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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/05/2025, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1246/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. ssa Barbara Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1246/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PERATELLO ENRICO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Genova, Salita S. Viale 5/6 presso il difensore avv. PERATELLO
ENRICO
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. FERA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA XII OTTOBRE 12/5, B 16121 GENOVA presso il difensore avv. FERA FRANCESCO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'attore:
La difesa di parte attrice dichiara di non accettare il contraddittorio in ordine a domande ed eccezioni nuove formulate ex adverso e così conclude:
In via istruttoria: ammettere le prove per interrogatorio formale e testi non ammesse e dedotte in seconda memoria istruttoria e di seguito ritrascritte:... – omissis …-.
A) In via principale: accertare e/o dichiarare la risoluzione dei contratti indicati in premesse (addendum
3^ e addendum 4^) per effetto delle diffide del 3 agosto 2019, alla data del 24 settembre 2019 e/o comunque per inadempimento grave di parte convenuta e per l'effetto: 1) condannare la stessa al pagamento delle ritenute accantonate a garanzia della esatta esecuzione del contratto pari ad euro 67.000,00 oltre interessi e rivalutazione dal dì di accantonamento al dì di soddisfo;
2) ordinare a CO la restituzione ad della polizza fidejussoria prestata in suo favore, a cura e spese di CO Pt_1 medesima, disponendo, in caso di inadempimento, la sua condanna al pagamento in favore di
[...] dell'importo equivalente alla costituzione della fidejussione pari ad euro 134.125,00 oltre Parte_1 interessi dal dì di costituzione e spese connesse;
3) previ gli accertamenti ritenuti più opportuni e le declaratorie del caso, dichiarare CO tenuta al risarcimento dei danni cagionati ad e Parte_1 per l'effetto condannarla a pagare alla medesima: a) a titolo di danno emergente, l'importo di euro 157.536,00 per i costi di funzionamento del sito sostenuti sino a giugno 2019; b) a titolo di lucro pagina 1 di 15 cessante, l'importo di euro 225.225,00 pari all'utile conseguibile sul prezzo promesso (6,50 metro cubo) per il conferimento di 82.500 metri cubi di materiale, ovvero alle maggiori o minori somme meglio viste all'esito dell'istruttoria ovvero determinate, in difetto, equitativamente dal Giudicante;
4)dichiarare tenuta e per l'effetto condannare parte convenuta al risarcimento dei danni patiti e patiendi (anche futuri) per i costi che saranno sostenuti per il funzionamento del sito dal giugno 2019 sino al dì di conferimento del materiale promesso pari a 82.500 metri cubi di terre e rocce da scavo;
B) In via di subordine:
In denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sopra rassegnate, accertare e/o dichiarare la risoluzione dei contratti indicati in premesse (addendi 3^ e 4^) per effetto del grave inadempimento di CO agli obblighi assunti e conseguentemente: 1) condannare parte convenuta al pagamento delle ritenute accantonate a garanzia della esatta esecuzione del contratto pari ad euro
67.000,00 oltre interessi e rivalutazione dal dì di accantonamento al dì di soddisfo;
2) ordinare a CO la restituzione ad della polizza fidejussoria prestata in suo favore, a cura e spese di Parte_1
CO medesima, disponendo, in caso di inadempimento, la sua condanna al pagamento in favore di dell'importo equivalente alla costituzione della fidejussione pari ad euro Parte_1
134.125,00, oltre interessi dal dì di costituzione e spese connesse;
3) previ gli accertamenti ritenuti più opportuni e le declaratorie del caso dichiarare tenuta e per l'effetto condannare CO a pagare ad l'importo di: a) euro 157.536,00 a titolo di danno emergente sino a giugno 2019; b) Parte_1 euro 225.225,00, ovvero della somma meglio vista ovvero liquidata in difetto equitativamente dal
Tribunale, a titolo di perdita di chance, per non aver potuto conseguire i vantaggi economici derivanti dal contratto, per il mancato stoccaggio di 82.500 metri cubi di materiale ( al prezzo pattuito di euro 6,50 al metro cubo), nei termini contrattualmente promessi;
4)dichiarare tenuta e per l'effetto condannare parte convenuta al risarcimento dei danni patiti e patiendi (anche futuri) per i maggiori costi sostenendi per il prolungamento del sito dal giugno 2019 sino al dì di ultimazione del conferimento del materiale contrattualmente promesso pari a 82.500 metri cubi di terre e rocce da scavo;
C) In via di ulteriore subordine, in denegata ipotesi di rigetto delle domande sopra formulate, e salvo rispettoso gravame, accertato che il CO non ha più conferito alcunchè, dichiarare risolto per fatti concludenti il contratto d'appalto e per l'effetto dichiarare tenuto e condannare il CO: a) al pagamento delle ritenute accantonate a garanzia della esatta esecuzione del contratto pari ad euro
67.000,00 oltre interessi e rivalutazione dal dì di accantonamento al dì di soddisfo;
b) ordinare a CO la restituzione ad della polizza fidejussoria prestata in suo favore, a cura e spese di CO Pt_1 medesima, disponendo, in caso di inadempimento, la sua condanna al pagamento in favore di
[...] dell'importo equivalente alla costituzione della fidejussione pari ad euro 134.125,00 oltre Parte_1 interessi dal dì di costituzione e spese connesse;
c) in ogni caso dichiarare tenuta e per l'effetto condannare parte convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti sia per danno emergente, quanto per lucro cessante, ovvero subordinatamente per perdita di chance, in conseguenza dell'inadempimento contrattuale per le causali esposte in narrativa nella misura risultante dall'istruttoria ovvero , in difetto determinata in via equitativa dal Tribunale. D) In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre accessori e rimborso spese generali, spese di ctu e di ctp da liquidarsi in misura corrispondente alla liquidazione fatta per il ctu.
Per il convenuto:
Si chiede il rigetto di tutte le avverse domande perché infondate in fatto ed in diritto. Si insiste nelle già rassegnate conclusioni con condanna di controparte anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96
c.p.c..
pagina 2 di 15 MOTIVI DELLA DECISIONE gestisce una ex cava interessata da un progetto di bonifica che prevede il Controparte_2 riempimento delle cavità create dall'attività estrattiva con terra e materiale roccioso conferito da terzi a titolo oneroso, ad un prezzo pattuito a metro cubo.
Tale attività di bonifica gestita da quale concessionaria è sottoposta al monitoraggio da parte Pt_1
della e sarà ritenuta conclusa quando il sito sarà totalmente riempito con i materiali da scavo CP_3
conferiti dai terzi.
L'utile che ottiene da tale attività è proporzionale sia alla quantità di materiale conferito da Pt_1
terzi, sia al tempo di realizzazione della bonifica: quanto più celeri sono i conferimenti dei terzi, tanto minori sono i costi che deve sostenere per il funzionamento della cava. Pt_1
In data 5/6/2014 ha stipulato con CO.CI.V. un contratto nel quale era pattuito che: Pt_1
- si obbligava a ricevere esclusivamente materiale proveniente dagli scavi realizzati in Pt_1 territorio per la costruzione della linea ferroviaria del “Terzo Valico”; CP_2
- si impegnava a ricevere un quantitativo giornaliero massimo di 1.500 metri cubi;
Pt_1
- il corrispettivo pattuito a favore di era pari ad euro 7,25 per metro cubo di materiale Pt_1
conferito;
- in caso di impossibilità di conferire il quantitativo giornaliero stimato, avrebbe dovuto Pt_1
corrispondere una penale di euro 0,50 al metro cubo;
- il materiale da conferire nel sito, complessivamente stimato in circa 370.000 metri cubi (pari all'importo di 2.682.500,00 euro) avrebbe dovuto essere stoccato nell'arco di 24 mesi dall'inizio dei conferimenti, avvenuto a partire dal 9.12.2014.
- a garanzia dell'adempimento, si impegnava a stipulare una garanzia fideiussoria Pt_1 bancaria per l'importo di euro 134.125,00 e CO avrebbe trattenuto a garanzia “i decimi” (pari all'importo di € 67.850,00) sugli importi maturati per i conferimenti.
In data 16/01/2017 CO richiedeva ed otteneva la sottoscrizione di un atto integrativo del precedente contratto nel quale:
- si dava atto dell'impossibilità di rispettare i termini del precedente contratto per causa non imputabile a CO;
- CO si impegnava a ristorare i maggiori oneri derivanti a concordando a tal fine un Pt_1
compenso aggiuntivo di euro 147.000,00 da corrispondere in 8 rate mensili da euro 18.375,00;
- il termine finale entro cui effettuare i conferimenti di materiale veniva posticipato al 9 agosto
2017.
pagina 3 di 15 Per effetto di tale atto integrativo, il corrispettivo globale previsto per il conferimento di tutto il materiale da scavo veniva aumentato ad euro 2.829.500,00, importo che le parti pattuivano espressamente come omnicomprensivo dei maggiori oneri che avrebbe dovuto sostenere in Pt_1
conseguenza della proroga del termine di ultimazione.
In data 7/07/2017, dal momento che non era stato ancora conferito il quantitativo di materiale promesso, le parti sottoscrivevano un secondo atto integrativo in forza del quale:
- CO si obbligava a conferire ulteriori 80.000 metri cubi di materiale, oltre i 370.000 metri cubi originariamente previsti;
- il prezzo al metro cubo veniva variato, per gli 80.000 metri cubi aggiuntivi, da euro 7,25 a euro
7,00, con variazione in aumento del corrispettivo previsto di ulteriori euro 560.000,00, di talché il prezzo globale presunto per l'appalto variava ad euro 3.389.500,00;
- il termine finale dei conferimenti veniva posticipato al 31.12.2017.
In data 7/05/2018, stante i ritardi accumulati da CO nell'effettuare i conferimenti promessi, veniva sottoscritto un terzo atto integrativo in forza del quale:
- CO si obbligava a conferire ulteriori 100.000 metri cubi di materiale;
- il prezzo al metro cubo per detto ulteriore quantitativo veniva ridotto ad euro 6,50 a metro cubo, con variazione in aumento del corrispettivo previsto di ulteriori euro 650.000,00 e aumento del corrispettivo globale presunto ad euro 4.039.500,00;
- il termine finale dei conferimenti veniva posticipato al 30/09/2018.
Anche successivamente alla sottoscrizione di tale atto integrativo CO, in tesi attorea, ha continuato ad essere inadempiente, non garantendo il flusso promesso di conferimenti di materiale.
In data 27/09/2018 le parti hanno sottoscritto un quarto atto integrativo in forza del quale:
- CO si obbligava a conferire ulteriori 70.000 metri cubi di materiale al prezzo di 6,5 euro al metro cubo con conseguente aumento del corrispettivo globale presunto ad € 4.494.500,00;
- il termine finale dei conferimenti veniva posticipato al 31/03/2019.
