Decreto cautelare 27 ottobre 2025
Sentenza breve 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza breve 29/12/2025, n. 8496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8496 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08496/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05613/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5613 del 2025, proposto da -OMISSIS- quale genitore del minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco De Cristofaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale della Campania, Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta, Scuola Secondaria di I Grado M Stanzione di Orta di Atella, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
A) del Piano Educativo Individualizzato del 24.09.2025, redatto, per l’anno scolastico 2025-2026, dalla Scuola Secondaria di primo grado “M. Stanzione” di Orta di Atella (Ce) con il quale vengono assegnate 18 ore di sostegno al minore -OMISSIS- su n. 30 ore di frequenza settimanali;
B) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno, incluso il verbale del Glo del 24.09.2025;
C) per l’accertamento del diritto del minore, quale soggetto affetto da handicap in condizione di estrema gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare al minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 30 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visto il decreto monocratico n. 2616 del 27.10.2025;
Visto l’art. 34 comma 5 c.p.a.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 la dott.ssa MA RB AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1.Con ricorso notificato il 24.10.2025, la ricorrente indicata in epigrafe ha impugnato il Piano Educativo Individualizzato del 24.9.2025, redatto, per l’anno scolastico 2025-2026, dalla Scuola Secondaria di primo grado “M. Stanzione” di Orta di Atella (Ce) con il quale vengono assegnate 18 ore di sostegno al minore -OMISSIS- su n. 30 ore di frequenza settimanali.
2. Con decreto monocratico n. 2616 del 27.10.2025 è stato rilevato che il PEI pur riconoscendo che l’alunno frequenta per 30 ore settimanali (vedi par. 9 ove- dando atto che usufruisce del sostegno per 18 ore si precisa che frequenta per 30 ore), non motiva sulla quantificazione delle ore di sostegno in misura ridotta benché attesti che è necessario il sostegno per l’orario integrale; pertanto è stata chiesta la rideterminazione del PEI sulle ore di sostegno ivi assegnate al minore, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto.
3. Con memoria del 25.11.2025, parte ricorrente ha dichiarato che l’Istituto ha assegnato, come da Pei rimodulato in atti, il servizio per tutto il tempo scuola.
Ha quindi chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere.
4. Alla camera di consiglio del 26.11.2025 la causa è passata in decisione con avviso di possibile sentenza in forma semplificata.
5. Va dichiarata la cessata materia del contendere in quanto dopo la notifica del decreto monocratico, l’Amministrazione scolastica ha adempiuto non solo redigendo il PEI per il numero di ore adeguato alla patologia, ma ottemperando alla normativa vigente che impone ai dirigenti scolastici di chiedere un adeguato numero di insegnanti di sostegno in deroga, per garantire agli alunni con disabilità la fruizione del diritto alla piena inclusione.
Tuttavia, poiché la scuola aveva l’obbligo di ottemperare a tale obbligo sin dall’inizio dell’anno scolastico, redigendo tempestivamente il PEI e chiedendo all’USR l’insegnante “ in deroga”, come questa Sezione ha stabilito nelle ultime recenti sentenze, va dichiarata la soccombenza virtuale dell’Amministrazione con spese a carico, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1000,00, oltre accessori di legge e c.u. se dovuto e versato, con attribuzione al procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria di comunicare la presente sentenza:
- alle parti costituite;
- alla Scuola Secondaria di I Grado M Stanzione di Orta di Atella: cemm07000a@pec.istruzione.it;
- al Ministero dell’Istruzione e del merito (Gabinetto del Ministro): uffgabinetto@postacert.istruzione.it;
- all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio IX – Ambito Territoriale di Caserta: uspce@postacert.istruzione.it;
- all’Osservatorio nazionale per le disabilità: osservatorionazionale.disabilita@governo.it.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN LA, Presidente
MA RB AL, Consigliere, Estensore
MAgiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA RB AL | AN LA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.