nelle condizioni di esercitare il diritto all'interruzione di gravidanza, ed individuando la situazione soggettiva tutelata propriamente nel diritto alla salute del bambino malformato, ma va parimenti rilevato che:
a) la stessa rappresentava all'epoca della decisione in grado di appello (2014) una corrente certamente minoritaria;
b) l'ordinamento giuridico italiano non è affatto basato sulla regola dello stare decisis;
c) esisteva senza dubbio un contrasto giurisprudenziale, comprovato dall'ordinanza interlocutoria Cass. Sez. III n. 3569 del 23.02.2015 che, rimettendo la causa al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle sezioni unite, registrava, in merito alla legittimazione del nato a [...] il risarcimento del danno a carico del medico e della struttura sanitaria, un consolidato orientamento negativo (v. in particolare Cass. 10741/2009: "l'ordinamento positivo tutela il concepito
e l'evoluzione della gravidanza esclusivamente verso la nascita… l'orientamento prevalente esclude che sia configurabile anche un "diritto a non nascere" o a "non nascere se non sano" (che sarebbe un "diritto adespota" in quanto "non avrebbe alcun titolare appunto fino al momento della nascita, in costanza della quale proprio esso risulterebbe peraltro non esistere più"), con la conseguenza che,
"verificatasi la nascita, non può dal minore essere fatto valere come proprio danno da inadempimento contrattuale l'essere egli affetto da malformazioni congenite per non essere stata la madre, per difetto di informazione, messa nella condizione di tutelare il di lei diritto alla salute facendo ricorso all'aborto") ed una contraria, più recente, opinione che escludeva il requisito della soggettività giuridica del concepito e la sua legittimazione, dopo la nascita, a far valere la violazione del diritto all'autodeterminazione della madre, causa del proprio stato di infermità, che sarebbe mancato se egli non fosse nato (Cass. 9700/2011; Cass. 16754/2012: il nascituro, "ancorché privo di soggettività giuridica fino al momento della nascita, una volta venuto ad esistenza, ha diritto ad essere risarcito da parte del sanitario con riguardo al danno consistente nell'essere nato non sano,
e rappresentato dell'interesse ad alleviare la propria condizione di vita impeditiva di una libera estrinsecazione della personalità, a nulla rilevando né che la sua patologia fosse congenita, né che la madre, ove fosse stata informata della malformazione, avrebbe verosimilmente scelto di abortire").
Dunque, è chiaro che, pur applicando la regola del “più probabile che non”, non vi è alcun elemento che porti ad affermare che la domanda di , nei termini in cui era stata posta, Parte_3
13 avesse ragionevoli probabilità di accoglimento, sicché la sentenza impugnata merita in tal senso di essere confermata.
6.3 In merito al terzo motivo di appello, va rilevato che gli appellanti perseverano, anche in questa fase, a non indicare con esattezza le ragioni giuridiche che avrebbero portato all'accoglimento del proprio gravame e ad una maggiore quantificazione dei danni lamentati, limitandosi semplicemente a sostenere l'erroneità dei parametri applicati.
6.3.1. In particolare, quanto al danno alla salute iure proprio dei genitori Parte_2
e , il Tribunale di Teramo, con la sentenza 760/2007 riconosceva, sulla base della Parte_1
relazione di consulenza tecnica d'ufficio del dott. (specialista in neuropsichiatria Persona_1
e medicina legale), un'invalidità permanente rispettivamente nella misura del 15% e 6% e liquidava,
a titolo di “danno biologico” alla prima la somma di € 33.562,24 (incluso aumento del 10% rispetto al valore tabellare) e al secondo la somma di € 6.817,51 e, a titolo di “danno morale”, pari al 50% dei predetti importi, alla prima la somma € 16.781,32 e al secondo quella di € 3.408,76.
Ebbene, come evidenziato nella sentenza qui impugnata, nell'atto di appello (v. terzo motivo), gli attori, rispetto alla predetta liquidazione, contestavano, da un lato, l'accertamento del ctu in ordine all'invalidità permanente (prevalenza della condizione depressiva rispetto ad altre minori patologie),
e dall'altro lato, la determinazione del gradiente d'invalidità (che avrebbe dovuto essere effettuato in base “ai criteri liquidativi del danno biologico in sede di R.C.” invece che in base a quelle INAIL di cui al D.M. 12.7.2000); a proposito di quest'ultimo profilo, nell'atto di appello non è presente alcun riferimento “alle tabelle di Milano” (peraltro, concernenti la liquidazione del danno medicalmente accertato) che sono citate soltanto nel presente giudizio di responsabilità professionale. La prima contestazione è, in realtà, meramente ripetitiva delle osservazioni del ct di parte e sarebbe stata facilmente superata dal giudice di appello considerati la completezza e il rigore dell'indagine svolta dal ctu il quale, invero, procedeva all'accurato studio della documentazione clinica in atti, all'esame
(obiettivo, neurologico e psichico) dei periziati e alla somministrazione dei test psicodiagnostici e, quindi, concludeva nel senso anzidetto sulla base di accertamenti approfonditi e valutazioni prive logiche e prive di errori di diritto che, tra l'altro, al contrario di quanto si assume, hanno dato ampia rilevanza alla condizione patologica cronica di tipo ansioso depressivo di entrambi i coniugi. La seconda contestazione appare generica e oltre modo stringata nel senso che neppure gli appellanti deducevano quale sarebbe stato il più corretto apprezzamento medico-legale della condizione patologica delle parti in applicazione dei non meglio precisati “criteri liquidativi del danno biologico in sede di R.C.” e restando oscuro perché tali asseriti criteri sarebbero, nel caso di specie, più adeguati di quelli INAIL (D.M. 12.7.2000) che, secondo quanto motivava diffusamente il ctu (v. pp. 26-28
14 della relazione), risultavano validamente utilizzabili;
dunque, anche tale contestazione non avrebbe avuto, con tutta probabilità, migliore sorte.