In totale i metri cubi da conferire erano pari a 620.000, per un controvalore complessivo di Euro
4.494.500,00.
pagina 4 di 15 Dal 12/10/2018 CO non ha più effettuato alcun conferimento omettendo così di conferire la totalità del quantitativo previsto nel quarto atto integrativo e 12.500 metri cubi di quelli previsti nel terzo atto integrativo.
Con missiva del 19/04/2019, ma della quale non vi è traccia agli atti, e con missiva del 3/08/2019
(indicata come doc. 8 nelle produzioni in cartaceo in allegato all'atto di citazione) , rifiutando Pt_1 la sottoscrizione di ulteriori atti integrativi, ha contestato a CO l'inadempimento e l'ha costituita in mora. Successivamente, con missiva del 24/09/2019 (doc. 9), comunicava a CO di intendere risolto il contratto per grave inadempimento della stessa, reclamando il risarcimento dei danni, la restituzione dei decimi vincolati a garanzia e lo svincolo della fideiussione costituita a favore di CO.
In conseguenza dell'inadempimento di CO, ha allegato di aver subito i seguenti danni: Pt_1
- danno emergente, costituito dai costi fissi per il funzionamento del sito che ha dovuto sostenere per un periodo più lungo rispetto a quello contrattualmente pattuito (costi contributo personale rimasto senza attività, costi fissi per funzionamento della società, non diversamente ammortizzati;
costi per finanziamento somme di cui avrebbe dovuto avere la disponibilità); tale danno, considerando il periodo fino al giugno 2019, ammonterebbe ad euro 157.536,00;
- lucro cessante, costituito dall'utile ricavabile se CO avesse conferito tutto il quantitativo di materiale pattuito;
tale danno ammonterebbe ad euro 225.225,00 pari all'utile conseguibile per il conferimento di 82.500 metri cubi di materiale (12.500 metri cubi, relativi al terzo addendum
(che per controparte sarebbero addirittura 22.000) + 70.000 metri cubi, relativi al quarto addendum) al prezzo di euro 6,5 al metro cubo.
CO.CI.V., afferma di aver effettuato regolarmente i Controparte_1
conferimenti fino al 10/08/2018, data in cui i lavori sono stati sospesi per ferie, e di non aver potuto completare i conferimenti previsti nel terzo atto integrativo a causa dell'imprevisto crollo del ponte
Morandi; a seguito di tale evento, infatti, l'unico modo per raggiungere la cava era attraverso la viabilità ordinaria, percorso che, oltre a risultare ben più lungo e ad essere congestionato dal traffico, è stato oggetto di ordinanze comunali per limitare la circolazione dei mezzi pesanti.
CO sostiene che, a seguito della situazione venutasi a creare, le parti, in data 12/10/2018, pattuirono di sospendere temporaneamente i conferimenti (doc. 8 convenuta), ferma restando la volontà di proseguire il loro rapporto, attestata dalla sottoscrizione, in data 27/09/2018, del quarto atto integrativo
(doc. 6 convenuta).
CO produce una nota di del 02/05/2019 (doc. 5 in allegato all'istanza ex art. 186 ter c.p.c. Pt_1 di e doc. 9 CO) nella quale manifesta la propria disponibilità “a prolungare il Pt_1 Pt_1 pagina 5 di 15 termine di scadenza solo e limitatamente all'atto aggiuntivo n. 3 del 7/05/2019, prorogando di fatto al termine ultimo del 31/07/2019 il conferimento dei restanti mc 12500 ad ultimazione del contratto”.
Tuttavia, a seguito di un sopralluogo effettuato il 3/05/2019, “proprio per pianificare la ripresa dell'attività contrattuale”, CO riscontrava nel sito la presenza di materiale da scavo non proveniente dal cantiere del Terzo Valico, bensì conferito da terzi, in violazione del vincolo di esclusiva pattuito tra le parti (art.
2.2. del contratto). La presenza di tale materiale è stata denunciata da CO ad Pt_1 con lettera del 10/5/2019 (doc. 10 convenuta), “anche a riscontro della nota di del 2.5.2019”, Pt_1
di cui sopra, e non è stata contestata da atteso che questa, con comunicazione del 28/05/2019 Pt_1
(doc. 11 CO), si impegnava a rimuovere il materiale proveniente da terzi.
CO sostiene che la violazione contrattuale del patto di esclusiva “non le avrebbe consentito la ripresa dei conferimenti presso il sito”, costringendola ad utilizzare un sito più distante (Cascina Bolla
Alessandria) per i mesi di maggio e giugno 2019, su cui ha dovuto dirottare 14.000 metri cubi destinati ad , con un aggravio di costi di € 45.821,00. La rimozione del materiale da parte di Pt_1 Pt_1
era stata ultimata solo nella seconda metà del mese di giugno ed non aveva sottoscritto il Pt_1
verbale di estensione del termine contrattuale preteso da CO.
Infine, CO contesta il quantum del danno richiesto.
Per quanto riguarda il danno da lucro cessante, evidenzia che esso è stato quantificato da Pt_1
facendo riferimento ad un utile di impresa pari al 42% del ricavato, risultante dal bilancio relativo al
2017. Diversamente, se si prende in considerazione l'utile di impresa, al netto dei costi sostenuti, e si comparano i bilanci tra gli anni 2014 e 2018, il margine sull'utile netto si attesta al 6,22%.
Su questo aspetto replica che, nel caso di specie, la necessità di considerare come voci di Pt_1 danno anche i costi sostenuti dall'imprenditore (che, invece, nella maggior parte dei casi non sono risarcibili perché connessi al rischio di impresa) si impone in ragione del vincolo di esclusiva che la legava a CO: mancando i conferimenti di CO, infatti, i costi aziendali per il funzionamento della cava risultano del tutto vanificati perché non vanno a vantaggio di altre prestazioni, per cui integrano a tutti gli effetti una voce di danno.
Respinta la richiesta di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. formulata dall'attrice, la causa veniva istruita mediante l'audizione di testimoni e l'assunzione di CTU volta a quantificare il preteso danno subito dall'attrice.
All'esito dell'esame delle opposte prospettazioni delle parti, nell'intento di sgomberare il campo di alcune delle questioni controverse:
pagina 6 di 15 • si conviene con CO che le parti le parti, in data 12/10/2018, pattuirono di sospendere temporaneamente i conferimenti (doc. 8 convenuta). Nel documento si legge, invero:
“come da accordi intercorsi, al momento per le prossime 2 settimane non sono previsti conferim enti” e a leggere tutto il documento, si capisce che i conferimenti sono rimasti sospesi dal
15.10.2018 al 25.11.2018. L'attore legge in questa e- mail non già la comunicazione di una sospensione, “bensì la comunicazione di un cronoprogramma in cui si dava atto che non vi erano conferimenti”, ma la e – mail non contiene alcun cronoprogramma.
• Si conviene, altresì, con CO, che la volontà di proseguire il rapporto si desume dalla sottoscrizione, in data 27/09/2018, a crollo del ponte già avvenuto, del quarto atto integrativo
(doc. 6 convenuta).
• Si conviene con che la previsione di all'art. 5 del quarto atto integrativo, secondo cui: Pt_1
“Con la sottoscrizione del presente atto aggiuntivo n. 4, altresì, il Contraente si dichiara soddisfatto di tutti i propri diritti e pretese, di qualunque genere comunque connessi al
Contratto, all'Atto Aggiuntivo n.1, all'Atto aggiuntivo n.2, all'Atto Aggiuntivo n. 3 e al presente
Atto Aggiuntivo n. 4 rinunciando espressamente e formalmente a tutte le pretese ed azioni aventi ad oggetto richieste di maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimento danni…” è soltanto una clausola di stile, riprodotta in maniera identica in tutti gli atti integrativi, onde non
è condivisibile la tesi di CO secondo cui le parti avrebbero con essa concluso una transazione.
Analizzando la corrispondenza intercorsa tra le parti, dalla lettura della nota del 2.5.2019 (cfr. all. 9 alla comparsa di costituzione) risulta che, dopo avere stigmatizzato il fatto che il 3^ addendum era stato lasciato inadempiuto per 12.500 metri cubi e che al 4^ addendum, che prevedeva il conferimento di
70.000 metri cubi, non era ancora stato dato un principio di esecuzione, dichiarava la Pt_1
“disponibilità a prolungare il termine di scadenza solo e limitatamente all'atto aggiuntivo no. 3 del
7.5.2018, prorogando di fatto fino al termine ultimo del 31.7.2019 il conferimento dei restanti mc
12.500 ad ultimazione del contratto”. Tuttavia, a correggere l'indirizzo in tal modo preso, interviene successivamente la diffida del 3.8.2019 che manifesta un rinato interesse ad ottenere l'esecuzione anche dell'ultimo conferimento previsto dal IV addendum, ma è a firma del difensore di . Pt_1
Detta missiva di intimazione ad adempiere assegna al debitore un termine inferiore a quindici giorni e non contiene la univoca manifestazione dell'intimante di ritenere risolto il contratto in caso di mancato adempimento.
pagina 7 di 15 Ad essa segue la missiva del 24.9.2019 (doc. 9 atto di citazione), a firma anch'essa del legale, con la quale ritiene di avere intimato la risoluzione del contratto per inadempimento della Pt_1
controparte.
Tuttavia, quest'ultima missiva è seguita da altra missiva a firma di del 25.10.2019 con la Pt_1 quale offre a CO “opzione per l'utilizzo di una porzione d'area destinatale per la durata di dodici mesi al prezzo di €/mese 5.250,00”. Per il suo contenuto detta missiva porta ritenere che il contratto non fosse stato risolto.
Questo documento non è stato prodotto dal convenuto “ultra et lunge lo spirare dei termini processuali”, come sostenuto dall'attrice, bensì riprodotto dal convenuto come doc. 25 in allegato al ricorso del 5.9.2023 per revoca dell'ordinanza del 27.7.2023, in quanto già agli atti essendo stato
“versato” da con la nota di iscrizione a ruolo con la denominazione di “scan.pdf.p7m”. È Pt_1
dunque documento utilizzabile. La rinnovata richiesta di restituzione della polizza fidejussoria e dei decimi, che in essa si legge, e che era già stata formulata nella pec del 3 agosto 2019, non è di alcun conforto all'interpretazione, sostenuta dall'attrice, della missiva del 25.10.2019 come “nuova proposta contrattuale” atteso che missiva e pec sono state scritte, l'una, direttamente da e l'altra, dal Pt_1
difensore, dando piuttosto l'impressione che la prima non conoscesse che cosa avesse scritto il secondo o abbia agito autonomamente.
La conclusione a cui si ritiene di dover giungere all'esito della ricostruzione di questa corrispondenza è che i contratti di cui è causa non siano stati risolti per effetto delle diffide del 3.8.2019 e del 24.7.2019 perché non se ne trae un'inequivoca volontà in tal senso.
La domanda di risoluzione articolata in via principale deve, pertanto, essere respinta.
La domanda subordinata di risoluzione dei contratti di cui è causa per grave inadempimento di CO è, anch'essa, infondata.
A CO viene contestato di non avere dato adempimento al contratto sottoscritto il 27 settembre 2018, il quarto, atteso che l'ultimo conferimento risale al 12 ottobre 2018 allorquando doveva essere, peraltro, ancora ultimato il quantitativo promesso relativo al terzo addendum contrattuale.
La tesi sostenuta dall'attrice secondo cui CO avrebbe compiuto una precisa scelta imprenditoriale unilaterale di conferire il materiale ad altri siti è rimasta indimostrata.
Il confronto fatto con il percorso da seguire per raggiungere la cava “Le Vecchie Fornaci”, descritta dalla difesa come concorrente dell'attrice, per quanto insista nel rimarcare “che il tragitto sia lo stesso provenendo da località Fegino, ove è prodotto il materiale di scavo, per raggiungere la cava Pian di del
Ponte Morandi”, non è dirimente di per sé e, a maggior ragione, se si considera che è più lungo di 3,7 chilometri, il chè fa venire meno l'istituita equivalenza dei due percorsi.
pagina 8 di 15 La dichiarazione resa in proposito dall'arch. (doc. 2 in allegato all'istanza ex art. 186 ter c.p.c.) Tes_1
non ha valore di testimonianza ed è, pertanto, ininfluente.
Del resto, la stessa puntualizza che “non si contesta la facoltà del CO di ricorrere ad altri Pt_1
siti per il conferimento di materiale, ma si contesta il fatto che, pur avendo assunto un preciso obbligo contrattuale con ,…- omissis - … abbia deciso di non onorare il contratto assunto per Parte_1 privilegiare altri siti”.
Il crollo del Ponte Morandi, pur comportando la modifica della viabilità disposta a non ha Pt_2
impedito alle parti di sottoscrivere il 4^ addendum, che è del 27 settembre 2018, e benché in esso del crollo non si faccia alcun cenno, è da ritenere che abbia comportato difficoltà nell'esecuzione, pur senza integrare gli estremi l'impossibilità sopravvenuta eccepita dal convenuto.
Partendo dal presupposto, non contestato, che i metri cubi da conferire erano pari a 620.000, per un controvalore complessivo di € 4.494.500, CO ha dimostrato che alla data del 10/08/2018, dopo la quale i lavori vennero sospesi per ferie, risultavano già conferiti 528.330 metri cubi di materiale da scavo, in linea con le previsioni contrattuali a tale data sottoscritte (atto aggiuntivo del 07/05/2018, doc.
5 convenuto), che prevedevano il conferimento di 550.000 metri entro il 30/09/2018.
Al 31.10.2028 risultavano conferiti 537.557 metri cubi, come risulta dal SAL del 30.10.2018 (prodotto in allegato alla citazione, doc. 6 in cartaceo) sommando tutte le “quantità” della prima colonna del riquadro a destra della seconda pagina;
i metri cubi non conferiti sono 82.500.
La stessa attrice riconosce che “il quantitativo di materiale non conferito (oggetto di contratto - pari a
82.500 metri cubi (92.000 per la controparte), su un totale promesso di 550.000 metri cubi, corrisponde al 15% dei conferimenti promessi” (pag. 30 della conclusionale).
Oltre a tale rapporto, nella valutazione della gravità dell'inadempimento deve considerarsi, altresì, che la nota del 2.5.2019 (cfr. all. 9 alla comparsa di costituzione) si presta ad essere letta come l'opposizione di un rifiuto da parte di alla consegna di 70.000 metri cubi. Benché Pt_1 Pt_1 sostenga che da parte sua non vi è stato “rifiuto al conferimento, bensì rifiuto alla sottoscrizione di una proroga, che avrebbe comportato la rinuncia al risarcimento dei danni come previsto al punto 3 del verbale di proroga” (v. doc. 4 istanza ex art. 186 ter c.p.c., non sottoscritto), dalla lettura della lettera risulta con la consegna di 12500 mc, e buona pace di 70.000 mc, il contratto doveva considerarsi
“ultimato”.
Così stando le cose, non si ritiene che vi siano gli estremi del grave inadempimento tale da giustificare la risoluzione del contratto.
I ritardi accumulati da CO nei conferimenti, pur contrastando con la logica del contratto originario secondo cui la più celere ultimazione della bonifica avrebbe consentito il contenimento dei costi, sono pagina 9 di 15 stati di addendum in addendum rinegoziati attraverso la previsione di un aumento del quantitativo di materiale da conferire a condizioni di prezzo più vantaggiose e senza mai arrivare, come sottolineato più volte dalla stessa attrice, alla previsione di un termine come essenziale e senza che, di converso, sia dato di ravvisare nel contratto un facoltà di proroga concessa esclusivamente al committente, come sostenuto dalla convenuta.
In tale modo di procedere non è dato di ravvisare quella posizione di soggezione “ai capricci” della committente in cui l'attrice lamenta si essere stata posta dal vincolo contrattuale di esclusiva.
La domanda di risoluzione dei contratti di cui è causa per inadempimento deve, dunque, essere respinta.
Di conseguenza, anche le domande di condanna della convenuta al pagamento delle ritenute accantonate a garanzia della esatta esecuzione del contratto ed alla restituzione della polizza fideiussoria prestata a favore di CO devono essere respinte.
Nondimeno, neppure i 12500 metri cubi di cui al terzo addendum sono stati, alla fine, conferiti da
CO.
Con e-mail del 26.7.2019, dopo che già in data 26.6.2019, come da documentazione Pt_1
fotografica, aveva provveduto a sgomberare l'area del materiale di scavo ricevuto da terzi, CO comunicava di non avere contezza del se e del quando sarebbero stati ripresi i conferimenti: “ad oggi”
– vale a dire alla data di invio della e-mail da parte di CO -, “data la recente consegna dei lavori agli affidatari, non si ha ancora un precisa indicazione, in termini temporali, circa l'eventuale utilizzo di tali volumetrie, … non essendo prevista nell'immediato la ripresa dei conferimenti” (doc. 4 in allegato all'istanza ex art. 186 ter c.p.c.).
Ad si imputa, infatti, di avere consentito l'abbancamento di mille metri cubi di terre e rocce Pt_1
da scavo, provenienti da altro cantiere, nelle giornate del 1 del 2, 3 e 18 e 19 aprile nonché del 13, 14 e
15 maggio (8 giorni in tutto).
si giustifica rimarcando di avere consentito il conferimento da parte di terzi in costanza del Pt_1
persistente inadempimento di CO e dopo che i termini che la vincolavano contrattualmente a CO erano già scaduti il 31.3.2019.
Nondimeno è innegabile che il patto di esclusiva sia stato violato e, si vedrà infra, con quali conseguenze.
Il comportamento di una parte non giustifica quello dell'altra, ancorché questa si ostini a ritenerlo
“gravissimo”.
Tuttavia, non si ritiene di dare corso alla tesi di CO secondo cui la violazione contrattuale inerente al patto di esclusiva non avrebbe consentito la ripresa dei conferimenti presso il sito, costringendola ad pagina 10 di 15 utilizzarne, nel periodo maggio/giugno 2019, uno più distante “Cascina Bolla” in Alessandria, con aggravi di costi per Euro 45.821,00.
La correlazione tra le due evenienze non è sufficientemente dimostrata per cui la domanda riconvenzionale che enunciata in citazione, nei successivi atti non viene più ripresa dal convenuto, deve essere respinta.
In ordine alla quantificazione del danno al CTU, nel contraddittorio delle parti, veniva assegnato l'incarico di svolgere consulenza finalizzata a quantificare:
i danni, tenuto conto dell'importo pattuito a metro cubo per il conferimento di materiale negli addendi
3^ e 4^, dovuto a mancato conferimento di 12.500 metri cubi di cui al terzo atto integrativo e 70.000 metri cubi di cui al quarto atto integrativo (che l'attore quantifica in € 225.225,00 pari all'utile conseguibile per il conferimento del totale di metri cubi al prezzo di € 6,50 a metro cubo); esaminati i docc. 7) citazione, 12) (prospetto costi), 22), 24) e 25) (contabili di pagamento) seconda memoria attorea, nonché i connessi giustificativi, l'importo dei costi per il funzionamento del sito nel periodo corrente dalla data di sottoscrizione del 4^ addendum, 27.9.2018, anziché giugno 2019, alla risoluzione del contratto (da intendersi comunicata da con pec del 24.9.2019 doc. 9 citazione); Pt_1 dispone l'integrazione chiesta da CO anche relativamente agli esercizi 2014 e 2015 per avere esatta contezza dell'utile netto d'impresa alla luce della testimonianza , “assistente contabile di Tes_2
”, che lo quantifica in 42,71% in evidente discrasia con l'effettivo utile netto indicato da CO Pt_1
in 6,22%;
Quanto al danno emergente, costituito dai costi fissi per il funzionamento del sito per un periodo più lungo rispetto a quello contrattualmente pattuito, il CTU dopo avere messo a confronto il doc. 12, allegato alla citazione, prospetto riassumente la quantificazione dei costi che parte attrice asserisce aver sostenuto nel periodo IV trimestre 2018 – I e II trimestre 2019 per un totale di € 157.393,00 e il prospetto riassuntivo dei costi allegato alla memoria del 13.11.2023 del CTP , riassumente i Pt_1
costi che parte attrice asserisce aver sostenuto nel periodo IV trimestre 2018 – I, II e III trimestre 2019, per un totale di € 208.803,00 (la differenza tra l'uno e l'altro è che il prospetto del CTP comprende anche il III trimestre 2019), dato che il perimetro documentale su cui effettuare i riscontri peritali è stato circoscritto nel quesito a quanto prodotto e giustificato nell'atto di citazione e nella seconda memoria attorea (quest'ultima depositata il 26.10.2020), ha correttamente escluso dalla sua indagine il
III trimestre 2019, benché compreso nel periodo di indagine di cui al quesito (“dalla data di sottoscrizione del 4^ addendum, 27.9.2018, ad anziché giugno 2019, alla risoluzione del contratto, da intendersi comunicata da con pec del 24.9.2019”) in quanto non documentato da produzioni Pt_1
effettuate nei termini decadenziali.
pagina 11 di 15 Il CTU, inoltre, precisato che “i costi per il funzionamento del sito”, come richiesto dal quesito, sono da intendersi quali oneri derivanti dall'attività di bonifica tramite riempimento di materiale conferito dal terzo COCIV, per cui sono da riconoscere in capo ad non solo i costi “diretti” come, ad Pt_1 esempio, quelli riguardanti il personale operante all'interno del sito, ma anche i costi amministrativi societari (es. compenso amministratore) per mezzo dei quali la stessa attività imprenditoriale viene indirizzata e condotta (facendo quindi funzionare il sito); in altri termini, non solo i costi operativi, ma anche quelli “direttivi” (a monte) senza i quali l'operatività (a valle) non può essere esplicata, sulla base dei prospetti di cui alle pagine da 8 a 19, ha accertato e riconosciuto un importo di € 109.777,09 ,
a fronte di € 208.803,00 pretesi dall'attore.
