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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 30/09/2025, n. 1881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1881 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Prisca Picalarga ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1460 R.G.A.C. dell'anno 2021 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Parte_1 CodiceFiscale_1 Vecchi;
- ATTORE- contro C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Pompa;
Controparte_1 P.IVA_1
-CONVENUTA- CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 24 marzo 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1 chiedendo al Tribunale: “[…] - In via preliminare : nominare un consulente Controparte_1 tecnico per effettuare il frazionamento della particella 2162, identificata al Catasto Terreni della Provincia di Roma al foglio 31, al fine di identificare correttamente la porzione di terra di 7,55 are, usucapita dall'attore; - In via principale, nel merito, accertare e per l'effetto dichiarare, il possesso continuato sulla lingua di terra di 7,55 are, presa dalla confinante particella 2162, identificata al Catasto Terreni della Provincia di Roma al foglio 31, da oltre vent'anni in modo continuo, non interrotto, pacifico, pubblico e non equivoco, con la chiara esclusione di altri soggetti, e che, pertanto, il sig. ha acquisito il diritto di proprietà sulla suddetta porzione indicata in Parte_1 narrativa per intervenuta usucapione, con ordine agli uffici competenti di provvedere alle iscrizioni, trascrizioni e volture di legge, il tutto per le causali in narrativa. Con vittoria di spese competenze e onorari di giudizio”. A motivo di tali domande ha rappresentato che : la vicenda ha origine nel 1960, quando il nonno dell'attore, acquistò un appezzamento di terra di 20,00 are in località Torvaianica;
da Persona_1 quel momento, la famiglia ha sempre posseduto e coltivato un'area che, a seguito di una Pt_1 recente perizia tecnica, è risultata essere di 27,30 are, ovvero 7,55 are in più rispetto a quanto risultava dall'atto di acquisto;
questa "lingua di terra" aggiuntiva è catastalmente parte di un fondo più grande di proprietà della società convenuta;
per oltre sessant'anni, prima suo nonno, poi suo padre e infine lui stesso, hanno esercitato un possesso continuativo, pubblico e pacifico Per_2 sull'intera superficie di 27,30 are;
hanno lavorato e curato il terreno come se ne fossero i legittimi proprietari, nella piena convinzione che i confini reali corrispondessero a quelli del loro possesso, senza mai ricevere alcuna contestazione o rivendicazione da parte dei proprietari confinanti. Con comparsa di costituzione, si è costituita in giudizio la chiedendo “Piaccia Controparte_1 all'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa domanda, istanza richiesta disattese, respingere e/o rigettare le domande attrici perché inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto, e ciò per quanto in narrativa rappresentato. Con vittoria di spese di lite”. La convenuta ha eccepito l'inammissibilità della domanda per la mancata e incerta individuazione del bene che l'attore afferma di aver usucapito e la carenza di prova del possesso uti dominus per il tempo necessario. La contesta che l'attore o i suoi predecessori abbiano mai Controparte_1
pagina1 di 4 manifestato un reale possesso sul terreno;
afferma che l'attore non ha mai allegato di aver coltivato il fondo, acquistato sementi o eseguito opere di manutenzione, elementi necessari per dimostrare un utilizzo effettivo del terreno agricolo;
evidenzia un'incongruenza nell'atto di compravendita del 2019: mentre per un'altra proprietà veniva specificato un acquisto per "usucapione non ancora accertata giudizialmente", nessuna menzione simile era presente per il terreno oggetto di causa, suggerendo che non vi fosse alcuna intenzione di possederlo a tale titolo. Infine, la difesa contesta la rilevanza della relazione tecnica presentata dall'attore, ritenendola priva di giustificazioni sul metodo di calcolo della superficie e sul perché la presunta differenza di metratura debba andare a discapito della sua proprietà. Escussi i testimoni e , precisate dalle parti le rispettive Testimone_1 Testimone_2 conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 24.03.2025, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata. L'istituto dell'usucapione, quale modo di acquisto a titolo originario della proprietà, postula la sussistenza di due elementi costitutivi essenziali: il corpus possessionis, inteso quale materiale relazione di fatto con la res, e l' animus possidendi, ossia la volontà di esercitare sul bene un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di altro diritto reale (uti dominus) (in materia Cass., sent. del 18.2.1980, n. 1176; Cass., sent. n. 