Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 09/04/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA composto dai Magistrati
DOTT. ssa Eleonora Ramacciotti PRESIDENTE rel.
DOTT. Eugenio Bolondi GIUDICE
DOTT.ssa Francesca Cerrone GIUDICE pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1845 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da:
- Cod. Fisc. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA CANALINO, 21 41100 MODENA, presso lo studio dell'avv. REGGIANINI ANDREA, rappresentato e difeso dall'avv.
REGGIANINI ANDREA
RICORRENTE nei confronti di
Cod. Fisc. , elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata in PIAZZA MAZZINI N. 15 41100 MODENA, presso lo studio dell'avv. CARRIERO VINCENZA, rappresentata e difesa dall'avv.
CARRIERO VINCENZA
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero in punto a: Divorzio - Cessazione effetti civili
1
Come da note scritte depositate in data 10/11.03.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza non definitiva in data 14.01.2022 è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 20/09/1986 fra nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...], e trascritto nel Registro dello
[...]
Stato Civile di detto Comune dell'anno 1986, al numero 440 parte II, serie
A, con contestuale rimessione in istruttoria della causa per tutte le altre questioni.
Con sentenza non definitiva del 18.12.2024 è stato disposto che Pt_1
versi a entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di
[...] CP_1
assegno divorzile la somma di €. 300,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
La causa è stata rimessa nuovamente in istruttoria atteso che, a fronte della domanda proposta da ai sensi dell'art. 12 bis l.div., faceva CP_1
difetto la documentazione attestante l'ammontare del TFR percepito dal sig.
Parte_1
Venendo dunque alla corresponsione della quota del 40% del TFR
percepito dal ricorrente, va preliminarmente osservato che risulta che il egli abbia maturato e percepito nel mese di agosto 2023 un TFR di €.37700,94
2 netti (documentazione proveniente da depositata da parte ricorrente). CP_2
Pertanto, deve tenersi conto degli insegnamenti della Suprema Corte, da cui questo Collegio non ha motivo di discostarsi.
Nell'interpretare la norma contenuta nell'art. 12 bis l.div., con giurisprudenza consolidata, la Corte ha affermato il principio secondo il quale essa,
attribuendo al coniuge cui sia stato riconosciuto l'assegno ex art. 5 della medesima legge (e non sia passato a nuove nozze) il diritto ad una quota dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge "anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza", deve essere interpretata nel senso che il diritto alla quota sorge quando l'indennità sia maturata al momento o dopo la proposizione della domanda di divorzio e, quindi,
anche prima della sentenza di divorzio, implicando ogni diversa interpretazione profili di incostituzionalità della norma stessa (Cass. 10
novembre 2006, n. 24057; 29 settembre 2005, n. 19046; 18 dicembre 2003,
n. 19427; 17 dicembre 2003, n. 19309; 7 giugno 1999, n. 5553).
In particolare, è stato sottolineato (Cass. 24057/06 cit.) che la ratio dell'art. 12 bis è quella di correlare il diritto alla quota di indennità non ancora percepita dal coniuge che ne abbia diritto al diritto all'assegno divorzile, il quale in astratto sorge, ove spettante, contestualmente alla domanda di divorzio, ancorché - di regola - esso venga costituito in concreto e divenga esigibile solo dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che lo liquidi, con la conseguenza che ove l'indennità di fine rapporto sia percepita
3 dall'avente diritto dopo la domanda singola o congiunta di divorzio, al definitivo riconoscimento giudiziario della concreta spettanza dell'assegno deve ritenersi riconnessa dall'art. 12 bis, l'attribuzione del diritto alla quota dell'indennità suddetta, la quale potrà essere liquidata con la stessa sentenza di divorzio (in tal senso anche, da ultimo, Cass. 1 agosto 2008 n. 21002),
ovvero in un distinto, successivo procedimento (così in Cass. 27233/2008).
Deve poi tenersi conto che su 514 mesi di lavoro, 441 mesi sono stati lavorati nel corso della vita matrimoniale (cfr. documentazione depositata da parte resistente, non contestata dal ricorrente).
Alla signora deve essere pertanto riconosciuto il diritto di CP_1
ottenere la somma di €. 12938,61 (da arrotondarsi a 12938) pari il 40% di
€.32346,52, (ovvero €. 37700,94/ 514 moltiplicati per 441), cioè della quota del TFR accreditata al ricorrente successivamente all'instaurazione della presente causa di divorzio - nel cui ambito viene riconosciuto il diritto della signora all'assegno divorzile – parametrata agli anni di coincidenza CP_1
del rapporto lavorativo con quello matrimoniale.
Su tale importo sono dovuti gli interessi nella misura legale dalla data della domanda (18.05.2021).
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di Parte_1
anche in ragione dell'iniziale rifiuto di depositare la documentazione necessaria al calcolo del TFR, nonostante sollecito da parte del Collegio,
ovvero di accordarsi con la controparte sul punto, con conseguente più
4 celere definizione del giudizio in via consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
-condanna a pagare a ai sensi dell'art. 12 bis Parte_1 CP_1
L. n. 898 del 1970 la somma di €. 12938, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda (18.05.2021) fino al saldo;
-condanna alla rifusione in favore di delle Parte_1 CP_1
spese processuali che liquida in €. 6713 per compensi oltre accessori di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile
in data 27.03.2025.
Il Presidente relatore
Eleonora Ramacciotti
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