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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/10/2025, n. 1904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1904 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1097/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1097/2025 promossa da:
C.F. ), nato il [...] a [...] e residente in [...] C.F._1 Tonale n. 20 – 20014 NE (MI), rappresentato e difeso dall'Avv. Eleonora Raimondo del Foro di Milano (PEC C.F. ) e dall'Avv. Email_1 C.F._2 Carlo Magliulo del Foro di Milano (PEC C.F. Email_2
), presso il cui studio di Milano – Via della Signora n. 6 elegge domicilio, C.F._3 come da delega allegata al ricorso
Ricorrente CONTRO
(C.F. ), residente in P.zza San Martino n. 9 – Controparte_1 C.F._4 20813 OV MA (MB) E ( ), residente in P.zza San Martino n. 9 – 20813 Controparte_2 C.F._5 OV MA (MB)
resistenti contumaci
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: MODIFICA DI CONDIZIONI AI SENSI DEGLI artt. 337quinquies cod. civ. e 473bis. 29 c.p.c.
CONCLUSIONI per Parte_1
pagina 1 di 3 Nel merito: tenuto conto delle suddette sopravvenute circostanze e accertato il raggiungimento dell'autonomia economica della figlia maggiorenne, modificare le condizioni fissate a seguito della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra il signor e la signora Parte_1 CP_1 disponendo la revoca dell'obbligo di mantenimento posto a carico del ricorrente in favore
[...] della figlia . Per_1
Motivi della decisione
Il procedimento di revisione delle condizioni di divorzio può essere utilmente incardinato quando siano insorte nuove circostanze rispetto a quelle precedentemente considerate, tali da rendere le condizioni originarie in tutto o in parte inadeguate alla nuova realtà e da imporre una loro modifica per adattarle al mutamento della situazione concreta (ex multis Cass. sent. n. 1967/1994, Cass. sent. n. 12125/1993); ciò che è dirimente nell'ambito del procedimento di revisione non è la prova della situazione di fatto attuale, ma il suo raffronto con quella esistente al momento della pronuncia, al fine di verificare se e in che misura le statuizioni precedentemente assunte debbano essere adattate alla mutata situazione fattuale;
la prova della sopravvenienza postula dunque la dimostrazione delle modifiche intervenute tra la precedente pronuncia e l'introduzione del procedimento ex articolo 9; l'onere della prova è a carico del deducente, in base ai principi generali ex articolo 2697 c.c. L'art. 473bis.29 c.p.c. prevede che le parti possano chiedere in ogni tempo per giustificati motivi la revisione dei provvedimenti in materia di contributi economici. Nel caso di specie, il ricorrente allega che la figlia , nata in data [...], maggiorenne, è CP_2 economicamente autosufficiente. All'udienza del 22.10.2025 ha dichiarato:
” Sto versando ancora il contributo per mia figlia. Dopo un piccolo periodo che è venuta a stare da me, mia figlia è andata a convivere con il suo ragazzo. Lavorano entrambi.” Ha prodotto la busta paga della figlia relativa al mese di agosto, che comprova la circostanza, con un reddito di euro 1.109 in tale mese.
Alla luce della documentazione prodotta, in assenza di domanda alcuna di controparte, non costituita, va revocato il contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia con decorrenza dal mese di ottobre 2025. Le spese del presente giudizio devono essere dichiarate irripetibili per la mancata costituzione di controparte e la natura necessaria del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone, a parziale modifica delle condizioni del divorzio di cui alla sentenza Tribunale di Monza nr. 2714/2016 :
pagina 2 di 3 I. Revoca il contributo a carico di in favore della figlia con Parte_1 CP_2 decorrenza dal mese di ottobre 2025;
II. Dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 23.10.2025
Il Presidente rel.
Dr. Carmen Arcellaschi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1097/2025 promossa da:
C.F. ), nato il [...] a [...] e residente in [...] C.F._1 Tonale n. 20 – 20014 NE (MI), rappresentato e difeso dall'Avv. Eleonora Raimondo del Foro di Milano (PEC C.F. ) e dall'Avv. Email_1 C.F._2 Carlo Magliulo del Foro di Milano (PEC C.F. Email_2
), presso il cui studio di Milano – Via della Signora n. 6 elegge domicilio, C.F._3 come da delega allegata al ricorso
Ricorrente CONTRO
(C.F. ), residente in P.zza San Martino n. 9 – Controparte_1 C.F._4 20813 OV MA (MB) E ( ), residente in P.zza San Martino n. 9 – 20813 Controparte_2 C.F._5 OV MA (MB)
resistenti contumaci
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: MODIFICA DI CONDIZIONI AI SENSI DEGLI artt. 337quinquies cod. civ. e 473bis. 29 c.p.c.
CONCLUSIONI per Parte_1
pagina 1 di 3 Nel merito: tenuto conto delle suddette sopravvenute circostanze e accertato il raggiungimento dell'autonomia economica della figlia maggiorenne, modificare le condizioni fissate a seguito della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra il signor e la signora Parte_1 CP_1 disponendo la revoca dell'obbligo di mantenimento posto a carico del ricorrente in favore
[...] della figlia . Per_1
Motivi della decisione
Il procedimento di revisione delle condizioni di divorzio può essere utilmente incardinato quando siano insorte nuove circostanze rispetto a quelle precedentemente considerate, tali da rendere le condizioni originarie in tutto o in parte inadeguate alla nuova realtà e da imporre una loro modifica per adattarle al mutamento della situazione concreta (ex multis Cass. sent. n. 1967/1994, Cass. sent. n. 12125/1993); ciò che è dirimente nell'ambito del procedimento di revisione non è la prova della situazione di fatto attuale, ma il suo raffronto con quella esistente al momento della pronuncia, al fine di verificare se e in che misura le statuizioni precedentemente assunte debbano essere adattate alla mutata situazione fattuale;
la prova della sopravvenienza postula dunque la dimostrazione delle modifiche intervenute tra la precedente pronuncia e l'introduzione del procedimento ex articolo 9; l'onere della prova è a carico del deducente, in base ai principi generali ex articolo 2697 c.c. L'art. 473bis.29 c.p.c. prevede che le parti possano chiedere in ogni tempo per giustificati motivi la revisione dei provvedimenti in materia di contributi economici. Nel caso di specie, il ricorrente allega che la figlia , nata in data [...], maggiorenne, è CP_2 economicamente autosufficiente. All'udienza del 22.10.2025 ha dichiarato:
” Sto versando ancora il contributo per mia figlia. Dopo un piccolo periodo che è venuta a stare da me, mia figlia è andata a convivere con il suo ragazzo. Lavorano entrambi.” Ha prodotto la busta paga della figlia relativa al mese di agosto, che comprova la circostanza, con un reddito di euro 1.109 in tale mese.
Alla luce della documentazione prodotta, in assenza di domanda alcuna di controparte, non costituita, va revocato il contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia con decorrenza dal mese di ottobre 2025. Le spese del presente giudizio devono essere dichiarate irripetibili per la mancata costituzione di controparte e la natura necessaria del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone, a parziale modifica delle condizioni del divorzio di cui alla sentenza Tribunale di Monza nr. 2714/2016 :
pagina 2 di 3 I. Revoca il contributo a carico di in favore della figlia con Parte_1 CP_2 decorrenza dal mese di ottobre 2025;
II. Dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 23.10.2025
Il Presidente rel.
Dr. Carmen Arcellaschi
pagina 3 di 3