17459 del 02/09/2015; Cass., n. 9062/2012; n. 8662/2010; n. 10652/1994; Cass., sent. n. 14092 del 11.06.2010; n. 15446 del 10.07.2007; Cass., sent. n. 15145 del 06.08.04). L'onere probatorio, come noto, incombe su colui che agisce per l'accertamento dell'usucapione, il quale è tenuto a fornire una dimostrazione di entrambi i predetti elementi, nonché della durata ventennale del possesso. Nel caso di specie, tale onere non può ritenersi assolto. Occorre in primo luogo rilevare un vizio genetico che inficia la domanda: la mancata, chiara e definita individuazione del bene che si pretende usucapito. L'attore ha agito per l'accertamento dell'acquisto di una "lingua di terra di 7,55 are", senza tuttavia fornirne una precisa e incontrovertibile collocazione topografica e catastale, con l'indicazione di esatti confini. Tale indeterminatezza non è un mero vizio formale, ma un difetto sostanziale che impedisce a questo Giudice di verificare la corrispondenza tra il bene posseduto e quello richiesto. Il possesso, definito dall'art. 1140 c.c. come il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, postula, per la sua stessa essenza, un riferimento oggettivo, chiaro e definito. L'esercizio del corpus possessionis – ovvero la materiale signoria sul bene – e la manifestazione dell'animus possidendi – l'intenzione di tenere la cosa come propria – esigono che l'oggetto di tale attività sia precisamente circoscritto. La stessa parte attrice, del resto, palesa tale incertezza laddove, in via preliminare, chiede la nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio "al fine di identificare correttamente la porzione di terra di 7,55 are, usucapita dall'attore". Tale richiesta, tuttavia, non può che essere interpretata come meramente esplorativa e, come tale, inammissibile. La CTU non è un mezzo di prova deputato a sopperire alle carenze assertive e probatorie delle parti, né può essere utilizzata per ricercare ex post l'oggetto stesso della pretesa (in argomento Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3130 del 08/02/2011; Cass., Sez. 6
- 1, Ordinanza n. 30218 del 15/12/2017; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3191 del 14/02/2006). La carenza di una definita individuazione del corpus vizia la pretesa, rendendo impossibile la verifica della continuità del possesso su un'area specifica e, di conseguenza, la stessa configurabilità di un animus ad essa riferito. Anche a voler superare il predetto dirimente profilo, la domanda risulterebbe comunque infondata nel merito per carenza di prova. L'atto di compravendita del 2 agosto 1960, stipulato dal dante causa dell'attore, Persona_1 definisce in modo inequivocabile l'oggetto del trasferimento in un lotto di terreno della superficie catastale di "metri quadrati duemila (mq. 2.000)". Tale consistenza (20,00 are) viene poi fedelmente riportata nella successiva dichiarazione di successione del 2007 (ettari 00.20.00) e, da ultimo, nell'atto di compravendita del 16 maggio 2019, con cui l'odierno attore ha acquistato il bene dal pagina2 di 4 proprio padre, La catena dei trasferimenti a titolo derivativo, di per sé, non offre Persona_3 alcun supporto alla tesi attorea atteso che l'articolo 1146 del Codice Civile consente di unire i periodi di possesso dei propri danti causa, a condizione però che il possesso di questi ultimi avesse già i caratteri necessari per l'usucapione. Nel caso di specie, come si preciserà anche in seguito, Per_ manca la prova che il possesso del nonno e, soprattutto, del padre fosse esercitato Per_2 animo domini sulla porzione di 7,55 are. Piuttosto si rileva che dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ad uso successione allegata alla successione di emerge che gli eredi legittimi del defunto nonno erano i Persona_1 figli e . In particolare, nella dichiarazione sostituiva Persona_3 Parte_2 CP_2 si legge “che nella citata disposizione testamentaria i beni posseduti dal venivano Persona_1 ripartiti tra il sottoscritto e la propria sorella ”. Pur essendo Persona_3 Parte_2 giuridicamente possibile, per il comunista che possiede pro quota il bene comune, l'acquisto della proprietà esclusiva dello stesso per usucapione, perché ciò avvenga è necessario che “il comportamento del compossessore, che deve manifestarsi in un'attività apertamente ed obiettivamente contrastante con il possesso altrui, deve rivelare in modo certo ed inequivocabile l'intenzione di comportarsi come proprietario esclusivo” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 11419 del 22/07/2003; Cass., Sez. 2, Sentenza n.21068 del 28/09/2006), non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune (cfr. Cass., Sentenza n. 7221 del 25.03.2009). In tale ipotesi non si verifica una vera e propria “interversione del possesso” posto che il soggetto non muta qualitativamente – come nel caso della interversione propriamente intesa – la natura del suo rapporto “di fatto” con il bene passando dalla mera detenzione, sia essa qualificata o meno, al possesso tout court, ma si è in presenza di un fenomeno di “estensione qualitativa” del possesso sul bene, finalizzato all'acquisizione di un titolo giuridico più esteso di quello originario. Di una simile “estensione qualitativa” da parte di nei confronti della sorella Persona_3 Pt_2 non vi è traccia alcuna negli atti di causa. Pertanto, per tutto il periodo intercorrente tra il 2007 Per_ (morte di ) e il 2019 (vendita a , il possesso di sulla porzione rivendicata, Pt_1 Per_2 quand'anche provato, dovrebbe legalmente presumersi esercitato anche in nome e per conto della coerede Ciò fa venir meno il carattere di esclusività del possesso, requisito indispensabile Pt_2 per il maturare dell'usucapione. Le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, e , si sono Testimone_1 Testimone_2 rivelate generiche ai fini della decisione. Entrambi hanno confermato di aver visto i membri della famiglia "sul terreno", provvedendo alla sua manutenzione e pulizia, ma nessuno dei due ha Pt_1 saputo distinguere se tali attività fossero svolte sulla particella 511 (di legittima proprietà dell'attore) ovvero sulla specifica ed esatta porzione di 7,55 are oggetto di causa, appartenente alla particella 2162. Una simile testimonianza, per la sua intrinseca equivocità, non è idonea a dimostrare l'esercizio di un potere di fatto esclusivo sulla porzione di fondo rivendicata, essendo pienamente compatibile con la mera e legittima attività di cura del proprio fondo. A ciò si aggiunga che, anche qualora fosse stata provata la coltivazione della porzione di terreno in disputa, ciò non sarebbe stato di per sé sufficiente a integrare un possesso uti dominus. In materia, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che "in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come pagina3 di 4 proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto" (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 1796 del 20/01/2022; Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n.6123 del 05/03/2020). Nel caso di specie, non è stata fornita alcuna prova di una recinzione stabile e permanente, eretta da oltre vent'anni. Ciò detto, le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà a firma dei signori e nel Tes_2 Tes_1 processo civile non assurgono al rango di piena prova (da ultimo Cass., Sez. U, Sentenza n.12065 del 29/05/2014). Esse possono essere liberamente apprezzati dal Giudice quali meri indizi o argomenti di prova. Anche a volerne esaminare il contenuto, le dichiarazioni appaiono generiche e, in ultima analisi, inconcludenti. I dichiaranti affermano di aver sempre visto i membri della famiglia "che Pt_1 lavoravano e pulivano la suddetta porzione di terreno" e di averli "sempre ritenut[i]" i proprietari. Tali affermazioni non sono sufficienti a integrare la prova richiesta. La mera attività di pulizia o coltivazione di un fondo attiguo, come già precisato, non manifesta in modo inequivoco la volontà di escludere il legittimo proprietario dal bene (ius excludendi alios), potendo trovare fondamento nella semplice tolleranza del vicino. Del pari, la sola percezione soggettiva dei terzi circa lo stato di proprietà è processualmente irrilevante, dovendo il Giudice fondare il proprio convincimento non sulle opinioni, ma sulla prova di atti materiali che manifestino oggettivamente un possesso uti dominus. Infine, la relazione tecnica asseverata del Geom. prodotta dall'attore, in quanto atto di Per_4 parte, è priva di autonomo valore probatorio e costituisce una mera allegazione difensiva (ex multis Cass. civ., sez. III, 29.01.2010, n. 2063). Ad ogni modo si osserva che, quand'anche tale elaborato fosse ritenuto attendibile sotto il profilo meramente tecnico-descrittivo, esso risulterebbe comunque insufficiente e inidoneo, per sua stessa natura, a fornire la prova dei presupposti legali dell'usucapione. Un accertamento di tipo agrimensorio può, al più, constatare una difformità tra la mappa catastale e la situazione di fatto, ma nulla può dimostrare in ordine alla durata ultraventennale del possesso, alla sua natura pacifica e ininterrotta, e, soprattutto, in ordine all'elemento soggettivo dell'animus rem sibi habendi, il quale esula completamente dall'ambito di un'indagine tecnica. In conclusione, l'attore non ha fornito prova per l'accoglimento di una domanda di usucapione, la quale deve pertanto essere rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (così come aggiornati dal D.M. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia, secondo i valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite, in favore della che si Controparte_1 liquidano € 662,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Velletri, 30 settembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Prisca Picalarga
