Decreto cautelare 1 febbraio 2025
Sentenza breve 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza breve 20/02/2025, n. 3829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3829 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03829/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10476/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10476 del 2024, proposto da
AN AB, EM CH e RA RD, rappresentati e difesi dagli avvocati Debora Purpi e Francesca Silla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Monte Compatri, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Antonio Caputo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ugo Ojetti, n. 114;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza di demolizione prot. N. 15765 emessa in data 28.05.2024 dal Comune di Monte Compatri – UOR Settore 5° - Ufficio 5.3 e notificata in data 05.07.2024, con la quale è stata ordinata, tra gli altri, agli odierni ricorrenti la demolizione delle seguenti opere edilizie:
n. 3 terrazzi realizzati a servizio delle unità immobiliari poste al primo piano identificate con i sub. 520, 521 e 522 e oggetto dei dinieghi delle relative domande di condono di cui in premessa. I terrazzi sono stati realizzati con solai laterocementizi con sovrastante gettata in c.a. e parapetti in muratura, presentano tutti una profondità di circa 4,10 mt e una lunghezza di 8,65 mt circa per il sub 520, di 8,00 mt circa per il sub 521; di 5,50 mt circa per il sub. 522;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monte Compatri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 la dott.ssa Francesca Santoro Cayro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- con il presente gravame, notificato al Comune di Monte Compatri con pec del 2 ottobre 2024 e tempestivamente depositato, i Sig.ri AN AB, EM CH e RA RD sono insorti avverso l’ordinanza i cui estremi sono indicati in epigrafe, che affermano essergli stata notificata in data 5 luglio 2024, con la quale il medesimo Comune ingiungeva nei confronti di svariati soggetti la demolizione di opere abusive realizzate su immobile ubicato in via Casilina n. 1750, tra cui anche “ n. 3 terrazzi realizzati a servizio delle unità immobiliari poste al primo piano identificate con i sub. 520, 521 e 522 e oggetto dei dinieghi delle relative domande di condono di cui in premessa ( i.e. , provvedimenti prot. nn. 1723 e 1734 del 17 gennaio 2024 e n. 23370 del 9 ottobre 2019, aventi ad oggetto interventi di realizzazione di “cambio d’uso da laboratorio ad abitazione)”, di proprietà dei medesimi soggetti, deducendo due motivi, rubricati “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7 della Legge 241/1990 - Difetto di motivazione, omessa notifica comunicazione avvio del procedimento, violazione del legittimo affidamento in buona fede e degli artt. 1175 e 1375 c.c. ” e “ Sull’insussistenza dell’abuso con riferimento ai tre terrazzi di cui al punto 2), pag. 4 dell’ordinanza di demolizione. Inopportunità e non proporzionalità della misura ingiunta ”;
- il Comune si è costituito in giudizio in data 19 novembre 2024 e, con memoria del 26 novembre 2024, ha eccepito, in via pregiudiziale, la “improcedibilità” del ricorso per tardività della notifica e la sua inammissibilità sotto diversi profili (per mancata impugnativa dei presupposti dinieghi di condono, omessa notifica ad almeno un controinteressato, nonché genericità e negletta dimostrazione dell’interesse “collettivo” ritenuto leso con il provvedimento impugnato), instando comunque per il suo rigetto nel merito;
- alla camera di consiglio del 18 febbraio 2025, fissata per la trattazione della domanda cautelare, è stato dato avviso alle parti, regolarmente trascritto a verbale, della possibilità di definire la causa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., e il ricorso è stato trattenuto in decisione;
Ritenuto che:
- va accolta la prima delle eccezioni pregiudiziali sollevata dalla parte resistente a pag. 6 della memoria illustrativa del 26 novembre 2024, essendo stata dimostrata la tardività del ricorso;
- la difesa comunale, infatti, ha prodotto in atti la documentazione attestante il perfezionamento della notifica della gravata ordinanza nei confronti dei tre ricorrenti (cfr. doc. 14 depositato in pari data), da cui emerge che: i) con riferimento a AB e RD, la notifica è stata effettuata a mezzo posta nel rispetto delle formalità di cui all’art. 8 della l. n. 890/1982 (è stata versata in atti la copia degli avvisi di ricevimento delle rispettive comunicazioni di avvenuto deposito – C.A.D. – di cui al comma 4 della suddetta disposizione), e si è perfezionata per compiuta giacenza rispettivamente nelle date 24 e 25 giugno 2024 (ossia decorso il termine di legge di 10 giorni dalla data di spedizione delle C.A.D., avvenuta rispettivamente il 13 e il 14 giugno 2024), come risulta dal timbro apposto dall’Ufficio postale attestante il mancato ritiro dell’atto entro detto termine; ii) per il Sig. CH la notificazione è stata effettuata secondo la procedura di cui all’art. 140 c.p.c., e la relata di notifica dell’ufficiale giudiziario (messo comunale del Comune di Montecompatri) attesta che sono state rispettate le prescritte formalità, ossia il deposito di copia dell’atto nella casa comunale, l’affissione dell’avviso dell’avvenuto deposito, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell’abitazione del destinatario, e la spedizione della raccomandata informativa con avviso di ricevimento in data 21 giugno 2024, con conseguente perfezionamento della notifica una volta decorsi 10 giorni dalla suddetta spedizione (v. Corte cost. sentenza n. 3 del 14 gennaio 2010), e dunque esattamente in data 1° luglio 2024;
- ne consegue che, alla data di notifica del presente ricorso (2 ottobre 2024), il termine di decadenza di 60 giorni per impugnare l’ordinanza di demolizione risultava decorso per tutti i ricorrenti;
- per tale ragione il gravame va dichiarato irricevibile per tardività della notifica ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a) cod. proc. amm.;
- le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore del Comune resistente nella misura determinata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile per tardività della notifica.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro e con successiva ripartizione in parti uguali, a rifondere al Comune di Monte Compatri le spese di lite, che liquida in euro 1.500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Referendario, Estensore
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Santoro Cayro | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO