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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 10/11/2025, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
composta dai Signori magistrati:
NC Salvatore OC Presidente
VI IT FA Consigliere relatore
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 62/2024 R.G., posta in deliberazione all'udienza collegiale del 22.10.2025 con trattazione scritta
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Elio Di Parte_1
FI giusta procura in atto separato depositato nel fascicolo telematico di primo grado ed estesa anche all'appello, elettivamente domiciliata in Pesca- ra, Via Venezia n.25 presso lo studio del predetto avvocato;
APPELLANTE
rappresentato e difeso dall'Avv. Marianto- Controparte_1 nietta De Luca, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e rispo- sta, elettivamente domiciliato in Villamagna (Ch), Via San Rocco n.5 presso lo studio del predetto avvocato;
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI L'appellante così conclude: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis: – in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della senten- za n. 852/2023 emessa dal Tribunale di Pescara, del 13.06.2023, mai notifica- ta, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado di seguito ritrascritte: “rigettare le altrui domande in quanto infondate”. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
L'appellato così conclude: “Sulla base di quanto esposto si chiede che l'adita
On. Corte d'Appello, contrariis reiectis, voglia: A) dichiarare inammissibile l'appello proposto per le ragioni innanzi riportate, con vittoria di spese di lite del presente giudizio. B) 1) in ogni caso rigettare l'appello proposto, in quanto infondato, per le ragioni esposte, confermando la sentenza appellata;
2) ripro- posizione ex art. 346 c.p.c.: accertare e dichiarare il diritto di servitù prediale di passaggio, pedonale e carrabile, in favore, quale fondo dominante, delle unità immobiliari appartenenti all'esponente, individuate nei punti da A ad E del ricorso del 21/12/2020, introduttivo del presente giudizio, che di seguito vengono riportati: A) immobile individuato, in Catasto Fabbricati del CP_2 ne di Pescara, al foglio 10, p. 631, sub 1, cat. A/3, classe 3, 7,5 vani, Rendita
€.581,01, con annessa corte antistante, B) striscia di terreno, integrante la det- ta corte antistante, in Catasto Terreni, fg. 10. p. 1267, di m/q 50, C) terreno, confinante con le particelle, di cui ai precedenti punti A e B, in Catasto Terre- ni, fg. 10, p. 2797, di m/q 75, D) area, quale corte retrostante il su indicato fabbricato, in Catasto Terreni, fg. 10, p.lle 1264, 1265, di m/q 75, E) area atti- gua alla indicata corte retrostante, in Catasto Terreni fg. 10, p. 1266; e a cari- co del fondo, di proprietà della parte convenuta, distinto in Catasto Terreni al fg. 10, part. 1372. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”
2 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pescara
n.852/2023 Rep.1490/2023 nel procedimento iscritto al n. 4556/2020 pub- blicata il 13.06.2023 avente ad oggetto: servitù
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Pescara, in accoglimento della domanda proposta da ha dichiarato il diritto di servitù Controparte_1 prediale di passaggio, pedonale e carrabile in favore, quale fondo dominante, delle unità immobiliari di proprietà del ricorrente, come specificamente indi- viduate nel ricorso, e a carico del fondo di proprietà di Parte_2
[.
, con condanna di quest'ultima a rimuovere, entro 15 giorni dalla notifica della medesima pronuncia, gli oggetti ingombranti individuati nel ricorso in- troduttivo posizionati sul predetto fondo servente e ostacolanti l'esercizio del- la servitù di passaggio carrabile.
1.1. La convenuta veniva, altresì, condannata ex art Parte_1
614 bis cpc a pagare in favore di la somma di € 50,00 Controparte_1 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di rimozione, oltre alle spese di lite, liquidate in € 2.448,20 per esborsi ed € 8.152,00 per compensi, oltre accessori ed alle spese di consulenza tecnica d'ufficio già liquidate in corso di causa.
1.2 Il thema decidendum della controversia riguardava, in sostanza,
l'interpretazione della locuzione “con carro per il fabbricato ai due lati” con- tenuta nell'atto pubblico di divisione stipulato in data 9.11.1950 tra i danti causa delle parti, col quale era stata costituita una servitù di passaggio sul ter- reno di proprietà dell'odierna appellante in favore del fondo dominante oggi appartenente a Controparte_1
1.2.1 Nell'atto pubblico, infatti, le parti convenivano che i danti causa di quest'ultimo avrebbero potuto “accedere all'aia descritta al n.3, al proprio fabbricato ed al terreno descritto al n.1 mediante servitù di passaggio gra- vante sul terreno della prima quota, con carro per il fabbricato ai due lati e
3 per l'aia nel punto più breve, con pedone al descritto al n.1, servitù quest'ultima che potrà essere esercitata anche con carro limitatamente ai me- si di luglio-ottobre”.
