Art. 3.
Gli uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari situati in citta' non capoluogo di provincia i quali abbiano negli anni dal 1966 al 1970 pubblicato un numero di formalita' inferiore alla media annuale di 3.000, ad eccezione dell'ufficio di Portoferraio, sono soppressi dal 1 gennaio 1974.
Per la parte riguardante il servizio di conservazione dei registri immobiliari, essi vengono incorporati con il decreto del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro, di cui all'articolo che segue, nella conservatoria piu' vicina nel territorio della stessa provincia.
Per la parte riguardante il servizio del registro sara' provveduto in sede di riforma tributaria.
I titolari degli uffici soppressi hanno titolo di preferenza nella nomina a conservatore di 3ª classe.
Gli uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari situati in citta' non capoluogo di provincia i quali abbiano negli anni dal 1966 al 1970 pubblicato un numero di formalita' inferiore alla media annuale di 3.000, ad eccezione dell'ufficio di Portoferraio, sono soppressi dal 1 gennaio 1974.
Per la parte riguardante il servizio di conservazione dei registri immobiliari, essi vengono incorporati con il decreto del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro, di cui all'articolo che segue, nella conservatoria piu' vicina nel territorio della stessa provincia.
Per la parte riguardante il servizio del registro sara' provveduto in sede di riforma tributaria.
I titolari degli uffici soppressi hanno titolo di preferenza nella nomina a conservatore di 3ª classe.