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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 02/08/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott.ssa Vincenza RANDAZZO Presidente
dott. Giuseppe MINUTOLI Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 195 dell'anno 2022 posta in decisione con ordinanza del 13/03/2025 comunicata il 17/03/2025, vertente
TRA
, nato a [...], il [...], (cod. fis. Parte_1
) rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Prudente C.F._1
, unitamente e separatamente all'Avv. Donatella Email_1
Sabbatino (avv. , in virtù di mandato in atti ed Email_2 elettivamente domiciliato presso il loro studio in Messina Via Lenzi n. 1
APPELLANTE
E
, nata a [...] il [...] (cod. fis. rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'Avv. Fabrizio Prampolini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Modena (MO) C.so Vittorio Emanuele II n. 113 ( Email_3
giusta procura in atti
APPELLATA nata a [...] il [...] (cod. fis. ) Parte_2 C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Barresi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Messina Via Garibaldi n. 114 ( Email_4
APPELLATA
Avverso la sentenza n. 214/2022, emessa dal Tribunale di Messina il 03/02/2022 nel procedimento R.G. 2763/2020.
OGGETTO: azione di riduzione.
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 21/07/2020 conveniva in Parte_1 giudizio le sorelle e davanti al Tribunale di Messina Parte_2 Controparte_1 esponendo che in data 18/09/2018 era deceduta senza lasciare testamento Persona_1 madre delle parti in causa. Evidenziava che, con atto pubblico del 10/05/1999 in NO
, la de cuius aveva trasferito alla figlia , riservandosi Persona_2 Parte_2
l'usufrutto, la nuda proprietà di una villa unifamiliare a due elevazioni con relative pertinenze, censita al Catasto Fabbricati al foglio di mappa n. 41 particella 1045, zona censuaria 2, categoria A/7, classe 9, consistenza 9,5 vani, rendita catastale Euro 539,70, sita in Messina, Contrada Aurora, Vill. Sant'Agata; che, con successivo atto del
22/02/2000 in NO , aveva poi trasferito alla medesima figlia Persona_2 [...] anche il predetto diritto di usufrutto sul bene. L'attore esponeva inoltre che Parte_2 con successivo atto pubblico del 07/02/2017 in NO la de cuius Persona_2 aveva donato alla figlia un immobile/bottega censito al Catasto Controparte_1
Fabbricati al foglio di mappa n. 42 particella 794 sub 1, zona censuaria 2, categoria C/1, classe 8, consistenza 60 mq, superficie catastale totale 67 mq, rendita catastale Euro
1.605,15, sito in Messina Via Consolare Pompea n. 42. 44-46, Villaggio Ganzirri,
Contrada Papardo. Rilevava che i due atti di compravendita con i quali la aveva Per_1 trasferito alla figlia la nuda proprietà e poi anche l'usufrutto della villa sita a Parte_2
Vill. Sant'Agata erano simulati, dissimulando una donazione, in quanto
[...] non aveva mai corrisposto alcuna somma di denaro a titolo di corrispettivo, Parte_2
pag. 2/13 neppure quella irrisoria indicata nei relativi atti, ed i beni alienati non erano mai usciti dalla sfera di disponibilità della de cuius sino alla sua morte. Lamentava che le suddette donazioni avevano leso i diritti dell'istante quale legittimario, posto che, al momento dell'apertura della successione, non si rinvenivano altri beni nell'asse ereditario, sicché egli era stato totalmente pretermesso. Chiedeva, pertanto, la riduzione delle due donazioni, previo accertamento della simulazione delle due compravendite, nella misura necessaria per reintegrare la quota di riserva a lui spettante, e che le convenute fossero condannate a compensare il deducente in denaro per quanto a lui spettante.
Nell'instaurato giudizio R.G. 2763/2020 si costituiva la quale Controparte_1 contestava la fondatezza delle domande avversarie, evidenziando che, nell'anno 1999, la madre aveva raggiunto un accordo con i figli al fine di riequilibrare la Persona_1 situazione economica gravemente sperequata derivante dalla successione del marito deceduto il 28/06/1998, il quale, prima di morire, aveva ceduto la Parte_1 nuda proprietà di tutti i propri cespiti immobiliari, costituiti da quattro botteghe di pregio nel centro storico di Messina, all'unico figlio maschio , cioè Parte_1 all'attore, riservandosi l'usufrutto ed ignorando le due figlie, alle quali non aveva poi lasciato in eredità alcun bene. Rilevava che la madre, per evitare che i figli intraprendessero iniziative giudiziarie, cercò di concordare con tutti una soluzione che permettesse di evitare una lite, soluzione che appariva tanto più necessaria per il fatto che era gravato da ingenti debiti dei quali la madre era garante e per i Parte_1 quali era stato già emesso un decreto ingiuntivo. Evidenziava che le parti avevano, quindi, stipulato, in data 03/05/1999, una scrittura privata, con la quale, dopo avere preso atto che il defunto padre aveva effettuato in favore del figlio maschio Pt_1
importanti donazioni, i cui effetti intendevano riequilibrare, utilizzando anche i
[...] beni materni, stabilivano, da una parte, che le due sorelle e Parte_2 CP_1 rinunciavano espressamente ai loro diritti di legittimari dell'eredità paterna, da valere con eventuale azione di riduzione delle donazioni lesive ricevute dal loro fratello e che, in contropartita, sarebbe stato trasferito a , in nuda proprietà, l'immobile Controparte_1 locale adibito a Bar, sito in Messina Villaggio Ganzirri Via Consolare Pompea n 42-44-
46, della cui rendita locatizia doveva continuare a godere la madre, mentre avrebbe dovuto essere trasferito a il diritto di nuda proprietà dell'immobile sito Parte_2
pag. 3/13 in loc. Villaggio S. Agata del Comune di Messina, adibito ad abitazione della madre;
che, inoltre, la figlia risultando beneficiaria dell'immobile di maggior pregio Parte_2 di proprietà della madre, avrebbe dovuto accollarsi gli ingenti debiti, per complessivi
Euro 22.450,00, contratti dal fratello , con la garanzia prestata dalla madre Pt_1 Per_1
liberando questi ultimi dall'ingiunzione giudiziale. Osservava che l'atto pubblico
[...] stipulato il 10/05/1999 costituiva esecuzione dell'intesa raggiunta con la scrittura privata del 03/05/1999 e che il prezzo ivi previsto a titolo di corrispettivo, pari a lire
55.000.000, corrispondente ad Euro. 28.405,00, si era aggiunto ai pagamenti dei debiti che la figlia si era accollata, mentre l'anno successivo la aveva ceduto alla figlia Per_1 anche l'usufrutto che in precedenza si era riservata, ma con l'accordo tra le parti di potere continuare ad abitare la casa, poiché occorrevano altri soldi per eliminare delle ulteriori esposizioni debitorie. Rilevava che anche la donazione del 17/02/2017 era stata effettuata in esecuzione del menzionato accordo, cui si era data attuazione solo dopo diversi anni, in quanto la figlia aveva preferito non sostenere per anni i conseguenti gravami fiscali senza benefici e non affrontare immediatamente le spese NOili.
Evidenziava, pertanto, che non si era al cospetto di atti di liberalità, ma di una fattispecie negoziale complessa a titolo oneroso e, di conseguenza, che gli atti oggetto dell'azione di riduzione non potevano ritenersi lesivi della quota legittima spettante all'attore, e in conclusione chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande dell'attore.
Si costituiva anche la quale svolgeva difese analoghe a quelle Parte_2 formulate dalla sorella;
evidenziava, inoltre, che ella era dovuta ricorrere al CP_1 credito al fine di potere versare alla madre gli importi oggetto dei due atti Persona_1 pubblici di compravendita che, secondo quanto affermato dall'attore, avrebbero dissimulato una donazione. Rilevava, poi, che, ai fini della riunione fittizia, avrebbero dovuto sottrarsi dal relictum tutti i debiti contratti dalla de cuius (anche quelli con i legittimari), nonché le imposte di successione e le spese funerarie e che tra le donazioni indirette avrebbero dovuto essere considerati anche i pagamenti di debiti altrui.