Tuttavia, ha aggiunto un motivato “senonché” che si ritiene di condividere.
Considerando che la richiesta di ristoro poggia sul presupposto che i costi siano stati sostenuti (nel periodo considerato) da una “che, impossibilitata a ricevere conferimenti da parte di terzi per Pt_1
preciso obbligo contrattuale, è rimasta completamente inattiva con conseguente necrosi della sua attività”, il CTU ha evidenziato che tale assoluta inattività risulta, però, messa in discussione da alcune circostanze, a cominciare dalla rilevata presenza, nel corso del sopralluogo presso il sito di cava in data
03.05.2019, di materiale da scavo non proveniente dai lavori del Terzo Valico, in violazione dell'art.
2.2. del contratto, di cui si è detto. Detta circostanza, non contestata ed anzi ammessa all'attore, ha il suo risvolto contabile in altre due circostanze evidenziate dal CTU secondo cui “nel corso del I trimestre 2019 risultano documentate (con produzione da parte della stessa ) spese di gasolio Pt_1 per autotrazione (€ 1.132,93 + IVA – litri 1.000 di gasolio per autotrazione) che costituiscono indice di possibili ripetute movimentazioni di materiale avvenute all'interno del sito (v. tabella riferita al I trimestre 2019); fra la documentazione prodotta da parte attrice, risultano due fatture emesse da
“Manuela sas” nei confronti di (Ft. n. 23 del 28.11.2018 di € 24.000 + IVA e Ft. n.18 del Pt_1
21.7.2020 di € 24.000 + IVA), entrambe con descrizione “Consulenza su commessa COCIV e altri contratti”. Per quanto “la descrizione di queste due fatture sia generica e non sia dato sapere se gli
“altri contratti” siano sono riferibili ad altri eventuali conferimenti, distinti dalla commessa COCIV”, il CTU osserva ulteriormente che “il bilancio dell'esercizio 2019 (in allegato 13), risultante dalla produzione n. 60 della memoria 25.9.2023, espone un valore della produzione di € 405.696 Pt_1
(di cui ricavi per € 125.360, € 218.200 per variazioni delle rimanenze, € 62.136 per altri ricavi) ed un utile di € 167.225; data la mancanza (negli atti di causa) delle scritture contabili e documentazione di supporto (in particolare le fatture emesse da ), non è possibile verificare in quale misura vi Pt_1
siano stati ricavi, in qualche modo aggiuntivi ovvero sostitutivi di quelli riferibili al mancato conferimento da parte di COCIV”. Il pieno riconoscimento in capo a del diritto al ristoro Pt_1
pagina 12 di 15 delle spese di cui al paragrafo precedente dovrebbe passare attraverso un ulteriore vaglio e ricostruzione dei fatti aziendali di nel corso del 2019, per verificare se i costi siano stati di Pt_1
esclusivo riferimento al contratto COCIV, ovvero se siano stati, in tutto o in parte, sostenuti per altre committenze”.
Facendo proprie tali osservazioni, si ritiene di non riconoscere all'attrice alcunché a titolo di danno emergente, nel senso sopra specificato, in quanto non è dimostrato l'iterato presupposto (lo stato di inattività dovuto al patto di esclusiva con conseguente necrosi dell'attività” e, quindi, il danno stesso.
Quanto al danno da lucro cessante (mancato guadagno), richiamata la parte di quesito di interesse, che, diversamente dall'ordinanza , deve essere letta nel modo che segue: “quantifichi i danni, tenuto conto dell'importo pattuito a metro cubo per il conferimento di materiale negli addendi 3^ e 4^, dovuto a mancato conferimento di 12.500 metri cubi di cui al terzo atto integrativo e 70.000 metri cubi di cui al quarto atto integrativo (che l'attore quantifica in € 225.225,00 pari all'utile conseguibile per il conferimento del totale di metri cubi al prezzo di € 6,50 a metro cubo); tenga conto dell'integrazione chiesta da CO anche relativamente agli esercizi 2014 e 2015 per avere esatta contezza dell'utile netto d'impresa alla luce della testimonianza , “assistente contabile di ”, che lo Tes_2 Pt_1 quantifica in 42,71% in evidente discrasia con l'effettivo utile netto indicato da CO in 6,22%”, il
CTU, dato atto che l'attore quantifica la percentuale di margine sul ricavo facendo la media degli ultimi tre anni, 2016, 2017 e 2018, esclusi 2014 e 2015 in quanto ritenuti non conferenti, nel 42,71% o, in subordine, nel 30,13%, in linea con la testimonianza resa in data 21.11.2022 dal Testimone_3
, che ha dichiarato di avere a tal fine svolto in seguenti conteggi: “Avevo preso i ricavi di
[...]
esercizio comprensivi degli stati di avanzamento lavori. Poi ho preso il totale dei costi di bilancio a cui ho sottratto tutti quei costi che, secondo me, non erano afferenti all'attività della cava, ho tolto i compensi del commercialista e dell'amministratore, ho tolto l'ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili;
ho tolto l'accantonamento rischi su crediti, le spese legali e le sopravvenienze passive dell'anno 2017, che ammontavano a 223 mila euro. Per differenza, mi sono rimasti i costi afferenti la gestione della cava tra cui la benzina dei mezzi ed il costo del personale. Quindi i ricavi meno i costi afferenti la cava hanno dato come margine operativo la percentuale di cui sopra come media dei predetti tre anni”; dato atto che il convenuto, da un'iniziale quantificazione della percentuale di margine sul ricavo nella media degli ultimi tre anni,2016, 2017 e 2018 pari al 6,22%, è passato a quantificare il margine sul ricavo in base ai risultati di tutti gli esercizi in cui il contratto ha avuto vigenza, senza parcellizzare le annualità in cui la commessa è stata svolta, calcolandola nel 17%, basandosi sui bilanci prodotti da entrambe le parti in edizione CERVED, e non in formato ad uso deposito registro delle imprese, e convenendo con le parti che i dati del bilancio chiuso al 31.12.2014
pagina 13 di 15 non possano essere presi in valida considerazione poiché il primo conferimento COCIV risulta avvenuto a fine anno e di scarsa consistenza, ha alfine considerato il “risultato operativo caratteristico”, cui ha aggiunto gli oneri finanziari, e ha così individuato la percentuale che esprime il margine operativo, al lordo da imposte, nel 28,67%. Tuttavia, non avendo certezza, in mancanza delle scritture contabili, dell'effettiva composizione della voce B14 del conto economico, “Oneri diversi di gestione”, ha ritenuto opportuno stimare la percentuale del margine in una misura compresa nella “forchetta” tra le percentuali del 17% e del 28,67%, ricavate dai due precedenti conteggi.
La base imponibile è data dal mancato conferimento di materiale di scavo al prezzo contrattualmente stabilito in € 6,50 a metro cubo.
Diversamente dal quesito peritale, che faceva riferimento ai mancati conferimenti di cui agli addendi contrattuali III (metri cubi 12.500) e IV (metri cubi 70.000), all'esito delle risultanze processuali, si ritiene di dover considerare il solo mancato conferimento di cui al III addendum, in quanto ritenuto addebitabile alla convenuta, cosicché la base imponibile è pari a 12.500 x 6,50 = € 81.250.
Facendo la media tra i due estremi della forbice indicata dal CTU, dato che in base all'art. 2056 co. 2
c.c.: “Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso” e che, se il danneggiato da prova del danno, ma non la prova del suo preciso ammontare, esso è liquidato, dal giudice, anche d'ufficio con valutazione equitativa, si assume una percentuale del margine del 22,83%, così da stimare il danno da lucro cessante in € 18.549,37, arrotondati ad € 18.549,00.
Il convenuto deve, pertanto, essere condannato al pagamento in favore dell'attore della somma di €
18.549,00.
Su tale somma, rivalutata al gennaio 2024, trattandosi di debito di valore, dovranno altresì essere calcolati la rivalutazione monetaria dal 2024 ad oggi, gli interessi compensativi sulla suddetta somma devalutata anno per anno e computati al tasso legale del tempo, e gli interessi legali sulla suddetta somma come ad oggi determinata dalla sentenza al soddisfo.
La domanda di condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c. deve essere respinta in quanto non se ne ravvisano i presupposti.
Stante la parziale soccombenza, le spese di lite, come di seguito liquidate, vanno dichiarate compensate per tre quarti e il convenuto va condannato al pagamento in favore dell'attore del restante quarto.
Ritenuto che debbano trovare riferimento le tariffe professionali di cui al D.M. 147 del 13.8.2022, prendendo a riferimento i valori medi dello scaglione ad € 5.200,00 ad € 26.000,00, avuto riguardo alla somma attribuita, piuttosto che a quella domandata, si liquidano: € 919,00 per la fase di studio;
€
777,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.680,00 per la fase istruttoria ed € 1.701,00 per la fase decisionale e così complessivamente € 5.077,00 per compensi professionali, oltre Iva, cpa e 15% a pagina 14 di 15 titolo rimborso spese generali, di seguito operando la riduzione per effetto della disposta compensazione.
Le spese di CTU, come in atti liquidate, vanno nella stessa misura poste definitivamente a carico delle parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., con atto di citazione notificato il 27.1.2020 nei confronti di
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., contrariis reiectis, in parziale Controparte_4
accoglimento, condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore, per le causali di cui in motivazione, della somma di € 18.549,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Rigetta nel resto le domande.
Condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore di un quarto delle spese di lite liquidato in €
4.635,00 per compensi professionali, oltre IVA e cpa e 15 % a titolo rimborso forfettario spese generali e compensando nei restati tre quarti.
Pone nella stessa misura definitivamente a carico delle parti le spese di CTU come in atti liquidate.