1.3. Nel corso del giudizio, veniva espletata Ctu, finalizzata alla raffigurazio- ne grafica delle posizioni degli immobili delle parti, delle servitù di passaggio costituite con il predetto atto pubblico del 9.11.1950 e dell'attuale situazione dei luoghi, con specifico riferimento alle proprietà delle parti in causa e alla servitù di passaggio in contestazione, a firma dell'Arch. ( il quale Persona_1 si era avvalso dell'ausilio del grafologo al fine di trascrivere fedelmente il manoscritto atto di divisione).
1.4 Con la pronuncia di primo grado, il Tribunale di Pescara riteneva prefe- ribile la tesi di parte attrice interpretando la locuzione controversa come “ri- ferita al fabbricato servito, cioè alla finalità di servitù, più che al fabbricato servente anche perché a ben vedere ciò che è servente è il fondo di parte convenuta non certo il suo fabbricato”. In particolare, il giudice di prima istanza riteneva che nell'atto si fosse “voluto specificare che l'accesso con il carro poteva avvenire sia per raggiungere la parte abitativa (oggi ingresso principale) che quello alle stalle mentre non sarebbe stato di alcuna utilità riferirsi implicitamente ai lati Sud-Ovest e Sud -Est del manufatto di parte convenuta da costeggiare;
ciò anche perché nemmeno le altre servitù di passaggio previste nell'atto pubblico in questione sono indicate con un trac- ciato ben preciso, essendo invece solamente indicati i luoghi da raggiungere
(l'aia, il fabbricato – ai due lati -, il terreno)”.
1.4.1 Precisava, in particolare, il Tribunale che nell'atto si era voluto specifi- care che l'accesso con il carro poteva avvenire sia per raggiungere l'ingresso alla parte abitativa (oggi ingresso principale-fronte) che quello alle stalle
(retro) (anche alla luce della circostanza che nel 1950 le parti fronte-retro non erano comunicanti sicché si spiegava ulteriormente la necessità di prevedere un passaggio che consentisse di raggiungere con il carro entrambe tali parti
4 del fabbricato), non avendo alcuna utilità riferirsi, invece, ai lati sud-ovest e sud-est del manufatto di parte convenuta da costeggiare.
2. Nel proporre appello nel primo motivo, ha censu- Parte_1 rato la sentenza contestandone la erronea ed illogica interpretazione dell'espressione “con carro per il fabbricato ai due lati” contenuto nell'atto costitutivo di servitù, che, poiché indicava la servitù di passaggio al singolare, in base ad un'interpretazione autentica, tale locuzione doveva intendersi rivol- ta a costituire un'unica servitù insistente sui soli lati sud ovest e sud est del fabbricato servente, costituita da un unico tracciato continuativo che consenti- va di raggiungere l'abitazione, l'aia e i terrenti costituenti il fondo servente.
2.1 “La servitù, continua l'appellante, veniva costituita anche allo scopo di raggiungere a piedi tutto l'anno e con carro nel periodo luglio-ottobre i ter- reni assegnati alla quota II e posti oltre il fabbricato”.
2.2 Inoltre, dall'analisi delle mappe storiche poste alla base della divisione del
1950, risultava che lo stato dei luoghi e la conformazione dei fabbricati allora esistenti permettevano il transito sul lato nord est del fabbricato servito cosic- ché la costituzione di due servitù non solo sarebbe stata eccessivamente gra- vosa per il fondo servente, ma anche inutile per il fondo servito dal momento che era possibile proseguire, una volta raggiunto l'ingresso principale sul lato sud est, costeggiando il lato nord-est dell'edificio, pur rimanendo all'interno della corte dello stesso fino a giungere all'ingresso a nord-ovest.
3. Nel secondo motivo, l'appellante eccepisce “l'irrilevanza del fatto che i lo- cali interni del fabbricato servito non fossero comunicanti al momento della creazione della servitù stante la sua non interclusione e l'accessibilità al retro aliunde”, non avendo tenuto conto che, in realtà, il fondo non era intercluso, con la possibilità di accedere al fabbricato servito dal lato nord ovest senza dover transitare sul fondo di sua proprietà, come evidenziato nelle mappe ca- tastali vigenti all'epoca della redazione dell'atto notarile in questione.
5 3.1 In sostanza, nella costituzione di servitù non c'era la necessità di prevede- re due distinte servitù in quanto il fabbricato era dotato di due opposti ingres- si, atteso che all'ingresso della stalla si poteva accedere sia transitando sulla particella 262 della medesima proprietà, sia dall'accesso principale posto sul lato sud est.
4.Nel terzo motivo, si duole della rilevanza attribuita Parte_1 dal Tribunale alla dichiarazione contenuta nella scrittura privata del
1997stipulata tra le parti, precisando, in particolare, sia che tale scrittura era inconferente poiché nella stessa non era ravvisabile alcun riferimento al diritto di passaggio vantato dall'appellato in virtù dell'atto notarile del 1950, sia che, in sostanza, il predetto documento faceva riferimento alla servitù retrostante il proprio fabbricato e relativa al passaggio da Strada Valle Ferzetti e non alla servitù oggetto di causa.
5. Si è costituito in giudizio l'appellato il quale, preli- Controparte_1 minarmente, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per intervenuta deca- denza ex art 325 cpc essendo l'impugnativa stata notificata oltre il termine di
30 giorni dalla notifica della sentenza, avvenuta in data 15.06.2023. Nel meri- to, ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato e ripro- ponendo ex art 346 cpc di accertare e dichiarare il diritto di servitù in proprio favore.
6. Va, preliminarmente, vagliata l'eccezione di inammissibilità dell'appello spiegata da parte appellata per intervenuta decadenza ex art 325 cpc.
6.1 in particolare, eccepisce l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello per decadenza dal potere di impugnazione della sentenza essendo ampiamente decorso del termine di 30 giorni dalla notifica a mezzo Pec avve- nuta in data 15.06.2023 all'indirizzo del proprio legale di fiducia, Avv. Gio- vanni Del Pretaro.
7. L'eccezione è fondata e merita accoglimento.
6 8.L'appellato, a sostegno della propria eccezione, infatti, allega le ricevute di accettazione e consegna della notifica a mezzo pec della sentenza appellata, effettuata, in data 15/06/2023, dall'Avv. Giovanni Del Pretaro, rappresentante e difensore nel giudizio di primo grado di in forza di Controparte_1 procura come in atti, a e, per essa, al suo procuratore Parte_1 in giudizio, avv. Elio Di FI, mediante invio, di copia informatica della sentenza a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo quale do- micilio eletto, come risultante dalle ricevute di Email_1 accettazione e di consegna prodotte (all. 1).
L'appello, per contro, è stato notificato il 12/01/2024.
Com'è noto, i termini di impugnazione fissati dall'art 325 c.p.c. rispondono ad una esigenza di certezza delle situazioni giuridiche e di economia proces- suale poiché circoscrivono la facoltà del soccombente di impugnare la senten- za ad un ristretto lasso di tempo;
essi sono perentori, sicché la loro violazione determina la decadenza dal potere di impugnare il provvedimento, che pertan- to passa in giudicato. Ed invero, la loro decadenza può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, come evidenziato dalla Suprema Corte, secondo cui in tema di impugnazioni civili, la inammissibilità dell'appello per decorso del termine non è soggetta a sanatoria per acquiescenza dell'appellato e, ove non dichiarata dal giudice del gravame, deve essere dichiarata d'ufficio dalla Corte di Cassazione tanto nel caso di violazione del termine di cui all'art. 327 c.p.c., quanto nell'ipotesi di inosservanza dei termini stabiliti dall'art. 325 del codice di rito.
Peraltro, la controparte, nonostante l'appellato abbia tempestivamente eccepi- to la inammissibilità dell'appello per la evidente tardività dell'impugnazione, nulla ha osservato in proposito.
17. In conclusione, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
7 18. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in conformità dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come ag- giornati al D.M. n.147 del 13/8/2022, tenuto conto del valore della causa
(corrispondente al petitum), delle attività processuali svolte con applica- zione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e dei valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria.
19. Atteso l'esito del giudizio, ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1, comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.852/2023 del 13/06/2023 pronunciata dal Tri- bunale di Pescara, così decide nel contraddittorio delle parti:
1) dichiara l'appello inammissibile;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano in euro 8.469,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15% IVA e CPA.