6.3.2. Quanto al danno patrimoniale, il Tribunale di Teramo, con la sopraindicata sentenza, liquidava alla , a titolo di lucro cessante (ossia diminuita capacità di guadagno e, nello Parte_2
specifico, diminuita produttività delle prestazioni di lavoro casalingo), l'importo di € 23.903,16
(applicando il criterio del triplo della pensione sociale previsto dall'art. 4 d.l. 837/1976 convertito con l. 39/1977 e tenuto conto, tra l'altro, della percentuale di invalidità de 15%), e ad entrambi i coniugi e , a titolo di danno emergente, l'importo di € 7.500,00 ciascuno per le spese Parte_2 Parte_1
mediche sostenute, e di € 90.000,00, ambedue, per le spese mediche future (queste ultime calcolate tenendo presente la presumibile spesa annua della famiglia, tenuto conto anche di quelle provate in atti, fino al compimento dell'età di trent'anni della figlia).
Ciò posto, quanto alla liquidazione del lucro cessante, con l'atto di appello veniva avanzata una contestazione generica, articolata in poche righe, con la quale, citando un precedente di merito
(non illustrato nel suo contenuto), si invocava l'applicazione del criterio della equità e, in forza di esso, la liquidazione dell'importo di € 100.000,00 per ciascun coniuge. E' evidente che, non avendo minimamente esposto i criteri obiettivi giustificanti una liquidazione in tale misura del lucro cessante, la decisione di primo grado, motivata in modo articolato sia in punto di fatto che di diritto, avrebbe molto probabilmente resistito a tale doglianza. Ciò tacendo la circostanza che, in ordine al lucro cessante del – motivatamente disconosciuto dal Tribunale – non veniva detto alcunché. Del Parte_1
pari, circa la liquidazione del danno emergente, si faceva riferimento ad un precedente della giurisprudenza di merito (che avrebbe fissato, per tutti i casi di necessità di “ulteriori oneri di mantenimento di un figlio affetto da deficit” l'importo forfettario di € 400,00 mensili sino al raggiungimento del trentesimo anno di età), per invocare la liquidazione della somma di € 70.000,00 per ciascun genitore, senza alcun specifico riferimento alla fattispecie e senza minimamente confrontarsi con la motivazione del giudice di prime cure attagliata al concreto caso in esame e ingiustamente tacciata di genericità. Dunque, la doglianza non avrebbe avuto una prognosi di maggior successo rispetto alla precedente.
7. Tutto quanto sopra induce, in definitiva, a ritenere che anche laddove il professionista avesse tenuto la condotta auspicata (vale a dire, avesse interposto tempestivo gravame avverso la sentenza n. 760/2007), non si sarebbe verificato un esito diverso e favorevole della lite, di talché, non sussistendo alcun elemento che permetta di ravvisare la responsabilità professionale dell'appellato, la sentenza gravata merita sul punto di essere confermata.
15 8. Concludendo, l'appello è infondato e va rigettato, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione.
9. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo alla stregua del D.M. 55/2015, aggiornate con D.M. 147/2022, tenuto conto del petitum e della documentazione versata in atti, valori minimi (vista la scarsa complessità delle questioni giuridiche trattate) ed esclusa la fase della istruttoria / trattazione (non risultando in concreto svolta alcuna delle attività tipiche previste dall'art. 350 c.p.c., essendo stata la causa semplicemente rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni;
cfr. Cass. ord. 10206/2021).
10. Sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002, atteso l'integrale rigetto del gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna le parti appellanti, in solido tra loro, a rifondere a ciascuna delle parti appellate le spese del grado, che liquida, per ciascuna di esse, in € 12.033,00, oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, per compenso;
3) dichiara che le parte appellanti sono tenute al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 25.9.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Marco Bartoli) (dott. Francesco S. Filocamo)
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