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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 01/10/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
RGL n. 1156 /2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 30/09/2025), nella causa n. 1156/2022 RGL, promossa da:
, , ass. dall'Avv.ta CATERINA MUREDDU, Parte_1 P.IVA_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
, ass. dall'Avv.ta
[...] P.IVA_2
SILVIA MONTRESORI,
, 13756881002, ass. dall'Avv.ta Controparte_2
CARLA PUDDU,
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento Parte_1
n. 09320229002276914/000 del 17.06.2022, notificata dall' CP_2
di Ravenna il 14/7/22, periodo di riferimento 2015, per la somma
[...] complessiva di € 1.126,07 e la sottesa cartella di pagamento n. 09320160005667987001, notificata il 03.08.2016, periodo di riferimento/emissione 2015, della somma di € 2.231,71, conseguente al mancato pagamento della Ordinanza Ingiunzione n. “O.I. 16/2015 del 06/03/2015 notificata il 19/03/2015” dell' Controparte_3
ha eccepito l'incompetenza territoriale dell'ufficio distrettuale di
[...]
Ravenna ex art. 31 D.P.R. n. 600/73, la nullità della cartella di pagamento in quanto non indicherebbe la causale del credito e, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione del credito essendo stata la cartella notificata il 3/8/16; ha concluso chiedendo:
“nel merito:
1 7. accertare e dichiarare l'inesistenza, illegittimità e/o nullità dell'Intimazione di pagamento n. 093 2022 90022769 14/000 e della Cartella n. 093 2016 00056679 87 001 qui impugnate per difetto di competenza territoriale dell' di Ravenna, per quanto sopra esposto;
Controparte_2
- in ogni caso
8. accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese e dei relativi diritti contenuti nell'Intimazione, nella Cartella di pagamento impugnate e in tutti gli Atti ad esse sottesi e, per l'effetto, dichiararle illegittime e/o nulle per tutti i motivi dedotti in narrativa;
9. condannare le controparti alla restituzione delle somme che dovessero, eventualmente, percepire nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali;
10. con vittoria di spese, diritti e onorari di causa da distrarsi a favore del sottoscritto Procuratore che si dichiara antistatario.”;
− parte convenuta
[...] ha rilevato la Controparte_1 regolarità della notifica dell'ordinanza ingiunzione sottesa alla cartella di pagamento e ha chiesto “respingere ogni avversa pretesa in quanto inammissibile, improponibile, nulla e comunque infondata in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese del giudizio”;
− parte convenuta si è costituita eccependo la Controparte_2 competenza del giudice civile, rilevando che la competenza è stata individuata in base al domicilio fiscale dell'obbligato principale, sig.ra e Controparte_4 producendo istanza di rateazione presentata dalla ricorrente il 10.10.2016 per la cartella 09320160005667987001 con pagamenti effettuati nelle date 10.11.2016,13.12.2016,11.01.2017,13.2.2017,10.4.2017,13.6.2017,9.8.2017, 13.10.2017,11.12.2017; ha domandato:
“In via preliminare dichiarare l'incompetenza funzionale del Giudice adito per le ragioni esposte in narrativa;
- In via principale e nel merito rigettare il ricorso in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto ritenere dovute le somme portate nella dell'intimazione di pagamento n 09320229002276914/000 notificata in data 04.07.2022 ;
- Con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e competenze del giudizio”;
− rigettata l'eccezione di incompetenza funzionale, la causa è stata discussa dalle parti e viene così decisa.
Ritenuto che:
1. non è forse inutile, preliminarmente, richiamare i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, ordinatamente riassunti nella sentenza della Cass. n. 18256/20:
2 “13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004):
a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.);
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività
3 dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del
2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del
2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far
4 valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità:
in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione);
oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza);
ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”;
21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia,
5 quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione” (cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019)”;
2. inoltre, Cass. SU n. 7514/22 ha chiarito che, quanto alle azioni volte a contestare la sussistenza dei crediti contributivi, “la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio”;
3. nella specie, il ricorrente ha proposto cumulativamente sia un'opposizione agli atti esecutivi sia un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.;
4. invero, l'attrice ha, in primo luogo, contestato l'intrinseca validità dell'intimazione di pagamento e della cartella sottesa in quanto emesse da ufficio asseritamente territorialmente incompetente;
CP_1 Controparte_2 inoltre, ha censurato la cartella di pagamento in quanto la stessa non indicherebbe la causale del credito;
con tali deduzioni parte ricorrente non nega il fondamento delle pretese creditorie, ma sostiene che gli atti con i quali l' ha inteso minacciare l'esecuzione forzata Controparte_2 non sarebbero validi;
5. in secondo luogo, ha eccepito la prescrizione del credito maturata successivamente alla notificazione dei titoli presupposti dall'intimazione di paga- mento;
6. posti i principi sopra richiamati, deve rilevarsi l'inammissibilità per inosservanza del termine di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c. relativamente all'opposizione agli atti esecutivi avverso l'intimazione di pagamento: parte ricorrente avrebbe dovuto, una volta intervenuta l'intimazione di pagamento, proporre le sue doglianze circa i vizi intrinseci dell'intimazione di pagamento entro il termine perentorio di venti giorni posto dall'art. 617 c.p.c. mentre, invece, l'intimazione è stata notificata il 4/7/22, l'atto introduttivo del presente procedimento è stato depositato il 2/8/22; a maggior ragione risulta decorso il termine dalla pacifica notifica della cartella avvenuta in data 3/8/16;
7. deve poi essere rigettata l'eccezione di prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella formulata da parte ricorrente: consolidata e condivisibile giurisprudenza afferma che il comportamento del soggetto che chieda la rateizzazione del pagamento del debito e, in virtù di ciò, effettui anche alcuni pagamenti è incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione integrando un'implicita rinuncia alla prescrizione anche già maturata (ex art. 2937 ultimo comma c.c.), oltre che un riconoscimento del debito, con le conseguenze interruttive di cui all'art. 2944 c.c. (cfr. Cass. n. 26013/15; Cass. n. 10327/17; Cass. n. 37389/22, Cass. n. 9221/24);
6 8. nel caso di specie, parte ricorrente non ha contestato né la presentazione dell'istanza in data 10/10/16 né il pagamento di rate fino al 11/12/17 come documentato dall' , con conseguente interruzione della Controparte_2 prescrizione e mancato decorso del termine alla data di notifica dell'intimazione di pagamento;
9. le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM
10/3/2014 n. 55, oltre rimborso spese forfettarie del 15%; le spese liquidate in favore dell'itl devono essere ridotte del 20% ai sensi dell'art. 9 D. Lgs. n. 149/15.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite delle resistenti, liquidate in
€ 900,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate e in € 720,00 in favore dell'
[...]
, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come Controparte_1 per legge.
Così deciso in Sassari, il 01/10/2025.
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 30/09/2025), nella causa n. 1156/2022 RGL, promossa da:
, , ass. dall'Avv.ta CATERINA MUREDDU, Parte_1 P.IVA_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
, ass. dall'Avv.ta
[...] P.IVA_2
SILVIA MONTRESORI,
, 13756881002, ass. dall'Avv.ta Controparte_2
CARLA PUDDU,
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento Parte_1
n. 09320229002276914/000 del 17.06.2022, notificata dall' CP_2
di Ravenna il 14/7/22, periodo di riferimento 2015, per la somma
[...] complessiva di € 1.126,07 e la sottesa cartella di pagamento n. 09320160005667987001, notificata il 03.08.2016, periodo di riferimento/emissione 2015, della somma di € 2.231,71, conseguente al mancato pagamento della Ordinanza Ingiunzione n. “O.I. 16/2015 del 06/03/2015 notificata il 19/03/2015” dell' Controparte_3
ha eccepito l'incompetenza territoriale dell'ufficio distrettuale di
[...]
Ravenna ex art. 31 D.P.R. n. 600/73, la nullità della cartella di pagamento in quanto non indicherebbe la causale del credito e, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione del credito essendo stata la cartella notificata il 3/8/16; ha concluso chiedendo:
“nel merito:
1 7. accertare e dichiarare l'inesistenza, illegittimità e/o nullità dell'Intimazione di pagamento n. 093 2022 90022769 14/000 e della Cartella n. 093 2016 00056679 87 001 qui impugnate per difetto di competenza territoriale dell' di Ravenna, per quanto sopra esposto;
Controparte_2
- in ogni caso
8. accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese e dei relativi diritti contenuti nell'Intimazione, nella Cartella di pagamento impugnate e in tutti gli Atti ad esse sottesi e, per l'effetto, dichiararle illegittime e/o nulle per tutti i motivi dedotti in narrativa;
9. condannare le controparti alla restituzione delle somme che dovessero, eventualmente, percepire nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali;
10. con vittoria di spese, diritti e onorari di causa da distrarsi a favore del sottoscritto Procuratore che si dichiara antistatario.”;
− parte convenuta
[...] ha rilevato la Controparte_1 regolarità della notifica dell'ordinanza ingiunzione sottesa alla cartella di pagamento e ha chiesto “respingere ogni avversa pretesa in quanto inammissibile, improponibile, nulla e comunque infondata in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese del giudizio”;
− parte convenuta si è costituita eccependo la Controparte_2 competenza del giudice civile, rilevando che la competenza è stata individuata in base al domicilio fiscale dell'obbligato principale, sig.ra e Controparte_4 producendo istanza di rateazione presentata dalla ricorrente il 10.10.2016 per la cartella 09320160005667987001 con pagamenti effettuati nelle date 10.11.2016,13.12.2016,11.01.2017,13.2.2017,10.4.2017,13.6.2017,9.8.2017, 13.10.2017,11.12.2017; ha domandato:
“In via preliminare dichiarare l'incompetenza funzionale del Giudice adito per le ragioni esposte in narrativa;
- In via principale e nel merito rigettare il ricorso in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto ritenere dovute le somme portate nella dell'intimazione di pagamento n 09320229002276914/000 notificata in data 04.07.2022 ;
- Con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e competenze del giudizio”;
− rigettata l'eccezione di incompetenza funzionale, la causa è stata discussa dalle parti e viene così decisa.