3) dichiara parte appellante tenuta pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio da remoto del 5/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
VI IT FA NC S. OC
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
composta dai Signori magistrati:
NC Salvatore OC Presidente
VI IT FA Consigliere relatore
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 62/2024 R.G., posta in deliberazione all'udienza collegiale del 22.10.2025 con trattazione scritta
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Elio Di Parte_1
FI giusta procura in atto separato depositato nel fascicolo telematico di primo grado ed estesa anche all'appello, elettivamente domiciliata in Pesca- ra, Via Venezia n.25 presso lo studio del predetto avvocato;
APPELLANTE
rappresentato e difeso dall'Avv. Marianto- Controparte_1 nietta De Luca, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e rispo- sta, elettivamente domiciliato in Villamagna (Ch), Via San Rocco n.5 presso lo studio del predetto avvocato;
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI L'appellante così conclude: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis: – in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della senten- za n. 852/2023 emessa dal Tribunale di Pescara, del 13.06.2023, mai notifica- ta, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado di seguito ritrascritte: “rigettare le altrui domande in quanto infondate”. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
L'appellato così conclude: “Sulla base di quanto esposto si chiede che l'adita
On. Corte d'Appello, contrariis reiectis, voglia: A) dichiarare inammissibile l'appello proposto per le ragioni innanzi riportate, con vittoria di spese di lite del presente giudizio. B) 1) in ogni caso rigettare l'appello proposto, in quanto infondato, per le ragioni esposte, confermando la sentenza appellata;
2) ripro- posizione ex art. 346 c.p.c.: accertare e dichiarare il diritto di servitù prediale di passaggio, pedonale e carrabile, in favore, quale fondo dominante, delle unità immobiliari appartenenti all'esponente, individuate nei punti da A ad E del ricorso del 21/12/2020, introduttivo del presente giudizio, che di seguito vengono riportati: A) immobile individuato, in Catasto Fabbricati del CP_2 ne di Pescara, al foglio 10, p. 631, sub 1, cat. A/3, classe 3, 7,5 vani, Rendita
€.581,01, con annessa corte antistante, B) striscia di terreno, integrante la det- ta corte antistante, in Catasto Terreni, fg. 10. p. 1267, di m/q 50, C) terreno, confinante con le particelle, di cui ai precedenti punti A e B, in Catasto Terre- ni, fg. 10, p. 2797, di m/q 75, D) area, quale corte retrostante il su indicato fabbricato, in Catasto Terreni, fg. 10, p.lle 1264, 1265, di m/q 75, E) area atti- gua alla indicata corte retrostante, in Catasto Terreni fg. 10, p. 1266; e a cari- co del fondo, di proprietà della parte convenuta, distinto in Catasto Terreni al fg. 10, part. 1372. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”
2 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pescara
n.852/2023 Rep.1490/2023 nel procedimento iscritto al n. 4556/2020 pub- blicata il 13.06.2023 avente ad oggetto: servitù
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Pescara, in accoglimento della domanda proposta da ha dichiarato il diritto di servitù Controparte_1 prediale di passaggio, pedonale e carrabile in favore, quale fondo dominante, delle unità immobiliari di proprietà del ricorrente, come specificamente indi- viduate nel ricorso, e a carico del fondo di proprietà di Parte_2
[.
, con condanna di quest'ultima a rimuovere, entro 15 giorni dalla notifica della medesima pronuncia, gli oggetti ingombranti individuati nel ricorso in- troduttivo posizionati sul predetto fondo servente e ostacolanti l'esercizio del- la servitù di passaggio carrabile.
1.1. La convenuta veniva, altresì, condannata ex art Parte_1
614 bis cpc a pagare in favore di la somma di € 50,00 Controparte_1 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di rimozione, oltre alle spese di lite, liquidate in € 2.448,20 per esborsi ed € 8.152,00 per compensi, oltre accessori ed alle spese di consulenza tecnica d'ufficio già liquidate in corso di causa.
1.2 Il thema decidendum della controversia riguardava, in sostanza,
l'interpretazione della locuzione “con carro per il fabbricato ai due lati” con- tenuta nell'atto pubblico di divisione stipulato in data 9.11.1950 tra i danti causa delle parti, col quale era stata costituita una servitù di passaggio sul ter- reno di proprietà dell'odierna appellante in favore del fondo dominante oggi appartenente a Controparte_1
1.2.1 Nell'atto pubblico, infatti, le parti convenivano che i danti causa di quest'ultimo avrebbero potuto “accedere all'aia descritta al n.3, al proprio fabbricato ed al terreno descritto al n.1 mediante servitù di passaggio gra- vante sul terreno della prima quota, con carro per il fabbricato ai due lati e
3 per l'aia nel punto più breve, con pedone al descritto al n.1, servitù quest'ultima che potrà essere esercitata anche con carro limitatamente ai me- si di luglio-ottobre”.