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande attoree.
La causa era istruita documentalmente e quindi con sentenza del 03/02/2022 il
Tribunale ha rigettato la domanda condannando l'attore alla rifusione delle spese di lite.
pag. 4/13 Il Giudice di prime cure ha ritenuto che la scrittura privata del 03/05/1999 non rivestisse caratteristiche di patto successorio ma semmai di transazione costituente accordo fra le parti, come tale valido ed efficace, non ravvisandosi di conseguenza alcuna violazione di diritti ereditari dell'attore.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto Parte_1 impugnazione;
nell'instaurato giudizio in secondo grado si sono costituite
[...]
e chiedendo il rigetto dell'appello. Parte_2 Controparte_1
La causa era istruita mediante CTU affidata al consulente Ing. Persona_3 che depositava il proprio elaborato peritale, e quindi rimessa al collegio e poi assegnata in decisione con ordinanza del 13/03/2025 comunicata il 17/03/2025 e successivo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
Con la propria impugnazione l'appellante contesta la sentenza di prime cure eccependone la nullità per violazione degli artt. 1965 e ss. cod.civ., errata interpretazione della scrittura privata e violazione degli artt. 1362 e ss. cod.civ. sull'interpretazione dei contratti, errata qualificazione del contratto, come pure eccependone la nullità per omessa motivazione, contraddittorietà ed erroneità del ragionamento argomentativo contenuto in sentenza. In particolare l'appellante contesta il fatto che la sentenza respinge la sua domanda di reintegrazione della quota di legittima dell'eredità della propria madre , sul Persona_1
presupposto che la scrittura privata del 03/05/1999, consistendo in una vera e propria transazione tra tutte le parti firmatarie (i tre fratelli e la madre), deve considerarsi quale accordo stipulato tra tutti i beneficiari delle disposizioni lesive o delle donazioni, idoneo a sostituire “il positivo esperimento dell'azione di riduzione da parte del legittimario”, poiché con esso “le parti intendono raggiungere un risultato del tutto o in parte sovrapponibile a quello conseguibile attraverso il provvedimento del giudice”.
Secondo l'appellante la scrittura privata in questione non è atto di transazione e soprattutto non è atto di transazione in relazione alla sua posizione, essendosi egli limitato a dichiarare in calce all'atto “Il sig. consente a che la propria madre proceda agli atti di vendita Parte_1 sopra menzionati, dichiarando fin d'ora per rato e valido l'operato”; l'appellante sostiene che la scrittura privata non è atto transattivo perché tra le parti che hanno partecipato all'atto (le figlie e la madre) non vi era alcuna lite in corso, né controversia da prevenire, e nemmeno pag. 5/13 alcuna res dubia,, e semplicemente le parti nelle premesse fanno riferimento alla successione del padre , giustificando la scrittura come atto di sistemazione generale del Parte_1
patrimonio tutt'ora esistente e al punto 2) delle pattuizioni affermano: “I comparenti ratificano
l'avvenuta cessione dei beni immobili donati al Sig. dal de-cuius con atto di Parte_1
donazione a suo tempo stipulato, rinunciando espressamente, con la sottoscrizione della presente, a qualsiasi pretesa sulle avvenute donazioni”. Ciò significa che la madre e le sorelle, nel pieno possesso dei loro diritti e dopo l'apertura della successione del padre-marito, hanno rinunciato alla loro quota di riserva e la loro rinuncia era perfettamente lecita e ammissibile intervenendo in un momento successivo rispetto all'apertura della successione.
