Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 229
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Prescrizione

    Il giudice ha ritenuto che, a causa della sospensione dei termini prescrizionali dovuta all'emergenza pandemica da Covid-19, non sia maturata la prescrizione per nessuna delle cartelle di pagamento impugnate, in quanto i termini di notifica sono stati interrotti efficacemente.

  • Rigettato
    Nullità delle cartelle di pagamento

    Il giudice ha rigettato la domanda, ritenendo che le cartelle di pagamento siano state notificate nei termini e che non sussistano vizi che ne giustifichino la nullità.

  • Rigettato
    Condanna alle spese

    Il giudice ha rigettato la richiesta, condannando la parte soccombente (il ricorrente) al pagamento delle spese processuali.

  • Accolto
    Rigetto del ricorso

    Il giudice ha accolto la richiesta, rigettando il ricorso del contribuente in quanto infondato.

  • Accolto
    Condanna alle spese

    Il giudice ha accolto la richiesta, condannando la parte soccombente (il ricorrente) al pagamento delle spese processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 229
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 229
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo