Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 28/05/2025, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 01183/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00338/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 338 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonino Cannizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Roberta Cannarozzo Fazzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la dichiarazione di illegittimità
del silenzio serbato dal Comune di Palermo a seguito della trasmissione della nota dell’1.10.2024 con la quale il ricorrente ha chiesto al Comune di avviare e concludere il procedimento di verifica della regolarità urbanistico-edilizia delle opere realizzate dal controinteressato nel piano terra dell’immobile ubicato in via -OMISSIS- e di comunicare l’esito della verifica entro il termine di giorni 30 ex art. 2 l. 241/1990 nonché di emettere, in caso di riscontro positivo, un’ordinanza di demolizione ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto notificato nei giorni 19/20 febbraio 2025 e depositato il successivo 26 febbraio, il ricorrente ha riferito:
- di essere proprietario di un appartamento, ubicato in Palermo, -OMISSIS-;
- di avere segnalato al Comune, con comunicazione dell’1 ottobre 2024, che il sig. -OMISSIS-, proprietario dell’immobile ubicato a piano terra della medesima palazzina (-OMISSIS-), aveva realizzato alcuni interventi edilizi, presumibilmente in assenza di titolo, invitando l’amministrazione ad “Avviare e concludere il procedimento di verifica della regolarità urbanistico-edilizia del piano terra dell’immobile ubicato in via -OMISSIS-… In caso di riscontro positivo, emettere ordinanza di demolizione ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001” ;
- di non avere ricevuto alcun riscontro.
Si è costituito per resistere al ricorso il Comune di Palermo.
Parte ricorrente ha quindi prodotto in giudizio una nota, datata 11 marzo 2025, con la quale l’Area urbanistica del Comune ha invitato il Corpo di Polizia municipale ad effettuare una verifica sui luoghi.
Alla camera di consiglio del 20 maggio 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito illustrati.
La richiesta rivolta al Comune dall’odierno ricorrente, invero, ha dato avvio ad un procedimento che, ai sensi dell’art. 2, co. 1, l. 241/90, deve concludersi con un provvedimento espresso.
Ai sensi dell’art. 27, co. 1 del d.P.R. 380/2001, “Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi” .
Da ciò discende la configurabilità del silenzio-inadempimento nelle ipotesi di inerzia dell’Amministrazione intimata invitata all’esercizio di poteri repressivi di abusi edilizi da parte del privato confinante (in questo senso, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, n. 2011/2019; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 31 ottobre 2018, n.1534; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 28 settembre 2018 n. 2171; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 12 aprile 2018 n. 546; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 30 maggio 2017 n. 6402).
Poiché il solo avvio del procedimento – con la sopra indicata nota dell’11 marzo 2025 – non costituisce adempimento dell’obbligo di provvedere, deve dunque dichiararsi l’illegittimità del silenzio mantenuto sull’istanza e ordinarsi al Comune di Palermo di concludere il procedimento entro il termine di sessanta (60) giorni decorrenti dalla comunicazione (o, se precedente, dalla notificazione) della presente sentenza.
Per il caso di perdurante inerzia, su richiesta di parte, si nomina sin d’ora commissario ad acta , affinché provveda in via sostitutiva, nei successivi sessanta (60) giorni, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Bagheria, con facoltà di delega ad altro componente dello stesso ufficio adeguatamente qualificato.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del silenzio mantenuto sull’istanza di parte ricorrente e ordina al Comune di Palermo di provvedere entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Nomina, quale commissario ad acta , affinché provveda in via sostitutiva nei successivi sessanta giorni, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Bagheria, con facoltà di delega ad altro componente dell’ufficio adeguatamente qualificato.
Condanna il Comune di Palermo alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidandole in euro 1000,00 oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente
Raffaella Sara Russo, Primo Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaella Sara Russo | Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.