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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/04/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 922/2023 – 940/2023 – 944/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione IV Civile
Composta dai Sigg.:
Dott. Guido MARZELLA Presidente
Dott.ssa Elena ROSSI Consigliere
Dott. Pietro REPOSSI Consigliere Aus. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 922/23 RG promossa in appello con citazione da
, Parte_1
(C.F. C.F._1
con l'Avv. Matteo Tirozzi come da mandato allegato all'atto di citazione in appello,
Appellante
, TE
(C.F. C.F._2
Parte_3
[...] (C.F. C.F._3
con l'Avv. Bruno Gazzola,
Appellanti
, Parte_4
(C.F. ) C.F._4
con l'Avv. Massimo Galli Righi,
Appellante
contro
CP_1
(C.F. ) P.IVA_1
con l'Avv. Leonardo Pasetto,
Appellata ed Appellante incidentale
Controparte_2
(C.F. C.F._5
contumace,
Appellato
In punto: appelli avverso la Sentenza non definitiva n. 2155/2021 emessa dal Tribunale di Verona in data 5.11.2021 e pubblicata in data 8.11.2021 nonché avverso la sentenza definitiva n.
2097/2022 emessa e pubblicata dal Tribunale di Verona in data 22.11.2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nella causa n. 922/23
parte appellante concludeva come da foglio di note scritte del 8.7.2024: “Voglia Parte_1
l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello, così giudicare: In via principale di merito: - In riforma e/o annullamento della sentenza non definitiva
2 nr. 2155/2021 emessa dal Tribunale di Verona, Dr. Ernesto D'Amico, in data 5/11/2021, pubblicata il successivo 8/11/2021 e della sentenza nr. 2097/2022 emessa dal Tribunale di Verona, Dr.
Ernesto D'Amico, in data 5/11/2021, pubblicata il successivo 8/11/2021 e della sentenza nr.
2097/2022 emessa dal Tribunale di Verona, Dr. Ernesto D'Amico, in data 22/11/2022 e pubblicata alla medesima data, entrambe non notificate, accogliere il presente gravame e, per l'effetto, dichiararsi il signor unico ed esclusivo responsabile del sinistro occorso in Controparte_2
Malcesine il 15/02/2011 alle ore 18.30 circa tra il mezzo Fiat Doblò Tg. EB005WL, condotto dallo stesso e il veicolo Opel Corsa Tg. AG814ZD, condotta dalla signora e di Parte_4
proprietà dell'attrice e, pertanto, condannarsi il medesimo signor e la società Controparte_2
, in via solidale tra loro, a risarcire, alla luce delle risultanze della perizia redatta dal CP_1 dotto alla signora , al netto degli acconti già ricevuti rispettivamente Per_1 Parte_1 di € 100.000,00 e di € 150.000,00 come da distinte autorizzazioni del Giudice Tutelare, e al netto di quanto già liquidato nel primo grado di giudizio, le residue seguenti somme: € 12.720,50 quale
50% del complessivo danno biologico riconosciuto dal primo grado di giudizio, € 240.000,00 a titolo di danno morale/esistenziale/ e per le sofferenze pubbliche dalla stessa subite a causa delle gravissime lesioni riportate dal figlio nel sinistro de quo per un totale Parte_3
complessivo pari a € 252.720,05, o quella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa da liquidarsi anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria;
ovvero, nella comunque non creduta ipotesi, questa Ecc.ma Corte dovesse ritenere vi fosse nella causazione del sinistro de quo un concorso di colpa tra i conducenti dei due veicoli, condannarsi il signor e a risarcire alla signora Controparte_2 CP_1
per la quota di responsabilità ritenuta dal Giudice sulla residua somma, detratti Parte_1
gli acconti e quanto già riconosciuto, di € 252.720,50. In ogni caso: Condannare gli appellati al pagamento delle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: Si insiste per
l'ammissione dei capitoli di prova nr. 17 e 19 di cui alla memoria ex art. 183/VI n. 2 c.p.c. del
26/05/2017 in modo da dimostrare ulteriormente le condizioni di vita e le problematiche che la signora ha dovuto affrontare e affronta quotidianamente.” Pt_1
Parte appellata ed appellante incidentale all'udienza di precisazione delle conclusioni CP_1
del 9.10.2024 concludeva come da foglio di p.c.: Voglia questa Ecc.ma Corte in riforma delle sentenze impugnate, rigettato l'appello proposto sia in riferimento all'an che al quantum e in accoglimento del nostro appello incidentale: A. affermata l'esclusiva responsabilità di Parte_4 nella causazione del sinistro, respingere il proposto appello perché infondato in fatto e
[...]
diritto; B. affermato esistente nesso causale tra l'omesso utilizzo delle cinture e le lesioni patite dal
3 trasportato, dichiarare l'esclusiva responsabilità del trasportato stesso, perché maturo e imputabile, in ordine ad ogni esito da lui patito ovvero in alternativa dei suoi genitori ex art. 2048
c.c. ovvero, ancora, della sorella conducente alla cui custodia era stato affidato;
C. fermo il medesimo nesso dichiarare, anche in via alternativa, che ed il fratello Parte_4 trasportato (e/o i suoi genitori ex art. 2048 c.c.) hanno cooperato nella determinazione degli esiti lesivi e che la sommatoria dei singoli loro apporti è pari al 100 % ovvero a percentuale ben prossima;
D. condannare l'appellante alle spese e compensi di entrambi i gradi oltre al rimborso forfettario e ad ogni altro accessorio, nonché a sensi dell'art, 96 c.p.c. 3° co. anche al pagamento di una somma pari al doppio della somma che sarà liquidata per compensi o a quella diversa che si riterrà di giustizia.
Nella causa n. 940/23
parte appellante , in proprio e in qualità di curatore speciale di TE Parte_3
precisava le conclusioni come da note scritte del 9.10.2024:in via principale: condannarsi
[...]
, via Gardesana 258-37018 Malcesine, la compagnia assicuratrice , Controparte_2 CP_1
con sede in largo Ugo Irneri 1- 34123 Trieste, in persona del legale rappr. pro tempore,
[...]
, via Pisort 1 - 37018 Malcesine, a risarcire in solido tra loro, tutti i danni subiti dagli attori Pt_1
nel sinistro stradale suddetto, così rispettivamente quantificati:
- per :(al risarcimento di tutti i danni quantificati per) invalidità temp. Parte_3 assoluta € 60.175,00 danno biologico con massima personalizzazione 25% come da attuali €
1.299.763,00 tabelle del tribunale di Milano ulteriore personalizzazione per la peculiarità del caso
€ 500.000,00 mancato reddito da lavoro € 506.042,56 mancato reddito da pensione di vecchiaia €
114.660,00 assistenza continua diurna e notturna € 2.811.400,82, retta e trasporto Centro di assistenza Arco (TN) € 39.637,00 spese per integrazione presidi sanitari € 162.000,00 spese sostenute e ritenute congrue dal CTU € 69.265,00 rimborso CTU tecnico ricostruttiva € 1.170,27 rimborso CTU medico legale € 1.000,00 rimborso CT di parte medico legale € 7.320,00, sommano €
5.572.372,09 acconti a detrarre, complessivamente versati in corso di causa. dall'estromessa
, a manleva della sola € 2.000.000,00 - residuano € 3.572.372,09 o CP_3 Parte_1
quella maggiore/minore somma ritenuta di Giustizia, oltre agli interessi e rivalutazione dal fatto al saldo.
- per (al risarcimento di tutti i danni quantificati per) perdita del rapporto TE
parentale € 450.000,00, acconti a detrarre, complessivamente versati in corso di causa
4 dall'estromessa , a manleva della sola € 250.000,00 - residuano € CP_3 Parte_1
200.000,00 o quella maggiore/minore somma ritenuta di Giustizia, oltre agli interessi e rivalutazione dal fatto al saldo;
compensi d'Avvocato interamente rifusi per entrambi i gradi di giudizio, come da tariffe ministeriali in vigore. In via subordinata: qualora codesta Corte d'Appello valutasse un concorso di colpa, e tenendo presente che il sinistro non si sarebbe verificato ove avesse mantenuto una velocità coerente con le condizioni di tempo, di luogo e Controparte_2
con il limite di velocità vigente sul luogo del sinistro, quantificarsi la colpa a carico del _2
quanto meno nella misura dell'80%, con relativa condanna di , via Gardesana Controparte_2
258-37018 Malcesine, , con sede in largo Ugo Irneri 1- 34123 Trieste, in persona del CP_1
legale rappr. pro tempore, e , via Pisort 1 - 37018 Malcesine, a risarcire in solido Parte_1 tra loro, tutti i danni subiti dagli attori nel sinistro stradale suddetto, al netto per quanto riguarda la sola della somma di € 2,000,000.00 già versati in corso di causa dall'estromessa Parte_1
, danni come sopra quantificati, ridotti della percentuale del 20% o quella maggiore CP_3
e minore percentuale che dovesse risultare di Giustizia anche in via equitativa, oltre agli interessi e rivalutazione dal fatto al saldo;
compensi d'Avvocato interamente rifusi per entrambi i gradi di giudizio, come da tariffe ministeriali in vigore. In via istruttoria: si insiste per l'ammissione del capitolo di prova N° 8 dell'atto di citazione in primo grado e per l'audizione dei relativi testi.
Per parte appellata In riferimento all'appello promosso da in CP_1 TE
proprio e in qualità di curatore speciale di , voglia questa Corte in totale Parte_3
riforma delle sentenze impugnate, rigettato l'appello proposto sia in riferimento all'an che al quantum e in accoglimento del nostro appello incidentale: 1. rilevata anche d'ufficio l'incidenza causale del comportamento di guida di dichiararne l'esclusiva responsabilità e Parte_4
comunque escludere ogni onere in capo agli appellati;
2. rilevata anche d'ufficio l'incidenza causale dell'omesso uso delle cinture da parte di sulle lesioni patite e la Parte_3 sua maturità dichiararne la esclusiva responsabilità. Ove tanto non si ritenga, in ordine a maturità ed imputabilità, dichiari questa Corte che la responsabilità va attribuita, ex art. 2048 c.c., ai genitori e/o alla sorella, comunque escludendo ogni onere in capo agli appellati;
3. rigettare
l'inammissibile istanza istruttoria formulata dall'appellante abilitandoci, ove mai, alla prova contraria;
4. condannarsi gli appellanti alle spese e compensi sia del 1° che di questo 2° grado oltre al rimborso forfettario e ad ogni altro accessorio nonché a sensi dell'art, 96 c.p.c. 3° co. anche al pagamento di una somma pari al doppio della somma che sarà liquidata per compensi o a quella diversa che si riterrà di giustizia.
