CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 229/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MALATO ALFONSO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2672/2024 depositato il 15/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via G. Grezar N. 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220012423773000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210059210070000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200013469051000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 93/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente, il ricorrente Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso le seguenti n. 3 cartelle di pagamento: a) la n. 29120220012423773/000, notificata in data 17/4/2024, relativa a tassa automobilistica, anno di imposta 2019, con la quale si intimava il pagamento della complessiva somma di
€ 1.051,98, comprensiva di interessi, spese ed accessori;
b) la n. 29120210059210070/000, notificata in data 17/4/2024, relativa a tassa automobilistica, anno di imposta 2018, con la quale si intimava il pagamento della complessiva somma di € 1.083,37, comprensiva di interessi, spese ed accessori;
c) la n.
2912020013469051/000, notificata in data 17/4/2024, relativa a tassa automobilistica, anno di imposta 2017, con la quale si intimava il pagamento della complessiva somma di € 280,26, comprensiva di interessi, spese ed accessori.
Il ricorrente, in buona sostanza, lamentava l'intervenuta prescrizione e, in subordine, che nulla, comunque, sarebbe dovuto a titolo di aggio all'Agente della Riscossione.
Il predetto, pertanto, chiedeva volersi dichiarare la nullità delle cartelle di pagamento impugnate con condanna alle spese.
La convenuta Agenzia delle Entrate – Riscossione di Agrigento si costituiva in giudizio controdeducendo alle suesposte doglianze e chiedeva volersi rigettare il ricorso con condanna alle spese.
All'odierna pubblica udienza, il ricorso veniva deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Ed invero, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente con il primo motivo di doglianza, in realtà, non è maturata alcuna prescrizione.
A tale proposito, deve preliminarmente evidenziarsi che, come è noto, la tassa automobilistica si prescrive nel termine di tre anni e che, in seguito alla nota emergenza pandemica da Covid 19, dall'8/3/2020 al
31/8/2012 è intervenuta - ai sensi dell'art. 12, co. 1 D.Lgs. n. 159/15 richiamato nell'art. 68, co. 1 del D.L. n.
18/20 (c.d. decreto Cura Italia) - la sospensione dei termini prescrizionali e di decadenza.
Fatta tale imprescindibile premessa ne discende, come detto, che non è maturata alcuna prescrizione delle cartelle di pagamento oggetto di impugnazione.
In particolare: 1) la cartella di pagamento n. 29120220012423773/000, relativa a tassa automobilistica, anno di imposta 2019, si sarebbe dovuta notificare entro il 31/12/2022. In seguito al detto periodo di sospensione, però, il termine di prescrizione non maturava il 31/12/2022 ma, piuttosto, il 22/4/2024, ossia 478 giorni dopo;
il detto termine di prescrizione, come detto, è stato però efficacemente interrotto con la notifica effettuata in data 17/4/2024; 2) la cartella di pagamento n. 29120210059210070/000, relativa a tassa automobilistica, anno di imposta 2018, si sarebbe dovuta notificare entro il 31/12/2021. In seguito al detto periodo di sospensione, però, il termine di prescrizione non maturava il 31/12/2021 ma, piuttosto, tenuto conto della data di consegna del ruolo e del termine di gg. 478 di sospensione, il 22/4/2025 (31/12/2021 + 24 mesi ex art. 68 co. 4 bis D.L. n. 18/20 + 478 giorni ai sensi, come detto, del combinato disposto dell'art. 68, co 1 D.
L. n. 18/20 e 12, co. 1 D.Lgs. n. 159/15); il detto termine di prescrizione, come detto, è stato però efficacemente interrotto con la notifica effettuata in data 17/4/2024; c) la cartella di pagamento n. 2912020013469051/000, relativa a tassa automobilistica, anno di imposta 2017, si sarebbe dovuta notificare entro il 31/12/2020. In seguito al detto periodo di sospensione, però, il termine di prescrizione non maturava il 31/12/2020 ma, piuttosto, tenuto conto della data di consegna del ruolo e dei gg. 478 di sospensione, il 22/4/2024
(31/12/2020 + 24 mesi ex art. 68 co. 4 bis D.L. n. 18/20 + 478 giorni ai sensi, come detto, del combinato disposto dell'art. 68, co 1 D.L. n. 18/20 e 12, co. 1 D.Lgs. n. 159/15); il detto termine di prescrizione, come detto, è stato però efficacemente interrotto con la notifica effettuata in data 17/4/2024.
Il detto motivo di ricorso, pertanto, deve ritenersi infondato.
Anche il secondo motivo di doglienza deve essere rigettato.
Ed invero, l'Agente della Riscossione ha legittimamente richiesto gli oneri di riscossione dovuti ex lege – dandone, peraltro, compiuta motivazione - in conformità a quanto specificamente previso prima dall'art. 17 del D.Lgs. n. 112/99 e, successivamente, dai commi 14-23 della L. n. 234/21.
Ne discende, pertanto, che il ricorso deve essere rigettato e, per l'effetto, devono confermarsi gli atti impugnati.
Parte soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella complessiva somma di € 150,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e conferma gli atti impugnati.
Condanna parte soccombente al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella complessiva somma di € 400,00 oltre accessori di legge.