Ritenuto che:
1. non è forse inutile, preliminarmente, richiamare i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, ordinatamente riassunti nella sentenza della Cass. n. 18256/20:
2 “13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004):
a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.);
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività
3 dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del
2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del
2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far
4 valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità:
in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione);
oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza);
ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”;
21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia,
5 quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione” (cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019)”;
2. inoltre, Cass. SU n. 7514/22 ha chiarito che, quanto alle azioni volte a contestare la sussistenza dei crediti contributivi, “la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio”;
3. nella specie, il ricorrente ha proposto cumulativamente sia un'opposizione agli atti esecutivi sia un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.;
4. invero, l'attrice ha, in primo luogo, contestato l'intrinseca validità dell'intimazione di pagamento e della cartella sottesa in quanto emesse da ufficio asseritamente territorialmente incompetente;
CP_1 Controparte_2 inoltre, ha censurato la cartella di pagamento in quanto la stessa non indicherebbe la causale del credito;
con tali deduzioni parte ricorrente non nega il fondamento delle pretese creditorie, ma sostiene che gli atti con i quali l' ha inteso minacciare l'esecuzione forzata Controparte_2 non sarebbero validi;
5. in secondo luogo, ha eccepito la prescrizione del credito maturata successivamente alla notificazione dei titoli presupposti dall'intimazione di paga- mento;
6. posti i principi sopra richiamati, deve rilevarsi l'inammissibilità per inosservanza del termine di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c. relativamente all'opposizione agli atti esecutivi avverso l'intimazione di pagamento: parte ricorrente avrebbe dovuto, una volta intervenuta l'intimazione di pagamento, proporre le sue doglianze circa i vizi intrinseci dell'intimazione di pagamento entro il termine perentorio di venti giorni posto dall'art. 617 c.p.c. mentre, invece, l'intimazione è stata notificata il 4/7/22, l'atto introduttivo del presente procedimento è stato depositato il 2/8/22; a maggior ragione risulta decorso il termine dalla pacifica notifica della cartella avvenuta in data 3/8/16;
7. deve poi essere rigettata l'eccezione di prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella formulata da parte ricorrente: consolidata e condivisibile giurisprudenza afferma che il comportamento del soggetto che chieda la rateizzazione del pagamento del debito e, in virtù di ciò, effettui anche alcuni pagamenti è incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione integrando un'implicita rinuncia alla prescrizione anche già maturata (ex art. 2937 ultimo comma c.c.), oltre che un riconoscimento del debito, con le conseguenze interruttive di cui all'art. 2944 c.c. (cfr. Cass. n. 26013/15; Cass. n. 10327/17; Cass. n. 37389/22, Cass. n. 9221/24);
6 8. nel caso di specie, parte ricorrente non ha contestato né la presentazione dell'istanza in data 10/10/16 né il pagamento di rate fino al 11/12/17 come documentato dall' , con conseguente interruzione della Controparte_2 prescrizione e mancato decorso del termine alla data di notifica dell'intimazione di pagamento;
9. le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM
10/3/2014 n. 55, oltre rimborso spese forfettarie del 15%; le spese liquidate in favore dell'itl devono essere ridotte del 20% ai sensi dell'art. 9 D. Lgs. n. 149/15.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite delle resistenti, liquidate in
€ 900,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate e in € 720,00 in favore dell'
[...]
, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come Controparte_1 per legge.
Così deciso in Sassari, il 01/10/2025.
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
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