5 Per parte appellata in riferimento all'appello promosso da in CP_1 TE
proprio e in qualità di curatore speciale di voglia questa Corte in totale Parte_3
riforma delle sentenze impugnate, rigettato l'appello proposto sia in riferimento all'an che al quantum e in accoglimento del nostro appello incidentale:
1. rilevata anche d'ufficio l'incidenza causale del comportamento di guida di dichiararne l'esclusiva responsabilità e Parte_4
comunque escludere ogni onere in capo agli appellati;
2. rilevata anche d'ufficio l'incidenza causale dell'omesso uso delle cinture da parte di sulle lesioni patite e la Parte_3
sua maturità dichiararne la esclusiva responsabilità. Ove tanto non si ritenga, in ordine a maturità ed imputabilità, dichiari questa Corte che la responsabilità va attribuita, ex art. 2048 c.c., ai genitori e/o alla sorella, comunque escludendo ogni onere in capo agli appellati;
3. rigettare
l'inammissibile istanza istruttoria formulata dall'appellante abilitandoci, ove mai, alla prova contraria;
4. condannarsi gli appellanti alle spese e compensi sia del 1° che di questo 2° grado oltre al rimborso forfettario e ad ogni altro accessorio nonché a sensi dell'art, 96 c.p.c. 3° co. anche al pagamento di una somma pari al doppio della somma che sarà liquidata per compensi o a quella diversa che si riterrà di giustizia.
Per parte appellata : come da note scritte per l'udienza del 5.2.2025. Parte_1
Nella causa n. 944/23
parte appellante precisava le conclusioni come da atto di appello ovvero: dato Parte_4 atto che il sinistro avvenuto in Malcesine (VR) il 15 febbraio 2011 verso le ore 18,30 circa tra la vettura Opel Corsa targata AG814ZD, di proprietà di e sulla quale era trasportato Parte_1
l'attore e condotto dall'attrice, ed il furgone Fiat targato EB005WL, condotto dal proprietario
, è avvenuto per fatto e colpa esclusivi dello stesso . Controparte_2 Controparte_2
Nel merito: condannarsi e la compagnia assicuratrice in persona Controparte_2 CP_1
del legale rappresentante pro tempore, a risarcire tutti i danni subiti dalla attrice nel sinistro stradale suddetto, così quantificati: al pagamento in favore della appellante della somma di €
154.895,00 (200.000,00 meno la somma di euro 45.105,00 corrisposte da in esecuzione CP_1
dell'impugnata sentenza del Tribunale di Verona) a titolo di danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale con il fratello, o quella maggiore-minore somma che dovesse risultare di
Giustizia anche in via equitativa, oltre agli interessi e rivalutazione dalla data dell'evento al saldo;
ancora nel merito e in subordine: qualora codesta Corte d'Appello valutasse un concorso di colpa,
e tenendo presente che il sinistro non si sarebbe verificato ove avesse Controparte_2
6 mantenuto una velocità coerente con le condizioni di tempo, di luogo e con il limite di velocità vigente, quantificare la colpa prevalente a carico del quanto meno nella misura _2
dell'80%, con relativa condanna dei convenuti al pagamento in favore dell'appellante della soma quanto meno di euro 124.000,00 , o quella maggiore-minore somma che dovesse risultare di
Giustizia anche in via equitativa, oltre agli interessi e rivalutazione dal dì del fatto al saldo;
spese e compensi di avvocato interamente rifusi per entrambi i gradi di giudizio, ricalcolando e rivalutando le spese di primo grado.
Per parte appellata in relazione alle cause riunite n. 922/2023 – 940/2023 – CP_1
944/2023 R.G. venivano precisate come segue: A. rilevata anche d'ufficio l'incidenza causale del comportamento di guida di nella causazione del sinistro, ne dichiari l'esclusiva Parte_4 responsabilità e comunque escluda ogni onere risarcitorio in capo agli appellati;
B. rilevata anche
d'ufficio l'incidenza causale dell'aver consentito al fratello di non cinturarsi rispetto alle lesioni da questi patite, ne dichiari l'esclusiva responsabilità in ordine ad ogni esito, ancora escludendo ogni onere in capo agli appellati;
C. rilevata anche d'ufficio l'incidenza causale dell'omesso uso della cintura da parte del fratello rispetto alle lesioni da costui patite dichiari che ed _4 _4
il fratello trasportato (e/o i suoi genitori ex art. 2048 c.c.) hanno fattivamente e integralmente cooperato nella determinazione degli esiti lesivi e che la sommatoria dei rispettivi loro apporti interdice ogni onere in capo agli appellati;
D. condannarsi l'appellante alla Parte_4
restituzione della somma complessiva di euro 52.400,60 ricevuta da per capitale e spese in CP_1
esecuzione della sentenza di primo grado;
E. condannarsi l'appellante alle Parte_4
spese e compensi sia del 1° che di questo 2° grado oltre al rimborso forfettario e ad ogni altro accessorio;
F. condannarsi l'appellante a sensi dell'art, 96 c.p.c. 3° co. anche al pagamento di una somma pari al doppio della somma che sarà liquidata per compensi o a quella diversa che si riterrà di giustizia.
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Il giudizio di primo grado
conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Verona le società Parte_1 Controparte_2
assicuratrice e al fine di sentirli condannare, in solido CP_1 Controparte_4
tra loro, al pagamento del complessivo importo di Euro 679.540,00 quale risarcimento per i danni materiali, morali e assistenziali subiti dalla stessa a seguito del sinistro stradale occorsole in data
7 25.2.2011 in Malcesine (VR) per fatto e colpa esclusivi del Sig. tesso, ove il di lei figlio, _2
, aveva riportato gravi lesioni personali. Parte_3 _4
In particolare, l'attrice deduceva:
- che quel giorno, intorno alle h. 18.30, la sua vettura, guidata dalla figlia e _4
con a bordo quale trasportato il figlio aveva sbandato nell'affrontare una _4 curva destrorsa e, dopo un testa coda, aveva occupato l'opposta corsia di marcia,
- che ivi era stata colpita sul lato posteriore destro dal furgone condotto dal il quale marciava ad elevata velocità, _2
- che il figlio , a causa del sinistro, in qualità di terzo trasportato, aveva Parte_3
riportato gravissime conseguenze che gli avevano provato un'invalidità permanente del 98-99%,
- che la predetta circostanza aveva determinato, anche per lei, gravi conseguenze sul piano fisico e psichico.
In seguito alla costituzione delle altre parti, che facevano presente che parallelamente al giudizio pendeva altra causa parzialmente connessa (R.G. 6952/2016) proposta da , TE
padre e procuratore speciale del figlio , sempre nei confronti dei medesimi convenuti Parte_3
e volta ad ottenere il risarcimento di tutti i danni conseguenti al sinistro de quo, veniva chiesta da la riunione dei due procedimenti ad un terzo giudizio pendente (R.G. 1061/2015), CP_1 promosso da , sorella di e figlia dell'attrice, per il risarcimento dei Parte_4 Parte_3 danni propri.
Estromessa dal giudizio la società con la quale l'attrice e gli attori delle Controparte_5
altre due cause parallele avevano raggiunto un accordo transattivo, l'attrice riduceva quindi la propria domanda nei confronti della convenuta ad Euro 529.540,00. CP_1
In seguito a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.7.2018, il Giudice Dott.ssa Fin, disponeva CTU cinematica, riservando all'esito l'eventuale ammissione di quella medico-legale e respingendo, al contrario, gli ulteriori mezzi istruttori richiesti.
Esperita poi anche perizia medico-legale sia su che sull'attrice Parte_3 Parte_1
, con incarico affidato al Dott. il Tribunale disponeva quindi l'assunzione delle
[...] Per_1
prove orali ed escussi i testi fissava udienza di p.c. al 12.5.2021, dove il nuovo G.I. designato, Dott.
D'Amico, tratteneva la causa in decisione.
8 Con la sentenza non definitiva n. 2155/2021 emessa e pubblicata in data 5.11.2021, il giudice di primo grado statuiva: “Il Giudice, non definitivamente decidendo, così dispone:
1. dichiara che la responsabilità dell'incidente automobilistico per cui è causa è da ascriversi in parti uguali tra
l'attrice ed il convenuto;
2. rimette la causa in istruttoria Parte_4 Controparte_2 come da separata, contestuale ordinanza.”
Esperito senza esito un tentativo conciliazione e assunta nuovamente in decisione la causa, questa era decisa con la sentenza definitiva n. 2097/2022, emessa in data 22.11.2022, in forza della quale il Tribunale di Verona statuiva: “Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nelle cause riunite, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, richiamata la sentenza non definitiva emessa in data 5.11.2021 in tema di an debeatur, così dispone:
- Causa n. 6952/2016 RG:
1. condanna i convenuti e , in solido tra loro, al pagamento in favore Controparte_2 CP_1
dell'attore , dell'importo complessivo di € 1.240.408,20, che dovrà Parte_3
devalutarsi alla data del sinistro, e da esso dovrà essere detratto l'acconto di € 1.000.000, da devalutarsi parimenti alla data del sinistro;
sulle cifre così ottenute dovranno essere poi calcolati, dalla data del sinistro, gli interessi legali sull'intero capitale rivalutato anno per anno sino al pagamento del primo acconto, sulla restante somma sino al secondo acconto e sul residuo importo sino alla data della presente sentenza;
spetteranno poi, sulla somma residua così determinata, i soli interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo;
2. condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore Parte_1 [...]
, dell'importo complessivo di € 1.240.408,20, che dovrà devalutarsi alla data del Parte_3
sinistro, e ca esso dovrà essere detratto l'acconto di € 1.000.000, da devalutarsi parimenti alla data del sinistro;
sulle cifre così ottenute dovranno essere poi calcolati, dalla data del sinistro gli interessi legali sull'intero capitale rivalutato anno per anno sino al pagamento del primo acconto, sulla restante somma sino al secondo acconto e sul residuo importo sino alla data della presente sentenza;
spetteranno poi, sulla somma residua così determinata, i soli interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo;
3. respinge le domande di;
compensa per metà le spese di lite per quanto TE
concerne , ponendo l'ulteriore metà a carico dei convenuti Parte_3 _2
, e , in solido tra loro, metà che liquida in euro 25.000, oltre
[...] CP_1 Parte_1
IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%;
9
4. compensa interamente le spese delle due CCTTUU espletate;
condanna alle Parte_5
spese di lite in favore delle convenute costituite e , spese che liquida per Parte_1 CP_1
ciascuna delle suddette parti in € 20.000, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%.
- Causa n. 6953/2016 RG:
a. respinge le domande proposte dall'attrice ; Parte_1
b. condanna alle spese di lite in favore della convenuta costituita , Parte_1 CP_1
spese che liquida in € 20.000, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al l5%.
- Causa n. 1061/2015 RG:
I. condanna i convenuti e , in solido tra loro, al pagamento in favore Controparte_2 CP_1
dell'attrice della somma di € 45.105, oltre interessi legali dalla data della Parte_4
presente sentenza al saldo;
II. compensa per metà le spese di lite, ponendo l'ulteriore metà a carico dei convenuti _2
e , in solido tra loro, metà che liquida in € 5.000, oltre IVA, CPA e rimborso
[...] CP_1
forfettario al 15%.
1.2 Il giudizio d'appello
Con l'atto di citazione in appello impugna il predetto provvedimento lamentando: Parte_1
- l'omessa e/o insufficiente motivazione circa la recezione da parte del Giudice di primo grado delle risultanze emerse nella relazione cinematica, la quale risulterebbe basata su mere presunzioni,
- la mancata considerazione del Tribunale di Verona dell'eccezionalità dell'evento e delle gravi e continue ripercussioni subite e subende dall'appellante a causa delle condizioni di vita del figlio,
- l'errata applicazione del principio della soccombenza in relazione alla disposta condanna alle spese processuali.
