Sentenza 1 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/08/2001, n. 10494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10494 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2001 |
Testo completo
E N IO 8 8 Z 18 A 2 E / R . 6/4 R T N IS A - 2 IPLIN . G B .R E . R .P PUBBLICA ITALIANA L L D A A ISC L . D E B D E A D SI CORTE UP1 0494/0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T T N EN 1 E 3 S RIA S 1 I E . A E N Oggetto T A M SIZIONE TER A C ILE Medico - procedimento disciplinare Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 20152/00 Dott. Ernesto LUPO Dott. Michele VARRONE Consigliere - Dott. Ennio MALZONE Consigliere - 73112 Cron. Dott. Alfonso AMATUCCI Rel. Consigliere Rep. Ud.04/06/01 Dott. Gianfranco MANZO Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BE CO, elettivamente domiciliato in ROMA CNE CLODIA 29, presso lo studio dell'avvocato PIETRO RICCI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato MARIO MONTEVERDE, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI NOVARA, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOVARA, COMMISSIONE CENTRALE ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE, MINISTERO DELLA SANITA'; 2001 intimati 1240 avverso la decisione n. 9/00 della Commissione Centrale I per gli esercenti le professioni sanitarie di ROMA, emessa il 21/02/00 e depositata il 27/06/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/01 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato Mario MONTEVERDE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del II motivo ed il rigetto del I motivo di ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il 15.4.1998 l'ordine dei medici chirurghi e de- gli odontoiatri di Varese comunicò a quello di Novara che dagli atti di un procedimento penale a carico di un odontotecnico per esercizio abusivo della professione odontoiatrica era emerso che il dott. MA TT, odontoiatra iscritto a Novara, aveva "dichiarato di aver accettato, in violazione del disposto di cui all'ultimo comma della legge n. 244 del 1963, un com- penso forfettario mensile per le prestazioni effettuate in favore dei clienti dell'odontotecnico". Il 25.5.1998 la commissione per gli iscritti deliberò all'albo degli odontoiatri di Novara di tanto l'apertura di un procedimento disciplinare e provinciale il presidente del consiglio dell'ordine 2 dette notizia al dott. TT, contestandogli l'addebito di cui sopra. Il 6 luglio 1998 la commissione per gli iscritti all'albo degli odontoiatri dell'ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Novara, premes- SO tra l'altro che l'incolpato aveva riconosciuto di aver percepito dall'odontotecnico un onorario lordo di L.
1.100.000 mensili per prestazioni ai "pazienti" (la parola è virgolettata nel testo del provvedimento) di quest'ultimo, ignorando che siffatti rapporti di colla- borazione non sono ammessi dal codice deontologico, gli irrogò la sanzione della sospensione dalla professione per tre mesi sui rilievi che sussisteva l'infrazione degli artt. 79, 80 e 81 (del 1995) del codice deontolo- gico in quanto: a) era ravvisabile "una forma di contratto- dipendenza con categoria esercente l'arte ausiliaria di odontotecnico"; b) era stata stabilita "una forma di rapporto diretto con un esercente l'arte ausiliaria di odonto- tecnico"; c) il sanitario aveva partecipato ad un'impresa commerciale che ne aveva condizionato la dignità e l'indipendenza professionale.