pagina4 di 4
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Parte_1 CodiceFiscale_1 Vecchi;
- ATTORE- contro C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Pompa;
Controparte_1 P.IVA_1
-CONVENUTA- CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 24 marzo 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1 chiedendo al Tribunale: “[…] - In via preliminare : nominare un consulente Controparte_1 tecnico per effettuare il frazionamento della particella 2162, identificata al Catasto Terreni della Provincia di Roma al foglio 31, al fine di identificare correttamente la porzione di terra di 7,55 are, usucapita dall'attore; - In via principale, nel merito, accertare e per l'effetto dichiarare, il possesso continuato sulla lingua di terra di 7,55 are, presa dalla confinante particella 2162, identificata al Catasto Terreni della Provincia di Roma al foglio 31, da oltre vent'anni in modo continuo, non interrotto, pacifico, pubblico e non equivoco, con la chiara esclusione di altri soggetti, e che, pertanto, il sig. ha acquisito il diritto di proprietà sulla suddetta porzione indicata in Parte_1 narrativa per intervenuta usucapione, con ordine agli uffici competenti di provvedere alle iscrizioni, trascrizioni e volture di legge, il tutto per le causali in narrativa. Con vittoria di spese competenze e onorari di giudizio”. A motivo di tali domande ha rappresentato che : la vicenda ha origine nel 1960, quando il nonno dell'attore, acquistò un appezzamento di terra di 20,00 are in località Torvaianica;
da Persona_1 quel momento, la famiglia ha sempre posseduto e coltivato un'area che, a seguito di una Pt_1 recente perizia tecnica, è risultata essere di 27,30 are, ovvero 7,55 are in più rispetto a quanto risultava dall'atto di acquisto;
questa "lingua di terra" aggiuntiva è catastalmente parte di un fondo più grande di proprietà della società convenuta;
per oltre sessant'anni, prima suo nonno, poi suo padre e infine lui stesso, hanno esercitato un possesso continuativo, pubblico e pacifico Per_2 sull'intera superficie di 27,30 are;
hanno lavorato e curato il terreno come se ne fossero i legittimi proprietari, nella piena convinzione che i confini reali corrispondessero a quelli del loro possesso, senza mai ricevere alcuna contestazione o rivendicazione da parte dei proprietari confinanti. Con comparsa di costituzione, si è costituita in giudizio la chiedendo “Piaccia Controparte_1 all'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa domanda, istanza richiesta disattese, respingere e/o rigettare le domande attrici perché inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto, e ciò per quanto in narrativa rappresentato. Con vittoria di spese di lite”. La convenuta ha eccepito l'inammissibilità della domanda per la mancata e incerta individuazione del bene che l'attore afferma di aver usucapito e la carenza di prova del possesso uti dominus per il tempo necessario. La contesta che l'attore o i suoi predecessori abbiano mai Controparte_1
pagina1 di 4 manifestato un reale possesso sul terreno;
afferma che l'attore non ha mai allegato di aver coltivato il fondo, acquistato sementi o eseguito opere di manutenzione, elementi necessari per dimostrare un utilizzo effettivo del terreno agricolo;
evidenzia un'incongruenza nell'atto di compravendita del 2019: mentre per un'altra proprietà veniva specificato un acquisto per "usucapione non ancora accertata giudizialmente", nessuna menzione simile era presente per il terreno oggetto di causa, suggerendo che non vi fosse alcuna intenzione di possederlo a tale titolo. Infine, la difesa contesta la rilevanza della relazione tecnica presentata dall'attore, ritenendola priva di giustificazioni sul metodo di calcolo della superficie e sul perché la presunta differenza di metratura debba andare a discapito della sua proprietà. Escussi i testimoni e , precisate dalle parti le rispettive Testimone_1 Testimone_2 conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 24.03.2025, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata. L'istituto dell'usucapione, quale modo di acquisto a titolo originario della proprietà, postula la sussistenza di due elementi costitutivi essenziali: il corpus possessionis, inteso quale materiale relazione di fatto con la res, e l' animus possidendi, ossia la volontà di esercitare sul bene un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di altro diritto reale (uti dominus) (in materia Cass., sent. del 18.2.1980, n. 1176; Cass., sent. n. 17459 del 02/09/2015; Cass., n. 9062/2012; n. 8662/2010; n. 10652/1994; Cass., sent. n. 14092 del 11.06.2010; n. 15446 del 10.07.2007; Cass., sent. n. 15145 del 06.08.04). L'onere