Si costituiva in giudizio l'appellata chiedendo il rigetto dell'opposto gravame e CP_1
proponendo altresì appello incidentale con il quale instava affinché il sinistro de quo andasse addebitato all'esclusiva responsabilità della conducente ovvero, in via gradata Parte_4
10 ed alternativa, al trasportato stesso laddove ritenuto maturo ed imputabile, ovvero ancora ai genitori del medesimo, sussistendo culpa in educando.
Con provvedimento della Corte d'appello in data 7.12.2023 alla presente causa venivano quindi riunite la n. 940/23 e la n. 944/23, rispettivamente relative agli appelli proposti da TE
, in proprio ed in nome del figlio , e da , nell'ambito delle
[...] Parte_3 Parte_4
quali:
- entrambi lamentano l'errore di giudizio consistente nel non aver considerato il giudice di prime cure che, a seguito del primo urto contro il muro, autonomamente provocato dalla conducente , gli occupanti non avrebbero subito Parte_4
danno alcuno e che la grave invalidità riportata da sarebbe Parte_3
invece unicamente derivata dal secondo urto innescato dal conducente del Fiat
IO US che procedeva a velocità eccessiva tale da non poter _2 evitare la collisione con l'auto di proprietà di e condotta dalla Parte_1 figlia su cui si trovava, senza cintura di sicurezza, l'altro figlio _4
, Parte_3
- il padre del minore si duole del mancato risarcimento di una serie di voci di danno compiutamente esposte più oltre.
A seguito della prima udienza celebratasi in data 6.12.2023, la Corte d'Appello di Venezia fissava l'udienza del 18.12.2024 (successivamente anticipata al 9.10.2024) assegnando, previa remissione in termini dell'appellante nella causa 944/23, i termini di cui all'art. 189 c.p.c. Parte_4
per note di udienza, comparse conclusionali e memorie di replica.
2. MOTIVI DELLA DECISIONE
Per ragioni di ordine logico ed in quanto fra loro strettamente collegati, i motivi dell'appello principale e di quelli incidentali relativi alla ricostruzione della dinamica del sinistro ed alla attribuzione delle rispettive responsabilità vanno trattati unitariamente.
2.1 Sotto un primo profilo, va osservato come la compagnia d'assicurazione appellata critichi le statuizioni assunte nell'an da parte del Tribunale di Verona nella sentenza non definitiva n.
2155/2021, osservando che, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di prime cure,
andava considerato maturo e imputabile in relazione al mancato uso della Parte_3 cintura di sicurezza, e quindi dichiarato esclusivo responsabile delle lesioni subite.
11 Diversamente opinando sul concorso diretto del trasportato, ritiene poi la compagnia che delle conseguenze del sinistro debba comunque essere dichiarata responsabile, nella percentuale del
50%, da aggiungersi a quella già addebitata con la sentenza non definitiva, la conducente Parte_4
, sussistendo culpa in vigilando quanto al mancato allaccio della cintura da parte del
[...] fratello trasportato.
Ancora in subordine, si lamenta che il Tribunale non abbia addebitato la piena responsabilità dell'evento lesivo in capo ai genitori del minore, ed , ex art. Parte_1 Persona_2
2048 C.c., dovendosi al contrario ravvisare in proposito una culpa in educando e sostenendo che, per i predetti motivi, essa sarebbe dovuta andare esente da ogni addebito risarcitorio.
Con riferimento al quantum del risarcimento liquidato, poi, la compagnia d'assicurazione protesta che non avrebbe avuto alcun diritto a pretendere ristori di sorta, avendo, rispetto Parte_1 alla somma di euro € 154.681 liquidati a suo favore all'esito della prima fase di giudizio, di fatto già percepito complessivamente la maggior somma di € 250.000,00, tra l'altro, per l'importo di euro € 150.000,00, pure in difetto di autorizzazione (da ritenersi non documentata) e quindi in pregiudizio del figlio macroleso.
afferma invece che, essendo la propria vettura già ferma al momento Parte_1
dell'impatto con il furgone, che ben avrebbe potuto evitarla se avesse marciato a velocità corretta, l'intera responsabilità dell'evento debba essere addebitata al conducente di quest'ultima, pure essendo censurabile l'affermazione del Tribunale secondo cui le gravissime lesioni riportate da sarebbero state causate dal fatto che, non indossando le cinture Parte_3
di sicurezza, sarebbe stato sbalzato, dopo il primo urto, dalla sua iniziale posizione, in altra più esposta alla collisione con il furgone.
e sostengono invece che il danno patito dal minore sarebbe Pt_2 Parte_4
esclusivamente ascrivibile al secondo urto, dal momento che a seguito della iniziale perdita di controllo della vettura e dell'urto contro il muro lo stesso non avrebbe riportato danni apprezzabili.
Considerate cumulativamente tutte le dedotte questioni, ritiene il collegio che il riparto della responsabilità nella causazione dell'incidente stradale avvenuto il 15.2.2011 a Malcesine debba essere definito in maniera conforme a quanto già deciso in primo grado con l'attribuzione della quota del 50% in capo ad entrambi i conducenti dei mezzi in esso coinvolti.
12 Da un lato, invero, va considerato, siccome accertato nella perizia cinematica del Geom. Per_3
disposta dal giudice di primo grado (pag. 25):
- che la velocità del Fiat IO è stata ricostruita in sede di CTU siccome significativamente superiore a quella vigente in loco e quindi correttamente ritenuta non prudenziale rispetto alle circostanze dell'ora notturna e della pioggia in corso,
- che, d'altro canto, se il predetto mezzo avesse mantenuto una velocità entro il limite previsto dei 50 km\h, il avrebbe avuto la possibilità di evitare la _2
collisione contro la vettura antagonista ormai ferma dopo il primo urto contro il muro.
D'altro canto, però, non può nemmeno dimenticarsi come sia stata a dare Parte_4 comunque scaturigine alla serie causale conclusasi con la collisione fra le due vetture ed al prodursi delle gravissime lesioni a carico di : Parte_3
- in parte per avere determinato con la propria condotta di guida inesperta ed imperita, che la portava ad affrontare la curva in maniera azzardata, la perdita di controllo del mezzo, che finiva per scarrocciare sull'opposta corsia di marcia venendo ad intralciare la marcia degli altri veicoli,
- in parte per non aver curato che il fratello minorenne indossasse la cintura di sicurezza, aggravando in maniera esponenziale i danni che sarebbero conseguiti in ipotesi di utilizzo dei sistemi di ritenzione,
e così venendo a concorrere nella produzione dell'evento lesivo unitamente all'elemento della velocità eccessiva e non prudenziale tenuta nelle fasi immediatamente precedenti l'urto del furgone IO, in maniera tale da fornire un apporto sostanzialmente paritario a quello dell'altro mezzo, che veniva all'improvviso a trovarsi ostruita la carreggiata di marcia dal veicolo di cui aveva perso il controllo. Parte_4
Rispetto al quale riparto delle responsabilità non hanno poi pregio le critiche svolte in via incidentale sul concorso colposo dello stesso danneggiato, , ovvero in Parte_3
merito ad una culpa in educando da parte dei genitori, ai fini dell'attribuzione della responsabilità dell'evento ex art. 1227 comma 1 C.c, dal momento che di tali condotte si è in realtà già tenuto conto nella determinazione appena sopra compiuta della quota di responsabilità nella determinazione del sinistro attribuibile a . Parte_4
13 Mentre, con riferimento alla irrilevanza sul piano causale relativo al prodursi delle lesioni, del mancato utilizzo delle cinture, dedotta dai , va sottolineata l'infondatezza di tale _4
posizione ove si ricordi che – ai fini della attribuzione di un concorso colposo al danneggiato sotto tale profilo – la valutazione del giudice postula un giudizio ipotetico e controfattuale in base al quale ricostruire cosa sarebbe accaduto nell'ipotesi in cui ciascuno dei due soggetti avesse tenuto la condotta alternativa corretta e confrontare le condotte colpose di danneggiante e danneggiato
(Cass. 11656/2022 e 14358/2018).
Il che, con riferimento alla fattispecie – tenuto conto della circostanza che il CTU cinematico non ha preso posizione univoca a proposito di quale tra i due urti, rispettivamente innescati dalla
[...]
e dal avesse maggiormente determinato le gravi lesioni subite dal trasportato – _4 _2 vale appunto a riconoscere la probabile sussistenza di una paritaria valenza causale riconducibile alle predette circostanze, ciò che giustifica la disposta attribuzione a carico di Parte_4
di un concorso di colpa nella predetta misura del 50%.
Laddove poi, con riguardo alla censura secondo cui il giudice avrebbe acriticamente recepito le risultanze della perizia cinematica, la quale risulterebbe a sua volta basata su mere presunzioni, vale solo ricordare:
- da un lato, come le risultanze del richiamato elaborato tecnico cinematico siano in realtà di per sé ben chiare e concludenti in punto di ricostruzione fattuale e attribuzione di responsabilità, anche alla luce di quanto sin qui osservato, e comunque non fatte oggetto di una critica puntuale tale da sminuirne l'obiettività,
- d'altro lato, come, secondo l'orientamento di legittimità, il giudice del merito ben possa stendere la propria motivazione recependo le conclusioni del consulente tecnico, senza che ciò comporti violazione di legge, avendo Cass. 17.4.19 n. 10747 affermato che il magistrato, quando aderisce alle conclusioni del consulente che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento e non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese, perché incompatibili con le argomentazioni accolte.
14 2.2 Sotto un secondo profilo, invece, deve valutarsi la fondatezza del secondo motivo di appello principale formulato da , la quale lamenta la mancata considerazione da parte del Parte_1
Tribunale di Verona dell'eccezionalità dell'evento e delle gravi e continue ripercussioni subite e subende dall'appellante a causa delle condizioni di vita del figlio, ciò che dovrebbe condurre a riconsiderare l'entità del danno riflesso, erroneamente liquidato con insufficiente motivazione sulla base delle tabelle romane a preferenza di quelle milanesi, malgrado la sentenza sia stata depositata nel novembre 2022, quando queste ultime erano già state aggiornate con il sistema a punti ritenuto congruo dalla Cassazione.
Applicando, infatti, il criterio milanese al caso di specie, si avrebbe avuto un più equo risultato di euro 356.690,00 anziché di euro 128.040,00.
Evidenzia inoltre l'appellante che nel calcolo del giudice di prime cure vi sarebbe anche un errore materiale determinato dal computo del danno riflesso effettuato attribuendo il punteggio relativo all'età del soggetto da risarcire considerando la fascia di età da 51 a 60 anni (4 punti), invece che quella corretta da 41 a 50 giacché al momento del sinistro ella aveva da poco compiuto 47 anni.
Tale doglianza non ha fondamento.
Le tabelle del Tribunale di Milano 2022 riguardano il danno parentale, che presuppone la perdita per decesso del congiunto e non risultano direttamente applicabili alla fattispecie di macrolesioni, con la conseguenza che non risulta censurabile l'utilizzo in via analogica delle tabelle romane, dato che la relativa scelta risponde alle facoltà discrezionali proprie del giudice. E d'altronde, anche considerando la fascia di età corretta di , l'esito del conteggio non Parte_1
muterebbe, posto che l'ammontare del risarcimento complessivamente rideterminato con l'aumento del 20% di quanto riconosciuto dal giudice di primo grado, sarebbe comunque inferiore agli importi complessivamente ricevuti dall'attrice in quanto effettivamente corrisposti dalla compagnia appellata e incassati dall'appellante (euro 250.000).
Ad ulteriore conferma della predetta circostanza, vanno d'altro canto richiamate le risultanze del verbale di udienza del 14.9.2022 nella causa n. 6952/2016 in cui i procuratori delle parti dichiaravano che “.. il massimale di € 2.500.000, messo a disposizione da è stato suddiviso CP_3
tra le restanti parti su loro accordo in modo che € 2.000.000 andassero a , Parte_3
€ 250.000 a de € 250.000 a ”. Parte_1 TE
15 2.3 Sotto un terzo profilo, per quanto attiene ai motivi di appello con i quali TE
critica il mancato riconoscimento in favore del figlio dell'aumento tabellare previsto a titolo di personalizzazione – il quale, essendo desumibile anche dal fatto notorio, non terrebbe conto né delle risultanze delle prove testimoniali (verbale del 2.2.2021 nella causa n. 6952/2016) sulle attività svolte da prima dell'incidente (pallavolo e sci), né della Parte_3
compromissione irreversibile delle aspettative del minore adolescente riguardo ad un normale sviluppo della vita sessuale – a parte la palese genericità delle circostanze allegate a sostegno di tale affermato deficit e la natura poco ortodossa delle misure ideate per fronteggiarlo prospettati dall'appellante, che ipotizzerebbe il ricorso a professioniste del settore, è sufficiente osservare come il bareme medico-legale di un danno biologico del 98-99 % già di per sé si faccia carico di tali problematiche, normalmente conseguenti ad una tale gravissima compromissione della integrità fisica del soggetto sicché il relativo indennizzo deve considerarsi già ricompreso nella predetta valutazione tabellare.
2.4 Sotto un quarto profilo – avuto riguardo agli ulteriori motivi di doglianza sollevati con riferimento alla liquidazione del danno patrimoniale riconosciuto a , in Parte_3
forza dei quali si lamenta il mancato ristoro delle spese da sostenersi per l'ausilio di una badante e l'acquisto di veicoli speciali per il trasporto del disabile nonché la mancata considerazione della quattordicesima mensilità di uno stipendio nel settore turistico nel calcolo del danno futuro relativo al venir meno di ogni capacità lavorativa e di un indennizzo per il mancato reddito da pensione di vecchiaia – una volta riesaminati gli elementi documentali di riferimento e la perizia in atti, ritiene il collegio che possa ritenersi insufficiente la sola liquidazione della spesa futura riconosciuta dal primo giudice per l'acquisto di veicoli speciali, e che era stata determinata in via previsionale nel numero di tre veicoli per l'intera durata della vita del danneggiato, tenuto conto delle sue aspettative di vita, per l'ammontare complessivo di euro 69.300, attesa la spesa documentata e ritenuta congrua dal CTU, di un primo veicolo, pagato € 23.100,00.
Considerato infatti che l'evoluzione tecnica dei presidi medicali in prospettiva di costante miglioramento delle attuali dotazioni potrebbe implicare l'eventualità, assai probabile, di sostituire più di tre volte il veicolo, si ritiene maggiormente congrua la liquidazione dell'importo complessivo di € 92.400,00, considerando l'acquisto di quattro veicoli speciali.
Non può invece essere accolto il motivo di censura mosso al capo della decisione gravata che riguarda i costi futuri di assistenza, dal momento che il Tribunale ha già debitamente liquidato tale posta nell'importo di euro 68.854,25 quanto alle spese già sostenute ed in quello di euro
16 263.148,55 quanto a quelle future, tenendo correttamente conto del loro presumibile ammontare, di quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento e del coefficiente di capitalizzazione da utilizzare in considerazione dell'età del danneggiato.
Ed analogamente, vanno disattese le critiche svolte sul mancato conteggio della quattordicesima mensilità in relazione ad un ipotetico stipendio nel settore turistico e sull'omesso riconoscimento di un indennizzo per il mancato reddito da pensione di vecchiaia.
Ad avviso del Collegio, tali voci di danno o non possono essere incluse nel computo del reddito figurativo di specie o sono già state considerate, in quanto, come già ben evidenziato in primo grado:
- con riferimento alla prima di esse, non è stato tempestivamente fornito in giudizio alcun elemento probatorio attinente alle inclinazioni del ragazzo ed agli studi compiuti tale da far presumere che si sarebbe effettivamente Parte_3
impiegato in quel settore, sicché la già avvenuta liquidazione del danno sulla base di uno stipendio medio di quell'ambito è più che sufficiente a ristorare il danno patito,
- con riguardo alla seconda, il risarcimento del danno patrimoniale è stato in realtà compiuto senza effettuare alcuna detrazione relativa allo scarto tra vita fisica e vita lavorativa, conseguendone che nel computo del dovuto si è già tenuto conto anche del periodo relativo alla pensione.
2.5 Sotto un quinto profilo, considerate le doglianze sollevate sul quantum del risarcimento liquidato a favore di – già ampiamente ristorato in forza delle somme ripartite TE
a seguito della transazione con Unipolsai S.p.A. – i motivi di appello svolti in merito alle caratteristiche della lesione del rapporto parentale appaiono palesemente generici e, pertanto, inidonei a riformare la decisione assunta da parte del Tribunale, il quale risulta aver fatto congrua applicazione dei vari parametri previsti in materia dalle tabelle romane, e dovendosi anche condividere a tale proposito il rilievo che con l'acconto di euro 250.000,00 ricevuto da CP_3 il risarcimento del danno subito dall'appellante risultava in realtà già conseguito al
[...] momento della decisione gravata.
2.6 Sotto un sesto profilo – quanto ai motivi di appello formulati da parte di in Parte_4
relazione al fatto che non si sarebbe tenuto conto delle caratteristiche peculiari del rapporto parentale con il fratello, connotate dal profondo dolore dato dall'impossibilità di una evoluzione
17 positiva del legame con , irrimediabilmente leso dall'infortunio, e che dovrebbe Parte_3
portare al riconoscimento a suo favore di una somma pari ad € 200.000,00 già decurtata di una quota prudenziale per via del fatto che in corso di causa ella avrebbe trasferito altrove la propria residenza e non sarebbe più con il medesimo convivente – va altresì condivisa la valutazione operata dal giudice di primo grado a proposito dell'impossibilità di personalizzare ulteriormente il risarcimento liquidato, stante la genericità degli elementi di giudizio allegati a tale proposito.
Va infatti tenuto presente che la tabella del Tribunale di Roma, utilizzata dal giudicante di primo grado per la liquidazione del danno in questione, consente già una valorizzazione di tale pregiudizio, e che anche in relazione al metodo di computo capitolino, non vi è motivo per ritenere che non debba trovare applicazione il principio di diritto secondo cui la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione – da parte del giudice – di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare e che devono essere allegate e provate dal danneggiato (Cass. n. 14364/2019).
2.7 Richiamato tutto quanto ex ante considerato la sentenza di primo grado va pertanto sostanzialmente confermata, con la sola precisazione che, rispetto a quanto già liquidato dal
Tribunale, compete a il versamento dell'ulteriore importo di € 23.100,00 a Parte_3 carico solidale di e , oltre agli interessi di legge dal deposito Controparte_2 Parte_1 della presente sentenza e sino al saldo effettivo.
Della quale somma poi è tenuta a manlevare il CP_1 _2
2.8 Da ultimo, lamenta infine siccome errata la statuizione sulle spese di lite che, Parte_1
a suo dire, avrebbero dovuto essere compensate sussistendo soccombenza reciproca ed osservando, a tale proposito, che senza la proposizione del giudizio, ella non avrebbe ottenuto il versamento del conguaglio rispetto all'acconto percepito prima della trattazione del giudizio di primo grado.
Obietta la compagnia d'assicurazione che la condanna alle spese del grado sarebbe da confermare, vista la sproporzione fra il quantum prospettato dall'appellante al momento dell'introduzione del giudizio e quello riconosciuto all'esito della prima fase, ed avendo la stessa comunque percepito la maggior parte del risarcimento prima dell'inizio della causa.
18 Tale motivo merita accoglimento dal momento che la sig.ra riceveva prima dell'inizio del Pt_1
giudizio il versamento della sola somma di € 100.000,00, a fronte di un risarcimento riconosciuto siccome dovuto per euro 154.681,00, ciò che la costringeva ad agire in giudizio quanto meno per la somma residua di euro 54.681,00, poi ottenuta in corso di causa, sicché deve effettivamente ritenersi che la stessa non possa ritenersi soccombente.
2.8 Quanto, infine alla liquidazione delle spese di lite di questo grado, tenuto conto:
- della circostanza che tutti gli appelli sono stati respinti, ad eccezione, in via modesta, di quelli proposti da e , Parte_3 Parte_1
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- del fatto che, in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari, per l'appello, alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto (Cass. 30.11.22 n. 35195),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
5.200,01 ed € 26.000,00,
- del fatto che in appello la fase istruttoria non si è tenuta, ritiene la Corte che le medesime debbano allora essere integralmente poste a carico di CP_1
in favore di e di e in favore di
[...] Parte_1 Controparte_2 Parte_1
, con obbligo di di manlevare in proposito il e Parte_3 CP_1 _2 integralmente compensate fra tutte le altre parti in causa, liquidandole come da prospetto che segue:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II^ grado € 1.134,00
Fase introduttiva II^ grado € 921,00
Fase decisionale II^ grado € 1.911,00
19 Totale € 3.966,00
Atteso, inoltre, l'integrale rigetto delle impugnazioni proposte da , TE Parte_4
e sussistono i presupposti per applicare il comma 1 quater dell'art. 13 del
[...] CP_1
D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dal diciassettesimo comma dell'art. 1 della legge n. 228 del
24.12.12, in forza del quale le predette parti devono versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
1) conferma integralmente la sentenza non definitiva n. 2155/2021 emessa dal
Tribunale di Verona in data 1.2021 e pubblicata l'8.11.2021;
2) in parziale riforma della sentenza definitiva n. 2097/2022 emessa e pubblicata dal
Tribunale di Verona in data 22.11.2022:
a. condanna e , in solido tra loro, a Controparte_2 Parte_1 versare l'ulteriore importo di € 21.300,00 in favore di Parte_3
oltre agli interessi di legge dalla data di deposito della presente
[...] sentenza e sino all'effettivo saldo;
b. compensa integralmente fra e la spese di lite CP_1 Parte_1
di primo grado relative alla causa rubricata sub n. 6953/16;
3) condanna e , in solido fra loro, a rifondere in Controparte_2 Parte_1
favore di le spese processuali del secondo grado che Parte_3 liquida in € 3.966,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
4) condanna a rifondere in favore di le spese CP_1 Parte_1 processuali del secondo grado che liquida in € 3.966,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
5) compensa fra tutte le altre parti le spese di questo grado di giudizio;
6) condanna a manlevare di quanto quest'ultimo CP_1 Controparte_2
risulta tenuto a versare in forza dei capi 2) e 3) della presente pronuncia;
20 7) dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dall'art. 1, diciassettesimo comma, della legge n. 228 del 24.12.12, con obbligo per le parti TE
ed di versare un ulteriore importo a titolo di Parte_4 CP_1
contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
Così deciso in Venezia in camera di consiglio il 26.2.2025.
Il Consigliere Ausiliario Est.
Dott. Pietro Repossi
Il Presidente
dott. Guido Marzella
21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione IV Civile
Composta dai Sigg.:
Dott. Guido MARZELLA Presidente
Dott.ssa Elena ROSSI Consigliere
Dott. Pietro REPOSSI Consigliere Aus. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 922/23 RG promossa in appello con citazione da
, Parte_1
(C.F. C.F._1
con l'Avv. Matteo Tirozzi come da mandato allegato all'atto di citazione in appello,
Appellante
, TE
(C.F. C.F._2
Parte_3
[...] (C.F. C.F._3
con l'Avv. Bruno Gazzola,
Appellanti
, Parte_4
(C.F. ) C.F._4
con l'Avv. Massimo Galli Righi,
Appellante
contro
CP_1
(C.F. ) P.IVA_1
con l'Avv. Leonardo Pasetto,
Appellata ed Appellante incidentale
Controparte_2
(C.F. C.F._5
contumace,
Appellato
In punto: appelli avverso la Sentenza non definitiva n. 2155/2021 emessa dal Tribunale di Verona in data 5.11.2021 e pubblicata in data 8.11.2021 nonché avverso la sentenza definitiva n.
2097/2022 emessa e pubblicata dal Tribunale di Verona in data 22.11.2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nella causa n. 922/23
parte appellante concludeva come da foglio di note scritte del 8.7.2024: “Voglia Parte_1
l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello, così giudicare: In via principale di merito: - In riforma e/o annullamento della sentenza non definitiva
2 nr. 2155/2021 emessa dal Tribunale di Verona, Dr. Ernesto D'Amico, in data 5/11/2021, pubblicata il successivo 8/11/2021 e della sentenza nr. 2097/2022 emessa dal Tribunale di Verona, Dr.
Ernesto D'Amico, in data 5/11/2021, pubblicata il successivo 8/11/2021 e della sentenza nr.
2097/2022 emessa dal Tribunale di Verona, Dr. Ernesto D'Amico, in data 22/11/2022 e pubblicata alla medesima data, entrambe non notificate, accogliere il presente gravame e, per l'effetto, dichiararsi il signor unico ed esclusivo responsabile del sinistro occorso in Controparte_2
Malcesine il 15/02/2011 alle ore 18.30 circa tra il mezzo Fiat Doblò Tg. EB005WL, condotto dallo stesso e il veicolo Opel Corsa Tg. AG814ZD, condotta dalla signora e di Parte_4
proprietà dell'attrice e, pertanto, condannarsi il medesimo signor e la società Controparte_2
, in via solidale tra loro, a risarcire, alla luce delle risultanze della perizia redatta dal CP_1 dotto alla signora , al netto degli acconti già ricevuti rispettivamente Per_1 Parte_1 di € 100.000,00 e di € 150.000,00 come da distinte autorizzazioni del Giudice Tutelare, e al netto di quanto già liquidato nel primo grado di giudizio, le residue seguenti somme: € 12.720,50 quale
50% del complessivo danno biologico riconosciuto dal primo grado di giudizio, € 240.000,00 a titolo di danno morale/esistenziale/ e per le sofferenze pubbliche dalla stessa subite a causa delle gravissime lesioni riportate dal figlio nel sinistro de quo per un totale Parte_3
complessivo pari a € 252.720,05, o quella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa da liquidarsi anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria;
ovvero, nella comunque non creduta ipotesi, questa Ecc.ma Corte dovesse ritenere vi fosse nella causazione del sinistro de quo un concorso di colpa tra i conducenti dei due veicoli, condannarsi il signor e a risarcire alla signora Controparte_2 CP_1
per la quota di responsabilità ritenuta dal Giudice sulla residua somma, detratti Parte_1
gli acconti e quanto già riconosciuto, di € 252.720,50. In ogni caso: Condannare gli appellati al pagamento delle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: Si insiste per
l'ammissione dei capitoli di prova nr. 17 e 19 di cui alla memoria ex art. 183/VI n. 2 c.p.c. del
26/05/2017 in modo da dimostrare ulteriormente le condizioni di vita e le problematiche che la signora ha dovuto affrontare e affronta quotidianamente.” Pt_1
Parte appellata ed appellante incidentale all'udienza di precisazione delle conclusioni CP_1
del 9.10.2024 concludeva come da foglio di p.c.: Voglia questa Ecc.ma Corte in riforma delle sentenze impugnate, rigettato l'appello proposto sia in riferimento all'an che al quantum e in accoglimento del nostro appello incidentale: A. affermata l'esclusiva responsabilità di Parte_4 nella causazione del sinistro, respingere il proposto appello perché infondato in fatto e
[...]
diritto; B. affermato esistente nesso causale tra l'omesso utilizzo delle cinture e le lesioni patite dal
3 trasportato, dichiarare l'esclusiva responsabilità del trasportato stesso, perché maturo e imputabile, in ordine ad ogni esito da lui patito ovvero in alternativa dei suoi genitori ex art. 2048
c.c. ovvero, ancora, della sorella conducente alla cui custodia era stato affidato;
C. fermo il medesimo nesso dichiarare, anche in via alternativa, che ed il fratello Parte_4 trasportato (e/o i suoi genitori ex art. 2048 c.c.) hanno cooperato nella determinazione degli esiti lesivi e che la sommatoria dei singoli loro apporti è pari al 100 % ovvero a percentuale ben prossima;
D. condannare l'appellante alle spese e compensi di entrambi i gradi oltre al rimborso forfettario e ad ogni altro accessorio, nonché a sensi dell'art, 96 c.p.c. 3° co. anche al pagamento di una somma pari al doppio della somma che sarà liquidata per compensi o a quella diversa che si riterrà di giustizia.
Nella causa n. 940/23
parte appellante , in proprio e in qualità di curatore speciale di TE Parte_3
precisava le conclusioni come da note scritte del 9.10.2024:in via principale: condannarsi
[...]
, via Gardesana 258-37018 Malcesine, la compagnia assicuratrice , Controparte_2 CP_1
con sede in largo Ugo Irneri 1- 34123 Trieste, in persona del legale rappr. pro tempore,
[...]
, via Pisort 1 - 37018 Malcesine, a risarcire in solido tra loro, tutti i danni subiti dagli attori Pt_1
nel sinistro stradale suddetto, così rispettivamente quantificati:
- per :(al risarcimento di tutti i danni quantificati per) invalidità temp. Parte_3 assoluta € 60.175,00 danno biologico con massima personalizzazione 25% come da attuali €
1.299.763,00 tabelle del tribunale di Milano ulteriore personalizzazione per la peculiarità del caso
€ 500.000,00 mancato reddito da lavoro € 506.042,56 mancato reddito da pensione di vecchiaia €
114.660,00 assistenza continua diurna e notturna € 2.811.400,82, retta e trasporto Centro di assistenza Arco (TN) € 39.637,00 spese per integrazione presidi sanitari € 162.000,00 spese sostenute e ritenute congrue dal CTU € 69.265,00 rimborso CTU tecnico ricostruttiva € 1.170,27 rimborso CTU medico legale € 1.000,00 rimborso CT di parte medico legale € 7.320,00, sommano €
5.572.372,09 acconti a detrarre, complessivamente versati in corso di causa. dall'estromessa
, a manleva della sola € 2.000.000,00 - residuano € 3.572.372,09 o CP_3 Parte_1
quella maggiore/minore somma ritenuta di Giustizia, oltre agli interessi e rivalutazione dal fatto al saldo.
- per (al risarcimento di tutti i danni quantificati per) perdita del rapporto TE
parentale € 450.000,00, acconti a detrarre, complessivamente versati in corso di causa
4 dall'estromessa , a manleva della sola € 250.000,00 - residuano € CP_3 Parte_1
200.000,00 o quella maggiore/minore somma ritenuta di Giustizia, oltre agli interessi e rivalutazione dal fatto al saldo;
compensi d'Avvocato interamente rifusi per entrambi i gradi di giudizio, come da tariffe ministeriali in vigore. In via subordinata: qualora codesta Corte d'Appello valutasse un concorso di colpa, e tenendo presente che il sinistro non si sarebbe verificato ove avesse mantenuto una velocità coerente con le condizioni di tempo, di luogo e Controparte_2
con il limite di velocità vigente sul luogo del sinistro, quantificarsi la colpa a carico del _2
quanto meno nella misura dell'80%, con relativa condanna di , via Gardesana Controparte_2
258-37018 Malcesine, , con sede in largo Ugo Irneri 1- 34123 Trieste, in persona del CP_1
legale rappr. pro tempore, e , via Pisort 1 - 37018 Malcesine, a risarcire in solido Parte_1 tra loro, tutti i danni subiti dagli attori nel sinistro stradale suddetto, al netto per quanto riguarda la sola della somma di € 2,000,000.00 già versati in corso di causa dall'estromessa Parte_1
, danni come sopra quantificati, ridotti della percentuale del 20% o quella maggiore CP_3
e minore percentuale che dovesse risultare di Giustizia anche in via equitativa, oltre agli interessi e rivalutazione dal fatto al saldo;
compensi d'Avvocato interamente rifusi per entrambi i gradi di giudizio, come da tariffe ministeriali in vigore. In via istruttoria: si insiste per l'ammissione del capitolo di prova N° 8 dell'atto di citazione in primo grado e per l'audizione dei relativi testi.
Per parte appellata In riferimento all'appello promosso da in CP_1 TE
proprio e in qualità di curatore speciale di , voglia questa Corte in totale Parte_3
riforma delle sentenze impugnate, rigettato l'appello proposto sia in riferimento all'an che al quantum e in accoglimento del nostro appello incidentale: 1. rilevata anche d'ufficio l'incidenza causale del comportamento di guida di dichiararne l'esclusiva responsabilità e Parte_4
comunque escludere ogni onere in capo agli appellati;
2. rilevata anche d'ufficio l'incidenza causale dell'omesso uso delle cinture da parte di sulle lesioni patite e la Parte_3 sua maturità dichiararne la esclusiva responsabilità. Ove tanto non si ritenga, in ordine a maturità ed imputabilità, dichiari questa Corte che la responsabilità va attribuita, ex art. 2048 c.c., ai genitori e/o alla sorella, comunque escludendo ogni onere in capo agli appellati;
3. rigettare
l'inammissibile istanza istruttoria formulata dall'appellante abilitandoci, ove mai, alla prova contraria;
4. condannarsi gli appellanti alle spese e compensi sia del 1° che di questo 2° grado oltre al rimborso forfettario e ad ogni altro accessorio nonché a sensi dell'art, 96 c.p.c. 3° co. anche al pagamento di una somma pari al doppio della somma che sarà liquidata per compensi o a quella diversa che si riterrà di giustizia.
5 Per parte appellata in riferimento all'appello promosso da in CP_1 TE
proprio e in qualità di curatore speciale di voglia questa Corte in totale Parte_3
riforma delle sentenze impugnate, rigettato l'appello proposto sia in riferimento all'an che al quantum e in accoglimento del nostro appello incidentale:
1. rilevata anche d'ufficio l'incidenza causale del comportamento di guida di dichiararne l'esclusiva responsabilità e Parte_4
comunque escludere ogni onere in capo agli appellati;
2. rilevata anche d'ufficio l'incidenza causale dell'omesso uso delle cinture da parte di sulle lesioni patite e la Parte_3
sua maturità dichiararne la esclusiva responsabilità. Ove tanto non si ritenga, in ordine a maturità ed imputabilità, dichiari questa Corte che la responsabilità va attribuita, ex art. 2048 c.c., ai genitori e/o alla sorella, comunque escludendo ogni onere in capo agli appellati;
3. rigettare
l'inammissibile istanza istruttoria formulata dall'appellante abilitandoci, ove mai, alla prova contraria;
4. condannarsi gli appellanti alle spese e compensi sia del 1° che di questo 2° grado oltre al rimborso forfettario e ad ogni altro accessorio nonché a sensi dell'art, 96 c.p.c. 3° co. anche al pagamento di una somma pari al doppio della somma che sarà liquidata per compensi o a quella diversa che si riterrà di giustizia.
Per parte appellata : come da note scritte per l'udienza del 5.2.2025. Parte_1
Nella causa n. 944/23
parte appellante precisava le conclusioni come da atto di appello ovvero: dato Parte_4 atto che il sinistro avvenuto in Malcesine (VR) il 15 febbraio 2011 verso le ore 18,30 circa tra la vettura Opel Corsa targata AG814ZD, di proprietà di e sulla quale era trasportato Parte_1
l'attore e condotto dall'attrice, ed il furgone Fiat targato EB005WL, condotto dal proprietario
, è avvenuto per fatto e colpa esclusivi dello stesso . Controparte_2 Controparte_2
Nel merito: condannarsi e la compagnia assicuratrice in persona Controparte_2 CP_1
del legale rappresentante pro tempore, a risarcire tutti i danni subiti dalla attrice nel sinistro stradale suddetto, così quantificati: al pagamento in favore della appellante della somma di €
154.895,00 (200.000,00 meno la somma di euro 45.105,00 corrisposte da in esecuzione CP_1
dell'impugnata sentenza del Tribunale di Verona) a titolo di danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale con il fratello, o quella maggiore-minore somma che dovesse risultare di
Giustizia anche in via equitativa, oltre agli interessi e rivalutazione dalla data dell'evento al saldo;
ancora nel merito e in subordine: qualora codesta Corte d'Appello valutasse un concorso di colpa,
e tenendo presente che il sinistro non si sarebbe verificato ove avesse Controparte_2
6 mantenuto una velocità coerente con le condizioni di tempo, di luogo e con il limite di velocità vigente, quantificare la colpa prevalente a carico del quanto meno nella misura _2
dell'80%, con relativa condanna dei convenuti al pagamento in favore dell'appellante della soma quanto meno di euro 124.000,00 , o quella maggiore-minore somma che dovesse risultare di
Giustizia anche in via equitativa, oltre agli interessi e rivalutazione dal dì del fatto al saldo;
spese e compensi di avvocato interamente rifusi per entrambi i gradi di giudizio, ricalcolando e rivalutando le spese di primo grado.
Per parte appellata in relazione alle cause riunite n. 922/2023 – 940/2023 – CP_1
944/2023 R.G. venivano precisate come segue: A. rilevata anche d'ufficio l'incidenza causale del comportamento di guida di nella causazione del sinistro, ne dichiari l'esclusiva Parte_4 responsabilità e comunque escluda ogni onere risarcitorio in capo agli appellati;
B. rilevata anche
d'ufficio l'incidenza causale dell'aver consentito al fratello di non cinturarsi rispetto alle lesioni da questi patite, ne dichiari l'esclusiva responsabilità in ordine ad ogni esito, ancora escludendo ogni onere in capo agli appellati;
C. rilevata anche d'ufficio l'incidenza causale dell'omesso uso della cintura da parte del fratello rispetto alle lesioni da costui patite dichiari che ed _4 _4
il fratello trasportato (e/o i suoi genitori ex art. 2048 c.c.) hanno fattivamente e integralmente cooperato nella determinazione degli esiti lesivi e che la sommatoria dei rispettivi loro apporti interdice ogni onere in capo agli appellati;
D. condannarsi l'appellante alla Parte_4
restituzione della somma complessiva di euro 52.400,60 ricevuta da per capitale e spese in CP_1
esecuzione della sentenza di primo grado;
E. condannarsi l'appellante alle Parte_4
spese e compensi sia del 1° che di questo 2° grado oltre al rimborso forfettario e ad ogni altro accessorio;
F. condannarsi l'appellante a sensi dell'art, 96 c.p.c. 3° co. anche al pagamento di una somma pari al doppio della somma che sarà liquidata per compensi o a quella diversa che si riterrà di giustizia.
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Il giudizio di primo grado
conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Verona le società Parte_1 Controparte_2
assicuratrice e al fine di sentirli condannare, in solido CP_1 Controparte_4
tra loro, al pagamento del complessivo importo di Euro 679.540,00 quale risarcimento per i danni materiali, morali e assistenziali subiti dalla stessa a seguito del sinistro stradale occorsole in data
7 25.2.2011 in Malcesine (VR) per fatto e colpa esclusivi del Sig. tesso, ove il di lei figlio, _2
, aveva riportato gravi lesioni personali. Parte_3 _4
In particolare, l'attrice deduceva:
- che quel giorno, intorno alle h. 18.30, la sua vettura, guidata dalla figlia e _4
con a bordo quale trasportato il figlio aveva sbandato nell'affrontare una _4 curva destrorsa e, dopo un testa coda, aveva occupato l'opposta corsia di marcia,
- che ivi era stata colpita sul lato posteriore destro dal furgone condotto dal il quale marciava ad elevata velocità, _2
- che il figlio , a causa del sinistro, in qualità di terzo trasportato, aveva Parte_3
riportato gravissime conseguenze che gli avevano provato un'invalidità permanente del 98-99%,
- che la predetta circostanza aveva determinato, anche per lei, gravi conseguenze sul piano fisico e psichico.
In seguito alla costituzione delle altre parti, che facevano presente che parallelamente al giudizio pendeva altra causa parzialmente connessa (R.G. 6952/2016) proposta da , TE
padre e procuratore speciale del figlio , sempre nei confronti dei medesimi convenuti Parte_3
e volta ad ottenere il risarcimento di tutti i danni conseguenti al sinistro de quo, veniva chiesta da la riunione dei due procedimenti ad un terzo giudizio pendente (R.G. 1061/2015), CP_1 promosso da , sorella di e figlia dell'attrice, per il risarcimento dei Parte_4 Parte_3 danni propri.
Estromessa dal giudizio la società con la quale l'attrice e gli attori delle Controparte_5
altre due cause parallele avevano raggiunto un accordo transattivo, l'attrice riduceva quindi la propria domanda nei confronti della convenuta ad Euro 529.540,00. CP_1
In seguito a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.7.2018, il Giudice Dott.ssa Fin, disponeva CTU cinematica, riservando all'esito l'eventuale ammissione di quella medico-legale e respingendo, al contrario, gli ulteriori mezzi istruttori richiesti.
Esperita poi anche perizia medico-legale sia su che sull'attrice Parte_3 Parte_1
, con incarico affidato al Dott. il Tribunale disponeva quindi l'assunzione delle
[...] Per_1
prove orali ed escussi i testi fissava udienza di p.c. al 12.5.2021, dove il nuovo G.I. designato, Dott.
D'Amico, tratteneva la causa in decisione.
8 Con la sentenza non definitiva n. 2155/2021 emessa e pubblicata in data 5.11.2021, il giudice di primo grado statuiva: “Il Giudice, non definitivamente decidendo, così dispone:
1. dichiara che la responsabilità dell'incidente automobilistico per cui è causa è da ascriversi in parti uguali tra
l'attrice ed il convenuto;
2. rimette la causa in istruttoria Parte_4 Controparte_2 come da separata, contestuale ordinanza.”
Esperito senza esito un tentativo conciliazione e assunta nuovamente in decisione la causa, questa era decisa con la sentenza definitiva n. 2097/2022, emessa in data 22.11.2022, in forza della quale il Tribunale di Verona statuiva: “Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nelle cause riunite, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, richiamata la sentenza non definitiva emessa in data 5.11.2021 in tema di an debeatur, così dispone:
- Causa n. 6952/2016 RG:
1. condanna i convenuti e , in solido tra loro, al pagamento in favore Controparte_2 CP_1
dell'attore , dell'importo complessivo di € 1.240.408,20, che dovrà Parte_3
devalutarsi alla data del sinistro, e da esso dovrà essere detratto l'acconto di € 1.000.000, da devalutarsi parimenti alla data del sinistro;
sulle cifre così ottenute dovranno essere poi calcolati, dalla data del sinistro, gli interessi legali sull'intero capitale rivalutato anno per anno sino al pagamento del primo acconto, sulla restante somma sino al secondo acconto e sul residuo importo sino alla data della presente sentenza;
spetteranno poi, sulla somma residua così determinata, i soli interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo;
2. condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore Parte_1 [...]
, dell'importo complessivo di € 1.240.408,20, che dovrà devalutarsi alla data del Parte_3
sinistro, e ca esso dovrà essere detratto l'acconto di € 1.000.000, da devalutarsi parimenti alla data del sinistro;
sulle cifre così ottenute dovranno essere poi calcolati, dalla data del sinistro gli interessi legali sull'intero capitale rivalutato anno per anno sino al pagamento del primo acconto, sulla restante somma sino al secondo acconto e sul residuo importo sino alla data della presente sentenza;
spetteranno poi, sulla somma residua così determinata, i soli interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo;
3. respinge le domande di;
compensa per metà le spese di lite per quanto TE
concerne , ponendo l'ulteriore metà a carico dei convenuti Parte_3 _2
, e , in solido tra loro, metà che liquida in euro 25.000, oltre
[...] CP_1 Parte_1
IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%;
9
4. compensa interamente le spese delle due CCTTUU espletate;
condanna alle Parte_5
spese di lite in favore delle convenute costituite e , spese che liquida per Parte_1 CP_1
ciascuna delle suddette parti in € 20.000, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%.
- Causa n. 6953/2016 RG:
a. respinge le domande proposte dall'attrice ; Parte_1
b. condanna alle spese di lite in favore della convenuta costituita , Parte_1 CP_1
spese che liquida in € 20.000, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al l5%.
- Causa n. 1061/2015 RG:
I. condanna i convenuti e , in solido tra loro, al pagamento in favore Controparte_2 CP_1
dell'attrice della somma di € 45.105, oltre interessi legali dalla data della Parte_4
presente sentenza al saldo;
II. compensa per metà le spese di lite, ponendo l'ulteriore metà a carico dei convenuti _2
e , in solido tra loro, metà che liquida in € 5.000, oltre IVA, CPA e rimborso
[...] CP_1
forfettario al 15%.
1.2 Il giudizio d'appello
Con l'atto di citazione in appello impugna il predetto provvedimento lamentando: Parte_1
- l'omessa e/o insufficiente motivazione circa la recezione da parte del Giudice di primo grado delle risultanze emerse nella relazione cinematica, la quale risulterebbe basata su mere presunzioni,
- la mancata considerazione del Tribunale di Verona dell'eccezionalità dell'evento e delle gravi e continue ripercussioni subite e subende dall'appellante a causa delle condizioni di vita del figlio,
- l'errata applicazione del principio della soccombenza in relazione alla disposta condanna alle spese processuali.
