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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 257/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1355/2025 depositato il 01/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - IB Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920200002785321000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920210002110747000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920240003417544000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920240003417544000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato le cartelle di pagamento in atti indicate, notificate il 23.7.2025 e relative ai tributi oltre specificati:
1. Cartella di pagamento n. 13920200002785321000, per tassa automobilistica 2015 (accertamento n.
533002969132 del 21/08/2017, notificato in data 28/04/2018);
2. Cartella di pagamento n. 13920210002110747000, per tassa automobilistica 2016 (accertamento n.
3241396 del 27/03/2019, notificato in data 22/08/2019);
3. Cartella di pagamento n. 13920240003417544000, per tassa automobilistica 2019 (accertamento n.
4046609 del 13/10/2021, notificato in data 03/05/2022);
4. Ruolo n. 2024/001089, per tassa automobilistica 2021, atto n. 5323477 emesso ai sensi della Legge
Regionale n. 56/2023.
Ha dedotto non essere dovuto il versamento della tassa richiestale causa l'intervenuta prescrizione della stessa in quanto decorso, per tutte le indicate annualità d'imposta, il previsto termine triennale tra la data di notifica degli avvisi di accertamento e quella di eseguita notifica delle opposte cartelle;
lo stesso per la tassa richiesta avanzata dal concessionario in relazione al 2021 seppur senza la notifica del previo avviso giusta legge regionale 56/2023.
Ha quindi concluso per accogliersi il ricorso con vittoria delle spese del giudizio (da distrarsi).
Il concessionario (ADER) si è costituito in giudizio assumendo che i vizi dedotti dalla ricorrente attengono ad attività non propria, invero legittima, ma dell'ente impositore.
La Regione Calabria ha riconosciuto la fondatezza delle doglianze attoree in relazione alle annualità
2015-2016, mentre, quanto alla tassa richiesta per il 2019 ed il 2021 (cartella 13920240003417544000) ha controdedotto che la cartella fungeva per il 2021 da primo atto di contestazione, mentre per il 2019 è stato notificato ritualmente l'avviso di accertamento (nel 2022) con termine di prescrizione che sarebbe spirato al
31/12/2025 e conseguente tempestività della notifica della cartella.
Con successiva memoria, parte resistente ha contestato quanto dedotto dalla Regione Calabria, insistendo nella già tratte conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Infatti, alla luce delle date di rispettiva notifica dei previi atti, risulta fondata l'eccezione di prescrizione della ricorrente in relazione alla tassa chiesta in pagamento per le annualità d'imposta 2015 e 2016.
Quanto al 2019, risulta essere stato ritualmente notificato (a mani) l'avviso di accertamento e ciò in data
3.5.2022, sicchè, tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione e decadenza di cui al d.l. n.
18/2020, la successiva cartella è stata tempestivamente notificata.
Lo stesso quanto all'annualità 2021 (non preceduta da avviso di accertamento per l'accorpamento delle fasi di accertamento e della riscossione), per la quale parte ricorrente non ha eccepito l'omessa notifica del previo avviso, ma unicamente la prescrizione avuto riguardo all'annualità richiesta e alla data di notifica della cartella;
prescrizione che, tuttavia, in specie non è maturata tenuto conto della sospensione dettata dalla legislazione emergenziale OV (artt. 67-68 dl. 18/2020).
In definitiva, pertanto, il ricorso va accolto per le annualità 2015-2016 e respinto nel resto.
Spese compensate.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da motivazione e compensa le spese.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1355/2025 depositato il 01/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - IB Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920200002785321000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920210002110747000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920240003417544000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920240003417544000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato le cartelle di pagamento in atti indicate, notificate il 23.7.2025 e relative ai tributi oltre specificati:
1. Cartella di pagamento n. 13920200002785321000, per tassa automobilistica 2015 (accertamento n.
533002969132 del 21/08/2017, notificato in data 28/04/2018);
2. Cartella di pagamento n. 13920210002110747000, per tassa automobilistica 2016 (accertamento n.
3241396 del 27/03/2019, notificato in data 22/08/2019);
3. Cartella di pagamento n. 13920240003417544000, per tassa automobilistica 2019 (accertamento n.
4046609 del 13/10/2021, notificato in data 03/05/2022);
4. Ruolo n. 2024/001089, per tassa automobilistica 2021, atto n. 5323477 emesso ai sensi della Legge
Regionale n. 56/2023.
Ha dedotto non essere dovuto il versamento della tassa richiestale causa l'intervenuta prescrizione della stessa in quanto decorso, per tutte le indicate annualità d'imposta, il previsto termine triennale tra la data di notifica degli avvisi di accertamento e quella di eseguita notifica delle opposte cartelle;
lo stesso per la tassa richiesta avanzata dal concessionario in relazione al 2021 seppur senza la notifica del previo avviso giusta legge regionale 56/2023.
Ha quindi concluso per accogliersi il ricorso con vittoria delle spese del giudizio (da distrarsi).
Il concessionario (ADER) si è costituito in giudizio assumendo che i vizi dedotti dalla ricorrente attengono ad attività non propria, invero legittima, ma dell'ente impositore.
La Regione Calabria ha riconosciuto la fondatezza delle doglianze attoree in relazione alle annualità
2015-2016, mentre, quanto alla tassa richiesta per il 2019 ed il 2021 (cartella 13920240003417544000) ha controdedotto che la cartella fungeva per il 2021 da primo atto di contestazione, mentre per il 2019 è stato notificato ritualmente l'avviso di accertamento (nel 2022) con termine di prescrizione che sarebbe spirato al
31/12/2025 e conseguente tempestività della notifica della cartella.
Con successiva memoria, parte resistente ha contestato quanto dedotto dalla Regione Calabria, insistendo nella già tratte conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Infatti, alla luce delle date di rispettiva notifica dei previi atti, risulta fondata l'eccezione di prescrizione della ricorrente in relazione alla tassa chiesta in pagamento per le annualità d'imposta 2015 e 2016.
Quanto al 2019, risulta essere stato ritualmente notificato (a mani) l'avviso di accertamento e ciò in data
3.5.2022, sicchè, tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione e decadenza di cui al d.l. n.
18/2020, la successiva cartella è stata tempestivamente notificata.
Lo stesso quanto all'annualità 2021 (non preceduta da avviso di accertamento per l'accorpamento delle fasi di accertamento e della riscossione), per la quale parte ricorrente non ha eccepito l'omessa notifica del previo avviso, ma unicamente la prescrizione avuto riguardo all'annualità richiesta e alla data di notifica della cartella;
prescrizione che, tuttavia, in specie non è maturata tenuto conto della sospensione dettata dalla legislazione emergenziale OV (artt. 67-68 dl. 18/2020).
In definitiva, pertanto, il ricorso va accolto per le annualità 2015-2016 e respinto nel resto.
Spese compensate.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da motivazione e compensa le spese.