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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 08/11/2025, n. 1475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1475 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
TO OR SA Presidente
Nicola La Mantia Consigliere
CO Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 226/2023 R.G. promossa da
(cf: , rappresentato e difeso, per Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in atti, dall'avv. Vincenzo Drago, con domicilio eletto presso il suo studio in
Catania, via Martino Cilestri n.25; appellante contro
(cf: n. , e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Antonio Christian Faggella, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Alessandra Cerbino in Catania, viale Ionio
n. 65; appellata
Avente ad oggetto: opposizione a precetto.
All'udienza collegiale del 27.6.2025, i difensori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa era posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
assumendosi creditrice di €.10.389,69, oltre accessori, nei Controparte_1 confronti di a titolo di capitale residuo ed interessi contrattuali di Parte_1 mora dovuti in forza del contratto di prestito personale da quest'ultimo stipulato il
16.3.2016 con Santander Consumer Bank s.p.a., e dell'atto di cessione di credito in proprio favore del 27.5.2019, in data 6.5.2020 otteneva dal Tribunale di Catania decreto ingiuntivo n. 1779/2020 nei confronti del suddetto debitore, non opposto e dichiarato definitivamente esecutivo il 7.1.2021; indi, con atto di precetto notificato il 25.3.2021, intimava a il pagamento della complessiva somma di Parte_1
€.12.496,83 in forza del summenzionato titolo esecutivo.
Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Catania, notificato in data 8.4.2021, proponeva opposizione al precetto, in particolare eccependo: il Parte_1 difetto di legittimazione attiva di per mancanza di prova che il credito CP_1 opposto rientrasse tra quelli oggetto della cessione in blocco;
l'indeterminatezza delle condizioni economiche del contratto di finanziamento per cui era stato intimato precetto ed in particolare del tasso di interesse ultralegale pattuito;
nonchè la nullità dei tassi di interesse corrispettivi e di mora applicati al contratto, in quanto usurari;
sicchè chiedeva: a) accertare e dichiarare l'illegittimità del titolo esecutivo e del precetto notificato;
b) dichiarare la nullità, per le ragioni su specificate, delle condizioni contrattuali del contratto di finanziamento del 16.3.2016; c) condannare parte convenuta a restituire le somme indebitamente versate dall'opponente ovvero, in subordine, al pagamento dell'indennità per arricchimento senza giusta causa.
L'adito tribunale etneo, con sentenza n. 545/2023, dichiarava le doglianze attoree inammissibili, in quanto attinenti al merito di una pretesa ormai definitivamente cristallizzata in un titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato, il cui controllo era precluso al giudice dell'opposizione all'esecuzione, sulla base di quanto previsto dall'art. 647 c.p.c., siccome riservato in sede di opposizione a decreto ingiuntivo nei termini di legge.
Avverso detta sentenza proponeva l'appello in esame , con atto di Parte_1 citazione notificato il 21.2.2023, cui resisteva la società convenuta.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con l'unico motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha statuito l'inammissibilità delle doglianze avanzate, poiché ritenute afferenti al merito di una pretesa ormai cristallizzata nel decreto ingiuntivo non opposto e consolidatosi con efficacia di giudicato ai sensi dell'art. 647 c.p.c. Secondo
l'appellante, il giudice di primo grado avrebbe, erroneamente, omesso di considerare che, trattandosi di un contratto concluso tra professionista e consumatore, il limite del giudicato cede qualora il giudice del monitorio non abbia – secondo quanto imposto dalla giurisprudenza europea – effettuato il controllo sulla potenziale vessatorietà delle clausole contrattuali, spettando, in tal caso, al giudice dell'esecuzione lo stesso potere/dovere di esaminarne il merito. In altri termini, il tribunale non solo avrebbe potuto effettuare, anche per la prima volta, tale controllo di merito, ma a ciò – in presenza di un decreto ingiuntivo non opposto privo di riferimenti alla non abusività delle clausole sulle quali si basa – sarebbe stato addirittura tenuto, e ciò al fine di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale dei consumatori.
2.) Il motivo non merita accoglimento, con le precisazioni che seguono.
Preliminarmente, è opportuno ricostruire – seppur brevemente – quanto affermato dalla CGUE nella sentenza della Grande Sezione del 17 maggio 2022 (cause riunite
C-693/19 e C-831/19) e, in applicazione di tale pronuncia, dalle Sezioni Unite della
Corte di cassazione nella sentenza n. 9479 del 2023, in merito alla tutela del consumatore.
Secondo tali pronunce, il principio di effettività della tutela giurisdizionale del consumatore impone al giudice, chiamato ad esprimersi sulla richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo da parte di un professionista e nei confronti di un consumatore, di effettuare d'ufficio il controllo sulla potenziale abusività delle clausole del contratto poste alla base della richiesta di ingiunzione, dandone poi atto in motivazione della sussistenza dell'esame e delle ragioni in base alle quali ha ritenuto le clausole non abusive, consentendo così al debitore eventualmente ingiunto di valutare la possibilità di presentare opposizione nel termine di 40 giorni.
3 Solamente ove i passaggi sovra indicati risultino essere correttamente seguiti, il decreto ingiuntivo non opposto passa in giudicato ai sensi dell'art. 647 c.p.c., precludendo ogni successivo accertamento di merito sul titolo esecutivo.
Al contrario, invece, in caso di inattività del giudice del monitorio (mancato rilievo officioso e omessa valutazione), la decisione adottata – anche ove non opposta
– è inidonea a dar luogo alla formazione del giudicato, al fine di consentire che tale controllo possa essere effettuato, riattivando il contraddittorio omesso tra le parti, nella contigua sede esecutiva. Infatti, come sottolineato dalla CGUE e dalla Suprema
Corte di cassazione, se così non fosse, si impedirebbe definitivamente di colmare nel processo quel dislivello sostanziale esistente tra i contraenti, facendo ricadere sul contraente debole la violazione da parte del giudice del monitorio dell'obbligo del rilievo officioso dell'abusività delle clausole negoziali.
In conclusione, quindi, in presenza di un decreto ingiuntivo non opposto fondato su un contratto con un consumatore e privo di motivazione in merito al doveroso controllo sulla non abusività delle clausole sulle quali si fonda, è dovere del giudice dell'esecuzione, secondo quanto previsto dalle SS. UU. n. 9479 del 2023, procedere nei modi che seguono: a) in assenza di opposizione all'esecuzione, il G.E. è tenuto, fino al momento della vendita o dell'assegnazione del credito o del bene, a controllare d'ufficio la presenza di eventuali clausole abusive, avvisando – quale che sia l'esito del controllo – il debitore esecutato della possibilità di proporre opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.; b) in presenza di opposizione del debitore all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., presentata al fine di far valutare l'abusività delle clausole, il G.E. è tenuto a riqualificare l'opposizione in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., procedendo direttamente all'esame nel merito o rimettendo, quando opportuno, al giudice competente.
Pertanto, allorquando, come nel caso in esame, non sia stato effettuato in alcuna fase il doveroso controllo sulla abusività delle clausole contrattuali poste alla base del decreto ingiuntivo n. 1779/2020, tale controllo va effettuato dal giudice in sede di opposizione all'esecuzione, riqualificata in parte qua in termini di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. ed esaminata nel merito.
4 3.) Orbene, seppure né l'opposizione al precetto proposta dal innanzi al Pt_1 tribunale, né l'appello in esame, abbia in concreto indicato l'esistenza di specifche clausole abusive nel contratto di finanziamento per cui è pretesa esecutiva, limitandosi l'appello a sollecitare l'esercizio, da parte del giudice, del doveroso controllo sulla abusività delle clausole contrattuali, in ogni caso la doglianza è nel merito infondata e va rigettata.
Infatti, dalla disamina delle clausole negoziali del contratto n. 13702511/2016, non sono emerse ipotesi di abusività (tali da determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, e ciò anche nel caso in cui riguardino la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi) idonee a escludere la legittimità della pretesa creditoria.
Più nello specifico, per quanto rileva in questa sede:
a) è rispettato il foro del consumatore;
b) la clausola che prevede la decadenza dal beneficio del termine a seguito del mancato pagamento delle somme dovute non ha natura abusiva secondo quanto previsto dall'art. 34, c.3, cod. cons., il quale esclude la vessatorietà delle clausole riproduttive di disposizioni di legge;
nel caso di specie, la norma di riferimento è l'art. 1186 c.c., la quale riconosce al creditore la facoltà di esigere immediatamente la prestazione in caso di insolvenza del debitore;
c) i tassi di interesse previsti dalla clausola n. 3 del contratto in questione non sono usurari poiché calcolati su un TAEG pari a 12,55%, nettamente inferiore al tasso soglia previsto per il primo trimestre del 2016 (18,1625%);
d) i tassi di interesse moratori, di cui alla clausola n.
3.1. del contratto, non sono usurari poiché calcolati ad un tasso pari al 15%, inferiore al tasso soglia
(20,14%) determinato secondo la formula TEGM + 2.1% + 50%.