Così deciso ad Agrigento, nella camera di consiglio del 16/01/2026
Il Giudice Alfonso Malato
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MALATO ALFONSO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2672/2024 depositato il 15/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via G. Grezar N. 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220012423773000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210059210070000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200013469051000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 93/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente, il ricorrente Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso le seguenti n. 3 cartelle di pagamento: a) la n. 29120220012423773/000, notificata in data 17/4/2024, relativa a tassa automobilistica, anno di imposta 2019, con la quale si intimava il pagamento della complessiva somma di
€ 1.051,98, comprensiva di interessi, spese ed accessori;
b) la n. 29120210059210070/000, notificata in data 17/4/2024, relativa a tassa automobilistica, anno di imposta 2018, con la quale si intimava il pagamento della complessiva somma di € 1.083,37, comprensiva di interessi, spese ed accessori;
c) la n.
2912020013469051/000, notificata in data 17/4/2024, relativa a tassa automobilistica, anno di imposta 2017, con la quale si intimava il pagamento della complessiva somma di € 280,26, comprensiva di interessi, spese ed accessori.
Il ricorrente, in buona sostanza, lamentava l'intervenuta prescrizione e, in subordine, che nulla, comunque, sarebbe dovuto a titolo di aggio all'Agente della Riscossione.
Il predetto, pertanto, chiedeva volersi dichiarare la nullità delle cartelle di pagamento impugnate con condanna alle spese.
La convenuta Agenzia delle Entrate – Riscossione di Agrigento si costituiva in giudizio controdeducendo alle suesposte doglianze e chiedeva volersi rigettare il ricorso con condanna alle spese.
All'odierna pubblica udienza, il ricorso veniva deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Ed invero, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente con il primo motivo di doglianza, in realtà, non è maturata alcuna prescrizione.
A tale proposito, deve preliminarmente evidenziarsi che, come è noto, la tassa automobilistica si prescrive nel termine di tre anni e che, in seguito alla nota emergenza pandemica da Covid 19, dall'8/3/2020 al
31/8/2012 è intervenuta - ai sensi dell'art. 12, co. 1 D.Lgs. n. 159/15 richiamato nell'art. 68, co. 1 del D.L. n.
18/20 (c.d. decreto Cura Italia) - la sospensione dei termini prescrizionali e di decadenza.
Fatta tale imprescindibile premessa ne discende, come detto, che non è maturata alcuna prescrizione delle cartelle di pagamento oggetto di impugnazione.
In particolare: 1) la cartella di pagamento n. 29120220012423773/000, relativa a tassa automobilistica, anno di imposta 2019, si sarebbe dovuta notificare entro il 31/12/2022. In seguito al detto periodo di sospensione, però, il termine di prescrizione non maturava il 31/12/2022 ma, piuttosto, il 22/4/2024, ossia 478 giorni dopo;
il detto termine di prescrizione, come detto, è stato però efficacemente interrotto con la notifica effettuata in data 17/4/2024; 2) la cartella di pagamento n. 29120210059210070/000, relativa a tassa automobilistica, anno di imposta 2018, si sarebbe dovuta notificare entro il 31/12/2021. In seguito al detto periodo di sospensione, però, il termine di prescrizione non maturava il 31/12/2021 ma, piuttosto, tenuto conto della data di consegna del ruolo e del termine di gg. 478 di sospensione, il 22/4/2025 (31/12/2021 + 24 mesi ex art. 68 co. 4 bis D.L. n. 18/20 + 478 giorni ai sensi, come detto, del combinato disposto dell'art. 68, co 1 D.
L. n. 18/20 e 12, co. 1 D.Lgs. n. 159/15); il detto termine di prescrizione, come detto, è stato però efficacemente interrotto con la notifica effettuata in data 17/4/2024; c) la cartella di pagamento n. 2912020013469051/000, relativa a tassa automobilistica, anno di imposta 2017, si sarebbe dovuta notificare entro il 31/12/2020. In seguito al detto periodo di sospensione, però, il termine di prescrizione non maturava il 31/12/2020 ma, piuttosto, tenuto conto della data di consegna del ruolo e dei gg. 478 di sospensione, il 22/4/2024
(31/12/2020 + 24 mesi ex art. 68 co. 4 bis D.L. n. 18/20 + 478 giorni ai sensi, come detto, del combinato disposto dell'art. 68, co 1 D.L. n. 18/20 e 12, co. 1 D.Lgs. n. 159/15); il detto termine di prescrizione, come detto, è stato però efficacemente interrotto con la notifica effettuata in data 17/4/2024.
Il detto motivo di ricorso, pertanto, deve ritenersi infondato.
Anche il secondo motivo di doglienza deve essere rigettato.
Ed invero, l'Agente della Riscossione ha legittimamente richiesto gli oneri di riscossione dovuti ex lege – dandone, peraltro, compiuta motivazione - in conformità a quanto specificamente previso prima dall'art. 17 del D.Lgs. n. 112/99 e, successivamente, dai commi 14-23 della L. n. 234/21.
Ne discende, pertanto, che il ricorso deve essere rigettato e, per l'effetto, devono confermarsi gli atti impugnati.
Parte soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella complessiva somma di € 150,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e conferma gli atti impugnati.
Condanna parte soccombente al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella complessiva somma di € 400,00 oltre accessori di legge.
Così deciso ad Agrigento, nella camera di consiglio del 16/01/2026
Il Giudice Alfonso Malato