Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 12/03/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERAMO
Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr.Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al °255/2024
R.G
TRA
rappresentato/a e difeso/a Parte_1
dall'Avv.SCARPANTONIO FRANCESCA , come da procura in atti
CONTRO
ON
, in persona del
[...]
Dirigente pro tempore ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
(art.127 ter c.p.c.)
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la parte ricorrente ha diritto all'assegnazione del bonus carta docente per l'anno scolastico indicato in ricorso;
• condanna pertanto l'amministrazione convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente del corrispondente importo pari ad € 500,00, per ciascun anno scolastico, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze sino al soddisfo, nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 l. 23 dicembre 1994 n. 724;
• condanna l'amministrazione convenuta a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in complessivi €. 382,00, oltre spese generali nella misura del 15% dell'importo dei predetti compensi difensivi, I.V.A. e C.A.P. di legge,
1 di 9
Così deciso in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
2 di 9 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
“accertare e dichiarare che l'art. 1 comma 121 Legge 2015/107 e s.m.i., così come il D.P.C.M. del 23.09.2015 e D.P.C.M. del 28.11.2016 attuativi del medesimo art. 1 comma 122 Legge 2015/107, ricomprendano all'interno della individuata “area docenti” anche il personale non di ruolo ovvero voglia disapplicare detta normativa nella parte in cui esclude dal conseguimento del beneficio formativo il personale non di ruolo con contratti di lavoro a termine recanti scadenza al 31 agosto (supplenza annuale) o al 30 giugno (supplenza fino al termine delle attività didattiche); accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente in servizio a tempo determinato per i contratti di lavoro a termine meglio specificati in narrativa qui da intendersi ritrascritti, di ottenere il beneficio economico di €. 500,00 annui per n. 6 Anni Scolastici di cui alla “Carta Elettronica ex art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015”; condannare, pertanto, il a riconoscere in favore del ricorrente ON tramite il riferito Bonus Carta Docente la somma totale di €. 500,00, vale a dire € 500,00 per ciascun anno scolastico […]”;
Per il : ON
“1) In via principale e nel merito, si chiede di rigettare il ricorso promosso da parte attrice in quanto infondato in fatto e in diritto;
2) In caso di eventuale condanna dell'Amministrazione, stante la legittimità dell'agere della Pubblica Amministrazione e il carattere seriale della controversia, si chiede la compensazione delle spese di lite oppure la riduzione delle stesse entro il minimo edittale;
[…]”.
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
Con ricorso ex art.414 Cod.Proc.Civ. e 63 d.lgs. n.165/2001, depositato in data
05/02/2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva di essere attualmente docente presso l'istituto scolastico indicato in ricorso e di aver in anni scolastici precedenti prestato servizio alle dipendenze del resistente in forza di contratti CP_1
a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o al 31 agosto (supplenza annuale).
Precisamente, indicava i seguenti anni scolastici nei quali aveva prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche: 2022/23.
La parte ricorrente ha lamentato di non aver percepito, durante i contratti a termine, il bonus denominato “carta docente”, riservato dall'art.1, co.121, L.107/2015 ai docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonostante che tale limitazione del beneficio ai docenti di ruolo, con esclusione dei precari, dovesse ritenersi confliggente con il principio di non discriminazione dei lavoratori a termine, sancito nell'art.4
3 di 9 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito nella direttiva 1999/70 CE.
Ha quindi, con ulteriori richiami normativi e con riferimenti giurisprudenziali, invocato il disposto di tale direttiva, siccome già riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ostativo ad una disciplina che riservi ai docenti con contratto a tempo indeterminato l'erogazione della prestazione di supporto all'aggiornamento professionale in questione, concludendo con le richieste di cui in epigrafe.
L'Amministrazione scolastica si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, deducendone l'infondatezza, e, in via subordinata, per fare presente la possibilità di accoglimento della domanda nei limiti del riconoscimento del diritto alla concessione della carta docente per un importo pari al valore annuale unitario di essa, alla luce di un orientamento, seppur minoritario nella giurisprudenza, seguito da questo giudicante.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La presente controversia si iscrive nell'ambito di un contenzioso giudiziario di ampia portata su scala nazionale, che vede contrapposti i docenti titolari, attualmente o in passato, di incarichi di supplenza conferiti dal resistente mediante contratti CP_1
a termine e l'Amministrazione scolastica e riguarda la pretesa dell'erogazione ai primi, da parte di questa, per la prestazione del servizio in forza di tale tipologia contrattuale, di un beneficio, qual è quello di cui in narrativa, che la normativa di fonte legale
(L.107/2015 cit.) e regolamentare (attualmente d.P.C.M. 28.11.2016) - cui l'Amministrazione scolastica si uniforma - riserva invece, illegittimamente ad avviso della ricorrente, ai soli docenti che prestino servizio alle dipendenze di tale
Amministrazione con contratti a tempo indeterminato.
È opportuno richiamare preliminarmente la disciplina di riferimento di fonte statale.
L'art.1, co.121, L.107/2015 ha introdotto l'istituto della carta docente, disponendo che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , Controparte_2
4 di 9 a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
La norma di legge sopra citata va letta in correlazione con il regolamento di esecuzione.
Il regolamento attualmente vigente per la disciplina delle modalità di assegnazione e di utilizzo della carta docente, a cui rinvia per la definizione dei relativi criteri il comma
122 del citato art.1 L.107/2015, è quello approvato con il d.P.C.M. 28 novembre 2016.
Del regolamento si cita ora l'art.3, co. 1 e 2, che danno esecuzione pedissequamente a quanto dispone la norma di legge formale nell'individuazione dei beneficiari della carta:
“1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni,
i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio […]”.
A sostegno della tesi attorea, secondo cui la riserva del beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato è contraria al divieto di disparità di trattamento nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, sono addotti argomenti tratti da disposizioni sia di diritto nazionale (contenute negli articoli del d.lgs. n.297/94 e nelle clausole dei CCNL che prevedono il diritto-dovere di aggiornamento professionale dei docenti), sia di diritto sovranazionale, in particolare l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito nella direttiva n.1999/70 CE, che, com'è noto, all'art.4, 1° comma, vieta disparità di trattamento nelle condizioni d'impiego tra tali categorie di lavoratori, salvo quelle giustificate da ragioni obiettive o da legittime finalità di politica sociale.
Sul punto si è pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza
(sezione VI) del 18 maggio 2022, n.450 (in causa tra ). CP_3 ON
5 di 9 Nell'ordinanza (peraltro seguita dall'iniziativa del Governo nazionale di riconoscere il beneficio per il 2023 ai docenti precari con incarico di supplenza per l'intero anno scolastico su posti disponibili e vacanti, cd. supplenza su posti dell'organico di diritto, di cui all'art.4, comma 1, L.124/99, mediante il d.l. n.69/2023, conv. in L.103/23) la
Corte ha accolto la tesi attorea, che esclude potersi ravvisare nelle diverse tipologie contrattuali, a tempo indeterminato ed a termine, in base alle quali è regolata la prestazione dell'attività di docente alle dipendenze del ON
, una giustificazione oggettiva che renda incomparabili, circa la condizione
[...]
d'impiego in esame (così definita la carta dalla Corte), i docenti “precari” ai colleghi con contratto a tempo indeterminato.
Nella citata ordinanza la Corte di giustizia ha statuito, in particolare, quanto segue:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il ON CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
L'interpretazione della direttiva comunitaria data dalla CGUE ha valore vincolante.
L'applicazione concreta del dispositivo dell'ordinanza resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea ha tuttavia suscitato dubbi interpretativi nella giurisprudenza di merito, sotto vari profili di natura dogmatica e pratica, dubbi la cui soluzione è stata rimessa, con ordinanza di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Taranto ex art.363 bis
6 di 9 c.p.c., alla S.C., che si è di recente espressa nella sentenza n.29961 del 27 ottobre 2023, di cui si riprenderanno le conclusioni nella parte d'interesse per la risoluzione delle questioni che formano oggetto della presente controversia.
La prima questione concerne l'effettiva sussistenza o meno di comparabilità obiettiva tra la situazione lavorativa dei docenti precari con contratto a tempo determinato della tipologia indicata nel ricorso introduttivo del presente giudizio (contratti per il conferimento di incarichi di supplenza sino al termine delle attività didattiche) e la situazione lavorativa dei docenti di ruolo.
La Corte di cassazione ha dato risposta affermativa all'interrogativo e tale risposta costituisce la premessa necessaria perché possa applicarsi il disposto dell'art.4, comma
1, dell'accordo quadro europeo sul contratto di lavoro a tempo determinato, che, nella parte in cui osta all'adozione di una disciplina differenziata circa le condizioni d'impiego dei docenti con riguardo all'erogazione di un contributo alle spese di formazione ed aggiornamento professionale degli stessi, si configura quale disposizione immediatamente applicabile nell'ordinamento nazionale.
In particolare, nell'individuazione della platea dei destinatari del bonus tra i docenti con contratto a termine, nella citata sentenza n.29961/23 si enuncia, proprio sulla base della direttiva 1999/70 CE, il seguente principio di diritto: “la Carta Docente di cui alla
L.107 del 2015, art.1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n.124 del 1999, art.4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della
L. n.124 del 1999, art.4, comma 2”.
Il giudicante si uniforma a tale principio, di cui fa proprie le ragioni, per l'esposizione delle quali, ex art.118 disp. att. c.p.c., rinvia alla motivazione della sentenza della S.C. intervenuta a determinare la platea dei destinatari del beneficio per cui è causa, all'esito della decisione dell'organo monopolista dell'interpretazione del diritto dell'Unione europea relativa alla portata del principio di non discriminazione tra i lavoratori a termine e quelli a tempo indeterminato;
peraltro una determinazione era necessaria, poiché nell'ordinamento italiano la disciplina del rapporto di lavoro dei docenti precari prevede una varietà di tipologie di incarichi a tempo determinato, definite nella L. n.124 del 1999, art.4, a seconda della durata del contratto in rapporto alla durata complessiva dell'anno scolastico ed a seconda anche che il contratto sia volto a supplire alla vacanza di posto nella pianta organica o all'assenza del suo titolare.
7 di 9 Nella specie si rinviene una delle tipologie di cui ai primi due commi della detta disposizione, per cui: “1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario”.
Accertato, così, il ricorrere della condizione-base di applicabilità del principio della parità di trattamento, irrilevante è la seconda delle questioni poste nella memoria difensiva dall'Amministrazione, questione consistente nello stabilire se, in caso di prestazione del servizio da parte del docente in favore dell'Amministrazione scolastica in più anni scolastici con contratti a tempo determinato, il docente abbia diritto di conseguire mediante una singola azione giudiziale l'importo unitario della carta docente o un importo pari alla sommatoria del valore del bonus per tutti gli anni scolastici ha svolto incarichi di supplenza.
Infatti la ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto alla corresponsione della somma relativa al bonus carta docente per un solo anno scolastico.
Va invece rilevato che la stessa ricorrente ha depositato con le note di trattazione scritta la prova documentale della propria appartenenza al sistema della docenza scolastica statale anche nel corrente anno scolastico, così soddisfacendo anche alla seconda condizione indivuduata dalla S.C. nella sentenza n.29961 del 27 ottobre 2023.
La domanda trova pertanto accoglimento
La conclusione ora esposta impone di riconoscere a favore della parte ricorrente anche il diritto alla corresponsione degli accessori sul credito maturato nell'a.s. 2022/23.
Stante la funzione, propria degli interessi legali e del risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria del credito, di porre il titolare del diritto al riparo dagli effetti
8 di 9 economici depauperativi in termini di potere d'acquisto del danaro prodotti dall'inflazione a carico dei possessori di danaro, la notorietà della circostanza dell'essere
(in particolare) i beni destinati ad essere acquistati con la carta docente assoggettati alla crescita costante dei prezzi in cui consiste il fenomeno inflattivo, infatti, induce a ritenere provata la sussistenza del pregiudizio risarcibile nella misura indicata, indipendentemente dall'applicabilità diretta alla specie di obbligazione per cui è causa della previsione dell'art.429, terzo comma, c.p.c., in relazione all'art.152 disp. att. c.p.c.
Le spese di lite seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Nell'individuazione dello scaglione di valore, tra quelli previsti nella tabella per le cause di lavoro allegata al d.m. n.54 del 2014, si considera l'importo si una singola annualità maturate e nella determinazione dei compensi difensivi il valore medio di tariffa viene ridotto a metà, stante il carattere di contenzioso seriale di quello in materia di carta docente.
Questi i motivi del retroscritto dispositivo.
Così deciso nella data di deposito telematico della presente sentenza.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
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