Genova, 17 maggio 2025
Il giudice
Barbara Romano
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. ssa Barbara Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1246/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PERATELLO ENRICO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Genova, Salita S. Viale 5/6 presso il difensore avv. PERATELLO
ENRICO
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. FERA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA XII OTTOBRE 12/5, B 16121 GENOVA presso il difensore avv. FERA FRANCESCO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'attore:
La difesa di parte attrice dichiara di non accettare il contraddittorio in ordine a domande ed eccezioni nuove formulate ex adverso e così conclude:
In via istruttoria: ammettere le prove per interrogatorio formale e testi non ammesse e dedotte in seconda memoria istruttoria e di seguito ritrascritte:... – omissis …-.
A) In via principale: accertare e/o dichiarare la risoluzione dei contratti indicati in premesse (addendum
3^ e addendum 4^) per effetto delle diffide del 3 agosto 2019, alla data del 24 settembre 2019 e/o comunque per inadempimento grave di parte convenuta e per l'effetto: 1) condannare la stessa al pagamento delle ritenute accantonate a garanzia della esatta esecuzione del contratto pari ad euro 67.000,00 oltre interessi e rivalutazione dal dì di accantonamento al dì di soddisfo;
2) ordinare a CO la restituzione ad della polizza fidejussoria prestata in suo favore, a cura e spese di CO Pt_1 medesima, disponendo, in caso di inadempimento, la sua condanna al pagamento in favore di
[...] dell'importo equivalente alla costituzione della fidejussione pari ad euro 134.125,00 oltre Parte_1 interessi dal dì di costituzione e spese connesse;
3) previ gli accertamenti ritenuti più opportuni e le declaratorie del caso, dichiarare CO tenuta al risarcimento dei danni cagionati ad e Parte_1 per l'effetto condannarla a pagare alla medesima: a) a titolo di danno emergente, l'importo di euro 157.536,00 per i costi di funzionamento del sito sostenuti sino a giugno 2019; b) a titolo di lucro pagina 1 di 15 cessante, l'importo di euro 225.225,00 pari all'utile conseguibile sul prezzo promesso (6,50 metro cubo) per il conferimento di 82.500 metri cubi di materiale, ovvero alle maggiori o minori somme meglio viste all'esito dell'istruttoria ovvero determinate, in difetto, equitativamente dal Giudicante;
4)dichiarare tenuta e per l'effetto condannare parte convenuta al risarcimento dei danni patiti e patiendi (anche futuri) per i costi che saranno sostenuti per il funzionamento del sito dal giugno 2019 sino al dì di conferimento del materiale promesso pari a 82.500 metri cubi di terre e rocce da scavo;
B) In via di subordine:
In denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sopra rassegnate, accertare e/o dichiarare la risoluzione dei contratti indicati in premesse (addendi 3^ e 4^) per effetto del grave inadempimento di CO agli obblighi assunti e conseguentemente: 1) condannare parte convenuta al pagamento delle ritenute accantonate a garanzia della esatta esecuzione del contratto pari ad euro
67.000,00 oltre interessi e rivalutazione dal dì di accantonamento al dì di soddisfo;
2) ordinare a CO la restituzione ad della polizza fidejussoria prestata in suo favore, a cura e spese di Parte_1
CO medesima, disponendo, in caso di inadempimento, la sua condanna al pagamento in favore di dell'importo equivalente alla costituzione della fidejussione pari ad euro Parte_1
134.125,00, oltre interessi dal dì di costituzione e spese connesse;
3) previ gli accertamenti ritenuti più opportuni e le declaratorie del caso dichiarare tenuta e per l'effetto condannare CO a pagare ad l'importo di: a) euro 157.536,00 a titolo di danno emergente sino a giugno 2019; b) Parte_1 euro 225.225,00, ovvero della somma meglio vista ovvero liquidata in difetto equitativamente dal
Tribunale, a titolo di perdita di chance, per non aver potuto conseguire i vantaggi economici derivanti dal contratto, per il mancato stoccaggio di 82.500 metri cubi di materiale ( al prezzo pattuito di euro 6,50 al metro cubo), nei termini contrattualmente promessi;
4)dichiarare tenuta e per l'effetto condannare parte convenuta al risarcimento dei danni patiti e patiendi (anche futuri) per i maggiori costi sostenendi per il prolungamento del sito dal giugno 2019 sino al dì di ultimazione del conferimento del materiale contrattualmente promesso pari a 82.500 metri cubi di terre e rocce da scavo;
C) In via di ulteriore subordine, in denegata ipotesi di rigetto delle domande sopra formulate, e salvo rispettoso gravame, accertato che il CO non ha più conferito alcunchè, dichiarare risolto per fatti concludenti il contratto d'appalto e per l'effetto dichiarare tenuto e condannare il CO: a) al pagamento delle ritenute accantonate a garanzia della esatta esecuzione del contratto pari ad euro
67.000,00 oltre interessi e rivalutazione dal dì di accantonamento al dì di soddisfo;
b) ordinare a CO la restituzione ad della polizza fidejussoria prestata in suo favore, a cura e spese di CO Pt_1 medesima, disponendo, in caso di inadempimento, la sua condanna al pagamento in favore di
[...] dell'importo equivalente alla costituzione della fidejussione pari ad euro 134.125,00 oltre Parte_1 interessi dal dì di costituzione e spese connesse;
c) in ogni caso dichiarare tenuta e per l'effetto condannare parte convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti sia per danno emergente, quanto per lucro cessante, ovvero subordinatamente per perdita di chance, in conseguenza dell'inadempimento contrattuale per le causali esposte in narrativa nella misura risultante dall'istruttoria ovvero , in difetto determinata in via equitativa dal Tribunale. D) In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre accessori e rimborso spese generali, spese di ctu e di ctp da liquidarsi in misura corrispondente alla liquidazione fatta per il ctu.
Per il convenuto:
Si chiede il rigetto di tutte le avverse domande perché infondate in fatto ed in diritto. Si insiste nelle già rassegnate conclusioni con condanna di controparte anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96
c.p.c..
pagina 2 di 15 MOTIVI DELLA DECISIONE gestisce una ex cava interessata da un progetto di bonifica che prevede il Controparte_2 riempimento delle cavità create dall'attività estrattiva con terra e materiale roccioso conferito da terzi a titolo oneroso, ad un prezzo pattuito a metro cubo.
Tale attività di bonifica gestita da quale concessionaria è sottoposta al monitoraggio da parte Pt_1
della e sarà ritenuta conclusa quando il sito sarà totalmente riempito con i materiali da scavo CP_3
conferiti dai terzi.
L'utile che ottiene da tale attività è proporzionale sia alla quantità di materiale conferito da Pt_1
terzi, sia al tempo di realizzazione della bonifica: quanto più celeri sono i conferimenti dei terzi, tanto minori sono i costi che deve sostenere per il funzionamento della cava. Pt_1
In data 5/6/2014 ha stipulato con CO.CI.V. un contratto nel quale era pattuito che: Pt_1
- si obbligava a ricevere esclusivamente materiale proveniente dagli scavi realizzati in Pt_1 territorio per la costruzione della linea ferroviaria del “Terzo Valico”; CP_2
- si impegnava a ricevere un quantitativo giornaliero massimo di 1.500 metri cubi;
Pt_1
- il corrispettivo pattuito a favore di era pari ad euro 7,25 per metro cubo di materiale Pt_1
conferito;
- in caso di impossibilità di conferire il quantitativo giornaliero stimato, avrebbe dovuto Pt_1
corrispondere una penale di euro 0,50 al metro cubo;
- il materiale da conferire nel sito, complessivamente stimato in circa 370.000 metri cubi (pari all'importo di 2.682.500,00 euro) avrebbe dovuto essere stoccato nell'arco di 24 mesi dall'inizio dei conferimenti, avvenuto a partire dal 9.12.2014.
- a garanzia dell'adempimento, si impegnava a stipulare una garanzia fideiussoria Pt_1 bancaria per l'importo di euro 134.125,00 e CO avrebbe trattenuto a garanzia “i decimi” (pari all'importo di € 67.850,00) sugli importi maturati per i conferimenti.
In data 16/01/2017 CO richiedeva ed otteneva la sottoscrizione di un atto integrativo del precedente contratto nel quale:
- si dava atto dell'impossibilità di rispettare i termini del precedente contratto per causa non imputabile a CO;
- CO si impegnava a ristorare i maggiori oneri derivanti a concordando a tal fine un Pt_1
compenso aggiuntivo di euro 147.000,00 da corrispondere in 8 rate mensili da euro 18.375,00;
- il termine finale entro cui effettuare i conferimenti di materiale veniva posticipato al 9 agosto
2017.
pagina 3 di 15 Per effetto di tale atto integrativo, il corrispettivo globale previsto per il conferimento di tutto il materiale da scavo veniva aumentato ad euro 2.829.500,00, importo che le parti pattuivano espressamente come omnicomprensivo dei maggiori oneri che avrebbe dovuto sostenere in Pt_1
conseguenza della proroga del termine di ultimazione.
In data 7/07/2017, dal momento che non era stato ancora conferito il quantitativo di materiale promesso, le parti sottoscrivevano un secondo atto integrativo in forza del quale:
- CO si obbligava a conferire ulteriori 80.000 metri cubi di materiale, oltre i 370.000 metri cubi originariamente previsti;
- il prezzo al metro cubo veniva variato, per gli 80.000 metri cubi aggiuntivi, da euro 7,25 a euro
7,00, con variazione in aumento del corrispettivo previsto di ulteriori euro 560.000,00, di talché il prezzo globale presunto per l'appalto variava ad euro 3.389.500,00;
- il termine finale dei conferimenti veniva posticipato al 31.12.2017.
In data 7/05/2018, stante i ritardi accumulati da CO nell'effettuare i conferimenti promessi, veniva sottoscritto un terzo atto integrativo in forza del quale:
- CO si obbligava a conferire ulteriori 100.000 metri cubi di materiale;
- il prezzo al metro cubo per detto ulteriore quantitativo veniva ridotto ad euro 6,50 a metro cubo, con variazione in aumento del corrispettivo previsto di ulteriori euro 650.000,00 e aumento del corrispettivo globale presunto ad euro 4.039.500,00;
- il termine finale dei conferimenti veniva posticipato al 30/09/2018.
Anche successivamente alla sottoscrizione di tale atto integrativo CO, in tesi attorea, ha continuato ad essere inadempiente, non garantendo il flusso promesso di conferimenti di materiale.
In data 27/09/2018 le parti hanno sottoscritto un quarto atto integrativo in forza del quale:
- CO si obbligava a conferire ulteriori 70.000 metri cubi di materiale al prezzo di 6,5 euro al metro cubo con conseguente aumento del corrispettivo globale presunto ad € 4.494.500,00;
- il termine finale dei conferimenti veniva posticipato al 31/03/2019.
In totale i metri cubi da conferire erano pari a 620.000, per un controvalore complessivo di Euro
4.494.500,00.
pagina 4 di 15 Dal 12/10/2018 CO non ha più effettuato alcun conferimento omettendo così di conferire la totalità del quantitativo previsto nel quarto atto integrativo e 12.500 metri cubi di quelli previsti nel terzo atto integrativo.
Con missiva del 19/04/2019, ma della quale non vi è traccia agli atti, e con missiva del 3/08/2019
(indicata come doc. 8 nelle produzioni in cartaceo in allegato all'atto di citazione) , rifiutando Pt_1 la sottoscrizione di ulteriori atti integrativi, ha contestato a CO l'inadempimento e l'ha costituita in mora. Successivamente, con missiva del 24/09/2019 (doc. 9), comunicava a CO di intendere risolto il contratto per grave inadempimento della stessa, reclamando il risarcimento dei danni, la restituzione dei decimi vincolati a garanzia e lo svincolo della fideiussione costituita a favore di CO.
In conseguenza dell'inadempimento di CO, ha allegato di aver subito i seguenti danni: Pt_1
- danno emergente, costituito dai costi fissi per il funzionamento del sito che ha dovuto sostenere per un periodo più lungo rispetto a quello contrattualmente pattuito (costi contributo personale rimasto senza attività, costi fissi per funzionamento della società, non diversamente ammortizzati;
costi per finanziamento somme di cui avrebbe dovuto avere la disponibilità); tale danno, considerando il periodo fino al giugno 2019, ammonterebbe ad euro 157.536,00;
- lucro cessante, costituito dall'utile ricavabile se CO avesse conferito tutto il quantitativo di materiale pattuito;
tale danno ammonterebbe ad euro 225.225,00 pari all'utile conseguibile per il conferimento di 82.500 metri cubi di materiale (12.500 metri cubi, relativi al terzo addendum
(che per controparte sarebbero addirittura 22.000) + 70.000 metri cubi, relativi al quarto addendum) al prezzo di euro 6,5 al metro cubo.
CO.CI.V., afferma di aver effettuato regolarmente i Controparte_1
conferimenti fino al 10/08/2018, data in cui i lavori sono stati sospesi per ferie, e di non aver potuto completare i conferimenti previsti nel terzo atto integrativo a causa dell'imprevisto crollo del ponte
Morandi; a seguito di tale evento, infatti, l'unico modo per raggiungere la cava era attraverso la viabilità ordinaria, percorso che, oltre a risultare ben più lungo e ad essere congestionato dal traffico, è stato oggetto di ordinanze comunali per limitare la circolazione dei mezzi pesanti.
CO sostiene che, a seguito della situazione venutasi a creare, le parti, in data 12/10/2018, pattuirono di sospendere temporaneamente i conferimenti (doc. 8 convenuta), ferma restando la volontà di proseguire il loro rapporto, attestata dalla sottoscrizione, in data 27/09/2018, del quarto atto integrativo
(doc. 6 convenuta).
CO produce una nota di del 02/05/2019 (doc. 5 in allegato all'istanza ex art. 186 ter c.p.c. Pt_1 di e doc. 9 CO) nella quale manifesta la propria disponibilità “a prolungare il Pt_1 Pt_1 pagina 5 di 15 termine di scadenza solo e limitatamente all'atto aggiuntivo n. 3 del 7/05/2019, prorogando di fatto al termine ultimo del 31/07/2019 il conferimento dei restanti mc 12500 ad ultimazione del contratto”.
Tuttavia, a seguito di un sopralluogo effettuato il 3/05/2019, “proprio per pianificare la ripresa dell'attività contrattuale”, CO riscontrava nel sito la presenza di materiale da scavo non proveniente dal cantiere del Terzo Valico, bensì conferito da terzi, in violazione del vincolo di esclusiva pattuito tra le parti (art.
2.2. del contratto). La presenza di tale materiale è stata denunciata da CO ad Pt_1 con lettera del 10/5/2019 (doc. 10 convenuta), “anche a riscontro della nota di del 2.5.2019”, Pt_1
di cui sopra, e non è stata contestata da atteso che questa, con comunicazione del 28/05/2019 Pt_1
(doc. 11 CO), si impegnava a rimuovere il materiale proveniente da terzi.
CO sostiene che la violazione contrattuale del patto di esclusiva “non le avrebbe consentito la ripresa dei conferimenti presso il sito”, costringendola ad utilizzare un sito più distante (Cascina Bolla
Alessandria) per i mesi di maggio e giugno 2019, su cui ha dovuto dirottare 14.000 metri cubi destinati ad , con un aggravio di costi di € 45.821,00. La rimozione del materiale da parte di Pt_1 Pt_1
era stata ultimata solo nella seconda metà del mese di giugno ed non aveva sottoscritto il Pt_1
verbale di estensione del termine contrattuale preteso da CO.
Infine, CO contesta il quantum del danno richiesto.
Per quanto riguarda il danno da lucro cessante, evidenzia che esso è stato quantificato da Pt_1
facendo riferimento ad un utile di impresa pari al 42% del ricavato, risultante dal bilancio relativo al
2017. Diversamente, se si prende in considerazione l'utile di impresa, al netto dei costi sostenuti, e si comparano i bilanci tra gli anni 2014 e 2018, il margine sull'utile netto si attesta al 6,22%.
Su questo aspetto replica che, nel caso di specie, la necessità di considerare come voci di Pt_1 danno anche i costi sostenuti dall'imprenditore (che, invece, nella maggior parte dei casi non sono risarcibili perché connessi al rischio di impresa) si impone in ragione del vincolo di esclusiva che la legava a CO: mancando i conferimenti di CO, infatti, i costi aziendali per il funzionamento della cava risultano del tutto vanificati perché non vanno a vantaggio di altre prestazioni, per cui integrano a tutti gli effetti una voce di danno.
Respinta la richiesta di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. formulata dall'attrice, la causa veniva istruita mediante l'audizione di testimoni e l'assunzione di CTU volta a quantificare il preteso danno subito dall'attrice.
All'esito dell'esame delle opposte prospettazioni delle parti, nell'intento di sgomberare il campo di alcune delle questioni controverse:
pagina 6 di 15 • si conviene con CO che le parti le parti, in data 12/10/2018, pattuirono di sospendere temporaneamente i conferimenti (doc. 8 convenuta). Nel documento si legge, invero:
“come da accordi intercorsi, al momento per le prossime 2 settimane non sono previsti conferim enti” e a leggere tutto il documento, si capisce che i conferimenti sono rimasti sospesi dal
15.10.2018 al 25.11.2018. L'attore legge in questa e- mail non già la comunicazione di una sospensione, “bensì la comunicazione di un cronoprogramma in cui si dava atto che non vi erano conferimenti”, ma la e – mail non contiene alcun cronoprogramma.
• Si conviene, altresì, con CO, che la volontà di proseguire il rapporto si desume dalla sottoscrizione, in data 27/09/2018, a crollo del ponte già avvenuto, del quarto atto integrativo
(doc. 6 convenuta).
• Si conviene con che la previsione di all'art. 5 del quarto atto integrativo, secondo cui: Pt_1
“Con la sottoscrizione del presente atto aggiuntivo n. 4, altresì, il Contraente si dichiara soddisfatto di tutti i propri diritti e pretese, di qualunque genere comunque connessi al
Contratto, all'Atto Aggiuntivo n.1, all'Atto aggiuntivo n.2, all'Atto Aggiuntivo n. 3 e al presente
Atto Aggiuntivo n. 4 rinunciando espressamente e formalmente a tutte le pretese ed azioni aventi ad oggetto richieste di maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimento danni…” è soltanto una clausola di stile, riprodotta in maniera identica in tutti gli atti integrativi, onde non
è condivisibile la tesi di CO secondo cui le parti avrebbero con essa concluso una transazione.
Analizzando la corrispondenza intercorsa tra le parti, dalla lettura della nota del 2.5.2019 (cfr. all. 9 alla comparsa di costituzione) risulta che, dopo avere stigmatizzato il fatto che il 3^ addendum era stato lasciato inadempiuto per 12.500 metri cubi e che al 4^ addendum, che prevedeva il conferimento di
70.000 metri cubi, non era ancora stato dato un principio di esecuzione, dichiarava la Pt_1
“disponibilità a prolungare il termine di scadenza solo e limitatamente all'atto aggiuntivo no. 3 del
7.5.2018, prorogando di fatto fino al termine ultimo del 31.7.2019 il conferimento dei restanti mc
12.500 ad ultimazione del contratto”. Tuttavia, a correggere l'indirizzo in tal modo preso, interviene successivamente la diffida del 3.8.2019 che manifesta un rinato interesse ad ottenere l'esecuzione anche dell'ultimo conferimento previsto dal IV addendum, ma è a firma del difensore di . Pt_1
Detta missiva di intimazione ad adempiere assegna al debitore un termine inferiore a quindici giorni e non contiene la univoca manifestazione dell'intimante di ritenere risolto il contratto in caso di mancato adempimento.
pagina 7 di 15 Ad essa segue la missiva del 24.9.2019 (doc. 9 atto di citazione), a firma anch'essa del legale, con la quale ritiene di avere intimato la risoluzione del contratto per inadempimento della Pt_1
controparte.
Tuttavia, quest'ultima missiva è seguita da altra missiva a firma di del 25.10.2019 con la Pt_1 quale offre a CO “opzione per l'utilizzo di una porzione d'area destinatale per la durata di dodici mesi al prezzo di €/mese 5.250,00”. Per il suo contenuto detta missiva porta ritenere che il contratto non fosse stato risolto.
Questo documento non è stato prodotto dal convenuto “ultra et lunge lo spirare dei termini processuali”, come sostenuto dall'attrice, bensì riprodotto dal convenuto come doc. 25 in allegato al ricorso del 5.9.2023 per revoca dell'ordinanza del 27.7.2023, in quanto già agli atti essendo stato
“versato” da con la nota di iscrizione a ruolo con la denominazione di “scan.pdf.p7m”. È Pt_1
dunque documento utilizzabile. La rinnovata richiesta di restituzione della polizza fidejussoria e dei decimi, che in essa si legge, e che era già stata formulata nella pec del 3 agosto 2019, non è di alcun conforto all'interpretazione, sostenuta dall'attrice, della missiva del 25.10.2019 come “nuova proposta contrattuale” atteso che missiva e pec sono state scritte, l'una, direttamente da e l'altra, dal Pt_1
difensore, dando piuttosto l'impressione che la prima non conoscesse che cosa avesse scritto il secondo o abbia agito autonomamente.
La conclusione a cui si ritiene di dover giungere all'esito della ricostruzione di questa corrispondenza è che i contratti di cui è causa non siano stati risolti per effetto delle diffide del 3.8.2019 e del 24.7.2019 perché non se ne trae un'inequivoca volontà in tal senso.
La domanda di risoluzione articolata in via principale deve, pertanto, essere respinta.
La domanda subordinata di risoluzione dei contratti di cui è causa per grave inadempimento di CO è, anch'essa, infondata.
A CO viene contestato di non avere dato adempimento al contratto sottoscritto il 27 settembre 2018, il quarto, atteso che l'ultimo conferimento risale al 12 ottobre 2018 allorquando doveva essere, peraltro, ancora ultimato il quantitativo promesso relativo al terzo addendum contrattuale.
La tesi sostenuta dall'attrice secondo cui CO avrebbe compiuto una precisa scelta imprenditoriale unilaterale di conferire il materiale ad altri siti è rimasta indimostrata.
Il confronto fatto con il percorso da seguire per raggiungere la cava “Le Vecchie Fornaci”, descritta dalla difesa come concorrente dell'attrice, per quanto insista nel rimarcare “che il tragitto sia lo stesso provenendo da località Fegino, ove è prodotto il materiale di scavo, per raggiungere la cava Pian di del
Ponte Morandi”, non è dirimente di per sé e, a maggior ragione, se si considera che è più lungo di 3,7 chilometri, il chè fa venire meno l'istituita equivalenza dei due percorsi.
pagina 8 di 15 La dichiarazione resa in proposito dall'arch. (doc. 2 in allegato all'istanza ex art. 186 ter c.p.c.) Tes_1
non ha valore di testimonianza ed è, pertanto, ininfluente.
Del resto, la stessa puntualizza che “non si contesta la facoltà del CO di ricorrere ad altri Pt_1
siti per il conferimento di materiale, ma si contesta il fatto che, pur avendo assunto un preciso obbligo contrattuale con ,…- omissis - … abbia deciso di non onorare il contratto assunto per Parte_1 privilegiare altri siti”.
Il crollo del Ponte Morandi, pur comportando la modifica della viabilità disposta a non ha Pt_2
impedito alle parti di sottoscrivere il 4^ addendum, che è del 27 settembre 2018, e benché in esso del crollo non si faccia alcun cenno, è da ritenere che abbia comportato difficoltà nell'esecuzione, pur senza integrare gli estremi l'impossibilità sopravvenuta eccepita dal convenuto.
Partendo dal presupposto, non contestato, che i metri cubi da conferire erano pari a 620.000, per un controvalore complessivo di € 4.494.500, CO ha dimostrato che alla data del 10/08/2018, dopo la quale i lavori vennero sospesi per ferie, risultavano già conferiti 528.330 metri cubi di materiale da scavo, in linea con le previsioni contrattuali a tale data sottoscritte (atto aggiuntivo del 07/05/2018, doc.
5 convenuto), che prevedevano il conferimento di 550.000 metri entro il 30/09/2018.
Al 31.10.2028 risultavano conferiti 537.557 metri cubi, come risulta dal SAL del 30.10.2018 (prodotto in allegato alla citazione, doc. 6 in cartaceo) sommando tutte le “quantità” della prima colonna del riquadro a destra della seconda pagina;
i metri cubi non conferiti sono 82.500.
La stessa attrice riconosce che “il quantitativo di materiale non conferito (oggetto di contratto - pari a
82.500 metri cubi (92.000 per la controparte), su un totale promesso di 550.000 metri cubi, corrisponde al 15% dei conferimenti promessi” (pag. 30 della conclusionale).
Oltre a tale rapporto, nella valutazione della gravità dell'inadempimento deve considerarsi, altresì, che la nota del 2.5.2019 (cfr. all. 9 alla comparsa di costituzione) si presta ad essere letta come l'opposizione di un rifiuto da parte di alla consegna di 70.000 metri cubi. Benché Pt_1 Pt_1 sostenga che da parte sua non vi è stato “rifiuto al conferimento, bensì rifiuto alla sottoscrizione di una proroga, che avrebbe comportato la rinuncia al risarcimento dei danni come previsto al punto 3 del verbale di proroga” (v. doc. 4 istanza ex art. 186 ter c.p.c., non sottoscritto), dalla lettura della lettera risulta con la consegna di 12500 mc, e buona pace di 70.000 mc, il contratto doveva considerarsi
“ultimato”.
Così stando le cose, non si ritiene che vi siano gli estremi del grave inadempimento tale da giustificare la risoluzione del contratto.
I ritardi accumulati da CO nei conferimenti, pur contrastando con la logica del contratto originario secondo cui la più celere ultimazione della bonifica avrebbe consentito il contenimento dei costi, sono pagina 9 di 15 stati di addendum in addendum rinegoziati attraverso la previsione di un aumento del quantitativo di materiale da conferire a condizioni di prezzo più vantaggiose e senza mai arrivare, come sottolineato più volte dalla stessa attrice, alla previsione di un termine come essenziale e senza che, di converso, sia dato di ravvisare nel contratto un facoltà di proroga concessa esclusivamente al committente, come sostenuto dalla convenuta.
In tale modo di procedere non è dato di ravvisare quella posizione di soggezione “ai capricci” della committente in cui l'attrice lamenta si essere stata posta dal vincolo contrattuale di esclusiva.
La domanda di risoluzione dei contratti di cui è causa per inadempimento deve, dunque, essere respinta.
Di conseguenza, anche le domande di condanna della convenuta al pagamento delle ritenute accantonate a garanzia della esatta esecuzione del contratto ed alla restituzione della polizza fideiussoria prestata a favore di CO devono essere respinte.
Nondimeno, neppure i 12500 metri cubi di cui al terzo addendum sono stati, alla fine, conferiti da
CO.
Con e-mail del 26.7.2019, dopo che già in data 26.6.2019, come da documentazione Pt_1
fotografica, aveva provveduto a sgomberare l'area del materiale di scavo ricevuto da terzi, CO comunicava di non avere contezza del se e del quando sarebbero stati ripresi i conferimenti: “ad oggi”
– vale a dire alla data di invio della e-mail da parte di CO -, “data la recente consegna dei lavori agli affidatari, non si ha ancora un precisa indicazione, in termini temporali, circa l'eventuale utilizzo di tali volumetrie, … non essendo prevista nell'immediato la ripresa dei conferimenti” (doc. 4 in allegato all'istanza ex art. 186 ter c.p.c.).
Ad si imputa, infatti, di avere consentito l'abbancamento di mille metri cubi di terre e rocce Pt_1
da scavo, provenienti da altro cantiere, nelle giornate del 1 del 2, 3 e 18 e 19 aprile nonché del 13, 14 e
15 maggio (8 giorni in tutto).
si giustifica rimarcando di avere consentito il conferimento da parte di terzi in costanza del Pt_1
persistente inadempimento di CO e dopo che i termini che la vincolavano contrattualmente a CO erano già scaduti il 31.3.2019.
Nondimeno è innegabile che il patto di esclusiva sia stato violato e, si vedrà infra, con quali conseguenze.
Il comportamento di una parte non giustifica quello dell'altra, ancorché questa si ostini a ritenerlo
“gravissimo”.
Tuttavia, non si ritiene di dare corso alla tesi di CO secondo cui la violazione contrattuale inerente al patto di esclusiva non avrebbe consentito la ripresa dei conferimenti presso il sito, costringendola ad pagina 10 di 15 utilizzarne, nel periodo maggio/giugno 2019, uno più distante “Cascina Bolla” in Alessandria, con aggravi di costi per Euro 45.821,00.
La correlazione tra le due evenienze non è sufficientemente dimostrata per cui la domanda riconvenzionale che enunciata in citazione, nei successivi atti non viene più ripresa dal convenuto, deve essere respinta.
In ordine alla quantificazione del danno al CTU, nel contraddittorio delle parti, veniva assegnato l'incarico di svolgere consulenza finalizzata a quantificare:
i danni, tenuto conto dell'importo pattuito a metro cubo per il conferimento di materiale negli addendi
3^ e 4^, dovuto a mancato conferimento di 12.500 metri cubi di cui al terzo atto integrativo e 70.000 metri cubi di cui al quarto atto integrativo (che l'attore quantifica in € 225.225,00 pari all'utile conseguibile per il conferimento del totale di metri cubi al prezzo di € 6,50 a metro cubo); esaminati i docc. 7) citazione, 12) (prospetto costi), 22), 24) e 25) (contabili di pagamento) seconda memoria attorea, nonché i connessi giustificativi, l'importo dei costi per il funzionamento del sito nel periodo corrente dalla data di sottoscrizione del 4^ addendum, 27.9.2018, anziché giugno 2019, alla risoluzione del contratto (da intendersi comunicata da con pec del 24.9.2019 doc. 9 citazione); Pt_1 dispone l'integrazione chiesta da CO anche relativamente agli esercizi 2014 e 2015 per avere esatta contezza dell'utile netto d'impresa alla luce della testimonianza , “assistente contabile di Tes_2
”, che lo quantifica in 42,71% in evidente discrasia con l'effettivo utile netto indicato da CO Pt_1
in 6,22%;
Quanto al danno emergente, costituito dai costi fissi per il funzionamento del sito per un periodo più lungo rispetto a quello contrattualmente pattuito, il CTU dopo avere messo a confronto il doc. 12, allegato alla citazione, prospetto riassumente la quantificazione dei costi che parte attrice asserisce aver sostenuto nel periodo IV trimestre 2018 – I e II trimestre 2019 per un totale di € 157.393,00 e il prospetto riassuntivo dei costi allegato alla memoria del 13.11.2023 del CTP , riassumente i Pt_1
costi che parte attrice asserisce aver sostenuto nel periodo IV trimestre 2018 – I, II e III trimestre 2019, per un totale di € 208.803,00 (la differenza tra l'uno e l'altro è che il prospetto del CTP comprende anche il III trimestre 2019), dato che il perimetro documentale su cui effettuare i riscontri peritali è stato circoscritto nel quesito a quanto prodotto e giustificato nell'atto di citazione e nella seconda memoria attorea (quest'ultima depositata il 26.10.2020), ha correttamente escluso dalla sua indagine il
III trimestre 2019, benché compreso nel periodo di indagine di cui al quesito (“dalla data di sottoscrizione del 4^ addendum, 27.9.2018, ad anziché giugno 2019, alla risoluzione del contratto, da intendersi comunicata da con pec del 24.9.2019”) in quanto non documentato da produzioni Pt_1
effettuate nei termini decadenziali.
pagina 11 di 15 Il CTU, inoltre, precisato che “i costi per il funzionamento del sito”, come richiesto dal quesito, sono da intendersi quali oneri derivanti dall'attività di bonifica tramite riempimento di materiale conferito dal terzo COCIV, per cui sono da riconoscere in capo ad non solo i costi “diretti” come, ad Pt_1 esempio, quelli riguardanti il personale operante all'interno del sito, ma anche i costi amministrativi societari (es. compenso amministratore) per mezzo dei quali la stessa attività imprenditoriale viene indirizzata e condotta (facendo quindi funzionare il sito); in altri termini, non solo i costi operativi, ma anche quelli “direttivi” (a monte) senza i quali l'operatività (a valle) non può essere esplicata, sulla base dei prospetti di cui alle pagine da 8 a 19, ha accertato e riconosciuto un importo di € 109.777,09 ,
a fronte di € 208.803,00 pretesi dall'attore.