1.3. Nel corso del giudizio, veniva espletata Ctu, finalizzata alla raffigurazio- ne grafica delle posizioni degli immobili delle parti, delle servitù di passaggio costituite con il predetto atto pubblico del 9.11.1950 e dell'attuale situazione dei luoghi, con specifico riferimento alle proprietà delle parti in causa e alla servitù di passaggio in contestazione, a firma dell'Arch. ( il quale Persona_1 si era avvalso dell'ausilio del grafologo al fine di trascrivere fedelmente il manoscritto atto di divisione).
1.4 Con la pronuncia di primo grado, il Tribunale di Pescara riteneva prefe- ribile la tesi di parte attrice interpretando la locuzione controversa come “ri- ferita al fabbricato servito, cioè alla finalità di servitù, più che al fabbricato servente anche perché a ben vedere ciò che è servente è il fondo di parte convenuta non certo il suo fabbricato”. In particolare, il giudice di prima istanza riteneva che nell'atto si fosse “voluto specificare che l'accesso con il carro poteva avvenire sia per raggiungere la parte abitativa (oggi ingresso principale) che quello alle stalle mentre non sarebbe stato di alcuna utilità riferirsi implicitamente ai lati Sud-Ovest e Sud -Est del manufatto di parte convenuta da costeggiare;
ciò anche perché nemmeno le altre servitù di passaggio previste nell'atto pubblico in questione sono indicate con un trac- ciato ben preciso, essendo invece solamente indicati i luoghi da raggiungere
(l'aia, il fabbricato – ai due lati -, il terreno)”.
1.4.1 Precisava, in particolare, il Tribunale che nell'atto si era voluto specifi- care che l'accesso con il carro poteva avvenire sia per raggiungere l'ingresso alla parte abitativa (oggi ingresso principale-fronte) che quello alle stalle
(retro) (anche alla luce della circostanza che nel 1950 le parti fronte-retro non erano comunicanti sicché si spiegava ulteriormente la necessità di prevedere un passaggio che consentisse di raggiungere con il carro entrambe tali parti
4 del fabbricato), non avendo alcuna utilità riferirsi, invece, ai lati sud-ovest e sud-est del manufatto di parte convenuta da costeggiare.
2. Nel proporre appello nel primo motivo, ha censu- Parte_1 rato la sentenza contestandone la erronea ed illogica interpretazione dell'espressione “con carro per il fabbricato ai due lati” contenuto nell'atto costitutivo di servitù, che, poiché indicava la servitù di passaggio al singolare, in base ad un'interpretazione autentica, tale locuzione doveva intendersi rivol- ta a costituire un'unica servitù insistente sui soli lati sud ovest e sud est del fabbricato servente, costituita da un unico tracciato continuativo che consenti- va di raggiungere l'abitazione, l'aia e i terrenti costituenti il fondo servente.
2.1 “La servitù, continua l'appellante, veniva costituita anche allo scopo di raggiungere a piedi tutto l'anno e con carro nel periodo luglio-ottobre i ter- reni assegnati alla quota II e posti oltre il fabbricato”.
2.2 Inoltre, dall'analisi delle mappe storiche poste alla base della divisione del
1950, risultava che lo stato dei luoghi e la conformazione dei fabbricati allora esistenti permettevano il transito sul lato nord est del fabbricato servito cosic- ché la costituzione di due servitù non solo sarebbe stata eccessivamente gra- vosa per il fondo servente, ma anche inutile per il fondo servito dal momento che era possibile proseguire, una volta raggiunto l'ingresso principale sul lato sud est, costeggiando il lato nord-est dell'edificio, pur rimanendo all'interno della corte dello stesso fino a giungere all'ingresso a nord-ovest.
3. Nel secondo motivo, l'appellante eccepisce “l'irrilevanza del fatto che i lo- cali interni del fabbricato servito non fossero comunicanti al momento della creazione della servitù stante la sua non interclusione e l'accessibilità al retro aliunde”, non avendo tenuto conto che, in realtà, il fondo non era intercluso, con la possibilità di accedere al fabbricato servito dal lato nord ovest senza dover transitare sul fondo di sua proprietà, come evidenziato nelle mappe ca- tastali vigenti all'epoca della redazione dell'atto notarile in questione.
5 3.1 In sostanza, nella costituzione di servitù non c'era la necessità di prevede- re due distinte servitù in quanto il fabbricato era dotato di due opposti ingres- si, atteso che all'ingresso della stalla si poteva accedere sia transitando sulla particella 262 della medesima proprietà, sia dall'accesso principale posto sul lato sud est.
4.Nel terzo motivo, si duole della rilevanza attribuita Parte_1 dal Tribunale alla dichiarazione contenuta nella scrittura privata del
1997stipulata tra le parti, precisando, in particolare, sia che tale scrittura era inconferente poiché nella stessa non era ravvisabile alcun riferimento al diritto di passaggio vantato dall'appellato in virtù dell'atto notarile del 1950, sia che, in sostanza, il predetto documento faceva riferimento alla servitù retrostante il proprio fabbricato e relativa al passaggio da Strada Valle Ferzetti e non alla servitù oggetto di causa.
5. Si è costituito in giudizio l'appellato il quale, preli- Controparte_1 minarmente, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per intervenuta deca- denza ex art 325 cpc essendo l'impugnativa stata notificata oltre il termine di
30 giorni dalla notifica della sentenza, avvenuta in data 15.06.2023. Nel meri- to, ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato e ripro- ponendo ex art 346 cpc di accertare e dichiarare il diritto di servitù in proprio favore.
6. Va, preliminarmente, vagliata l'eccezione di inammissibilità dell'appello spiegata da parte appellata per intervenuta decadenza ex art 325 cpc.
6.1 in particolare, eccepisce l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello per decadenza dal potere di impugnazione della sentenza essendo ampiamente decorso del termine di 30 giorni dalla notifica a mezzo Pec avve- nuta in data 15.06.2023 all'indirizzo del proprio legale di fiducia, Avv. Gio- vanni Del Pretaro.
7. L'eccezione è fondata e merita accoglimento.
6 8.L'appellato, a sostegno della propria eccezione, infatti, allega le ricevute di accettazione e consegna della notifica a mezzo pec della sentenza appellata, effettuata, in data 15/06/2023, dall'Avv. Giovanni Del Pretaro, rappresentante e difensore nel giudizio di primo grado di in forza di Controparte_1 procura come in atti, a e, per essa, al suo procuratore Parte_1 in giudizio, avv. Elio Di FI, mediante invio, di copia informatica della sentenza a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo quale do- micilio eletto, come risultante dalle ricevute di Email_1 accettazione e di consegna prodotte (all. 1).
L'appello, per contro, è stato notificato il 12/01/2024.
Com'è noto, i termini di impugnazione fissati dall'art 325 c.p.c. rispondono ad una esigenza di certezza delle situazioni giuridiche e di economia proces- suale poiché circoscrivono la facoltà del soccombente di impugnare la senten- za ad un ristretto lasso di tempo;
essi sono perentori, sicché la loro violazione determina la decadenza dal potere di impugnare il provvedimento, che pertan- to passa in giudicato. Ed invero, la loro decadenza può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, come evidenziato dalla Suprema Corte, secondo cui in tema di impugnazioni civili, la inammissibilità dell'appello per decorso del termine non è soggetta a sanatoria per acquiescenza dell'appellato e, ove non dichiarata dal giudice del gravame, deve essere dichiarata d'ufficio dalla Corte di Cassazione tanto nel caso di violazione del termine di cui all'art. 327 c.p.c., quanto nell'ipotesi di inosservanza dei termini stabiliti dall'art. 325 del codice di rito.
Peraltro, la controparte, nonostante l'appellato abbia tempestivamente eccepi- to la inammissibilità dell'appello per la evidente tardività dell'impugnazione, nulla ha osservato in proposito.
17. In conclusione, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
7 18. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in conformità dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come ag- giornati al D.M. n.147 del 13/8/2022, tenuto conto del valore della causa
(corrispondente al petitum), delle attività processuali svolte con applica- zione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e dei valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria.
19. Atteso l'esito del giudizio, ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1, comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.852/2023 del 13/06/2023 pronunciata dal Tri- bunale di Pescara, così decide nel contraddittorio delle parti:
1) dichiara l'appello inammissibile;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano in euro 8.469,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15% IVA e CPA.
3) dichiara parte appellante tenuta pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio da remoto del 5/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
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