Cass. civ., sez. III, sentenza 13/05/2024, n. 12971
CASS
Sentenza 13 maggio 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, emessa il 22 aprile 2024, con numero di registro generale 4433/2022. Le parti in causa sono una società di trasporti e una compagnia assicurativa, con la prima che ha impugnato una sentenza della Corte d'Appello di Milano. La ricorrente ha contestato la responsabilità per la perdita di un carico di merce, sostenendo che la compagnia di assicurazioni non avesse fornito prove sufficienti riguardo alla consegna della merce al sub-vettore. D'altro canto, la compagnia assicurativa ha chiesto la conferma della responsabilità della società di trasporti, evidenziando la negligenza del sub-vettore.

Il giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso, argomentando che la ricorrente non ha dimostrato la tempestività dell'impugnazione, in quanto il deposito della sentenza impugnata era privo di dati identificativi necessari per verificare la sua esistenza e la tempestività del ricorso. La Corte ha ribadito che, in caso di deposito telematico, è essenziale che la copia della sentenza contenga le informazioni relative alla pubblicazione, altrimenti si incorre in improcedibilità. Inoltre, il giudice ha sottolineato che la responsabilità del vettore è presunta e può essere vinta solo con prove specifiche di eventi estranei alla sua responsabilità, come il caso fortuito, che non si applica nel caso di furto durante il trasporto.

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Massime2

Nel regime di deposito telematico degli atti, l'onere del deposito di copia autentica del provvedimento impugnato, imposto a pena di improcedibilità del ricorso dall'art. 369, comma 2 n. 2, c.p.c., è assolto non solo dal deposito della relativa copia informatica, recante la stampigliatura dei dati esterni concernenti la sua pubblicazione (numero cronologico e data), ma anche dal deposito del duplicato informatico di detto provvedimento, il quale ha il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, dell'originale informatico e che, per sue caratteristiche intrinseche, non può recare alcuna sovrapposizione o annotazione che ne determinerebbe, di per sé, l'alterazione; ne consegue che, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, i dati relativi alla pubblicazione, ove in contestazione e non desumibili dai sistemi informatici in uso alla Corte di cassazione, vanno desunti dalla consultazione del fascicolo di merito, acquisito d'ufficio ex art. 137-bis disp. att. c.p.c. per i giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023, ovvero, per i giudizi precedentemente introdotti, tramite richiesta di attestazione dei dati stessi alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, in presenza di istanza del ricorrente ex art. 369, ultimo comma, c.p.c., nella formulazione antecedente all'abrogazione disposta dal d.lgs. n. 149 del 2022.

Nel regime in cui è consentito il deposito di copia analogica del provvedimento impugnato, redatto come documento informatico nativo digitale e così depositato in via telematica, ove detta copia analogica sia tratta dal duplicato informatico depositato nel fascicolo informatico, l'onere di cui all'art. 369, comma 2 n. 2, c.p.c., è assolto tramite l'attestazione di conformità della copia al duplicato apposta dal difensore; ne consegue che, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, i dati relativi alla pubblicazione del provvedimento impugnato, ove in contestazione, vanno attinti tramite richiesta di attestazione dei dati stessi alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, in presenza di istanza del ricorrente ai sensi dell'art. 369, ultimo comma, c.p.c., nella formulazione antecedente all'abrogazione disposta dal d.lgs. n. 149 del 2022.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 13/05/2024, n. 12971
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12971
Data del deposito : 13 maggio 2024

Testo completo