Evidenzia l'appellante che: a) nella scrittura privata non si fa riferimento alla sussistenza di liti attuali o potenziali tra i comparenti;
b) la scrittura privata espressamente afferma che le parti intendono dare una sistemazione al patrimonio materno;
c) viene previsto che le germane rinuncino alla legittima sulla successione paterna (rinuncia, ripetesi, perfettamente Pt_2
valida ed efficace atteso che tale successione era già aperta); d) viene previsto che le germane acquistino a titolo oneroso dalla madre;
e) viene previsto che adempia Pt_2 Parte_2 alle obbligazioni della madre e del fratello per l'importo di lire 35.952.361
(trentacinquemilioninovecentocinquanta-duemilatrecentosessantuno) e del solo fratello per l'importo di lire 15.030.030 (quindicimilionitrentamilaetrenta; f) dal canto suo la madre, lesa dalle disposizioni negoziali del marito, in aggiunta si obbliga a vendere i suoi unici beni;
secondo l'appellante tale quadro negoziale, più che ad una transazione, fa pensare ad un reciproco obbligarsi per raggiungere un programma concordato di conveniente assetto di interessi (per le sorelle), vivente la madre e giammai tale atto può configurare una transazione poiché nella scrittura privata non si riscontra certamente alcuna res dubia.
L'appellante eccepisce anche la nullità della sentenza per violazione degli artt. 458 e 557 cod.civ, in quanto il giudice di prime cure respinge la domanda assumendo che “l'accordo negoziale contenuto nella scrittura privata del 3 maggio 1999 non può certamente essere considerato nullo e inefficace, dovendosi escludere che esso violi il divieto di patti successori”.
L'appellante evidenzia che il Tribunale, nel ravvisare una volontà di rinunciare anche ai diritti vantati quale legittimario rispetto alla successione materna, non ha colto il dato fondamentale, costituito dal fatto che la scrittura privata è stata conclusa prima del decesso della genitrice, la pag. 6/13 quale ha pure partecipato al preteso atto transattivo;
ne consegue che la ipotetica rinuncia a diritti di natura successoria del rispetto alla successione della madre è avvenuta in Pt_2
epoca anteriore all'apertura della successione, così che l'accordo, anche a volerne ravvisare la natura abdicativa, ammesso che sia stato raggiunto, è stato raggiunto in evidente violazione delle previsioni di cui agli artt. 458 e 557 cod.civ.. Secondo l'appellante, in base ai principi che regolano la materia successoria, la sussistenza dei diritti del legittimario può essere determinata solo al momento dell'apertura della successione, costituito dal momento a partire dal quale al legittimario è dato far valere le sue pretese alla quota di riserva, e di conseguenza il suo intervento nella scrittura privata, di consenso a che la propria madre procedesse agli atti di vendita ivi menzionati, ratificandone l'operato, non può estendersi alle pretese vantate sulla successione materna.
L'appellante contesta quindi che il giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione di nullità della scrittura privata sul presupposto che il predetto atto è da qualificarsi “patto successorio”, ritenendo che “mancano tutti i presupposti per poter riconoscere alla convenzione stipulata dalle parti natura di patto di successorio”; contesta anche il fatto che il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che non tutte le previsioni contenute nella scrittura privata sono poi state rispettate e ciò in quanto essa prevedeva non già trasferimenti a titolo gratuito dei beni di proprietà della sig.ra , bensì vendite e cioè trasferimenti a titolo oneroso, e Persona_1
quindi in conclusione chiede dichiararsi lesivi dei suoi diritti successori gli atti di trasferimento in questione, dissimulando le vendite una vera e propria donazione, con il conseguenziale accoglimento della sua domanda di riduzione.
Osserva la Corte che la principale questione posta dal Giudice di prime cure a fondamento della sua decisione, riguarda l'inquadramento giuridico della scrittura privata del 03/05/1999, ovvero se il contenuto della stessa possa o meno rivestire le caratteristiche di patto successorio ovvero, per come ritenuto dal Tribunale, di mera transazione.
In essa le parti “Premesso che a seguito della morte del congiunto si rende Parte_1
necessario dare una sistemazione al patrimonio tutt'ora esistente e quant'altro” convengono e stipulano che “1. I comparenti ratificano l'avvenuta cessione dei beni immobili donati al signor
dal de cuius…rinunciando …a qualsiasi pretesa sulle avvenute donazioni;
2 La Parte_1 signora accetta di acquistare dalla propria madre (unica proprietaria) la nuda Controparte_1
pag. 7/13 proprietà dell'intero immobile sito in Ganzirri, attualmente destinato a bar, condotto in locazione dal sig. ”, ed ancora “La vendita procede solo per la nuda proprietà Controparte_2
dell'immobile, come prima detto, riservandosi la venditrice il relativo usufrutto vita natural durante, garantendo che non cederà tale diritto di usufrutto ad alcuno, poiché è sua espressa intenzione che, alla propria dipartita, tale usufrutto appartenga interamente alla figlia
[...]
.
4. La sig.ra accetta di acquistare dalla propria madre CP_1 Parte_2 Persona_1
(unica proprietaria) l'intero immobile, sito al Villaggio S. Agata del Comune di Messina, attualmente occupato dalla venditrice quale casa di abitazione. La vendita viene effettuata limitatamente alla nuda proprietà, riservandosi la venditrice l'usufrutto vita natural durante, ma con l'espressa garanzia che non cederà tale diritto di usufrutto ad alcuno, essendo sua espressa intenzione che, alla propria dipartita, tale usufrutto appartenga interamente alla figlia ”. La sig.ra si accolla i debiti a carico della madre e dei Parte_2 Parte_2
fratelli e “consente a che la propria madre proceda agli atti di vendita sopra Parte_1
menzionati, dichiarando fin da ora per rato e valido l'operato”.
La norma invocata dall'appellante, ovvero l'art. 458 cod. civ., vieta tutti i patti successori siano essi istitutivi, consistenti cioè nella delazione contrattuale o pattizia dell'eredità, dispositivi ovvero costituenti un contratto oppure un negozio unilaterale attraverso cui un soggetto dispone di diritti che gli deriverebbero da una successione proveniente da altri e che deve ancora essere aperta e rinunziativi, ovvero quelli attraverso i quali si rinuncia ai diritti eventualmente spettanti;
quanto sopra per tutelare e garantire il soggetto sulla libera disponibilità del proprio asse ereditario fino all'ultimo dei suoi giorni.
In argomento la suprema Corte è costante nel ritenere che “In tema di patti successori, per stabilire se una determinata pattuizione ricada sotto la comminatoria di nullità di cui all'art. 458 cod.civ. occorre accertare: 1) se il vincolo giuridico con essa creato abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta;
2) se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità della futura successione o debbano comunque essere compresi nella stessa;
3) se il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte della propria successione, privandosi, così dello "jus poenitendi"; 4) se l'acquirente abbia contrattato o stipulato come avente diritto alla successione stessa;
5) se il convenuto trasferimento, dal promittente al
pag. 8/13 promissario, debba aver luogo "mortis causa", ossia a titolo di eredità o di legato” (per tutte ordinanza 24/05/2021, n. 14110).
La Corte ritiene in proposito di concordare con le determinazioni rese dal Giudice di prime cure.
Va innanzi tutto rilevato che la madre dispone di suoi diritti fin da subito, e cioè Persona_1
per quando essa è e sarà ancora in vita, assumendo una decisione per la quale viene a spogliarsi della proprietà non già in vista della sua morte e quindi con riferimento alla sua futura successione, ma nell'immediatezza, come chiunque decida di voler disporre ed amministrare il suo patrimonio liberamente nella piena disponibilità delle proprie determinazioni.
Di recente la Suprema Corte sez. II civile, con sentenza n. 722 del 9/01/ 2024 si è pronunciata proprio su una vicenda del tutto analoga nella quale un fratello chiedeva al Tribunale la revoca, ex art. 803 cod.civ., della donazione di quote di partecipazione di una società che aveva disposto in favore delle sorelle, le quali si costituivano eccependo che l'atto, formalmente intestato come donazione, in realtà costituiva di fatto l'esecuzione di un accordo formalizzato con scrittura privata, con il quale i genitori avevano inteso definire, assieme ai figli, il futuro assetto della divisione dei propri beni tra i figli medesimi;
le sorelle convenute deducevano che detto accordo, sottoscritto da tutti i membri della famiglia, contemplava appunto anche l'impegno del fratello al fine di riequilibrare precedenti attribuzioni dei genitori effettuate in favore dello stesso e che la donazione di cui il fratello chiedeva la revocazione veniva in realtà
a dissimulare un negozio con funzione solutoria, in adempimento dell'impegno precedentemente assunto, mentre a sua volta il fratello stesso replicava deducendo la nullità della scrittura privata in quanto in violazione del divieto dei patti successori di cui all'art. 458 cod.civ..
La Corte di Cassazione, dopo la pronuncia della Corte di appello che riteneva patto successorio la scrittura in questione, accoglieva il ricorso delle sorelle ed ha chiarito che “per stabilire se una determinata pattuizione rientra nell'ipotesi stabilita dall'art. 458 c.c., è necessario accertare: 1) che il vincolo giuridico con essa creato abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta;
2) che la cosa o i diritti formanti l'oggetto della convenzione siano stati considerati dai
pag. 9/13 contraenti come entità della futura successione o siano comunque compresi nella stessa;
3) che il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte della propria successione, privandosi, così dello ius poenitendi;
4) che l'acquirente abbia contrattato o stipulato come avente diritto alla successione stessa;
5) che il convenuto trasferimento, dal promittente al promissario, avvenga mortis causa, ossia a titolo di eredità o di legato”.
Aggiunge la Suprema Corte che “in tema di patti successori, l'atto mortis causa, rilevante gli effetti di cui all'art. 458 c.c., è esclusivamente quello nel quale la morte incide non già sul profilo effettuale (ben potendo il decesso di uno dei contraenti fungere da termine o condizione), ma sul piano causale, essendo diretto a disciplinare rapporti e situazioni che vengono a formarsi in via originaria con la morte del soggetto o che dalla sua morte traggono comunque una loro autonoma qualificazione, sicché la morte deve incidere sia sull'oggetto della disposizione sia sul soggetto che ne beneficia: in relazione al primo profilo l'attribuzione deve concernere l'id quod superest, ed in relazione al secondo deve beneficiare un soggetto solo in quanto reputato ancora esistente al momento dell'apertura della successione”; ed ancora che “il principio per cui l'impegno assunto da fratelli, d'intesa con i genitori, di procedere a forma di conguaglio o compensazione per la differenza di valore dei beni loro donati in vita dai genitori non viola il divieto di patti successori, in quanto non viene ad investire
i diritti spettanti sulla futura successione mortis causa del genitore ed anzi non trova in quest'ultima il presupposto causale”.
Sulla scorta di tali principi può ritenersi che nella fattispecie per cui è causa la scrittura privata del 03/05/1999 non determini affatto violazione del divieto di patti successori fra le parti, in quanto non ha investito i diritti spettanti alle parti sulla futura successione della madre Per_1
e tanto meno su quella ormai definita del padre;
come già evidenziato,
[...] Parte_1
non ha disposto della prora eredità, non concretizzando alcun patto istitutivo, in Persona_1
quanto ha deciso dei propri beni per quando era ancora in vita e non ha realizzato alcuna delazione contrattuale o pattizia dell'eredità; allo stesso tempo le figlie e CP_1 Parte_2
non hanno realizzato alcun patto dispositivo, non avendo infatti disposto dei diritti della futura successione ma semmai essendosi limitate a definire fin da subito i complessivi rapporti patrimoniali dell'intera famiglia. , inoltre, non ha concretizzato alcun patto Parte_1 successorio, nemmeno rinunciativo, non avendo infatti rinunciato ai diritti sulla futura pag. 10/13 successone della madre ma semmai prestando solo acquiescenza ad una operazione contrattuale posa in essere in quel momento.
Può quindi concordarsi con la valutazione del Tribunale, atteso che nella scrittura privata in questione le parti hanno dichiarato di rinunciare a qualsiasi pretesa sulle donazioni effettuate dal padre al figlio ed hanno poi regolamentato i loro rapporti in modo Parte_1 Pt_1
da fare conseguire ad ed alle figlie e altri vantaggi economici, Persona_1 CP_1 Parte_2
consistenti, per le figlie, nell'acquisto della nuda proprietà degli immobili di proprietà della madre, e per , nella liberazione dai debiti di cui la stessa era gravata unitamente al Persona_1 figlio;
per come ritenuto dal Giudice di prime cure, tale contrato non sembra, pertanto, Pt_1 qualificabile come negozio di accertamento dichiarativo, poiché gli effetti che ne sono derivati non sembrano sovrapponibili a quelli della sentenza che avrebbe potuto accogliere una eventuale azione di riduzione, mentre sembra più propriamente qualificabile come contratto di transazione.
Del resto per sua natura la transazione è quel contratto con il quale le parti prevengono l'insorgere di una lite o pongono fine ad una lite facendosi reciproche concessioni;
l'osservazione per la quale non vi era alcuna lite in corso e pertanto non vi era ragione di concludere alcuna transazione non coglie nel segno, e ciò non solo perché la transazione può mirare e prevenire le liti future, ma anche perché la ricostruzione storica dei fatti porta a ritenere che verosimilmente vi sarebbe stata fra le parti una possibile futura lite laddove si consideri che il figlio era stato beneficiato in vita dal padre ed avrebbe poi ugualmente Pt_1
concorso nella successione materna insieme alle sorelle che, in tal modo penalizzate, avrebbero potuto invocare giudizialmente i propri diritti.
Non può nemmeno dubitarsi dell'esistenza nella fattispecie in esame sia del requisito della res dubia, stante il contrasto tra parti in ordine alla entità della lesione dei diritti spettanti ad
, a ed a a seguito della donazione effettuata da Persona_1 Controparte_1 Parte_2
al figlio , sia delle reciproche concessioni, tenuto conto che le parti Parte_1 Pt_1
hanno rinunciato ad esperire l'azione di riduzione.
In conclusione, essendo la scrittura privata del 03/05/1999 una sostanziale transazione e non già un atto in violazione del divieto di patti successori, essa è da ritenersi valida ed efficace fra pag. 11/13 tutte le parti e quindi anche nei confronti dell'appellante; trattasi quindi di un atto oneroso fra vivi che spiega pienamente i suoi effetti e che ha definito interamente i rapporti fra le parti.
Ne consegue che non può invocare alcuna lesione dei propri diritti sulla Parte_1
successione materna e quindi sulla inconsistenza dell'asse ereditario e pertanto la sua domanda impostata come azione di riduzione ereditaria risulta infondata e va respinta.
L'impugnata sentenza va pertanto confermata.
Spese e compensi del giudizio, liquidati come da dispositivo sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore dichiarato seguono la soccombenza.
Va infine considerato il disposto dell'art. 1, comma 17, della Legge 24/12/2012, n. 228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il quale: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”.
Atteso l'integrale rigetto dell'appello sussistono i presupposti per l'applicazione della suddetta norma a carico di parte appellante per la condanna al versamento in favore dell'erario dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 214/2022, emessa dal Parte_1
Tribunale di Messina, I sezione civile, in composizione collegiale, il 03/02/2022 nel procedimento R.G. 2763/2020, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2) Condanna al rimborso in favore di ciascuna delle appellate di spese e Parte_1
compensi del presente grado giudizio che liquida in complessivi Euro 6.500,00 per ciascuna, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A.;
pag. 12/13 3) Dichiara sussistenti i presupposti dell'art. 1, comma 17, della Legge 24/12/2012, n. 228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per la condanna di parte appellante al versamento in favore dell'Erario dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento.
Messina, camera di consiglio del 24/06/2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott.ssa Vincenza Randazzo
pag. 13/13