probatorio, come noto, incombe su colui che agisce per l'accertamento dell'usucapione, il quale è tenuto a fornire una dimostrazione di entrambi i predetti elementi, nonché della durata ventennale del possesso. Nel caso di specie, tale onere non può ritenersi assolto. Occorre in primo luogo rilevare un vizio genetico che inficia la domanda: la mancata, chiara e definita individuazione del bene che si pretende usucapito. L'attore ha agito per l'accertamento dell'acquisto di una "lingua di terra di 7,55 are", senza tuttavia fornirne una precisa e incontrovertibile collocazione topografica e catastale, con l'indicazione di esatti confini. Tale indeterminatezza non è un mero vizio formale, ma un difetto sostanziale che impedisce a questo Giudice di verificare la corrispondenza tra il bene posseduto e quello richiesto. Il possesso, definito dall'art. 1140 c.c. come il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, postula, per la sua stessa essenza, un riferimento oggettivo, chiaro e definito. L'esercizio del corpus possessionis – ovvero la materiale signoria sul bene – e la manifestazione dell'animus possidendi – l'intenzione di tenere la cosa come propria – esigono che l'oggetto di tale attività sia precisamente circoscritto. La stessa parte attrice, del resto, palesa tale incertezza laddove, in via preliminare, chiede la nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio "al fine di identificare correttamente la porzione di terra di 7,55 are, usucapita dall'attore". Tale richiesta, tuttavia, non può che essere interpretata come meramente esplorativa e, come tale, inammissibile. La CTU non è un mezzo di prova deputato a sopperire alle carenze assertive e probatorie delle parti, né può essere utilizzata per ricercare ex post l'oggetto stesso della pretesa (in argomento Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3130 del 08/02/2011; Cass., Sez. 6
- 1, Ordinanza n. 30218 del 15/12/2017; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3191 del 14/02/2006). La carenza di una definita individuazione del corpus vizia la pretesa, rendendo impossibile la verifica della continuità del possesso su un'area specifica e, di conseguenza, la stessa configurabilità di un animus ad essa riferito. Anche a voler superare il predetto dirimente profilo, la domanda risulterebbe comunque infondata nel merito per carenza di prova. L'atto di compravendita del 2 agosto 1960, stipulato dal dante causa dell'attore, Persona_1 definisce in modo inequivocabile l'oggetto del trasferimento in un lotto di terreno della superficie catastale di "metri quadrati duemila (mq. 2.000)". Tale consistenza (20,00 are) viene poi fedelmente riportata nella successiva dichiarazione di successione del 2007 (ettari 00.20.00) e, da ultimo, nell'atto di compravendita del 16 maggio 2019, con cui l'odierno attore ha acquistato il bene dal pagina2 di 4 proprio padre, La catena dei trasferimenti a titolo derivativo, di per sé, non offre Persona_3 alcun supporto alla tesi attorea atteso che l'articolo 1146 del Codice Civile consente di unire i periodi di possesso dei propri danti causa, a condizione però che il possesso di questi ultimi avesse già i caratteri necessari per l'usucapione. Nel caso di specie, come si preciserà anche in seguito, Per_ manca la prova che il possesso del nonno e, soprattutto, del padre fosse esercitato Per_2 animo domini sulla porzione di 7,55 are. Piuttosto si rileva che dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ad uso successione allegata alla successione di emerge che gli eredi legittimi del defunto nonno erano i Persona_1 figli e . In particolare, nella dichiarazione sostituiva Persona_3 Parte_2 CP_2 si legge “che nella citata disposizione testamentaria i beni posseduti dal venivano Persona_1 ripartiti tra il sottoscritto e la propria sorella ”. Pur essendo Persona_3 Parte_2 giuridicamente possibile, per il comunista che possiede pro quota il bene comune, l'acquisto della proprietà esclusiva dello stesso per usucapione, perché ciò avvenga è necessario che “il comportamento del compossessore, che deve manifestarsi in un'attività apertamente ed obiettivamente contrastante con il possesso altrui, deve rivelare in modo certo ed inequivocabile l'intenzione di comportarsi come proprietario esclusivo” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 11419 del 22/07/2003; Cass., Sez. 2, Sentenza n.21068 del 28/09/2006), non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune (cfr. Cass., Sentenza n. 7221 del 25.03.2009). In tale ipotesi non si verifica una vera e propria “interversione del possesso” posto che il soggetto non muta qualitativamente – come nel caso della interversione propriamente intesa – la natura del suo rapporto “di fatto” con il bene passando dalla mera detenzione, sia essa qualificata o meno, al possesso