Tuttavia, ha aggiunto un motivato “senonché” che si ritiene di condividere.
Considerando che la richiesta di ristoro poggia sul presupposto che i costi siano stati sostenuti (nel periodo considerato) da una “che, impossibilitata a ricevere conferimenti da parte di terzi per Pt_1
preciso obbligo contrattuale, è rimasta completamente inattiva con conseguente necrosi della sua attività”, il CTU ha evidenziato che tale assoluta inattività risulta, però, messa in discussione da alcune circostanze, a cominciare dalla rilevata presenza, nel corso del sopralluogo presso il sito di cava in data
03.05.2019, di materiale da scavo non proveniente dai lavori del Terzo Valico, in violazione dell'art.
2.2. del contratto, di cui si è detto. Detta circostanza, non contestata ed anzi ammessa all'attore, ha il suo risvolto contabile in altre due circostanze evidenziate dal CTU secondo cui “nel corso del I trimestre 2019 risultano documentate (con produzione da parte della stessa ) spese di gasolio Pt_1 per autotrazione (€ 1.132,93 + IVA – litri 1.000 di gasolio per autotrazione) che costituiscono indice di possibili ripetute movimentazioni di materiale avvenute all'interno del sito (v. tabella riferita al I trimestre 2019); fra la documentazione prodotta da parte attrice, risultano due fatture emesse da
“Manuela sas” nei confronti di (Ft. n. 23 del 28.11.2018 di € 24.000 + IVA e Ft. n.18 del Pt_1
21.7.2020 di € 24.000 + IVA), entrambe con descrizione “Consulenza su commessa COCIV e altri contratti”. Per quanto “la descrizione di queste due fatture sia generica e non sia dato sapere se gli
“altri contratti” siano sono riferibili ad altri eventuali conferimenti, distinti dalla commessa COCIV”, il CTU osserva ulteriormente che “il bilancio dell'esercizio 2019 (in allegato 13), risultante dalla produzione n. 60 della memoria 25.9.2023, espone un valore della produzione di € 405.696 Pt_1
(di cui ricavi per € 125.360, € 218.200 per variazioni delle rimanenze, € 62.136 per altri ricavi) ed un utile di € 167.225; data la mancanza (negli atti di causa) delle scritture contabili e documentazione di supporto (in particolare le fatture emesse da ), non è possibile verificare in quale misura vi Pt_1
siano stati ricavi, in qualche modo aggiuntivi ovvero sostitutivi di quelli riferibili al mancato conferimento da parte di COCIV”. Il pieno riconoscimento in capo a del diritto al ristoro Pt_1
pagina 12 di 15 delle spese di cui al paragrafo precedente dovrebbe passare attraverso un ulteriore vaglio e ricostruzione dei fatti aziendali di nel corso del 2019, per verificare se i costi siano stati di Pt_1
esclusivo riferimento al contratto COCIV, ovvero se siano stati, in tutto o in parte, sostenuti per altre committenze”.
Facendo proprie tali osservazioni, si ritiene di non riconoscere all'attrice alcunché a titolo di danno emergente, nel senso sopra specificato, in quanto non è dimostrato l'iterato presupposto (lo stato di inattività dovuto al patto di esclusiva con conseguente necrosi dell'attività” e, quindi, il danno stesso.
Quanto al danno da lucro cessante (mancato guadagno), richiamata la parte di quesito di interesse, che, diversamente dall'ordinanza , deve essere letta nel modo che segue: “quantifichi i danni, tenuto conto dell'importo pattuito a metro cubo per il conferimento di materiale negli addendi 3^ e 4^, dovuto a mancato conferimento di 12.500 metri cubi di cui al terzo atto integrativo e 70.000 metri cubi di cui al quarto atto integrativo (che l'attore quantifica in € 225.225,00 pari all'utile conseguibile per il conferimento del totale di metri cubi al prezzo di € 6,50 a metro cubo); tenga conto dell'integrazione chiesta da CO anche relativamente agli esercizi 2014 e 2015 per avere esatta contezza dell'utile netto d'impresa alla luce della testimonianza , “assistente contabile di ”, che lo Tes_2 Pt_1 quantifica in 42,71% in evidente discrasia con l'effettivo utile netto indicato da CO in 6,22%”, il
CTU, dato atto che l'attore quantifica la percentuale di margine sul ricavo facendo la media degli ultimi tre anni, 2016, 2017 e 2018, esclusi 2014 e 2015 in quanto ritenuti non conferenti, nel 42,71% o, in subordine, nel 30,13%, in linea con la testimonianza resa in data 21.11.2022 dal Testimone_3
, che ha dichiarato di avere a tal fine svolto in seguenti conteggi: “Avevo preso i ricavi di
[...]
esercizio comprensivi degli stati di avanzamento lavori. Poi ho preso il totale dei costi di bilancio a cui ho sottratto tutti quei costi che, secondo me, non erano afferenti all'attività della cava, ho tolto i compensi del commercialista e dell'amministratore, ho tolto l'ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili;
ho tolto l'accantonamento rischi su crediti, le spese legali e le sopravvenienze passive dell'anno 2017, che ammontavano a 223 mila euro. Per differenza, mi sono rimasti i costi afferenti la gestione della cava tra cui la benzina dei mezzi ed il costo del personale. Quindi i ricavi meno i costi afferenti la cava hanno dato come margine operativo la percentuale di cui sopra come media dei predetti tre anni”; dato atto che il convenuto, da un'iniziale quantificazione della percentuale di margine sul ricavo nella media degli ultimi tre anni,2016, 2017 e 2018 pari al 6,22%, è passato a quantificare il margine sul ricavo in base ai risultati di tutti gli esercizi in cui il contratto ha avuto vigenza, senza parcellizzare le annualità in cui la commessa è stata svolta, calcolandola nel 17%, basandosi sui bilanci prodotti da entrambe le parti in edizione CERVED, e non in formato ad uso deposito registro delle imprese, e convenendo con le parti che i dati del bilancio chiuso al 31.12.2014
pagina 13 di 15 non possano essere presi in valida considerazione poiché il primo conferimento COCIV risulta avvenuto a fine anno e di scarsa consistenza, ha alfine considerato il “risultato operativo caratteristico”, cui ha aggiunto gli oneri finanziari, e ha così individuato la percentuale che esprime il margine operativo, al lordo da imposte, nel 28,67%. Tuttavia, non avendo certezza, in mancanza delle scritture contabili, dell'effettiva composizione della voce B14 del conto economico, “Oneri diversi di gestione”, ha ritenuto opportuno stimare la percentuale del margine in una misura compresa nella “forchetta” tra le percentuali del 17% e del 28,67%, ricavate dai due precedenti conteggi.
La base imponibile è data dal mancato conferimento di materiale di scavo al prezzo contrattualmente stabilito in € 6,50 a metro cubo.
Diversamente dal quesito peritale, che faceva riferimento ai mancati conferimenti di cui agli addendi contrattuali III (metri cubi 12.500) e IV (metri cubi 70.000), all'esito delle risultanze processuali, si ritiene di dover considerare il solo mancato conferimento di cui al III addendum, in quanto ritenuto addebitabile alla convenuta, cosicché la base imponibile è pari a 12.500 x 6,50 = € 81.250.
Facendo la media tra i due estremi della forbice indicata dal CTU, dato che in base all'art. 2056 co. 2
c.c.: “Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso” e che, se il danneggiato da prova del danno, ma non la prova del suo preciso ammontare, esso è liquidato, dal giudice, anche d'ufficio con valutazione equitativa, si assume una percentuale del margine del 22,83%, così da stimare il danno da lucro cessante in € 18.549,37, arrotondati ad € 18.549,00.
Il convenuto deve, pertanto, essere condannato al pagamento in favore dell'attore della somma di €
18.549,00.
Su tale somma, rivalutata al gennaio 2024, trattandosi di debito di valore, dovranno altresì essere calcolati la rivalutazione monetaria dal 2024 ad oggi, gli interessi compensativi sulla suddetta somma devalutata anno per anno e computati al tasso legale del tempo, e gli interessi legali sulla suddetta somma come ad oggi determinata dalla sentenza al soddisfo.
La domanda di condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c. deve essere respinta in quanto non se ne ravvisano i presupposti.
Stante la parziale soccombenza, le spese di lite, come di seguito liquidate, vanno dichiarate compensate per tre quarti e il convenuto va condannato al pagamento in favore dell'attore del restante quarto.
Ritenuto che debbano trovare riferimento le tariffe professionali di cui al D.M. 147 del 13.8.2022, prendendo a riferimento i valori medi dello scaglione ad € 5.200,00 ad € 26.000,00, avuto riguardo alla somma attribuita, piuttosto che a quella domandata, si liquidano: € 919,00 per la fase di studio;
€
777,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.680,00 per la fase istruttoria ed € 1.701,00 per la fase decisionale e così complessivamente € 5.077,00 per compensi professionali, oltre Iva, cpa e 15% a pagina 14 di 15 titolo rimborso spese generali, di seguito operando la riduzione per effetto della disposta compensazione.
Le spese di CTU, come in atti liquidate, vanno nella stessa misura poste definitivamente a carico delle parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., con atto di citazione notificato il 27.1.2020 nei confronti di
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., contrariis reiectis, in parziale Controparte_4
accoglimento, condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore, per le causali di cui in motivazione, della somma di € 18.549,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Rigetta nel resto le domande.
Condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore di un quarto delle spese di lite liquidato in €
4.635,00 per compensi professionali, oltre IVA e cpa e 15 % a titolo rimborso forfettario spese generali e compensando nei restati tre quarti.
Pone nella stessa misura definitivamente a carico delle parti le spese di CTU come in atti liquidate.
Genova, 17 maggio 2025
Il giudice
Barbara Romano
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