Di conseguenza, per le ragioni sopra esposte, l'appello va rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza, liquidate applicati i parametri dettati dalle vigenti tabelle, in relazione al valore della domanda.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
5
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e condanna la parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite del presente grado, che liquida in €. 3966,00, oltre rimborso 15 % spese generali, iva e cpa come per legge;
ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di impugnazione.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
CO Rao TO OR SA
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del
Magistrato ordinario di Tribunale dott.ssa Alice Paternò Raddusa.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
TO OR SA Presidente
Nicola La Mantia Consigliere
CO Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 226/2023 R.G. promossa da
(cf: , rappresentato e difeso, per Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in atti, dall'avv. Vincenzo Drago, con domicilio eletto presso il suo studio in
Catania, via Martino Cilestri n.25; appellante contro
(cf: n. , e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Antonio Christian Faggella, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Alessandra Cerbino in Catania, viale Ionio
n. 65; appellata
Avente ad oggetto: opposizione a precetto.
All'udienza collegiale del 27.6.2025, i difensori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa era posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
assumendosi creditrice di €.10.389,69, oltre accessori, nei Controparte_1 confronti di a titolo di capitale residuo ed interessi contrattuali di Parte_1 mora dovuti in forza del contratto di prestito personale da quest'ultimo stipulato il
16.3.2016 con Santander Consumer Bank s.p.a., e dell'atto di cessione di credito in proprio favore del 27.5.2019, in data 6.5.2020 otteneva dal Tribunale di Catania decreto ingiuntivo n. 1779/2020 nei confronti del suddetto debitore, non opposto e dichiarato definitivamente esecutivo il 7.1.2021; indi, con atto di precetto notificato il 25.3.2021, intimava a il pagamento della complessiva somma di Parte_1
€.12.496,83 in forza del summenzionato titolo esecutivo.
Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Catania, notificato in data 8.4.2021, proponeva opposizione al precetto, in particolare eccependo: il Parte_1 difetto di legittimazione attiva di per mancanza di prova che il credito CP_1 opposto rientrasse tra quelli oggetto della cessione in blocco;
l'indeterminatezza delle condizioni economiche del contratto di finanziamento per cui era stato intimato precetto ed in particolare del tasso di interesse ultralegale pattuito;
nonchè la nullità dei tassi di interesse corrispettivi e di mora applicati al contratto, in quanto usurari;
sicchè chiedeva: a) accertare e dichiarare l'illegittimità del titolo esecutivo e del precetto notificato;
b) dichiarare la nullità, per le ragioni su specificate, delle condizioni contrattuali del contratto di finanziamento del 16.3.2016; c) condannare parte convenuta a restituire le somme indebitamente versate dall'opponente ovvero, in subordine, al pagamento dell'indennità per arricchimento senza giusta causa.
L'adito tribunale etneo, con sentenza n. 545/2023, dichiarava le doglianze attoree inammissibili, in quanto attinenti al merito di una pretesa ormai definitivamente cristallizzata in un titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato, il cui controllo era precluso al giudice dell'opposizione all'esecuzione, sulla base di quanto previsto dall'art. 647 c.p.c., siccome riservato in sede di opposizione a decreto ingiuntivo nei termini di legge.
Avverso detta sentenza proponeva l'appello in esame , con atto di Parte_1 citazione notificato il 21.2.2023, cui resisteva la società convenuta.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con l'unico motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha statuito l'inammissibilità delle doglianze avanzate, poiché ritenute afferenti al merito di una pretesa ormai cristallizzata nel decreto ingiuntivo non opposto e consolidatosi con efficacia di giudicato ai sensi dell'art. 647 c.p.c. Secondo
l'appellante, il giudice di primo grado avrebbe, erroneamente, omesso di considerare che, trattandosi di un contratto concluso tra professionista e consumatore, il limite del giudicato cede qualora il giudice del monitorio non abbia – secondo quanto imposto dalla giurisprudenza europea – effettuato il controllo sulla potenziale vessatorietà delle clausole contrattuali, spettando, in tal caso, al giudice dell'esecuzione lo stesso potere/dovere di esaminarne il merito. In altri termini, il tribunale non solo avrebbe potuto effettuare, anche per la prima volta, tale controllo di merito, ma a ciò – in presenza di un decreto ingiuntivo non opposto privo di riferimenti alla non abusività delle clausole sulle quali si basa – sarebbe stato addirittura tenuto, e ciò al fine di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale dei consumatori.
2.) Il motivo non merita accoglimento, con le precisazioni che seguono.
Preliminarmente, è opportuno ricostruire – seppur brevemente – quanto affermato dalla CGUE nella sentenza della Grande Sezione del 17 maggio 2022 (cause riunite
C-693/19 e C-831/19) e, in applicazione di tale pronuncia, dalle Sezioni Unite della
Corte di cassazione nella sentenza n. 9479 del 2023, in merito alla tutela del consumatore.
Secondo tali pronunce, il principio di effettività della tutela giurisdizionale del consumatore impone al giudice, chiamato ad esprimersi sulla richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo da parte di un professionista e nei confronti di un consumatore, di effettuare d'ufficio il controllo sulla potenziale abusività delle clausole del contratto poste alla base della richiesta di ingiunzione, dandone poi atto in motivazione della sussistenza dell'esame e delle ragioni in base alle quali ha ritenuto le clausole non abusive, consentendo così al debitore eventualmente ingiunto di valutare la possibilità di presentare opposizione nel termine di 40 giorni.