Si costituiva in giudizio l'appellata chiedendo il rigetto dell'opposto gravame e CP_1
proponendo altresì appello incidentale con il quale instava affinché il sinistro de quo andasse addebitato all'esclusiva responsabilità della conducente ovvero, in via gradata Parte_4
10 ed alternativa, al trasportato stesso laddove ritenuto maturo ed imputabile, ovvero ancora ai genitori del medesimo, sussistendo culpa in educando.
Con provvedimento della Corte d'appello in data 7.12.2023 alla presente causa venivano quindi riunite la n. 940/23 e la n. 944/23, rispettivamente relative agli appelli proposti da TE
, in proprio ed in nome del figlio , e da , nell'ambito delle
[...] Parte_3 Parte_4
quali:
- entrambi lamentano l'errore di giudizio consistente nel non aver considerato il giudice di prime cure che, a seguito del primo urto contro il muro, autonomamente provocato dalla conducente , gli occupanti non avrebbero subito Parte_4
danno alcuno e che la grave invalidità riportata da sarebbe Parte_3
invece unicamente derivata dal secondo urto innescato dal conducente del Fiat
IO US che procedeva a velocità eccessiva tale da non poter _2 evitare la collisione con l'auto di proprietà di e condotta dalla Parte_1 figlia su cui si trovava, senza cintura di sicurezza, l'altro figlio _4
, Parte_3
- il padre del minore si duole del mancato risarcimento di una serie di voci di danno compiutamente esposte più oltre.
A seguito della prima udienza celebratasi in data 6.12.2023, la Corte d'Appello di Venezia fissava l'udienza del 18.12.2024 (successivamente anticipata al 9.10.2024) assegnando, previa remissione in termini dell'appellante nella causa 944/23, i termini di cui all'art. 189 c.p.c. Parte_4
per note di udienza, comparse conclusionali e memorie di replica.
2. MOTIVI DELLA DECISIONE
Per ragioni di ordine logico ed in quanto fra loro strettamente collegati, i motivi dell'appello principale e di quelli incidentali relativi alla ricostruzione della dinamica del sinistro ed alla attribuzione delle rispettive responsabilità vanno trattati unitariamente.
2.1 Sotto un primo profilo, va osservato come la compagnia d'assicurazione appellata critichi le statuizioni assunte nell'an da parte del Tribunale di Verona nella sentenza non definitiva n.
2155/2021, osservando che, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di prime cure,
andava considerato maturo e imputabile in relazione al mancato uso della Parte_3 cintura di sicurezza, e quindi dichiarato esclusivo responsabile delle lesioni subite.
11 Diversamente opinando sul concorso diretto del trasportato, ritiene poi la compagnia che delle conseguenze del sinistro debba comunque essere dichiarata responsabile, nella percentuale del
50%, da aggiungersi a quella già addebitata con la sentenza non definitiva, la conducente Parte_4
, sussistendo culpa in vigilando quanto al mancato allaccio della cintura da parte del
[...] fratello trasportato.
Ancora in subordine, si lamenta che il Tribunale non abbia addebitato la piena responsabilità dell'evento lesivo in capo ai genitori del minore, ed , ex art. Parte_1 Persona_2
2048 C.c., dovendosi al contrario ravvisare in proposito una culpa in educando e sostenendo che, per i predetti motivi, essa sarebbe dovuta andare esente da ogni addebito risarcitorio.
Con riferimento al quantum del risarcimento liquidato, poi, la compagnia d'assicurazione protesta che non avrebbe avuto alcun diritto a pretendere ristori di sorta, avendo, rispetto Parte_1 alla somma di euro € 154.681 liquidati a suo favore all'esito della prima fase di giudizio, di fatto già percepito complessivamente la maggior somma di € 250.000,00, tra l'altro, per l'importo di euro € 150.000,00, pure in difetto di autorizzazione (da ritenersi non documentata) e quindi in pregiudizio del figlio macroleso.
afferma invece che, essendo la propria vettura già ferma al momento Parte_1
dell'impatto con il furgone, che ben avrebbe potuto evitarla se avesse marciato a velocità corretta, l'intera responsabilità dell'evento debba essere addebitata al conducente di quest'ultima, pure essendo censurabile l'affermazione del Tribunale secondo cui le gravissime lesioni riportate da sarebbero state causate dal fatto che, non indossando le cinture Parte_3
di sicurezza, sarebbe stato sbalzato, dopo il primo urto, dalla sua iniziale posizione, in altra più esposta alla collisione con il furgone.
e sostengono invece che il danno patito dal minore sarebbe Pt_2 Parte_4
esclusivamente ascrivibile al secondo urto, dal momento che a seguito della iniziale perdita di controllo della vettura e dell'urto contro il muro lo stesso non avrebbe riportato danni apprezzabili.
Considerate cumulativamente tutte le dedotte questioni, ritiene il collegio che il riparto della responsabilità nella causazione dell'incidente stradale avvenuto il 15.2.2011 a Malcesine debba essere definito in maniera conforme a quanto già deciso in primo grado con l'attribuzione della quota del 50% in capo ad entrambi i conducenti dei mezzi in esso coinvolti.
12 Da un lato, invero, va considerato, siccome accertato nella perizia cinematica del Geom. Per_3
disposta dal giudice di primo grado (pag. 25):
- che la velocità del Fiat IO è stata ricostruita in sede di CTU siccome significativamente superiore a quella vigente in loco e quindi correttamente ritenuta non prudenziale rispetto alle circostanze dell'ora notturna e della pioggia in corso,
- che, d'altro canto, se il predetto mezzo avesse mantenuto una velocità entro il limite previsto dei 50 km\h, il avrebbe avuto la possibilità di evitare la _2
collisione contro la vettura antagonista ormai ferma dopo il primo urto contro il muro.
D'altro canto, però, non può nemmeno dimenticarsi come sia stata a dare Parte_4 comunque scaturigine alla serie causale conclusasi con la collisione fra le due vetture ed al prodursi delle gravissime lesioni a carico di : Parte_3
- in parte per avere determinato con la propria condotta di guida inesperta ed imperita, che la portava ad affrontare la curva in maniera azzardata, la perdita di controllo del mezzo, che finiva per scarrocciare sull'opposta corsia di marcia venendo ad intralciare la marcia degli altri veicoli,
- in parte per non aver curato che il fratello minorenne indossasse la cintura di sicurezza, aggravando in maniera esponenziale i danni che sarebbero conseguiti in ipotesi di utilizzo dei sistemi di ritenzione,
e così venendo a concorrere nella produzione dell'evento lesivo unitamente all'elemento della velocità eccessiva e non prudenziale tenuta nelle fasi immediatamente precedenti l'urto del furgone IO, in maniera tale da fornire un apporto sostanzialmente paritario a quello dell'altro mezzo, che veniva all'improvviso a trovarsi ostruita la carreggiata di marcia dal veicolo di cui aveva perso il controllo. Parte_4
Rispetto al quale riparto delle responsabilità non hanno poi pregio le critiche svolte in via incidentale sul concorso colposo dello stesso danneggiato, , ovvero in Parte_3
merito ad una culpa in educando da parte dei genitori, ai fini dell'attribuzione della responsabilità dell'evento ex art. 1227 comma 1 C.c, dal momento che di tali condotte si è in realtà già tenuto conto nella determinazione appena sopra compiuta della quota di responsabilità nella determinazione del sinistro attribuibile a . Parte_4
13 Mentre, con riferimento alla irrilevanza sul piano causale relativo al prodursi delle lesioni, del mancato utilizzo delle cinture, dedotta dai , va sottolineata l'infondatezza di tale _4
posizione ove si ricordi che – ai fini della attribuzione di un concorso colposo al danneggiato sotto tale profilo – la valutazione del giudice postula un giudizio ipotetico e controfattuale in base al quale ricostruire cosa sarebbe accaduto nell'ipotesi in cui ciascuno dei due soggetti avesse tenuto la condotta alternativa corretta e confrontare le condotte colpose di danneggiante e danneggiato
(Cass. 11656/2022 e 14358/2018).
Il che, con riferimento alla fattispecie – tenuto conto della circostanza che il CTU cinematico non ha preso posizione univoca a proposito di quale tra i due urti, rispettivamente innescati dalla
[...]
e dal avesse maggiormente determinato le gravi lesioni subite dal trasportato – _4 _2 vale appunto a riconoscere la probabile sussistenza di una paritaria valenza causale riconducibile alle predette circostanze, ciò che giustifica la disposta attribuzione a carico di Parte_4
di un concorso di colpa nella predetta misura del 50%.
Laddove poi, con riguardo alla censura secondo cui il giudice avrebbe acriticamente recepito le risultanze della perizia cinematica, la quale risulterebbe a sua volta basata su mere presunzioni, vale solo ricordare:
- da un lato, come le risultanze del richiamato elaborato tecnico cinematico siano in realtà di per sé ben chiare e concludenti in punto di ricostruzione fattuale e attribuzione di responsabilità, anche alla luce di quanto sin qui osservato, e comunque non fatte oggetto di una critica puntuale tale da sminuirne l'obiettività,
- d'altro lato, come, secondo l'orientamento di legittimità, il giudice del merito ben possa stendere la propria motivazione recependo le conclusioni del consulente tecnico, senza che ciò comporti violazione di legge, avendo Cass. 17.4.19 n. 10747 affermato che il magistrato, quando aderisce alle conclusioni del consulente che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento e non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese, perché incompatibili con le argomentazioni accolte.
14 2.2 Sotto un secondo profilo, invece, deve valutarsi la fondatezza del secondo motivo di appello principale formulato da , la quale lamenta la mancata considerazione da parte del Parte_1
Tribunale di Verona dell'eccezionalità dell'evento e delle gravi e continue ripercussioni subite e subende dall'appellante a causa delle condizioni di vita del figlio, ciò che dovrebbe condurre a riconsiderare l'entità del danno riflesso, erroneamente liquidato con insufficiente motivazione sulla base delle tabelle romane a preferenza di quelle milanesi, malgrado la sentenza sia stata depositata nel novembre 2022, quando queste ultime erano già state aggiornate con il sistema a punti ritenuto congruo dalla Cassazione.
Applicando, infatti, il criterio milanese al caso di specie, si avrebbe avuto un più equo risultato di euro 356.690,00 anziché di euro 128.040,00.
Evidenzia inoltre l'appellante che nel calcolo del giudice di prime cure vi sarebbe anche un errore materiale determinato dal computo del danno riflesso effettuato attribuendo il punteggio relativo all'età del soggetto da risarcire considerando la fascia di età da 51 a 60 anni (4 punti), invece che quella corretta da 41 a 50 giacché al momento del sinistro ella aveva da poco compiuto 47 anni.
Tale doglianza non ha fondamento.
Le tabelle del Tribunale di Milano 2022 riguardano il danno parentale, che presuppone la perdita per decesso del congiunto e non risultano direttamente applicabili alla fattispecie di macrolesioni, con la conseguenza che non risulta censurabile l'utilizzo in via analogica delle tabelle romane, dato che la relativa scelta risponde alle facoltà discrezionali proprie del giudice. E d'altronde, anche considerando la fascia di età corretta di , l'esito del conteggio non Parte_1
muterebbe, posto che l'ammontare del risarcimento complessivamente rideterminato con l'aumento del 20% di quanto riconosciuto dal giudice di primo grado, sarebbe comunque inferiore agli importi complessivamente ricevuti dall'attrice in quanto effettivamente corrisposti dalla compagnia appellata e incassati dall'appellante (euro 250.000).
Ad ulteriore conferma della predetta circostanza, vanno d'altro canto richiamate le risultanze del verbale di udienza del 14.9.2022 nella causa n. 6952/2016 in cui i procuratori delle parti dichiaravano che “.. il massimale di € 2.500.000, messo a disposizione da è stato suddiviso CP_3
tra le restanti parti su loro accordo in modo che € 2.000.000 andassero a , Parte_3
€ 250.000 a de € 250.000 a ”. Parte_1 TE
15 2.3 Sotto un terzo profilo, per quanto attiene ai motivi di appello con i quali TE
critica il mancato riconoscimento in favore del figlio dell'aumento tabellare previsto a titolo di personalizzazione – il quale, essendo desumibile anche dal fatto notorio, non terrebbe conto né delle risultanze delle prove testimoniali (verbale del 2.2.2021 nella causa n. 6952/2016) sulle attività svolte da prima dell'incidente (pallavolo e sci), né della Parte_3
compromissione irreversibile delle aspettative del minore adolescente riguardo ad un normale sviluppo della vita sessuale – a parte la palese genericità delle circostanze allegate a sostegno di tale affermato deficit e la natura poco ortodossa delle misure ideate per fronteggiarlo prospettati dall'appellante, che ipotizzerebbe il ricorso a professioniste del settore, è sufficiente osservare come il bareme medico-legale di un danno biologico del 98-99 % già di per sé si faccia carico di tali problematiche, normalmente conseguenti ad una tale gravissima compromissione della integrità fisica del soggetto sicché il relativo indennizzo deve considerarsi già ricompreso nella predetta valutazione tabellare.
2.4 Sotto un quarto profilo – avuto riguardo agli ulteriori motivi di doglianza sollevati con riferimento alla liquidazione del danno patrimoniale riconosciuto a , in Parte_3
forza dei quali si lamenta il mancato ristoro delle spese da sostenersi per l'ausilio di una badante e l'acquisto di veicoli speciali per il trasporto del disabile nonché la mancata considerazione della quattordicesima mensilità di uno stipendio nel settore turistico nel calcolo del danno futuro relativo al venir meno di ogni capacità lavorativa e di un indennizzo per il mancato reddito da pensione di vecchiaia – una volta riesaminati gli elementi documentali di riferimento e la perizia in atti, ritiene il collegio che possa ritenersi insufficiente la sola liquidazione della spesa futura riconosciuta dal primo giudice per l'acquisto di veicoli speciali, e che era stata determinata in via previsionale nel numero di tre veicoli per l'intera durata della vita del danneggiato, tenuto conto delle sue aspettative di vita, per l'ammontare complessivo di euro 69.300, attesa la spesa documentata e ritenuta congrua dal CTU, di un primo veicolo, pagato € 23.100,00.
Considerato infatti che l'evoluzione tecnica dei presidi medicali in prospettiva di costante miglioramento delle attuali dotazioni potrebbe implicare l'eventualità, assai probabile, di sostituire più di tre volte il veicolo, si ritiene maggiormente congrua la liquidazione dell'importo complessivo di € 92.400,00, considerando l'acquisto di quattro veicoli speciali.
Non può invece essere accolto il motivo di censura mosso al capo della decisione gravata che riguarda i costi futuri di assistenza, dal momento che il Tribunale ha già debitamente liquidato tale posta nell'importo di euro 68.854,25 quanto alle spese già sostenute ed in quello di euro
16 263.148,55 quanto a quelle future, tenendo correttamente conto del loro presumibile ammontare, di quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento e del coefficiente di capitalizzazione da utilizzare in considerazione dell'età del danneggiato.
Ed analogamente, vanno disattese le critiche svolte sul mancato conteggio della quattordicesima mensilità in relazione ad un ipotetico stipendio nel settore turistico e sull'omesso riconoscimento di un indennizzo per il mancato reddito da pensione di vecchiaia.
Ad avviso del Collegio, tali voci di danno o non possono essere incluse nel computo del reddito figurativo di specie o sono già state considerate, in quanto, come già ben evidenziato in primo grado:
- con riferimento alla prima di esse, non è stato tempestivamente fornito in giudizio alcun elemento probatorio attinente alle inclinazioni del ragazzo ed agli studi compiuti tale da far presumere che si sarebbe effettivamente Parte_3
impiegato in quel settore, sicché la già avvenuta liquidazione del danno sulla base di uno stipendio medio di quell'ambito è più che sufficiente a ristorare il danno patito,
- con riguardo alla seconda, il risarcimento del danno patrimoniale è stato in realtà compiuto senza effettuare alcuna detrazione relativa allo scarto tra vita fisica e vita lavorativa, conseguendone che nel computo del dovuto si è già tenuto conto anche del periodo relativo alla pensione.
2.5 Sotto un quinto profilo, considerate le doglianze sollevate sul quantum del risarcimento liquidato a favore di – già ampiamente ristorato in forza delle somme ripartite TE
a seguito della transazione con Unipolsai S.p.A. – i motivi di appello svolti in merito alle caratteristiche della lesione del rapporto parentale appaiono palesemente generici e, pertanto, inidonei a riformare la decisione assunta da parte del Tribunale, il quale risulta aver fatto congrua applicazione dei vari parametri previsti in materia dalle tabelle romane, e dovendosi anche condividere a tale proposito il rilievo che con l'acconto di euro 250.000,00 ricevuto da CP_3 il risarcimento del danno subito dall'appellante risultava in realtà già conseguito al
[...] momento della decisione gravata.
2.6 Sotto un sesto profilo – quanto ai motivi di appello formulati da parte di in Parte_4
relazione al fatto che non si sarebbe tenuto conto delle caratteristiche peculiari del rapporto parentale con il fratello, connotate dal profondo dolore dato dall'impossibilità di una evoluzione
17 positiva del legame con , irrimediabilmente leso dall'infortunio, e che dovrebbe Parte_3
portare al riconoscimento a suo favore di una somma pari ad € 200.000,00 già decurtata di una quota prudenziale per via del fatto che in corso di causa ella avrebbe trasferito altrove la propria residenza e non sarebbe più con il medesimo convivente – va altresì condivisa la valutazione operata dal giudice di primo grado a proposito dell'impossibilità di personalizzare ulteriormente il risarcimento liquidato, stante la genericità degli elementi di giudizio allegati a tale proposito.
Va infatti tenuto presente che la tabella del Tribunale di Roma, utilizzata dal giudicante di primo grado per la liquidazione del danno in questione, consente già una valorizzazione di tale pregiudizio, e che anche in relazione al metodo di computo capitolino, non vi è motivo per ritenere che non debba trovare applicazione il principio di diritto secondo cui la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione – da parte del giudice – di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare e che devono essere allegate e provate dal danneggiato (Cass. n. 14364/2019).
2.7 Richiamato tutto quanto ex ante considerato la sentenza di primo grado va pertanto sostanzialmente confermata, con la sola precisazione che, rispetto a quanto già liquidato dal
Tribunale, compete a il versamento dell'ulteriore importo di € 23.100,00 a Parte_3 carico solidale di e , oltre agli interessi di legge dal deposito Controparte_2 Parte_1 della presente sentenza e sino al saldo effettivo.
Della quale somma poi è tenuta a manlevare il CP_1 _2
2.8 Da ultimo, lamenta infine siccome errata la statuizione sulle spese di lite che, Parte_1
a suo dire, avrebbero dovuto essere compensate sussistendo soccombenza reciproca ed osservando, a tale proposito, che senza la proposizione del giudizio, ella non avrebbe ottenuto il versamento del conguaglio rispetto all'acconto percepito prima della trattazione del giudizio di primo grado.
Obietta la compagnia d'assicurazione che la condanna alle spese del grado sarebbe da confermare, vista la sproporzione fra il quantum prospettato dall'appellante al momento dell'introduzione del giudizio e quello riconosciuto all'esito della prima fase, ed avendo la stessa comunque percepito la maggior parte del risarcimento prima dell'inizio della causa.
18 Tale motivo merita accoglimento dal momento che la sig.ra riceveva prima dell'inizio del Pt_1
giudizio il versamento della sola somma di € 100.000,00, a fronte di un risarcimento riconosciuto siccome dovuto per euro 154.681,00, ciò che la costringeva ad agire in giudizio quanto meno per la somma residua di euro 54.681,00, poi ottenuta in corso di causa, sicché deve effettivamente ritenersi che la stessa non possa ritenersi soccombente.
2.8 Quanto, infine alla liquidazione delle spese di lite di questo grado, tenuto conto:
- della circostanza che tutti gli appelli sono stati respinti, ad eccezione, in via modesta, di quelli proposti da e , Parte_3 Parte_1
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- del fatto che, in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari, per l'appello, alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto (Cass. 30.11.22 n. 35195),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
5.200,01 ed € 26.000,00,
- del fatto che in appello la fase istruttoria non si è tenuta, ritiene la Corte che le medesime debbano allora essere integralmente poste a carico di CP_1
in favore di e di e in favore di
[...] Parte_1 Controparte_2 Parte_1
, con obbligo di di manlevare in proposito il e Parte_3 CP_1 _2 integralmente compensate fra tutte le altre parti in causa, liquidandole come da prospetto che segue:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II^ grado € 1.134,00
Fase introduttiva II^ grado € 921,00
Fase decisionale II^ grado € 1.911,00
19 Totale € 3.966,00
Atteso, inoltre, l'integrale rigetto delle impugnazioni proposte da , TE Parte_4
e sussistono i presupposti per applicare il comma 1 quater dell'art. 13 del
[...] CP_1
D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dal diciassettesimo comma dell'art. 1 della legge n. 228 del
24.12.12, in forza del quale le predette parti devono versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
1) conferma integralmente la sentenza non definitiva n. 2155/2021 emessa dal
Tribunale di Verona in data 1.2021 e pubblicata l'8.11.2021;
2) in parziale riforma della sentenza definitiva n. 2097/2022 emessa e pubblicata dal
Tribunale di Verona in data 22.11.2022:
a. condanna e , in solido tra loro, a Controparte_2 Parte_1 versare l'ulteriore importo di € 21.300,00 in favore di Parte_3
oltre agli interessi di legge dalla data di deposito della presente
[...] sentenza e sino all'effettivo saldo;
b. compensa integralmente fra e la spese di lite CP_1 Parte_1
di primo grado relative alla causa rubricata sub n. 6953/16;
3) condanna e , in solido fra loro, a rifondere in Controparte_2 Parte_1
favore di le spese processuali del secondo grado che Parte_3 liquida in € 3.966,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
4) condanna a rifondere in favore di le spese CP_1 Parte_1 processuali del secondo grado che liquida in € 3.966,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
5) compensa fra tutte le altre parti le spese di questo grado di giudizio;
6) condanna a manlevare di quanto quest'ultimo CP_1 Controparte_2
risulta tenuto a versare in forza dei capi 2) e 3) della presente pronuncia;
20 7) dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dall'art. 1, diciassettesimo comma, della legge n. 228 del 24.12.12, con obbligo per le parti TE
ed di versare un ulteriore importo a titolo di Parte_4 CP_1
contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
Così deciso in Venezia in camera di consiglio il 26.2.2025.
Il Consigliere Ausiliario Est.
Dott. Pietro Repossi
Il Presidente
dott. Guido Marzella
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