2. Con decisione n. 9 del 2000, la commissione cen- 3 trale per gli esercenti le professioni sanitarie, in parziale accoglimento del ricorso del TT, ha ridotto la sanzione, determinando in un mese il periodo di sospensione dall'esercizio della professione. Ha rilevato in particolare la commissione centrale risalendo i fatti contestati al periodo compreso che, tra il settembre del 1993 ed il dicembre del 1994, do- veva farsi applicazione del codice deontologico adotta- to il 15.7.1989 (e non di quello adottato nel giugno del 1995) il cui art. 88 sanzionava la collaborazione del medico con altre categorie sanitarie solo se risol- ventesi in un accaparramento di clientela, il che anda- va nella specie escluso. Ha peraltro ritenuto che le ammissioni dell'incolpato "in merito alla collaborazio- ne con un odontotecnico e soprattutto alle illecite mo- dalità della stessa (prestazioni forfetarie ai pazien- ti)" integrassero gli estremi della violazione di cui agli artt. 87, 88 e 89 del codice deontologico del 1989, benché l'ordine provinciale avesse fatto riferi- mento ai corrispondenti artt. 79, 80 e 81 del codice del 1995. 3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione MA TT, affidandosi a due motivi. Non hanno svolto attività difensiva gli intimati ministro della sanità, procuratore della Repubblica 4 presso il tribunale di Novara, ordine dei medici chi- rurghi ed odontoiatri della provincia di Novara. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta "assoluta inidoneità della motivazione a rivelare la ratio decidendi, con conseguente violazione di legge per mancanza di motivazione". Si sostiene che, accogliendo il primo ed il quarto motivo del ricorso avverso il provvedimento di irroga- zione della sanzione disciplinare, la commissione cen- trale ha di fatto riconosciuto l'insussistenza dell'illecito. Posto, invero, che l'odontoiatra era stato ritenuto responsabile di aver stabilito (a) una forma di con- tratto dipendenza ed (b) un rapporto diretto con un esercente l'attività ausiliaria di odontotecnico, non- ché (c) di aver partecipato ad un'impresa commerciale che ne condizionavano la dignità e l'indipendenza pro- fessionale, il ricorrente rileva che i primi due com- portamenti erano sanzionati dal codice deontologico del 1989, vigente all'epoca dei fatti secondo quanto rico- nosciuto dalla commissione centrale, solo in caso di accaparramento di clientela ed illecito vantaggio, pe- raltro esclusi dalla decisione gravata, che aveva anche ritenuto non provata la partecipazione dell'odontoiatra 5 all'impresa condotta dall'odontotecnico col quale col- laborava. Non è dato allora comprendere continua il ricor- rente - quali ragioni giustifichino la ravvisata re- una voltasponsabilità disciplinare dell'odontoiatra, riconosciuta l'insussistenza dell'illecito in riferi- mento alle fattispecie contemplate dagli articoli che si assumono violati (88, 89 e 90 del codice deontologi- co del 1989, e non 87, 88 e 89 come erroneamente scrit- to nella decisione della commissione centrale), con conseguente radicale difetto di motivazione, integrante violazione di legge.
2. Col secondo motivo è denunciata "totale assenza di motivazione in ordine alla quantificazione della sanzione e conseguente violazione degli artt. 40 e 43 d. P.R. n. 221/1950". Si duole il ricorrente che la commissione centrale totalmente omettendo ogni motivazione sul punto si sia limitata a ridurre il periodo di sospensione dall'esercizio della professione sanitaria senza consi- derare che egli si era esplicitamente doluto del tipo della sanzione irrogatagli, ponendo in rilievo che l'art. 40 del d.P.R. n. 221 del 1950 contempla vari ti- pi di sanzioni e che l'art. 43 riserva quella della so- spensione ad infrazioni di estrema gravità, connesse a 6 violazioni del codice penale, nella specie insussisten- ti, volta che egli si era limitato a collaborare con un odontotecnico, senza peraltro "coprirne" l'illecito esercizio della professione odontoiatrica, non essendo stata pronunciata alcuna condanna in sede penale per favoreggiamento.
3. In ordine al primo motivo va preliminarmente chiarito che, benché la gravata decisione faccia rife- rimento a quattro motivi del ricorso del TT av- verso il provvedimento irrogativo della sanzione disci- plinare, i motivi erano in realtà sei. La commissione centrale ha dichiaratamente accolto il primo ed il quarto, con i quali il ricorrente ri- spettivamente si doleva dell'applicazione in sede di- sciplinare di regole dettate da un codice deontologico approvato successivamente ai comportamenti ascrittigli (primo motivo, illustrato alle pagine 2, 3 e 4 del ri- corso recante la data del 30.7.1998), nonché (col quar- to motivo, illustrato alle pagine 7 e 8 del citato ri- corso del 30.7.1998) della ravvisata instaurazione "di una forma di contratto-dipendenza" con un esercente la professione di odontotecnico, della ritenuta partecipa- zione ad un'impresa commerciale e dell'avvenuta perce- zione di compensi forfetari, in particolare assumendo che tale forma di compenso non era vietata dal vecchio 7 codice dentologico Il secondo ed il terzo motivo, ritenuti dalla com- missione centrali infondati, rispettivamente concerne- vano la mancata corrispondenza fra i fatti contestati e quelli ascrittigli in sede di irrogazione della sanzio- ne (secondo motivo, illustrato alle pagine 4,5 e 6 del citato ricorso) ed il difetto di motivazione del prov- vedimento sanzionatorio (terzo motivo, illustrato alle pagine 6 e 7 del ricorso). La ratio decidendi della decisione gravata è rac- chiusa nell'affermazione (di cui al penultimo capoverso della motivazione) che la collaborazione con un odonto- tecnico e, soprattutto, le "illecite modalità della stessa (prestazioni forfettarie ai pazienti)" integras- sero gli estremi della violazione di cui agli artt. 87, 88 e 89 del codice deontologico del 1989 (ma, recte, 88, 89 e 90), benché l'ordine provinciale avesse fatto riferimento ai corrispondenti artt. 79, 80 e 81 del Co- dice del 1995. Orbene, a parte il rilievo che il quarto motivo, il cui contenuto si è sopra enunciato, era stato accolto, in ogni caso la motivazione è assolutamente apodittica là dove considera illecite le modalità della collabora- zione in ragione delle effettuate "prestazioni forfet- tarie ai pazienti", non contemplate da nessuna delle 8 norme deontologiche sopra citate, sicché la commissione centrale avrebbe dovuto chiarire le ragioni per le qua- li la forma di collaborazione posta in essere dal dott. TT integrasse un illecito disciplinare. Tanto più che con la stessa decisione era stata esclusa sia la violazione dell'art. 88 del codice deontologico del 1989 per difetto di "accaparramento di clientela a pro- prio vantaggio", sia la partecipazione del sanitario ad un'impresa, e dunque la violazione dell'art. 90 del CO- dice appena citato. Sicché, in definitiva, avrebbe dovuto essere spie- gato perché i compensi forfetari (e non anche le "prestazioni forfettarie", costituenti un'espressione del tutto priva di significato) vietati dall'art. 2, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1963, n. 244, cui faceva riferimento la contestazione di cui alla missiva del presidente del consiglio dell'ordine in data 26 maggio 1998, integrassero la violazione dell'unica di- sposizione del codice deontologico del 1989 della quale non si era esclusa esplicitamente la violazione: e cioè dell'art. 89, il quale stabilisce che "è mancanza grave per il medico stabilire forme di accordo e di rapporto diretto o indiretto, al fine di illecito vantaggio, in attività svolte da altre categorie sanitarie o in atti- vità di tipo industriale e commerciale inerenti 9 l'attività professionale". La decisione gravata non contiene alcun riferimento al punto specifico, limitandosi invece al contradditto- rio rilievo che il provvedimento sanzionatorio dell'ordine provinciale era ben motivato quanto ai pun- ti 1 e 2 della motivazione stessa, che dimostravano la violazione da parte del ricorrente degli artt. 87, 88 e 89 (recte, 88, 89 e 90) del codice deontologico del 1989. Ma i numeri 1 e 2 di quella motivazione avevano riguardo a norme del codice deontologico del 1995, di- verse da quelle del codice del 1989. E' allora palese che la motivazione si estrinseca in argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, non idonee a rivelare la ratio decidendi, integranti una motivazione meramente apparente, dalla quale di- scende la nullità della decisione della commissione centrale per difetto di un requisito formale indispen- sabile;
dunque, la violazione di legge per gli effetti di cui all'art. 111, penultimo comma, Cost. (Cass., 11213/98, e cfr. anche Cass., n. 115/99). La sentenza va dunque cassata ed il procedimento rimesso per nuovo esame alla commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
4. Resta assorbito il secondo motivo di ricorso. Le spese del giudizio di legittimità possono essere 10 compensate.
P.Q.M.
la corte accoglie il primo motivo di ricorso e di- cassa in relazione al chiara assorbito il secondo, mo- tivo accolto e rinvia alla commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie;
compensa le spese del giudizio di legittimità. Roma, 4 giugno 2001 Il presidente L'estensore Етибо про IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista oggi.
1. AGO 2001- IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista E N O I Z E 6 A 8 R 2 9 R 1 A . T / S N N 4 I I / . 6 L G 2 E B P I . R . R L C . L P S A . I A D D . D L B E E A T D T A N I I 1 S E 3 R S N 1 E E E S . T I N A A M 11