3 Solamente ove i passaggi sovra indicati risultino essere correttamente seguiti, il decreto ingiuntivo non opposto passa in giudicato ai sensi dell'art. 647 c.p.c., precludendo ogni successivo accertamento di merito sul titolo esecutivo.
Al contrario, invece, in caso di inattività del giudice del monitorio (mancato rilievo officioso e omessa valutazione), la decisione adottata – anche ove non opposta
– è inidonea a dar luogo alla formazione del giudicato, al fine di consentire che tale controllo possa essere effettuato, riattivando il contraddittorio omesso tra le parti, nella contigua sede esecutiva. Infatti, come sottolineato dalla CGUE e dalla Suprema
Corte di cassazione, se così non fosse, si impedirebbe definitivamente di colmare nel processo quel dislivello sostanziale esistente tra i contraenti, facendo ricadere sul contraente debole la violazione da parte del giudice del monitorio dell'obbligo del rilievo officioso dell'abusività delle clausole negoziali.
In conclusione, quindi, in presenza di un decreto ingiuntivo non opposto fondato su un contratto con un consumatore e privo di motivazione in merito al doveroso controllo sulla non abusività delle clausole sulle quali si fonda, è dovere del giudice dell'esecuzione, secondo quanto previsto dalle SS. UU. n. 9479 del 2023, procedere nei modi che seguono: a) in assenza di opposizione all'esecuzione, il G.E. è tenuto, fino al momento della vendita o dell'assegnazione del credito o del bene, a controllare d'ufficio la presenza di eventuali clausole abusive, avvisando – quale che sia l'esito del controllo – il debitore esecutato della possibilità di proporre opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.; b) in presenza di opposizione del debitore all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., presentata al fine di far valutare l'abusività delle clausole, il G.E. è tenuto a riqualificare l'opposizione in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., procedendo direttamente all'esame nel merito o rimettendo, quando opportuno, al giudice competente.
Pertanto, allorquando, come nel caso in esame, non sia stato effettuato in alcuna fase il doveroso controllo sulla abusività delle clausole contrattuali poste alla base del decreto ingiuntivo n. 1779/2020, tale controllo va effettuato dal giudice in sede di opposizione all'esecuzione, riqualificata in parte qua in termini di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. ed esaminata nel merito.
4 3.) Orbene, seppure né l'opposizione al precetto proposta dal innanzi al Pt_1 tribunale, né l'appello in esame, abbia in concreto indicato l'esistenza di specifche clausole abusive nel contratto di finanziamento per cui è pretesa esecutiva, limitandosi l'appello a sollecitare l'esercizio, da parte del giudice, del doveroso controllo sulla abusività delle clausole contrattuali, in ogni caso la doglianza è nel merito infondata e va rigettata.
Infatti, dalla disamina delle clausole negoziali del contratto n. 13702511/2016, non sono emerse ipotesi di abusività (tali da determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, e ciò anche nel caso in cui riguardino la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi) idonee a escludere la legittimità della pretesa creditoria.
Più nello specifico, per quanto rileva in questa sede:
a) è rispettato il foro del consumatore;
b) la clausola che prevede la decadenza dal beneficio del termine a seguito del mancato pagamento delle somme dovute non ha natura abusiva secondo quanto previsto dall'art. 34, c.3, cod. cons., il quale esclude la vessatorietà delle clausole riproduttive di disposizioni di legge;
nel caso di specie, la norma di riferimento è l'art. 1186 c.c., la quale riconosce al creditore la facoltà di esigere immediatamente la prestazione in caso di insolvenza del debitore;
c) i tassi di interesse previsti dalla clausola n. 3 del contratto in questione non sono usurari poiché calcolati su un TAEG pari a 12,55%, nettamente inferiore al tasso soglia previsto per il primo trimestre del 2016 (18,1625%);
d) i tassi di interesse moratori, di cui alla clausola n.
3.1. del contratto, non sono usurari poiché calcolati ad un tasso pari al 15%, inferiore al tasso soglia
(20,14%) determinato secondo la formula TEGM + 2.1% + 50%.
Di conseguenza, per le ragioni sopra esposte, l'appello va rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza, liquidate applicati i parametri dettati dalle vigenti tabelle, in relazione al valore della domanda.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
5
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e condanna la parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite del presente grado, che liquida in €. 3966,00, oltre rimborso 15 % spese generali, iva e cpa come per legge;
ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di impugnazione.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
CO Rao TO OR SA
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del
Magistrato ordinario di Tribunale dott.ssa Alice Paternò Raddusa.
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