tout court, ma si è in presenza di un fenomeno di “estensione qualitativa” del possesso sul bene, finalizzato all'acquisizione di un titolo giuridico più esteso di quello originario. Di una simile “estensione qualitativa” da parte di nei confronti della sorella Persona_3 Pt_2 non vi è traccia alcuna negli atti di causa. Pertanto, per tutto il periodo intercorrente tra il 2007 Per_ (morte di ) e il 2019 (vendita a , il possesso di sulla porzione rivendicata, Pt_1 Per_2 quand'anche provato, dovrebbe legalmente presumersi esercitato anche in nome e per conto della coerede Ciò fa venir meno il carattere di esclusività del possesso, requisito indispensabile Pt_2 per il maturare dell'usucapione. Le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, e , si sono Testimone_1 Testimone_2 rivelate generiche ai fini della decisione. Entrambi hanno confermato di aver visto i membri della famiglia "sul terreno", provvedendo alla sua manutenzione e pulizia, ma nessuno dei due ha Pt_1 saputo distinguere se tali attività fossero svolte sulla particella 511 (di legittima proprietà dell'attore) ovvero sulla specifica ed esatta porzione di 7,55 are oggetto di causa, appartenente alla particella 2162. Una simile testimonianza, per la sua intrinseca equivocità, non è idonea a dimostrare l'esercizio di un potere di fatto esclusivo sulla porzione di fondo rivendicata, essendo pienamente compatibile con la mera e legittima attività di cura del proprio fondo. A ciò si aggiunga che, anche qualora fosse stata provata la coltivazione della porzione di terreno in disputa, ciò non sarebbe stato di per sé sufficiente a integrare un possesso uti dominus. In materia, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che "in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come pagina3 di 4 proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto" (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 1796 del 20/01/2022; Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n.6123 del 05/03/2020). Nel caso di specie, non è stata fornita alcuna prova di una recinzione stabile e permanente, eretta da oltre vent'anni. Ciò detto, le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà a firma dei signori e nel Tes_2 Tes_1 processo civile non assurgono al rango di piena prova (da ultimo Cass., Sez. U, Sentenza n.12065 del 29/05/2014). Esse possono essere liberamente apprezzati dal Giudice quali meri indizi o argomenti di prova. Anche a volerne esaminare il contenuto, le dichiarazioni appaiono generiche e, in ultima analisi, inconcludenti. I dichiaranti affermano di aver sempre visto i membri della famiglia "che Pt_1 lavoravano e pulivano la suddetta porzione di terreno" e di averli "sempre ritenut[i]" i proprietari. Tali affermazioni non sono sufficienti a integrare la prova richiesta. La mera attività di pulizia o coltivazione di un fondo attiguo, come già precisato, non manifesta in modo inequivoco la volontà di escludere il legittimo proprietario dal bene (ius excludendi alios), potendo trovare fondamento nella semplice tolleranza del vicino. Del pari, la sola percezione soggettiva dei terzi circa lo stato di proprietà è processualmente irrilevante, dovendo il Giudice fondare il proprio convincimento non sulle opinioni, ma sulla prova di atti materiali che manifestino oggettivamente un possesso uti dominus. Infine, la relazione tecnica asseverata del Geom. prodotta dall'attore, in quanto atto di Per_4 parte, è priva di autonomo valore probatorio e costituisce una mera allegazione difensiva (ex multis Cass. civ., sez. III, 29.01.2010, n. 2063). Ad ogni modo si osserva che, quand'anche tale elaborato fosse ritenuto attendibile sotto il profilo meramente tecnico-descrittivo, esso risulterebbe comunque insufficiente e inidoneo, per sua stessa natura, a fornire la prova dei presupposti legali dell'usucapione. Un accertamento di tipo agrimensorio può, al più, constatare una difformità tra la mappa catastale e la situazione di fatto, ma nulla può dimostrare in ordine alla durata ultraventennale del possesso, alla sua natura pacifica e ininterrotta, e, soprattutto, in ordine all'elemento soggettivo dell'animus rem sibi habendi, il quale esula completamente dall'ambito di un'indagine tecnica. In conclusione, l'attore non ha fornito prova per l'accoglimento di una domanda di usucapione, la quale deve pertanto essere rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (così come aggiornati dal D.M. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia, secondo i valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite, in favore della che si Controparte_1 liquidano € 662,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Velletri, 30 settembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Prisca Picalarga
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